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Beni culturali e ambientali - Istruttoria, VIA
(Sentenze pronunciate nell'anno 2011 della Cassazione, del Consiglio di Stato e del TAR)
 Parti e argomenti della scheda:
In questa raccolta di massime, relative all'anno 2011, sono riportate le pronunce dei giudici sulle fasi istruttorie, in particolare sulla VIA (la Valutazione d'Impatto Ambientale), per le autorizzazioni necessarie a effettuare interventi nelle zone vincolate.
  1. VIA - Valutazioni di compatibilità ambientale
  2. VIA - Soprintendenze di settore
  3. Autorizzazioni paesistiche - Controllo di legittimità
  4. Autorizzazione paesaggistica - Caratteristiche igienico sanitarie degli edifici
  5. Permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici
  6. Nulla osta paesaggistico - Verifica della correttezza del giudizio
  7. Amministrazione preposta alla tutela del vincolo paesaggistico
  8. Autorizzazione paesaggistica - Conferenza di servizi
  9. Interventi non soggetti ad autorizzazione
  10. Diritto urbanistico - VIA valutazione di incidenza ambientale
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  1. VIA - Valutazioni di compatibilità ambientale - Ampiezza maggiore rispetto alle valutazioni miranti alla tutela paesaggistica. L’ottica che guida le valutazioni sulla compatibilità ambientale è più ampia di quella che invece caratterizza il punto di vista paesaggistico, per sua natura ancorato a presupposti valoriali diversi. Pres. Perrelli, Est. Pennetti - G. s.r.l. (avv. Tamburrino) c. Regione Basilicata e altri (n.c.) - TAR BASILICATA, Sez. I - 11 maggio 2011, n. 304
  2. VIA - Soprintendenze di settore - Direttori regionali - Autonomia di attribuzioni - DPR n. 173/2004 - Conferenza di servizi di VIA - Partecipazione del Direttore regionale - Illegittimità. Nel disegno organizzativo contenuto nell’art. 19 del DPR 10 giugno 2004 n.173, le Soprintendenze per i beni architettonici e per il paesaggio costituiscono organi periferici del Ministero per i beni e le attività culturali, al pari delle Direzioni regionali caratterizzate, rispetto a queste ultime, dall’essere uffici di livello dirigenziale non generale, di cui rappresentano articolazioni dotate di attribuzioni autonome rispetto a quelle delle direzioni regionali. L’autonomia delle attribuzioni delle soprintendenze di settore rispetto a quelle attribuite ai Direttori regionali è comprovata dalla necessità della delega (prevista agli ultimi due commi dell’art. 20 DPR n. 173/2004) ai titolari delle soprintendenze di settore da parte del direttore regionale sia per l’esercizio di specifiche funzioni (quali l'esecuzione di opere e lavori su beni culturali, l'occupazione temporanea di immobili a fini di ricerche archeologiche o ritrovamento di beni culturali e l’uso di beni culturali) sia per le altre funzioni di competenza del direttore regionale. Al Direttore regionale è pertanto precluso l’esercizio di attribuzioni proprie dei titolari delle singole soprintendenze di settore. Sia pure invitato alla conferenza dei servizi di VIA il Direttore regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici non è pertanto in grado di surrogare il titolare della locale Soprintendenza di settore ai Beni Culturali e Paesaggistici. Consegue l’illegittimità della determina di compatibilità ambientale assunta in esito alla conferenza di servizi, le cui riunioni, si sono svolte in assenza di un rappresentante legittimato ad esprimere definitivamente la volontà dell'amministrazione di appartenenza. Pres. ed Est. Lamberti - Ministero per i Beni e le Attivita' Culturali e altri (Avv. Stato) c. Comune di S. Giustino (avv. Calzoni), Regione Umbria (avv.ti Iannotti e Manuali) e altro (n.c.) - TAR UMBRIA, Sez. I - 3 maggio 2011, n. 124
  3. Autorizzazioni paesistiche - Controllo di legittimità - Competenza - Direttore generale. La competenza circa il controllo di legittimità sulle autorizzazioni paesistiche rilasciate dagli enti locali è validamente incardinata nel direttore generale, sulla base dell’ordinamento interno degli uffici ministeriali. Il fatto che l’art. 82 comma 9 del DPR 616/1977 indichi quale titolare del potere direttamente il ministro è del tutto irrilevante. In un testo normativo dedicato al trasferimento di funzioni amministrative dallo Stato alle regioni l’utilizzo di richiami alla figura del ministro non identifica infatti la carica politica ma semplicemente l’amministrazione statale in contrapposizione a quella regionale. Pres. Calderoni. Est.Pedron - I.M. (avv. Calandrucci) c. Ministero per i Beni Culturali e Ambientali, Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici di Brescia (Avv. Stato) - TAR LOMBARDIA, Brescia, Sez. II - 29 aprile 2011, n. 654
