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- Vincolo
paesaggistico - Apposizione
sull’intero territorio di un comune - Motivazione.
La giurisprudenza ha da
tempo riconosciuto allo Stato il potere di porre un vincolo
paesaggistico
sull'intero territorio di un comune (Cons. Stato, IV, 6 dicembre 1985,
n. 596;
VI, 4 aprile 1997, n. 553, IV, 20 marzo 2006, n. 1470): il
provvedimento deve
però essere motivato sulla base di concreti e specifici indici
dell'interesse
paesistico dominante e non già con riferimento ad un mero rapporto di
vicinanza
delle aree più urbanizzate rispetto a quelle di più diretto ed
immediato
rilievo paesistico. In particolare, il decreto di vincolo non potrà
imporre
limiti su di un intero territorio comunale, qualora il provvedimento
sia
motivato con richiamo a ragioni ed apprezzamenti che, per la loro
genericità,
potrebbero giustificare l'imposizione del vincolo in questione su
qualsiasi
territorio dello Stato. Pres. Severini, Est. Malaschini - Ministero per
i beni
e le attività culturali (Avv. Stato) c. Comune di Matrice (avv. Guida)-
(Annulla T.A.R. MOLISE, n. 569/2006) - CONSIGLIO
DI STATO, Sez. VI - 21 luglio 2011, n. 4429
- Compromissione
della bellezza naturale ad opera di preesistenti realizzazioni - Nuove
costruzioni - Effettiva e reale tutela del paesaggio. Pur
dovendo l’intervento
della Sovrintendenza tendere alla conservazione dei valori presidiati
dal
vincolo al fine di evitare ulteriori interventi deturpanti, a
prescindere
dall’esistenza di eventuali altre evidenze abusive, dal momento che la
situazione di compromissione della bellezza naturale ad opera di
preesistenti
realizzazioni, anziché impedire, maggiormente richiede che nuove
costruzioni
non alterino maggiormente l’ambito protetto, nondimeno, la prevenzione
di
ulteriori deturpamenti deve essere effettiva e non solo teorica. La
valutazione
dell’Amministrazione va necessariamente, quindi, riferita alla
circostante,
anche se circoscritta, realtà dei luoghi nei quali il manufatto
considerato
viene ad inserirsi, dal momento che l’effettiva tutela del paesaggio, e
non
l’inutile evocazione di un valore astratto ed irreale, è l’obiettivo da
perseguire nell’esercizio della funzione di tutela: il giudizio di
comparazione
dell’opera al contesto da difendere va compiuto, in conclusione,
tenendo
presente le effettive e reali condizioni di sistema dell’area in cui il
manufatto è stato inserito (sul punto, cfr. Cons. Stato, VI, 29
dicembre 2010,
n. 9578). Pres. Severini, Est. Vigotti - D.P.A. (avv.ti De Giorgi Cezzi
e
Nicolardi) c. Ministero per i beni e le attività culturali e altro
(Avv. Stato)
e Comune di Taranto (avv. Relleva) - (Riforma T.a.r. Puglia, Lecce,
Sez. I n.
6044/2005) - CONSIGLIO
DI STATO, Sez. VI - 21 luglio 2011, n. 4418
- Progetti
originariamente assentiti - Modificazioni - Nuova verifica di
compatibilità -
Presupposti. Non
ogni modificazione del progetto edilizio originariamente assentito
richiede in
via automatica un’ulteriore formale verifica di compatibilità con i
valori
tutelati dal vincolo paesaggistico; quando, in relazione alla tipologia
del
manufatto e alle valutazioni già compiute dall’Autorità investita del
potere di
rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, emerge la modestia della
consistenza delle opere aggiuntive o la obiettiva inidoneità delle
stesse a
mutare il quadro di riferimento a suo tempo oggetto di valutazione, la
reiterazione del procedimento ex art. 146 del d.lgs. n. 42 del 2004 si
risolve
in un superfluo accertamento dell’irrilevanza paesaggistica della
“variante” al
permesso di costruire e quindi in un’inutile duplicazione di attività
amministrativa, incompatibile con il fondamentale principio di
economicità
codificato nell’art. 1 della legge n. 241 del 1990. Pres. Arosio, Est.
