Giurisprudenza
sezione di
www.softwareparadiso.it
software, servizi, informazioni sull'edilizia e la casa
 
Beni culturali e ambientali - Termini e decorrenze
(Sentenze pronunciate nell'anno 2011 della Cassazione, del Consiglio di Stato e del TAR)
 Parti e argomenti della scheda:
Le massime riportate in questa pagina, relative all'anno 2011, riguardano la giurisprudenza sui termini e le decorrenze per far valere i diritti nell'ambito della prelazione oppure delle istruttorie dei nulla osta paesaggistici. I casi possono essere approfonditi esaminando le sentenze indicate sotto le voci differenti dell'elenco generale, oppure realtive ad anni diversi.
  1. Termine di sessanta giorni per l’esercizio del diritto di prelazione
  2. Annullamento dell’autorizzazione paesaggistica - Termine di sessanta giorni
  3. Nulla osta paesistico - Natura di atto recettizio
  4. Procedimento di controllo del nulla osta paesaggistico
Altre pagine inerenti nel sito: 
 

  1. Termine di sessanta giorni per l’esercizio del diritto di prelazione - Decorrenza - Ricezione del rogito notarile - Denuncia ex art. 58 d.lgs. n. 490/1999 - Equivalenza. Ai fini della decorrenza del termine di sessanta giorni per l’esercizio del diritto di prelazione, la formale ricezione del rogito notarile produce i medesimi effetti della denuncia di cui all’art. 58 del D.Lgs. n. 490/1999: scopo della normativa in esame è, infatti, quello di consentire alle Autorità competenti di valutare l’opportunità di acquisire al patrimonio pubblico determinati beni, in considerazione del peculiare interesse storico o artistico dei medesimi. (Cons. St., Sez. VI, 27 febbraio 2008, n. 713). Pres. Mariuzzo, Est. Poppi - S.B. (avv. Sica) c. Ministero per i Beni e le Attivita' Culturali - Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio della Provincia di Como (Avv. Stato) e Comune di Griante (avv.ti Famà e Spallino) - TAR LOMBARDIA, Milano, Sez. I- 9 aprile 2011, n. 935
  2. Annullamento dell’autorizzazione paesaggistica - Termine di sessanta giorni - Decorrenza - Individuazione. La decorrenza del termine di sessanta giorni, previsto dall'art. 82, nono comma, d.P.R. n.616 del 1977, per l'esercizio del potere di annullamento, da parte del Ministero dei beni culturali ed ambientali, dell'autorizzazione paesaggistica ex art.7 l. 29 giugno 1939, n.1497, inizia solo dal momento in cui la documentazione perviene, completa, all'organo competente a decidere, a meno che l'interruzione del termine non risulti pretestuosa e persegua fini meramente dilatori (Cons. Stato, VI, 19 giugno 2001, n.3233). Pres. Severini, Est. Vigotti - I.G. e altro (avv. barone) c. Ministero per i Beni e le Attività Culturali (n.c.) - (Conferma T.A.R. CAMPANIA, Napoli, Sez. n. 77/2005) - CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI - 4 aprile 2011, n. 2087
  3. Nulla osta paesistico - Natura di atto recettizio - Esclusione - Termine di sessanta giorni - Comunicazione ai destinatari - Irrilevanza -Circolari - Inidoneità ad alterare la natura non recettizia del provvedimento. Il provvedimento di annullamento del nulla-osta paesistico non ha natura di atto recettizio, con la conseguenza che il termine - perentorio - di sessanta giorni previsto per la sua adozione attiene al solo esercizio del potere di annullamento da parte dell'Amministrazione statale e non anche alla comunicazione o notificazione ai destinatari del provvedimento stesso (in tal senso, ex plurimis, Cons. Stato, Sez. VI, sent. 9 ottobre 2007, n. 5237; id., Sez. VI, sent. 5 marzo 2007, n. 1027). A diversa conclusione non può pervenirsi assegnando rilievo al decreto direttoriale del 18 dicembre 1996, che, nel delegare alle locali soprintendenze il potere di adottare i provvedimenti di annullamento dei nulla osta paesistici, stabilisce che nel termine di legge di sessanta giorni il provvedimento va non solo adottato, ma anche comunicato ai destinatari: la circolare non è infatti idonea ad alterare la natura giuridica non recettizia del provvedimento di annullamento di nulla osta paesistico, stabilita dalla legge (in termini, Cons. Stato, sez. VI, 4 settembre 2001, n. 4639). Pres. Maruotti, Est. Garofoli - Ministero per i beni e le attività culturali (avv. Stato) c. Z.C. e altro (avv.ti Da Monte e Villani) - (Riforma T.A.R. Liguria, n. 1525/2004) - CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI - 18 marzo 2011, n. 1661
  4. Procedimento di controllo del nulla osta paesaggistico - Termine di scadenza in giorno festivo - Artt. 155, c. 4 c.p.c. e art. 2963 c.c. - Applicabilità. L'art. 155 comma 4 c.p.c. e l'art. 2963 c.c., secondo cui il termine in scadenza in giorno festivo è spostato al primo giorno seguente non festivo, trovano applicazione anche nel procedimento di controllo del nulla osta paesaggistico, essendo espressione di un principio di carattere generale. Pres. Maruotti, Est. Garofoli - Ministero per i beni e le attività culturali (avv. Stato) c. Z.C. e altro (avv.ti Da Monte e Villani) - (Riforma T.A.R. Liguria, n. 1525/2004) - CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI - 18 marzo 2011, n. 1661

Torna all'indice delle sentenze.