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Condominio - L'assemblea condominiale
(Sentenze pronunciate, nell'anno 2012, tutte dalla Cassazione Civile)
 Parti e argomenti della scheda: 
Con queste massime dell'anno 2012 i giudici si pronunciano sull'assemblea condominiale, sulle sue prerogative nella vita del condominio, sulle legittimità delle delibere assunte.
  1. Assemblea condominiale. In tema di opposizione a decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo
  2. L'assemblea condominiale può legittimamente imporre turni se il numero dei posti auto è insufficiente
  3. Condominio, parcheggio, cortile, destinazione, delibera assembleare
  4. Se la delibera condominiale si limita a ripartire le spese
  5. Condominio minimo
  6. Condominio, autorizzazione, occupazione, cortile comune, tavolini, bar, revoca
  7. Condominio, antenna televisiva centralizzata
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  1. Assemblea condominiale. In tema di opposizione a decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo emesso ai sensi dell'art. 63 disp. att. cod. civ. per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall'assemblea, il condomino opponente non può far valere questioni attinenti alla validità della delibera condominiale ma solo questioni riguardanti l'efficacia della medesima. In tema di opposizione a decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo emesso ai sensi dell'art. 63 disp. att. cod. civ. per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall'assemblea, il condomino opponente non può far valere questioni attinenti alla validità della delibera condominiale ma solo questioni riguardanti l'efficacia della medesima. Tale delibera infatti costituisce titolo di credito del condominio e, di per sé, prova l'esistenza di tale credito e legittima non solo la concessione del decreto ingiuntivo, ma anche la condanna del condomino a pagare le somme nel giudizio di opposizione che quest'ultimo proponga contro tale decreto, ed il cui ambito è dunque ristretto alla sola verifica della esistenza e della efficacia della deliberazione assembleare di approvazione della spesa e di ripartizione del relativo onere.
    Debbono qualificarsi nulle le delibere dell'assemblea condominiale prive degli elementi essenziali, le delibere con oggetto impossibile o illecito (contrario all'ordine pubblico, alla morale o al buon costume), le delibere con oggetto che non rientra nella competenza dell'assemblea, le delibere che incidono sui diritti individuali sulle cose o servizi comuni o sulla proprietà esclusiva di ognuno dei condomini, le delibere comunque invalide in relazione all'oggetto; debbono, invece, qualificarsi annullabili le delibere con vizi relativi alla regolare costituzione dell'assemblea, quelle adottate con maggioranza inferiore a quella prescritta dalla legge o dal regolamento condominiale, quelle affette da vizi formali, in violazione di prescrizioni legali, convenzionali, regolamentari, attinenti al procedimento di convocazione o di informazione dell'assemblea, quelle genericamente affette da irregolarità nel procedimento di convocazione, quelle che violano norme richiedenti qualificate maggioranze in relazione all'oggetto.
     Cassazione civile sezione II sentenza 12 novembre 2012 n. 19605

  2. L'assemblea condominiale può legittimamente imporre turni se il numero dei posti auto è insufficiente. L'assemblea condominiale può imporre turni nell'utilizzo dei posti auto disponibili e vietare, proprio per la logica dell'avvicendamento, di poter occupare, al di fuori del proprio turno, spazi lasciati temporaneamente vuoti da altri. La delibera in questione costituisce corretta espressione del potere di regolamentazione dell'uso della cosa comune da parte dell'assemblea condominiale. L'essenza stessa del turno richiede che, nel corso del suo svolgimento, il comunista che ne beneficia, abbia l'esclusività del potere di disposizione della cosa, senza che vi sia sostanziale interferenza degli altri compartecipi con mezzi e strumenti che ne facciano venire meno l'avvicendamento nel godimento o inducano all'incertezza del suo avverarsi. Per questo, la volontà collettiva, regolarmente espressa in assemblea, volta ad escludere l'utilizzazione, da parte degli altri condomini, degli spazi adibiti a parcheggio eventualmente lasciati liberi dai soggetti che beneficiano del turno, non si pone in contrasto con il diritto dei singoli condomini all'uso del bene comune. Cassazione civile sezione II sentenza 19 luglio 2012 n. 12485
  3. Condominio, parcheggio, cortile, destinazione, delibera assembleare, validità. In tema di condominio, la delibera assembleare che decide sulla destinazione del cortile a parcheggio di autovetture, in quanto disciplina le modalità di uso e godimento del bene comune, è validamente approvata con la maggioranza prevista dall’articolo 1136 del codice civile, comma 5, non essendo richiesta l’unanimità dei consensi.
