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Strutture
turistiche ricettive e balneari - Art. 1, c. 13 l.r. Campania n. 2/2010
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Illegittimità costituzionale. L’art.
1, c. 13 della L.r. Campania n. 2/2010 (poi abrogato con l. r. n.
4/2011), in
tema di strutture turistiche ricettive e balneari, ha violato l’art.
117, c. 2,
lett. s) Cost., con riferimento alla tutela del paesaggio. La
legislazione
regionale non può infatti prevedere una procedura per l’autorizzazione
paesaggistica diversa da quella dettata dalla legislazione statale,
perché alle
Regioni «non è consentito introdurre deroghe agli istituti di
protezione
ambientale che dettano una disciplina uniforme valevole su tutto il
territorio
nazionale nel cui ambito deve essere annoverata l’autorizzazione
paesaggistica»
(sentenze n. 101 del 2010 e n. 232 de 2008). Peraltro, la normativa
censurata
si pone in contrasto con l’art. 146 - che regola il procedimento di
autorizzazione paesaggistica - e con l’art. 149 - che individua
tassativamente
le tipologie di interventi in aree vincolate realizzabili anche in
assenza di
autorizzazione - del decreto legislativo n. 42 del 2004, nonché con
l’allegato
1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 139,
che reca
un elenco tassativo degli interventi di «lieve entità». Pres. Quaranta,
Est.
Cassese - Presidente del Consiglio dei Ministri c. Regione Campania -
CORTE
COSTITUZIONALE - 22 luglio 2011, n. 23
- Artt.
146, 181 D.Lgs., n. 42/2004 e 44 lett. c) D.P.R. n. 380/2001 - Art. 15
lett. a)
L.R.Sicilia n. 76/78 (Divieto di costruzione entro i 150 mt. dalla
battigia) -
Fattispecie - DIRITTO URBANISTICO - Nozione di rudere - Ricostruzione
su ruderi
e concetto di ristrutturazione edilizia - Demolizione e ricostruzione
di un
rudere - Nuova costruzione - Concetti di ristrutturazione straordinaria
o di
risanamento conservativo. La
ricostruzione di un "rudere" costituisce nuova costruzione e non
ristrutturazione di edificio preesistente, atteso che il concetto di
ristrutturazione edilizia sottende necessariamente la preesistenza di
un
fabbricato da ristrutturare, inteso quale organismo edilizio dotato
delle mura
perimetrali, delle strutture orizzontali e della copertura (Cass. Sez.
3, n.
15054 del 23/01/2007). Pertanto, la ricostruzione su ruderi costituisce
sempre
"nuova costruzione", in quanto il concetto di ristrutturazione
edilizia postula necessariamente la preesistenza di un fabbricato da
ristrutturare, cioè di un organismo edilizio dotato delle murature
perimetrali,
strutture orizzontali e copertura. In mancanza di tali elementi
strutturali non
è possibile valutare l'esistenza e la consistenza dell'edificio da
consolidare
ed i ruderi non possono che considerarsi alla stregua di un'area non
edificata.
E' in re ipsa, dunque, che nel caso di demolizione e ricostruzione di
un rudere
non possa in alcun modo farsi riferimento ai concetti di
ristrutturazione
straordinaria o di risanamento conservativo in quanto manca la
possibilità di
riscontrare la rispondenza di quanto realizzato a quanto demolito.
(Nella
specie, l’intervento edilizio riguardava un’area di interesse
Comunitario e
sottoposta a vincolo paesaggistico - Riserva dei Pantani della Sicilia
Orientale). (conferma ordinanza n. 48/2010 TRIB. LIBERTA' di RAGUSA,
del
29/10/2010) Pres. Squassoni, Est. Sarno, Ric. Grosso. CORTE
DI
CASSAZIONE PENALE Sez. III, 6/7/2011 (Cc.
3/5/2011) Sentenza n. 26379
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