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VIA
- Valutazioni di compatibilità ambientale - Ampiezza maggiore rispetto
alle
valutazioni miranti alla tutela paesaggistica. L’ottica
che guida le
valutazioni sulla compatibilità ambientale è più ampia di quella che
invece
caratterizza il punto di vista paesaggistico, per sua natura ancorato a
presupposti valoriali diversi. Pres. Perrelli, Est. Pennetti - G.
s.r.l. (avv.
Tamburrino) c. Regione Basilicata e altri (n.c.) - TAR
BASILICATA, Sez. I - 11 maggio 2011, n. 304
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VIA
- Soprintendenze di settore - Direttori regionali - Autonomia di
attribuzioni -
DPR n. 173/2004 - Conferenza di servizi di VIA - Partecipazione del
Direttore
regionale - Illegittimità. Nel
disegno organizzativo contenuto nell’art. 19 del DPR 10 giugno 2004
n.173, le
Soprintendenze per i beni architettonici e per il paesaggio
costituiscono
organi periferici del Ministero per i beni e le attività culturali, al
pari
delle Direzioni regionali caratterizzate, rispetto a queste ultime,
dall’essere
uffici di livello dirigenziale non generale, di cui rappresentano
articolazioni
dotate di attribuzioni autonome rispetto a quelle delle direzioni
regionali.
L’autonomia delle attribuzioni delle soprintendenze di settore rispetto
a
quelle attribuite ai Direttori regionali è comprovata dalla necessità
della
delega (prevista agli ultimi due commi dell’art. 20 DPR n. 173/2004) ai
titolari delle soprintendenze di settore da parte del direttore
regionale sia per
l’esercizio di specifiche funzioni (quali l'esecuzione di opere e
lavori su
beni culturali, l'occupazione temporanea di immobili a fini di ricerche
archeologiche o ritrovamento di beni culturali e l’uso di beni
culturali) sia
per le altre funzioni di competenza del direttore regionale. Al
Direttore
regionale è pertanto precluso l’esercizio di attribuzioni proprie dei
titolari
delle singole soprintendenze di settore. Sia pure invitato alla
conferenza dei
servizi di VIA il Direttore regionale per i Beni Culturali e
Paesaggistici non
è pertanto in grado di surrogare il titolare della locale
Soprintendenza di
settore ai Beni Culturali e Paesaggistici. Consegue l’illegittimità
della
determina di compatibilità ambientale assunta in esito alla conferenza
di servizi,
le cui riunioni, si sono svolte in assenza di un rappresentante
legittimato ad
esprimere definitivamente la volontà dell'amministrazione di
appartenenza.
Pres. ed Est. Lamberti - Ministero per i Beni e le Attivita' Culturali
e altri
(Avv. Stato) c. Comune di S. Giustino (avv. Calzoni), Regione Umbria
(avv.ti
Iannotti e Manuali) e altro (n.c.) - TAR UMBRIA,
Sez. I - 3 maggio 2011, n. 124
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Autorizzazioni
paesistiche - Controllo di legittimità - Competenza - Direttore
generale.
La competenza circa il
controllo di legittimità sulle autorizzazioni paesistiche rilasciate
dagli enti
locali è validamente incardinata nel direttore generale, sulla base
dell’ordinamento interno degli uffici ministeriali. Il fatto che l’art.
82
comma 9 del DPR 616/1977 indichi quale titolare del potere direttamente
il
ministro è del tutto irrilevante. In un testo normativo dedicato al
trasferimento di funzioni amministrative dallo Stato alle regioni
l’utilizzo di
richiami alla figura del ministro non identifica infatti la carica
politica ma
semplicemente l’amministrazione statale in contrapposizione a quella
regionale.
Pres. Calderoni. Est.Pedron - I.M. (avv. Calandrucci) c. Ministero per
i Beni
Culturali e Ambientali, Soprintendenza per i Beni Ambientali e
Architettonici
di Brescia (Avv. Stato) - TAR
LOMBARDIA, Brescia, Sez. II - 29 aprile 2011, n.
654
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Autorizzazione
paesaggistica - Caratteristiche igienico sanitarie degli edifici -
Rilevanza -
Esclusione.
Il fatto che la costruzione si presenti esteticamente sgradevole per la
scarsa
qualità dei materiali impiegati non può avere importanza decisiva
nell’esame
paesistico, in quanto il vincolo riguarda la concatenazione delle forme
che si
presentano alla vista e non le caratteristiche igienico-sanitarie degli
edifici
singolarmente considerati (v. TAR Brescia Sez. I 17 gennaio 2011 n.
73). La
sanatoria paesistica non può quindi essere negata se la costruzione,
pur non
pregevole in sé, esercita un impatto limitato rispetto al contesto;
d’altra
parte il Comune, anche su segnalazione della Soprintendenza, può
comunque
formulare prescrizioni che impongano il risanamento degli edifici
oggetto di
sanatoria, in modo da renderli conformi al regolamento locale di
igiene. Pres.
