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- Lavori
edili - Abusiva gestione dei rifiuti
dell’appaltatore - Concorso nel reato del committente dei lavori e
direttore dei
lavori - Presupposti e limiti - Art. 6 della L. n. 47/1985 ed
attualmente
dell'art. 29 del DPR n. 380/2001 - D.Lgs. n. 22/1997 oggi D. Lgs n.
152/2006.
In particolare, è stato osservato,
con riferimento alla posizione del committente e del direttore dei
lavori, che
i doveri di controllo imposti a tali soggetti, ai sensi dell'art. 6
della L. n.
47/1985 ed attualmente dell'art. 29 del DPR n. 380/2001, riguardano
esclusivamente la conformità della costruzione alla normativa
urbanistica, alle
previsioni di piano, al permesso di costruire, nonché l'osservanza
delle altre
prescrizioni contenute nel testo unico per l'edilizia, mentre nessun
obbligo è
imposto dalla legge a tali soggetti riguardo alla osservanza della
disciplina
in materia di smaltimento dei rifiuti. (Cass. sez. IIl, 21.10.2009 n.
44457,
Leone; Cass. sez. 3°, 21.1.2000 n. 4957, Rigotti e altri). Sicché,
salva
l'ipotesi di un diretto concorso nella commissione del reato, non può
ravvisarsi alcuna responsabilità a carico di tali soggetti, ai sensi
dell'art.
40, comma secondo, c.p., per non essere intervenuti al fine di impedire
violazioni della normativa in materia di rifiuti da parte della ditta
appaltatrice. (annulla sentenza in data 16.2.2010 del Tribunale di
Avellino)
Pres. Petti , Est. Lombardi. Ric. Spagnuolo. CORTE DI
CASSAZIONE PENALE Sez. III, 22/6/2011 (Ud.
25/05/2011), Sentenza n. 25041
- DIRITTO
PROCESSUALE PENALE - Manufatto edilizio
abusivo - Sequestro - Sentenza di condanna irrevocabile e sentenza non
definitiva - Effetti.
In tema di
misure cautelari reali, mentre l'irrevocabilità della sentenza di
condanna
determina la perdita di efficacia del provvedimento di sequestro
preventivo di
un manufatto edilizio abusivo, diversamente la non definitività della
sentenza
ne impedisce la restituzione, salvo che le esigenze cautelari
giustificative
del vincolo siano cessate (Cass. Sez. 3, n. 6462 del 14/12/2007 conf.
Cass. Sez.
6, n. 40388 del 26.5.2009). (conferma sentenza n. 748/2008 CORTE
APPELLO di
LECCE, del 12/05/2010) Pres. Squasssoni, Est. Sarno, Ric. Trane. CORTE DI
CASSAZIONE PENALE Sez. III, 14/6/2011 (Ud.
13/4/2011) Sentenza n. 23955
- Certificato
di collaudo - Utilizzo dell’edificio in assenza - Costruttore,
committente,
proprietario e direttore dei lavori - Responsabilità - Reato di cui
all'art.
75, D.P.R. n. 380/01 - Configurabilità.
Il reato
di cui all'art. 75, D.P.R. n. 380/01 è configurabile - tra gli altri -
anche a
carico del costruttore, del committente o del proprietario (Cass. Sez.
3^
24.11.2010 n. 1802, Marrocco). Tale tesi giustifica anche - pur in
assenza di
una affermazione esplicita - l'estensione della responsabilità a
soggetti quali
il direttore dei lavori, non espressamente indicati nel testo
normativo, in
correlazione con la ratio incriminatrice della
norma urbanistica la
quale mira a salvaguardare la sicurezza pubblica in modo assoluto.
(annulla
sentenza emessa in data 9 marzo 2009 dal Tribunale di Pesaro) Pres.
Teresi Est.
Grillo Ric. Ferranti ed altro. CORTE
DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 8/06/2011 (Ud.
15/02/2011) Sentenza n. 22291
- Distanze
legali - Costruzioni abusive - Istanza di sanatoria - Abbattimento o
riduzione
a distanza legale della costruzione illegittima.
