|
- Il
reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni va tassato per
cassa. Il
D.P.R.
n. 917 del 1986, art. 50, (applicabile ratione temporis, oggi
sostituito
dall'art. 54) statuisce tassativamente che: "Il reddito derivante
dall'esercizio
di arti e professioni è costituito dalla differenza tra l'ammontare dei
compensi in denaro o in natura percepiti nei periodo di imposta, anche
sotto
forma di partecipazione agli utili, e quello delle spese sostenute nel
periodo
stesso nell'esercizio dell'arte o della professione, salvo quanto
stabilito nei
successivi commi. I compensi sono computati al netto dei contributi
previdenziali e assistenziali stabiliti dalla legge a carico del
soggetto che
li corrisponde". La lettera della norma è chiara e non ammette
interpretazioni diverse da quella secondo la quale i compensi vanno
sottoposti
a tassazione in relazione all'anno in cui sono stati percepiti.
Correttamente
pertanto il giudice dell'appello ha ritenuto che i "redditi da lavoro
autonomo, anche se assoggettati a ritenuta d'acconto, vanno dichiarati
secondo
il principio di cassa e non di competenza". Cassazione
civile sezione tributaria sentenza 15 aprile 2011 n. 8626
|
|