|
- Vincolo
archeologico diretto - Imposizione - Identificazione del deposito
archeologico
- Precisa localizzazione dell’area.
In tema di imposizione di vincolo archeologico
diretto, è ritenuta indefettibile, affinchè siano evitati inutili
sacrifici
delle proprietà incise, un’adeguata identificazione del deposito
archeologico,
accompagnata dalla precisa localizzazione dell’area in cui lo stesso si
presume
esistente, di modo che l’imposizione del vincolo cada su una superficie
effettivamente interessata dai reperti congruamente individuati, quanto
a
rilevanza, consistenza, estensione e ubicazione del relativo deposito.
(Cons.
St., sez. VI, 5 ottobre 2001, n. 5247; Cons. St., sez. VI, 7 maggio
2001, n.
2522; Cons. St., sez. VI, 5 26 gennaio 2000, n. 357). Pres. Cavallari,
Est.
Lattanzi - Comune di Otranto (avv. Finocchito) c. Ministero per i Beni
e le
Attività Culturali (Avv. Stato) - TAR PUGLIA,
Lecce, Sez. I - 18 luglio 2011, n. 1358
- Vincolo
archeologico diretto - Imposizione - Estensione - Complesso unitario
inscindibile dei ruderi. L’Amministrazione
può estendere il vincolo diretto ad intere aree in cui siano
disseminati ruderi
archeologici particolarmente importanti, richiedendosi, tuttavia, che i
ruderi
stessi costituiscano un complesso unitario inscindibile, tale da
rendere
indispensabile il sacrificio totale degli interessi contrapposti, in
modo tale
da evitare che l’imposizione della limitazione sia sproporzionata
rispetto alle
finalità di pubblico interesse cui è preordinata (Cons. St., sez. VI,
27
settembre 2005, n. 5069). Pres. Cavallari, Est. Lattanzi - Comune di
Otranto (avv.
Finocchito) c. Ministero per i Beni e le Attività Culturali (Avv.
Stato) - TAR
PUGLIA,
Lecce, Sez. I - 18 luglio 2011, n. 1358
- Contraffazione
opere d’arte - Inidoneità della condotta - Art. 178, c.1, lett. b),
D.L.vo n.
42/2004. In
materia di contraffazione di opere d'arte, l'inidoneità della condotta,
tale da
rendere configurabile il reato impossibile, sussiste solo quando, per
la
grossolanità della contraffazione, il falso risulti così evidente da
escludere
la stessa possibilità, e non soltanto la probabilità, che lo stesso
venga
riconosciuto come tale non già da un esperto d'arte, ma da un aspirante
compratore, magari neppure troppo esperto. Nel caso di specie, l'aver
messo in
commercio l'opera, consegnandola alla Galleria d'arte, munita di falsa
dichiarazione di expertise, esclude in radice il carattere grossolano
della
falsificazione, in quanto tale attestazione correda la realizzazione
dell'esemplare contraffatto del dipinto e consente il sicuro
affidamento, da
parte del futuro compratore, nell'autenticità dell'opera stessa.
(conferma
sentenza n. 4254/2009 CORTE APPELLO di FIRENZE, del 27/05/2010) Pres.
Petti,
Est. Rosi, Ric. Comini. CORTE DI
CASSAZIONE PENALE Sez. III, 7/7/2011 (Ud.
24/3/2011), Sentenza n. 26710
- Tutela
del patrimonio artistico e culturale - Mercato delle opere d'arte -
Circolazione di falsi - Reato a consumazione anticipata - Art. 127,
D.lgs
n.490/99 (ora trasfusa nell'art. 178, c.1, lett. b), D.Lgs. n. 42/2004.
La
fattispecie di cui
all'art. 127 D.lgs n.490/99 (ora trasfusa nell'art. 178, c.1, lett. b),
del
D.Lgs. n. 42 del 2004) è volta innanzitutto a tutelare il mercato delle
opere
d'arte, e quindi il patrimonio artistico e culturale, punendo la
presenza e la
circolazione in esso di "falsi", per cui è reato a consumazione
anticipata
(Cass., Sez. 3, n. 19249 del 4/5/2006, Iacca). (conferma sentenza n.
