Giurisprudenza
sezione di
www.softwareparadiso.it
software, servizi, informazioni sull'edilizia e la casa
 
Beni culturali e ambientali - Sanatoria, abusi, reati
(Sentenze pronunciate nell'anno 2011 della Cassazione, del Consiglio di Stato e del TAR)
 Parti e argomenti della scheda: 
Si riportano numerose massime sui reati relativi alle zone soggette a vincoli cultrurali e ambientali.
  1. Pensilina, vincolo paesaggistico, permesso di costruire, reato
  2. Diritto processuale penale
  3. Opera abusiva in area protetta
  4. Diritto urbanistico - Opere mobili
  5. Distruzione o alterazione delle bellezze protette
  6. Vincolo paesaggistico ed idrologico
  7. Reato di cui all'art. 181, c. 1, D.L.vo n. 42/2004
  8. Diritto urbanistico - Reati paesaggisti ed urbanistici
  9. Lottizzazione abusiva
  10. Costruzioni abusive - Stato di degrado dell’area
  11. Vincolo paesaggistico - Abuso edilizio
  12. Ultimazione dell'opera - Ininfluenza
  13. Opere eseguite in assenza di autorizzazione amministrativa
  14. Distruzione o deturpamento di bellezze naturali
  15. Distruzione o deturpamento di bellezze naturali - Interventi abusivi preesistenti
  16. Opere eseguite in assenza di autorizzazione amministrativa
  17. Aree dichiarate di notevole interesse pubblico
  18. D.M. del 21/02/1958 - Continuità normativa
  19. Diritto urbanistico - Aree paesaggisticamente vincolate
  20. Violazioni paesaggistiche e legittimità costituzionale
  21. Compatibilità paesaggistica - Interventi minori
  22. Tutela "reale" dei beni paesaggistici ed ambientali
  23. C.d. delitto paesaggistico - Figura autonoma di reato
  24. Modificazione dell'assetto del territorio
  25. Reati edilizi in area boschiva
  26. Costruzione piano interrato - Permesso di costruire
  27. Reati paesaggistici-edilizi - Apposizione del sigillo
  28. Diritto urbanistico - Sanatoria delle opere abusive
  29. Diritto urbanistico - Zona soggetta a vincolo paesaggistico
  30. Diritto urbanistico - Opere abusive
  31. Diritto urbanistico - Condono edilizio ed autorizzazione paesaggistica
  32. Istanza di sanatoria - Indicazione degli adattamenti idonei
Altre pagine inerenti nel sito: 
 

  1. Pensilina, vincolo paesaggistico, permesso di costruire, reato. La sostanziale identità delle nozioni di tettoia e pensilina ricavabile dalle medesime finalità di arredo, riparo o protezione anche dagli agenti atmosferici, determina la necessità del permesso di costruire nei casi in cui sia da escludere la natura precaria o pertinenziale dell'intervento.
    Dunque costituisce violazione dell'articolo 44, lettera c) d.p.r. 380/01 la costruzione, in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, di una pensilina (caratterizzata, nella specie, da struttura in ferro e copertura in plexiglas, avente superficie di mq 18 circa ed altezza di metri 3). Cassazione penale, sez. feriale, sentenza 07.09.2011 n. 33267

  2. DIRITTO PROCESSUALE PENALE - DIRITTO URBANISTICO - Zona vincolata  - Ampliamento di un preesistente fabbricato - Assenza: autorizzazione paesaggistica, permesso di costruire e progetto esecutivo redatto da un tecnico - Polizia Giudiziaria - Verbale di sequestro senza sentire il verbalizzante - Attività irripetibile - Utilizzabilità - Artt. 44 lett. c) e 64, 65 e 72 d.P.R. n. 380/2001 - Art. 181 D. L.vo n. 42/2004. Anche in materia urbanistica e di tutele dei beni culturali ed ambientali, il verbale di sequestro compiuto dalla polizia giudiziaria, entrando a fare parte del fascicolo del dibattimento, relativamente alla descrizione della cosa sequestrata ed alla stato dei luoghi ed in genere relativamente all'attività irripetibile compiuta dalla polizia giudiziaria, può essere utilizzato anche senza sentire il verbalizzante (Cass. 6/04/2008, Giordano; Cass. 24/05/2007 De Filippo). Fattispecie: reati di cui agli artt. 44 lettera c) e 64, 65 e 72 d.P.R. n. 380 del 2001; 181 decreto legislativo n 42 del 2004, per avere, in zona vincolata, ampliato un preesistente fabbricato con strutture in cemento armato senza l'autorizzazione paesaggistica, senza il permesso di costruire e senza un progetto esecutivo redatto da un tecnico. (dich. inamm. il ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 4/5/2009) Pres. De Maio, Est.Petti, Ric. Sasso. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 6/07/2011 (Ud. 26/05/2011) Sentenza n. 26366

  3. Opera abusiva in area protetta - Assoluzione dalla responsabilità penale - Sanzione amministrativa - Carattere reale. L’assoluzione dalla responsabilità penale non cancella il fatto storico della realizzazione di un’opera abusiva in area protetta, venendo altrimenti vanificato l’intento di maggiore protezione che l’ordinamento ha imposto a difesa di detti beni. La giurisprudenza di questo Tribunale comunque si è già espressa sul punto (I sezione n.137\2009) affermando il carattere reale della sanzione proprio per garantire la tutela ambientale e paesaggistica, costituzionalmente indicata come valore primario. Pres. Balba, Est. Pupilella - A. s.n.c. (avv. Chiocca) c. Comune di Sestri Levante (avv. Cocchi) - TAR LIGURIA, Sez. I - 28 giugno 2011, n. 1015

