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Condominio,
parcheggio, cortili, sbarra elettrica, servitù personale, divieto. In
tema
di possesso, l'utilizzazione, da parte dei condomini di uno stabile, di
un'area
condominiale ai fini di parcheggio, non è tutelabile con l'azione di
reintegrazione del possesso di servitù, nei confronti di colui che
l'abbia
recintata nella asserita qualità di proprietario.
Per l'esperimento dell'azione di reintegrazione occorre infatti un
possesso
qualsiasi, anche se illegittimo ed abusivo, purché avente i caratteri
esteriori
di un diritto reale, laddove il parcheggio dell'auto non rientra nello
schema
di alcun diritto di servitù, difettando la caratteristica tipica di
detto
diritto, ovverosia la realtà (inerenza al fondo dominante dell'utilità
così
come al fondo servente del peso), in quanto la comodità di parcheggiare
l'auto
per specifiche persone che accedono al fondo non può valutarsi come una
utilità
inerente al fondo stesso, trattandosi di un vantaggio del tutto
personale dei
proprietari.
Cassazione
civile sezione II sentenza 13 settembre 2012 n. 15334
- Condominio,
beni comuni, usucapione, condomino, accesso, esclusione.
Si
esclude la configurabilità dell’usucapione su di un bene condominiale
laddove
non venga prodotta la prova di un possesso esclusivo del locale, non
essendo
sufficienti le manifestazioni di un uso da parte del compossessore non
in
contrasto con il concorrente diritto degli altri condomini di accedere
al
locale stesso. Cassazione
civile sezione VI sottosezione 2 sentenza 02 agosto 2012 n. 13893
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Stabile,
unicità, beni comuni, presunzione legale, proprietà esclusiva, prova. L'articolo
1117 c.c. pone una presunzione di condominialità per quei beni nella
stessa
norma indicati, la cui elencazione non è, comunque, tassativa e deriva
sia
dalla oggettiva attitudine del bene sia dalla concreta destinazione
dello
stesso al servizio comune. Ne consegue che tale disposizione non
solamente ha la funzione e
l'efficacia integrativa del regolamento condominiale, bensì che la
presunzione
legale (nella stessa norma posta) può essere superata solo dalla prova
di un
titolo contrario, identificabile nella dimostrazione della proprietà
esclusiva
del bene in capo ad un differente soggetto. A ciò non è idoneo il
regolamento
condominiale che non costituisce titolo di proprietà, ma ha la funzione
di
disciplinare solo l'utilizzo della cosa comune nonché la ripartizione
delle
spese.Cassazione
civile sezione II sentenza 26 luglio 2012 n. 13262
- Condominio.
Utilizzazione della cosa comune da parte del singolo condomino con
modalità
particolari e diverse rispetto alla sua normale destinazione. In
tema
di condominio, è legittimo, ai sensi dell'art. 1102 c.c., sia
l'utilizzazione
della cosa comune da parte del singolo condomino con modalità
particolari e
diverse rispetto alla sua normale destinazione, purché nel rispetto
delle
concorrenti utilizzazioni, attuali o potenziali, degli altri condomini,
sia
l'uso più intenso della cosa, purché non sia alterato il rapporto di
equilibrio
tra tutti i comproprietari, dovendosi a tal fine avere riguardo all'uso
potenziale in relazione ai diritti di ciascuno. Cassazione
civile sezione seconda sentenza 19 luglio 2012 n. 12485
- Condominio.
Utilizzazione della cosa comune da parte del singolo condomino con
modalità
particolari e diverse rispetto alla sua normale destinazione. La
delibera assembleare che, in considerazione dell'insufficienza dei
posti auto
in rapporto al numero dei condomini, ha previsto l'uso turnario e
stabilito
l'impossibilità, per i singoli condomini, di occupare gli spazi ad essi
non
assegnati anche se i condomini aventi diritto non occupino in quel
momento
l'area parcheggio loro riservata, non si pone in contrasto con l'art.
1102
c.c., ma costituisce corretta espressione del potere di
regolamentazione
dell'uso della cosa comune da parte dell'assemblea. Cassazione
civile sezione seconda sentenza 19 luglio 2012 n. 12485
- Condominio.
Utilizzazione della cosa comune da parte del singolo condomino con
modalità
particolari e diverse rispetto alla sua normale destinazione.
Se
la
natura di un bene immobile oggetto di comunione non ne permette un
simultaneo
godimento da parte di tutti i comproprietari, l'uso comune può
realizzarsi o in
maniera indiretta oppure mediante avvicendamento. Cassazione
civile sezione seconda sentenza 19 luglio 2012 n. 12485
- Condominio,
edifici, spazi comuni, presunzione, utilizzo comune. In
tema
di edifici in condominio, in mancanza di espressa indicazione nel
rogito, non è
possibile superare la presunzione normativa sull’utilizzo delle parti
comuni
dell’edificio, anche quando queste siano di proprietà di uno dei
condomini.
(Fattispecie in cui la sentenza impugnata aveva riportato il contenuto
del
rogito deducendo che l'assenza di qualsivoglia espresso riferimento
all'atrio e
al sottoscala delle rampe di accesso al seminterrato non consentiva di
superare
la presunzione di cui all’art. 1117 n. 1 c.c. né in contrario poteva
invocarsi
il regolamento del condominio che indicava di proprietà comune la
scala, gli
anditi, i pianerottoli, i vani ed i corridoi d'accesso dei locali
sotterranei,
il vano guardiola, i vani d'uso comune e, ulteriormente, tutto quanto
previsto
dall’art. 1117 c.c.) Cassazione
civile sezione II sentenza 20 febbraio 2012 n. 2412
- È
legittima l'esecuzione da parte di condomini portatori di handicap, a
propria
cura e spese, di un ascensore che abbia ridotto le dimensioni del vano
scala. In
presenza di un conflitto tra le esigenze dei condomini disabili
abitanti ad un
piano alto, praticamente impossibilitati, in considerazione del loro
stato
fisico, a raggiungere la propria abitazione a piedi, e quelle degli
altri
partecipanti al condominio, per i quali il pregiudizio derivante
dall'installazione dell'ascensore si sarebbe risolto non già nella
totale
impossibilità di un ordinario uso della scala comune, ma soltanto in
disagio e
scomodità derivanti dalla relativa restrizione e nella difficoltà di
usi
eccezionali della stessa, deve prevalere la soluzione palesemente
equilibrata e
conforme ai principi costituzionali della tutela della salute (articolo
32) e
della funzione sociale della proprietà (articolo 42). Pertanto è esente
da vizi
la decisione dei giudici di merito che hanno ritenuto legittima
l'esecuzione, a
propria cura e spese, da parte di condomini portatori di handicap di un
ascensore che abbia ridotto le dimensioni del vano scala. Cassazione
civile sezione II sentenza 14 febbraio 2012 n. 2156
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