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- Condominio,
impianto di riscaldamento centralizzato, distaccamento. Il
regolamento di condominio, anche se contrattuale, non può derogare alle
disposizioni richiamate dall'art. 1138 comma quarto c.c. e non può
menomare i
diritti che ai condomini derivano dalla legge, dagli atti di acquisto e
dalle
convenzioni, mentre è possibile la deroga alle disposizioni dell'art.
1102
c.c., non dichiarato inderogabile. Il che non è ravvisabile, anzi è il
contrario, nel caso del distacco delle derivazioni individuali dagli
impianti
di riscaldamento centralizzato ed alla loro trasformazione in impianti
autonomi
in quanto la ratio atipica dell'impedimento al distacco non può
meritare la
tutela dell'ordinamento in quanto espressione di prevaricazione
egoistica anche
da parte d'esigua minoranza e di lesione dei principi costituzionali di
solidarietà sociale. Cassazione
civile sezione II sentenza 29.09.2011 n. 19893
- Condominio,
riscaldamento centralizzato, distacco, legittimità. La
rinuncia unilaterale al riscaldamento condominiale operata dal singolo
condomino mediante il distacco del proprio impianto dalle diramazioni
dell'impianto centralizzato è legittima quando l'interessato dimostri
che, dal
suo operato, non derivano né aggravi di spese per coloro che continuano
a
fruire dell'impianto, né squilibri termici pregiudizievoli per la
erogazione
del servizio.
Se così non fosse, il distacco dall'impianto di riscaldamento
centralizzato
sarebbe sempre da escludere in concreto, in quanto nell'ambito di un
condominio
ogni unità immobiliare confina con almeno un'altra unità immobiliare,
per cui
il distacco dall'impianto centralizzato da parte di uno dei condomini
provocherebbe
sempre quel tipo di squilibrio termico che costringerebbe i vicini a
potenziare
i loro radiatori per potere far fronte alla diminuzione di calore
indotto da
quei locali. Cassazione
civile, sez. II, sentenza 27.05.2011 n. 11857
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