    Tale delibera è idonea a comportare la modifica delle disposizioni del regolamento condominiale che si limitano a dettare norme che disciplinano l’utilizzazione ed i modi di fruizione delle cose comuni e che, quindi, hanno natura regolamentare e non contrattuale.
     Cassazione civile sezione II sentenza 15 giugno 2012 n. 9877
  4. Se la delibera condominiale si limita a ripartire le spese, anche impreviste, è soggetta al regime dell'annullabilità e non della nullità. Se la delibera condominiale si limita a ripartire le spese, anche impreviste, è soggetta al regime dell'annullabilità e non della nullità e dunque ai relativi termini di impugnazione. Infatti, riguardo alle delibere dell'assemblea di condominio aventi ad oggetto la ripartizione delle spese comuni, occorre distinguere quelle con le quali sono stabiliti i criteri di ripartizione ai sensi dell'art. 1123 c.c. ovvero sono modificati i criteri fissati in precedenza, per le quali è necessario, a pena di radicale nullità, il consenso unanime dei condomini, da quelle con le quali, nell'esercizio delle attribuzioni assembleari previste dall'art. 1135 n. 2 e 3 c.c., vengono in concreto ripartite le spese medesime, atteso che queste ultime, ove adottate in violazione dei criteri già stabiliti, devono considerarsi annullabili, e la relativa impugnazione va proposta nel termine di decadenza di trenta giorni previsto dall'art. 1137, ultimo comma, c.c..  Cassazione civile sezione II sentenza 21 maggio 2012 n. 8010
  5. Condominio minimo. Nel cd condominio minimo composto cioè da due condomini  la comunicazione con la quale il condomino maggioritario comunica all'altro condomino la ripartizione delle spese non può essere considerata equipollente a una delibera assembleare. La comunicazione di un riparto non può sostituire l'atto presupposto, ossia la delibera di approvazione, la quale, pertanto, deve ritenersi necessaria anche in presenza di un condominio composto di due soli condomini posto che la disposizione dell'art. 1136 c.c. (che regola la costituzione e la validità dell'assemblea e prevede il metodo collegiale) è applicabile anche al condominio composto da due soli partecipanti.
    Ne deriva, pertanto, che, se non si raggiunge l'unanimità e non si decide, poiché la maggioranza non può formarsi in concreto, è sempre possibile il ricorso all'autorità giudiziaria, siccome previsto ai sensi del collegato disposto degli artt. 1105 e 1139 cod. civ. né il pagamento di acconti può costituire prova di una delibera inesistente.
    Cassazione 
    civile sezione VI ordinanza 3 aprile 2012 n. 5288
  6. Condominio, autorizzazione, occupazione, cortile comune, tavolini, bar, revoca. È illegittima la revoca dell'autorizzazione, operata dall'assemblea condominiale, precedentemente concessa ad un bar al fine di occupare, con alcuni tavolini, lo spazio del cortile comune, in quanto la collocazione dei tavolini, per la limitatezza dello spazio e del tempo dell’occupazione, non costituisce un uso improprio della cosa comune, tale da alterarne la destinazione o da menomarne la possibilità di fruizione da parte degli altri condomini. Cassazione civile sezione II sentenza 23  gennaio 2012 n. 869 
  7. Condominio, antenna televisiva centralizzata, assemblea condominiale, delibera di rimozione dell'antenna centralizzata, legittimità  L’antenna televisiva centralizzata, pur rientrando tra le cose comuni ai sensi dell’articolo 1117 n. 3 c.c., non costituisce ex se bene comune, se non in quanto idonea a soddisfare l’interesse dei condomini a fruire del relativo servizio condominiale; in quest'ottica è legittima la delibera dell'assemblea condominiale che, a maggioranza, stabilisca la rimozione dell'antenna e, quindi, la soppressione del servizio. Cassazione civile sezione II sentenza 11 gennaio 2012 n. 144
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