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- Diritto dell'energia -
Filiere agro-energetiche - Disposizioni regionali
campane -
Disposizioni statali - Tutela del paesaggio - Rapporto. Le
linee programmatiche
regionali campane (delibera n. 500 del 20.3.2009),
nonché le
disposizioni
statali (d.lgs. n. 387/03) e regionali (l.r. Campania n. 1/08), laddove
promuovono le filiere agro-energetiche, non possono conculcare le
competenze
statali in materia di tutela del paesaggio al fine di apprezzare la
compatibilità dei progettati interventi con le caratteristiche
estetiche dello
stato dei luoghi in zona sottoposta a vincolo. Pres. Esposito, Est.
Sabbato -
I. s.p.a. (avv. Marenghi) c. Ministero Per i Beni e Le Attivita'
Culturali -
Soprintendenza Baaas di Salerno ed Avellino (Avv. Stato) -
TAR CAMPANIA, Salerno, Sez .II - 21 luglio 2011, n. 1346
- Diritto dell'energia -
Pannelli fotovoltaici - Incisione negativa sulla
fruibilità
paesaggistica - Assenza di misure idonee a mitigare l’impatto - Parere
negativo
della Soprintendenza- Illogicità - Esclusione. Non
è
implausibile -
potendo pertanto escludersi vizi di illogicità del parere contrario
dell’autorità tutoria - ritenere che la disposizione dei pannelli
fotovoltaici
in maniera da costituire un unico piano di rilevanti dimensioni e di
altezza
significativa possa incidere negativamente sulla fruibilità
paesaggistica dei
luoghi, in assenza di misure, indicate dalla Soprintendenza, idonee a
mitigare
l’impatto ambientale (nella specie, frazionamento della struttura con
chiome di
alberi). Pres. Esposito, Est. Sabbato - I. s.p.a. (avv. Marenghi) c.
Ministero
Per i Beni e Le Attivita' Culturali - Soprintendenza Baaas di Salerno
ed
Avellino (Avv. Stato) - TAR CAMPANIA,
Salerno, Sez .II - 21 luglio 2011, n. 1346
- Installazione
pannelli solari - Autorizzazione dell'ente preposto alla tutela del
vincolo -
Assenza - Reato paesaggistico - Configurabilità - Natura di reato
formale e di
pericolo - Art. 146, c. 9, D. L.vo n. 42/2004 - D.P.R. n. 139/2010 -
Art. 2
D.M. n. 1444/1968 - D. L.vo n. 115/2008 - Art. 1, c. 289, L. n.
244/2007 - Dir.
2006/32/CE.
L'installazione di pannelli solari è inequivocabilmente un intervento
idoneo ad
incidere negativamente sull'assetto paesaggistico e richiede
l'autorizzazione
dell'ente preposto alla tutela del vincolo. La mancanza di
autorizzazione è
idonea a configurare il reato paesaggistico che, ha natura di reato
formale e
di pericolo (Cass., Sez. III n. 2903, 22/01/2010). La necessità di tale
autorizzazione è esplicitamente prevista dal D.P.R. 9 luglio 2010 n.
139, a
norma dell'articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio
2004, n.
42, e successive modificazioni" il quale, nell'Allegato 1, indica tra
gli
interventi soggetti ad autorizzazione semplificata, al punto 25, i
"pannelli solari, termici e fotovoltaici fino ad una superficie di 25
mq", specificando che la disposizione non si applica nelle zone
territoriali omogenee "A" di cui all'articolo 2 del decreto
ministeriale n. 1444 del 1968 ed in quelle ad esse assimilabili e nelle
aree
vincolate ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del
D.Lv.
42\04, ferme restando le diverse e più favorevoli previsioni del
decreto
legislativo 30 maggio 2008, n. 115, recante "Attuazione della direttiva
2006/32/CE
relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi
energetici e
abrogazione della direttiva 93/76/CEE", e dell'articolo 1, comma 289,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244. (Annulla l'ordinanza emessa il
6/6/2010
con rinvio al Tribunale di Gorizia) Pres. Petti Est. Ramacci Ric.
Cuzzolin. CORTE
DI
CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 17/05/2011 (Ud.