Caso -
E.s.p.a. (avv.ti De Vergottini e Palladini) c. Comune di Casalgrande e
altro
(avv. Coli) - TAR
EMILIA
ROMAGNA, Parma, Sez. I - 28 giugno 2011,
n. 223
- Opere
nel sottosuolo - Configurabilità del reato - Artt. 181 c. 1 bis e 149,
D. Lg.vo
n.42/04.
Il reato di cui all'art. 181 comma 1 bis del D. L.vo n. 42/04 (che si
pone come
tipica ipotesi di reato di pericolo), si configura anche in caso di
lavori
realizzati, in difetto di autorizzazione, nel sottosuolo di zone
sottoposte a
determinati vincoli paesaggistici in quanto la norma in parola vieta
l'esecuzione di lavori di qualunque genere su beni paesaggistici,
dovendosi
ritenere realizzata anche in tali casi una modificazione, anche se non
immediatamente visibile, dell'assetto del territorio (Cass. Sez. 3^
16.1.2007
n. 7292, Armenise ed altro). La ratio della norma incriminatrice è,
quindi, la
tutela massima del paesaggio, dovendosi escludere il reato solo nella
residuale
ipotesi che, nemmeno in via astratta, l'opera realizzata (o in corso di
esecuzione) sia idonea a pregiudicare il bene paesaggistico protetto
dalla
norma (Cass. Sez. 3^ 24.5.202 nr. 26276). Ne consegue che la
disposizione di
cui all'art. 149 del menzionato D. L.vo in tanto può valere, in quanto
l'opera
realizzata non alteri lo stato dei luoghi. (conferma sentenza del
17/9/2010
Corte di Appello di Napoli) Pres. Gentile, Est. Grillo, Ric. Iacono. CORTE DI
CASSAZIONE PENALE Sez. III 1/06/2011 (Ud.
17/02/2011) Sentenza n. 21842
- Autorizzazione
- Diniego - Motivazione succinta - Legittimità.
In tema di diniego di
autorizzazione paesaggistica, è legittima una motivazione anche
succinta, in
quanto l’onere motivazionale può essere assolto mediante
l’individuazione,
nell’opera abusiva, di caratteristiche che ne impediscono il corretto
inserimento nella zona tutelata (Tar Toscana, III, 27/11/2006, n. 6052;
Tar
Campania, Napoli, VI, 4/8/2008, n. 9718). Pres. Radesi, Est. Bellucci -
M.A.
(avv. Pozzolini) c. Comune di Firenze (avv.ti Minucci e Selvaggi) - TAR
TOSCANA, Sez. III - 25 marzo 2011, n. 535
- Autorizzazione
- Diniego - Obbligo di indicare le prescrizioni idonee a rendere
l’intervento
compatibile con il paesaggio - Insussistenza.
Il legislatore non
impone all’Ente pubblico l’obbligo di indicare le prescrizioni tese a
rendere
l’intervento compatibile con il paesaggio tutelato (Tar Toscana, III,
27/11/2006, n. 6052; Tar Campania, Napoli, IV, 13/6/2007, n. 6142). Non
sussiste cioè a carico del Comune l’obbligo di proporre misure idonee
ad
assicurare un corretto inserimento dell’abuso edilizio nel contesto
paesaggistico di riferimento, dovendo l’autorità adita limitarsi a
valutare
l’opera così come è, ed essendo semmai compito del privato interessato
proporre
con l’istanza di condono misure funzionali a ridimensionare l’impatto
visivo
dell’opera stessa. Pres. Radesi, Est. Bellucci - M.A. (avv. Pozzolini)
c.
Comune di Firenze (avv.ti Minucci e Selvaggi) - TAR
TOSCANA, Sez. III - 25 marzo 2011, n. 535
- Potere
di annullamento della Soprintendenza - Limiti - Fattispecie.
La Soprintendenza è
titolare di un potere di annullamento strettamente correlato alla
verifica del
rispetto delle prescrizioni di tutela del paesaggio, ma non può
dilatarne
l’esercizio al punto da ingerirsi in aspetti procedurali che esulano
dalle sue
competenze. (Nella fattispecie, il Giudice ha ritenuto spettante alla
Regione
Puglia e non alla Soprintendenza la conduzione del procedimento
preordinato al
rilascio dell’autorizzazione unica, ai sensi dell’art. 12 del d. lgs.
n. 387
del 2003, per la costruzione ed esercizio di impianti eolici). Pres.