  4. DIRITTO URBANISTICO - Opere mobili - Assenza del prescritto permesso di costruire - Reato di costruzione edilizia abusiva - Zona sottoposta a vincolo paesaggistico - Art. 181 D.Lgs. n. 42/2004 - Artt. 44, lett. c) e 3, 1° c. - lett. e.5), T.U. n. 380/2001. Ai sensi dell'art. 3, 1° comma - lett. e.5), del T.U. n. 380/2001, è configurabile il reato di costruzione edilizia abusiva anche nell'ipotesi di installazione di roulotte, camper e case mobili, sia pure montati su ruote e non incorporati al suolo, aventi una destinazione duratura per soddisfare esigenze abitative. Pertanto, devono ritenersi, pienamente equiparate alle "nuove costruzioni", ai fini della necessità del rilascio del permesso di costruire, le strutture abitative mobili (quali quelle che caratterizzano la vicenda in esame: descritte negli stessi documenti di acquisto come furgoni attrezzati per uso abitazione") che, pure avendo la parvenza della mobilità, hanno caratteristiche obiettive di stabilità e capacita di trasformare in modo durevole l'area occupata ed utilizzata definitivamente a scopo edilizio. (dichiara inammissibile il ricorso avverso sentenza n. 2158/2009 CORTE APPELLO di PALERMO, del 20/04/2010) Pres. De Maio Est. Fiale Ric. Di Rocco. CORTE CASSAZIONE PENALE Sez. III, 22/06/2011 (Ud. 23/03/2011) Sentenza n. 25015
  5. Distruzione o alterazione delle bellezze protette - Natura di reato di danno - Presupposto per la configurabilità del reato - Art. 734 cod. pen.. La contravvenzione di cui all'art. 734 cod. pen. si configura come un reato di danno, e non di pericolo (o di danno presunto), richiedendo per la sua punibilità che si verifichi in concreto la distruzione o l'alterazione delle bellezze protette. Non è sufficiente, pertanto, per integrare gli estremi del reato, né l'esecuzione di un'opera né la semplice alterazione dello stato naturale delle cose sottoposte a vincolo, ma occorre che tale alterazione abbia effettivamente determinato la distruzione o il deturpamento della bellezza naturale (Cass., Sez. Unite, 12.1.1993, n. 248). (dichiara inammissibile il ricorso avverso sentenza n. 2158/2009 CORTE APPELLO di PALERMO, del 20/04/2010) Pres. De Maio Est. Fiale Ric. Di Rocco. CORTE CASSAZIONE PENALE Sez. III, 22/06/2011 (Ud. 23/03/2011) Sentenza n. 25015
  6. Vincolo paesaggistico ed idrologico - Sequestro manufatto abusivo - Diniego delle circostanze attenuanti generiche - Art. 349 c. 2 c.p. - Art. 44 lett. b) e c) d.p.r. n. 380/01 - Art. 181 D. L.vo n. 42/04. È legittimo il diniego delle circostanze attenuanti generiche nei casi in cui la particolare gravità dei fatti, è tale da giustificare addirittura la misura della custodia cautelare in carcere per la reiterazione del proposito di agire in spregio alle normative vigenti edificando in una zona soggetta a vincolo paesaggistico ed idrologico, con intervento protratto nel tempo a dimostrazione di un'intensità del dolo fuori dal comune. (Fattispecie: violazione dei sigilli). (conferma sentenza n. 748/2008 CORTE APPELLO di LECCE, del 12/05/2010) Pres. Squasssoni, Est. Sarno, Ric. Trane. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 14/6/2011 (Ud. 13/4/2011) Sentenza n. 23955
  7. Reato di cui all'art. 181, c. 1, D.L.vo n. 42/2004 - Configurabilità - Elementi - Reato di pericolo - C.d. "condono paesaggistico" - Fattispecie - L. n. 308/2004 - Art. 167 D.Lgs. n. 42/2004. Il reato di cui all'art. 181, comma 1, del D.Lgs. n. 42/2004 è reato di pericolo e, pertanto, per la configurabilità dell'illecito, non è necessario un effettivo pregiudizio per l'ambiente, potendo escludersi dal novero delle condotte penalmente rilevanti soltanto quelle che si prospettano inidonee, pure in astratto, a compromettere i valori del paesaggio e l'aspetto esteriore degli edifici. [C. Cost., sent. n. 247/1997 ed ord. n. 68/1988; Cass., Sez. III, 16.11.2001, n. 40862, Fara; 23.1.2002, n. 2398, Zecca ed altro; 28.3.2003, n. 14461, Carparelli; 29.4.2003, n. 19761, Greco ed altri; 28.9.2004, n. 38051, Coletta; 11.1.2006, n. 564, Villa]. Tuttavia, la pronuncia favorevole sul condono estingue il reato di cui all'art. 181 del D.Lgs. n. 42/2004 (già art. 163 del D.Lgs. n. 490/1999) e ogni altro reato in materia paesaggistica. Fattispecie: esistenza del vincolo paesaggistico, riferito alla presenza di un corso d'acqua oggetto di tutela e richiesta di c.d. condono paesaggistico. (conferma sentenza n. 462/2008 CORTE APPELLO di TRIESTE, del 17/03/2010) Pres. Petti, Est. Fiale, Ric. Grop ed altro. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 31/05/2011 (Ud. 27/04/2011) Sentenza n. 21781
  8. DIRITTO URBANISTICO - Reati paesaggisti ed urbanistici - Spontanea demolizione dell’abuso in zona vincolata - Estinzione dei reati - Effetti, presupposti e limiti - Art. 181, c. 1 quinquies D.L.vo n.42\2004 e s.m. apportate dalla "legge delega ambientale" n. 308\04 - Art. 44, D.P.R. n. 380\01 - Art. 81 C.P.. In tema di reati paesaggistici ed urbanistici, la spontanea demolizione dell'intervento abusivo in zona vincolata effettuata prima che venga disposta d'ufficio dall'autorità amministrativa e, comunque, prima che intervenga la condanna, comporta l'estinzione del solo reato paesaggistico di cui al comma 1 dell'articolo 181 D.Lv. n. 42\2004 ma non produce alcun effetto estintivo delle violazioni edilizie eventualmente concorrenti, pur potendo essere oggetto di valutazione da parte del giudice penale per la determinazione della pena e relativamente alla mancanza di un danno penalmente rilevante o alla buona fede dell'imputato. (Cass. Sez. III n. 3064, 21/1/2008; Cass. Sez. III n. 3945, 1/2/2006; Cass. Sez. III n. 35008, 18/9/2007). (annulla con rinvio sentenza emessa il 12/5/2010 dal Tribunale di Bergamo) Pres. Petti, Est. Ramacci, Ric. PG in proc. Medici ed altro. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 17/05/2011 (Ud. 27/04/2011) Sentenza n. 19317
  9. Lottizzazione abusiva - Edifici eseguiti senza titolo abilitativo in zona agricola, soggetta a vincolo paesistico, sismico ed idrogeologico - Sequestro di urgenza disposto dal pubblico ministero - Articolo 321 C.P.P. - Fattispecie. In materia di sequestro preventivo disposto dal Pubblico Ministero in caso di urgenza, il termine di 48 ore, entro cui deve essere richiesta la convalida al giudice, decorre dall'esecuzione del sequestro e non dalla adozione del provvedimento ma non è preclusa al Pubblico Ministero la possibilità di richiedere la convalida contestualmente o comunque prima che detto termine inizi a decorrere, poiché la legge non prevede alcuna preclusione in tal senso (fattispecie: sequestro di alcuni edifici, nel Comune di Gaeta, oggetto di lottizzazione abusiva ed eseguiti senza titolo abilitativo in zona agricola, soggetta a vincolo paesistico, sismico ed idrogeologico, nonché violazione di sigilli. (conferma ordinanza emessa il 29/7/2010 dal Tribunale di Latina) Pres. Gentile, Est. Ramacci, Ric. Di Fazio. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 29/04/2011 (CC. 13/04/2011) n. 16728
  10. Costruzioni abusive - Stato di degrado dell’area - Motivo di giustificazione dell’abuso - Esclusione. Lo stato di degrado e disordine ambientale non può costituire motivo di giustificazione della costruzione abusiva, atteso che diversamente opinando non avrebbe senso neppure l’imposizione del relativo vincolo, finalizzato proprio a prevenire l’aggravamento della situazione e di perseguire il possibile recupero, (C.d.S., sez. V, 27 marzo 2000, n. 1761; 27 aprile 2010, n. 2377). Pres. Piscitello, Est. Saltelli - T.G. e altro (avv. D’Urso) c. Comune di Orbetello (n.c.) - (Conferma T.A.R. TOSCANA - FIRENZE, Sez. I, n. 249/1997) - CONSIGLIO DI STATO, Sez. V - 27 aprile 2011, n. 2527

