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Edilizia - Abusi, violazioni, reati, condono e sanatoria
(Sentenze pronunciate nell'anno 2011 della Cassazione, del Consiglio di Stato e del TAR)
 Parti e argomenti della scheda: 
I giudici si pronunciano, con queste massime dell'anno 2011, sui vari casi di abusi edilizi, sui reati, anche nella pubblica amministrazione, e sulle possibili sanatorie.
  1. Lavori edili - Abusiva gestione dei rifiuti dell’appaltatore
  2. Diritto processuale penale - Manufatto edilizio abusivo - Sequestro
  3. Certificato di collaudo - Utilizzo dell’edificio in assenza
  4. Distanze legali - Costruzioni abusive - Istanza di sanatoria - Abbattimento
  5. Illeciti edilizi e norma penale in bianco - Art. 44, lett. a), D.P.R. n. 380/2001
  6. Violazione delle norme sulle distanze tra costruzioni - Carattere assoluto del diritto leso
  7. Pubblica amministrazione - Abuso d’ufficio - Dirigente dell'ufficio tecnico
  8. Diritto urbanistico - DIA edilizia - Relazione di accompagnamento
  9. Pubblica amministrazione - Reato di abuso d'ufficio - Configurabilità
  10. Diritto urbanistico - Violazione di sigilli - Nozione
  11. Integrità dei sigilli - Obblighi del custode
  12. Diritto processuale penale - Illeciti edilizi - Procedure di sanatoria
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  1. Lavori edili - Abusiva gestione dei rifiuti dell’appaltatore - Concorso nel reato del committente dei lavori e direttore dei lavori - Presupposti e limiti - Art. 6 della L. n. 47/1985 ed attualmente dell'art. 29 del DPR n. 380/2001 - D.Lgs. n. 22/1997 oggi D. Lgs n. 152/2006. In particolare, è stato osservato, con riferimento alla posizione del committente e del direttore dei lavori, che i doveri di controllo imposti a tali soggetti, ai sensi dell'art. 6 della L. n. 47/1985 ed attualmente dell'art. 29 del DPR n. 380/2001, riguardano esclusivamente la conformità della costruzione alla normativa urbanistica, alle previsioni di piano, al permesso di costruire, nonché l'osservanza delle altre prescrizioni contenute nel testo unico per l'edilizia, mentre nessun obbligo è imposto dalla legge a tali soggetti riguardo alla osservanza della disciplina in materia di smaltimento dei rifiuti. (Cass. sez. IIl, 21.10.2009 n. 44457, Leone; Cass. sez. 3°, 21.1.2000 n. 4957, Rigotti e altri). Sicché, salva l'ipotesi di un diretto concorso nella commissione del reato, non può ravvisarsi alcuna responsabilità a carico di tali soggetti, ai sensi dell'art. 40, comma secondo, c.p., per non essere intervenuti al fine di impedire violazioni della normativa in materia di rifiuti da parte della ditta appaltatrice. (annulla sentenza in data 16.2.2010 del Tribunale di Avellino) Pres. Petti , Est. Lombardi. Ric. Spagnuolo. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 22/6/2011 (Ud. 25/05/2011), Sentenza n. 25041

  2. DIRITTO PROCESSUALE PENALE - Manufatto edilizio abusivo - Sequestro - Sentenza di condanna irrevocabile e sentenza non definitiva - Effetti. In tema di misure cautelari reali, mentre l'irrevocabilità della sentenza di condanna determina la perdita di efficacia del provvedimento di sequestro preventivo di un manufatto edilizio abusivo, diversamente la non definitività della sentenza ne impedisce la restituzione, salvo che le esigenze cautelari giustificative del vincolo siano cessate (Cass. Sez. 3, n. 6462 del 14/12/2007 conf. Cass. Sez. 6, n. 40388 del 26.5.2009). (conferma sentenza n. 748/2008 CORTE APPELLO di LECCE, del 12/05/2010) Pres. Squasssoni, Est. Sarno, Ric. Trane. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 14/6/2011 (Ud. 13/4/2011) Sentenza n. 23955
