Giurisprudenza
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Edilizia - Strade e ferrovie, divieti
(Sentenze pronunciate nell'anno 2010 della Cassazione, del Consiglio di Stato e del TAR)
 Parti e argomenti della scheda: 
Le pronunce riportate in questa pagina, le massime sono dell'anno 2010, riguardano le strade e i vincoli che le riguardano per le edificazioni.
  1. Vincolo stradale - Finalità - Sicurezza della circolazione
  2. Fascia di rispetto autostradale - Vincolo di inedificabilità assoluto
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  1. Vincolo stradale - Finalità - Sicurezza della circolazione - Impianto di cantieri e deposito di materiali - Opere realizzate a livello della sede stradale, non emergenti dal suolo - Rispetto delle distanze - Obbligo. Il divieto di costruire ad una certa distanza dalla sede stradale non deve essere inteso restrittivamente, e cioè come previsto al solo scopo di prevenire l'esistenza di ostacoli materiali emergenti dal suolo e suscettibili di costituire, per la loro prossimità alla sede stradale, pregiudizio alla sicurezza del traffico ed alla sua incolumità delle persone, ma è connesso alla più ampia esigenza di assicurare una fascia di rispetto utilizzabile, all'occorrenza, dal concessionario, per l'esecuzione dei lavori, per l'impianto dei cantieri, per il deposito di materiali, per la realizzazione di opere accessorie, senza vincoli limitativi connessi con la presenza di costruzioni, sicché le distanze previste dalla normativa vanno rispettate anche con riferimento ad opere che non superino il livello della sede stradale (Cass., II, 1.6.1995, n. 6118; Cons. di St., IV, 18.10.2002, n. 5716; id., 25.9.2002, n. 4927; T.A.R. Campania-Salerno, II, 9.4.2009, n. 1383). Pres. Balba, Est. Vitali - L.G. e altro (avv. Gerbi) c. Comuen di Varazze (avv. Viscardi) - TAR LIGURIA, Sez. I - 5 luglio 2010, n. 5565

  2. Fascia di rispetto autostradale - Vincolo di inedificabilità assoluto - Fondamento - D.M. 1 aprile 1968, n. 1404. Nell’ambito della fascia di rispetto autostradale di 60 metri, prevista dal D.M. 1 aprile 1968 n. 1404, il vincolo di inedificabilità è assoluto (Cons. Stato, Sez. V, 25 settembre 2002 n. 4927), essendo a tal fine irrilevanti le caratteristiche concrete delle opere abusive realizzate nell’ambito della fascia medesima; il divieto di costruire è infatti in questo caso correlato alla esigenza di assicurare un’area libera utilizzabile dal concessionario dell’autostrada - all’occorrenza - per installarvi cantieri, depositare materiali, per necessità varie e, comunque, per ogni necessità di gestione relativa ad interventi in loco sulla rete autostradale (Tar Toscana, 25 giugno 2007, n. 934). Pres. Petruzzelli, Est. Russo - S.V. e altro (avv.Onofri) c. ANAS (Avv. Stato) e altro (n.c.) - TAR LOMBARDIA, Brescia, Sez. I - 30 aprile 2010, n. 1628

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