  4. Autorizzazione paesaggistica - Caratteristiche igienico sanitarie degli edifici - Rilevanza - Esclusione. Il fatto che la costruzione si presenti esteticamente sgradevole per la scarsa qualità dei materiali impiegati non può avere importanza decisiva nell’esame paesistico, in quanto il vincolo riguarda la concatenazione delle forme che si presentano alla vista e non le caratteristiche igienico-sanitarie degli edifici singolarmente considerati (v. TAR Brescia Sez. I 17 gennaio 2011 n. 73). La sanatoria paesistica non può quindi essere negata se la costruzione, pur non pregevole in sé, esercita un impatto limitato rispetto al contesto; d’altra parte il Comune, anche su segnalazione della Soprintendenza, può comunque formulare prescrizioni che impongano il risanamento degli edifici oggetto di sanatoria, in modo da renderli conformi al regolamento locale di igiene. Pres. Calderoni. Est.Pedron - I.M. (avv. Calandrucci) c. Ministero per i Beni Culturali e Ambientali, Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici di Brescia (Avv. Stato) - TAR LOMBARDIA, Brescia, Sez. II - 29 aprile 2011, n. 654
  5. Permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici - Rilascio al di fuori dei casi previsti dalla legge - Violazione - Normativa antisimica e vincoli paesaggistici - Fattispecie - Artt. 14 e 44 lett. b) D.P.R. n.380/01 - Art. 146 D.L.vo n. 42/2004 - Art. 7 D.M. n. 1444/1968. Il permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici è istituto di carattere eccezionale giustificato dalla necessità di soddisfare esigenze straordinarie rispetto agli interessi primari garantiti dalla disciplina urbanistica generale e, in quanto tale, applicabile esclusivamente entro i limiti tassativamente previsti dall'articolo 14 D.P.R. 380/01 e mediante la specifica procedura. Tale sua particolare natura porta ad escludere che possa essere rilasciato "in sanatoria" dopo l'esecuzione delle opere. Nella specie, l'intervento edilizio risultava eseguito sulla base di un permesso di costruire in deroga rilasciato al di fuori dei casi previsti dalla legge, mancanza di autorizzazione dell'ente preposto alla tutela del vincolo paesaggistico e violazione della disciplina antisismica e sul cemento armato. (Annulla ordinanza emessa l’8/7/2010 con rinvio al Tribunale di Cosenza) Pres. Gentile, Est. Ramacci, Ric. Mariotti. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 28/04/2011 (CC. 31/03/2011) Sentenza n. 16591
  6. Nulla osta paesaggistico - Verifica della correttezza del giudizio espresso dall’amministrazione preposta - Sopralluogo - Necessità - Esclusione. In tema di rilascio di nulla - osta paesaggistico, l’attività di verifica della correttezza del giudizio espresso dall’amministrazione preposta alla tutela del vincolo e del conseguente provvedimento comunale non implica necessariamente il compimento di un effettivo sopralluogo, ben potendo limitarsi alla valutazione documentale della condotta tenuta dalle amministrazioni interessate (C.d.S., sez. VI, 27 aprile 2010, n. 2377). Pres. Piscitello, Est. Saltelli - T.G. e altro (avv. D’Urso) c. Comune di Orbetello (n.c.) - (Conferma T.A.R. TOSCANA - FIRENZE, Sez. I, n. 249/1997) - CONSIGLIO DI STATO, Sez. V - 27 aprile 2011, n. 2527
  7. Amministrazione preposta alla tutela del vincolo paesaggistico - Prescrizioni dirette ad assicurare la compatibilità delle opere con il vincolo - Dovere - Esclusione. L’amministrazione preposta alla tutela del vincolo e/o l’amministrazione comunale non è tenuta ad indicare gli eventuali accorgimenti ed interventi volti a rendere compatibile le opere abusivamente realizzate con l’ambiente circostante al fine di consentire la sanabilità delle stesse. Un simile dovere di soccorso, invero, non solo non trova alcun fondamento positivo specifico, ma neppure può trovare radicamento nei principi costituzionali (art. 97 Cost.) cui deve improntarsi l’azione amministrativa, ciò in quanto in ogni caso l’amministrazione deve esercitare il potere conferitole dalla legge per il perseguimento dell’interesse pubblico, nel caso di specie quello della tutela della bellezza del paesaggio dell’area interessata, certamente prevalente rispetto a quello privato alla conservazione delle opere realizzate abusivamente senza i necessari permessi richiesti dalla legge. Pres. Piscitello, Est. Saltelli - T.G. e altro (avv. D’Urso) c. Comune di Orbetello (n.c.) - (Conferma T.A.R. TOSCANA - FIRENZE, Sez. I, n. 249/1997) - CONSIGLIO DI STATO, Sez. V - 27 aprile 2011, n. 2527