4254/2009
CORTE APPELLO di FIRENZE, del 27/05/2010) Pres. Petti, Est. Rosi, Ric.
Comini. CORTE
DI
CASSAZIONE PENALE Sez. III, 7/7/2011 (Ud.
24/3/2011), Sentenza n. 26710
- Reato
di impossessamento illecito - "Culturalità" dei beni - Provvedimento
formale - Necessità - Esclusione - Art.176 D.L.gs.n.42/2004 - Art.10
d.Igs
42/04 come mod. dal D.Igs.62/08 - D.L.vo 29.10.1999 n.490.
In tema di beni
culturali, per l'impossessamento illecito di oggetti appartenenti allo
Stato,
non è necessario che gli stessi siano qualificati come tali da un
formale
provvedimento della pubblica amministrazione, essendo sufficiente la
desumibilità della sua natura culturale dalle stesse caratteristiche
dell'oggetto, non essendo richiesto neppure un particolare pregio,
(Cass. sez.3
2003/47922, Petroni; Cass. sez,.3, 2001/45814, Cricelli; Cass. sez.3
2001/42291, Licciardello; Cass. sez.3 n.39109/2006, ric. Palombo). Non
occorre
quindi alcun provvedimento formale che dichiari l'interesse artistico,
storico,
archeologico e etnoantropologico delle cose di cui il privato sia stato
trovato
in possesso. Ed è quindi sufficiente "un interesse culturale oggettivo,
derivante da tipologia, localizzazione, rarità o altri analoghi
criteri, e la
cui prova può desumersi o dalla testimonianza di organi della P.A. o da
una
perizia disposta dall'autorità giudiziaria (Cass. pen. sez.3 n.35226
del
28.6.2007 Signorella). (conferma ordinanza del 24.3.2010 del Tribunale
di
Messina) Pres. Ferrua, Est. Amoresano, Ric. Famà. CORTE DI
CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 08/03/2011 (Cc.
9/02/2011), Sentenza n. 8988
- Regione
- PPR e NTA - Imposizione di specifica disciplina di tutela - Vincolo
archeologico - Interesse archeologico - Tutela distinta. La
Regione attraverso il
PPR e le NTA (come previsto dal D.lgs. n. 42/2004), ha il potere, dopo
avere evidenziato
determinate caratteristiche di valore paesaggistico e storico
culturale, di
imporre ad un’area una specifica disciplina di tutela. Tale potere, in
quanto
afferente alla dimensione paesaggistica del patrimonio culturale (cfr.
art. 1,
comma 3, del Codice), presuppone una valutazione specifica, diversa da
quella
alla base di un vincolo di bene culturale (cfr. art. 1, comma 2, del
Codice),
qual è un vincolo archeologico. Si tratta piuttosto di una valutazione
afferente la qualità dell’ambito paesaggistico archeologicamente
contrassegnato, e non dei singoli beni archeologici. Quella delle aree
di
interesse archeologico è invero una “tutela distinta” da quella di cui
alla l.
1 giugno 1939 n. 1089[oggi: Parte seconda, cioè artt. 14 e ss. del
Codice], avendo
ad oggetto non già, direttamente o indirettamente, i beni riconosciuti
di
interesse archeologico, ma piuttosto il loro territorio. Pres. Severini
, Est.
Meschino - Regione Sardegna (avv.ti Carrozza, Cerulli Irelli e Contu)
c. Comune
di Cagliari (avv.ti Curreli, Marras, Massa e Vignolo) - (Riforma T.A.R.
SARDEGNA, Sez. II, n. 2241/2007) - CONSIGLIO
DI STATO, Sez. VI - 3 marzo 2011, n. 1366
- Vincolo
storico-culturale su siti espressione di archeologia industriale -
Esistenza di
edifici privi di pregio architettonico - Irrilevanza - Ragioni.
