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- Destinazione
d’uso, mutamento, sopravvenienza, non economicità. L'art.
41, comma 6, della Legge Regionale Abruzzo n. 75/95 prevede che
l'amministrazione comunale può autorizzare la cancellazione del vincolo
di
destinazione d'uso alberghiero su specifica istanza del titolare,
quando sia
stata accertata la sopravvenuta impossibilità o non convenienza
economico-produttiva
della destinazione, subordinando la cancellazione alla revoca della
concessa
autorizzazione di variazione della destinazione d'uso, con conseguente
ripristino della destinazione d'uso originaria.
Esso rappresenta un principio di diritto valevole in tutte la
fattispecie
autorizzando l’ente pubblico a provvedere non unicamente in relazione
alla
residenze agricole, ma per tutte le situazioni inquadrabili nell’area
concettuale in esame e consentendo ogni tipologia di provvedimento,
anche
implicito come il mutamento di destinazione d’uso, che permetta di
giungere al
risultato concreto auspicato dal privato e imposto dall’interpretazione
costituzionale della norma. (Fattispecie in tema di rigetto della
richiesta di autorizzazione
alla trasformazione da “uso case e appartamenti vacanze” ad uso “civile
abitazione” di un fabbricato sito in una zona dove non poteva più
ritenersi
attuale il vincolo alberghiero.) Consiglio
di Stato, sezione IV, sentenza 6.10.2011 n.5487
- Pianificazione,
comune, impresa insalubre, esclusione a priori. Il
carattere dichiaratamente insalubre dell'impianto industriale, di per
sé solo,
non può costituire un motivo sufficiente per emettere – in sede di
compatibilità urbanistica -- un parere negativo ai sensi dell’art. 7
secondo
comma del cit. D.P.R. n. 203/1988, adottato senza procedere ad una
istruttoria
ed ad una valutazione in concreto di tutte le diverse problematiche di
competenza comunale coinvolte dalla domanda(impatto territoriale per
rumori e
vibrazioni, fumi e vapori; profili paesistico e paesaggistici,
conseguenze sul
traffico, ed alle disponibilità idriche; ecc.).
Infatti, nell'ambito della destinazione di un'area del territorio
comunale a
zona industriale non possono essere aprioristicamente e astrattamente
inibite
particolari tipologie di insediamenti produttivi posto che una simile
scelta di
piano regolatore non rientrerebbe nell'ambito della disciplina
urbanistica, ma
concreterebbe un illegittimo esercizio delle ben diverse funzioni di
igiene
pubblica da parte del Consiglio comunale, in luogo di altri soggetti
istituzionalmente competenti. Consiglio
di Stato, sez. IV, sentenza 13.07.2011 n. 4243
- Risarcimento
dei danni - Parte civile - Presupposti -
Onere della prova - Esclusione - Accertamento sulla misura ed esistenza
del
danno - Giudice della liquidazione - Competenza.
In materia di risarcimento dei
danni, ai fini della pronuncia di condanna generica in favore della
P.C. non è
necessario che il danneggiato provi la effettiva sussistenza dei danni
ed il
nesso di causalità tra questi e l'azione dell'autore dell'illecito,
essendo
sufficiente l'accertamento di un fatto potenzialmente produttivo di
conseguenze
dannose. La suddetta pronuncia infatti costituisce una mera
declaratoria juris
da cui esula ogni accertamento relativo sia alla misura sia alla stessa
esistenza del danno, il quale è rimesso al giudice della liquidazione
(così,
Sez. 6, n. 12199 del 29/3/2005, Molisso). (conferma sentenza n.
210/2009 CORTE
APPELLO di TRENTO, del 10/02/2010) Pres. Petti, Est. Rosi, Ric. Calovi
ed
altro. CORTE DI
CASSAZIONE PENALE Sez. III del 23/06/2011 (Ud.
25/01/2011), Sentenza n. 25191
- Normativa
antisismica - Opere a struttura metallica - Assenza della funzione
statica -
Applicabilità delle norme di cui agli artt. 93 e 94 del D.P.R. n.
380/2001 -
Esclusione - Fattispecie. Allorquando
manchi la funzione statica della costruzione, l'apposizione dell'opera
non deve
essere preceduta, ai sensi della normativa antisismica, dagli
adempimenti di
cui agli artt. 93 e 94 del D.P.R. n. 380/2001, la cui disciplina trova
pertanto
applicazione esclusivamente allorquando le opere a struttura metallica
costituiscano elementi strutturali dell'edificio (fattispecie relativa
all’installazione su parete di un cartellone pubblicitario sorretto da
aste
riflesse impiantate in una struttura metallica). Giud. Berni Canani -
Imp. To.
