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Autorizzazione
paesaggistica - Soggetti legittimati - Art. 146 d.lgs. n. 42/2004.
La disposizione di cui
all'art. 146, d.lg. n. 42 del 2004 individua i soggetti legittimati a
richiedere l'autorizzazione paesaggistica indicandoli nei "proprietari,
possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili di aree di
interesse
paesaggistico", ovvero, in senso letterale, in tutti coloro che hanno
con
la "res", oggetto di protezione vincolistica, una relazione
dominicale e/o materiale, ovvero, secondo un'interpretazione estensiva
conforme
al dettato costituzionale - a coloro che del bene debbono avere la
disponibilità materiale, pena l'inefficacia del sistema di tutela
giurisdizionale.(T.A.R. Campania Napoli, sez. III, 09 novembre 2010 ,
n.
23672). Pres. Balba, Est. Pupilella - A. s.n.c. (avv. Chiocca) c.
Comune di
Sestri Levante (avv. Cocchi) - TAR
LIGURIA, Sez. I - 28 giugno 2011, n. 1015
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RIFIUTI
- Zona sottoposta a vincolo paesaggistico ed a Protezione Speciale -
Impianto
di smaltimento rifiuti - Autorizzazione integrata ambientale -
Nulla-osta
dell’Ente preposto alla gestione del vincolo ambientale - Necessità -
D.L.vo n.
152/06 - Artt. 5 e 7 del D.L.vo n. 59/05 - L. n. 394/91 - Art. 181
D.L.vo n.
42/04. In
tema di Autorizzazione Integrata Ambientale, l’assunto secondo cui la
stessa
sostituisce ai fini della realizzazione di laghetti artificiali
connessi ad un
impianto di smaltimento rifiuti anche il nulla-osta dell’Ente preposto
alla
gestione del vincolo ambientale è errato in diritto, poiché non
conforme alla
disciplina di cui agli artt. 5 e 7 del D.L.vo n. 59/05. Detta
Autorizzazione Integrata
Ambientale, sostituisce ed assorbisce tutte le autorizzazioni
necessarie per
l’installazione ed il funzionamento degli impianti destinati allo
smaltimento
dei rifiuti, di cui al D.L.vo n. 152/06, ma non sostituisce il
nulla-osta
richiesto dalla L. n. 394/91, stante la specifica funzione cui è
connessa detta
autorizzazione diretta a tutelare le zone a protezione speciale avente
una
propria specifica peculiarità. (conferma Ordinanza Tribunale di Roma,
emessa il
20/09/010) Pres. Squassoni, Est. Gentile, Ric. Baroni. CORTE
DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 1/06/2011 (Cc.
3/05/2011) Sentenza n. 21863
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DIRITTO
URBANISTICO - Zona sottoposta a vincolo paesaggistico -
Permesso di
costruire - Variazioni essenziali - Nuova valutazione del progetto da
parte
dell'amministrazione concedente - Necessità - Artt. 32, lett. c) e 44
T.U. n.
380/2001.
Ai sensi dell'art. 32, lett. c), del T.U. n. 380/2001 - costituiscono
variazioni essenziali le "modifiche sostanziali di parametri
urbanistico-edilizi del progetto approvato ovvero della localizzazione
dell'edificio sull'area di pertinenza". Ne consegue che la modifica
della
localizzazione dell'edificio integra una variazione essenziale rispetto
al
progetto qualora si sia in presenza di una traslazione tale da
comportare lo
spostamento del fabbricato su un'area totalmente o pressoché totalmente
diversa
da quella originariamente prevista. Pertanto, a detta modifica, si
connette la
necessità di una nuova valutazione del progetto da parte
dell'amministrazione
concedente, sotto il profilo della sua compatibilità con i parametri
urbanistici e con la considerazione dell'area. Inoltre, gli interventi
in
variazione essenziale vengono ritenuti generalmente punibili con la
pena
prevista dalla lettera a) dell'art. 44 del T.U. n. 380/2001. Essi,
però,
"sono considerati in totale difformità dal permesso di costruire (già
concessione edilizia)" quando sono realizzati (come nella specie) in
zona
sottoposta a vincolo paesaggistico (art. 32, 3° comma dello stesso
T.U.).
(conferma sentenza n. 462/2008 CORTE APPELLO di TRIESTE, del
17/03/2010) Pres.
Petti, Est. Fiale, Ric. Grop ed altro. CORTE
DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 31/05/2011 (Ud.
