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- Volumi
tecnici - Nozione - Esclusione dal conteggio dell’indice edificatorio -
Presupposti - Vani idonei ad essere adibiti ad abitazione - Estraneità.
Sono
volumi tecnici solo quelli adibiti alla
sistemazione di impianti (riscaldamento ascensore ecc.) aventi un
rapporto di
strumentalità necessaria con l'utilizzo della costruzione e che non
possono
essere ubicati all'interno della parte abitativa (cfr. Cons. St., Sez.
V,
31.1.2006 n. 354). I volumi tecnici non rientrano nel conteggio
dell’indice
edificatorio, in quanto non sono generatori del c.d. carico urbanistico
e la
loro realizzazione è finalizzata a migliorare la funzionalità e la
salubrità
delle costruzioni. Essi non possono essere ubicati all'interno della
parte
abitativa, sicché non sono tali i locali complementari all'abitazione
(cfr.
Cons. St. Sez. V 13.5.1997, n. 483), come le soffitte o i bagni,
destinati a
formare un’ unica unità abitativa e privi di una effettiva destinazione
ad
impianti tecnologici. Il beneficio del mancato computo volumetrico
(derivante
dalla iscrizione al concetto di volume tecnico) risulta necessariamente
condizionato alla sussistenza dei suddetti presupposti, cosicché non
può
esistere volume tecnico laddove si tratti di vani che presentano tutte
le
caratteristiche per essere adibiti all’abitazione. Pres. Petruzzelli,
Est.
Conti - A.Z. (avv. Ballerini) c. Comune di Iseo (avv. Massari). TAR
LOMBARDIA, Brescia, Sez. I - 11 febbraio 2010, n.
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