  11. Vincolo paesaggistico - Abuso edilizio - Ordine di demolizione - Atto vincolato - Affidamento del privato - Possibile sussistenza - Esclusione. Come tutti i provvedimenti sanzionatori in materia edilizia, il provvedimento di demolizione è atto vincolato che non richiede una specifica valutazione delle ragioni di interesse pubblico, né una comparazione di quest’ultimo con gli interessi privati coinvolti e sacrificati, né una motivazione sulla sussistenza di un interesse pubblico concreto ed attuale alla demolizione, non potendo neppure ammettersi l’esistenza di alcun affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di fatto abusiva, che il tempo non può giammai legittimare (C.d.S., sez. IV, 1° ottobre 2007, n. 5049; 10 dicembre 2007, n. 6344; 31 agosto 2010, n. 3955; sez. V, 7 settembre 2009, n. 5229). Pres. Piscitello, Est. Saltelli - T.G. e altro (avv. D’Urso) c. Comune di Orbetello (n.c.) - (Conferma T.A.R. TOSCANA - FIRENZE, Sez. I, n. 249/1997) - CONSIGLIO DI STATO, Sez. V - 27 aprile 2011, n. 2527

  12. Ultimazione dell'opera - Ininfluenza - pregiudizio ambientale - Fattispecie - Artt. 44 lett. e) e 95 D.P.R. 380/01 e 181 D. L.vo 42/04. In tema di tutela di beni culturali ed ambientali, è ininfluente il dato fattuale della ultimazione dell'opera, in quanto si verifica un pregiudizio ambientale destinato a spiegare i suoi effetti pregiudizievoli anche dopo la realizzazione dell'opera (Cass. Sez. 3^ 19.5.2009 n. 30932). Fattispecie: costruzione realizzata in zona protetta da apposito vincolo paesaggistico. (conferma ordinanza dell'8.07.2010 del Tribunale di Latina quale Giudice del Riesame) Pres. Gentile, Est. Grillo, Ric. Piazza. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 30/03/2011 (Cc. 17/02/2011), Sentenza n. 13125
  13. Opere eseguite in assenza di autorizzazione amministrativa - Necessità di autorizzazione paesaggistica - Valutazione ai fini di cui all'art. 181 D.Lgs. 42/2004 - Competenza dell'autorità giudiziaria penale - Artt. 146 e 149 D.Lgs. 42/2004. La valutazione del combinato disposto degli articoli 146 e 149 del Decreto Legislativo 22 gennaio del 2004, n. 42, circa la necessità o meno dell'autorizzazione paesaggistica allo scopo di verificare la sussistenza degli elementi costitutivi del reato di cui all'articolo 181 del medesimo decreto é di competenza dell'autorità giudiziaria penale e non subisce condizionamenti dall'eventuale difforme opinione dell'autorità amministrativa (Sez. 3 n. 35401, 24 settembre 2007). (conferma sentenza emessa il 25/11/2009 dalla Corte d'Appello di Lecce). Pres. Ferrua - Est. Ramacci - P.M. Passacantando - Ric. Tu. Al. Gi.  CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 10 marzo 2011, n. 9690

