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Termine
di sessanta giorni per l’esercizio del diritto di prelazione -
Decorrenza -
Ricezione del rogito notarile - Denuncia ex art. 58 d.lgs. n. 490/1999
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Equivalenza. Ai
fini della decorrenza del termine di sessanta giorni per l’esercizio
del
diritto di prelazione, la formale ricezione del rogito notarile produce
i
medesimi effetti della denuncia di cui all’art. 58 del D.Lgs. n.
490/1999:
scopo della normativa in esame è, infatti, quello di consentire alle
Autorità
competenti di valutare l’opportunità di acquisire al patrimonio
pubblico
determinati beni, in considerazione del peculiare interesse storico o
artistico
dei medesimi. (Cons. St., Sez. VI, 27 febbraio 2008, n. 713). Pres.
Mariuzzo,
Est. Poppi - S.B. (avv. Sica) c. Ministero per i Beni e le Attivita'
Culturali
- Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio della
Provincia
di Como (Avv. Stato) e Comune di Griante (avv.ti Famà e Spallino) -
TAR
LOMBARDIA, Milano, Sez. I- 9 aprile 2011, n. 935
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Annullamento
dell’autorizzazione paesaggistica - Termine di sessanta giorni -
Decorrenza -
Individuazione.
La decorrenza del termine di sessanta giorni, previsto dall'art. 82,
nono
comma, d.P.R. n.616 del 1977, per l'esercizio del potere di
annullamento, da
parte del Ministero dei beni culturali ed ambientali,
dell'autorizzazione
paesaggistica ex art.7 l. 29 giugno 1939, n.1497, inizia solo dal
momento in
cui la documentazione perviene, completa, all'organo competente a
decidere, a
meno che l'interruzione del termine non risulti pretestuosa e persegua
fini
meramente dilatori (Cons. Stato, VI, 19 giugno 2001, n.3233). Pres.
Severini,
Est. Vigotti - I.G. e altro (avv. barone) c. Ministero per i Beni e le
Attività
Culturali (n.c.) - (Conferma T.A.R. CAMPANIA, Napoli, Sez. n. 77/2005)
- CONSIGLIO
DI STATO, Sez. VI - 4 aprile 2011, n. 2087
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Nulla
osta paesistico - Natura di atto recettizio - Esclusione - Termine di
sessanta
giorni - Comunicazione ai destinatari - Irrilevanza -Circolari -
Inidoneità ad
alterare la natura non recettizia del provvedimento. Il
provvedimento di annullamento
del nulla-osta paesistico non ha natura di atto recettizio, con la
conseguenza
che il termine - perentorio - di sessanta giorni previsto per la sua
adozione
attiene al solo esercizio del potere di annullamento da parte
dell'Amministrazione statale e non anche alla comunicazione o
notificazione ai
destinatari del provvedimento stesso (in tal senso, ex plurimis, Cons.
Stato,
Sez. VI, sent. 9 ottobre 2007, n. 5237; id., Sez. VI, sent. 5 marzo
2007, n.
1027). A diversa conclusione non può pervenirsi assegnando rilievo al
decreto
direttoriale del 18 dicembre 1996, che, nel delegare alle locali
soprintendenze
il potere di adottare i provvedimenti di annullamento dei nulla osta
paesistici, stabilisce che nel termine di legge di sessanta giorni il
provvedimento
va non solo adottato, ma anche comunicato ai destinatari: la circolare
non è
infatti idonea ad alterare la natura giuridica non recettizia del
provvedimento
di annullamento di nulla osta paesistico, stabilita dalla legge (in
termini,
Cons. Stato, sez. VI, 4 settembre 2001, n. 4639). Pres. Maruotti, Est.
Garofoli
- Ministero per i beni e le attività culturali (avv. Stato) c. Z.C. e
altro
(avv.ti Da Monte e Villani) - (Riforma T.A.R. Liguria, n. 1525/2004) -
CONSIGLIO
DI STATO, Sez. VI - 18 marzo 2011, n. 1661
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Procedimento
di controllo del nulla osta paesaggistico - Termine di scadenza in
giorno
festivo - Artt. 155, c. 4 c.p.c. e art. 2963 c.c. - Applicabilità.
L'art. 155 comma 4
c.p.c. e l'art. 2963 c.c., secondo cui il termine in scadenza in giorno
festivo
è spostato al primo giorno seguente non festivo, trovano applicazione
anche nel
procedimento di controllo del nulla osta paesaggistico, essendo
espressione di
un principio di carattere generale. Pres. Maruotti, Est. Garofoli -
Ministero
per i beni e le attività culturali (avv. Stato) c. Z.C. e altro (avv.ti
Da
Monte e Villani) - (Riforma T.A.R. Liguria, n. 1525/2004) - CONSIGLIO
DI STATO, Sez. VI - 18 marzo 2011, n. 1661
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