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Beni culturali e ambientali - Beni artistici, storici, archeologici
(Sentenze pronunciate nell'anno 2011 della Cassazione, del Consiglio di Stato e del TAR)
 Parti e argomenti della scheda: 
I giudici si esprimono sui vincoli e sul territorio adiacente, sui termini per rispettare la tutela, sui reati di chi s'impossessa di beni archeologici, su ciò che riguarda il patrimonio artistico della nostra civiltà.
  1. Vincolo archeologico diretto - Imposizione - Identificazione del deposito archeologico
  2. Vincolo archeologico diretto - Imposizione - Estensione
  3. Contraffazione opere d’arte
  4. Tutela del patrimonio artistico e culturale
  5. Reato di impossessamento illecito
  6. Regione - PPR e NTA - Imposizione di specifica disciplina di tutela
  7. Vincolo storico-culturale su siti espressione di archeologia industriale
  8. Valutazioni relative al pregio storico, culturale o artistico di un’area
  9. Imposizione del vincolo archeologico - Interventi di bonifica o edificatori
  10. Imposizione del vincolo archeologico - Sottoposizione a vincolo
  11. Immobili di interesse storico e artistico - Interventi di edilizia civile
  12. Interventi su edifici esistenti di interesse storico- artistico
  13. Complesso monumentale - Territorio adiacente
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  1. Vincolo archeologico diretto - Imposizione - Identificazione del deposito archeologico - Precisa localizzazione dell’area. In tema di imposizione di vincolo archeologico diretto, è ritenuta indefettibile, affinchè siano evitati inutili sacrifici delle proprietà incise, un’adeguata identificazione del deposito archeologico, accompagnata dalla precisa localizzazione dell’area in cui lo stesso si presume esistente, di modo che l’imposizione del vincolo cada su una superficie effettivamente interessata dai reperti congruamente individuati, quanto a rilevanza, consistenza, estensione e ubicazione del relativo deposito. (Cons. St., sez. VI, 5 ottobre 2001, n. 5247; Cons. St., sez. VI, 7 maggio 2001, n. 2522; Cons. St., sez. VI, 5 26 gennaio 2000, n. 357). Pres. Cavallari, Est. Lattanzi - Comune di Otranto (avv. Finocchito) c. Ministero per i Beni e le Attività Culturali (Avv. Stato) - TAR PUGLIA, Lecce, Sez. I - 18 luglio 2011, n. 1358 
  2. Vincolo archeologico diretto - Imposizione - Estensione - Complesso unitario inscindibile dei ruderi. L’Amministrazione può estendere il vincolo diretto ad intere aree in cui siano disseminati ruderi archeologici particolarmente importanti, richiedendosi, tuttavia, che i ruderi stessi costituiscano un complesso unitario inscindibile, tale da rendere indispensabile il sacrificio totale degli interessi contrapposti, in modo tale da evitare che l’imposizione della limitazione sia sproporzionata rispetto alle finalità di pubblico interesse cui è preordinata (Cons. St., sez. VI, 27 settembre 2005, n. 5069). Pres. Cavallari, Est. Lattanzi - Comune di Otranto (avv. Finocchito) c. Ministero per i Beni e le Attività Culturali (Avv. Stato) - TAR PUGLIA, Lecce, Sez. I - 18 luglio 2011, n. 1358
  3. Contraffazione opere d’arte - Inidoneità della condotta - Art. 178, c.1, lett. b), D.L.vo n. 42/2004. In materia di contraffazione di opere d'arte, l'inidoneità della condotta, tale da rendere configurabile il reato impossibile, sussiste solo quando, per la grossolanità della contraffazione, il falso risulti così evidente da escludere la stessa possibilità, e non soltanto la probabilità, che lo stesso venga riconosciuto come tale non già da un esperto d'arte, ma da un aspirante compratore, magari neppure troppo esperto. Nel caso di specie, l'aver messo in commercio l'opera, consegnandola alla Galleria d'arte, munita di falsa dichiarazione di expertise, esclude in radice il carattere grossolano della falsificazione, in quanto tale attestazione correda la realizzazione dell'esemplare contraffatto del dipinto e consente il sicuro affidamento, da parte del futuro compratore, nell'autenticità dell'opera stessa. (conferma sentenza n. 4254/2009 CORTE APPELLO di FIRENZE, del 27/05/2010) Pres. Petti, Est. Rosi, Ric. Comini. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 7/7/2011 (Ud. 24/3/2011), Sentenza n. 26710