  14. Distruzione o deturpamento di bellezze naturali - Configurabilità - Successivo ripristino dello stato dei luoghi - Irrilevanza. Per la configurabilità della contravvenzione di cui all'articolo 734 c.p., é necessaria una effettiva distruzione o alterazione delle bellezze naturali dei luoghi protetti, attesa la sua natura di reato di danno. L'evento dannoso può essere determinato attraverso qualsiasi condotta attiva od omissiva in considerazione della natura di reato a forma libera. L'alterazione che tale condotta comporta non deve, tuttavia, essere necessariamente grave e irreparabile, non incidendo sulla configurabilità del reato la circostanza che l'intervento eseguito consenta il successivo ripristino dello stato dei luoghi preesistente attraverso la rimozione dell'opera o in altro modo. (conferma sentenza emessa il 25/11/2009 dalla Corte d'Appello di Lecce). Pres. Ferrua - Est. Ramacci - P.M. Passacantando - Ric. Tu. Al. Gi.  CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 10 marzo 2011, n. 9690

  15. Distruzione o deturpamento di bellezze naturali - Interventi abusivi preesistenti - Configurabilità del reato - Art. 734 c.p.. La configurabilità del reato di cui all'articolo 734 c.p., non é esclusa dalla preesistenza di altri interventi, ben potendo un'opera abusiva seguire ad altre e concorrere all'alterazione dell'originaria conformazione del paesaggio (SS.UU. n. 72, 10 gennaio 1994), sempre che il giudice motivi adeguatamente in ordine al verificarsi della permanente menomazione della situazione di bellezza naturale attribuita al sito (Sez. 3, n. 46992, 9 novembre 2004). (conferma sentenza emessa il 25/11/2009 dalla Corte d'Appello di Lecce).  Pres. Ferrua - Est. Ramacci - P.M. Passacantando - Ric. Tu. Al. Gi. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 10 marzo 2011, n. 9690
  16. Opere eseguite in assenza di autorizzazione amministrativa - Estinzione del reato ex art. 181, c. 1 quinquies, D. Lgs. n. 42/2004 - Onere della prova. L'articolo 181, comma 1 quinquies del Decreto Legislativo 22 gennaio del 2004, n. 42 (introdotto dalla "legge delega ambientale" 15 dicembre del 2004, n. 308) prevede una forma di estinzione del reato paesaggistico conseguente alla spontanea rimessione in pristino delle aree o degli immobili soggetti a vincoli paesaggistici, da parte del trasgressore, prima che venga disposta d'ufficio dall'autorità amministrativa e, comunque, prima che intervenga la condanna. Trattandosi di causa estintiva di un reato già perfezionato in tutti i suoi elementi essenziali, il relativo onere probatorio incombe sull'imputato (Sez. 3, n. 37371, 1 ottobre 2008). è peraltro evidente che anche lo spontaneo ripristino non può non essere preventivamente comunicato alle competenti autorità amministrative, non solo perché le effettive finalità potrebbero essere equivocate prima del completamento delle opere di ripristino, ma anche perché chi vi provvede ha sicuro interesse alla documentazione certa della spontaneità e tempestività dell'azione riparatoria, considerate le conseguenze favorevoli che, per legge, ne derivano. (conferma sentenza emessa il 25/11/2009 dalla Corte d'Appello di Lecce).  Pres. Ferrua - Est. Ramacci - P.M. Passacantando - Ric. Tu. Al. Gi.  CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 10 marzo 2011, n. 9690
  17. Aree dichiarate di notevole interesse pubblico - Esecuzione di lavori senza la prescritta autorizzazione - Delitto paesaggistico - Art. 36, c.1° lett. c), L. n. 308/2004 - Art. 181 D. Lgs. n. 42/2004 succ. mod. L. n. 157/2006. In materia di tutela del paesaggio, (anche prima dell'intervento della legge n. 157/2006, modificativa dell'art. 181 del D. Lgs. n. 42/2004), la fattispecie delittuosa di cui all'art. 181, comma primo bis lett. a) del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, esecuzione di lavori senza la prescritta autorizzazione su immobili o aree dichiarati di notevole interesse pubblico, introdotta dall'art. 36, comma primo lett. c), della legge 15 dicembre 2004 n. 308, è configurabile anche se la dichiarazione è avvenuta con provvedimento emesso ai sensi delle disposizioni previgenti. (Cass. sez. III, 9.11.2005 n. 45609, Pastore). (riforma sentenza del 5.3.2010 Corte di Appello di Firenze, con la quale, conferma Tribunale di Grosseto, sezione distaccata di Orbetello, del 26.2.2009) Pres. Ferrua, Est. Lombardi, Ric. Berti. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 9/03/2011 (Ud. 26/01/2011) Sentenza n. 9278

