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Edilizia - Urbanistica, piani e vincoli
(Sentenze pronunciate nell'anno 2010 della Cassazione, del Consiglio di Stato e del TAR)
 Parti e argomenti della scheda:
Si riportano alcune massime del 2010 riguardanti i vincoli cimiteriali e gli standard urbanistici da tenere in considerazione nei piani che programmano la fabbricabilità nel territorio. Inoltre si tratta di antenne telefoniche, vincoli cimiteriali e strumenti urbanistici.
  1. Telefonia mobile, impianti, piano regolatore, siti, individuazione, derogabilità
  2. È legittimo il diniego di permesso di costruire parcheggi interrati in zona sottoposta a vincolo cimiteriale
  3. Strumenti urbanistici, PRG, determinazione termini, competenza regionale
  4. Diritto urbanistico, strumenti urbanistici, principio di tipicità e nominatività
  5. Utilizzo pubblico, vincolo di destinazione, trasformazione, non edificabilità
  6. Vincolo cimiteriale - Fabbricati non destinati ad abitazione e di carattere pertinenziale
  7. Destinazione d’uso di immobili, uso incompatibile con la residenza
  8. Strumenti urbanistici, piano particolareggiato, lotti di completamento, comparti edificatori
  9. Regioni, impianti di telefonia, disciplina, rapporti
  10. Regione, poteri, Comune, rapporti
  11. Standard urbanistici - Principi - Concetto - Opere di urbanizzazione primaria
  12. Piano regolatore, destinazione d’uso, interesse ad agire
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  1. Telefonia mobile, impianti, piano regolatore, siti, individuazione, derogabilità. La selezione di aree nel cui ambito localizzare gli impianti di telefonia mobile non ha carattere tassativo e non preclude la possibilità di installazione anche al di fuori dei siti appositamente individuati dal Comune, qualora sia utile a garantire l’intera copertura per l’irradiazione del segnale. Consiglio di Stato, sez. VI, decisione 20.10.2010 n. 7588
  2. È legittimo il diniego di permesso di costruire parcheggi interrati in zona sottoposta a vincolo cimiteriale. In materia di vincolo cimiteriale la salvaguardia del rispetto del vincolo cimiteriale si pone alla stregua di un vincolo assoluto di inedificabilità che non consente in alcun modo l'allocazione sia di edifici, che di opere incompatibili col vincolo medesimo, in considerazione dei molteplici interessi pubblici che tale fascia di rispetto intende tutelare e che possono enuclearsi nelle esigenze di natura igienico sanitaria, nella salvaguardia della peculiare sacralità che connota i luoghi destinati all'inumazione e alla sepoltura, nel mantenimento di un'area di possibile espansione della cinta cimiteriale. Trattandosi di un vincolo assoluto, si esclude che possa farsi riferimento al carattere derogatorio di cui all'art. 9 della L. n. 122/89. Anche il parcheggio interrato, in quanto struttura servente all'uso abitativo e, comunque, posta nell'ambito della fascia di rispetto cimiteriale e rientra tra le costruzioni edilizie del tutto vietate. Consiglio di Stato, 19 settembre 2010, sentenza n.6671
  3. Strumenti urbanistici, PRG, determinazione termini, competenza regionale. Qualora il vincolo del piano regolatore generale sia scaduto senza che, a termini dell’articolo 2, comma 1, della legge 19 novembre 1968, n. 1187, si sia provveduto all’approvazione del piano particolareggiato ovvero all’approvazione del progetto esecutivo o definitivo di opera pubblica, da un lato, la nuova disciplina edificatoria applicabile all’area interessata corrisponde a quella stabilita dall’articolo 4, ultimo comma, della legge 28 gennaio 1977, n. 10 (conforme Cons. Stato, sez. V, 18/3/2003, n. 1443; Cons. Stato 3/10/1992, n. 924; Cons. Stato, IV, 12/8/2005, n. 1468) e, dall’altro lato, siffatta situazione di inedificabilità pressoché assoluta ha carattere provvisorio, dovendo l’Amministrazione procedere il più rapidamente possibile all’obbligatoria integrazione del piano divenuto parzialmente inoperante. Il privato può, in tal caso, nell’inerzia dell’Amministrazione, agire in via giurisdizionale seguendo il procedimento del silenzio rifiuto, ai fini della cui formazione resta comunque ferma la necessità, tra l’altro, che sia decorso il termine entro il quale il provvedimento doveva essere assunto (conforme Cons. Stato, Sez. IV, 5/4/2005, n. 1560). Consiglio di Stato, sez. IV, decisione 09.08.2010 n. 5451