  4. Tutela del patrimonio artistico e culturale - Mercato delle opere d'arte - Circolazione di falsi - Reato a consumazione anticipata - Art. 127, D.lgs n.490/99 (ora trasfusa nell'art. 178, c.1, lett. b), D.Lgs. n. 42/2004. La fattispecie di cui all'art. 127 D.lgs n.490/99 (ora trasfusa nell'art. 178, c.1, lett. b), del D.Lgs. n. 42 del 2004) è volta innanzitutto a tutelare il mercato delle opere d'arte, e quindi il patrimonio artistico e culturale, punendo la presenza e la circolazione in esso di "falsi", per cui è reato a consumazione anticipata (Cass., Sez. 3, n. 19249 del 4/5/2006, Iacca). (conferma sentenza n. 4254/2009 CORTE APPELLO di FIRENZE, del 27/05/2010) Pres. Petti, Est. Rosi, Ric. Comini. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 7/7/2011 (Ud. 24/3/2011), Sentenza n. 26710
  5. Reato di impossessamento illecito - "Culturalità" dei beni - Provvedimento formale - Necessità - Esclusione - Art.176 D.L.gs.n.42/2004 - Art.10 d.Igs 42/04 come mod. dal D.Igs.62/08 - D.L.vo 29.10.1999 n.490. In tema di beni culturali, per l'impossessamento illecito di oggetti appartenenti allo Stato, non è necessario che gli stessi siano qualificati come tali da un formale provvedimento della pubblica amministrazione, essendo sufficiente la desumibilità della sua natura culturale dalle stesse caratteristiche dell'oggetto, non essendo richiesto neppure un particolare pregio, (Cass. sez.3 2003/47922, Petroni; Cass. sez,.3, 2001/45814, Cricelli; Cass. sez.3 2001/42291, Licciardello; Cass. sez.3 n.39109/2006, ric. Palombo). Non occorre quindi alcun provvedimento formale che dichiari l'interesse artistico, storico, archeologico e etnoantropologico delle cose di cui il privato sia stato trovato in possesso. Ed è quindi sufficiente "un interesse culturale oggettivo, derivante da tipologia, localizzazione, rarità o altri analoghi criteri, e la cui prova può desumersi o dalla testimonianza di organi della P.A. o da una perizia disposta dall'autorità giudiziaria (Cass. pen. sez.3 n.35226 del 28.6.2007 Signorella). (conferma ordinanza del 24.3.2010 del Tribunale di Messina) Pres. Ferrua, Est. Amoresano, Ric. Famà. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 08/03/2011 (Cc. 9/02/2011), Sentenza n. 8988
  6. Regione - PPR e NTA - Imposizione di specifica disciplina di tutela - Vincolo archeologico - Interesse archeologico - Tutela distinta. La Regione attraverso il PPR e le NTA (come previsto dal D.lgs. n. 42/2004), ha il potere, dopo avere evidenziato determinate caratteristiche di valore paesaggistico e storico culturale, di imporre ad un’area una specifica disciplina di tutela. Tale potere, in quanto afferente alla dimensione paesaggistica del patrimonio culturale (cfr. art. 1, comma 3, del Codice), presuppone una valutazione specifica, diversa da quella alla base di un vincolo di bene culturale (cfr. art. 1, comma 2, del Codice), qual è un vincolo archeologico. Si tratta piuttosto di una valutazione afferente la qualità dell’ambito paesaggistico archeologicamente contrassegnato, e non dei singoli beni archeologici. Quella delle aree di interesse archeologico è invero una “tutela distinta” da quella di cui alla l. 1 giugno 1939 n. 1089[oggi: Parte seconda, cioè artt. 14 e ss. del Codice], avendo ad oggetto non già, direttamente o indirettamente, i beni riconosciuti di interesse archeologico, ma piuttosto il loro territorio. Pres. Severini , Est. Meschino - Regione Sardegna (avv.ti Carrozza, Cerulli Irelli e Contu) c. Comune di Cagliari (avv.ti Curreli, Marras, Massa e Vignolo) - (Riforma T.A.R. SARDEGNA, Sez. II, n. 2241/2007) - CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI - 3 marzo 2011, n. 1366
