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Condomino,
decisioni, assemblea, notifica, presunzione di conoscenza. Il
condomino che non abbia preso parte all'assemblea condominiale non ha
un dovere
di attivarsi per conoscere le decisioni adottate in assemblea; la
presunzione
iuris tantum di conoscenza di cui all’articolo 1335 cc sorge infatti
dalla
trasmissione del verbale all’indirizzo del condomino destinatario, e
non dal
mancato esercizio, da parte di quest’ultimo, della diligenza nel
seguire
l’andamento della gestione comune e nel documentarsi in proposito. Cassazione
civile sezione II sentenza 28 dicembre 2011 n. 29386
- Condominio,
decreto ingiuntivo, spese condominiali, approvazione, assemblea. Il
decreto ingiuntivo per il recupero delle spese condominiali non può
essere
emesso prima dell’approvazione della spesa da parte dell’assemblea.
Infatti, se
è vero che il decreto può essere richiesto per il pagamento dei
contributi
condominiali anche in mancanza dell'approvazione dello stato di
ripartizione
approvato (necessario per la clausola di immediata esecutività del
decreto) la
prova scritta di cui all'art. 633 cod. proc. civ. è costituita comunque
dal
documento da cui risulti l'approvazione da parte dell'assemblea della
relativa spesa. Cassazione
civile sezione II sentenza 23 dicembre 2011 n. 28644
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Delibera,
impugnazione, condominio, assenza dal giudizio, nullità. Si
ha
nullità della sentenza di secondo grado al momento in cui, essendosi
impugnata
una delibera dell'assemblea condominiale che, secondo prospettazione,
vincolava
il Condominio e quindi tutti i condomini, non è stata garantita la
presenza in
giudizio anche dell’ente di gestione, al fine di permettere che la
sentenza non
fosse inutiliter data nei confronti dei condomini non evocati in causa.
Cassazione
civile sez. II sentenza 06.10.2011 n. 20492
- In
tema
di comunione dei diritti reali, ciascun comproprietario ha la facoltà
(di
richiedere e) di ottenere dall'amministratore del condominio
l'esibizione dei
documenti contabili in qualsiasi tempo.
In
tema
di comunione dei diritti reali, ciascun comproprietario ha la facoltà
(di
richiedere e) di ottenere dall'amministratore del condominio
l'esibizione dei
documenti contabili in qualsiasi tempo (e non soltanto in sede di
rendiconto
annuale e di approvazione del bilancio da parte dell'assemblea) e senza
l'onere
di specificare le ragioni della richiesta (finalizzata a prendere
visione o
estrarre copia dai documenti), purché l'esercizio di tale facoltà non
risulti
di ostacolo all'attività di amministrazione, non sia contraria ai
principi di
correttezza, e non si risolva in un onere economico per il condominio
(dovendo
i costi relativi alle operazioni compiute gravare esclusivamente sui
condomini
richiedenti). (Nel caso di specie, trattasi di controversia relativa ad
impugnazione di delibera assembleare di approvazione del bilancio
consuntivo
per lavori di manutenzione straordinaria e del relativo piano di
riparto delle
spese, avanzata da un condomino sul presupposto della impossibilità di
visionare la documentazione relativa, non avendo l'amministratore
provveduto a mostrargliela
nonostante la sua esplicita richiesta prima dell'assemblea.) Cassazione
civile seconda sezione sentenza 21 settembre 2011 n. 19210
- Non
rientra nei poteri dell'assemblea condominiale modificare il
regolamento
introducendo penali a carico di condomini morosi. Non
rientra nei poteri dell'assemblea condominiale modificare il
regolamento
introducendo penali a carico di condomini morosi - misure che, in
teoria,
possono essere inserite solo in regolamenti cosiddetti contrattuali,
cioè
approvati all'unanimità. In tema di opposizione a decreto ingiuntivo
emesso per
il pagamento di contributi condominiali non possono essere sollevate
questioni
relative alla annullabilità (nella specie per insufficienza del quorum)
delle
delibere che tali contributi abbiano approvato. Corte di Cassazione Sezione 2
Civile, Sentenza del 18 maggio 2011, n. 10929
- Condominio,
bilancio, società. La
validità dell'approvazione, da parte dell'assemblea dei condomini, del
rendiconto di un determinato esercizio non postula che la contabilità
sia stata
redatta dall'amministratore con rigorose forme, analoghe a quelle
previste per
i bilanci delle società, purché essa sia idonea a rendere intelligibile
ai
condomini le voci di entrata e di spesa, anche con riferimento alla
specificità
delle partite, atteso che quest'ultimo requisito - come si desume dagli
artt.
263 e 264 cod. proc. civ. (disciplinanti la procedura di rendiconto ed
applicabili anche al rendiconto sostanziale) - costituisce il
presupposto
indispensabile affinché il destinatario del conto assolva l'onere di
indicare
specificamente le partite che intende contestare. Cassazione
civile, sez. II, sentenza 09.05.2011 n. 10153
- Condominio,
delibera assembleare, impugnazione, forme. L’art.
