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Condominio - L'assemblea condominiale
(Sentenze pronunciate, nell'anno 2011, principalmente dalla Cassazione Civile)
 Parti e argomenti della scheda: 
Con queste massime dell'anno 2011 i giudici si pronunciano sul tema dell'assemblea condominiale, sulle sue prerogative, sull'annullamento delle delibere e su ciò che è di sua competenza. I divieti, i regolamenti, le tabelle millesimali.
  1. Condomino, decisioni, assemblea, notifica, presunzione di conoscenza
  2. Condominio, decreto ingiuntivo, spese condominiali, approvazione, assemblea
  3. Delibera, impugnazione, condominio, assenza dal giudizio, nullità
  4. In tema di comunione dei diritti reali
  5. Non rientra nei poteri dell'assemblea condominiale modificare il regolamento
  6. Condominio, bilancio, società
  7. Condominio, delibera assembleare, impugnazione, forme
  8. È annullabile la delibera condominiale se l'ordine del giorno è incompleto
  9. Condominio, tabelle millesimali, modifiche
  10. Condominio, delibera assembleare, impugnazione
  11. Divieto di tenere negli appartamenti i comuni animali domestici - Regolamenti condominiali
  12. Sono affette da nullità le delibere condominiali attraverso le quali, a maggioranza, siano stabiliti o modificati i criteri di ripartizione delle spese comuni
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  1. Condomino, decisioni, assemblea, notifica, presunzione di conoscenza. Il condomino che non abbia preso parte all'assemblea condominiale non ha un dovere di attivarsi per conoscere le decisioni adottate in assemblea; la presunzione iuris tantum di conoscenza di cui all’articolo 1335 cc sorge infatti dalla trasmissione del verbale all’indirizzo del condomino destinatario, e non dal mancato esercizio, da parte di quest’ultimo, della diligenza nel seguire l’andamento della gestione comune e nel documentarsi in proposito. Cassazione civile sezione II sentenza 28 dicembre 2011 n. 29386

  2. Condominio, decreto ingiuntivo, spese condominiali, approvazione, assemblea. Il decreto ingiuntivo per il recupero delle spese condominiali non può essere emesso prima dell’approvazione della spesa da parte dell’assemblea. Infatti, se è vero che il decreto può essere richiesto per il pagamento dei contributi condominiali anche in mancanza dell'approvazione dello stato di ripartizione approvato (necessario per la clausola di immediata esecutività del decreto) la prova scritta di cui all'art. 633 cod. proc. civ. è costituita comunque dal documento da cui risulti l'approvazione da parte dell'assemblea della relativa spesa. Cassazione civile sezione II sentenza 23 dicembre 2011 n. 28644
  3. Delibera, impugnazione, condominio, assenza dal giudizio, nullità. Si ha nullità della sentenza di secondo grado al momento in cui, essendosi impugnata una delibera dell'assemblea condominiale che, secondo prospettazione, vincolava il Condominio e quindi tutti i condomini, non è stata garantita la presenza in giudizio anche dell’ente di gestione, al fine di permettere che la sentenza non fosse inutiliter data nei confronti dei condomini non evocati in causa.  Cassazione civile sez. II sentenza 06.10.2011 n. 20492
  4. In tema di comunione dei diritti reali, ciascun comproprietario ha la facoltà (di richiedere e) di ottenere dall'amministratore del condominio l'esibizione dei documenti contabili in qualsiasi tempo. In tema di comunione dei diritti reali, ciascun comproprietario ha la facoltà (di richiedere e) di ottenere dall'amministratore del condominio l'esibizione dei documenti contabili in qualsiasi tempo (e non soltanto in sede di rendiconto annuale e di approvazione del bilancio da parte dell'assemblea) e senza l'onere di specificare le ragioni della richiesta (finalizzata a prendere visione o estrarre copia dai documenti), purché l'esercizio di tale facoltà non risulti di ostacolo all'attività di amministrazione, non sia contraria ai principi di correttezza, e non si risolva in un onere economico per il condominio (dovendo i costi relativi alle operazioni compiute gravare esclusivamente sui condomini richiedenti). (Nel caso di specie, trattasi di controversia relativa ad impugnazione di delibera assembleare di approvazione del bilancio consuntivo per lavori di manutenzione straordinaria e del relativo piano di riparto delle spese, avanzata da un condomino sul presupposto della impossibilità di visionare la documentazione relativa, non avendo l'amministratore provveduto a mostrargliela nonostante la sua esplicita richiesta prima dell'assemblea.) Cassazione civile seconda sezione sentenza 21 settembre 2011 n. 19210
