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- Vincolo
di rispetto ferroviario - Art. 49 DPR n.
753/80 - Natura - Vincolo di inedificabilità relativo.
Il vincolo di rispetto ferroviario
di cui all'art. 49 del DPR 753/80, rappresenta un vincolo di
inedificabilità
relativa e non assoluta. Infatti, ai sensi dell'art. 60 del DPR citato,
gli
uffici compartimentali di F.S. possono autorizzare riduzioni delle
distanze
fissate dagli art. 49 e 55; inoltre l'art. 50, comma 1°, dello stesso
DPR
stabilisce espressamente che il divieto ex art. 49 " si applica a tutti
gli edifici e manufatti i cui progetti non siano stati approvati in via
definitiva dai competenti organi" alla data di entrata in vigore del
DPR
753/'80, mentre i vincoli di inedificabilità assoluta, ai sensi
dell'art. 33
della legge 47/85, sono tali solo "se siano stati imposti prima
dell'esecuzione delle opere". Ne segue che il vincolo ex art. 49 del
DPR
n. 753/'80, in quanto relativo, si applica anche agli abusi
preesistenti e
quindi alla odierna fattispecie), come ritenuto dalla giurisprudenza
oramai
consolidata dopo la pronuncia in tal senso della Adunanza Plenaria n.
20/99 del
Consiglio di Stato. (T.A.R. Emilia Romagna Bologna, sez. II, 04 agosto
2008 , n.
3593). Pres. Calvo, Est. Di Benedetto - G.B.M. (avv. Leardini) c.
Comune di
Bologna (avv. Carestia) - TAR EMILIA
ROMAGNA, Bologna, Sez. I - 1 luglio 20111, n.
552
- Fascia
di
rispetto stradale - Art. 9 L. n. 729/1961 - Finalità - Divieto assoluto
di
edificare - Verifica in concreto dei rischi per la circolazione
stradale -
Necessità - Esclusione. Il
divieto
di costruire a una certa distanza dal nastro autostradale, imposto
dall'art. 9
l. n. 729/1961 e dal d.m. Lavori Pubblici 1 aprile 1968, non può essere
inteso
restrittivamente, e cioè come previsto al solo scopo di prevenire
l'esistenza
di ostacoli materiali emergenti dal suolo e suscettibilità di
costituire, per
la prossimità alla sede stradale, pregiudizio alla sicurezza del
traffico e
alla incolumità delle persone, in quanto è correlato alla più ampia
esigenza di
assicurare una fascia di rispetto utilizzabile, all'occorrenza, dal
concessionario per l'esecuzione dei lavori, per l'impianto dei
cantieri, per il
deposito dei materiali, per la realizzazione di opere accessorie, senza
limitazioni connesse alla presenza di costruzioni. Pertanto, il vincolo
in questione,
traducendosi in un divieto assoluto di costruire, rende legalmente
inedificabili le aree site in fascia di rispetto stradale o
autostradale,
indipendentemente dalle caratteristiche dell'opera realizzata e dalla
necessità
di accertamento in concreto dei connessi rischi per la circolazione
stradale
(Cass. civ., sez. II, 3 novembre 2010 n. 22422; Cons. Stato, sez. IV,
14 aprile
2010 n. 2076) Pres. f.f. Leoni, Est. Forlenza - M.L. e altri (avv.ti
Liuzzi e
Maggiora) c. A. s.p.a. (Avv. Stato) - (Conferma T.A.R. VENETO, n.
06733/2002) -
CONSIGLIO
DI STATO, Sez. IV - 8 giugno 2011, n. 3498
- Fascia
di
rispetto autostradale - Divieto di costruire a distanza inferiore a 25
metri -
Art. 9, c. 1 L. n. 729/1961 - Vigenza - Autostrade costruite
successivamente
all’entrata in vigore della legge.
Il
divieto di costruire di ampliare edifici o manufatti di qualsiasi
specie, a
distanza inferiore a 25 m. dal limite della zona di occupazione
dell'autostrada, di cui all'art. 9, 1° comma, l. 24 luglio 1961, n.
729, opera
soltanto per le autostrade la cui costruzione è avvenuta dopo l'entrata
in
vigore della legge medesima, oppure alle autostrade la cui costruzione
è stata
già concessa anteriormente a tale data. È la stessa lettera della legge
ad
implicare tale conclusione, laddove fa riferimento alle autostrade e ai
relativi accessi, previsti sulla base di progetti regolarmente
approvati: tanto
basta a rendere inapplicabile la nuova normativa ad autostrade già
edificate in
base al generale principio della irretroattività sancito dall'art. 11
delle
preleggi. (Consiglio di Stato sez. IV, 29 aprile 2002 n. 2277) Pres.
f.f.