L'obbligo di rispettare le distanze legali -
previste dagli strumenti urbanistici per le costruzioni legittime non
soltanto
a tutela dei proprietari frontisti ma anche per finalità di pubblico
interesse
- deve essere osservato a maggior ragione nel caso di costruzioni
abusive,
sicché in sede di esame delle istanze di sanatoria (i cui effetti sono
limitati
al campo pubblicistico e non pregiudicano i diritti dei terzi) la
violazione
delle distanze legittimamente ne comporta il diniego con conseguente
necessità
di disporre e procedere all'abbattimento o alla riduzione a distanza
legale
della costruzione illegittima. Pres. De Zotti, Est. Bruno - R.C.
(avv.ti
Sanino, Celani e Vedova) c. Comune di Cortina D'Ampezzo (avv.ti Paniz e
Stivanello Gussoni) - TAR
VENETO, Sez. II - 19 maggio 2011, n. 861
- Illeciti
edilizi e norma penale in bianco - Art. 44, lett. a), D.P.R. n.
380/2001.
In tema di illeciti
edilizi, la previsione legislativa più lieve di cui all'art. 44, lett.
a), del
D.P.R. n. 380/2001 introduce una ipotesi di norma penale in bianco
configurante
sostanzialmente una categoria residuale di condotte penalmente
rilevanti: nel
caso di realizzazione di opere in assenza o in totale difformità della
concessione edilizia, pertanto, il reato più grave ricomprende quello
riferito
all'inosservanza delle regole fissate (dagli strumenti urbanistici ed
in
particolar modo dalle norme tecniche di attuazione del piano regolatore
generale, dal regolamento edilizio e dalla concessione edilizia) per
l'attività
costruttiva [Cass., sez. III, 26.3.2001, n. 11716, Matarrese ed altri].
(riforma sentenza n. 668/2008 TRIBUNALE di RAGUSA, del 07/01/2010)
Pres.
Ferrua, Est. Fiale, Ric. Pubblico Ministero in proc. La Terra. CORTE
DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 25/02/2011 (Ud.
17/11/2010), Sentenza n. 7217
- Violazione
delle norme sulle distanze tra costruzioni - Carattere assoluto del
diritto
leso - Art. 2058, 2 comma, c.c. - Risarcimento del danno per
equivalente -
Inapplicabilità. L’articolo
2058 c.c., comma 2, che prevede la possibilità di ordinare il
risarcimento del
danno per equivalente anziché la reintegrazione in forma specifica, in
caso di
eccessiva onerosità di quest’ultima, non trova applicazione nelle
azioni intese
a far valere un diritto reale la cui tutela esige la rimozione del
fatto
lesivo, come quella diretta ad ottenere la riduzione in pristino per
violazione
delle norme sulle distanze, atteso il carattere assoluto del diritto
leso.
Pres. Rovelli, Est. Manna - Ric. ME. GI. (avv. Vecchio) - Controric.
DI. CO.
LO. (avv. Carè). CORTE
DI CASSAZIONE, Sezione II civile, 5/05/2011, n.
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- PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE - Abuso d’ufficio - Dirigente dell'ufficio tecnico -
Rilascio
concessione edilizia in sanatoria per opera non conforme agli strumenti
urbanistici generali vigenti - Configurabilità - Artt.81, 323, 378
c.p.. Configura
un ingiusto vantaggio patrimoniale anche
il mero incremento del valore commerciale dell'immobile, per cui ben
può essere
chiamato a rispondere di abuso di ufficio il responsabile del settore
urbanistico del Comune che abbia rilasciato una concessione edilizia in
sanatoria
per un'opera non conforme agli strumenti urbanistici generali vigenti
in quel
Comune (Cass. Sez.6, del 6/6/2008, n.35856 Morelli). (conferma sentenza
n.
1493/2008 CORTE APPELLO di LECCE, del 11/02/2010) Pres. De Maio, Est.
Rosi,
Ric. Capodieci. CORTE
DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 14/07/2011 (Ud.
23/03/2011) Sentenza n. 27703
- DIRITTO
URBANISTICO - DIA edilizia - Relazione di accompagnamento - Natura di
"certificato" - Qualifica di persona esercente un servizio di
pubblica necessità - Falsa attestazione dei fatti - Obbligo di
comunicazioni
all’autorità giudiziaria - Sanzioni disciplinari - Artt. 23, cc. 1 e 6,
e 29,
c. 3, D.P.R. n. 380/2001 - Artt. 359 e 481 cod. pen..