  5. Non rientra nei poteri dell'assemblea condominiale modificare il regolamento introducendo penali a carico di condomini morosi. Non rientra nei poteri dell'assemblea condominiale modificare il regolamento introducendo penali a carico di condomini morosi - misure che, in teoria, possono essere inserite solo in regolamenti cosiddetti contrattuali, cioè approvati all'unanimità. In tema di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per il pagamento di contributi condominiali non possono essere sollevate questioni relative alla annullabilità (nella specie per insufficienza del quorum) delle delibere che tali contributi abbiano approvato. Corte di Cassazione Sezione 2 Civile, Sentenza del 18 maggio 2011, n. 10929
  6. Condominio, bilancio, società. La validità dell'approvazione, da parte dell'assemblea dei condomini, del rendiconto di un determinato esercizio non postula che la contabilità sia stata redatta dall'amministratore con rigorose forme, analoghe a quelle previste per i bilanci delle società, purché essa sia idonea a rendere intelligibile ai condomini le voci di entrata e di spesa, anche con riferimento alla specificità delle partite, atteso che quest'ultimo requisito - come si desume dagli artt. 263 e 264 cod. proc. civ. (disciplinanti la procedura di rendiconto ed applicabili anche al rendiconto sostanziale) - costituisce il presupposto indispensabile affinché il destinatario del conto assolva l'onere di indicare specificamente le partite che intende contestare. Cassazione civile, sez. II, sentenza 09.05.2011 n. 10153
  7. Condominio, delibera assembleare, impugnazione, forme. L’art. 1137 c.c. non disciplina la forma delle impugnazioni delle deliberazioni condominiali, che vanno pertanto proposte con citazione, in applicazione della regola dettata dall’art. 163 c.p.c. In ogni caso, l’adozione della forma del ricorso, anziché della citazione, non esclude l’idoneità al raggiungimento dello scopo di costituire il rapporto processuale, che sorge già mediante il tempestivo deposito in cancelleria, mentre estendere alla notificazione la necessità del rispetto del termine non risponde ad alcuno specifico e concreto interesse del convenuto, mentre grava l’attore di un incombente il cui inadempimento può non dipendere da una sua inerzia, ma dai tempi impiegati dall’ufficio giudiziario per la pronuncia del decreto di fissazione dell’udienza di comparizione. Cassazione civile, SS. UU., sentenza 14.04.2011 n. 8491
  8. È annullabile la delibera condominiale se l'ordine del giorno è incompleto. In materia condominiale è infondata la domanda giudiziale volta a far valere la nullità delle delibere assembleari a causa dell'omessa indicazione del punto da trattare nell'ordine del giorno e del mancato raggiungimento del quorum previsto dall'art. 1136, comma 2° c.c. Siffatti vizi costituiscono vizi di annullabilità delle deliberazioni e non invece di nullità. La nullità opera solo nell'ipotesi in cui le delibere abbiano un oggetto illecito, impossibile, estraneo alla competenza assembleare ovvero destinato ad incidere su diritti inviolabili. L'annullabilità concerne la contrarietà delle delibere alla legge o al regolamento di condominio e tra esse vi rientrano quelle che non rispettano le norme disciplinanti il procedimento di convocazione o quelle che richiedono maggioranze qualificate. Ne consegue che in quest'ultima ipotesi, essendo impugnabili solo nei modi e nei termini di cui all'art. 1137 c.c., il gravame è infondato laddove risulti proposto oltre il termine di trenta giorni da chi non sia proprietario. Corte di Appelli di Napoli sentenza 7 aprile 2011 n. 1075
  9. Condominio, tabelle millesimali, modifiche, sentenza costitutiva. Pur essendo possibile una richiesta di revisione di tabelle, in sede giudiziaria, in mancanza di apposita delibera dell'assemblea dei condomini deve riconoscersi che una modifica delle stesse non può avere efficacia retroattiva ed anzi produce effetti solo dal momento del passaggio in giudicato della decisione. Cassazione civile, sez. III, sentenza 10.03.2011 n. 5690
  10. Condominio, delibera assembleare, impugnazione. Qualora il condomino agisca per far valere l'invalidità di una delibera assembleare, incombe sul condominio convenuto l'onere di provare che tutti i condomini siano stati tempestivamente avvisati della convocazione (quale presupposto per la regolare costituzione dell'assemblea).
