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Assemblea
condominiale. In tema di opposizione a decreto ingiuntivo
immediatamente
esecutivo emesso ai sensi dell'art. 63 disp. att. cod. civ. per la
riscossione
dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato
dall'assemblea, il
condomino opponente non può far valere questioni attinenti alla
validità della
delibera condominiale ma solo questioni riguardanti l'efficacia della
medesima.
In
tema
di opposizione a decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo emesso ai
sensi
dell'art. 63 disp. att. cod. civ. per la riscossione dei contributi in
base
allo stato di ripartizione approvato dall'assemblea, il condomino
opponente non
può far valere questioni attinenti alla validità della delibera
condominiale ma
solo questioni riguardanti l'efficacia della medesima. Tale delibera
infatti
costituisce titolo di credito del condominio e, di per sé, prova
l'esistenza di
tale credito e legittima non solo la concessione del decreto
ingiuntivo, ma
anche la condanna del condomino a pagare le somme nel giudizio di
opposizione
che quest'ultimo proponga contro tale decreto, ed il cui ambito è
dunque
ristretto alla sola verifica della esistenza e della efficacia della
deliberazione assembleare di approvazione della spesa e di ripartizione
del
relativo onere.
Debbono qualificarsi nulle le delibere dell'assemblea condominiale
prive degli
elementi essenziali, le delibere con oggetto impossibile o illecito
(contrario
all'ordine pubblico, alla morale o al buon costume), le delibere con
oggetto
che non rientra nella competenza dell'assemblea, le delibere che
incidono sui
diritti individuali sulle cose o servizi comuni o sulla proprietà
esclusiva di
ognuno dei condomini, le delibere comunque invalide in relazione
all'oggetto;
debbono, invece, qualificarsi annullabili le delibere con vizi relativi
alla
regolare costituzione dell'assemblea, quelle adottate con maggioranza
inferiore
a quella prescritta dalla legge o dal regolamento condominiale, quelle
affette
da vizi formali, in violazione di prescrizioni legali, convenzionali,
regolamentari, attinenti al procedimento di convocazione o di
informazione
dell'assemblea, quelle genericamente affette da irregolarità nel
procedimento
di convocazione, quelle che violano norme richiedenti qualificate
maggioranze
in relazione all'oggetto. Cassazione
civile sezione II sentenza 12 novembre 2012 n. 19605
- L'assemblea
condominiale può legittimamente imporre turni se il numero dei posti
auto è
insufficiente.
L'assemblea
condominiale può imporre turni nell'utilizzo dei posti auto disponibili
e
vietare, proprio per la logica dell'avvicendamento, di poter occupare,
al di
fuori del proprio turno, spazi lasciati temporaneamente vuoti da altri.
La
delibera in questione costituisce corretta espressione del potere di
regolamentazione dell'uso della cosa comune da parte dell'assemblea
condominiale. L'essenza stessa del turno richiede che, nel corso del
suo
svolgimento, il comunista che ne beneficia, abbia l'esclusività del
potere di
disposizione della cosa, senza che vi sia sostanziale interferenza
degli altri
compartecipi con mezzi e strumenti che ne facciano venire meno
l'avvicendamento
nel godimento o inducano all'incertezza del suo avverarsi. Per questo,
la
volontà collettiva, regolarmente espressa in assemblea, volta ad
escludere
l'utilizzazione, da parte degli altri condomini, degli spazi adibiti a
parcheggio eventualmente lasciati liberi dai soggetti che beneficiano
del
turno, non si pone in contrasto con il diritto dei singoli condomini
all'uso
del bene comune. Cassazione
civile sezione II sentenza 19 luglio 2012 n. 12485
-
Condominio,
parcheggio, cortile, destinazione, delibera assembleare, validità. In
tema
di condominio, la delibera assembleare che decide sulla destinazione
del cortile
a parcheggio di autovetture, in quanto disciplina le modalità di uso e
godimento del bene comune, è validamente approvata con la maggioranza
prevista
dall’articolo 1136 del codice civile, comma 5, non essendo richiesta
l’unanimità dei consensi.