La tutela imposta sui
siti espressione di archeologia industriale non tende a salvaguardare
un bene
per la sua intrinseca bellezza, quanto per il suo valore storico
-culturale: il
vincolo è funzionale alla conservazione di significative testimonianze
dei modi
di essere degli aggregati urbani e delle produzioni architettoniche, in
una
precisa connessione con determinate attività di carattere economico -
produttivo. Ne deriva l’irrilevanza dell’esistenza, tra i beni
vincolati, di
edifici privi di pregio architettonico, non dovendo il vincolo
storico-culturale trovare la propria giustificazione nel valore dei
singoli
elementi componenti l'insieme. Pres. De Zotti, Est. Perrelli - I.
s.a.s. (avv.ti
Lambertini, Maccarrone e Venturi) c. Ministero per i Beni e le Attività
Culturali (Avv. Stato) - TAR VENETO,
Sez. II - 15 febbraio 2011, n. 235
- Valutazioni
relative al pregio storico, culturale o artistico di un’area - Discrezionalità tecnica - Limiti
del
sindacato giurisdizionale.
Le valutazioni relative al pregio
storico, culturale o artistico di un'area, poste a fondamento della
determinazione
vincolistica (diretta o indiretta), ai sensi della legge n. 1089/1939
(ora
d.lgs. n. 42/2004), sono espressioni di discrezionalità tecnica,
sindacabili,
come tali, solo sotto il profilo della congruità e della logicità della
motivazione e non per considerazioni legate ad un diversificato
apprezzamento
di valore. Pres. De Zotti, Est. Perrelli - I. s.a.s. (avv.ti
Lambertini,
Maccarrone e Venturi) c. Ministero per i Beni e le Attività Culturali
(Avv.
Stato) - TAR
VENETO, Sez. II - 15 febbraio 2011, n. 235
- Imposizione
del vincolo archeologico - Interventi di bonifica o edificatori -
Limitazioni -
Manifestazioni di potestà espropriativa - Esclusione.
L'imposizione di vincolo
archeologico su un determinato terreno non esclude - ferma restando la
necessità d'acquisizione dell'autorizzazione da parte della competente
Soprintendenza chiamata a valutare, ai sensi degli art. 11 e 12 l. 1
giugno 1939
n. 1089, la compatibilità della costruzione con la fruibilità dei beni
assoggettati a vincolo - la possibilità di eseguire eventuali
interventi di
bonifica o di contenimento dei terreni né, in linea di principio,
l’edificabilità essendo astrattamente concepibile un particolare tipo
di
costruzione realizzato senza che i reperti archeologici subiscano un
uso
incompatibile col loro carattere storico o artistico. Ne deriva che il
vincolo
archeologico di norma ha carattere conformativo della proprietà, per
cui le
limitazioni che ne conseguono non costituiscono manifestazione della
potestà
espropriativa, bensì appunto di quella conformativa della proprietà
privata
ammessa senza indennizzo dall'art. 42 comma 2 cost. (in senso conforme
si veda
TAR Puglia, Bari, Sez. II, 3 settembre 2002, n. 3815). Pres. Scafuri,
Est.
Tomassetti - C. s.r.l. (avv.ti Diurni e Diurni) c. Ministero Per i Beni
Culturali e Ambientali (Avv. Stato). TAR LAZIO,
Roma, Sez. II quater - 20 gennaio 2011, n.
551
- Imposizione
del vincolo archeologico - Sottoposizione a vincolo successivamente
all’edificazione di manufatti - Irragionevolezza - Esclusione.
L’imposizione di un vincolo
archeologico necessita di indagini e approfondimenti che possono
richiedere
anche molto tempo oltre che opportuni finanziamenti non sempre
disponibili, con
la conseguenza che non appare illogica la scelta di sottoporre a
vincolo una
determinata zona anche a distanza di vari anni ed anche successivamente
alla
edificazione di manufatti; anzi, il vincolo indiretto si giustifica
maggiormente con la esigenza di non consentire o comunque regolare un
siffatto
sfruttamento una volta accertato l'interesse archeologico del sito
proprio al
fine di preservare l’intera zona (si veda, sul punto, Cons. Giust. Amm.
Sicilia
, Sez. giurisd., 29 dicembre 1997 , n. 579 e TAR Lazio, Sez. II, 23
gennaio
1997, n. 235). Pres. Scafuri, Est. Tomassetti - C. s.r.l. (avv.ti
Diurni e
Diurni) c. Ministero Per i Beni Culturali e Ambientali (Avv. Stato). TAR LAZIO,
Roma, Sez. II quater - 20/01/2011, n. 551
- Immobili
di interesse storico e artistico - Interventi di edilizia civile -
Competenza
dell’architetto - Art. 52 R.D. n. 2537/25.