1137 c.c. non disciplina la forma delle impugnazioni delle
deliberazioni
condominiali, che vanno pertanto proposte con citazione, in
applicazione della
regola dettata dall’art. 163 c.p.c. In ogni caso, l’adozione della
forma del
ricorso, anziché della citazione, non esclude l’idoneità al
raggiungimento
dello scopo di costituire il rapporto processuale, che sorge già
mediante il
tempestivo deposito in cancelleria, mentre estendere alla notificazione
la
necessità del rispetto del termine non risponde ad alcuno specifico e
concreto
interesse del convenuto, mentre grava l’attore di un incombente il cui
inadempimento può non dipendere da una sua inerzia, ma dai tempi
impiegati dall’ufficio
giudiziario per la pronuncia del decreto di fissazione dell’udienza di
comparizione. Cassazione
civile, SS. UU., sentenza 14.04.2011 n. 8491
- È
annullabile la delibera condominiale se l'ordine del giorno è
incompleto. In
materia condominiale è infondata la domanda giudiziale volta a far
valere la
nullità delle delibere assembleari a causa dell'omessa indicazione del
punto da
trattare nell'ordine del giorno e del mancato raggiungimento del quorum
previsto dall'art. 1136, comma 2° c.c. Siffatti vizi costituiscono vizi
di
annullabilità delle deliberazioni e non invece di nullità. La nullità
opera
solo nell'ipotesi in cui le delibere abbiano un oggetto illecito,
impossibile,
estraneo alla competenza assembleare ovvero destinato ad incidere su
diritti
inviolabili. L'annullabilità concerne la contrarietà delle delibere
alla legge
o al regolamento di condominio e tra esse vi rientrano quelle che non
rispettano le norme disciplinanti il procedimento di convocazione o
quelle che
richiedono maggioranze qualificate. Ne consegue che in quest'ultima
ipotesi,
essendo impugnabili solo nei modi e nei termini di cui all'art. 1137
c.c., il
gravame è infondato laddove risulti proposto oltre il termine di trenta
giorni
da chi non sia proprietario. Corte
di Appelli di Napoli sentenza 7 aprile 2011 n. 1075
- Condominio,
tabelle millesimali, modifiche, sentenza costitutiva. Pur
essendo possibile una richiesta di revisione di tabelle, in sede
giudiziaria,
in mancanza di apposita delibera dell'assemblea dei condomini deve
riconoscersi
che una modifica delle stesse non può avere efficacia retroattiva ed
anzi
produce effetti solo dal momento del passaggio in giudicato della
decisione. Cassazione
civile, sez. III, sentenza 10.03.2011 n. 5690
- Condominio,
delibera assembleare, impugnazione. Qualora
il condomino agisca per far valere l'invalidità di una delibera
assembleare,
incombe sul condominio convenuto l'onere di provare che tutti i
condomini siano
stati tempestivamente avvisati della convocazione (quale presupposto
per la
regolare costituzione dell'assemblea).
La deliberazione dell'assemblea condominiale che approva il rendiconto
annuale
dell'amministratore può essere impugnata dai condomini assenti e
dissenzienti
nel termine stabilito dall'art. 1137 c.c., comma 3 non per ragioni di
merito,
ma solo per ragioni di mera legittimità, restando esclusa una diversa
forma di
invalidazione ex art. 1418 c.c., non essendo consentito al singolo
condomino
rimettere in discussione i provvedimenti adottati dalla maggioranza se
non
nella forma dell'impugnazione della delibera, da considerarsi, perciò,
annullabile. Cassazione
civile, sez. II, sentenza 04.03.2011 n. 5254
- Divieto
di tenere negli appartamenti i comuni animali domestici - Regolamenti
condominiali, approvati dalla maggioranza
dei partecipanti - Deliberato all'unanimità. Le
clausole del regolamento condominiale che impongono limitazioni ai
poteri ed
alle facoltà spettanti ai condomini sulle parti di loro esclusiva
proprietà
incidono sui diritti dei condomini, venendo a costituire su queste
ultime una
servitù reciproca; ne consegue che tali disposizioni hanno natura
contrattuale,
in quanto vanno approvate e possono essere modificate con il consenso
unanime
dei comproprietari, dovendo necessariamente rinvenirsi nella volontà
dei
singoli la fonte giustificatrice di atti dispositivi incidenti nella
loro sfera
giuridica: certamente, tali disposizioni esorbitano dalle attribuzioni
dell'assemblea, alla quale è conferito il potere regolamentare di
gestione
della cosa comune, provvedendo a disciplinarne l'uso e il godimento.
Ciò posto,
il divieto di tenere negli appartamenti i comuni animali domestici non
può
essere contenuto negli ordinari regolamenti condominiali, approvati
dalla
maggioranza dei partecipanti, non potendo detti regolamenti importare
limitazioni delle facoltà comprese nel diritto di proprietà dei
condomini sulle
porzioni del fabbricato appartenenti ad essi individualmente in
esclusiva. Cassazione
civile seconda sezione sentenza 15 febbraio 2011 n. 3705
- Sono
affette da nullità le delibere condominiali attraverso le quali, a
maggioranza,
siano stabiliti o modificati i criteri di ripartizione delle spese
comuni.
In
tema
di condominio, sono affette da nullità, che può essere fatta valere
anche da
parte del condomino che le abbia votate, le delibere condominiali
attraverso le
quali, a maggioranza, siano stabiliti o modificati i criteri di
ripartizione
delle spese comuni in difformità da quanto previsto dall'art. 1123 cod.
civ.,
mentre sono annullabili e, come tali, impugnabili nel termine di cui
all'art.
1137 c.c., u.c., le delibere con cui l'assemblea, nell'esercizio delle
attribuzioni
previste dall'art. 1135 c.c., nn. 2 e 3, determina in concreto la
ripartizione
delle spese medesime in difformità dai criteri di cui all'art. 1123
cod. civ.. Cassazione
Civile sezione II 15 febbraio 2011 n. 3704
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