Ai sensi dell'art. 29, 3° comma,
del D.P.R. n. 380/2001, il progettista o, comunque, il tecnico
abilitato che
predispone la relazione di accompagnamento, all'interno del
procedimento che la
legge prescrive per la presentazione della DIA in materia edilizia,
assume la
qualifica di persona esercente un servizio di pubblica necessità ex
art. 359
cod. pen. [Cass. Sez. V, 4.10.2010, n. 35615, D'Anna; 24.2.2010, n.
7408,
Frigé; Cass. sez. III. 16.7.2010, n. 27699, Coppola e altro; 19.1.2009,
n.
1818, Baldessari]. Costituendo "certificazione", anche ai sensi
dell'art. 481 cod. pen., la descrizione dello stato dei luoghi
antecedente alle
opere da realizzare [Cass.: sez. V, n. 35615/2010, D'Anna; sez. III, n.
27699/2010, Coppola e altro]. In conclusione, dalla lettura coordinata
e
sistematica della normativa di riferimento (art. 23, commi 1 e 6, e
art. 29,
comma 3, del D.P.R. n. 380/2001), emergerebbe un "sostanziale
affidamento" riposto dall'ordinamento sulla relazione tecnica che
accompagna
il progetto e sulla sua veridicità, atteso che "quella relazione si
sostituisce, in via ordinaria, ai controlli dell'ente territoriale ed
offre le
garanzie di legalità e correttezza dell'intervento". In tale
prospettiva
la relazione del tecnico abilitato costituisce un atto non solo idoneo
ad
integrare la dichiarazione di inizio dell'attività, ma anche dotato di
piena
autonomia e di valore pubblicistico, assumendo valore sostitutivo del
titolo
edilizio abilitante e quindi certificativo. Il dirigente o responsabile
dell'ufficio tecnico comunale, "in caso di falsa attestazione del
professionista abilitato, informa l'autorità giudiziaria e il consiglio
dell'ordine di appartenenza" (comma 6); che, ultimato l'intervento,
"il progettista o un tecnico abilitato rilascia un certificato di
collaudo
finale ... con il quale si attesta la conformità dell'opera al progetto
presentato con la denuncia di inizio attività" (comma 7). (Fattispecie
relativa al reato di cui all'articolo 481 c.p. commesso da architetto
direttore
dei lavori). (annulla per prescrizione sentenza n. 5421/2008 CORTE
APPELLO di
ROMA, del 27/04/2009) Pres. Petti, Est. Fiale, Ric. Lacorte. CORTE DI
CASSAZIONE PENALE Sez. III, 8/6/2011 (Ud.
27/4/2011), Sentenza n. 23072
- PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE - Reato di abuso d'ufficio - Configurabilità -
Vantaggio
privato affiancato ad una finalità pubblica - Fattispecie - Art. 323
c.p.. Nell'ipotesi
di reato contenuta nell’articolo 323
c.p., occorrerà verificare quali sia stato il vero fine, vantaggio
privato o
finalità pubblica, che ha mosso l'agente ed in che misura un fine abbia
avuto
la prevalenza sull'altro ed escludere il reato allorché il fine
pubblico ha
avuto la prevalenza sull'altro. In definitiva il vantaggio o danno per
il
privato può essere affiancato anche da una finalità pubblica che
rappresenti
una mera occasione o pretesto per coprire la condotta illecita.
(Fattispecie:
lavori realizzati in totale difformità dalla concessione edilizia).
(riforma
sentenza della Corte d'appello di Roma del 4/5/2010) Pres. Ferrua, Est.
Petti,
Ric. Cesaroni ed altri. CORTE
DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 13/5/2011 (Ud.
24/2/2011), Sentenza n. 18895
- DIRITTO
URBANISTICO - Violazione di sigilli - Nozione - Oggetto della tutela
penale -
Cosa sottoposta a sequestro non l'integrità dei sigilli - Art.349 c.p..