Calderoni. Est.Pedron - I.M. (avv. Calandrucci) c. Ministero per i Beni
Culturali e Ambientali, Soprintendenza per i Beni Ambientali e
Architettonici
di Brescia (Avv. Stato) - TAR
LOMBARDIA, Brescia, Sez. II - 29 aprile 2011, n.
654
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Permesso
di costruire in deroga agli strumenti urbanistici - Rilascio al di
fuori dei
casi previsti dalla legge - Violazione - Normativa antisimica e vincoli
paesaggistici - Fattispecie - Artt. 14 e 44 lett. b) D.P.R. n.380/01 -
Art. 146
D.L.vo n. 42/2004 - Art. 7 D.M. n. 1444/1968.
Il permesso di costruire
in deroga agli strumenti urbanistici è istituto di carattere
eccezionale
giustificato dalla necessità di soddisfare esigenze straordinarie
rispetto agli
interessi primari garantiti dalla disciplina urbanistica generale e, in
quanto
tale, applicabile esclusivamente entro i limiti tassativamente previsti
dall'articolo 14 D.P.R. 380/01 e mediante la specifica procedura. Tale
sua
particolare natura porta ad escludere che possa essere rilasciato "in
sanatoria" dopo l'esecuzione delle opere. Nella specie, l'intervento
edilizio risultava eseguito sulla base di un permesso di costruire in
deroga
rilasciato al di fuori dei casi previsti dalla legge, mancanza di
autorizzazione dell'ente preposto alla tutela del vincolo paesaggistico
e
violazione della disciplina antisismica e sul cemento armato. (Annulla
ordinanza emessa l’8/7/2010 con rinvio al Tribunale di Cosenza) Pres.
Gentile,
Est. Ramacci, Ric. Mariotti. CORTE DI
CASSAZIONE PENALE Sez. III, 28/04/2011 (CC.
31/03/2011) Sentenza n. 16591
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Nulla
osta paesaggistico - Verifica della correttezza del giudizio espresso
dall’amministrazione
preposta - Sopralluogo - Necessità - Esclusione. In
tema di rilascio di
nulla - osta paesaggistico, l’attività di verifica della correttezza
del
giudizio espresso dall’amministrazione preposta alla tutela del vincolo
e del
conseguente provvedimento comunale non implica necessariamente il
compimento di
un effettivo sopralluogo, ben potendo limitarsi alla valutazione
documentale
della condotta tenuta dalle amministrazioni interessate (C.d.S., sez.
VI, 27
aprile 2010, n. 2377). Pres. Piscitello, Est. Saltelli - T.G. e altro
(avv.
D’Urso) c. Comune di Orbetello (n.c.) - (Conferma T.A.R. TOSCANA -
FIRENZE,
Sez. I, n. 249/1997) - CONSIGLIO
DI STATO, Sez. V - 27 aprile 2011, n. 2527
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Amministrazione
preposta alla tutela del vincolo paesaggistico - Prescrizioni dirette
ad
assicurare la compatibilità delle opere con il vincolo - Dovere -
Esclusione. L’amministrazione
preposta alla tutela del vincolo e/o l’amministrazione comunale non è
tenuta ad
indicare gli eventuali accorgimenti ed interventi volti a rendere
compatibile
le opere abusivamente realizzate con l’ambiente circostante al fine di
consentire la sanabilità delle stesse. Un simile dovere di soccorso,
invero,
non solo non trova alcun fondamento positivo specifico, ma neppure può
trovare
radicamento nei principi costituzionali (art. 97 Cost.) cui deve
improntarsi
l’azione amministrativa, ciò in quanto in ogni caso l’amministrazione
deve
esercitare il potere conferitole dalla legge per il perseguimento
dell’interesse pubblico, nel caso di specie quello della tutela della
bellezza
del paesaggio dell’area interessata, certamente prevalente rispetto a
quello
privato alla conservazione delle opere realizzate abusivamente senza i
necessari permessi richiesti dalla legge. Pres. Piscitello, Est.
Saltelli -
T.G. e altro (avv. D’Urso) c. Comune di Orbetello (n.c.) - (Conferma
T.A.R.
