Giurisprudenza
sezione di
www.softwareparadiso.it
software, servizi, informazioni sull'edilizia e la casa
 
Condominio - L'impianto di riscaldamento, il distacco legittimo
(Sentenze pronunciate, nell'anno 2011, tutte dalla Cassazione Civile)
 Parti e argomenti della scheda: 
Le massime dell'anno 2011 che si riportano in questa pagina riguardano pronunce dei giudici sul riscaldamento centralizzato e sulla possibilità di distaccarsi da esso. Come ciò sia legittimo e quali oneri siano a carico del richiedente.
  1. Condominio, impianto di riscaldamento centralizzato, distaccamento
  2. Condominio, riscaldamento centralizzato, distacco, legittimità
Altre pagine inerenti nel sito: 
 


  1. Condominio, impianto di riscaldamento centralizzato, distaccamentoIl regolamento di condominio, anche se contrattuale, non può derogare alle disposizioni richiamate dall'art. 1138 comma quarto c.c. e non può menomare i diritti che ai condomini derivano dalla legge, dagli atti di acquisto e dalle convenzioni, mentre è possibile la deroga alle disposizioni dell'art. 1102 c.c., non dichiarato inderogabile. Il che non è ravvisabile, anzi è il contrario, nel caso del distacco delle derivazioni individuali dagli impianti di riscaldamento centralizzato ed alla loro trasformazione in impianti autonomi in quanto la ratio atipica dell'impedimento al distacco non può meritare la tutela dell'ordinamento in quanto espressione di prevaricazione egoistica anche da parte d'esigua minoranza e di lesione dei principi costituzionali di solidarietà sociale. Cassazione civile sezione II sentenza 29.09.2011 n. 19893
  2. Condominio, riscaldamento centralizzato, distacco, legittimità. La rinuncia unilaterale al riscaldamento condominiale operata dal singolo condomino mediante il distacco del proprio impianto dalle diramazioni dell'impianto centralizzato è legittima quando l'interessato dimostri che, dal suo operato, non derivano né aggravi di spese per coloro che continuano a fruire dell'impianto, né squilibri termici pregiudizievoli per la erogazione del servizio.
    Se così non fosse, il distacco dall'impianto di riscaldamento centralizzato sarebbe sempre da escludere in concreto, in quanto nell'ambito di un condominio ogni unità immobiliare confina con almeno un'altra unità immobiliare, per cui il distacco dall'impianto centralizzato da parte di uno dei condomini provocherebbe sempre quel tipo di squilibrio termico che costringerebbe i vicini a potenziare i loro radiatori per potere far fronte alla diminuzione di calore indotto da quei locali. 
    Cassazione civile, sez. II, sentenza 27.05.2011 n. 11857
Torna all'indice delle sentenze