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Condominio - I beni comuni e il loro uso legittimo
(Sentenze pronunciate, nell'anno 2012, tutte dalla Cassazione Civile)
 Parti e argomenti della scheda: 
Le massime dell'anno 2012 che si riportano in questa pagina, riguardano pronunce dei giudici sulle parti comuni del condominio, sulla legittimità dei lavori e sull'uso che, di esse, se ne può fare senza ledere i diritti degli altri condomini
  1. Condominio, parcheggio, cortili, sbarra elettrica, servitù personale, divieto
  2. Condominio, beni comuni, usucapione
  3. Stabile, unicità, beni comuni, presunzione legale, proprietà esclusiva, prova
  4. Condominio. Utilizzazione della cosa comune da parte del singolo condomino
  5. Condominio -  Utilizzazione della cosa comune - La delibera assembleare
  6. Condominio - Utilizzazione della cosa comune - Uso simultaneo
  7. Condominio, edifici, spazi comuni, presunzione
  8. È legittima l'esecuzione da parte di condomini portatori di handicap
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  1. Condominio, parcheggio, cortili, sbarra elettrica, servitù personale, divieto. In tema di possesso, l'utilizzazione, da parte dei condomini di uno stabile, di un'area condominiale ai fini di parcheggio, non è tutelabile con l'azione di reintegrazione del possesso di servitù, nei confronti di colui che l'abbia recintata nella asserita qualità di proprietario.
    Per l'esperimento dell'azione di reintegrazione occorre infatti un possesso qualsiasi, anche se illegittimo ed abusivo, purché avente i caratteri esteriori di un diritto reale, laddove il parcheggio dell'auto non rientra nello schema di alcun diritto di servitù, difettando la caratteristica tipica di detto diritto, ovverosia la realtà (inerenza al fondo dominante dell'utilità così come al fondo servente del peso), in quanto la comodità di parcheggiare l'auto per specifiche persone che accedono al fondo non può valutarsi come una utilità inerente al fondo stesso, trattandosi di un vantaggio del tutto personale dei proprietari.
    Cassazione civile sezione II sentenza 13 settembre 2012 n. 15334

  2. Condominio, beni comuni, usucapione, condomino, accesso, esclusione. Si esclude la configurabilità dell’usucapione su di un bene condominiale laddove non venga prodotta la prova di un possesso esclusivo del locale, non essendo sufficienti le manifestazioni di un uso da parte del compossessore non in contrasto con il concorrente diritto degli altri condomini di accedere al locale stesso. Cassazione civile sezione VI sottosezione 2 sentenza 02 agosto 2012 n. 13893
  3. Stabile, unicità, beni comuni, presunzione legale, proprietà esclusiva, prova. L'articolo 1117 c.c. pone una presunzione di condominialità per quei beni nella stessa norma indicati, la cui elencazione non è, comunque, tassativa e deriva sia dalla oggettiva attitudine del bene sia dalla concreta destinazione dello stesso al servizio comune. Ne consegue che tale disposizione non solamente ha la funzione e l'efficacia integrativa del regolamento condominiale, bensì che la presunzione legale (nella stessa norma posta) può essere superata solo dalla prova di un titolo contrario, identificabile nella dimostrazione della proprietà esclusiva del bene in capo ad un differente soggetto. A ciò non è idoneo il regolamento condominiale che non costituisce titolo di proprietà, ma ha la funzione di disciplinare solo l'utilizzo della cosa comune nonché la ripartizione delle spese.Cassazione civile sezione II sentenza 26 luglio 2012 n. 13262
  4. Condominio. Utilizzazione della cosa comune da parte del singolo condomino con modalità particolari e diverse rispetto alla sua normale destinazione. In tema di condominio, è legittimo, ai sensi dell'art. 1102 c.c., sia l'utilizzazione della cosa comune da parte del singolo condomino con modalità particolari e diverse rispetto alla sua normale destinazione, purché nel rispetto delle concorrenti utilizzazioni, attuali o potenziali, degli altri condomini, sia l'uso più intenso della cosa, purché non sia alterato il rapporto di equilibrio tra tutti i comproprietari, dovendosi a tal fine avere riguardo all'uso potenziale in relazione ai diritti di ciascuno. Cassazione civile sezione seconda sentenza 19 luglio 2012 n. 12485
  5. Condominio. Utilizzazione della cosa comune da parte del singolo condomino con modalità particolari e diverse rispetto alla sua normale destinazione. La delibera assembleare che, in considerazione dell'insufficienza dei posti auto in rapporto al numero dei condomini, ha previsto l'uso turnario e stabilito l'impossibilità, per i singoli condomini, di occupare gli spazi ad essi non assegnati anche se i condomini aventi diritto non occupino in quel momento l'area parcheggio loro riservata, non si pone in contrasto con l'art. 1102 c.c., ma costituisce corretta espressione del potere di regolamentazione dell'uso della cosa comune da parte dell'assemblea. Cassazione civile sezione seconda sentenza 19 luglio 2012 n. 12485
  6. Condominio. Utilizzazione della cosa comune da parte del singolo condomino con modalità particolari e diverse rispetto alla sua normale destinazione. Se la natura di un bene immobile oggetto di comunione non ne permette un simultaneo godimento da parte di tutti i comproprietari, l'uso comune può realizzarsi o in maniera indiretta oppure mediante avvicendamento. Cassazione civile sezione seconda sentenza 19 luglio 2012 n. 12485
  7. Condominio, edifici, spazi comuni, presunzione, utilizzo comune. In tema di edifici in condominio, in mancanza di espressa indicazione nel rogito, non è possibile superare la presunzione normativa sull’utilizzo delle parti comuni dell’edificio, anche quando queste siano di proprietà di uno dei condomini. (Fattispecie in cui la sentenza impugnata aveva riportato il contenuto del rogito deducendo che l'assenza di qualsivoglia espresso riferimento all'atrio e al sottoscala delle rampe di accesso al seminterrato non consentiva di superare la presunzione di cui all’art. 1117 n. 1 c.c. né in contrario poteva invocarsi il regolamento del condominio che indicava di proprietà comune la scala, gli anditi, i pianerottoli, i vani ed i corridoi d'accesso dei locali sotterranei, il vano guardiola, i vani d'uso comune e, ulteriormente, tutto quanto previsto dall’art. 1117 c.c.) Cassazione civile sezione II sentenza 20 febbraio 2012 n. 2412
  8. È legittima l'esecuzione da parte di condomini portatori di handicap, a propria cura e spese, di un ascensore che abbia ridotto le dimensioni del vano scala. In presenza di un conflitto tra le esigenze dei condomini disabili abitanti ad un piano alto, praticamente impossibilitati, in considerazione del loro stato fisico, a raggiungere la propria abitazione a piedi, e quelle degli altri partecipanti al condominio, per i quali il pregiudizio derivante dall'installazione dell'ascensore si sarebbe risolto non già nella totale impossibilità di un ordinario uso della scala comune, ma soltanto in disagio e scomodità derivanti dalla relativa restrizione e nella difficoltà di usi eccezionali della stessa, deve prevalere la soluzione palesemente equilibrata e conforme ai principi costituzionali della tutela della salute (articolo 32) e della funzione sociale della proprietà (articolo 42). Pertanto è esente da vizi la decisione dei giudici di merito che hanno ritenuto legittima l'esecuzione, a propria cura e spese, da parte di condomini portatori di handicap di un ascensore che abbia ridotto le dimensioni del vano scala. Cassazione civile sezione II sentenza 14 febbraio 2012 n. 2156
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