TOSCANA - FIRENZE, Sez. I, n. 249/1997) - CONSIGLIO
DI STATO, Sez. V - 27 aprile 2011, n. 2527
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Autorizzazione
paesaggistica - Conferenza di servizi decisoria - Idoneità alla
legittimazione
dell’intervento - Esclusione - Necessità di un autonomo provvedimento
di
autorizzazione da parte dell’ente competente. Il
modulo della
conferenza di servizi c.d. decisoria, applicato alle vicende di
autorizzazione
paesaggistica, per quanto possa essere utile ad un esame contestuale e
sollecito dell’istanza e possa comportare il raccordo con gli altri
procedimenti, non è di suo idoneo a legittimare dal punto di vista
paesaggistico l’intervento, se non è seguito da un autonomo, espresso e
puntuale provvedimento di autorizzazione da parte dell’ente competente
e se la
soprintendenza non ha poi esercitato in senso favorevole all’istanza
stessa la
sua susseguente funzione di cogestione del vincolo. Pres. Severini,
Est.
Vigotti - Ministero per i beni e le attività culturali e altri (Avv.
Stato) c.
C.R. (avv. Nicolardi) - (Riforma T.A.R. PUGLIA - SEZ. STACCATA DI
LECCE:
SEZIONE I n. 01538/2009) - CONSIGLIO
DI STATO, Sez. VI -18 aprile 2011, n. 2378
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Interventi
non soggetti ad autorizzazione - Valutazione sulla necessità
o meno di
autorizzazione paesaggistica - Tipologia di lavori - Soggettiva
interpretazione
da parte del privato - Esclusione - Art. 149 D.Lgs. 42/2004.
Con riferimento
specifico alle ipotesi contemplate dal Decreto Legislativo 22 gennaio
del 2004,
n. 42, articolo 149, la valutazione circa la non soggezione
dell'intervento ad
autorizzazione paesaggistica, in base alla tipologia dei lavori, non
può essere
lasciata ad una soggettiva interpretazione della normativa di settore
da parte
del privato che detti lavori intende eseguire, sottraendo ogni
possibilità di
controllo preventivo all'autorità amministrativa. Lo scopo della norma
è
infatti quello di evitare, per tale tipologia di interventi, lo
specifico
procedimento autorizzatorio normalmente previsto, però, è
di tutta
evidenza che vengono posti dei limiti precisi che tengono conto
dell'impatto
dei lavori, nelle lettere a) (i lavori non devono alterare lo stato dei
luoghi
e l'aspetto esteriore degli edifici), b) (gli interventi non devono
comportare
l'alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni
edilizie ed
altre opere civili e deve trattarsi di attività ed opere che non
alterino
l'assetto idrogeologico del territorio) e nella lettera c), secondo cui
i
lavori ivi indicati devono essere previsti ed autorizzati in base alla
normativa in materia. (conferma sentenza emessa il 25/11/2009 dalla
Corte
d'Appello di Lecce). Pres. Ferrua - Est. Ramacci - P.M. Passacantando -
Ric.
Tu. Al. Gi. CORTE
DI
CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 10 marzo 2011,
n. 9690
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DIRITTO
URBANISTICO - VIA valutazione di incidenza ambientale - SIC (siti di
interesse
comunitario) - Conservazione degli habitat naturali e seminaturali,
nonché
della flora e della fauna selvatiche - Principi comunitari di
precauzione e
prevenzione dell'azione ambientale - Dir. n. 92/43/CEE. Ai
sensi del D.P.R. 8
settembre 1997, n. 357 la valutazione di incidenza deve precedere il
rilascio
del titolo abilitativo edilizio. La procedura ha lo scopo di analizzare
e
valutare gli effetti di un determinato intervento o di una particolare
attività
all'interno dei siti di importanza comunitaria, individuando anche
eventuali
misure per contenerne l'impatto e favorirne la conservazione. Si
tratta,
quindi, di un procedimento preventivo il cui scopo é, evidentemente,
quello di
assicurare un adeguato equilibrio tra la conservazione del sito ed un
uso
sostenibile del territorio anche in ossequio ai principi comunitari di
precauzione e prevenzione dell'azione ambientale. Conseguentemente,
deve
certamente escludersi, proprio per la particolare natura del
procedimento, la
possibilità che la valutazione di incidenza possa essere rilasciata ex
post,
poiché un siffatto procedere da parte dell'amministrazione competente
vanificherebbe lo scopo della particolare procedura, che, come si é
detto, è
quello di operare un bilanciamento tra le esigenze di conservazione
degli
habitat naturali, della flora e della fauna selvatiche e quelle di
sviluppo del
territorio. Si tratta, pertanto, di una situazione del tutto analoga a
quella
relativa agli interventi edilizi in zona sottoposta a vincolo
paesaggistico per
i quali si è ritenuto che l'autorizzazione dell'ente preposto alla
tutela del
vincolo costituisca atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di
costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico -
edilizio
con la conseguenza di condizionarne l'efficacia. (conferma ordinanza
emessa
i16/7/2010 dal Tribunale di Salerno) Pres. Ferrua, Est. Ramacci, Ric.
Stanzione. CORTE
DI
CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 9/03/2011 (Cc.
24/02/2011) Sentenza n. 9308
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