  8. Autorizzazione paesaggistica - Conferenza di servizi decisoria - Idoneità alla legittimazione dell’intervento - Esclusione - Necessità di un autonomo provvedimento di autorizzazione da parte dell’ente competente. Il modulo della conferenza di servizi c.d. decisoria, applicato alle vicende di autorizzazione paesaggistica, per quanto possa essere utile ad un esame contestuale e sollecito dell’istanza e possa comportare il raccordo con gli altri procedimenti, non è di suo idoneo a legittimare dal punto di vista paesaggistico l’intervento, se non è seguito da un autonomo, espresso e puntuale provvedimento di autorizzazione da parte dell’ente competente e se la soprintendenza non ha poi esercitato in senso favorevole all’istanza stessa la sua susseguente funzione di cogestione del vincolo. Pres. Severini, Est. Vigotti - Ministero per i beni e le attività culturali e altri (Avv. Stato) c. C.R. (avv. Nicolardi) - (Riforma T.A.R. PUGLIA - SEZ. STACCATA DI LECCE: SEZIONE I n. 01538/2009) - CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI -18 aprile 2011, n. 2378
  9. Interventi non soggetti ad autorizzazione  - Valutazione sulla necessità o meno di autorizzazione paesaggistica - Tipologia di lavori - Soggettiva interpretazione da parte del privato - Esclusione - Art. 149 D.Lgs. 42/2004. Con riferimento specifico alle ipotesi contemplate dal Decreto Legislativo 22 gennaio del 2004, n. 42, articolo 149, la valutazione circa la non soggezione dell'intervento ad autorizzazione paesaggistica, in base alla tipologia dei lavori, non può essere lasciata ad una soggettiva interpretazione della normativa di settore da parte del privato che detti lavori intende eseguire, sottraendo ogni possibilità di controllo preventivo all'autorità amministrativa. Lo scopo della norma è infatti quello di evitare, per tale tipologia di interventi, lo specifico procedimento autorizzatorio normalmente previsto, però, è di tutta evidenza che vengono posti dei limiti precisi che tengono conto dell'impatto dei lavori, nelle lettere a) (i lavori non devono alterare lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici), b) (gli interventi non devono comportare l'alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili e deve trattarsi di attività ed opere che non alterino l'assetto idrogeologico del territorio) e nella lettera c), secondo cui i lavori ivi indicati devono essere previsti ed autorizzati in base alla normativa in materia. (conferma sentenza emessa il 25/11/2009 dalla Corte d'Appello di Lecce). Pres. Ferrua - Est. Ramacci - P.M. Passacantando - Ric. Tu. Al. Gi.  CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 10 marzo 2011, n. 9690
  10. DIRITTO URBANISTICO - VIA valutazione di incidenza ambientale - SIC (siti di interesse comunitario) - Conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche - Principi comunitari di precauzione e prevenzione dell'azione ambientale - Dir. n. 92/43/CEE. Ai sensi del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 la valutazione di incidenza deve precedere il rilascio del titolo abilitativo edilizio. La procedura ha lo scopo di analizzare e valutare gli effetti di un determinato intervento o di una particolare attività all'interno dei siti di importanza comunitaria, individuando anche eventuali misure per contenerne l'impatto e favorirne la conservazione. Si tratta, quindi, di un procedimento preventivo il cui scopo é, evidentemente, quello di assicurare un adeguato equilibrio tra la conservazione del sito ed un uso sostenibile del territorio anche in ossequio ai principi comunitari di precauzione e prevenzione dell'azione ambientale. Conseguentemente, deve certamente escludersi, proprio per la particolare natura del procedimento, la possibilità che la valutazione di incidenza possa essere rilasciata ex post, poiché un siffatto procedere da parte dell'amministrazione competente vanificherebbe lo scopo della particolare procedura, che, come si é detto, è quello di operare un bilanciamento tra le esigenze di conservazione degli habitat naturali, della flora e della fauna selvatiche e quelle di sviluppo del territorio. Si tratta, pertanto, di una situazione del tutto analoga a quella relativa agli interventi edilizi in zona sottoposta a vincolo paesaggistico per i quali si è ritenuto che l'autorizzazione dell'ente preposto alla tutela del vincolo costituisca atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico - edilizio con la conseguenza di condizionarne l'efficacia. (conferma ordinanza emessa i16/7/2010 dal Tribunale di Salerno) Pres. Ferrua, Est. Ramacci, Ric. Stanzione. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 9/03/2011 (Cc. 24/02/2011) Sentenza n. 9308

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