  18. D.M. del 21/02/1958 - Continuità normativa - Area dichiarata di interesse pubblico - Interventi in assenza di autorizzazione - Art. 181, 1° c. lett. a), D. Lgs n. 42/2004 - Configurabiltà - Art. 139 e ss., D. Lgs n. 490/99 - L. n. 431/1985 - L. n. 1497/1939. Il riferimento ai beni dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136, contenuto nell'art. 181, comma l lett. a), nella formulazione antecedente alla modifica di cui al D. Lgs n. 157/2006, corrisponde all'analogo riferimento contenuto nella lettera b) del predetto comma ai beni immobili tutelati per legge ai sensi dell'art. 142 del medesimo decreto legislativo. Peraltro, vi è piena continuità normativa sul piano procedimentale tra le disposizioni del D. Lgs 42/2004 (citato art. 136 e ss.) e quelle del D. Lgs n. 490/99 (art. 139 e ss.) in materia di dichiarazione di notevole interesse pubblico di immobili ed aree; disposizioni che, a loro volta, richiamavano quelle della L. 29 giugno 1939 n. 1497, art. l e seguenti. Cosi come vi è piena continuità normativa tra le previsioni dell'art. 142 del D. Lgs n. 42/2004 e quelle contenute nell'art. 146 del D. Lgs n. 490/99, a loro volta riferibili a quelle degli art. 1 e 1 quater del D.L. n. 312/1985, convertito con modificazioni nella L. n. 431/1985. Una diversa interpretazione, risulta in contrasto con l'espresso disposto dell'art. 157, comma 1 lett. b), e), d bis) ed e) del medesimo D. Lgs n. 42/2004, ai sensi del quale conservano efficacia a tutti gli effetti gli elenchi compilati e le dichiarazioni di notevole interesse pubblico notificate ai sensi della legge 29 giugno 1939 n. 1497, nonché gli elenchi compilati ovvero integrati e le dichiarazioni di notevole interesse pubblico ai sensi del D. Lgs n. 490/99. Sicché correttamente è stata configurata la fattispecie delittuosa di cui all'art. 181, primo comma lett. a), del D. Lgs. n. 42/2004 in relazione alla esecuzione di interventi, di qualsiasi natura essi siano, senza la prescritta autorizzazione in un'area dichiarata di interesse pubblico con decreto ministeriale del 21 febbraio 1958. (riforma sentenza del 5.3.2010 Corte di Appello di Firenze, con la quale, conferma Tribunale di Grosseto, sezione distaccata di Orbetello, del 26.2.2009) Pres. Ferrua, Est. Lombardi, Ric. Berti. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 9/03/2011 (Ud. 26/01/2011) Sentenza n. 9278
  19. DIRITTO URBANISTICO - Aree paesaggisticamente vincolate - Condanna definitiva per opere abusive ex artt. 44 lett. c) D.P.R. 380/2001 e 181 comma 1 bis lett. a) D.Lgs. 42/2004 - Provvedimento amministrativo di determinazione di sanzione pecuniaria finalizzato a sanatoria - Illegittimità. In ipotesi di condanna definitiva intervenuta per i reati di cui al Decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n. 380, articolo 44, lettera c), e Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, articolo 181, comma 1 bis, lettera a), l’eventuale provvedimento emesso dal Comune di semplice determinazione (ed ingiunzione di pagamento) della sanzione pecuniaria applicabile per la sanatoria di interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla denuncia di inizio attività, è del tutto inidoneo a costituire sanatoria di abuso realizzato, in mancanza del permesso di costruire, in area paesaggisticamente vincolata ed in assenza di autorizzazione paesaggistica. Di nessun effetto é, conseguentemente, l'illegittimo provvedimento amministrativo, anche nella parte in cui attesta che, pagata la sanzione, le opere possono essere mantenute. Pres. FERRUA - Est. AMOROSO - P.M. VOLPE - Ric. Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli. (Annulla ordinanza del 10.12.2009 del Tribunale di Napoli, Sezione dist. di Ischia) - CORTE DI CASSAZIONE, Sezione III penale, 25 febbraio 2011, n. 7223
  20. Violazioni paesaggistiche e legittimità costituzionale - Opere eseguite in assenza di autorizzazione o in difformità da essa - Principio di offensività e valutazione di merito del giudice - Art. 181 c. 1-bis, lett. a) D. Lgs. n. 42/2004 - Artt. 13, 25 e 27 Cost.. Sul principio di offensività nel delitto di cui all’art. 181 c. 1-bis, lett. a) del d.lgs. n. 42/2004, la Corte Costituzionale, investita della questione di legittimità costituzionale dell'originaria fattispecie ex art.1-sexies sotto il profilo dell'asserito contrasto di detta norma con i principi costituzionali di cui agli artt. 13, 25 e 27 Cost. nella parte in cui sottopone a sanzione penale tutte le modifiche ed alterazioni, con opere non autorizzate, di beni specificamente tutelati dal vincolo paesaggistico, senza valutare la concreta incidenza dannosa per i beni tutelati, pur rigettando la questione, ha tuttavia affermato (C. Cost. sentenza n. 247/1997) che "anche per i reati formali o di pericolo presunto l'accertamento in concreto dell'offensività è devoluta al giudice penale" configurandosi in ciò non un vizio di incostituzionalità, ma una valutazione di merito dello stesso giudice. (conferma sentenza n. 2469/2009 CORTE APPELLO di FIRENZE, del 15/01/2010 e dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale) Pres. Ferrua, Est. Rosi, Ric. Zolesio ed altro. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 25/02/2011 (Ud. 17/11/2010), Sentenza n. 7216
  21. Compatibilità paesaggistica - Interventi minori - Valutazione postuma - Non applicabilità delle sanzioni penali - Presupposti - L. n. 308/2004 (previsioni confluite in seguito nel D.Lgs. n. 42/2004, art. 181, cc. 1-ter e quater e, succ., art. 167, cc. 4 e 5 del codice dell'ambiente. Il principio generale per il quale l'autorizzazione paesaggistica non può essere rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi è stato derogato a seguito della legge n. 308 del 2004 (con previsioni confluite per l'appunto in seguito nel D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181, commi 1-ter e quater e, successivamente, nell'art. 167, commi 4 e 5 del codice dell'ambiente), prevedendo la possibilità di una valutazione postuma della compatibilità paesaggistica di alcuni interventi minori, all'esito della quale non si applicano le sanzioni penali stabilite per il reato contravvenzionale contemplato dall'art. 181, comma 1 dei d.Lgs. n. n. 42 del 2004. Si tratta, in particolare dei lavori, realizzati in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati; dell'impiego di materiali in difformità dall'autorizzazione paesaggistica; dei lavori configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, ai sensi dell'art. 3 del testo unico. La non applicabilità delle sanzioni penali è subordinata all'accertamento della compatibilità paesaggistica dell'intervento, secondo l'art 181, comma 1-quater, introdotto proprio dalla L. 15 dicembre 2004, n. 308 (presentazione di specifica domanda all'autorità preposta alla gestione del vincolo, la quale deve pronunciarsi entro il termine perentorio di 180 giorni, previo parere vincolante della Soprintendenza, da rendersi entro il termine, anch'esso perentorio, di 90 giorni. Cass. Sez. 3, n. 15053 del 13/04/2007, Bugelli). In conclusione, il reato può essere escluso solo in relazione ad interventi di minima rilevanza e consistenza, non incidenti ovvero non idonei ad incidere sull'integrità del bene ambiente. (conferma sentenza n. 2469/2009 CORTE APPELLO di FIRENZE, del 15/01/2010 e dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale) Pres. Ferrua, Est. Rosi, Ric. Zolesio ed altro. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 25/02/2011 (Ud. 17/11/2010), Sentenza n. 7216

