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Edilizia - Diritto urbanistico: danni, antisismica, acqua, definizioni
(Sentenze pronunciate nell'anno 2011 principalmente dalla Cassazione, dal Consiglio di Stato e dal TAR)
 Parti e argomenti della scheda: 
I giudici si esprimono, con queste massime dell'anno 2011, su vari casi del diritto urbanistico: la destinazione d'uso, il risarcimentro dei danni, i cartelloni pubblicitari in zona sismica, il rischio idrogeologico, le definizioni nei piani, le norme e il codice civile.
  1. Destinazione d’uso, mutamento, sopravvenienza, non economicità
  2. Pianificazione, comune, impresa insalubre, esclusione a priori
  3. Risarcimento dei danni - Parte civile - Presupposti - Onere della prova
  4. Normativa antisismica - Opere a struttura metallica - Assenza della funzione statica
  5. Acqua - Rischio idrogeologico - Art. 17, c. 1, primo e secondo periodo e c. 2, primo periodo del d.l. n. 195/2009
  6. Comunità alloggio, pianificazione urbanistica, legittimità
  7. Energia, autorizzazione, costruzione
  8. Definizioni di cui all’art. 3, c. 1 d.P.R. n. 380/2001
  9. Le norme dei regolamenti comunali edilizi e i piani regolatori sono integrative delle norme del codice civile
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  1. Destinazione d’uso, mutamento, sopravvenienza, non economicità. L'art. 41, comma 6, della Legge Regionale Abruzzo n. 75/95 prevede che l'amministrazione comunale può autorizzare la cancellazione del vincolo di destinazione d'uso alberghiero su specifica istanza del titolare, quando sia stata accertata la sopravvenuta impossibilità o non convenienza economico-produttiva della destinazione, subordinando la cancellazione alla revoca della concessa autorizzazione di variazione della destinazione d'uso, con conseguente ripristino della destinazione d'uso originaria.
    Esso rappresenta un principio di diritto valevole in tutte la fattispecie autorizzando l’ente pubblico a provvedere non unicamente in relazione alla residenze agricole, ma per tutte le situazioni inquadrabili nell’area concettuale in esame e consentendo ogni tipologia di provvedimento, anche implicito come il mutamento di destinazione d’uso, che permetta di giungere al risultato concreto auspicato dal privato e imposto dall’interpretazione costituzionale della norma. (Fattispecie in tema di rigetto della richiesta di autorizzazione alla trasformazione da “uso case e appartamenti vacanze” ad uso “civile abitazione” di un fabbricato sito in una zona dove non poteva più ritenersi attuale il vincolo alberghiero.) 
    Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 6.10.2011 n.5487
  2. Pianificazione, comune, impresa insalubre, esclusione a priori. Il carattere dichiaratamente insalubre dell'impianto industriale, di per sé solo, non può costituire un motivo sufficiente per emettere – in sede di compatibilità urbanistica -- un parere negativo ai sensi dell’art. 7 secondo comma del cit. D.P.R. n. 203/1988, adottato senza procedere ad una istruttoria ed ad una valutazione in concreto di tutte le diverse problematiche di competenza comunale coinvolte dalla domanda(impatto territoriale per rumori e vibrazioni, fumi e vapori; profili paesistico e paesaggistici, conseguenze sul traffico, ed alle disponibilità idriche; ecc.).
    Infatti, nell'ambito della destinazione di un'area del territorio comunale a zona industriale non possono essere aprioristicamente e astrattamente inibite particolari tipologie di insediamenti produttivi posto che una simile scelta di piano regolatore non rientrerebbe nell'ambito della disciplina urbanistica, ma concreterebbe un illegittimo esercizio delle ben diverse funzioni di igiene pubblica da parte del Consiglio comunale, in luogo di altri soggetti istituzionalmente competenti. 
    Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 13.07.2011 n. 4243
  3. Risarcimento dei danni - Parte civile - Presupposti - Onere della prova - Esclusione - Accertamento sulla misura ed esistenza del danno - Giudice della liquidazione - Competenza. In materia di risarcimento dei danni, ai fini della pronuncia di condanna generica in favore della P.C. non è necessario che il danneggiato provi la effettiva sussistenza dei danni ed il nesso di causalità tra questi e l'azione dell'autore dell'illecito, essendo sufficiente l'accertamento di un fatto potenzialmente produttivo di conseguenze dannose. La suddetta pronuncia infatti costituisce una mera declaratoria juris da cui esula ogni accertamento relativo sia alla misura sia alla stessa esistenza del danno, il quale è rimesso al giudice della liquidazione (così, Sez. 6, n. 12199 del 29/3/2005, Molisso). (conferma sentenza n. 210/2009 CORTE APPELLO di TRENTO, del 10/02/2010) Pres. Petti, Est. Rosi, Ric. Calovi ed altro. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III del 23/06/2011 (Ud. 25/01/2011), Sentenza n. 25191

  4. Normativa antisismica - Opere a struttura metallica - Assenza della funzione statica - Applicabilità delle norme di cui agli artt. 93 e 94 del D.P.R. n. 380/2001 - Esclusione - Fattispecie. Allorquando manchi la funzione statica della costruzione, l'apposizione dell'opera non deve essere preceduta, ai sensi della normativa antisismica, dagli adempimenti di cui agli artt. 93 e 94 del D.P.R. n. 380/2001, la cui disciplina trova pertanto applicazione esclusivamente allorquando le opere a struttura metallica costituiscano elementi strutturali dell'edificio (fattispecie relativa all’installazione su parete di un cartellone pubblicitario sorretto da aste riflesse impiantate in una struttura metallica). Giud. Berni Canani - Imp. To. Al. - TRIBUNALE DI SALERNO, Sez. distaccata di Eboli - 11 aprile 2011, n. 205
  5. ACQUA - Rischio idrogeologico - Art. 17, c. 1, primo e secondo periodo e c. 2, primo periodo del d.l. n. 195/2009 - Illegittimità costituzionale - Statuto speciale per la Regione Trentino -Alto Adige in materia di urbanistica e opere pubbliche. Va dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 17, comma 1, primo e secondo periodo, e comma 2, primo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 26 febbraio 2010, n. 26, per la parte in cui non rinvia, per l’applicazione di detta normativa al territorio delle Province autonome di Trento e di Bolzano, alle procedure di cui agli articoli 33, 34 e 35 del d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche). Pres. De Siervo, Est.Criscuolo - Ricorso promosso dalla Provincia Autonoma di Trento - CORTE COSTITUZIONALE - 1 aprile 2011, n. 109
  6. Comunità alloggio, pianificazione urbanistica, legittimità. In linea di principio una comunità-alloggio può senz’altro essere pianificata in attuazione della legge n. 104 del 1992 (nel rispetto delle procedure urbanistiche e dei vincoli di natura non urbanistica). Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 16.03.2011 n. 1645
  7. Energia, autorizzazione, costruzione. L’autorizzazione alla costruzione delle centrali, rilasciata all’esito di procedimento cui partecipano anche gli enti locali in sede di conferenza di servizi, implica anche variante agli strumenti urbanistici vigenti, sicché certo la compatibilità con gli strumenti di pianificazione esistenti non può costituire un fattore vincolante. Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 11.02.2011 n. 910
  8. Definizioni di cui all’art. 3, c. 1 d.P.R. n. 380/2001 - Prevalenza rispetto a previsioni difformi degli strumenti urbanistici generali. Il secondo comma dell’art. 3 del t.u. edilizia prevede che in ordine alle definizioni di cui al primo comma del medesimo articolo, esse prevalgono sulle disposizioni degli strumenti urbanistici generali e dei regolamenti edilizi. La individuazione analitica delle varie tipologie di interventi, effettuata all’art. 3 in una gerarchia ascendente, a seconda della incidenza sull’assetto del edilizio e territoriale, prevale quindi sulle eventuali diverse formulazioni definitorie contenute nei piani regolatori, nella normativa tecnica di attuazione e nei regolamenti edilizi: si tratta di una forma di abrogazione implicita, di cedevolezza, di prevalenza, di resistenza o disapplicazione delle disposizioni degli strumenti urbanistici locali (lo strumento o l’istituto al quale si ricorre può essere vario), che cedono di fronte alle definizioni dettate dalla fonte primaria (anche se trattasi di testo unico adottato con la forma del D.P.R.), le quali hanno un grado di durezza e una efficacia cogente tali da prevalere su ogni altra contraria definizione, acquistando anche la valenza di un criterio ermeneutico generale per la intera disciplina urbanistico-edilizia su base locale. Pres. Giaccardi, Est De Felice - A.S. (avv.ti Armenante e Galdi) c. F.D. e altro (avv. Gaeta) - (Conferma T.A.R. CAMPANIA, Salerno, n.3317/2009 - CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV - 28 gennaio 2011, n. 678
  9. Le norme dei regolamenti comunali edilizi e i piani regolatori sono integrative delle norme del codice civile in materia di distanze tra costruzioni - I danni ad altro immobile, è irrilevante la circostanza che l'edificio fosse in cattivo stato. Le norme dei regolamenti comunali edilizi e i piani regolatori sono, per effetto del richiamo contenuto negli articoli 872 e 873 cod. civ., integrative delle norme del codice civile in materia di distanze tra costruzioni, sicché il giudice deve applicare le richiamate norme locali indipendentemente da ogni attività assertiva o probatoria delle parti, acquisendone conoscenza, o attraverso la sua scienza personale o attraverso la collaborazione delle parti, o attraverso la richiesta di informazioni ai comuni. Cassazione civile seconda sezione sentenza 5 gennaio 2011 n.224
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