Giurisprudenza
sezione di
www.softwareparadiso.it
software, servizi, informazioni sull'edilizia e la casa
 
Edilizia - Ristrutturazioni, ricostruzioni, manutenzioni
(Sentenze pronunciate nell'anno 2010 della Cassazione, del Consiglio di Stato e del TAR)
 Parti e argomenti della scheda: 
I giudici si esprimono, con queste massime dell'anno 2010, sulle demolizioni e ricostruzioni degli edifici, sulle  ristrutturazioni edilizie, sulle manutenzioni, sul restauro, sul risanamento, sul consolidamento delle strutture. Su che cosa sia ammesso dalla normativa vigente e come procedere. Le pronunce riguardano il diritto urbanistico.
  1. Ristrutturazione - Distinzione tra ristrutturazione pesante e ristrutturazione leggera
  2. Oneri concessori - Beneficio della riduzione - Presupposti per il riconoscimento
  3. Diritto urbanistico - N.t.a. - Norma che consente la modifica del piano di campagna
  4. Berceau - Nozione - Sostituzione della copertura
  5. Opere di ristrutturazione su immobili abusivi
  6. Ricostruzione su ruderi - Nuova costruzione - Ristrutturazione edilizia
  7. Interventi di restauro e risanamento conservativo
  8. Restauro e risanamento conservativo - Funzione
  9. Ristrutturazione edilizia - Concetto - Art. 3 d.P.R. n. 380/2001
  10. Interventi di manutenzione straordinaria - Ristrutturazione
  11. Realizzazione di una tettoia di copertura di un terrazzo
  12. Interventi di ristrutturazione realizzabili con DIA
  13. Interventi di manutenzione straordinaria - Nozione - Sostituzione del tetto
  14. Ristrutturazione edilizia - Nozione - Manutenzione straordinaria
  15. Attività di ristrutturazione edilizia - Serie di interventi
  16. Interventi finalizzati alla realizzazione di depositi merci e materiali
  17. Nozione di "ristrutturazione edilizia" - Art. 3, 1° c., lett. d), T.U. n. 380/2001
  18. Ristrutturazione edilizia - Ricostruzione dell’edificio demolito
  19. Sostituzione o rinnovamento di serramenti - Manutenzione ordinaria
  20. Restauro e risanamento conservativo - Funzione - Intervento edilizio su ruderi
  21. Interventi di risanamento e restauro - Finalità specifica
  22. Realizzazione di un soppalco - Natura dell’intervento
  23. Ristrutturazione edilizia - Art. 3 d.P.R. 380/2001
Altre pagine inerenti nel sito: 
 


  1. Ristrutturazione - Distinzione tra ristrutturazione pesante e ristrutturazione leggera - Artt. 10, c. 1, lett. c) e 22, c. 1 d.P.R. n. 380/2001 - Titolo abilitante - Sanzioni applicabili in caso di interventi abusivi. La distinzione tra le due tipologie di ristrutturazione edilizia (cd. pesante, disciplinata dall’art. 10, comma 1 lettera c) del D.P.R. 380/2001 e cd. leggera, disciplinata dall’art. 22, comma 1 dello stesso D.P.R.) rileva sotto un duplice profilo: quanto al titolo abilitante all’edificazione e quanto alle sanzioni applicabili in caso di interventi abusivi. Sotto il primo profilo, mentre gli interventi di ristrutturazione edilizia pesante sono subordinati a permesso di costruire, gli interventi di ristrutturazione edilizia “leggera” sono realizzabili mediante denuncia di inizio attività; sotto il secondo profilo, mentre gli interventi di ristrutturazione edilizia “pesante” sono sanzionati (allorché abusivi) con la rimozione o la demolizione dell’opera, ovvero, nel caso in cui il ripristino dello stato dei luoghi non sia possibile, con l’applicazione di una sanzione pecuniaria, secondo quanto previsto dall’art. 33 del D.P.R. 380/2001, gli interventi di ristrutturazione edilizia “leggera”, invece, possono essere sanzionati (ove abusivi) soltanto con l’applicazione di una sanzione pecuniaria, secondo quanto previsto dall’art. 37, comma 1 D.P.R. 380/2001. Pres. Binachi, Est. Limongelli - T.S. (avv. Capello) c. Comune di S. Francesco al Campo (avv. Saracco). TAR PIEMONTE, Sez. I - 16 dicembre 2010, n. 4551

