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Condominio - I danni, le responsabilità, i risarcimenti
(Sentenze pronunciate, nell'anno 2011, tutte dalla Cassazione Civile)
 Parti e argomenti della scheda: 
Con queste massime dell'anno 2011 i giudici si pronunciano sui danni che ricevono i singoli condomini dal cattivo funzionamento di impianti comuni. Si determina a chi attribuire il risarcimento, secondo i vari casi esaminati.
  1. Condominio, umidità di risalita
  2. Condominio, sopraelevazione, indennità, locali preesistenti, trasformazione
  3. Locale commerciale, infiltrazioni, soffitto, responsabilità, proprietario soprastante
  4. La terrazza a livello anche se di proprietà o di uso esclusivo di un singolo condomino assolve alla funzione di copertrura
  5. Lastrico solare, infiltrazioni, danni, risarcimento, ripartizione
  6. Condominio, cose in custodia, responsabilità
  7. Il condominio non è responsabile della cattiva coibentazione del solaio
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  1. Condominio, umidità di risalita, art. 2051 c.c., responsabilità, caso fortuito. È esclusa la responsabilità del condominio, ai sensi dell'art. 2051 c.c., e quindi anche l'obbligo al risarcimento, per i danni causati dall'umidità di risalita ad un locale semi-interrato qualora tale fenomeno sia da imputarsi principalmente alle tecniche costruttive in uso all'epoca della costruzione dell'edificio e si accerti, poi, che il comportamento negligente del proprietario del locale abbia contribuito ad aggravarlo. Cassazione civile sezione III sentenza 29.11.2011 n. 25239

  2. Condominio, sopraelevazione, indennità, locali preesistenti, trasformazione. L'indennità di sopraelevazione è dovuta dal proprietario dell'ultimo piano di un edificio condominiale ai sensi dell'art. 1127 cod. civ. non solo in caso di realizzazione di nuovi piani o nuove fabbriche, ma anche per la trasformazione dei locali preesistenti mediante l'incremento delle superfici e delle volumetrie indipendentemente dall'aumento dell'altezza del fabbricato. Tale indennità trae fondamento dall'aumento proporzionale del diritto di comproprietà sulle parti comuni conseguente all'incremento della porzione di proprietà esclusiva e, in applicazione del principio di proporzionalità, si determina sulla base del maggior valore dell'area occupata ai sensi dell'art. 1127 quarto comma cod. civ. Cassazione civile sezione II sentenza 18 novembre 2011 n. 24327
  3. Locale commerciale, infiltrazioni, soffitto, responsabilità, proprietario soprastante. I danni subiti da un locale commerciale provocati da infiltrazioni di acqua provenienti dal soffitto rimangono a carico del proprietario dello stesso locale se non si raggiunge la piena prova della responsabilità del proprietario della terrazza dell'appartamento sovrastante. Cassazione civile sezione III sentenza 03 ottobre 2011 n. 20218
  4. La terrazza a livello anche se di proprietà o di uso esclusivo di un singolo condomino assolve alla funzione di copertura. La terrazza a livello anche se di proprietà o di uso esclusivo di un singolo condomino assolve alla stessa funzione di copertura del lastrico solare; pertanto dei danni cagionati all'appartamento sottostante per le infiltrazioni rispondono il proprietario esclusivo e i condomini
    Poiché il lastrico solare dell'edificio svolge funzione di copertura del fabbricato anche se appartiene in proprietà superficiaria o se è attribuito in uso esclusivo ad uno dei condomini, all'obbligo di provvedere alla sua riparazione o alla sua ricostruzione sono tenuti tutti i condomini, in concorso con il proprietario superficiario o con il titolare del diritto di uso esclusivo. Pertanto, dei danni cagionati all'appartamento sottostante per le infiltrazioni d'acqua provenienti dal lastrico, deteriorato per difetto di manutenzione, rispondono tutti gli obbligati inadempienti alla funzione di conservazione, secondo le proporzioni stabilite dal citato art. 1126 c.c., vale a dire, i condomini ai quali il lastrico serve da copertura, in proporzione dei due terzi, ed il titolare della proprietà superficiaria o dell'uso esclusivo, in ragione delle altre utilità, nella misura del terzo residuo.
    Cassazione civile seconda sezione sentenza 27 giugno 2011 n. 14196
  5. Lastrico solare, infiltrazioni, danni, risarcimento, ripartizione. Dei danni cagionati all'appartamento sottostante per le infiltrazioni d'acqua provenienti dal lastrico, deteriorato per difetto di manutenzione, rispondono tutti gli obbligati inadempienti alla funzione di conservazione secondo le proporzioni stabilite dall'art. 1126 c.c., vale a dire i condomini ai quali il lastrico serve da copertura, in proporzione dei due terzi, ed il titolare della proprietà superficiaria o dell'uso esclusivo, in ragione delle altre utilità, nella misura del terzo residuo. Cassazione civile, sez. II, sentenza 27.06.2011, n. 14196
  6. Condominio, cose in custodia, responsabilità. Ai fini dell'attribuzione della responsabilità prevista dall'art. 2051 cod. civ. è necessaria una relazione di conseguenza diretta tra la cosa in custodia e l'evento dannoso. Cassazione civile, sez. II, sentenza 18.02.2011 n. 4012
  7. Il condominio non è responsabile della cattiva coibentazione del solaio. Ai fini dell'attribuzione della responsabilità prevista dall'articolo 2051 cod. civ. è necessaria una relazione tra la cosa in custodia e l'evento dannoso (sent. 10 marzo 2009 n. 5741). Pertanto non è responsabile il Condominio dell'inconveniente lamentato dai ricorrenti e consistenza nella circostanza che a causa della insufficiente coibentazione del solaio divisorio tra il loro appartamento ed il sottostante portico, nel periodo invernale si verifica una dispersione di calore di tale entità da provare una differenza di temperatura di oltre 8/9 gradi fra quella rilevabile ad altezza di pavimento e quella ad altezza d'uomo ed ancor piu' a soffitto. Cassazione civile seconda sezione sentenza 18 febbraio 2011 n. 4012
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