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Condominio,
umidità di risalita, art. 2051 c.c., responsabilità, caso fortuito. È
esclusa
la responsabilità del condominio, ai sensi dell'art. 2051 c.c., e
quindi anche
l'obbligo al risarcimento, per i danni causati dall'umidità di risalita
ad un
locale semi-interrato qualora tale fenomeno sia da imputarsi
principalmente
alle tecniche costruttive in uso all'epoca della costruzione
dell'edificio e si
accerti, poi, che il comportamento negligente del proprietario del
locale abbia
contribuito ad aggravarlo. Cassazione
civile sezione III sentenza 29.11.2011 n. 25239
- Condominio,
sopraelevazione, indennità, locali preesistenti, trasformazione. L'indennità
di sopraelevazione è dovuta dal proprietario dell'ultimo piano di un
edificio
condominiale ai sensi dell'art. 1127 cod. civ. non solo in caso di
realizzazione di nuovi piani o nuove fabbriche, ma anche per la
trasformazione
dei locali preesistenti mediante l'incremento delle superfici e delle
volumetrie indipendentemente dall'aumento dell'altezza del fabbricato.
Tale
indennità trae fondamento dall'aumento proporzionale del diritto di
comproprietà sulle parti comuni conseguente all'incremento della
porzione di
proprietà esclusiva e, in applicazione del principio di
proporzionalità, si
determina sulla base del maggior valore dell'area occupata ai sensi
dell'art.
1127 quarto comma cod. civ. Cassazione
civile sezione II sentenza 18 novembre 2011 n. 24327
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Locale
commerciale, infiltrazioni, soffitto, responsabilità, proprietario
soprastante. I
danni
subiti da un locale commerciale provocati da infiltrazioni di acqua
provenienti
dal soffitto rimangono a carico del proprietario dello stesso locale se
non si
raggiunge la piena prova della responsabilità del proprietario della
terrazza
dell'appartamento sovrastante.
Cassazione
civile sezione III sentenza 03 ottobre 2011 n. 20218
- La
terrazza
a livello anche se di proprietà o di uso esclusivo di un singolo
condomino
assolve alla funzione di copertura.
La
terrazza a livello anche se di proprietà o di uso esclusivo di un
singolo
condomino assolve alla stessa funzione di copertura del lastrico
solare;
pertanto dei danni cagionati all'appartamento sottostante per le
infiltrazioni
rispondono il proprietario esclusivo e i condomini
Poiché il lastrico solare dell'edificio svolge funzione di copertura
del
fabbricato anche se appartiene in proprietà superficiaria o se è
attribuito in
uso esclusivo ad uno dei condomini, all'obbligo di provvedere alla sua
riparazione o alla sua ricostruzione sono tenuti tutti i condomini, in
concorso
con il proprietario superficiario o con il titolare del diritto di uso
esclusivo. Pertanto, dei danni cagionati all'appartamento sottostante
per le
infiltrazioni d'acqua provenienti dal lastrico, deteriorato per difetto
di
manutenzione, rispondono tutti gli obbligati inadempienti alla funzione
di
conservazione, secondo le proporzioni stabilite dal citato art. 1126
c.c., vale
a dire, i condomini ai quali il lastrico serve da copertura, in
proporzione dei
due terzi, ed il titolare della proprietà superficiaria o dell'uso
esclusivo,
in ragione delle altre utilità, nella misura del terzo residuo. Cassazione
civile seconda sezione sentenza 27 giugno 2011 n. 14196
- Lastrico
solare, infiltrazioni, danni, risarcimento, ripartizione. Dei
danni
cagionati all'appartamento sottostante per le infiltrazioni d'acqua
provenienti
dal lastrico, deteriorato per difetto di manutenzione, rispondono tutti
gli
obbligati inadempienti alla funzione di conservazione secondo le
proporzioni
stabilite dall'art. 1126 c.c., vale a dire i condomini ai quali il
lastrico
serve da copertura, in proporzione dei due terzi, ed il titolare della
proprietà superficiaria o dell'uso esclusivo, in ragione delle altre
utilità,
nella misura del terzo residuo. Cassazione
civile, sez. II, sentenza 27.06.2011, n. 14196
- Condominio,
cose in custodia, responsabilità.
Ai
fini
dell'attribuzione della responsabilità prevista dall'art. 2051 cod.
civ. è
necessaria una relazione di conseguenza diretta tra la cosa in custodia
e
l'evento dannoso. Cassazione
civile, sez. II, sentenza 18.02.2011 n. 4012
- Il
condominio non è responsabile della cattiva coibentazione del solaio.
Ai
fini
dell'attribuzione della responsabilità prevista dall'articolo 2051 cod.
civ. è
necessaria una relazione tra la cosa in custodia e l'evento dannoso
(sent. 10
marzo 2009 n. 5741). Pertanto non è responsabile il Condominio
dell'inconveniente lamentato dai ricorrenti e consistenza nella
circostanza che
a causa della insufficiente coibentazione del solaio divisorio tra il
loro
appartamento ed il sottostante portico, nel periodo invernale si
verifica una
dispersione di calore di tale entità da provare una differenza di
temperatura
di oltre 8/9 gradi fra quella rilevabile ad altezza di pavimento e
quella ad
altezza d'uomo ed ancor piu' a soffitto. Cassazione
civile seconda sezione sentenza 18 febbraio 2011 n. 4012
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