27/04/2011) Sentenza n. 21781
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DIRITTO
URBANISTICO - Realizzazione di una pista in terra battuta - Titoli
abilitativi
- Necessità - Casi di esenzione - Art. 149 d. lgs. n. 42/2004 - Art.
44, lett.
c), d.p.R., n. 380/2001.
Nei casi in cui si esclude che la realizzazione di una pista in terra
battuta
possa rientrare in uno dei casi esenti contemplati dall'art. 149 d.
lgs. 22
gennaio 2004, n. 42, non trattandosi né di manutenzione, restauro o
consolidamento statico di edifici, né di intervento inerente
l'esercizio di
attività agro-silvio-pastorale senza permanente alterazione dello stato
dei
luoghi, sono necessari i titoli abilitativi sia sotto il profilo
edilizio sia
sotto quello paesaggistico, la cui mancanza integra i reati di cui agli
artt.
44, lett. c), d.p.R. 6 giugno 2001, n. 380, e 181 d. lgs. 22 gennaio
2004, n.
42. (conferma sentenza del 20/11/2009 dalla Corte d'Appello di Lecce)
Pres.
Ferrua, Est. Franco, Ric. Chiuri. CORTE
DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 18/5/2011 (Ud.
26/01/2011) Sentenza n. 19568
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DIRITTO
URBANISTICO - Zona sottoposta a vincolo paesaggistico - Costruzione,
allargamento o modificazione di una strada - Permessi - Artt. 44, lett.
c),
D.P.R. n. 380/2001 e 181 d. lgs. n. 42/2004.
Per la costruzione o
l'allargamento o la modificazione di una strada è necessario il
permesso di
costruire, anche qualora l'allargamento o la modificazione avvengano su
una
precedente pista in terra battuta o strada, trattandosi di una
trasformazione
edilizia del territorio. Quando poi la costruzione o l'allargamento o
la
modificazione di una strada avvengono in zona paesisticamente
vincolata,
occorre, oltre il permesso di costruire, anche l'autorizzazione
paesistica,
poiché viene posta in essere una trasformazione ambientale, che rende
indispensabile l'intervento e la valutazione delle autorità preposte al
controllo del paesaggio sotto i diversi profili urbanistico e
paesaggistico
ambientale (Cass. Sez. III, 3/6/2004, n. 33186, Spano). (conferma
sentenza del
20/11/2009 dalla Corte d'Appello di Lecce) Pres. Ferrua, Est. Franco,
Ric.
Chiuri. CORTE
DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 18/5/2011 (Ud.
26/01/2011) Sentenza n. 19568
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DIRITTO
URBANISTICO - Trasformazione
di balcone in veranda - Permesso di costruire - Necessità - Nulla osta
paesaggistico - Necessità - Orientamento della giurisprudenza - Artt 44
lett.
b) d.P.R. n 380/2001 e 181 d. l.vo n 42/ 2004.. La
trasformazione di
un balcone o di un terrazzino circondato da muri perimetrali in
veranda, o di
un terrapieno et similia mediante chiusura a mezzo
di installazione di
pannelli di vetro su intelaiatura metallica od altri elementi
costruttivi, non
costituisce intervento di manutenzione straordinaria, di restauro o
pertinenziale,
ma è opera già soggetta a concessione edilizia ed attualmente a
permesso di
costruire (Cass., Sez. n. 35011/2007; n.25588/2004). Il medesimo
orientamento
si rinviene nelle decisioni dei giudici amministrativi (Cons. Stato,
Sez. 5^:
8.4.1999, n. 394 e 22.7.1992, n. 675, nonché Cons. giust. Amm. Sic.
Sez.
riunite, 15.10.1991, n. 345). In particolare, una veranda è da
considerarsi, in
senso tecnico- giuridico, un nuovo locale autonomamente utilizzabile e
difetta
normalmente del carattere di precarietà trattandosi di opera destinata,
non a
sopperire ad esigenze temporanee e contingenti, ma a durare nel tempo,
ampliando così il godimento dell'immobile. Nella specie, non può
sostenersi
che, il manufatto realizzato, senza il permesso di costruire e senza il
nulla
osta paesaggistico, fosse destinato alla protezione dagli agenti
atmosferici
allorché si consideri che é stato ottenuto in concreto un nuovo vano
adibito a
deposito. (dic. inamm. il ricorso avverso la sentenza della Corte
d'appello di
Napoli del 25/3/2010) Pres. De Maio, Est. Petti, Ric. Ammirati. CORTE DI
CASSAZIONE PENALE Sez. III, 11/5/2011 (Ud. 23/3/2011), Sentenza
n. 18507
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Autorizzazione
paesaggistica - Procedimento di verifica della legittimità - Art. 10
bis L. n.
