|
-
Condominio,
pagamento, oneri condominiali, nudo proprietario, usufruttuario. In
tema
di ripartizione degli oneri condominiali tra nudo proprietario e
usufruttuario,
in applicazione degli articoli 1004 e 1005 c.c., il nudo proprietario
non è
obbligato, neanche in via sussidiaria o solidale, al pagamento delle
spese
condominiali, che ricadono invece sull'usufruttuario, né può essere
stabilita
dall'assemblea una diversa modalità di imputazione degli oneri stessi
in deroga
alla legge.
Cassazione
civile sezione II sentenza 14 dicembre 2011 n. 26831
- Unità
immobiliare, comproprietari, obbligazioni condominiali, solidarietà. I
comproprietari di una unità immobiliare sita in condominio sono tenuti
in
solido, nei confronti del condominio, al pagamento degli oneri
condominiali,
sia perché detto obbligo di contribuzione grava sui contitolari del
piano o
della porzione di piano inteso come cosa unica e i comunisti stessi
rappresentano,
nei confronti del condominio, un insieme, sia in virtù del principio
generale
dettato dall'art. 1294 cod. civ. (secondo il quale, nel caso di
pluralità di
debitori, la solidarietà si presume), alla cui applicabilità non è di
ostacolo
la circostanza che le quote dell'unità immobiliare siano pervenute ai
comproprietari in forza di titoli diversi. Cassazione
civile sezione II, sentenza 21.10.2011 n. 21907
-
Condominio,
costituzione informale, spese, rimborso, urgenza. La
diversa disciplina dettata dagli artt. 1110 e 1134 cod. civ. in materia
di
rimborso delle spese sostenute dal partecipante per la conservazione
della cosa
comune, rispettivamente, nella comunione e nel condominio di edifici,
che
condiziona il relativo diritto, in un caso, a mera trascuranza degli
altri
partecipanti e, nell'altro caso, al diverso e più stringente
presupposto
dell'urgenza, trova fondamento nella considerazione che, nella
comunione, i
beni comuni costituiscono l'utilità finale del diritto dei
partecipanti, i
quali, se non vogliono chiedere lo scioglimento, possono decidere di
provvedere
personalmente alla loro conservazione, mentre nel condominio i beni
predetti
rappresentano utilità strumentali al godimento dei beni individuali,
sicché la
legge regolamenta con maggior rigore la possibilità che il singolo
possa
interferire nella loro amministrazione. Ne discende che, istaurandosi il condominio sul fondamento della
relazione di
accessorietà tra i beni comuni e le proprietà individuali, poiché tale
situazione si riscontra anche nel caso di condominio minimo, cioè di
condominio
composto da due soli partecipanti, la spesa autonomamente sostenuta da
uno di
essi è rimborsabile solo nel caso in cui abbia i requisiti
dell'urgenza, ai
sensi dell'art.1134 cod. civ. Inoltre la disciplina del condominio negli edifici opera per il
semplice fatto
che coesistano in un fabbricato parti di proprietà comune e parti di
proprietà
esclusiva.
Cassazione
civile sez. II sentenza 12.10.2011 n. 21015
- Ripartizione
delle spese per la manutenzione, ricostruzione dei soffitti, delle
volte e dei
solai. In
tema
di condominio di edifici, la ripartizione delle spese per la
manutenzione,
ricostruzione dei soffitti, delle volte e dei solai secondo i criteri
dell'art.
1125 cod. civ., riguarda le ipotesi in cui la necessità delle
riparazioni non
sia da attribuirsi ad alcuno dei condomini, mentre quando il danno sia
ascrivibile a singoli condomini trova applicazione il principio
generale
secondo cui il risarcimento dei danni è a carico di colui che li ha
cagionati.
Sicché, l'art. 2051 c.c. oltre a tutelare i terzi estranei, è
applicabile nei
rapporti tra i condomini. Cassazione
civile seconda sezione sentenza 8 settembre 2011 n. 18420
- Condominio,
manutenzione soffitti, volte, solai, proprietà, spese. L'art.