Allegretta, Est. Picone - M. s.r.l. (avv.ti Mescia e Mescia) c.
Soprintendenza
per i Beni Architettonici e per il Paesaggio per le Province di Bari e
Foggia
(Avv. Stato) e altro (n.c.) - TAR PUGLIA,
Bari, Sez. I - 24 marzo 2011, n. 478
- Tutela
- Principio di precauzione - Portata generale - Aree non disciplinate
dal piano
paesaggistico - Sottoposizione a vincolo - Operatività della tutela.
La disciplina dei piani
paesistici non assorbe ogni profilo di tutela, atteso che la legge
consente di
utilizzare, volta per volta, criteri discrezionali per verificare la
compatibilità con il paesaggio di una determinata opera o intervento
sul
territorio (cfr.: Cons. Stato IV, 5.7.2010 n. 4244; T.A.R. Campania VII
3.11.2009 n. 6825; T.A.R. Lombardia Brescia 12.1.2001 n. 2). Anche
un’area non
disciplinata da piano paesistico può pertanto essere sottoposta a
vincoli, dal
che consegue che l’autorità di tutela, operando il suo apprezzamento
tecnico-amministrativo, deve evitare il pregiudizio dei beni protetti.
Il
principio di precauzione, in virtù del quale la legge individua gli
strumenti
per il perseguimento della tutela del paesaggio e dei beni culturali,
ha
infatti portata generale (cfr.: T.A.R. Veneto Venezia III, 8.3.2006 n.
565).
Pres. Zaccardi, Est. Ciliberti - E. s.r.l. (avv. ti Bassi e Guida) c.
Regione
Molise e altri (Avv. Stato) e altri (n.c.) - TAR MOLISE,
Sez. I - 8 marzo 2011, n. 99
- Piano
paesaggistico - Art. 134, lett. c), d.lgs. n. 42/2004 - Diretta
qualificazione
di aree come beni paesaggistico - Possibilità.
Il piano paesaggistico
può, ai sensi dell’art. 134, lett. c) del d.lgs. n. 42/2004,
direttamente
qualificare come beni paesaggistici aree - ulteriori rispetto a quelle
dichiarate tali in via amministrativa o ex lege - il cui valore
specifico da
tutelare è dato da caratteri simili, o di analogo fondamento, rispetto
a quelli
considerati per i vincoli provvedimentali dell’art. 136 o per quelli ex
lege
dall’art. 142, e il cui effetto ricognitivo è quello proprio dei quei
vincoli
paesaggistici, cui si deve aggiungere un contenuto prescrittivo, posto
dal
Piano stesso contestualmente alla loro individuazione. Pres. Severini ,
Est.
Meschino - Regione Sardegna (avv.ti Carrozza, Cerulli Irelli e Contu)
c. Comune
di Cagliari (avv.ti Curreli, Marras, Massa e Vignolo) - (Riforma T.A.R.
SARDEGNA, Sez. II, n. 2241/2007) - CONSIGLIO
DI STATO, Sez. VI - 3 marzo 2011, n. 1366
- Interesse
archeologico, nozione, effetti.
A
proposito del vincolo paesaggistico ex lege per le zone di interesse
archeologico, si tratta di un vincolo ubicazionale, perché è la
relazione
spaziale con particolari elementi localizzati, quelli sì di particolare
valore
paesistico o culturale, a connotare l’ambito territoriale come
meritevole di
tutela paesistica nelle forme approntate per le bellezze naturali, e
prescinde
dall’avvenuto accertamento, in via amministrativa dell’interesse
specificamente
archeologico delle aree stesse, in quanto le due tutele sono distinte
ed
autonome. Consiglio
di Stato, sez. VI, sentenza 03.03.2011 n. 1366
- Qualità
dei materiali utilizzati e caratteristiche esteriori del manufatto -
Pregiudizio per i valori estetici protetti - Motivazione succinta
incentrata
sulle caratteristiche costruttive che impediscono il corretto
inserimento
nell’area tutelata - Legittimità. Elementi
come la qualità dei materiali utilizzati, la conformazione del
manufatto e le
sue caratteristiche esteriori ben possono costituire, anche secondo la
comune
esperienza, fattori di obiettivo pregiudizio per i valori estetici
protetti;
tali connotazioni accomunano una vasta gamma di interventi abusivi,
sicchè non
rileva che la motivazione addotta dall’Autorità preposta alla tutela
del
vincolo si presenti pressoché identica per un gran numero di casi (TAR
Toscana,
III, 26/2/2002, n.420; idem, 18/1/2010, n.43). Del resto la
giurisprudenza ha
ribadito la legittimità della motivazione succinta incentrata su
caratteristiche
della costruzione che ne impediscono il corretto inserimento nella zona
(TAR
Toscana, III, 27/11/2006, n.6052). Pres. Radesi, Est. Bellucci - C.P.A.