  7. Vincolo storico-culturale su siti espressione di archeologia industriale - Esistenza di edifici privi di pregio architettonico - Irrilevanza - Ragioni. La tutela imposta sui siti espressione di archeologia industriale non tende a salvaguardare un bene per la sua intrinseca bellezza, quanto per il suo valore storico -culturale: il vincolo è funzionale alla conservazione di significative testimonianze dei modi di essere degli aggregati urbani e delle produzioni architettoniche, in una precisa connessione con determinate attività di carattere economico - produttivo. Ne deriva l’irrilevanza dell’esistenza, tra i beni vincolati, di edifici privi di pregio architettonico, non dovendo il vincolo storico-culturale trovare la propria giustificazione nel valore dei singoli elementi componenti l'insieme. Pres. De Zotti, Est. Perrelli - I. s.a.s. (avv.ti Lambertini, Maccarrone e Venturi) c. Ministero per i Beni e le Attività Culturali (Avv. Stato) - TAR VENETO, Sez. II - 15 febbraio 2011, n. 235

  8. Valutazioni relative al pregio storico, culturale o artistico di un’area - Discrezionalità tecnica - Limiti del sindacato giurisdizionale. Le valutazioni relative al pregio storico, culturale o artistico di un'area, poste a fondamento della determinazione vincolistica (diretta o indiretta), ai sensi della legge n. 1089/1939 (ora d.lgs. n. 42/2004), sono espressioni di discrezionalità tecnica, sindacabili, come tali, solo sotto il profilo della congruità e della logicità della motivazione e non per considerazioni legate ad un diversificato apprezzamento di valore. Pres. De Zotti, Est. Perrelli - I. s.a.s. (avv.ti Lambertini, Maccarrone e Venturi) c. Ministero per i Beni e le Attività Culturali (Avv. Stato) - TAR VENETO, Sez. II - 15 febbraio 2011, n. 235
  9. Imposizione del vincolo archeologico - Interventi di bonifica o edificatori - Limitazioni - Manifestazioni di potestà espropriativa - Esclusione. L'imposizione di vincolo archeologico su un determinato terreno non esclude - ferma restando la necessità d'acquisizione dell'autorizzazione da parte della competente Soprintendenza chiamata a valutare, ai sensi degli art. 11 e 12 l. 1 giugno 1939 n. 1089, la compatibilità della costruzione con la fruibilità dei beni assoggettati a vincolo - la possibilità di eseguire eventuali interventi di bonifica o di contenimento dei terreni né, in linea di principio, l’edificabilità essendo astrattamente concepibile un particolare tipo di costruzione realizzato senza che i reperti archeologici subiscano un uso incompatibile col loro carattere storico o artistico. Ne deriva che il vincolo archeologico di norma ha carattere conformativo della proprietà, per cui le limitazioni che ne conseguono non costituiscono manifestazione della potestà espropriativa, bensì appunto di quella conformativa della proprietà privata ammessa senza indennizzo dall'art. 42 comma 2 cost. (in senso conforme si veda TAR Puglia, Bari, Sez. II, 3 settembre 2002, n. 3815). Pres. Scafuri, Est. Tomassetti - C. s.r.l. (avv.ti Diurni e Diurni) c. Ministero Per i Beni Culturali e Ambientali (Avv. Stato). TAR LAZIO, Roma, Sez. II quater - 20 gennaio 2011, n. 551
  10. Imposizione del vincolo archeologico - Sottoposizione a vincolo successivamente all’edificazione di manufatti - Irragionevolezza - Esclusione. L’imposizione di un vincolo archeologico necessita di indagini e approfondimenti che possono richiedere anche molto tempo oltre che opportuni finanziamenti non sempre disponibili, con la conseguenza che non appare illogica la scelta di sottoporre a vincolo una determinata zona anche a distanza di vari anni ed anche successivamente alla edificazione di manufatti; anzi, il vincolo indiretto si giustifica maggiormente con la esigenza di non consentire o comunque regolare un siffatto sfruttamento una volta accertato l'interesse archeologico del sito proprio al fine di preservare l’intera zona (si veda, sul punto, Cons. Giust. Amm. Sicilia , Sez. giurisd., 29 dicembre 1997 , n. 579 e TAR Lazio, Sez. II, 23 gennaio 1997, n. 235). Pres. Scafuri, Est. Tomassetti - C. s.r.l. (avv.ti Diurni e Diurni) c. Ministero Per i Beni Culturali e Ambientali (Avv. Stato). TAR LAZIO, Roma, Sez. II quater - 20/01/2011, n. 551