  3. Certificato di collaudo - Utilizzo dell’edificio in assenza - Costruttore, committente, proprietario e direttore dei lavori - Responsabilità - Reato di cui all'art. 75, D.P.R. n. 380/01 - Configurabilità. Il reato di cui all'art. 75, D.P.R. n. 380/01 è configurabile - tra gli altri - anche a carico del costruttore, del committente o del proprietario (Cass. Sez. 3^ 24.11.2010 n. 1802, Marrocco). Tale tesi giustifica anche - pur in assenza di una affermazione esplicita - l'estensione della responsabilità a soggetti quali il direttore dei lavori, non espressamente indicati nel testo normativo, in correlazione con la ratio incriminatrice della norma urbanistica la quale mira a salvaguardare la sicurezza pubblica in modo assoluto. (annulla sentenza emessa in data 9 marzo 2009 dal Tribunale di Pesaro) Pres. Teresi Est. Grillo Ric. Ferranti ed altro. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 8/06/2011 (Ud. 15/02/2011) Sentenza n. 22291

  4. Distanze legali - Costruzioni abusive - Istanza di sanatoria - Abbattimento o riduzione a distanza legale della costruzione illegittima. L'obbligo di rispettare le distanze legali - previste dagli strumenti urbanistici per le costruzioni legittime non soltanto a tutela dei proprietari frontisti ma anche per finalità di pubblico interesse - deve essere osservato a maggior ragione nel caso di costruzioni abusive, sicché in sede di esame delle istanze di sanatoria (i cui effetti sono limitati al campo pubblicistico e non pregiudicano i diritti dei terzi) la violazione delle distanze legittimamente ne comporta il diniego con conseguente necessità di disporre e procedere all'abbattimento o alla riduzione a distanza legale della costruzione illegittima. Pres. De Zotti, Est. Bruno - R.C. (avv.ti Sanino, Celani e Vedova) c. Comune di Cortina D'Ampezzo (avv.ti Paniz e Stivanello Gussoni) - TAR VENETO, Sez. II - 19 maggio 2011, n. 861

  5. Illeciti edilizi e norma penale in bianco - Art. 44, lett. a), D.P.R. n. 380/2001. In tema di illeciti edilizi, la previsione legislativa più lieve di cui all'art. 44, lett. a), del D.P.R. n. 380/2001 introduce una ipotesi di norma penale in bianco configurante sostanzialmente una categoria residuale di condotte penalmente rilevanti: nel caso di realizzazione di opere in assenza o in totale difformità della concessione edilizia, pertanto, il reato più grave ricomprende quello riferito all'inosservanza delle regole fissate (dagli strumenti urbanistici ed in particolar modo dalle norme tecniche di attuazione del piano regolatore generale, dal regolamento edilizio e dalla concessione edilizia) per l'attività costruttiva [Cass., sez. III, 26.3.2001, n. 11716, Matarrese ed altri]. (riforma sentenza n. 668/2008 TRIBUNALE di RAGUSA, del 07/01/2010) Pres. Ferrua, Est. Fiale, Ric. Pubblico Ministero in proc. La Terra. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 25/02/2011 (Ud. 17/11/2010), Sentenza n. 7217
  6. Violazione delle norme sulle distanze tra costruzioni - Carattere assoluto del diritto leso - Art. 2058, 2 comma, c.c. - Risarcimento del danno per equivalente - Inapplicabilità. L’articolo 2058 c.c., comma 2, che prevede la possibilità di ordinare il risarcimento del danno per equivalente anziché la reintegrazione in forma specifica, in caso di eccessiva onerosità di quest’ultima, non trova applicazione nelle azioni intese a far valere un diritto reale la cui tutela esige la rimozione del fatto lesivo, come quella diretta ad ottenere la riduzione in pristino per violazione delle norme sulle distanze, atteso il carattere assoluto del diritto leso. Pres. Rovelli, Est. Manna - Ric. ME. GI. (avv. Vecchio) - Controric. DI. CO. LO. (avv. Carè). CORTE DI CASSAZIONE, Sezione II civile, 5/05/2011, n. 224
  7. PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Abuso d’ufficio - Dirigente dell'ufficio tecnico - Rilascio concessione edilizia in sanatoria per opera non conforme agli strumenti urbanistici generali vigenti - Configurabilità - Artt.81, 323, 378 c.p.. Configura un ingiusto vantaggio patrimoniale anche il mero incremento del valore commerciale dell'immobile, per cui ben può essere chiamato a rispondere di abuso di ufficio il responsabile del settore urbanistico del Comune che abbia rilasciato una concessione edilizia in sanatoria per un'opera non conforme agli strumenti urbanistici generali vigenti in quel Comune (Cass. Sez.6, del 6/6/2008, n.35856 Morelli). (conferma sentenza n. 1493/2008 CORTE APPELLO di LECCE, del 11/02/2010) Pres. De Maio, Est. Rosi, Ric. Capodieci. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 14/07/2011 (Ud. 23/03/2011) Sentenza n. 27703
