Giurisprudenza
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Edilizia - Ricostruzioni di edifici diruti, restauro, risanamento, ristrutturazioni
(Sentenze pronunciate nell'anno 2011 della Cassazione, del Consiglio di Stato e del TAR)
 Parti e argomenti della scheda: 
I giudici si esprimono, con queste massime dell'anno 2011, sulle ricostruzioni degli edifici demoliti o diruti e sul restauro, sul risanamento, sulle ristrutturazioni edilizie. Su che cosa sia ammesso dalla normativa vigente e che cosa sia vietato dalla legge. Le pronunce riguardano il diritto urbanistico.
  1. Edifici in rovina - Ricostruzione - Superficie, volumetria e distanze
  2. Nozione di rudere - Ricostruzione su ruderi e concetto di ristrutturazione edilizia
  3. Ristrutturazione - Presupposto - Preesistenza di un fabbricato da ristrutturare
  4. Realizzazione di una veranda con conseguente aumento di volumetria
  5. Concetto giuridico di costruzione - Accezione materiale - Accezione funzionale
  6. Territorio, modifiche, limiti
  7. Interventi di restauro e risanamento conservativo - Nozione - Fattispecie
  8. Certificazione del tecnico abilitato - Funzione pubblicistica
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  1. Edifici in rovina - Ricostruzione - Superficie, volumetria e distanze - Mantenimento del patrimonio giuridico incorporato nell’edificio - Strumenti di pianificazione sopravvenuti - Effetti. La ricostruzione di edifici in rovina può essere ricompresa tra gli interventi di ristrutturazione. In proposito si osserva che con la rovina dell’edificio il patrimonio giuridico incorporato nello stesso (superficie coperta, volumetria, distanze dai confini e dagli altri edifici) non scompare automaticamente ma diventa latente e può riespandersi (v. TAR Brescia Sez. I 13 maggio 2009 n. 1028). Qualora però sopravvengano strumenti di pianificazione che cancellano il rilievo urbanistico del sedime (o elevano le caratteristiche strutturali necessarie per considerare esistente un edificio) si interrompe il collegamento con la precedente edificazione e i proprietari subiscono il ridimensionamento economico del bene. Queste scelte urbanistiche sono ampiamente discrezionali e corrispondono all’esigenza di garantire la certezza della situazione di base su cui si innestano la programmazione e la successiva trasformazione del territorio. Se al contrario nei piani urbanistici sopravvenuti il tema della riedificazione degli immobili in rovina non viene espressamente affrontato vale il principio privatistico che tutela nella sua interezza il diritto di proprietà, compresa la facoltà di ricostituzione materiale del bene, con il solo limite esterno dei diritti incompatibili nel frattempo acquisiti dai terzi. Pres. Calderoni, Est. Pedron - S. s.n.c. (avv. Canu) c. Comune di Corteno Golgi (avv.ti Fontana, Ferrari e Fontana) - TAR LOMBARDIA, Brescia, Sez. II - 1 agosto 2011, n. 1228

  2. Nozione di rudere - Ricostruzione su ruderi e concetto di ristrutturazione edilizia - Demolizione e ricostruzione di un rudere - Nuova costruzione - Concetti di ristrutturazione straordinaria o di risanamento conservativo - BENI CULTURALI ED AMBIENTALI - Artt. 146, 181 D.Lgs., n. 42/2004 e 44 lett. c) D.P.R. n. 380/2001 - Art. 15 lett. a) L.R.Sicilia n. 76/78 (Divieto di costruzione entro i 150 mt. dalla battigia) - Fattispecie. La ricostruzione di un "rudere" costituisce nuova costruzione e non ristrutturazione di edificio preesistente, atteso che il concetto di ristrutturazione edilizia sottende necessariamente la preesistenza di un fabbricato da ristrutturare, inteso quale organismo edilizio dotato delle mura perimetrali, delle strutture orizzontali e della copertura (Cass. Sez. 3, n. 15054 del 23/01/2007). Pertanto, la ricostruzione su ruderi costituisce sempre "nuova costruzione", in quanto il concetto di ristrutturazione edilizia postula necessariamente la preesistenza di un fabbricato da ristrutturare, cioè di un organismo edilizio dotato delle murature perimetrali, strutture orizzontali e copertura. In mancanza di tali elementi strutturali non è possibile valutare l'esistenza e la consistenza dell'edificio da consolidare ed i ruderi non possono che considerarsi alla stregua di un'area non edificata. E' in re ipsa, dunque, che nel caso di demolizione e ricostruzione di un rudere non possa in alcun modo farsi riferimento ai concetti di ristrutturazione straordinaria o di risanamento conservativo in quanto manca la possibilità di riscontrare la rispondenza di quanto realizzato a quanto demolito. (Nella specie, l’intervento edilizio riguardava un’area di interesse Comunitario e sottoposta a vincolo paesaggistico - Riserva dei Pantani della Sicilia Orientale). (conferma ordinanza n. 48/2010 TRIB. LIBERTA' di RAGUSA, del 29/10/2010) Pres. Squassoni, Est. Sarno, Ric. Grosso. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 6/7/2011 (Cc. 3/5/2011) Sentenza n. 26379
