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- Urbanistica,
pertinenzialità, precisazioni. In
materia urbanistica la nozione di pertinenzialità ha peculiarità sue
proprie
che la differenziano da quella civilistica, atteso che il manufatto
deve essere
non solo preordinato ad una oggettiva esigenza dell’edificio principale
e funzionalmente
inserito al suo servizio, ma deve essere, oltre che di volume modesto
affinché
non comporti il c.d. carico urbanistico, altresì sfornito di autonoma
destinazione ed autonomo valore di mercato in virtù dell’instaurazione
di un
legame giuridico-funzionale stabile tra pertinenza e singola unità
immobiliare;
legame a causa del quale l’una e l’altra non possano utilizzarsi e
disporsi
separatamente. Consiglio
di Stato, sez. V, sentenza 07.04.2011 n. 2159
- Diritto
urbanistico - Nozione di volume tecnico - Presupposti. Per
l'identificazione della nozione di "volume
tecnico", assumono valore tre ordini di parametri: il primo, positivo,
di
tipo funzionale, relativo al rapporto di strumentalità necessaria del
manufatto
con l'utilizzo della costruzione alla quale si connette; il secondo ed
il
terzo, negativi, ricollegati da un lato all'impossibilità di soluzioni
progettuali diverse (nel senso che tali costruzioni non devono potere
essere
ubicate all'interno della parte abitativa) e dall'altro lato ad un
rapporto di
necessaria proporzionalità tra tali volumi e le esigenze effettivamente
presenti. Ne deriva che la nozione in esame può essere applicata solo
alle
opere edilizie completamente prive di una propria autonomia funzionale,
anche
potenziale, ed è invece esclusa rispetto a locali, in specie laddove di
ingombro rilevante, oggettivamente incidenti in modo significativo sui
luoghi
esterni (T.a.r. Campania, Salerno, sez. II, 13.7.2009, n. 3987; T.a.r.
Puglia,
Lecce, sez. I, 22.11.2007, n. 3963; T.a.r. Liguria, Genova, sez. I,
30.1.2007,
n. 1011). (riforma sentenza n. 668/2008 TRIBUNALE di RAGUSA, del
07/01/2010)
Pres. Ferrua, Est. Fiale, Ric. Pubblico Ministero in proc. La Terra. CORTE
DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 25/02/2011 (Ud.
17/11/2010), Sentenza n. 7217
- Opere
edilizie - Volumi tecnici - Nozione - Realizzazione di un "locale
tecnico" - Norme urbanistico-edilizie - Attività di edilizia c.d.
"libera" e titolo abilitativo - Conteggio dell'indice edificatorio -
Esclusione.
Sono volumi tecnici quelli
strettamente necessari a contenere ed a consentire la sistemazione di
quelle
parti degli impianti tecnici, aventi un rapporto di strumentalità
necessaria
con l'utilizzo della costruzione (quali: serbatoi idrici, extracorsa
degli
ascensori, vani di espansione dell'impianto termico, canne fumarie e di
ventilazione, vano scala al di sopra della linea di gronda etc.), che
non
possono, per esigenze tecniche di funzionalità degli impianti stessi,
trovare
allocazione entro il corpo dell'edificio realizzabile nei limiti
imposti dalle
nonne urbanistiche (Cass., sez. III: 3.10.2008, n. 37575, Ronconi;
21.5.2008,
n. 20267, Valguarnera; nonché C. Stato, sez. V, 31.1.2006, n. 354).
Pertanto,
la realizzazione di un "locale tecnico", non è attività di edilizia
c.d. "libera", che può essere cioè eseguita senza alcun titolo
abilitativo, essendo soltanto generalmente previsto (fatti salvi i casi
di
diversa definizione o disciplina da parte della legislazione regionale
o delle
norme urbanistico-edilizie vigenti in ambito comunale) che i "volumi
tecnici', da indicare pur sempre negli elaborati progettuali, siano
esclusi dal
calcolo della cubatura utile di un edificio, che comunque deve essere
autorizzato nei modi di legge. Tuttavia, i volumi tecnici non rientrano
nel
conteggio dell'indice edificatorio, in quanto non sono generatori del
c.d.