  8. DIRITTO URBANISTICO - DIA edilizia - Relazione di accompagnamento - Natura di "certificato" - Qualifica di persona esercente un servizio di pubblica necessità - Falsa attestazione dei fatti - Obbligo di comunicazioni all’autorità giudiziaria - Sanzioni disciplinari - Artt. 23, cc. 1 e 6, e 29, c. 3, D.P.R. n. 380/2001 - Artt. 359 e 481 cod. pen.. Ai sensi dell'art. 29, 3° comma, del D.P.R. n. 380/2001, il progettista o, comunque, il tecnico abilitato che predispone la relazione di accompagnamento, all'interno del procedimento che la legge prescrive per la presentazione della DIA in materia edilizia, assume la qualifica di persona esercente un servizio di pubblica necessità ex art. 359 cod. pen. [Cass. Sez. V, 4.10.2010, n. 35615, D'Anna; 24.2.2010, n. 7408, Frigé; Cass. sez. III. 16.7.2010, n. 27699, Coppola e altro; 19.1.2009, n. 1818, Baldessari]. Costituendo "certificazione", anche ai sensi dell'art. 481 cod. pen., la descrizione dello stato dei luoghi antecedente alle opere da realizzare [Cass.: sez. V, n. 35615/2010, D'Anna; sez. III, n. 27699/2010, Coppola e altro]. In conclusione, dalla lettura coordinata e sistematica della normativa di riferimento (art. 23, commi 1 e 6, e art. 29, comma 3, del D.P.R. n. 380/2001), emergerebbe un "sostanziale affidamento" riposto dall'ordinamento sulla relazione tecnica che accompagna il progetto e sulla sua veridicità, atteso che "quella relazione si sostituisce, in via ordinaria, ai controlli dell'ente territoriale ed offre le garanzie di legalità e correttezza dell'intervento". In tale prospettiva la relazione del tecnico abilitato costituisce un atto non solo idoneo ad integrare la dichiarazione di inizio dell'attività, ma anche dotato di piena autonomia e di valore pubblicistico, assumendo valore sostitutivo del titolo edilizio abilitante e quindi certificativo. Il dirigente o responsabile dell'ufficio tecnico comunale, "in caso di falsa attestazione del professionista abilitato, informa l'autorità giudiziaria e il consiglio dell'ordine di appartenenza" (comma 6); che, ultimato l'intervento, "il progettista o un tecnico abilitato rilascia un certificato di collaudo finale ... con il quale si attesta la conformità dell'opera al progetto presentato con la denuncia di inizio attività" (comma 7). (Fattispecie relativa al reato di cui all'articolo 481 c.p. commesso da architetto direttore dei lavori). (annulla per prescrizione sentenza n. 5421/2008 CORTE APPELLO di ROMA, del 27/04/2009) Pres. Petti, Est. Fiale, Ric. Lacorte. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 8/6/2011 (Ud. 27/4/2011), Sentenza n. 23072
  9. PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Reato di abuso d'ufficio - Configurabilità - Vantaggio privato affiancato ad una finalità pubblica - Fattispecie - Art. 323 c.p.. Nell'ipotesi di reato contenuta nell’articolo 323 c.p., occorrerà verificare quali sia stato il vero fine, vantaggio privato o finalità pubblica, che ha mosso l'agente ed in che misura un fine abbia avuto la prevalenza sull'altro ed escludere il reato allorché il fine pubblico ha avuto la prevalenza sull'altro. In definitiva il vantaggio o danno per il privato può essere affiancato anche da una finalità pubblica che rappresenti una mera occasione o pretesto per coprire la condotta illecita. (Fattispecie: lavori realizzati in totale difformità dalla concessione edilizia). (riforma sentenza della Corte d'appello di Roma del 4/5/2010) Pres. Ferrua, Est. Petti, Ric. Cesaroni ed altri. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 13/5/2011 (Ud. 24/2/2011), Sentenza n. 18895