(avv.ti
De Donno Pecchioli e Pecchioli) c. Comune di Firenze (avv.ti Minucci e
Selvaggi) - TAR
TOSCANA, Sez. III - 11 febbraio 2011, n. 271
- Esistenza
legale del vincolo - Suolo inedificato - Permanente modificazione -
Assetto
urbanistico del territorio - Variazione - Mancanza di autorizzazione -
Responsabilità penale - Sussistenza - Fattispecie: posa in opera di
lampioni
con destinazione ad impianto di illuminazione - Artt. 44, 83 e 95
D.P.R. n.
380/2001; Art 163, D. L.vo n. 490/1999 (oggi D.L.vo n.42/2004). La
contestazione
dell'esistenza legale del vincolo paesaggistico esclusivamente in
considerazione del degrado della zona oggetto di un intervento edilizio
non è
azionabile (tanto meno in sede di legittimità), non potendo la
situazione di
fatto incidere sulla operatività del vincolo paesaggistico, finché lo
stesso
non venga normativamente eliminato. (conferma sentenza della Corte di
Appello
di Napoli del 6.4.2009, con la quale, confermava Tribunale di Napoli
sentenza
del 21.4.2008) Pres. Ferrua, Est. Lombardi, Ric.. CORTE DI
CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 20/01/2011 Sentenza
n. 1824
- Vincolo
indiretto - Omessa
notifica al proprietario, possessore o detentore Inefficacia del
provvedimento
- Esclusione - Art. 47 d.lgs. n. 42/2004. L’art.
47 del codice dei
beni culturali (d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42), al primo comma, dispone
che il
provvedimento contenente le prescrizioni di tutela indiretta è
notificato al
proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo degli immobili
interessati, tramite messo comunale o a mezzo posta raccomandata con
avviso di
ricevimento, e doveva dunque essere comunicato alla società ricorrente.
Tale
disposizione non vale tuttavia a sancire il carattere recettizio del
provvedimento contenente prescrizioni di tutela indiretta, con la
conseguenza
che la sua comunicazione non è condizione di efficacia del
provvedimento. Pres. Lamberti, Est.
Fantini - A.B. s.r.l. (avv. Ranalli)
c. Ministero per i Beni e le Attivita' Culturali (Avv. Stato) - TAR UMBRIA,
Sez. I - 20 gennaio 2011, n. 16
- Vincolo
indiretto - Differenza con il vincolo diretto - Cornice ambientale -
Imposizione del vincolo sull’area in vista o in prossimità del bene
culturale. A
differenza del vincolo
diretto, che riguarda il bene culturale, il vincolo indiretto si
caratterizza
per coinvolgere l’ambito costituente la “fascia di rispetto”, che non
coincide
con l’ambito materiale dei confini perimetrali dei singoli immobili, ma
va
stabilita in rapporto alla consistenza della c.d. “cornice ambientale”;
ciò
comporta che il vincolo indiretto può essere imposto sull’area che si
trova in
vista od in prossimità del bene culturale (tra le tante, T.A.R. Veneto,
Sez. II, 4 novembre 2004, n.
3846). Pres. Lamberti, Est. Fantini - A.B. s.r.l. (avv. Ranalli)
c. Ministero per
i Beni e le Attivita' Culturali (Avv. Stato) - TAR UMBRIA,
Sez. I - 20 gennaio 2011, n. 16
- Piano
paesistico - Funzione conservative - Scelte di tipo urbanistico -
Autonomia -
Manufatti - Assenza di verticalizzazioni e di volumetria - Irrilevanza
ai fini
della tutela di zona.
