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Edilizia - Strade e ferrovie, divieti
(Sentenze pronunciate nell'anno 2011 della Cassazione, del Consiglio di Stato e del TAR)
 Parti e argomenti della scheda: 
Le pronunce riportate in questa pagina, le massime sono dell'anno 2011, riguardano le strade, le autosrade e le ferrovie. Come bisogna rispettare il nastro stradale nelle costruzioni, le distanze e i divieti imposti dalle leggi in materia urbanistica.
  1. Vincolo di rispetto ferroviario - Art. 49 DPR n. 753/80 - Natura
  2. Fascia di rispetto stradale - Art. 9 L. n. 729/1961 - Finalità
  3. Fascia di rispetto autostradale - Divieto di costruire a distanza inferiore a 25 metri
  4. Fascia di rispetto autostradale - Vincolo di inedifcabilità assoluto
  5. Fascia di rispetto autostradale - Inedificabilità assoluta
  6. Vincolo autostradale - Carattere assoluto - Caratteristiche dell’opera
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  1. Vincolo di rispetto ferroviario - Art. 49 DPR n. 753/80 - Natura - Vincolo di inedificabilità relativo. Il vincolo di rispetto ferroviario di cui all'art. 49 del DPR 753/80, rappresenta un vincolo di inedificabilità relativa e non assoluta. Infatti, ai sensi dell'art. 60 del DPR citato, gli uffici compartimentali di F.S. possono autorizzare riduzioni delle distanze fissate dagli art. 49 e 55; inoltre l'art. 50, comma 1°, dello stesso DPR stabilisce espressamente che il divieto ex art. 49 " si applica a tutti gli edifici e manufatti i cui progetti non siano stati approvati in via definitiva dai competenti organi" alla data di entrata in vigore del DPR 753/'80, mentre i vincoli di inedificabilità assoluta, ai sensi dell'art. 33 della legge 47/85, sono tali solo "se siano stati imposti prima dell'esecuzione delle opere". Ne segue che il vincolo ex art. 49 del DPR n. 753/'80, in quanto relativo, si applica anche agli abusi preesistenti e quindi alla odierna fattispecie), come ritenuto dalla giurisprudenza oramai consolidata dopo la pronuncia in tal senso della Adunanza Plenaria n. 20/99 del Consiglio di Stato. (T.A.R. Emilia Romagna Bologna, sez. II, 04 agosto 2008 , n. 3593). Pres. Calvo, Est. Di Benedetto - G.B.M. (avv. Leardini) c. Comune di Bologna (avv. Carestia) - TAR EMILIA ROMAGNA, Bologna, Sez. I - 1 luglio 20111, n. 552

  2. Fascia di rispetto stradale - Art. 9 L. n. 729/1961 - Finalità - Divieto assoluto di edificare - Verifica in concreto dei rischi per la circolazione stradale - Necessità - Esclusione. Il divieto di costruire a una certa distanza dal nastro autostradale, imposto dall'art. 9 l. n. 729/1961 e dal d.m. Lavori Pubblici 1 aprile 1968, non può essere inteso restrittivamente, e cioè come previsto al solo scopo di prevenire l'esistenza di ostacoli materiali emergenti dal suolo e suscettibilità di costituire, per la prossimità alla sede stradale, pregiudizio alla sicurezza del traffico e alla incolumità delle persone, in quanto è correlato alla più ampia esigenza di assicurare una fascia di rispetto utilizzabile, all'occorrenza, dal concessionario per l'esecuzione dei lavori, per l'impianto dei cantieri, per il deposito dei materiali, per la realizzazione di opere accessorie, senza limitazioni connesse alla presenza di costruzioni. Pertanto, il vincolo in questione, traducendosi in un divieto assoluto di costruire, rende legalmente inedificabili le aree site in fascia di rispetto stradale o autostradale, indipendentemente dalle caratteristiche dell'opera realizzata e dalla necessità di accertamento in concreto dei connessi rischi per la circolazione stradale (Cass. civ., sez. II, 3 novembre 2010 n. 22422; Cons. Stato, sez. IV, 14 aprile 2010 n. 2076) Pres. f.f. Leoni, Est. Forlenza - M.L. e altri (avv.ti Liuzzi e Maggiora) c. A. s.p.a. (Avv. Stato) - (Conferma T.A.R. VENETO, n. 06733/2002) - CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV - 8 giugno 2011, n. 3498