E’ tuttora vigente la
limitazione posta dall’art. 52 del regolamento approvato con r.d.
2537/25, che
riserva alla professione di architetto «le opere di edilizia civile che
presentano rilevante carattere artistico, e il restauro e il ripristino
degli
edifici contemplati dalla l. 364/1909», poi legge n. 1089/39. Alla
stregua
della anzidetta disposizione, non la totalità degli interventi
concernenti gli
immobili di interesse storico e artistico deve essere affidata alla
specifica
professionalità dell’architetto, ma solo «le parti di intervento di
edilizia
civile che riguardino scelte culturali connesse alla maggiore
preparazione
accademica conseguita dagli architetti nell’ambito del restauro e
risanamento
degli immobili di interesse storico e artistico».(Consiglio Stato ,
sez. VI, 11
settembre 2006 , n. 5239; Consiglio Stato , sez. IV, 16 maggio 2006 ,
n. 2776,
T.A.R. Sardegna Cagliari, sez. I, 24 ottobre 2009 , n. 1559). Pres.
Ferlisi,
Est.Puliatti - G.R.E. (avv.ti Miracola e L'Abbate) c. Comune di
Mistretta (avv.
Scuderi). TAR
SICILIA, Catania, Sez. III - 17 gennaio 2011, n.
87
- Interventi
su edifici esistenti di interesse storico- artistico - Interesse
pubblico alla
tutela dei beni artistici - Progetti di restauro e ripristino -
Architetti.
Ogni intervento -
seppure minimo - su edificio esistente che presenti dei particolari
aspetti
architettonici, e che necessiti di particolari conoscenze tecniche
idonee a
preservare il complesso di dette caratteristiche architettoniche, è di
competenza esclusiva dell'architetto, e ciò non solo in ipotesi di beni
sottoposti a vincolo, ma anche di quelli che, seppure non oggetto di
uno
specifico provvedimento, presentino un interesse storico-artistico
(T.A.R.
Veneto Venezia, sez. I, 28 giugno 1999 , n. 1098). Difatti gli
architetti , in
ragione dello specifico corso di laurea che sono tenuti a percorrere e
della
conseguente professionalità (e sensibilità) artistica ed estetica che
acquistano, devono ritenersi più idonei (rispetto agli ingegneri) a
tutelare
l'interesse pubblico connesso alla tutela dei beni artistici e storici
e,
quindi, a redigere i progetti di restauro e ripristino degli edifici
che si
caratterizzano per la loro valenza culturale. (T.A.R. Veneto Venezia,
sez. II,
28 gennaio 2005 , n. 381). Pres. Ferlisi, Est.Puliatti - G.R.E. (avv.ti
Miracola e L'Abbate) c. Comune di Mistretta (avv. Scuderi). TAR
SICILIA, Catania, Sez. III - 17 gennaio 2011, n.
87
- Complesso
monumentale - Territorio adiacente - Dichiarazione di interesse storico
artistico.
E’ legittimo il provvedimento che dichiara l'interesse storico
artistico del
territorio adiacente un complesso monumentale motivato dalla necessità
di
tutelare non solo il bene monumentale in sé, inteso come manufatto
d'interesse
storico-artistico, ma anche, con idonee misure di salvaguardia,
l'habitat
circostante in considerazione del carattere d'insieme inscindibile che
assume
la struttura nel rapporto con i terreni circostanti, i quali nel tempo
ne hanno
rappresentato "cornice e pertinenza" (T.A.R. Sicilia Palermo, sez.I,
23 giugno 1999, n. 1289). Pres. Monteleone, Est. Valenti - A.L. (avv.ti
Campo e
Piacentino) c. Assessorato Reg.Le Per i Bb.Cc.Aa. e P.I. e altri (Avv.
Stato). TAR
SICILIA, Palermo, Sez. II - 11/01/2011, n. 28
Torna all' indice
delle
sentenze.
|
|