  4. Diritto urbanistico, strumenti urbanistici, principio di tipicità e nominatività. In forza del principio di tipicità e nominatività degli strumenti urbanistici, che discende dal più generale principio di legalità e di tipicità degli atti amministrativi, l’Amministrazione non può dotarsi di piani urbanistici i quali, per “nome, causa e contenuto”, si discostino dal numerus clausus previsto dalla legge. L’Amministrazione comunale può pertanto introdurre varianti e modifiche nella disciplina di dettaglio degli strumenti urbanistici, a condizione che ciò non comporti una deviazione di essi dal modello legale rispetto alla “causa” (ossia alla loro funzione tipica quale individuata dal legislatore) ovvero al “contenuto” (ossia a quello che dovrebbe essere l’oggetto dell’attività di pianificazione, sempre alla stregua del dato normativo di riferimento); tale facoltà trova il proprio fondamento, a livello costituzionale, nell’ultimo comma dell’art. 117 Cost., laddove ai Comuni è attribuita la potestà regolamentare nelle materie di loro competenza (conformi Cons. Stato, sez. II, 10/12/2003, parere nr. 454; Cons. Stato, sez. IV, 7/11/2001, nr. 5721). Consiglio di Stato, sez. IV, decisione 13.07.2010 n. 4545
  5. Utilizzo pubblico, vincolo di destinazione, trasformazione, non edificabilità. Qualora una zona sia vincolata ad utilizzo per pubblica utilità, che non ne tollera lo sfruttamento da parte di privati neppure attraverso strumenti di convenzionamento, tale classificazione apporta un vincolo di destinazione che preclude ai privati tutte quelle forme di trasformazione del suolo che sono riconducibili alla nozione tecnica di edificazione e che sono, come tali, soggette al regime autorizzatorio previsto dalla vigente legislazione edilizia, con la conseguenza che l’area va qualificata come non edificabile. Cassazione civile, sez. I, sentenza 21.06.2010 n. 14940
  6. Vincolo cimiteriale - Fabbricati non destinati ad abitazione e di carattere pertinenziale - Inedificabilità assoluta. Il vincolo a zona di rispetto cimiteriale previsto dall’art. 338 del T.U.LL.SS. comporta (v., per tutte, recentemente, Cons. Stato , IV, 27.10.2009, n. 6547) inedificabilità assoluta dell’area, e tanto vale indipendentemente dal tipo di fabbricato, anche non finalizzato all’abitazione e di carattere pertinenziale. Il vincolo, infatti, risponde ad una triplice funzione: di assicurare condizioni di igiene e di salubrità, di garantire tranquillità e decoro ai luoghi di sepoltura, di consentire futuri ampliamenti dell’impianto funerario. Pres. Radesi, Est. La Guardia - P.N. (avv. Terlizzi) c. Comune di Firenze (avv.ti Minucci e Selvaggi) - TAR TOSCANA, Sez. III - 11 giugno 2010, n.1815
  7. Destinazione d’uso di immobili, uso incompatibile con la residenza, inammissibilità. Nell'ambito dell’esercizio della propria competenza in tema di gestione del territorio l’Amministrazione Comunale ha la facoltà di individuare, con lo strumento urbanistico, le destinazioni d'uso non ammissibili con la residenza nelle diverse aree oltre che le variazioni necessarie (nel caso di specie, il Consiglio di Stato ha ritenuto corretta l’inammissibilità di discoteche, sale da ballo, sale giochi e sale giochi a tema, data la loro incompatibilità con la residenza in virtù del forte richiamo e concentrazione d’utenza per attività che si svolgono prevalentemente negli orarti notturni in zone non idonee e non attrezzate per tali funzioni extra residenziali). Consiglio di Stato, sez. IV, decisione 08.06.2010 n.3589