  22. Tutela "reale" dei beni paesaggistici ed ambientali - Ripristino del bene paesaggistico - Condono - Condizione di non punibilità - Disposizione derogatoria ed eccezionale - Principi affermati dalla Corte costituzionale - Art. 181-quinquies d.Lgs n. 42/2004 - Art. 44 lett.c) D.P.R. n.380/2001. I principi affermati dalla Corte costituzionale, con l'ordinanza n. 144 del 2007, rappresentano riferimenti essenziali in sede interpretativa e non consentono, alcuna interpretazione estensiva delle leggi che prevedono forme di condono, sia per i reati in materia urbanistica ed edilizia ed ancor più per i casi in cui la violazione costituisce anche offesa alla tutela delle aree soggette a vincoli di natura ambientale o paesaggistica. Pertanto, qualora le disposizioni di legge si prestino ad interpretazioni non uniformi, il giudice deve dare di quelle disposizioni una interpretazione che si ponga in linea con l'assetto costituzionale (Cass. Sez. 3, n.37243 del 1/10/2008, Fregapane). (conferma sentenza n. 2469/2009 CORTE APPELLO di FIRENZE, del 15/01/2010 e dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale) Pres. Ferrua, Est. Rosi, Ric. Zolesio ed altro. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 25/02/2011 (Ud. 17/11/2010), Sentenza n. 7216

  23. C.d. delitto paesaggistico - Figura autonoma di reato - Fondamento - Art. 181, c. 1-bis, d.lgs. n. 42/2004. Il c.d. delitto paesaggistico di cui all'art. 181, c. 1-bis, del d.lgs. n. 42/2004 rappresenta una figura autonoma di reato e non un'ipotesi di reato circostanziato del reato base di cui al comma 1 del medesimo articolo. Di fatti il legislatore ha ritenuto di sanzionare più severamente quelle condotte che sono state ritenute maggiormente offensive, del bene tutelato dell'integrità ambientale, consistenti o in lavori di qualsiasi genere eseguiti su immobili o aree tutelate già in precedenza con apposito provvedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico, ovvero in lavori di consistente entità (come determinata con i parametri richiamati dalla lettera b) del citato comma) che ricadono su immobile o aree tutelate per legge ai sensi dell'art. 142 dello stesso corpus normativo. (conferma sentenza n. 2469/2009 CORTE APPELLO di FIRENZE, del 15/01/2010 e dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale) Pres. Ferrua, Est. Rosi, Ric. Zolesio ed altro. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 25/02/2011 (Ud. 17/11/2010), Sentenza n. 7216

  24. Modificazione dell'assetto del territorio - Assenza di autorizzazione - Reato paesaggistico - Configurabilità - Art. 181, 1° c., D.Lgs. n. 42/2004. In tema di tutela delle zone paesistiche, configura il reato di cui all'art. 181, 1° comma, del D.Lgs. n. 42/2004 qualunque modificazione dell'assetto del territorio, in assenza di autorizzazione, attuata attraverso interventi di qualsiasi genere, in quanto con le disposizioni a tutela del paesaggio si è inteso assicurare una immediata informazione ed una preventiva valutazione da parte della pubblica Amministrazione dell'impatto sul paesaggio di ogni tipo di attività intrinsecamente idonea a comportare modificazioni ambientali e paesaggistiche. Nella specie, compromissione dei valori del paesaggio indotta dall'insudiciamento evidente delle acque di un torrente e dell'invaso di una diga attraverso lo scarico del percolato. Inoltre, l'esistenza del vincolo paesaggistico non può porsi in dubbio allorché si consideri che l'attività incriminata si è svolta all'interno del Parco nazionale del Pollino [area tutelata ex lege già ai sensi della legge n. 431/1985 ed attualmente a norma dell'art. 142, 1° comma - lett. f), del D.Lgs. n. 42/2004]. (conferma sentenza n. 144/2009 CORTE APPELLO di POTENZA, del 22/10/2009) Pres. Ferrua, Est. Fiale, Ric. Copeti. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 25/02/2011 (Ud. 17/11/2010), Sentenza n. 7214