Tale delibera è idonea a comportare la modifica delle disposizioni del
regolamento condominiale che si limitano a dettare norme che
disciplinano
l’utilizzazione ed i modi di fruizione delle cose comuni e che, quindi,
hanno
natura regolamentare e non contrattuale. Cassazione
civile sezione II sentenza 15 giugno 2012 n. 9877
- Se
la
delibera condominiale si limita a ripartire le spese, anche impreviste,
è
soggetta al regime dell'annullabilità e non della nullità.
Se
la
delibera condominiale si limita a ripartire le spese, anche impreviste,
è
soggetta al regime dell'annullabilità e non della nullità e dunque ai
relativi
termini di impugnazione. Infatti, riguardo alle delibere dell'assemblea
di
condominio aventi ad oggetto la ripartizione delle spese comuni,
occorre
distinguere quelle con le quali sono stabiliti i criteri di
ripartizione ai
sensi dell'art. 1123 c.c. ovvero sono modificati i criteri fissati in
precedenza, per le quali è necessario, a pena di radicale nullità, il
consenso
unanime dei condomini, da quelle con le quali, nell'esercizio delle
attribuzioni assembleari previste dall'art. 1135 n. 2 e 3 c.c., vengono
in
concreto ripartite le spese medesime, atteso che queste ultime, ove
adottate in
violazione dei criteri già stabiliti, devono considerarsi annullabili,
e la
relativa impugnazione va proposta nel termine di decadenza di trenta
giorni
previsto dall'art. 1137, ultimo comma, c.c..
Cassazione
civile sezione II sentenza 21 maggio 2012 n. 8010
- Condominio
minimo.
Nel
cd condominio
minimo composto cioè da due condomini la
comunicazione con la
quale il condomino maggioritario comunica all'altro condomino la
ripartizione
delle spese non può essere considerata equipollente a una delibera
assembleare. La comunicazione di un riparto non può sostituire l'atto
presupposto, ossia la delibera di approvazione, la quale, pertanto,
deve
ritenersi necessaria anche in presenza di un condominio composto di due
soli
condomini posto che la disposizione dell'art. 1136 c.c. (che regola la
costituzione e la validità dell'assemblea e prevede il metodo
collegiale) è
applicabile anche al condominio composto da due soli partecipanti.
Ne deriva, pertanto, che, se non si raggiunge l'unanimità e non si
decide,
poiché la maggioranza non può formarsi in concreto, è sempre possibile
il
ricorso all'autorità giudiziaria, siccome previsto ai sensi del
collegato
disposto degli artt. 1105 e 1139 cod. civ. né il pagamento di acconti
può
costituire prova di una delibera inesistente. Cassazione civile
sezione VI ordinanza 3 aprile 2012 n. 5288
- Condominio,
autorizzazione, occupazione, cortile comune, tavolini, bar, revoca.
È
illegittima
la revoca dell'autorizzazione, operata dall'assemblea condominiale,
precedentemente concessa ad un bar al fine di occupare, con alcuni
tavolini, lo
spazio del cortile comune, in quanto la collocazione dei tavolini, per
la
limitatezza dello spazio e del tempo dell’occupazione, non costituisce
un uso
improprio della cosa comune, tale da alterarne la destinazione o da
menomarne
la possibilità di fruizione da parte degli altri condomini. Cassazione
civile sezione II sentenza 23
gennaio 2012 n. 869
- Condominio,
antenna televisiva centralizzata, assemblea condominiale, delibera di
rimozione
dell'antenna centralizzata, legittimità L’antenna
televisiva centralizzata, pur rientrando tra le cose comuni ai sensi
dell’articolo 1117 n. 3 c.c., non costituisce ex se bene comune, se non
in
quanto idonea a soddisfare l’interesse dei condomini a fruire del
relativo
servizio condominiale; in quest'ottica è legittima la delibera
dell'assemblea
condominiale che, a maggioranza, stabilisca la rimozione dell'antenna
e,
quindi, la soppressione del servizio. Cassazione
civile sezione II sentenza 11 gennaio 2012 n. 144
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