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- Edifici
in rovina - Ricostruzione - Superficie, volumetria e
distanze - Mantenimento del patrimonio giuridico incorporato
nell’edificio -
Strumenti di pianificazione sopravvenuti - Effetti.
La ricostruzione di edifici in rovina può essere
ricompresa tra gli interventi di ristrutturazione. In proposito si
osserva che
con la rovina dell’edificio il patrimonio giuridico incorporato nello
stesso
(superficie coperta, volumetria, distanze dai confini e dagli altri
edifici)
non scompare automaticamente ma diventa latente e può riespandersi (v.
TAR
Brescia Sez. I 13 maggio 2009 n. 1028). Qualora però sopravvengano
strumenti di
pianificazione che cancellano il rilievo urbanistico del sedime (o
elevano le
caratteristiche strutturali necessarie per considerare esistente un
edificio)
si interrompe il collegamento con la precedente edificazione e i
proprietari
subiscono il ridimensionamento economico del bene. Queste scelte
urbanistiche
sono ampiamente discrezionali e corrispondono all’esigenza di garantire
la
certezza della situazione di base su cui si innestano la programmazione
e la
successiva trasformazione del territorio. Se al contrario nei piani
urbanistici
sopravvenuti il tema della riedificazione degli immobili in rovina non
viene
espressamente affrontato vale il principio privatistico che tutela
nella sua
interezza il diritto di proprietà, compresa la facoltà di
ricostituzione
materiale del bene, con il solo limite esterno dei diritti
incompatibili nel
frattempo acquisiti dai terzi. Pres. Calderoni, Est. Pedron - S. s.n.c.
(avv.
Canu) c. Comune di Corteno Golgi (avv.ti Fontana, Ferrari e Fontana) - TAR
LOMBARDIA, Brescia, Sez. II - 1 agosto 2011, n.
1228
- Nozione
di rudere - Ricostruzione su ruderi e concetto di
ristrutturazione edilizia - Demolizione e ricostruzione di un rudere -
Nuova
costruzione - Concetti di ristrutturazione straordinaria o di
risanamento
conservativo - BENI CULTURALI ED AMBIENTALI - Artt. 146, 181 D.Lgs., n.
42/2004
e 44 lett. c) D.P.R. n. 380/2001 - Art. 15 lett. a) L.R.Sicilia n.
76/78
(Divieto di costruzione entro i 150 mt. dalla battigia) - Fattispecie. La
ricostruzione di un "rudere"
costituisce nuova costruzione e non ristrutturazione di edificio
preesistente,
atteso che il concetto di ristrutturazione edilizia sottende
necessariamente la
preesistenza di un fabbricato da ristrutturare, inteso quale organismo
edilizio
dotato delle mura perimetrali, delle strutture orizzontali e della
copertura
(Cass. Sez. 3, n. 15054 del 23/01/2007). Pertanto, la ricostruzione su
ruderi
costituisce sempre "nuova costruzione", in quanto il concetto di
ristrutturazione edilizia postula necessariamente la preesistenza di un
fabbricato da ristrutturare, cioè di un organismo edilizio dotato delle
murature perimetrali, strutture orizzontali e copertura. In mancanza di
tali
elementi strutturali non è possibile valutare l'esistenza e la
consistenza
dell'edificio da consolidare ed i ruderi non possono che considerarsi
alla
stregua di un'area non edificata. E' in re ipsa,
dunque, che nel caso di
demolizione e ricostruzione di un rudere non possa in alcun modo farsi
riferimento ai concetti di ristrutturazione straordinaria o di
risanamento
conservativo in quanto manca la possibilità di riscontrare la
rispondenza di
quanto realizzato a quanto demolito. (Nella specie, l’intervento
edilizio
riguardava un’area di interesse Comunitario e sottoposta a vincolo
paesaggistico - Riserva dei Pantani della Sicilia Orientale). (conferma
ordinanza n. 48/2010 TRIB. LIBERTA' di RAGUSA, del 29/10/2010) Pres.
Squassoni,
Est. Sarno, Ric. Grosso. CORTE
DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 6/7/2011 (Cc.
3/5/2011) Sentenza n. 26379
- Ristrutturazione
- Presupposto - Preesistenza di un fabbricato da
ristrutturare - Ricostruzione su ruderi - Nuova opera.
Il concetto di ristrutturazione postula
necessariamente la preesistenza di un fabbricato da ristrutturare,
ossia di un
organismo edilizio dotato di mura perimetrali, strutture orizzontali e
copertura. Di conseguenza, la ricostruzione su ruderi o su un edificio
già da
tempo demolito, anche se soltanto in parte, costituisce una nuova opera
e, come
tale, è soggetta alle comuni regole edilizie e paesistico-ambientali
vigenti al
momento della riedificazione (C.d.S. sez. IV 13 ottobre 2010 n. 7476,
C.d.S.
sez. IV 15 settembre 2006 n. 5375). Ciò che contraddistingue la c.d.
ricostruzione di ruderi è la circostanza che in tal caso la demolizione
del
fabbricato preesistente avviene per ragioni assolutamente autonome ed
indipendenti dalla volontà di effettuare un intervento di
ristrutturazione.