  25. Reati edilizi in area boschiva - Interventi di manutenzione straordinaria - Avvio del procedimento per il rilascio della autorizzazione in sanatoria - Compatibilità paesaggistica - Parere favorevole - Estinzione del reato - Artt. 167 e 181 D. L.vo n. 42/2004. Nei casi di compatibilità paesaggistica, si estingue il reato previsto dal Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, articolo 181 (capo D), quando, anche nel corso del processo, viene rilasciata per l'opera in questione l'autorizzazione paesaggistica in sanatoria ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, articolo 167. (riforma sentenza del 9/11/2009 dalla corte d'appello di Genova) Pres. Squassoni, Est. Franco, Ric. Ri. Lu.. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 19/01/2011 Sentenza n. 1548

  26. Costruzione piano interrato - Permesso di costruire - Necessità - Trasformazione dell’assetto e sviluppo del territorio - Violazione delle prescrizioni urbanistiche delle zone agricole - Reato paesaggistico - Configurabilità - C.d. requisito della doppia conformità ex art. 36 DPR n.380/01 - Artt. 44 lett. b) e c) DPR n. 380/01 e 181 D.L.vo n. 42/04. In tema di reati paesaggistici-edilizi, la realizzazione di un piano interrato rientra tra gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio per i quali è necessario il permesso di costruire, trattandosi pur sempre di intervento in relazione al quale l'autorità amministrativa deve svolgere il proprio controllo sul rispetto delle norme urbanistiche ed edilizie, anche tecniche, finalizzato ad assicurare il regolare assetto e sviluppo del territorio (Cass. Sez.3, 21/6/2007, n. 24464, Iacobone e altro). Ciò perché nel concetto di costruzione rientra ogni intervento edilizio, che abbia rilevanza urbanistica, in quanto incide sull'assetto del territorio ed aumenta il c.d. carico urbanistico, ivi compresi i locali interrati, cioè sottostanti il livello stradale, e seminterrati, funzionalmente asserviti, che devono essere computati a fini volumetrici (in tal senso, Cass. Sez. 3, del 27/9/1999, n. 11011, Boccellari) e per i quali è necessario il permesso a costruire con il rispetto degli indici e degli standards urbanistici. (Fattispecie: realizzazione di un seminterrato in difformità alle prescrizioni urbanistiche delle zone agricole e del permesso di costruire). (conferma, sentenza n. 1470 del 09/10/2009, CORTE APPELLO di LECCE) Pres. Ferrua, Est. Rosi, Ric. Greco ed altri. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 19/01/2011 (Ud. 17/11/2010) Sentenza n. 1522

  27. Reati paesaggistici-edilizi - Apposizione del sigillo - Funzione - Violazione di sigilli - Tutela penale riconosciuta a tale strumento - Finalità - Intangibilità della cosa - Art. 349 c.p.. Il reato contenuto all'art. 349 c.p. (violazione di sigilli) è configurabile anche nel caso in cui i sigilli siano stati apposti esclusivamente per impedire l'uso illegittimo della cosa, perché questa finalità deve ritenersi compresa in quella, menzionata nella disposizione, di assicurare la conservazione o la identità della cosa. (Cass. Sez. U., 10/2/2010, n. 5385, D'Agostino). Sicché, oggetto di tutela è l'intangibilità della cosa rispetto ad ogni atto di disposizione o di manomissione e pertanto anche l'interdizione dell'uso disposta dall'autorità ha la finalità di assicurarne la conservazione, a prescindere dalle ragioni del provvedimento di limitazione. Pertanto, l'apposizione del sigillo è un mezzo di portata generale destinato a rafforzare la protezione delle cose che l'autorità giudiziaria o amministrativa è autorizzata dalla legge a rendere indisponibili per il perseguimento dei suoi compiti istituzionali. (Fattispecie: reati di cui agli artt. 110 c.p., 44 lett. c), 64-65-71-72-93 e 95 d.P.R. 380/2001, art. 163 d.lgs 42/2004 e artt. 734 c.p.). (conferma sentenza n. 1746 del 23/11/2009, CORTE APPELLO di SALERNO) Pres. Ferrua, Est. Rosi, Ric. Di Paola ed altro. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 19/01/2011 (Ud. 17/11/2010) Sentenza n. 1521

  28. DIRITTO URBANISTICO - Sanatoria delle opere abusive ubicate in zona sottoposta a vincolo paesaggistico - Esclusione - Ordine di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi - Emissione, esecuzione e competenza - Autorità giudiziaria - Potere autonomo - Condono edilizio - Art. 32, L. n. 326/2003. La sanatoria prevista dalla normativa sul condono edilizio di cui alla Legge n. 326 del 2003, articolo 32, è inapplicabile all'immobile ubicato in zona sottoposta a vincolo paesaggistico. Sul punto, la competenza dell'autorità giudiziaria in materia di emissione ed esecuzione dell'ordine di demolizione è concorrente ed autonoma rispetto a quella attribuita all'ente locale. Pertanto, eventuali problemi di natura tecnica relativi alla demolizione, devono essere risolti nel corso della concreta esecuzione dell'ingiunzione emessa dalla Procura Generale della Repubblica. (dich. inamm. Il ricorso avverso ordinanza in data 25.6.2007 della Corte di Appello di Napoli) Pres. Ferrua, Rel. Lombardi, Ric. Il. Ci. ed altro. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 14 gennaio 2011, Sentenza n. 766

