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Beni culturali e ambientali - Demanio marittimo
(Sentenze pronunciate nell'anno 2011 della Cassazione, del Consiglio di Stato e del TAR)
 Parti e argomenti della scheda: 
Una massima relativa a una legge regionale della Campania riguardante le strutture turistiche ricettive e balneari e un'altra sul divieto di costruzione a meno di 150 metri dalla battigia.
  1. Strutture turistiche ricettive e balneari
  2. Artt. 146, 181 D.Lgs., n. 42/2004 e 44 lett. c) D.P.R. n. 380/2001
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  1. Strutture turistiche ricettive e balneari - Art. 1, c. 13 l.r. Campania n. 2/2010 - Illegittimità costituzionale. L’art. 1, c. 13 della L.r. Campania n. 2/2010 (poi abrogato con l. r. n. 4/2011), in tema di strutture turistiche ricettive e balneari, ha violato l’art. 117, c. 2, lett. s) Cost., con riferimento alla tutela del paesaggio. La legislazione regionale non può infatti prevedere una procedura per l’autorizzazione paesaggistica diversa da quella dettata dalla legislazione statale, perché alle Regioni «non è consentito introdurre deroghe agli istituti di protezione ambientale che dettano una disciplina uniforme valevole su tutto il territorio nazionale nel cui ambito deve essere annoverata l’autorizzazione paesaggistica» (sentenze n. 101 del 2010 e n. 232 de 2008). Peraltro, la normativa censurata si pone in contrasto con l’art. 146 - che regola il procedimento di autorizzazione paesaggistica - e con l’art. 149 - che individua tassativamente le tipologie di interventi in aree vincolate realizzabili anche in assenza di autorizzazione - del decreto legislativo n. 42 del 2004, nonché con l’allegato 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 139, che reca un elenco tassativo degli interventi di «lieve entità». Pres. Quaranta, Est. Cassese - Presidente del Consiglio dei Ministri c. Regione Campania - CORTE COSTITUZIONALE - 22 luglio 2011, n. 23

  2. Artt. 146, 181 D.Lgs., n. 42/2004 e 44 lett. c) D.P.R. n. 380/2001 - Art. 15 lett. a) L.R.Sicilia n. 76/78 (Divieto di costruzione entro i 150 mt. dalla battigia) - Fattispecie - DIRITTO URBANISTICO - Nozione di rudere - Ricostruzione su ruderi e concetto di ristrutturazione edilizia - Demolizione e ricostruzione di un rudere - Nuova costruzione - Concetti di ristrutturazione straordinaria o di risanamento conservativo. La ricostruzione di un "rudere" costituisce nuova costruzione e non ristrutturazione di edificio preesistente, atteso che il concetto di ristrutturazione edilizia sottende necessariamente la preesistenza di un fabbricato da ristrutturare, inteso quale organismo edilizio dotato delle mura perimetrali, delle strutture orizzontali e della copertura (Cass. Sez. 3, n. 15054 del 23/01/2007). Pertanto, la ricostruzione su ruderi costituisce sempre "nuova costruzione", in quanto il concetto di ristrutturazione edilizia postula necessariamente la preesistenza di un fabbricato da ristrutturare, cioè di un organismo edilizio dotato delle murature perimetrali, strutture orizzontali e copertura. In mancanza di tali elementi strutturali non è possibile valutare l'esistenza e la consistenza dell'edificio da consolidare ed i ruderi non possono che considerarsi alla stregua di un'area non edificata. E' in re ipsa, dunque, che nel caso di demolizione e ricostruzione di un rudere non possa in alcun modo farsi riferimento ai concetti di ristrutturazione straordinaria o di risanamento conservativo in quanto manca la possibilità di riscontrare la rispondenza di quanto realizzato a quanto demolito. (Nella specie, l’intervento edilizio riguardava un’area di interesse Comunitario e sottoposta a vincolo paesaggistico - Riserva dei Pantani della Sicilia Orientale). (conferma ordinanza n. 48/2010 TRIB. LIBERTA' di RAGUSA, del 29/10/2010) Pres. Squassoni, Est. Sarno, Ric. Grosso. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 6/7/2011 (Cc. 3/5/2011) Sentenza n. 26379


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