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Edilizia - Volumi tecnici, accessori e pertinenze
(Sentenze pronunciate nell'anno 2011 della Cassazione, del Consiglio di Stato e del TAR)
 Parti e argomenti della scheda: 
Le pronunce di questa pagina, le massime sono dell'anno 2011, riguardano i volumi tecnici, se devono e come rispettare le distanze nelle costruzioni e, soprattutto,. che cosa bisogna intendere con essi.
  1. Urbanistica, pertinenzialità, precisazioni
  2. Diritto urbanistico - Nozione di volume tecnico - Presupposti
  3. Opere edilizie - Volumi tecnici - Nozione - Realizzazione di un "locale tecnico"
  4. Accessori e pertinenze stabilmente incorporati all’immobile
  5. Accessori e pertinenze stabilmente incorporati all’immobile - Disciplina in materia di distanze
  6. Volumi tecnici - Nozione
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  1. Urbanistica, pertinenzialità, precisazioni. In materia urbanistica la nozione di pertinenzialità ha peculiarità sue proprie che la differenziano da quella civilistica, atteso che il manufatto deve essere non solo preordinato ad una oggettiva esigenza dell’edificio principale e funzionalmente inserito al suo servizio, ma deve essere, oltre che di volume modesto affinché non comporti il c.d. carico urbanistico, altresì sfornito di autonoma destinazione ed autonomo valore di mercato in virtù dell’instaurazione di un legame giuridico-funzionale stabile tra pertinenza e singola unità immobiliare; legame a causa del quale l’una e l’altra non possano utilizzarsi e disporsi separatamente. Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 07.04.2011 n. 2159
  2. Diritto urbanistico - Nozione di volume tecnico - Presupposti. Per l'identificazione della nozione di "volume tecnico", assumono valore tre ordini di parametri: il primo, positivo, di tipo funzionale, relativo al rapporto di strumentalità necessaria del manufatto con l'utilizzo della costruzione alla quale si connette; il secondo ed il terzo, negativi, ricollegati da un lato all'impossibilità di soluzioni progettuali diverse (nel senso che tali costruzioni non devono potere essere ubicate all'interno della parte abitativa) e dall'altro lato ad un rapporto di necessaria proporzionalità tra tali volumi e le esigenze effettivamente presenti. Ne deriva che la nozione in esame può essere applicata solo alle opere edilizie completamente prive di una propria autonomia funzionale, anche potenziale, ed è invece esclusa rispetto a locali, in specie laddove di ingombro rilevante, oggettivamente incidenti in modo significativo sui luoghi esterni (T.a.r. Campania, Salerno, sez. II, 13.7.2009, n. 3987; T.a.r. Puglia, Lecce, sez. I, 22.11.2007, n. 3963; T.a.r. Liguria, Genova, sez. I, 30.1.2007, n. 1011). (riforma sentenza n. 668/2008 TRIBUNALE di RAGUSA, del 07/01/2010) Pres. Ferrua, Est. Fiale, Ric. Pubblico Ministero in proc. La Terra. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 25/02/2011 (Ud. 17/11/2010), Sentenza n. 7217
  3. Opere edilizie - Volumi tecnici - Nozione - Realizzazione di un "locale tecnico" - Norme urbanistico-edilizie - Attività di edilizia c.d. "libera" e titolo abilitativo - Conteggio dell'indice edificatorio - Esclusione. Sono volumi tecnici quelli strettamente necessari a contenere ed a consentire la sistemazione di quelle parti degli impianti tecnici, aventi un rapporto di strumentalità necessaria con l'utilizzo della costruzione (quali: serbatoi idrici, extracorsa degli ascensori, vani di espansione dell'impianto termico, canne fumarie e di ventilazione, vano scala al di sopra della linea di gronda etc.), che non possono, per esigenze tecniche di funzionalità degli impianti stessi, trovare allocazione entro il corpo dell'edificio realizzabile nei limiti imposti dalle nonne urbanistiche (Cass., sez. III: 3.10.2008, n. 37575, Ronconi; 21.5.2008, n. 20267, Valguarnera; nonché C. Stato, sez. V, 31.1.2006, n. 354). Pertanto, la realizzazione di un "locale tecnico", non è attività di edilizia c.d. "libera", che può essere cioè eseguita senza alcun titolo abilitativo, essendo soltanto generalmente