27/04/2011) Sentenza n. 19328
- Impianti
di distribuzione carburante - Localizzazione - Area a verde attrezzato
o zona
agricola - Compatibilità con qualunque destinazione urbanistica -
Limiti -
Vincoli paesaggistici, ambientali - Conflitto tra la legislazione in
materia di
governo del territorio Regionale e statale - Principio di specialità -
Art. 2,
e c. 1 bis, D. Lgs n. 32/1998. La
localizzazione di impianti di distribuzione di carburanti, ai sensi
dell'art. 2
del D. Lgs n. 32/98, non è esclusa nemmeno dalla destinazione dell'area
a verde
attrezzato oppure a zona agricola. L'impianto di distribuzione di
carburanti
costituisce una infrastruttura compatibile con qualunque destinazione
urbanistica, salvo espressi divieti, e non necessita, dunque, di una
variante
di piano, costituendo piuttosto la sua localizzazione un mero
adeguamento degli
strumenti urbanistici, (Cons. St.,
sez. V, 21/9/2005, n. 4945; Cons. St. sez. V, 19.9.2007 n. 4887; Cons.
Stat.,
Sez. V,
9/6/2008, n. 2857; id. 23/1/2007, n. 192; id. 13/12/2006, n. 7377; Tar
Veneto,
Sez. III, 1/8/2007, n. 2626; Tar. Veneto, sez. III, 16.6.2009 n. 1805).
Non
sussiste, inoltre, conflitto tra la legislazione in materia di governo
del
territorio dettata dalla Regione e la legislazione statale in materia
di
razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti, dovendo
trovare
applicazione, per il principio di specialità, solo quest'ultima con
riferimento
alla installazione di tale tipo di struttura. Tuttavia, l'art. 2, comma
1 bis,
del D. Lgs n. 32 del 1998 fa espressamente salvi i vincoli
paesaggistici,
ambientali ovvero monumentali esistenti sul territorio. (annulla con
rinvio
ordinanza dell'11.6.2010, Tribunale di Reggio Calabria) Pres. Ferrua,
Est.
Rosi, Ric. Lucà. CORTE
DI
CASSAZIONE PENALE Sez. III, 9/05/2011 (Cc.
6/4/2011), Sentenza n. 17873
- Diritto dell'energia - Impianti da fonti
rinnovabili - Tutela costituzionale
del
paesaggio - Libertà economica - Funzionalizzazione alla salvaguardia
delle
bellezze naturali.
La costruzione e l’esercizio di impianti da fonti rinnovabili -
soggetta ad
autorizzazione unica regionale - deve rispettare le normative vigenti
in
materia di tutela dell’ambiente, del paesaggio e del patrimonio
storico-artistico, a tenore dell’art. 12 comma terzo del D.Lgs. 29
dicembre
2003 n. 387 (cfr.: Corte Cost., 26.3.2010 n. 119). Mentre la tutela
costituzionale del paesaggio e dei beni culturali è infatti
incondizionata e
assoluta, la garanzia della libertà economica è subordinata alla sua "funzione sociale", rientrando nella
generale accezione della
funzionalizzazione anche la salvaguardia delle bellezze naturali, del
patrimonio pubblico e dei beni destinati alla fruizione collettiva.
(Cons.
Stato V, 12.6.2009 n. 3770; Corte Cost. 22.5.2009 n. 162). Ciò,
tuttavia, non
comporta che non debba tenersi conto l’utilità economica delle opere
progettate, secondo quanto previsto dell’art. 152 del D.Lgs. 22 gennaio
2004 n.
42. Pres. Zaccardi, Est. Ciliberti - E. s.r.l. (avv. ti Bassi e Guida)
c.
Regione Molise e altri (Avv. Stato) e altri (n.c.) - TAR MOLISE,
Sez. I - 8 marzo 2011, n. 99
- Diritto dell'energia - Impianti di produzione
di energia da fonti rinnovabili -
Interesse paesaggistico e interesse ambientale - Possibile conflitto -
Valutazione comparativa in concreto. E’
vero che la riduzione delle emissioni nocive
attraverso l’utilizzazione di fonti energetiche rinnovabili costituisce
oggetto
di impegni internazionali assunti dallo Stato italiano (come il
Protocollo di
Kyoto), ma è altresì vero che pure la salvaguardia del paesaggio
costituisce
oggetto di impegni internazionali (come la Convenzione europea del
paesaggio).
Pertanto, alla concezione totalizzante dell’interesse paesaggistico non
può
sostituirsi una concezione totalizzante dell’interesse ambientale, che
ne
postuli la tutela a ogni costo mediante lo sviluppo di impianti di
energia
alternativa, che abbiano un grave e irreversibile impatto
paesaggistico. In
altri termini, il conflitto tra tutela del paesaggio e tutela
dell’ambiente e
della salute non può essere risolto in forza di una nuova aprioristica
gerarchia che inverta la scala dei valori, ma deve essere operato in
concreto
mediante una ponderazione comparativa di tutti gli interessi coinvolti,
potendosi configurare una preminenza valoriale a favore del paesaggio,
o
tutt’al più un’equivalenza ponderata tra il paesaggio, l’ambiente e il
diritto
d’intrapresa economica (cfr.: T.A.R. Molise I, 8.4.2009 n. 115). Pres.
