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Beni culturali e ambientali - Autorizzazioni
(Sentenze pronunciate nell'anno 2011 della Cassazione, del Consiglio di Stato e del TAR)
 Parti e argomenti della scheda:
In questa raccolta di massime di tratta delle pronunce, avvenute nell'anno 2011, dei giudici sulle autorizzazioni necessarie ad effettuare lavori nelle zone vincolate.
  1. Autorizzazione paesaggistica - Soggetti legittimati
  2. Rifiuti - Zona sottoposta a vincolo paesaggistico
  3. Diritto urbanistico -  Zona sottoposta a vincolo paesaggistico
  4. Diritto urbanistico - Realizzazione di una pista in terra battuta
  5. Zona sottoposta a vincolo paesaggistico - Costruzione
  6. Diritto urbanistico - Trasformazione di balcone in veranda
  7. Autorizzazione paesaggistica - Procedimento di verifica della legittimità
  8. Vincolo paesaggistico - Autorizzazione paesaggistica
  9. Autorizzazione paesaggistica - Diniego
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  1. Autorizzazione paesaggistica - Soggetti legittimati - Art. 146 d.lgs. n. 42/2004. La disposizione di cui all'art. 146, d.lg. n. 42 del 2004 individua i soggetti legittimati a richiedere l'autorizzazione paesaggistica indicandoli nei "proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili di aree di interesse paesaggistico", ovvero, in senso letterale, in tutti coloro che hanno con la "res", oggetto di protezione vincolistica, una relazione dominicale e/o materiale, ovvero, secondo un'interpretazione estensiva conforme al dettato costituzionale - a coloro che del bene debbono avere la disponibilità materiale, pena l'inefficacia del sistema di tutela giurisdizionale.(T.A.R. Campania Napoli, sez. III, 09 novembre 2010 , n. 23672). Pres. Balba, Est. Pupilella - A. s.n.c. (avv. Chiocca) c. Comune di Sestri Levante (avv. Cocchi) - TAR LIGURIA, Sez. I - 28 giugno 2011, n. 1015
  2. RIFIUTI - Zona sottoposta a vincolo paesaggistico ed a Protezione Speciale - Impianto di smaltimento rifiuti - Autorizzazione integrata ambientale - Nulla-osta dell’Ente preposto alla gestione del vincolo ambientale - Necessità - D.L.vo n. 152/06 - Artt. 5 e 7 del D.L.vo n. 59/05 - L. n. 394/91 - Art. 181 D.L.vo n. 42/04. In tema di Autorizzazione Integrata Ambientale, l’assunto secondo cui la stessa sostituisce ai fini della realizzazione di laghetti artificiali connessi ad un impianto di smaltimento rifiuti anche il nulla-osta dell’Ente preposto alla gestione del vincolo ambientale è errato in diritto, poiché non conforme alla disciplina di cui agli artt. 5 e 7 del D.L.vo n. 59/05. Detta Autorizzazione Integrata Ambientale, sostituisce ed assorbisce tutte le autorizzazioni necessarie per l’installazione ed il funzionamento degli impianti destinati allo smaltimento dei rifiuti, di cui al D.L.vo n. 152/06, ma non sostituisce il nulla-osta richiesto dalla L. n. 394/91, stante la specifica funzione cui è connessa detta autorizzazione diretta a tutelare le zone a protezione speciale avente una propria specifica peculiarità. (conferma Ordinanza Tribunale di Roma, emessa il 20/09/010) Pres. Squassoni, Est. Gentile, Ric. Baroni. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 1/06/2011 (Cc. 3/05/2011) Sentenza n. 21863
  3. DIRITTO URBANISTICO -  Zona sottoposta a vincolo paesaggistico - Permesso di costruire - Variazioni essenziali - Nuova valutazione del progetto da parte dell'amministrazione concedente - Necessità - Artt. 32, lett. c) e 44 T.U. n. 380/2001. Ai sensi dell'art. 32, lett. c), del T.U. n. 380/2001 - costituiscono variazioni essenziali le "modifiche sostanziali di parametri urbanistico-edilizi del progetto approvato ovvero della localizzazione dell'edificio sull'area di pertinenza". Ne consegue che la modifica della localizzazione dell'edificio integra una variazione essenziale rispetto al progetto qualora si sia in presenza di una traslazione tale da comportare lo spostamento del fabbricato su un'area totalmente o pressoché totalmente diversa da quella originariamente prevista. Pertanto, a detta modifica, si connette la necessità di una nuova valutazione del progetto da parte dell'amministrazione concedente, sotto il profilo della sua compatibilità con i parametri urbanistici e con la considerazione dell'area. Inoltre, gli interventi in variazione essenziale vengono ritenuti generalmente punibili con la pena prevista dalla lettera a) dell'art. 44 del T.U. n. 380/2001. Essi, però, "sono considerati in totale difformità dal permesso di costruire (già concessione edilizia)" quando sono realizzati (come nella specie) in zona sottoposta a vincolo paesaggistico (art. 32, 3° comma dello stesso T.U.). (conferma sentenza n. 462/2008 CORTE APPELLO di TRIESTE, del 17/03/2010) Pres. Petti, Est. Fiale, Ric. Grop ed altro. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 31/05/2011 (Ud. 27/04/2011) Sentenza n. 21781
  4. DIRITTO URBANISTICO - Realizzazione di una pista in terra battuta - Titoli abilitativi - Necessità - Casi di esenzione - Art. 149 d. lgs. n. 42/2004 - Art. 44, lett. c), d.p.R., n. 380/2001. Nei casi in cui si esclude che la realizzazione di una pista in terra battuta possa rientrare in uno dei casi esenti contemplati dall'art. 149 d. lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, non trattandosi né di manutenzione, restauro o consolidamento statico di edifici, né di intervento inerente l'esercizio di attività agro-silvio-pastorale senza permanente alterazione dello stato dei luoghi, sono necessari i titoli abilitativi sia sotto il profilo edilizio sia sotto quello paesaggistico, la cui mancanza integra i reati di cui agli artt. 44, lett. c), d.p.R. 6 giugno 2001, n. 380, e 181 d. lgs. 22 gennaio 2004, n. 42. (conferma sentenza del 20/11/2009 dalla Corte d'Appello di Lecce) Pres. Ferrua, Est. Franco, Ric. Chiuri. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 18/5/2011 (Ud. 26/01/2011) Sentenza n. 19568
  5. DIRITTO URBANISTICO - Zona sottoposta a vincolo paesaggistico - Costruzione, allargamento o modificazione di una strada - Permessi - Artt. 44, lett. c), D.P.R. n. 380/2001 e 181 d. lgs. n. 42/2004. Per la costruzione o l'allargamento o la modificazione di una strada è necessario il permesso di costruire, anche qualora l'allargamento o la modificazione avvengano su una precedente pista in terra battuta o strada, trattandosi di una trasformazione edilizia del territorio. Quando poi la costruzione o l'allargamento o la modificazione di una strada avvengono in zona paesisticamente vincolata, occorre, oltre il permesso di costruire, anche l'autorizzazione paesistica, poiché viene posta in essere una trasformazione ambientale, che rende indispensabile l'intervento e la valutazione delle autorità preposte al controllo del paesaggio sotto i diversi profili urbanistico e paesaggistico ambientale (Cass. Sez. III, 3/6/2004, n. 33186, Spano). (conferma sentenza del 20/11/2009 dalla Corte d'Appello di Lecce) Pres. Ferrua, Est. Franco, Ric. Chiuri. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 18/5/2011 (Ud. 26/01/2011) Sentenza n. 19568
  6. DIRITTO URBANISTICO - Trasformazione di balcone in veranda - Permesso di costruire - Necessità - Nulla osta paesaggistico - Necessità - Orientamento della giurisprudenza - Artt 44 lett. b) d.P.R. n 380/2001 e 181 d. l.vo n 42/ 2004.. La trasformazione di un balcone o di un terrazzino circondato da muri perimetrali in veranda, o di un terrapieno et similia mediante chiusura a mezzo di installazione di pannelli di vetro su intelaiatura metallica od altri elementi costruttivi, non costituisce intervento di manutenzione straordinaria, di restauro o pertinenziale, ma è opera già soggetta a concessione edilizia ed attualmente a permesso di costruire (Cass., Sez. n. 35011/2007; n.25588/2004). Il medesimo orientamento si rinviene nelle decisioni dei giudici amministrativi (Cons. Stato, Sez. 5^: 8.4.1999, n. 394 e 22.7.1992, n. 675, nonché Cons. giust. Amm. Sic. Sez. riunite, 15.10.1991, n. 345). In particolare, una veranda è da considerarsi, in senso tecnico- giuridico, un nuovo locale autonomamente utilizzabile e difetta normalmente del carattere di precarietà trattandosi di opera destinata, non a sopperire ad esigenze temporanee e contingenti, ma a durare nel tempo, ampliando così il godimento dell'immobile. Nella specie, non può sostenersi che, il manufatto realizzato, senza il permesso di costruire e senza il nulla osta paesaggistico, fosse destinato alla protezione dagli agenti atmosferici allorché si consideri che é stato ottenuto in concreto un nuovo vano adibito a deposito. (dic. inamm. il ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 25/3/2010) Pres. De Maio, Est. Petti, Ric. Ammirati. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 11/5/2011 (Ud. 23/3/2011), Sentenza n. 18507