  8. Strumenti urbanistici, piano particolareggiato, lotti di completamento, comparti edificatori. Il regime urbanistico da applicare nei piani particolareggiati, va individuato sulla base non di astratti richiami alle nozioni di “comparto” e di “lotto”, bensì dell’esame delle concrete statuizioni delle N.T.A. Si vuol dire, in altri termini, che la nozione di “progetto unitario” non è detto comporti sempre la necessità di una sua estensione alla totalità dei proprietari inseriti nella zona (e, quindi, non è astrattamente escluso che in talune ipotesi possa essere soddisfatta con l’intervento soltanto di alcuni proprietari), ma che certamente individua la necessità di una progettazione esaustiva e completa, se è pretermessa alcuna delle porzioni dell’area interessata. Consiglio di Stato, sez. V, decisione 13.05.2010 n. 2879
  9. Regioni, impianti di telefonia, disciplina, rapporti. È illegittimo il regolamento comunale che, in materia di installazione di impianti di telefonia mobile, contiene prescrizioni che non costituiscono espressione di pianificazione urbanistica, ma di tutela della salute e ciò in quanto la l. quadro 22 febbraio 2001, n. 36 ha attribuito esclusivamente allo Stato la funzione di fissazione dei criteri e dei limiti rilevanti ai fini della protezione della popolazione dalle potenzialità nocive insite nell'esposizione ai campi magnetici. Consiglio di Stato, sez. VI, decisione 28.04.2010 n. 2436
  10. Regione, poteri, Comune, rapporti. La regione non può stralciare singole previsioni urbanistiche dallo strumento comunale. Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 31.03.2010 n. 1840
  11. Standard urbanistici - Principi - Concetto - Opere di urbanizzazione primaria - Dimensionamento - Imposizione di vincoli espropriativi - Attribuzione di cubatura su altri terreni. In materia di standard urbanistici sono stati elaborati alcuni principi che si possono così riassumere: (a) il concetto di standard urbanistico non deve essere definito formalisticamente ma si estende a qualunque servizio di interesse pubblico e generale, sia esso gestito dall’amministrazione o dai privati; (b) gli standard urbanistici si distinguono dalle opere di urbanizzazione primaria in quanto rispetto all’infrastrutturazione di base sono qualcosa di aggiuntivo, che può essere considerato necessario solo in una visione urbanistica di qualità; (c) per alcuni standard urbanistici sono fissate dalla legge regionale le misure minime, tuttavia ogni comune è autonomo nella scelta della misura complessiva; (d) nel dimensionamento degli standard urbanistici si devono considerare anche eventuali flussi di utenza aggiuntivi rispetto a quelli della popolazione residente; (e) qualora i servizi siano svolti da privati l’amministrazione deve assicurarne la destinazione pubblica attraverso convenzioni; (f) qualora la previsione di standard urbanistici si traduca nell’imposizione di vincoli espropriativi è necessaria una valutazione economica relativa alla sostenibilità della spesa per gli indennizzi; (g) in alternativa (o anche congiuntamente) agli indennizzi può essere utilizzata la perequazione urbanistica nella forma dell’attribuzione di cubatura su altri terreni. Pres. Petruzzelli, Est. Pedron - L.B. (avv.ti La Spada e Noschese) c. Comune di Nave (avv. Gitti) - TAR LOMBARDIA, Brescia, Sez. I - 22 febbraio 2010, n. 869
  12. Piano regolatore, destinazione d’uso, interesse ad agire, precisazioni. La circostanza che la destinazione d'uso sia artigianale non comporta la carenza di interesse alla impugnazione dei criteri di programmazione commerciale in quanto quello che rileva non è la destinazione d'uso in atto quanto la destinazione d'uso prevista, per la zona in cui è collocato l'immobile dal P.R.G. e che gli atti impugnati impediscono di attuare di talché il ricorso presentato dalla società costituisce proprio lo strumento di difesa al mutamento della tipologia della zona e di tutela della proprietà e delle potenzialità e facoltà ad essa connesse. Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 03.02.2010 n.474