    La deliberazione dell'assemblea condominiale che approva il rendiconto annuale dell'amministratore può essere impugnata dai condomini assenti e dissenzienti nel termine stabilito dall'art. 1137 c.c., comma 3 non per ragioni di merito, ma solo per ragioni di mera legittimità, restando esclusa una diversa forma di invalidazione ex art. 1418 c.c., non essendo consentito al singolo condomino rimettere in discussione i provvedimenti adottati dalla maggioranza se non nella forma dell'impugnazione della delibera, da considerarsi, perciò, annullabile. 
    Cassazione civile, sez. II, sentenza 04.03.2011 n. 5254
  11. Divieto di tenere negli appartamenti i comuni animali domestici - Regolamenti condominiali, approvati dalla maggioranza dei partecipanti -  Deliberato all'unanimità. Le clausole del regolamento condominiale che impongono limitazioni ai poteri ed alle facoltà spettanti ai condomini sulle parti di loro esclusiva proprietà incidono sui diritti dei condomini, venendo a costituire su queste ultime una servitù reciproca; ne consegue che tali disposizioni hanno natura contrattuale, in quanto vanno approvate e possono essere modificate con il consenso unanime dei comproprietari, dovendo necessariamente rinvenirsi nella volontà dei singoli la fonte giustificatrice di atti dispositivi incidenti nella loro sfera giuridica: certamente, tali disposizioni esorbitano dalle attribuzioni dell'assemblea, alla quale è conferito il potere regolamentare di gestione della cosa comune, provvedendo a disciplinarne l'uso e il godimento. Ciò posto, il divieto di tenere negli appartamenti i comuni animali domestici non può essere contenuto negli ordinari regolamenti condominiali, approvati dalla maggioranza dei partecipanti, non potendo detti regolamenti importare limitazioni delle facoltà comprese nel diritto di proprietà dei condomini sulle porzioni del fabbricato appartenenti ad essi individualmente in esclusiva. Cassazione civile seconda sezione sentenza 15 febbraio 2011 n. 3705
  12. Sono affette da nullità le delibere condominiali attraverso le quali, a maggioranza, siano stabiliti o modificati i criteri di ripartizione delle spese comuni. In tema di condominio, sono affette da nullità, che può essere fatta valere anche da parte del condomino che le abbia votate, le delibere condominiali attraverso le quali, a maggioranza, siano stabiliti o modificati i criteri di ripartizione delle spese comuni in difformità da quanto previsto dall'art. 1123 cod. civ., mentre sono annullabili e, come tali, impugnabili nel termine di cui all'art. 1137 c.c., u.c., le delibere con cui l'assemblea, nell'esercizio delle attribuzioni previste dall'art. 1135 c.c., nn. 2 e 3, determina in concreto la ripartizione delle spese medesime in difformità dai criteri di cui all'art. 1123 cod. civ.. Cassazione Civile sezione II 15 febbraio 2011 n. 3704
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