1125 c.c. accolla per intero le spese relative alla manutenzione di una
parte
di una struttura complessa (come il pavimento del piano superiore) a
chi con
l'uso esclusivo della stessa determina la necessità di tale
manutenzione. Tale
principio di diritto è sicuramente applicabile anche alla fattispecie
in cui il
lastrico di copertura, invece che condominiale, risulta di proprietà
singolare
(fattispecie in cui un box auto, di proprietà esclusiva ed interrato in
un
condominio, era interessato da infiltrazioni di acqua piovana
provenienti dal
soprastante terrazzo-giardino a livello stradale, pure di proprietà
esclusiva). Cassazione
civile sez. II sentenza 19.07.2011 n. 15841
- Condominio,
nudo proprietario, usufruttuario, ripartizione spese, prova. Qualora
l'atto costitutivo del diritto di usufrutto sia debitamente trascritto,
il
condominio è tenuto all'addebito delle spese, a seconda che siano
ordinarie o
straordinarie, all'usufruttuario o al nudo proprietario, senza che
possa
validamente richiamarsi il principio dell'apparenza del diritto al fine
di
procedere ad una diversa imputazione delle spese. Cassazione
civile sezione II sentenza 06 luglio 2011 n. 14883
- Lastrico
solare, spese, ripartizione. In
tema
di condominio di edifici, il lastrico solare - anche se attribuito in
uso
esclusivo, o di proprietà esclusiva di uno dei condomini - svolge
funzione di
copertura del fabbricato e perciò, l'obbligo di provvedere alla sua
riparazione
o ricostruzione, sempre che non derivi da fatto imputabile soltanto a
detto
condomino, grava su tutti, con ripartizione delle spese secondo i
criteri di
cui all'art. 1126 c.c.. Ne consegue che il condominio, quale custode ex
2051
c.c. - in persona dell'amministratore, rappresentante di tutti i
condomini
tenuti ad effettuare la manutenzione, ivi compreso il proprietario del
lastrico
o colui che ne ha l'uso esclusivo - risponde dei danni che siano
derivati al
singolo condomino o a terzi per difetto di manutenzione del lastrico
solare. A
tal fine i criteri di ripartizione delle spese necessarie non incidono
sulla
legittimazione del condominio nella sua interezza e del suo
amministratore,
comunque tenuto a provvedere alla conservazione dei diritti inerenti
alle parti
comuni dell'edificio ai sensi dell'art. 1130 c.c.. Cassazione
civile, sez. II, sentenza 17.01.2011 n. 941
- Il
lastrico solare, anche se attribuito in uso esclusivo o di proprietà
esclusiva
di uno dei condomini, svolge funzione di copertura del fabbricato e
perciò
l'obbligo di provvedere alla sua riparazione o ricostruzione, sempre
che non
derivi da fatto imputabile soltanto a detto condomino, grava su tutti i
condomini. Il
lastrico solare, anche se attribuito in uso esclusivo o di proprietà
esclusiva
di uno dei condomini, svolge funzione di copertura del fabbricato e
perciò
l'obbligo di provvedere alla sua riparazione o ricostruzione, sempre
che non
derivi da fatto imputabile soltanto a detto condomino, grava su tutti i
condomini, con ripartizione delle relative spese secondo i criteri di
cui
all'articolo 1126 del Cc: di conseguenza, il condominio risponde, quale
custode
ex articolo 2051 del Cc dei danni che siano derivati al singolo
condomino o a
terzi per difetto di manutenzione del lastrico solare, non rilevando a
tal fine
che i necessari interventi riparatori o ricostruttivi non consistano in
un mero
ripristino delle strutture preesistenti, ma esigano una specifica
modifica o
integrazione in conseguenza di vizi o carenze costruttive originarie. Cassazione
civile seconda sezione sentenza 17 gennaio 2011 n. 941
Torna
all' indice
delle
sentenze
|
|