Pres. Mangialardi, Est. Ravasio - E.M. (avv.ti Di Lorenzo, Di Lorenzo e
Piccolo) c. Comune di Andria (avv.ti De Candia e Di Bari) - TAR
PUGLIA, Bari, Sez. I - 9 giugno 2011, n. 847
- Realizzazione
di una veranda con conseguente aumento di volumetria - Ristrutturazione
edilizia. La
realizzazione di una
veranda cui consegua un aumento di volumetria deve essere qualificata,
ai sensi
dell'art. 3 del d.P.R. n. 380 del 2001, come ristrutturazione edilizia
in
quanto essa comporta, in conseguenza dell'aumento di volumetria
correlata, la
realizzazione di un organismo diverso dal precedente per struttura e
destinazione. (T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 01 settembre 2010 , n.
32098). Pres.
Zaccardi, Est. Monteferrante - L. F.G. (avv. Neri) c. Comune di
Campobasso
(avv. Calise) - TAR
MOLISE, Sez. I - 1 giugno 2011, n. 310
- Concetto
giuridico di costruzione - Accezione materiale - Accezione funzionale.
Il concetto giuridico di costruzione può essere
inteso in una duplice accezione: in senso materiale, allorquando la
nuova
edificazione sia dotata di elementi portanti che ne sorreggano il peso,
siano
essi di qualunque materiale, ovvero in senso funzionale, allorquando
una nuova
edificazione abbia una funzione statica, ed essa rimanga in quiete e
saldamente
ancorata al suolo in modo tale che non sia facilmente amovibile. Giud.
Berni
Canani - Imp. To. Al. - TRIBUNALE
DI SALERNO, Sez. distaccata di Eboli - 11
aprile 2011, n. 205
- Territorio,
modifiche, limiti.
Non è
possibile porre in essere attività che violino i divieti di qualsiasi
intervento che comporti incremento di volumi esistenti e di alterazione
dell’andamento naturale del terreno. Consiglio
di Stato, sez. VI, sentenza 2 marzo 2011 n. 1300
- Interventi
di restauro e risanamento conservativo - Nozione - Fattispecie. Sono
qualificabili interventi di
restauro e risanamento conservativo gli interventi sistematici che, pur
con
rinnovo di elementi costitutivi dell'edificio preesistente, ne
conservano
tipologia, forma e struttura; per contro, rientrano nella nozione di
ristrutturazione edilizia le opere rivolte a creare un organismo in
tutto o in
parte diverso da quello oggetto di intervento (Cons. Stato, IV,
2981/2008). Non
può pertanto integrare la tipologia del restauro conservativo un
intervento
edilizio che si sia sviluppato attraverso la cospicua (o maggioritaria)
realizzazione di elementi strutturali del tutto nuovi, che si
affiancano a
pochi relitti murari preesistenti e costituiscono larga percentuale
della
complessiva superficie muraria, soprattutto allorquando siano lasciati
integri
solo alcuni elementi strutturali preesistenti allo scopo di costituire
un
simbolico paravento della nuova costruzione. Pres. f.f. Schillaci, Est.
Bruno -
I.R.F. (avv. Pergolizzi) c. Comune di Milazzo (avv. Amato). TAR
SICILIA, Catania, Sez.II - 14 gennaio 2011, n. 57
- Certificazione
del tecnico abilitato - Funzione pubblicistica - D.P.R. n.380/2001.
Riveste la natura di
certificazione, la relazione del tecnico abilitato che accompagna la
D.I.A. e
attesta la fedeltà della ricostruzione in fatto (Cass. sentenza
n.30401/2009,
Zazzaro) oppure la veridicità delle affermazioni concernenti la
conformità del
progetto alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie (Cass. sentenza
n.1818/2008, Baldessari; Cass. sentenza n.27699 /2010, Coppola e
altro). Di
conseguenza è assegnata al professionista e alla sua relazione una
funzione
pubblicistica che si esprime in sede di D.I.A. al pari delle
attribuzioni che
spettano all'ente territoriale competente nella ipotesi di rilascio del
permesso di costruire. (Conferma sentenza della CORTE DI APPELLO DI
ROMA emessa
il 29/09/2009) Pres. Squassoni, Est. Marini, Ric. Volpetti. CORTE DI
CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 16/02/2011 (Ud.
1/12/2010), Sentenza n. 5855
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