Il piano paesistico, a differenza di uno strumento urbanistico, non è
volto al
dimensionamento dei nuovi interventi, quanto alla valutazione ex
ante
della loro tipologia ed incidenza qualitativa. Il piano paesistico
territoriale
del resto - avendo una funzione conservativa degli ambiti reputati
meritevoli
di tutela - non può essere subordinato a scelte di tipo urbanistico,
per loro
natura orientate allo sviluppo edilizio e infrastrutturale (Cons.
Stato, II, 4
febbraio 1998, n. 3018/97). Ne consegue che la disciplina di tutela
della zona
prescinde dall’assenza di verticalizzazioni e dall’inidoneità di un
manufatto
(nella specie: piscina) ad introdurre una nuova volumetria. Pres.
Severini,
Est. Giovagnoli - Ministero per i Beni e le Attività Culturali e altro
(Avv.
Stato) c. P.D.A. (avv. Fronzoni) - CONSIGLIO
DI STATO, Sez. VI - 19 gennaio 2011, n. 371
-
Soprintendenza
- Verifica della legittimità del titolo rilasciato - Verifica della
documentazione trasmessa.
La Soprintendenza, prima di dare inizio al procedimento di verifica
della
legittimità del titolo rilasciato, è, cioè, tenuta a vagliare la
documentazione
trasmessale dall’ente territoriale, anche al fine di assicurarsi
previamente
che gli interessati siano stati resi edotti dell'intervenuto invio
dell'autorizzazione paesaggistica per il controllo di sua competenza
(TAR
Campania, Napoli, sez. VIII, 8 luglio 2009, n. 3820). Pres. Esposito,
Est.
Sabbato - G.A. (avv. Nunziante Cesaro) c. Ministero Per i Beni e Le
Attivita'
Culturali e altro (Avv. Stato). TAR
CAMPANIA, Salerno, Sez. II 17 gennaio 2011, n.61
- Vincolo
paesaggistico - Potere ministeriale di annullamento - Termine di
sessanta
giorni - Provvedimento conclusivo - Natura recettizia - Esclusione.
Il termine perentorio di
sessanta giorni per il potere ministeriale di annullamento delle
autorizzazioni
paesaggistiche - decorrente dal momento in cui la documentazione
perviene
completa all'organo competente a decidere - attiene solo all'esercizio
del
potere di annullamento e non anche alla comunicazione o notificazione
ai
destinatari del provvedimento stesso, in quanto il relativo
provvedimento non
ha natura di atto recettizio (cfr. T.A.R Campania Napoli, sez. VI, 06
settembre
2010, n. 17310). Pres. Esposito, Est. Sabbato - G.A. (avv. Nunziante
Cesaro) c.
Ministero Per i Beni e Le Attivita' Culturali e altro (Avv. Stato).
TAR
CAMPANIA, Salerno, Sez. II 17/01/2011, n.61
-
Apposizione
di vincolo indiretto - Consistenza globale della “cornice ambientale” -
Terreni
sottoposti a vincolo - Assenza di pregio storico-artistico -
Irrilevanza.
La legittimità delle
misure apprestate dalla Soprintendenza ai fini dell’apposizione di un
vincolo
indiretto va stabilita con riguardo alla globale consistenza della
cosiddetta
cornice ambientale, la quale si estende fino a ricomprendere ogni
immobile,
anche non contiguo, ma pur sempre in prossimità del bene monumentale,
che sia
con questo in tale relazione che la sua manomissione sia idonea,
secondo una
valutazione ampiamente discrezionale dell’autorità, ad alterare il
complesso
delle caratteristiche fisiche e culturali che connotano lo spazio e
quello
circostante (cfr. consiglio di Stato sez.VI n.420 del 09/06/1993).Ciò
in quanto
occorre preservare una continuità storico ed artistica con gli
insediamenti che
circondano l’oggetto del vincolo diretto, indipendentemente, quindi,
dalla
circostanza che i terreni sottoposti a vincolo non presentino alcun
pregio e
siano in stato di abbandono. Pres. Monteleone, Est. Valenti - A.L.
(avv.ti
Campo e Piacentino) c. Assessorato Reg.Le Per i Bb.Cc.Aa. e P.I. e
altri (Avv.
Stato). TAR
SICILIA, Palermo, Sez. II - 11 gennaio 2011, n.
28
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