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Condominio,
scioglimento giudiziale, divisione, opere infrastrutturali rilevanti. I
condòmini possono chiedere lo scioglimento giudiziale del condominio -
e la
creazione di due condomìni autonomi relativamente alle parti separate
della
medesima costruzione - solo nell'ipotesi in cui, per ottenere la
divisione del
compendio immobiliare, non sia necessario realizzare opere edili o
infrastrutturali rilevanti. Cassazione
civile sezione II sentenza 19 dicembre 2011 n. 27507
- Condominio
e difetti di costruzione: competenza del giudice di pace. La
Corte
dichiara la competenza del giudice di pace (nei limiti della sua
competenza per
valore) in ordine alle controversie aventi ad oggetto pretese che
abbiano la
loro fonte in un rapporto, giuridico o di fatto, riguardante un bene
immobile,
salvo che la questione proprietaria non sia stata oggetto di una
esplicita
richiesta di accertamento incidentale di una delle parti e sempre che
tale
richiesta non appaia, ictu oculi, alla luce delle evidenze probatorie,
infondata e strumentale - siccome formulata in violazione dei principi
di
lealta' processuale - allo spostamento di competenza dal giudice di
prossimita'
al giudice togato. Cassazione
civile sezioni unite ordinanza del 19 ottobre 2011 n. 21582
- Spese
condominiali, recupero, legittimazione passiva, apparenza. Nel
caso
di azione giudiziale dell'amministratore del condominio per il recupero
della
quota di spese di competenza di un'unità immobiliare di proprietà
esclusiva, è
passivamente legittimato il vero proprietario di detta unità e non
anche chi
possa apparire tale.
Difettano, nei rapporti fra condominio, che è un ente di gestione, ed i
singoli
partecipanti ad esso, le condizioni di operatività del principio
dell'apparenza
del diritto, strumentale, essenzialmente, ad esigenze di tutela
dell'affidamento del terzo in buona fede.
Il collegamento della legittimazione passiva all'effettiva titolarità
della
proprietà è funzionale al rafforzamento e al soddisfacimento del
credito della
gestione condominiali.
Il giudice viola l'obbligo di osservare i principi informatori della
materia
del condominio qualora in materia di azione per il recupero delle spese
condominiali, nell’individuazione del soggetto tenuto al pagamento
assuma quale
principio generale dell’ordinamento quello dell’apparenza del diritto.
Cassazione
civile, sez. II, sentenza 12.07.2011, n. 15296
-
Condominio,
appello, intervento dei terzi, precisazioni. Se
è vero
che la legittimazione ad appellare deve essere riconosciuta soltanto ai
soggetti che siano stati parti nel giudizio di primo grado e che siano
rimasti
soccombenti, deve tenersi però presente, in senso contrario, che,
configurandosi il condominio come un ente di gestione sfornito di
personalità
giuridica distinta da quella dei singoli condomini, l'esistenza
dell'amministratore non priva i singoli condomini della facoltà di
agire a
difesa dei diritti esclusivi e comuni inerenti all'edificio
condominiale.
Ed invero, i condomini, che devono essere considerati non terzi ma
parti
originarie, possono intervenire nel giudizio in cui la difesa dei
diritti sulle
parti comuni sia stata già assunta dall'amministratore; inoltre,
possono
ricorrere all'autorità giudiziaria autonomamente, sia nel caso di
inerzia
dell'amministratore, a norma dell’art. 1105 c.c. applicabile anche al
condominio per il rinvio posto dall'art. 1139 c.c., sia allorquando gli
altri
condomini non intendano agire o resistere in giudizio; possono infine
esperire
i mezzi di impugnazione necessari ad evitare gli effetti sfavorevoli
della
pronuncia resa nei confronti dell'amministratore. Cassazione
civile, sez. III, civile 16.05.2011 n. 10717
- Condominio,
tutela, impugnazioni, rimedio possessorio. La
previsione di impugnabilità ex art. 1137 c.c. comporta che il rimedio
tipico
contro un atto, in ipotesi illegittimo, riconducibile a tale
qualificazione,
sia l'impugnazione così implicitamente escludendo la configurabilità
dell'azione possessoria quale reazione alla adozione, neppure seguita
da
esecuzione, del provvedimento ritenuto illegittimo. Cassazione
civile, sez. II, sentenza 11.05.2011 n. 10347
- Atti
persecutori, stalking, condominio, sussistenza. La
locuzione condotte reiterate, in tema di stalking atti persecutori
(c.d.
stalking) vuol dire che si è in presenza di reato complesso, la cui
"condotta criminosa", cioè l'azione od omissione di cui è conseguenza
l'evento da cui dipende l'esistenza del reato è integrata da atti per
sé
costitutivi di condotte di minaccia o molestia. Cassazione
penale, sez. V, sentenza 25.05.2011 n. 20895
- Giudice
di pace, competenza, parcheggio, precisazioni.
La
domanda inerente l'esistenza di un diritto di uso del parcheggio non è
necessariamente
di competenza del Giudice di Pace. Cassazione
civile, sez. II, sentenza 19.04.2011 n. 8941
- Condominio,
legittimazione passiva, opere abusive, demolizione.
La
domanda diretta alla rimozione delle opere abusive realizzate nel
cortile
condominiale e la relativa domanda risarcitoria, devono essere proposte
nei
confronti dei singoli condomini trattandosi di “azioni reali” aventi ad
oggetto
diritti dei singoli condomini. Infatti l’azione diretta non al semplice
accertamento dell’esistenza o inesistenza dell’altrui diritto, ma al
mutamento
di uno stato di fatto mediante la demolizione di manufatti o
costruzioni, dà
luogo ad un’ipotesi di litisconsorzio necessario tra i proprietari dei
beni
interessati perché altrimenti la sentenza - che non potrebbe essere
eseguita
contro i proprietari non partecipi al giudizio - sarebbe inutiliter
data. Cassazione
civile, sez. II, sentenza 16.03.2011 n. 6177
- Commette
il reato di violenza privata l'automobilista che lasci la propria
vettura
all'interno del cortile condominiale parcheggiata in modo tale da
bloccare
l'uscita dell'automobile di un altro condomino.
Va
condannando a 30 giorni di reclusione ed al risarcimento dei danni per
violenza
privata l'automobilista che lasci la propria vettura all'interno del
cortile
condominiale parcheggiata in modo tale da bloccare l'uscita
dell'automobile di
un altro condomino. Nel caso di specie, il ricorrente era stato
condannato a
trenta giorni di reclusione per violenza privata, di cui all'art. 610
c.p. per
aver intenzionalmente parcheggiato la sua auto in modo da impedire
l'uscita di
un altro condomino omettendo, nonostante le sollecitazioni, a rimuovere
l'automezzo e costringendo la persona offesa dal reato a non potersi
allontanare. Cassazione
penale quinta sezione sentenza 28 febbraio 2011 n. 7592
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