  3. Ristrutturazione - Presupposto - Preesistenza di un fabbricato da ristrutturare - Ricostruzione su ruderi - Nuova opera. Il concetto di ristrutturazione postula necessariamente la preesistenza di un fabbricato da ristrutturare, ossia di un organismo edilizio dotato di mura perimetrali, strutture orizzontali e copertura. Di conseguenza, la ricostruzione su ruderi o su un edificio già da tempo demolito, anche se soltanto in parte, costituisce una nuova opera e, come tale, è soggetta alle comuni regole edilizie e paesistico-ambientali vigenti al momento della riedificazione (C.d.S. sez. IV 13 ottobre 2010 n. 7476, C.d.S. sez. IV 15 settembre 2006 n. 5375). Ciò che contraddistingue la c.d. ricostruzione di ruderi è la circostanza che in tal caso la demolizione del fabbricato preesistente avviene per ragioni assolutamente autonome ed indipendenti dalla volontà di effettuare un intervento di ristrutturazione. Pres. Mangialardi, Est. Ravasio - E.M. (avv.ti Di Lorenzo, Di Lorenzo e Piccolo) c. Comune di Andria (avv.ti De Candia e Di Bari) - TAR PUGLIA, Bari, Sez. I - 9 giugno 2011, n. 847
  4. Realizzazione di una veranda con conseguente aumento di volumetria - Ristrutturazione edilizia. La realizzazione di una veranda cui consegua un aumento di volumetria deve essere qualificata, ai sensi dell'art. 3 del d.P.R. n. 380 del 2001, come ristrutturazione edilizia in quanto essa comporta, in conseguenza dell'aumento di volumetria correlata, la realizzazione di un organismo diverso dal precedente per struttura e destinazione. (T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 01 settembre 2010 , n. 32098). Pres. Zaccardi, Est. Monteferrante - L. F.G. (avv. Neri) c. Comune di Campobasso (avv. Calise) - TAR MOLISE, Sez. I - 1 giugno 2011, n. 310

  5. Concetto giuridico di costruzione - Accezione materiale - Accezione funzionale. Il concetto giuridico di costruzione può essere inteso in una duplice accezione: in senso materiale, allorquando la nuova edificazione sia dotata di elementi portanti che ne sorreggano il peso, siano essi di qualunque materiale, ovvero in senso funzionale, allorquando una nuova edificazione abbia una funzione statica, ed essa rimanga in quiete e saldamente ancorata al suolo in modo tale che non sia facilmente amovibile. Giud. Berni Canani - Imp. To. Al. - TRIBUNALE DI SALERNO, Sez. distaccata di Eboli - 11 aprile 2011, n. 205
  6. Territorio, modifiche, limiti. Non è possibile porre in essere attività che violino i divieti di qualsiasi intervento che comporti incremento di volumi esistenti e di alterazione dell’andamento naturale del terreno. Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2 marzo 2011 n. 1300
  7. Interventi di restauro e risanamento conservativo - Nozione - Fattispecie. Sono qualificabili interventi di restauro e risanamento conservativo gli interventi sistematici che, pur con rinnovo di elementi costitutivi dell'edificio preesistente, ne conservano tipologia, forma e struttura; per contro, rientrano nella nozione di ristrutturazione edilizia le opere rivolte a creare un organismo in tutto o in parte diverso da quello oggetto di intervento (Cons. Stato, IV, 2981/2008). Non può pertanto integrare la tipologia del restauro conservativo un intervento edilizio che si sia sviluppato attraverso la cospicua (o maggioritaria) realizzazione di elementi strutturali del tutto nuovi, che si affiancano a pochi relitti murari preesistenti e costituiscono larga percentuale della complessiva superficie muraria, soprattutto allorquando siano lasciati integri solo alcuni elementi strutturali preesistenti allo scopo di costituire un simbolico paravento della nuova costruzione. Pres. f.f. Schillaci, Est. Bruno - I.R.F. (avv. Pergolizzi) c. Comune di Milazzo (avv. Amato). TAR SICILIA, Catania, Sez.II - 14 gennaio 2011, n. 57
  8. Certificazione del tecnico abilitato - Funzione pubblicistica - D.P.R. n.380/2001. Riveste la natura di certificazione, la relazione del tecnico abilitato che accompagna la D.I.A. e attesta la fedeltà della ricostruzione in fatto (Cass. sentenza n.30401/2009, Zazzaro) oppure la veridicità delle affermazioni concernenti la conformità del progetto alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie (Cass. sentenza n.1818/2008, Baldessari; Cass. sentenza n.27699 /2010, Coppola e altro). Di conseguenza è assegnata al professionista e alla sua relazione una funzione pubblicistica che si esprime in sede di D.I.A. al pari delle attribuzioni che spettano all'ente territoriale competente nella ipotesi di rilascio del permesso di costruire. (Conferma sentenza della CORTE DI APPELLO DI ROMA emessa il 29/09/2009) Pres. Squassoni, Est. Marini, Ric. Volpetti. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 16/02/2011 (Ud. 1/12/2010), Sentenza n. 5855
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