  3. Fascia di rispetto autostradale - Divieto di costruire a distanza inferiore a 25 metri - Art. 9, c. 1 L. n. 729/1961 - Vigenza - Autostrade costruite successivamente all’entrata in vigore della legge. Il divieto di costruire di ampliare edifici o manufatti di qualsiasi specie, a distanza inferiore a 25 m. dal limite della zona di occupazione dell'autostrada, di cui all'art. 9, 1° comma, l. 24 luglio 1961, n. 729, opera soltanto per le autostrade la cui costruzione è avvenuta dopo l'entrata in vigore della legge medesima, oppure alle autostrade la cui costruzione è stata già concessa anteriormente a tale data. È la stessa lettera della legge ad implicare tale conclusione, laddove fa riferimento alle autostrade e ai relativi accessi, previsti sulla base di progetti regolarmente approvati: tanto basta a rendere inapplicabile la nuova normativa ad autostrade già edificate in base al generale principio della irretroattività sancito dall'art. 11 delle preleggi. (Consiglio di Stato sez. IV, 29 aprile 2002 n. 2277) Pres. f.f. Leoni, Est. Forlenza - M.L. e altri (avv.ti Liuzzi e Maggiora) c. A. s.p.a. (Avv. Stato) - (Conferma T.A.R. VENETO, n. 06733/2002) - CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV - 8 giugno 2011, n. 3498

  4. Fascia di rispetto autostradale - Vincolo di inedifcabilità assoluto - D.M. 1 aprile 1968 n. 1404. Nell’ambito della fascia di rispetto autostradale di 60 metri, prevista dal D.M. 1 aprile 1968 n. 1404, il vincolo di inedificabilità è assoluto (conforme Cons. Stato, Sez. V, 25 settembre 2002 n. 4927), essendo a tal fine irrilevanti le caratteristiche concrete delle opere abusive realizzate nell’ambito della fascia medesima; il divieto di costruire è infatti in questo caso correlato alla esigenza di assicurare un’area libera utilizzabile dal concessionario dell’autostrada - all’occorrenza - per installarvi cantieri, depositare materiali e, comunque, per ogni necessità di gestione relativa ad interventi in loco sulla rete autostradale. (Tar Toscana, sez. II, sentenza 25 giugno 2007, n. 934; Tar Liguria, I, 5. 7. 2010, n. 5565; Cass. civ., II, 3. 11. 2010, n. 22422). Pres. Petruzzelli, Est. Russo - B.C. s.r.l. (avv. Ballerini) c. A. s.p.a. (Avv. Stato) - TAR LOMBARDIA, Brescia, Sez. I - 21 marzo 2011, n. 450
  5. Fascia di rispetto autostradale - Inedificabilità assoluta - Abusi - Insuscettibilità di sanatoria. Le opere realizzate all'interno della fascia di rispetto autostradale prevista al di fuori del perimetro del centro abitato (fascia di sessanta metri) sono ubicate in aree assolutamente inedificabili e, pertanto, se costruite dopo l'imposizione del vincolo, rientrano nella previsione di cui all'articolo 33, comma 1, lettera d) della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e non sono suscettibili di sanatoria. Pres. Monteleone, Est. Valenti -F.F. (avv.ti La Fauci Belponer e Rubino) c. Ente Nazionale per le Strade e altro (n.c.). TAR SICILIA, Palermo, Sez. II - 11 gennaio 2011, n. 24
  6. Vincolo autostradale - Carattere assoluto - Caratteristiche dell’opera - Opere che non superino il livello della sede stradale - Rilevanza - Esclusione. Il carattere assoluto del vincolo di cui all’art. 9 della L. n. 729/1961 sussiste a prescindere dalla concrete caratteristiche dell'opera realizzata. Infatti il divieto di costruire ad una certa distanza dalla sede autostradale, posto dal menzionato art. 9 e dal successivo d.m. 1 aprile 1968, non può essere inteso restrittivamente e cioè come previsto al solo scopo di prevenire l'esistenza di ostacoli materiali emergenti dal suolo e suscettibili di costituire, per la loro prossimità alla sede autostradale, pregiudizio alla sicurezza del traffico ed alla incolumità delle persone, ma appare correlato alla più ampia esigenza di assicurare una fascia di rispetto utilizzabile, all'occorrenza, dal concessionario, per l'esecuzione dei lavori, per l'impianto dei cantieri, per il deposito di materiali, per la realizzazione di opere accessorie, senza vincoli limitativi connessi con la presenza di costruzioni. Pertanto le distanze previste dalla norma suddetta vanno rispettate anche con riferimento ad opere che non superino il livello della sede stradale (in termini, Cass. civ., 1 giugno 1995, n. 6118) o che costituiscano mere sopralevazioni (v. Cass. civ., 14 gennaio 1987, n. 193), o che, pur rientrando nella fascia, siano arretrate rispetto alle opere preesistenti. (Cons. Stato, sez. IV, 30 settembre 2008, n.4719; 18 ottobre 2002 n° 5716; 25 settembre 2002 n° 4927; Cons. Stato, sez. V, 8 settembre 1994 n° 968). Pres. Monteleone, Est. Valenti -F.F. (avv.ti La Fauci Belponer e Rubino) c. Ente Nazionale per le Strade e altro (n.c.). TAR SICILIA, Palermo, Sez. II - 11 gennaio 2011, n. 24

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