  10. DIRITTO URBANISTICO - Violazione di sigilli - Nozione - Oggetto della tutela penale - Cosa sottoposta a sequestro non l'integrità dei sigilli - Art.349 c.p.. La violazione di sigilli non consiste nell'atto materiale dell'infrazione, ma nella condotta diretta in maniera specifica a violare la misura cautelare e strumentalizzata al proseguimento dei lavori abusivi, sicché il reato può concretarsi in qualunque atto comunque diretto al mancato rispetto dell'effettuato sequestro. Oggetto della tutela penale non è infatti l'integrità dei sigilli, ma la conservazione e identità della cosa sottoposta a sequestro. (conferma sentenza del 26.2.2010 della Corte di Appello di Salerno) Pres. Ferrua, Est. Amoresano, Ric. Sabatino. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 9/03/2011 (Ud. 26/01/2011) Sentenza n. 9280
  11. Integrità dei sigilli - Obblighi del custode - Violazioni di sigilli - Responsabilità del custode - Configurabilità e limiti - Onere della prova - Art.349 c.p.. In tema di violazioni di sigilli,il custode è obbligato ad esercitare sulla cosa sottoposta a sequestro e sulla integrità dei relativi sigilli una custodia continua ed attenta. Egli non può sottrarsi a tale obbligo se non adducendo oggettive ragioni di impedimento e, quindi, chiedendo ed ottenendo di essere sostituito, ovvero, qualora non abbia avuto il tempo e la possibilità di farlo, fornendo la prova del caso fortuito o della forza maggiore che gli abbiano impedito di esercitare la dovuta vigilanza. Ne consegue che, qualora venga accertata la violazione dei sigilli, senza che il custode abbia provveduto ad avvertire dell'accaduto l'autorità, è lecito ritenere che detta violazione sia opera dello stesso custode, da solo o in concorso con altri, tranne che lo stesso non dimostri di non essere stato in grado di avere conoscenza del fatto per caso fortuito o forza maggiore. Ciò non configura alcuna ipotesi di responsabilità oggettiva, estranea alla fattispecie, ma un onere della prova che incombe sul custode ( Cass. pen. sez.VI, 11//05/1993 n.4815; conf. Cass. pen. sez.3, 28.1.2000, n.2989). Risponde, pertanto del reato di cui all'art.349 c.p. il custode che non dimostri l'esistenza del caso fortuito o della forza maggiore, dal momento che su di lui grava l'obbligo di impedire la violazione dei sigilli (Cass. pen. sez.3 24.5.2006 n.19424). Infine, la data del commesso reato costituisce solo un elemento accessorio del fatto, che non incide sul requisito della enunciazione del medesimo e non può quindi determinare la mancanza o l'incompletezza della contestazione (Cass. pen. sez.1, 19.10.1993 n.11304). (conferma sentenza del 26.2.2010 della Corte di Appello di Salerno) Pres. Ferrua, Est. Amoresano, Ric. Sabatino. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 9/03/2011 (Ud. 26/01/2011) Sentenza n. 9280
  12. DIRITTO PROCESSUALE PENALE - Illeciti edilizi - Procedure di sanatoria - Sospensione dei procedimenti penali - Presupposti di legge - Verifica del giudice - Obbligo - Art. 44 L. n. 47/1985 - Art. 32, c.25°, D.L. n. 269/2003, conv. con modif. L. n. 326/2003. In tema di illeciti edilizi, la sospensione dei procedimenti penali fino alla scadenza dei termini per la definizione delle procedure di sanatoria, quale prevista dall'art. 44 della legge 28 febbraio 1985 n. 47 (facente parte delle disposizioni richiamate dall'art. 32, comma venticinquesimo, del D.L. 30 settembre 2003 n. 269, corni. con modif. in legge 24 novembre 2003 n. 326), richiede la previa verifica, da parte del giudice, della sussistenza dei requisiti astrattamente previsti dalla legge. (Cass. Sez. 3, 26/8/2004, n. 35084, Barreca). (conferma sentenza n. 1746 del 23/11/2009, CORTE APPELLO di SALERNO) Pres. Ferrua, Est. Rosi, Ric. Di Paola ed altro. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 19/01/2011 (Ud. 17/11/2010) Sentenza n. 1521
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