  7. Autorizzazione paesaggistica - Procedimento di verifica della legittimità - Art. 10 bis L. n. 241/1990 - Applicabilità - Esclusione - Ragioni. L’art. 10 bis della L. n. 241/1990 non è applicabile al procedimento statale di verifica della legittimità dell’autorizzazione paesaggistica, sia perché tale procedimento non è attivato su istanza di parte, bensì su richiesta dell’Amministrazione comunale che ha rilasciato tale autorizzazione, sia perché la comunicazione di cui all’art. 10 bis ha ad oggetto “i motivi che ostano all’accoglimento della domanda”, mentre la funzione esercitata dalla Soprintendenza nell’esercizio del potere di annullamento di un’autorizzazione paesaggistica non è quella di verificare la sussistenza dei presupposti legittimanti il rilascio del provvedimento, bensì quella di scrutinare la legittimità dell’autorizzazione rilasciata dall’Amministrazione comunale. Pres. Veneziano, Est. Polidori - D.S.F. e altro (avv. Cinque) c. Ministero per i beni e le attività culturali - Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio di Napoli e Provincia (Avv. Stato) e altro (n.c.) - TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. VII - 11 febbraio 2011, n. 904
  8. Vincolo paesaggistico - Autorizzazione paesaggistica - Potere di annullamento - Profili di eccesso di potere. Il potere di annullamento dell’autorizzazione paesaggistica attribuito alla Soprintendenza non può comportare un riesame complessivo delle valutazioni tecnico-discrezionali compiute dall’Ente locale, tale da consentire la sovrapposizione o la sostituzione di una nuova valutazione di merito a quella compiuta in sede di rilascio dell’autorizzazione, ma si estrinseca in un mero controllo di mera legittimità, (ex multis, T.A.R. Campania Napoli, Sez. VII, 19 febbraio 2009, n. 958). Tuttavia il controllo di legittimità della Soprintendenza può riguardare anche tutti i possibili profili dell’eccesso di potere (ex multis, Cons. Stato, Sez. VI, 11 settembre 2003, n. 5099), ivi compresi il difetto di istruttoria ed il difetto di motivazione. Pertanto, posto che la funzione dell’autorizzazione non è quella di rimuovere il vincolo, ma di accertare in concreto la compatibilità dell’intervento prospettato con le esigenze di tutela e di conservazione dei valori ambientali e paesistici, l’annullamento dell’autorizzazione è giustificato quando la valutazione di compatibilità si traduce in una obiettiva deroga e, quindi, in un’autorizzazione illegittima per sviamento o travisamento. Pres. Veneziano, Est. Polidori - D.S.F. e altro (avv. Cinque) c. Ministero per i beni e le attività culturali - Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio di Napoli e Provincia (Avv. Stato) e altro (n.c.) - TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. VII - 11 febbraio 2011, n. 904
  9. Autorizzazione paesaggistica - Diniego - Mancata indicazione delle prescrizioni idonee a rendere l’intervento compatibile con il vincolo - Illegittimità - Esclusione. L’amministrazione non è tenuta a dettare o suggerire prescrizioni idonee a rendere l’intervento coerente con i valori paesaggistici, con la conseguenza che la mancata valutazione circa la possibilità di opere di adeguamento o modifica della costruzione abusiva non inficia la validità del diniego. La particolare pregnanza dell’interesse pubblico sotteso all’istituzione del vincolo de quo, costituzionalmente rilevante (art.9, comma 2, della Costituzione), giustifica del resto un approccio rigoroso dell’Ente alle pratiche edilizie, anche in relazione a manufatti di non ampie dimensioni (TAR Toscana, III, 18/1/2010, n.43). Pres. Radesi, Est. Bellucci - C.P.A. (avv.ti De Donno Pecchioli e Pecchioli) c. Comune di Firenze (avv.ti Minucci e Selvaggi) - TAR TOSCANA, Sez. III - 11 febbraio 2011, n. 271

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