"carico urbanistico" e la loro realizzazione è finalizzata a
migliorare la funzionalità e la salubrità delle costruzioni. Restano
esclusi,
invece, dalla nozione e sono computabili nel volume i vani che
assolvono
funzioni complementari all'abitazione (quali quelli di sgombero, le
soffitte e
gli stenditoi chiusi). (riforma sentenza n. 668/2008 TRIBUNALE di
RAGUSA, del
07/01/2010) Pres. Ferrua, Est. Fiale, Ric. Pubblico Ministero in proc.
La
Terra. CORTE
DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 25/02/2011 (Ud.
17/11/2010), Sentenza n. 7217
- Accessori
e pertinenze stabilmente incorporati all’immobile - Disciplina in
materia di
distanze legali ex art. 873 c.c. - Applicabilità. Salvo
l'ipotesi di sporti con funzione meramente complementare
o decorativa, gli accessori e le pertinenze che abbiano dimensioni
consistenti
e siano stabilmente incorporati al resto dell'immobile, in guisa da
ampliarne
la superficie o la funzionalità, assumono essi stessi il carattere di
costruzione, sicché se ne deve tener conto ai fini dell'accertamento
del
rispetto della normativa sulle distanze, a maggior ragione qualora le
distanze
tra costruzioni siano stabilite in un regolamento edilizio comunale che
non
preveda espressamente un diverso regime giuridico per le costruzioni
accessorie. Pres. ELEFANTE, Est. MANNA - P.M. SCARDACCIONE - Ric. Ma.
Cr. Pe.,
El. Pe., (avv. Gi. De. Co.) - (Annulla CORTE D'APPELLO di ROMA, n.
4816/2004 ) CORTE
DI CASSAZIONE, Sezione II civile, 22 febbraio
2011, n. 4277
- Accessori
e pertinenze stabilmente incorporati all’immobile - Disciplina in
materia di
distanze legali ex art. 873 c.c. - Applicabilità. Ai
fini dell'osservanza delle norme in materia di
distanze legali stabilite dagli artt. 873 e seguenti c.c. e delle
disposizioni
legislative e regolamentari aventi carattere integrativo, gli accessori
e le
pertinenze che abbiano dimensioni consistenti e siano stabilmente
incorporati
al resto dell'immobile, in maniera tale da ampliarne la superficie o la
funzionalità pratico-economica, costituiscono con l'immobile principale
una
costruzione unitaria, che va considerata nel suo insieme
indipendentemente
dallo sviluppo orizzontale o verticale dei singoli corpi di fabbrica di
cui si
compone, e senza distinguere tra immobile principale e accessori o
pertinenze
aventi le ridette caratteristiche, di guisa che le distanze devono
essere
calcolate non dalla parete dell'edificio maggiore, ma da quella che
risulti più
prossima alla proprietà antagonista. Pres. ELEFANTE, Est. MANNA - P.M.
SCARDACCIONE - Ric. Ma. Cr. Pe., El. Pe., (avv. Gi. De. Co.) - (Annulla
CORTE
D'APPELLO di ROMA, n. 4816/2004 ) - CORTE
DI CASSAZIONE, Sezione II civile, 22 febbraio
2011, n. 4277
- Volumi
tecnici - Nozione. I
volumi
tecnici sono solo quelli destinati esclusivamente agli impianti
necessari per
l’utilizzo dell'abitazione e che non possono essere ubicati al suo
interno;
pertanto non sono tali - e sono computabili quindi ai fini della
volumetria
consentita - le soffitte, gli stenditoi chiusi e quelli di sgombero; e
non è
volume tecnico un piano di copertura, definito impropriamente
sottotetto, se
costituente in realtà una mansarda, come nel caso di specie, in quanto
dotato
di rilevante altezza media rispetto al piano di gronda (in tal senso,
Consiglio
di Stato, V, 13 maggio 1997, n.483). Pres. Giaccardi, Est De Felice -
A.S.
(avv.ti Armenante e Galdi) c. F.D. e altro (avv. Gaeta) - (Conferma
T.A.R.
CAMPANIA, Salerno, n.3317/2009 - CONSIGLIO
DI STATO, Sez. IV - 28 gennaio 2011, n. 678
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