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Beni culturali e ambientali - Competenze dei tecnici
(Sentenze pronunciate nell'anno 2011 della Cassazione, del Consiglio di Stato e del TAR)
 Parti e argomenti della scheda:
Si riportano alcune massime pronunciate nell'anno 2011 relative alla competenza degli architetti per quanto concerne le opere di restauro. Si chiarisce, in essa, che cosa bisogna intendere con ciò che prescrive la legge, (l'art. 52 del Regio Decreto n.2537/1925), in proposito.
  1. Riserva di competenza degli architetti ex art. 52 R.D. n. 2537/1925
  2. Diritto urbanistico - Interventi su edifici esistenti di interesse storico- artistico
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  1. Riserva di competenza degli architetti ex art. 52 R.D. n. 2537/1925 - Attività di restauro e ripristino - Terminologia atecnica - Corrispondenza con le definizioni di cui all’art. 3 del D.P.R. n. 380/2001 - Esclusione. La riserva di competenza ex art. 52 R.D. n. 2537/1925, non può essere negata solo per il fatto che i lavori da appaltare consistano in un mero intervento di recupero e manutenzione straordinaria, e non di restauro in senso stretto, non essendovi ragioni per escludere tali tipologie di intervento da quelle riservate alla competenza degli architetti, tenuto anche conto che la norma in questione contempla in maniera generica le attività di restauro e ripristino. La terminologia utilizzata dal legislatore del 1925 deve quindi essere considerata in senso atecnico, e non può essere riferita alle specifiche categorie di interventi sul patrimonio edilizio esistente poi codificate dall'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457 e oggi recepite nell'art. 3 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380. L'espressione "restauro e ripristino" va quindi intesa in senso omnicomprensivo, come relativa a qualsiasi attività di recupero di una struttura edilizia che presenti peculiari caratteri storico-artistici (T.A.R. Sardegna Cagliari, sez. I, 24 ottobre 2009 , n. 1559). Pres. Ferlisi, Est.Puliatti - G.R.E. (avv.ti Miracola e L'Abbate) c. Comune di Mistretta (avv. Scuderi). TAR SICILIA, Catania, Sez. III - 17 gennaio 2011, n. 87
  2. DIRITTO URBANISTICO - Interventi su edifici esistenti di interesse storico- artistico - Interesse pubblico alla tutela dei beni artistici - Progetti di restauro e ripristino - Architetti. Ogni intervento - seppure minimo - su edificio esistente che presenti dei particolari aspetti architettonici, e che necessiti di particolari conoscenze tecniche idonee a preservare il complesso di dette caratteristiche architettoniche, è di competenza esclusiva dell'architetto, e ciò non solo in ipotesi di beni sottoposti a vincolo, ma anche di quelli che, seppure non oggetto di uno specifico provvedimento, presentino un interesse storico-artistico (T.A.R. Veneto Venezia, sez. I, 28 giugno 1999 , n. 1098). Difatti gli architetti , in ragione dello specifico corso di laurea che sono tenuti a percorrere e della conseguente professionalità (e sensibilità) artistica ed estetica che acquistano, devono ritenersi più idonei (rispetto agli ingegneri) a tutelare l'interesse pubblico connesso alla tutela dei beni artistici e storici e, quindi, a redigere i progetti di restauro e ripristino degli edifici che si caratterizzano per la loro valenza culturale. (T.A.R. Veneto Venezia, sez. II, 28 gennaio 2005 , n. 381). Pres. Ferlisi, Est.Puliatti - G.R.E. (avv.ti Miracola e L'Abbate) c. Comune di Mistretta (avv. Scuderi). TAR SICILIA, Catania, Sez. III - 17 gennaio 2011, n. 87