241/1990 - Applicabilità - Esclusione - Ragioni.
L’art. 10 bis della L.
n. 241/1990 non è applicabile al procedimento statale di verifica della
legittimità dell’autorizzazione paesaggistica, sia perché tale
procedimento non
è attivato su istanza di parte, bensì su richiesta dell’Amministrazione
comunale che ha rilasciato tale autorizzazione, sia perché la
comunicazione di
cui all’art. 10 bis ha ad oggetto “i motivi che ostano all’accoglimento
della
domanda”, mentre la funzione esercitata dalla Soprintendenza
nell’esercizio del
potere di annullamento di un’autorizzazione paesaggistica non è quella
di
verificare la sussistenza dei presupposti legittimanti il rilascio del
provvedimento, bensì quella di scrutinare la legittimità
dell’autorizzazione
rilasciata dall’Amministrazione comunale. Pres. Veneziano, Est.
Polidori -
D.S.F. e altro (avv. Cinque) c. Ministero per i beni e le attività
culturali -
Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio di Napoli e
Provincia (Avv. Stato) e altro (n.c.) - TAR
CAMPANIA, Napoli, Sez. VII - 11 febbraio 2011, n.
904
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Vincolo
paesaggistico - Autorizzazione paesaggistica - Potere di annullamento -
Profili
di eccesso di potere.
Il potere di annullamento dell’autorizzazione paesaggistica attribuito
alla
Soprintendenza non può comportare un riesame complessivo delle
valutazioni
tecnico-discrezionali compiute dall’Ente locale, tale da consentire la
sovrapposizione o la sostituzione di una nuova valutazione di merito a
quella
compiuta in sede di rilascio dell’autorizzazione, ma si estrinseca in
un mero
controllo di mera legittimità, (ex multis, T.A.R. Campania Napoli, Sez.
VII, 19
febbraio 2009, n. 958). Tuttavia il controllo di legittimità della
Soprintendenza può riguardare anche tutti i possibili profili
dell’eccesso di
potere (ex multis, Cons. Stato, Sez. VI, 11 settembre 2003, n. 5099),
ivi
compresi il difetto di istruttoria ed il difetto di motivazione.
Pertanto,
posto che la funzione dell’autorizzazione non è quella di rimuovere il
vincolo,
ma di accertare in concreto la compatibilità dell’intervento
prospettato con le
esigenze di tutela e di conservazione dei valori ambientali e
paesistici,
l’annullamento dell’autorizzazione è giustificato quando la valutazione
di
compatibilità si traduce in una obiettiva deroga e, quindi, in
un’autorizzazione illegittima per sviamento o travisamento. Pres.
Veneziano,
Est. Polidori - D.S.F. e altro (avv. Cinque) c. Ministero per i beni e
le attività
culturali - Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio
di
Napoli e Provincia (Avv. Stato) e altro (n.c.) - TAR
CAMPANIA, Napoli, Sez. VII - 11 febbraio 2011, n.
904
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Autorizzazione
paesaggistica - Diniego - Mancata indicazione delle prescrizioni idonee
a
rendere l’intervento compatibile con il vincolo - Illegittimità -
Esclusione. L’amministrazione
non è
tenuta a dettare o suggerire prescrizioni idonee a rendere l’intervento
coerente con i valori paesaggistici, con la conseguenza che la mancata
valutazione circa la possibilità di opere di adeguamento o modifica
della
costruzione abusiva non inficia la validità del diniego. La particolare
pregnanza dell’interesse pubblico sotteso all’istituzione del vincolo
de quo,
costituzionalmente rilevante (art.9, comma 2, della Costituzione),
giustifica
del resto un approccio rigoroso dell’Ente alle pratiche edilizie, anche
in
relazione a manufatti di non ampie dimensioni (TAR Toscana, III,
18/1/2010,
n.43). Pres. Radesi, Est. Bellucci - C.P.A. (avv.ti De Donno Pecchioli
e
Pecchioli) c. Comune di Firenze (avv.ti Minucci e Selvaggi) - TAR
TOSCANA, Sez. III - 11 febbraio 2011, n. 271
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