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Condominio,
amministratore, legittimazione passiva, resistenza in giudizio.
In
applicazione dell'art. 1131 co. 2 c.c., la legittimazione passiva
dell'amministratore del condominio a resistere in giudizio, esclusiva o
concorrente con quella dei condomini, non incontra limiti e sussiste
anche in
ordine alle azioni di natura reale relative alle parti comuni
dell'edificio,
promosse contro il condominio da terzi o anche dal singolo condomino.
In tal caso,
l'amministratore ha il solo obbligo, di mera rilevanza interna e non
incidente
sui suoi poteri rappresentativi processuali, di riferire all'assemblea,
con la
conseguenza che la sua presenza in giudizio esclude la necessità del
litisconsorzio nei confronti di tutti i condomini. Cassazione
civile sezione II sentenza 27 dicembre 2011 n. 28942
- Condominio,
infiltrazioni, amministratore, nomina CTU, legittimità.
Rientra
tra le attribuzioni dell'amministratore di un condominio quella di
nominare un
tecnico al fine di valutare la natura e l'esatta provenienza (se
provocate da
beni comuni o di proprietà di un singolo condomino) delle infiltrazioni
verificatesi nell'unità immobiliare di un condomino.
Cassazione
civile sezione II, sentenza 14.09.2011 n. 18795
- Se
il
parapetto è troppo basso e il portiere muore cadendo dalle scale, la
responsabilità è dell'amministratore di condominio che ha violato le
norme
antinfortunistiche.
In
tema
d'infortuni sul lavoro, il principio d'affidamento va contemperato con
il
principio di salvaguardia degli interessi del lavoratore "garantito"
dal rispetto della normativa antinfortunistica; ne consegue che il
datore di
lavoro, garante dell'incolumità personale dei suoi dipendenti, è tenuto
a
valutare i rischi ed a prevenirli, e non può invocare a sua discolpa,
in
difetto della necessaria diligenza, prudenza e perizia, eventuali
responsabilità
altrui. Cassazione
penale quarta sezione sentenza 1 giugno 2011 n. 22239
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L'amministratore
di condominio può invitare un avvocato condomino a rimuovere la targa
dello
studio professionale dal muro del palazzo. L'amministratore
di condominio può invitare un avvocato condomino a rimuovere la targa
dello
studio professionale dal muro del palazzo. In questo caso, infatti,
egli
esercita solo i poteri che gli sono conferiti dalla legge senza che la
sua
lettera possa configurare un atto di turbativa del diritto, qualora
egli abbia
agito, secondo ragionevole interpretazione, nell'ambito dei
poteri-doveri di
cui agli artt. 1130 e 1133 c.c.. Cassazione
civile seconda sezione sentenza 11 maggio 2011 n. 10347
- Il
credito dell'amministratore deve essere provato.
In
materia di deliberazione di assemblea condominiale, l'approvazione del
rendiconto ha valore di riconoscimento di debito in relazione alle sole
poste
passive specificamente indicate. Pertanto, l'approvazione di un
rendiconto di
cassa che presenti un disavanzo tra uscite e entrate, non implica che,
per via
deduttiva, possa ritenersi riconosciuto il fatto che la differenza sia
stata
versata dall'amministrazione utilizzando denaro proprio, ovvero che
questi sia
comunque creditore del condominio per l'importo corrispondente, atteso
che la
ricognizione di debito, sebbene possa essere manifestata anche in forma
non
espressa, richiede pur sempre un atto di volizione su di un oggetto
specificamente sottoposto all'esame dell'organo collettivo, chiamato a
pronunciarsi su di esso. Cassazione
civile seconda sezione sentenza 9 maggio 2011 n. 10153
- Condominio,
rappresentazione processuale, amministratore. L'amministratore
del condominio, potendo essere convenuto nei giudizi relativi alle
parti comuni
ma essendo tenuto a dare senza indugio notizia all'Assemblea della
citazione e
del provvedimento che esorbiti dai suoi poteri, ai sensi dell'art. 1131
c.c.,
commi 2 e 3, può costituirsi in giudizio e impugnare la sentenza
sfavorevole
senza la preventiva autorizzazione dell'assemblea, ma deve, in tale
ipotesi,
ottenere la necessaria ratifica del suo operato da parte dell'assemblea
stessa,
per evitare la pronuncia di inammissibilità dell'atto di costituzione
ovvero di
impugnazione. Cassazione
civile, sez. II, sentenza 31.01.2011 n. 2179
- Condominio,
riservatezza, dati personali, affissione bacheca debitori, illegittimità. L’affissione
nella bacheca dell'androne condominiale del dato personale concernente
le
posizioni di debito del singolo condomino va al di là della
giustificata
comunicazione dell'informazione ai soggetti interessati nell'ambito
della
compagine condominiale; tale affissione, infatti, avvenendo in uno
spazio
accessibile al pubblico, non solo non è necessaria ai fini
dell'amministrazione
comune, ma, soprattutto, si risolve nella messa a disposizione di quei
dati in favore
di una serie indeterminata di persone estranee e, quindi, in una
indebita
diffusione, come tale illecita e fonte di responsabilità civile. Cassazione
civile, sez. II, ordinanza 04.01.2011 n. 186
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