Zaccardi, Est. Ciliberti - E. s.r.l. (avv. ti Bassi e Guida) c. Regione
Molise
e altri (Avv. Stato) e altri (n.c.) - TAR MOLISE,
Sez. I - 8 marzo 2011, n. 99
- Diritto dell'energia - Autorità tutoria -
Comparazione con gli interessi
economici -
Necessità - Esclusione.
Se è vero che i conflitti tra tutela del paesaggio e tutela
dell’ambiente (e
indirettamente della salute) che si possono innescare nello sviluppo di
fonti
di energia alternativa, in caso di grave e irreversibile impatto
paesaggistico,
possono e devono essere risolti in concreto, attraverso una
ponderazione comparativa
tra tutti gli interessi coinvolti, e ciò deve avvenire all’interno
della
conferenza di servizi - non già nell’esercizio unilaterale dei vari
poteri
pubblici implicati - nondimeno, all’autorità tutoria non compete -
neppure in
virtù dei princìpi generali della normativa sul procedimento
amministrativo, né
dell’ art. 152 del D.Lgs. n. 42 del 2004 - di comparare e ponderare,
nel
procedimento, gli interessi tutelati con gli altri interessi economici
e di
salvaguardia ambientale, intrinseci alle politiche di promozione delle
energie
da fonti alternative, atteso che detta comparazione avviene in un
momento e
nell’esercizio di un potere diverso, in sede di conferenza di servizi
regionale
(cfr.: Corte Cost. 6.11.2009 n. 282). Pres. Zaccardi, Est. Ciliberti -
E.
s.r.l. (avv. ti Bassi e Guida) c. Regione Molise e altri (Avv. Stato) e
altri
(n.c.) - TAR
MOLISE,
Sez. I - 8 marzo 2011, n. 99
- Diritto dell'energia - Impianti
alimentati da fonti rinnovabili -
Autorizzazioni unica
ex art. 12 d.lgs. n. 387/2003 - Valutazioni di carattere paesaggistico
-
Espressione nell’ambito della Conferenza di servizi - Parere reso al di
fuori
della conferenza - Illegittimità per incompetenza assoluta.
L’art. 12 del d.lgs. n.
387/2003 prevede che la costruzione e l'esercizio degli impianti di
produzione
elettrica alimentate da fonti rinnovabili sono soggetti ad
un'autorizzazione
unica rilasciata dalla Regione, che è tenuta a convocare la conferenza
di
servizi entro 30 giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione
(T.A.R.
Sicilia, Palermo, Sez. I, 578 del 20.1.2010, n. 578 ). L’autorizzazione
unica
sostituisce quindi tutti i pareri e le autorizzazioni altrimenti
necessari, e
in essa confluiscono anche le valutazioni di carattere paesaggistico,
nonché
quelle relative all’esistenza di vincoli di carattere
storico-artistico,
tramite il meccanismo della Conferenza di servizi. Pertanto, l'organo
competente al rilascio dell'autorizzazione unica compie la valutazione
comparativa di tutti gli interessi coinvolti, tenendo conto delle
posizioni di
dissenso espresse dai partecipanti alla Conferenza di servizi (cfr.
Cons.
Stato, sez. VI, 22 febbraio 2010, n. 1020), mentre le Amministrazioni
interessate dal progetto di realizzazione dell'opera, ivi compresa
quella
deputata alla tutela del paesaggio, sono tenute a partecipare alla
predetta
conferenza ed ad esprimere in tale sede i pareri di cui sono investiti
per
legge. Qualora, invece, il singolo parere sia reso al di fuori della
conferenza
esso è illegittimo per incompetenza assoluta alla stregua di un atto
adottato
da un'autorità amministrativa priva di potere in materia (C.G.A.R.S.,
ordinanza
14 ottobre 2009 n. 1032; C.G.A.R.S., 11 aprile 2008, n. 295; T.A.R.
Sicilia
Palermo, sez. I, 02 febbraio 2010, n. 1297). Pres. f.f. Schillaci, Est.
Barone
- A.S. s.p.a. (avv.ti Consoli, Incorvaia, Torrani e Malanchini) c.
Soprintendenza Ai Beni Culturali ed Ambientali di Messina e altri (Avv.
Stato)
- TAR
SICILIA, Catania, Sez.I - 14 gennaio 2011, n. 35
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