  11. Immobili di interesse storico e artistico - Interventi di edilizia civile - Competenza dell’architetto - Art. 52 R.D. n. 2537/25. E’ tuttora vigente la limitazione posta dall’art. 52 del regolamento approvato con r.d. 2537/25, che riserva alla professione di architetto «le opere di edilizia civile che presentano rilevante carattere artistico, e il restauro e il ripristino degli edifici contemplati dalla l. 364/1909», poi legge n. 1089/39. Alla stregua della anzidetta disposizione, non la totalità degli interventi concernenti gli immobili di interesse storico e artistico deve essere affidata alla specifica professionalità dell’architetto, ma solo «le parti di intervento di edilizia civile che riguardino scelte culturali connesse alla maggiore preparazione accademica conseguita dagli architetti nell’ambito del restauro e risanamento degli immobili di interesse storico e artistico».(Consiglio Stato , sez. VI, 11 settembre 2006 , n. 5239; Consiglio Stato , sez. IV, 16 maggio 2006 , n. 2776, T.A.R. Sardegna Cagliari, sez. I, 24 ottobre 2009 , n. 1559). Pres. Ferlisi, Est.Puliatti - G.R.E. (avv.ti Miracola e L'Abbate) c. Comune di Mistretta (avv. Scuderi). TAR SICILIA, Catania, Sez. III - 17 gennaio 2011, n. 87
  12. Interventi su edifici esistenti di interesse storico- artistico - Interesse pubblico alla tutela dei beni artistici - Progetti di restauro e ripristino - Architetti. Ogni intervento - seppure minimo - su edificio esistente che presenti dei particolari aspetti architettonici, e che necessiti di particolari conoscenze tecniche idonee a preservare il complesso di dette caratteristiche architettoniche, è di competenza esclusiva dell'architetto, e ciò non solo in ipotesi di beni sottoposti a vincolo, ma anche di quelli che, seppure non oggetto di uno specifico provvedimento, presentino un interesse storico-artistico (T.A.R. Veneto Venezia, sez. I, 28 giugno 1999 , n. 1098). Difatti gli architetti , in ragione dello specifico corso di laurea che sono tenuti a percorrere e della conseguente professionalità (e sensibilità) artistica ed estetica che acquistano, devono ritenersi più idonei (rispetto agli ingegneri) a tutelare l'interesse pubblico connesso alla tutela dei beni artistici e storici e, quindi, a redigere i progetti di restauro e ripristino degli edifici che si caratterizzano per la loro valenza culturale. (T.A.R. Veneto Venezia, sez. II, 28 gennaio 2005 , n. 381). Pres. Ferlisi, Est.Puliatti - G.R.E. (avv.ti Miracola e L'Abbate) c. Comune di Mistretta (avv. Scuderi). TAR SICILIA, Catania, Sez. III - 17 gennaio 2011, n. 87
  13. Complesso monumentale - Territorio adiacente - Dichiarazione di interesse storico artistico. E’ legittimo il provvedimento che dichiara l'interesse storico artistico del territorio adiacente un complesso monumentale motivato dalla necessità di tutelare non solo il bene monumentale in sé, inteso come manufatto d'interesse storico-artistico, ma anche, con idonee misure di salvaguardia, l'habitat circostante in considerazione del carattere d'insieme inscindibile che assume la struttura nel rapporto con i terreni circostanti, i quali nel tempo ne hanno rappresentato "cornice e pertinenza" (T.A.R. Sicilia Palermo, sez.I, 23 giugno 1999, n. 1289). Pres. Monteleone, Est. Valenti - A.L. (avv.ti Campo e Piacentino) c. Assessorato Reg.Le Per i Bb.Cc.Aa. e P.I. e altri (Avv. Stato). TAR SICILIA, Palermo, Sez. II - 11/01/2011, n. 28
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