previsto (fatti salvi i casi di diversa definizione o disciplina da parte della legislazione regionale o delle norme urbanistico-edilizie vigenti in ambito comunale) che i "volumi tecnici', da indicare pur sempre negli elaborati progettuali, siano esclusi dal calcolo della cubatura utile di un edificio, che comunque deve essere autorizzato nei modi di legge. Tuttavia, i volumi tecnici non rientrano nel conteggio dell'indice edificatorio, in quanto non sono generatori del c.d. "carico urbanistico" e la loro realizzazione è finalizzata a migliorare la funzionalità e la salubrità delle costruzioni. Restano esclusi, invece, dalla nozione e sono computabili nel volume i vani che assolvono funzioni complementari all'abitazione (quali quelli di sgombero, le soffitte e gli stenditoi chiusi). (riforma sentenza n. 668/2008 TRIBUNALE di RAGUSA, del 07/01/2010) Pres. Ferrua, Est. Fiale, Ric. Pubblico Ministero in proc. La Terra. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 25/02/2011 (Ud. 17/11/2010), Sentenza n. 7217 
  4. Accessori e pertinenze stabilmente incorporati all’immobile - Disciplina in materia di distanze legali ex art. 873 c.c. - Applicabilità. Salvo l'ipotesi di sporti con funzione meramente complementare o decorativa, gli accessori e le pertinenze che abbiano dimensioni consistenti e siano stabilmente incorporati al resto dell'immobile, in guisa da ampliarne la superficie o la funzionalità, assumono essi stessi il carattere di costruzione, sicché se ne deve tener conto ai fini dell'accertamento del rispetto della normativa sulle distanze, a maggior ragione qualora le distanze tra costruzioni siano stabilite in un regolamento edilizio comunale che non preveda espressamente un diverso regime giuridico per le costruzioni accessorie. Pres. ELEFANTE, Est. MANNA - P.M. SCARDACCIONE - Ric. Ma. Cr. Pe., El. Pe., (avv. Gi. De. Co.) - (Annulla CORTE D'APPELLO di ROMA, n. 4816/2004 ) CORTE DI CASSAZIONE, Sezione II civile, 22 febbraio 2011, n. 4277

  5. Accessori e pertinenze stabilmente incorporati all’immobile - Disciplina in materia di distanze legali ex art. 873 c.c. - Applicabilità. Ai fini dell'osservanza delle norme in materia di distanze legali stabilite dagli artt. 873 e seguenti c.c. e delle disposizioni legislative e regolamentari aventi carattere integrativo, gli accessori e le pertinenze che abbiano dimensioni consistenti e siano stabilmente incorporati al resto dell'immobile, in maniera tale da ampliarne la superficie o la funzionalità pratico-economica, costituiscono con l'immobile principale una costruzione unitaria, che va considerata nel suo insieme indipendentemente dallo sviluppo orizzontale o verticale dei singoli corpi di fabbrica di cui si compone, e senza distinguere tra immobile principale e accessori o pertinenze aventi le ridette caratteristiche, di guisa che le distanze devono essere calcolate non dalla parete dell'edificio maggiore, ma da quella che risulti più prossima alla proprietà antagonista. Pres. ELEFANTE, Est. MANNA - P.M. SCARDACCIONE - Ric. Ma. Cr. Pe., El. Pe., (avv. Gi. De. Co.) - (Annulla CORTE D'APPELLO di ROMA, n. 4816/2004 ) - CORTE DI CASSAZIONE, Sezione II civile, 22 febbraio 2011, n. 4277

  6. Volumi tecnici - Nozione. I volumi tecnici sono solo quelli destinati esclusivamente agli impianti necessari per l’utilizzo dell'abitazione e che non possono essere ubicati al suo interno; pertanto non sono tali - e sono computabili quindi ai fini della volumetria consentita - le soffitte, gli stenditoi chiusi e quelli di sgombero; e non è volume tecnico un piano di copertura, definito impropriamente sottotetto, se costituente in realtà una mansarda, come nel caso di specie, in quanto dotato di rilevante altezza media rispetto al piano di gronda (in tal senso, Consiglio di Stato, V, 13 maggio 1997, n.483). Pres. Giaccardi, Est De Felice - A.S. (avv.ti Armenante e Galdi) c. F.D. e altro (avv. Gaeta) - (Conferma T.A.R. CAMPANIA, Salerno, n.3317/2009 - CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV - 28 gennaio 2011, n. 678
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