La violazione di sigilli non consiste nell'atto
materiale dell'infrazione, ma nella condotta diretta in maniera
specifica a
violare la misura cautelare e strumentalizzata al proseguimento dei
lavori
abusivi, sicché il reato può concretarsi in qualunque atto comunque
diretto al
mancato rispetto dell'effettuato sequestro. Oggetto della tutela penale
non è
infatti l'integrità dei sigilli, ma la conservazione e identità della
cosa
sottoposta a sequestro. (conferma sentenza del 26.2.2010 della Corte di
Appello
di Salerno) Pres. Ferrua, Est. Amoresano, Ric. Sabatino. CORTE
DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 9/03/2011 (Ud.
26/01/2011) Sentenza n. 9280
- Integrità
dei sigilli - Obblighi del custode - Violazioni di sigilli -
Responsabilità del
custode - Configurabilità e limiti - Onere della prova - Art.349 c.p.. In
tema di violazioni di sigilli,il custode è
obbligato ad esercitare sulla cosa sottoposta a sequestro e sulla
integrità dei
relativi sigilli una custodia continua ed attenta. Egli non può
sottrarsi a
tale obbligo se non adducendo oggettive ragioni di impedimento e,
quindi,
chiedendo ed ottenendo di essere sostituito, ovvero, qualora non abbia
avuto il
tempo e la possibilità di farlo, fornendo la prova del caso fortuito o
della
forza maggiore che gli abbiano impedito di esercitare la dovuta
vigilanza. Ne
consegue che, qualora venga accertata la violazione dei sigilli, senza
che il
custode abbia provveduto ad avvertire dell'accaduto l'autorità, è
lecito
ritenere che detta violazione sia opera dello stesso custode, da solo o
in
concorso con altri, tranne che lo stesso non dimostri di non essere
stato in
grado di avere conoscenza del fatto per caso fortuito o forza maggiore.
Ciò non
configura alcuna ipotesi di responsabilità oggettiva, estranea alla
fattispecie, ma un onere della prova che incombe sul custode ( Cass.
pen.
sez.VI, 11//05/1993 n.4815; conf. Cass. pen. sez.3, 28.1.2000, n.2989).
Risponde, pertanto del reato di cui all'art.349 c.p. il custode che non
dimostri l'esistenza del caso fortuito o della forza maggiore, dal
momento che
su di lui grava l'obbligo di impedire la violazione dei sigilli (Cass.
pen.
sez.3 24.5.2006 n.19424). Infine, la data del commesso reato
costituisce solo
un elemento accessorio del fatto, che non incide sul requisito della
enunciazione del medesimo e non può quindi determinare la mancanza o
l'incompletezza della contestazione (Cass. pen. sez.1, 19.10.1993
n.11304).
(conferma sentenza del 26.2.2010 della Corte di Appello di Salerno)
Pres.
Ferrua, Est. Amoresano, Ric. Sabatino. CORTE
DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 9/03/2011 (Ud.
26/01/2011) Sentenza n. 9280
- DIRITTO
PROCESSUALE PENALE - Illeciti edilizi - Procedure di sanatoria -
Sospensione
dei procedimenti penali - Presupposti di legge - Verifica del giudice -
Obbligo
- Art. 44 L. n. 47/1985 - Art. 32, c.25°, D.L. n. 269/2003, conv. con
modif. L.
n. 326/2003. In
tema di
illeciti edilizi, la sospensione dei procedimenti penali fino alla
scadenza dei
termini per la definizione delle procedure di sanatoria, quale prevista
dall'art. 44 della legge 28 febbraio 1985 n. 47 (facente parte delle
disposizioni richiamate dall'art. 32, comma venticinquesimo, del D.L.
30
settembre 2003 n. 269, corni. con modif. in legge 24 novembre 2003 n.
326),
richiede la previa verifica, da parte del giudice, della sussistenza
dei
requisiti astrattamente previsti dalla legge. (Cass. Sez. 3, 26/8/2004,
n.
35084, Barreca). (conferma sentenza n. 1746 del 23/11/2009, CORTE
APPELLO di
SALERNO) Pres. Ferrua, Est. Rosi, Ric. Di Paola ed altro. CORTE
DI
CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 19/01/2011 (Ud. 17/11/2010) Sentenza n.
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