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Riserva
di competenza degli architetti ex art. 52 R.D. n. 2537/1925 - Attività
di
restauro e ripristino - Terminologia atecnica - Corrispondenza con le
definizioni di cui all’art. 3 del D.P.R. n. 380/2001 - Esclusione. La
riserva di competenza
ex art. 52 R.D. n. 2537/1925, non può essere negata solo per il fatto
che i
lavori da appaltare consistano in un mero intervento di recupero e
manutenzione
straordinaria, e non di restauro in senso stretto, non essendovi
ragioni per
escludere tali tipologie di intervento da quelle riservate alla
competenza
degli architetti, tenuto anche conto che la norma in questione
contempla in
maniera generica le attività di restauro e ripristino. La terminologia
utilizzata dal legislatore del 1925 deve quindi essere considerata in
senso
atecnico, e non può essere riferita alle specifiche categorie di
interventi sul
patrimonio edilizio esistente poi codificate dall'art. 31 della legge 5
agosto
1978, n. 457 e oggi recepite nell'art. 3 del D.P.R. 6 giugno 2001, n.
380.
L'espressione "restauro e ripristino" va quindi intesa in senso
omnicomprensivo, come relativa a qualsiasi attività di recupero di una
struttura edilizia che presenti peculiari caratteri storico-artistici
(T.A.R.
Sardegna Cagliari, sez. I, 24 ottobre 2009 , n. 1559). Pres. Ferlisi,
Est.Puliatti - G.R.E. (avv.ti Miracola e L'Abbate) c. Comune di
Mistretta (avv.
Scuderi). TAR
SICILIA, Catania, Sez. III - 17 gennaio 2011, n.
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DIRITTO
URBANISTICO - Interventi su edifici esistenti di interesse storico-
artistico -
Interesse pubblico alla tutela dei beni artistici - Progetti di
restauro e
ripristino - Architetti.
Ogni intervento - seppure minimo - su edificio esistente che presenti
dei
particolari aspetti architettonici, e che necessiti di particolari
conoscenze
tecniche idonee a preservare il complesso di dette caratteristiche
architettoniche,
è di competenza esclusiva dell'architetto, e ciò non solo in ipotesi di
beni
sottoposti a vincolo, ma anche di quelli che, seppure non oggetto di
uno
specifico provvedimento, presentino un interesse storico-artistico
(T.A.R.
Veneto Venezia, sez. I, 28 giugno 1999 , n. 1098). Difatti gli
architetti , in
ragione dello specifico corso di laurea che sono tenuti a percorrere e
della
conseguente professionalità (e sensibilità) artistica ed estetica che
acquistano, devono ritenersi più idonei (rispetto agli ingegneri) a
tutelare
l'interesse pubblico connesso alla tutela dei beni artistici e storici
e,
quindi, a redigere i progetti di restauro e ripristino degli edifici
che si
caratterizzano per la loro valenza culturale. (T.A.R. Veneto Venezia,
sez. II,
28 gennaio 2005 , n. 381). Pres. Ferlisi, Est.Puliatti - G.R.E. (avv.ti
Miracola e L'Abbate) c. Comune di Mistretta (avv. Scuderi). TAR
SICILIA, Catania, Sez. III - 17 gennaio 2011, n. 87
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