Leoni, Est. Forlenza - M.L. e altri (avv.ti Liuzzi e Maggiora) c. A.
s.p.a.
(Avv. Stato) - (Conferma T.A.R. VENETO, n. 06733/2002) - CONSIGLIO
DI STATO, Sez. IV - 8 giugno 2011, n. 3498
- Fascia
di
rispetto autostradale - Vincolo di inedifcabilità assoluto - D.M. 1
aprile 1968
n. 1404. Nell’ambito
della fascia di
rispetto autostradale di 60 metri, prevista dal D.M. 1 aprile 1968 n.
1404, il
vincolo di inedificabilità è assoluto (conforme Cons. Stato, Sez. V, 25
settembre 2002 n. 4927), essendo a tal fine irrilevanti le
caratteristiche
concrete delle opere abusive realizzate nell’ambito della fascia
medesima; il
divieto di costruire è infatti in questo caso correlato alla esigenza
di
assicurare un’area libera utilizzabile dal concessionario
dell’autostrada -
all’occorrenza - per installarvi cantieri, depositare materiali e,
comunque,
per ogni necessità di gestione relativa ad interventi in loco sulla
rete
autostradale. (Tar Toscana, sez. II, sentenza 25 giugno 2007, n. 934;
Tar
Liguria, I, 5. 7. 2010, n. 5565; Cass. civ., II, 3. 11. 2010, n.
22422). Pres.
Petruzzelli, Est. Russo - B.C. s.r.l. (avv. Ballerini) c. A. s.p.a.
(Avv.
Stato) - TAR
LOMBARDIA, Brescia, Sez. I - 21 marzo 2011, n.
450
- Fascia
di
rispetto autostradale - Inedificabilità assoluta - Abusi -
Insuscettibilità di
sanatoria.
Le opere realizzate
all'interno della fascia di rispetto autostradale prevista al di fuori
del
perimetro del centro abitato (fascia di sessanta metri) sono ubicate in
aree
assolutamente inedificabili e, pertanto, se costruite dopo
l'imposizione del
vincolo, rientrano nella previsione di cui all'articolo 33, comma 1,
lettera d)
della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e non sono suscettibili di
sanatoria. Pres.
Monteleone, Est. Valenti -F.F. (avv.ti La Fauci Belponer e Rubino) c.
Ente
Nazionale per le Strade e altro (n.c.). TAR
SICILIA, Palermo, Sez. II - 11 gennaio 2011, n.
24
- Vincolo
autostradale - Carattere assoluto - Caratteristiche dell’opera - Opere
che non
superino il livello della sede stradale - Rilevanza - Esclusione.
Il carattere assoluto del vincolo
di cui all’art. 9 della L. n. 729/1961 sussiste a prescindere dalla
concrete
caratteristiche dell'opera realizzata. Infatti il divieto di costruire
ad una
certa distanza dalla sede autostradale, posto dal menzionato art. 9 e
dal
successivo d.m. 1 aprile 1968, non può essere inteso restrittivamente e
cioè
come previsto al solo scopo di prevenire l'esistenza di ostacoli
materiali
emergenti dal suolo e suscettibili di costituire, per la loro
prossimità alla
sede autostradale, pregiudizio alla sicurezza del traffico ed alla
incolumità delle
persone, ma appare correlato alla più ampia esigenza di assicurare una
fascia
di rispetto utilizzabile, all'occorrenza, dal concessionario, per
l'esecuzione
dei lavori, per l'impianto dei cantieri, per il deposito di materiali,
per la
realizzazione di opere accessorie, senza vincoli limitativi connessi
con la
presenza di costruzioni. Pertanto le distanze previste dalla norma
suddetta
vanno rispettate anche con riferimento ad opere che non superino il
livello
della sede stradale (in termini, Cass. civ., 1 giugno 1995, n. 6118) o
che
costituiscano mere sopralevazioni (v. Cass. civ., 14 gennaio 1987, n.
193), o
che, pur rientrando nella fascia, siano arretrate rispetto alle opere
preesistenti. (Cons. Stato, sez. IV, 30 settembre 2008, n.4719; 18
ottobre 2002
n° 5716; 25 settembre 2002 n° 4927; Cons. Stato, sez. V, 8 settembre
1994 n°
968). Pres. Monteleone, Est. Valenti -F.F. (avv.ti La Fauci Belponer e
Rubino)
c. Ente Nazionale per le Strade e altro (n.c.). TAR
SICILIA, Palermo, Sez. II - 11 gennaio 2011, n. 24
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