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Edilizia - Volumi tecnici, accessori e pertinenze
(Sentenze pronunciate nell'anno 2010 della Cassazione, del Consiglio di Stato e del TAR)
 Parti e argomenti della scheda: 
La pronuncia di questa pagina, si tratta di una massima dell'anno 2010, riguarda i volumi tecnici. Che cosa bisogna intendere per essi secondo la normativa al riguardo. Ciò al fine del computo negli standard edilizi.
  1. Volumi tecnici - Nozione - Esclusione dal conteggio dell’indice edificatorio
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  1. Volumi tecnici - Nozione - Esclusione dal conteggio dell’indice edificatorio - Presupposti - Vani idonei ad essere adibiti ad abitazione - Estraneità. Sono volumi tecnici solo quelli adibiti alla sistemazione di impianti (riscaldamento ascensore ecc.) aventi un rapporto di strumentalità necessaria con l'utilizzo della costruzione e che non possono essere ubicati all'interno della parte abitativa (cfr. Cons. St., Sez. V, 31.1.2006 n. 354). I volumi tecnici non rientrano nel conteggio dell’indice edificatorio, in quanto non sono generatori del c.d. carico urbanistico e la loro realizzazione è finalizzata a migliorare la funzionalità e la salubrità delle costruzioni. Essi non possono essere ubicati all'interno della parte abitativa, sicché non sono tali i locali complementari all'abitazione (cfr. Cons. St. Sez. V 13.5.1997, n. 483), come le soffitte o i bagni, destinati a formare un’ unica unità abitativa e privi di una effettiva destinazione ad impianti tecnologici. Il beneficio del mancato computo volumetrico (derivante dalla iscrizione al concetto di volume tecnico) risulta necessariamente condizionato alla sussistenza dei suddetti presupposti, cosicché non può esistere volume tecnico laddove si tratti di vani che presentano tutte le caratteristiche per essere adibiti all’abitazione. Pres. Petruzzelli, Est. Conti - A.Z. (avv. Ballerini) c. Comune di Iseo (avv. Massari). TAR LOMBARDIA, Brescia, Sez. I - 11 febbraio 2010, n. 712
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