  29. DIRITTO URBANISTICO - Zona soggetta a vincolo paesaggistico - Palificazione in legno coperta da una tettoia, aperta sui lati - Assenza di autorizzazione paesaggistica e di permesso di costruire - Interventi di manutenzione straordinaria - Esclusione - Manufatto abusivo - Richiesta di condono - Opere insanabili - Art. 32, c. 37 L. n. 326/2003. Nei casi in cui il manufatto abusivo è ubicato in zona soggetta a vincolo paesaggistico a nulla rileva, in punto di diritto, la presentazione della domanda di condono ed il pagamento degli oneri. (Cass. sez. 4, 5.3.2008 n. 15210, Romano). Inoltre, il silenzio assenso, (invocato dal ricorrente), ai sensi della Legge n. 326 del 2003, articolo 32, comma 37, esplica i suoi effetti esclusivamente nell'ipotesi di domanda di condono che corrisponda ai requisiti previsti dalla medesima legge (abusi minori, rappresentati dagli interventi di manutenzione straordinaria, consolidamento e restauro conservativo, categorie nel cui ambito non è inquadrabile il manufatto realizzato, in specie, palificazione in legno coperta da una tettoia, aperta sui lati ed annessa ad un fabbricato preesistente). Infine, l'esistenza di un vincolo paesaggistico su un territorio Comunale che determini la inedificabilità assoluta, non fa venir meno i vincoli imposti dalla Legge n. 431 del 1985 e s.m., sostituendoli con quelli previsti dal Piano Paesistico. (conferma ordinanza in data 12.1.2009 della Corte di Appello di Napoli) Pres. Ferrua, Rel. Lombardi, Ric. Co. Gi. Ba.. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 14 gennaio 2011, Sentenza n. 764

  30. DIRITTO URBANISTICO - Opere abusive - Zona soggetta a vincolo paesaggistico - Demolizione e ripristino dello stato dei luoghi - Potere-dovere della A.G.. In materia inoltre il potere-dovere della autorità giudiziaria di porre in esecuzione l'ordine di demolizione e di ripristino dello stato dei luoghi è del tutto autonomo rispetto a quello esercitato dalla pubblica amministrazione ed incontra un limite solo nella concreta emanazione di provvedimenti da parte dell'ente locale con i quali la demolizione del manufatto abusivo si ponga in insanabile contrasto. Va infine osservato che l'ordine di ripristino dello stato dei luoghi, che nel caso in esame è stato disposto con la sentenza della Corte territoriale, divenuta irrevocabile, costituisce un quid pluris rispetto all'ordine di demolizione, comportando l'obbligo da parte del condannato non solo di rimuovere le opere abusive ma anche di ripristinare i luoghi come erano prima dell'intervento edilizio. (conferma ordinanza in data 12.1.2009 della Corte di Appello di Napoli) Pres. Ferrua, Rel. Lombardi, Ric. Co. Gi. Ba.. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 14 gennaio 2011, Sentenza n. 764

  31. DIRITTO URBANISTICO - Condono edilizio ed autorizzazione paesaggistica in sanatoria - Art. 36 DPR n. 380/2001 - Art. 2, c.1 lett. s), D. Lgs n. 63/2008 - Art. 146, c.4, D. Lgs. n. 42/2004 - L. n. 724/94 ovvero del D.L. n. 269/2003, convertito in L. n. 326/03. La normativa sul condono edilizio assume certamente carattere di specialità rispetto alle disposizioni che disciplinano la possibilità di sanatoria degli abusi edilizi in via ordinaria (art. 36 del DPR n. 380/2001), sicché il divieto di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica in sanatoria, di cui all'art. 146, comma 4, del D. Lgs n. 42/2004, come sostituito dall'art. 2, comma 1 lett. s), del D. Lgs n. 63/2008, non si applica alle ipotesi in cui la sanatoria stessa sia prevista da una normativa speciale quale quella in materia di condono edilizio. Tuttavia, va osservato che il predetto divieto deve ritenersi applicabile esclusivamente agli abusi commessi successivamente all'entrata in vigore del D. Lgs n. 42/2004. Pertanto, il giudice dell'esecuzione, ai fini dell'accoglimento o rigetto della domanda di sospensione dell'esecuzione, deve accertare se nel caso in esame é stata presentata domanda di condono ai sensi della L. n. 724/94 ovvero del D.L. n. 269/2003, convertito in L. n. 326/03, nonché la tempestività della domanda e l'esistenza degli altri requisiti sopra precisati. (annulla con rinvio ordinanza del 13.1.2010 del Tribunale di Napoli, sez. dist. di Portici) Pres. Ferrua, Est. Lombardi, Ric. Terracciano. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 14/01/2011 (Cc. 2 /12/2010), Sentenza n. 761

  32. Istanza di sanatoria - Indicazione degli adattamenti idonei a rendere l’opera compatibile con l’ambiente - Necessità - Esclusione - Diversa ipotesi della preventiva richiesta di autorizzazione. L’organo preposto alla tutela del vincolo paesaggistico non è tenuto, in sede di esame di istanze di sanatoria, a fornire indicazioni circa gli adattamenti eventualmente idonei a rendere l’opera compatibile con l’ambiente, essendo la possibilità di indicare prescrizioni o accorgimenti prevista dalla normativa solo per la diversa ipotesi di preventiva richiesta di autorizzazione paesaggistica, allorchè oggetto della valutazione è un progetto; in sede di sanatoria si tratta, invece, di opere già realizzate abusivamente, che vanno valutate per come si presentano; restano, d’altra parte, irrilevanti, atteso il carattere permanente dell’abuso, il decorso del tempo e l’eventuale inerzia dell’Amministrazione nel sanzionarlo (cfr., TAR Toscana, III, 4 marzo 2010 n. 625 e n.626). Pres. Radesi, Est. Di Santo - S.F.M.G. (avv. Pozzi) c. Comune di Fiesole (avv. Falorni). TAR TOSCANA, Sez. III - 14 gennaio 2011, n. 75

Torna all'indice delle sentenze