Al. - TRIBUNALE
DI SALERNO, Sez. distaccata di Eboli - 11
aprile 2011, n. 205
- ACQUA
-
Rischio idrogeologico - Art. 17, c. 1, primo e secondo periodo e c. 2,
primo
periodo del d.l. n. 195/2009 - Illegittimità costituzionale - Statuto
speciale
per la Regione Trentino -Alto Adige in materia di urbanistica e opere
pubbliche.
Va
dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 17, comma 1, primo
e
secondo periodo, e comma 2, primo periodo, del decreto-legge 30
dicembre 2009,
n. 195, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della
legge 26
febbraio 2010, n. 26, per la parte in cui non rinvia, per
l’applicazione di detta
normativa al territorio delle Province autonome di Trento e di Bolzano,
alle
procedure di cui agli articoli 33, 34 e 35 del d.P.R. 22 marzo 1974, n.
381
(Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione
Trentino-Alto Adige
in materia di urbanistica ed opere pubbliche). Pres. De Siervo,
Est.Criscuolo -
Ricorso promosso dalla Provincia Autonoma di Trento - CORTE
COSTITUZIONALE - 1 aprile 2011, n. 109
- Comunità
alloggio, pianificazione urbanistica, legittimità. In
linea
di principio una comunità-alloggio può senz’altro essere pianificata in
attuazione della legge n. 104 del 1992 (nel rispetto delle procedure
urbanistiche e dei vincoli di natura non urbanistica). Consiglio
di Stato, sez. IV, sentenza 16.03.2011 n. 1645
- Energia,
autorizzazione, costruzione.
L’autorizzazione
alla costruzione delle centrali, rilasciata all’esito di procedimento
cui
partecipano anche gli enti locali in sede di conferenza di servizi,
implica
anche variante agli strumenti urbanistici vigenti, sicché certo la
compatibilità con gli strumenti di pianificazione esistenti non può
costituire
un fattore vincolante. Consiglio
di Stato, sez. VI, sentenza 11.02.2011 n. 910
- Definizioni
di cui all’art. 3, c. 1 d.P.R. n. 380/2001 - Prevalenza rispetto a
previsioni
difformi degli strumenti urbanistici generali.
Il secondo comma dell’art. 3 del t.u. edilizia
prevede che in ordine alle definizioni di cui al primo comma del
medesimo
articolo, esse prevalgono sulle disposizioni degli strumenti
urbanistici
generali e dei regolamenti edilizi. La individuazione analitica delle
varie
tipologie di interventi, effettuata all’art. 3 in una gerarchia
ascendente, a
seconda della incidenza sull’assetto del edilizio e territoriale,
prevale
quindi sulle eventuali diverse formulazioni definitorie contenute nei
piani
regolatori, nella normativa tecnica di attuazione e nei regolamenti
edilizi: si
tratta di una forma di abrogazione implicita, di cedevolezza, di
prevalenza, di
resistenza o disapplicazione delle disposizioni degli strumenti
urbanistici
locali (lo strumento o l’istituto al quale si ricorre può essere
vario), che
cedono di fronte alle definizioni dettate dalla fonte primaria (anche
se
trattasi di testo unico adottato con la forma del D.P.R.), le quali
hanno un
grado di durezza e una efficacia cogente tali da prevalere su ogni
altra
contraria definizione, acquistando anche la valenza di un criterio
ermeneutico
generale per la intera disciplina urbanistico-edilizia su base locale.
Pres.
Giaccardi, Est De Felice - A.S. (avv.ti Armenante e Galdi) c. F.D. e
altro
(avv. Gaeta) - (Conferma T.A.R. CAMPANIA, Salerno, n.3317/2009 -
CONSIGLIO
DI STATO, Sez. IV - 28 gennaio 2011, n. 678
- Le
norme
dei regolamenti comunali edilizi e i piani regolatori sono integrative
delle
norme del codice civile in materia di distanze tra costruzioni - I
danni
ad altro
immobile, è irrilevante la circostanza che l'edificio fosse in cattivo
stato.
Le
norme
dei regolamenti comunali edilizi e i piani regolatori sono, per effetto
del
richiamo contenuto negli articoli 872 e 873 cod. civ., integrative
delle norme
del codice civile in materia di distanze tra costruzioni, sicché il
giudice
deve applicare le richiamate norme locali indipendentemente da ogni
attività
assertiva o probatoria delle parti, acquisendone conoscenza, o
attraverso la
sua scienza personale o attraverso la collaborazione delle parti, o
attraverso
la richiesta di informazioni ai comuni. Cassazione
civile seconda sezione sentenza 5 gennaio 2011 n.224
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