  2. Oneri concessori - Beneficio della riduzione - Presupposti per il riconoscimento - Demolizione e costruzione di un singolo nuovo edificio - Modifica dell’assetto urbanistico precedente - Esclusione del beneficio - Art.26 L.R. Friuli Venezia Giulia n.18/1986 - Art.31, 1^co. lett.e) L. n.457/1978. Il riconoscimento dell’eccezionale beneficio della riduzione degli oneri concessori, ai sensi dell’art.26 della legge regionale del Friuli Venezia Giulia n.18 del 1986, laddove espressamente richiama il concetto di ristrutturazione urbanistica di cui all’art.31, 1^co. lett.e) della legge nazionale n.457 del 1978, deve intendersi comunque limitato al solo caso in cui l’intervento progettato non sia un intervento di ristrutturazione edilizia ma risulti essere un intervento di ben più ampia portata e cioè rivolto a sostituire l’esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso mediante un insieme sistematico di opere edilizie che determinano anche la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale. Deve, pertanto, trattarsi di un intervento di per se stesso complesso e di vaste proporzioni (ben diverso, ripetesi, da quello riferibile alla ristrutturazione ovvero alla nuova costruzione di un singolo fabbricato) che come tale modifichi tutto il “tessuto”urbanistico ed edilizio della zona determinando così una variazione molto significativa della stessa, proprio sotto il profilo dell’assetto urbanistico precedente. Di conseguenza, è da escludere che il riconoscimento di tale beneficio possa intendersi correlato alla realizzazione di un semplice intervento di demolizione e costruzione di un singolo nuovo edificio il cui progetto, sia pure modellato alle caratteristiche tipiche della zona, non preveda altresì la realizzazione di ulteriori opere di urbanizzazione mirate alla sostituzione di tutto o di una rilevante parte del tessuto urbanistico della specifica zona da recuperare. (riunisce e conferma sentenze del T. a. r. Friuli Venezia Giulia - Trieste nn. 01020/1998 - 01016/1998) Pres. Piscitello - Rel. Ferrari - Ditta Biscontin S. p. A. (avv.ti Longo e Mazzarelli) c. Comune di Pordenone (avv.ti Cacciavillani e Manzi). CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 16/12/2010, Sentenza n. 8948
  3. DIRITTO URBANISTICO - N.t.a. - Norma che consente la modifica del piano di campagna - Applicabiltà agli interventi di demolizione e ricostruzione - Esclusione - Ragioni. Una disposizione delle n.t.a. che consenta la modifica del piano di campagna, non può essere applicata ad interventi di demolizione e ricostruzione, non potendosi ritenere che una norma di piano possa incidere sui limiti massimi di estensione di una tipologia di intervento edilizio prevista direttamente dalla legge (T.a.r. Lombardia, Milano, sez. II, n. 4929 del 27/10/2009). La modifica del piano di campagna dell’edificio preesistente, infatti, comporta come conseguenza una traslazione in alto della sagoma. E vicende di traslazioni di sagoma o volumetria sono incompatibili con i limiti della demolizione e ricostruzione (T.a.r. Lombardia, Milano, sez. II, n. 5268 del 02/12/2009; Tar Toscana, sez. III, n. 639 del 17 aprile 2007) Pres. Petruzzelli, Est. Russo - E.B. e altro (avv.ti Ferrari, Fontana e Fontana) c. Comune di Polpenazze del Garda (avv. Ballerini) - TAR LOMBARDIA, Brescia, Sez. I - 17 novembre 2010, n. 4640

  4. Berceau - Nozione - Sostituzione della copertura - Intervento di manutenzione straordinaria - Copertura assimilabile ad un solaio - Locale coperto - Qualifica di berceau - Esclusione. Il berceau è definibile come un’opera edilizia consistente in un pergolato (solitamente in legno) coperto da piante rampicanti. L’aspetto caratteristico risiede nella mancanza di pareti e di una copertura impermeabile, in quanto si tratta di una struttura leggera nella quale deve essere garantito un rapporto di continuità con lo spazio esterno. Il filtro rispetto agli agenti atmosferici è costituito dalle foglie e dalle travi che forniscono appoggio ai rampicanti. È evidente che la maggiore o minore concentrazione di travi di sostegno e la maggiore o minore distanza tra le stesse sono fattori decisivi per stabilire se l’opera appartiene alla tipologia del berceau o ad altre categorie edilizie, come ad esempio i portici. La sostituzione della copertura del berceau costituisce un intervento di manutenzione straordinaria (art. 3 comma 1 del DPR 380/2001). Naturalmente la condizione per rimanere nella categoria della manutenzione straordinaria è che la nuova copertura non snaturi le caratteristiche del berceau. Se invece la nuova copertura risultasse assimilabile a un vero e proprio solaio e i rampicanti avessero una funzione puramente ornamentale saremmo di fronte a un’opera del tutto diversa, ossia a un nuovo locale coperto, come tale non più qualificabile né come berceau né come semplice pertinenza dell’edificio. Pres. Petruzzelli, Est. Pedron -M.L. (avv. Rovetta) c. Comune di Sale Marasino (n.c.) - TAR LOMBARDIA, Brescia, Sez. I - 17 novembre 2010, n. 4638

  5. Opere di ristrutturazione su immobili abusivi - Effetto preclusivo sulla potestà demolitoria - Esclusione. Non possono svolgersi opere di ristrutturazione o di manutenzione straordinaria su un manufatto abusivo e mai oggetto di sanatoria edilizia: tale ulteriore attività costruttiva non può spiegare alcun effetto preclusivo sulla potestà di reprimere l'opera abusiva nella sua interezza (Cons. St., sez. V. 29 ottobre 1991 n. 1279). Ne consegue che non può invocare il regime sanzionatorio più favorevole previsto per il recupero del patrimonio edilizio esistente legittimamente realizzato, colui che ha svolto opere edilizie su immobili abusivi, le quali assumono la stessa qualificazione giuridica dell’immobile abusivamente realizzato. In caso contrario, infatti, l’abuso minore successivo in sostanza giustificherebbe l’applicazione di una sanzione minore, addirittura non demolitoria, estinguendo la potestà sanzionatoria nei confronti dell’abuso maggiore precedente. Pres. Leo, Est. Di Mario - L.D. (avv. Villata) c. Comune di Segrate (avv. Viviani) - TAR LOMBARDIA, Milano, Sez. IV - 8 novembre 2010, n. 7206

  6. Ricostruzione su ruderi - Nuova costruzione - Ristrutturazione edilizia - Esclusione - Natura e presupposti della ristrutturazione edilizia - T.U.E. n. 380/2001. Il concetto di ristrutturazione edilizia postula necessariamente la preesistenza di un fabbricato da ristrutturare, cioè di un organismo edilizio dotato delle murature perimetrali, strutture orizzontali e copertura. In mancanza di tali elementi strutturali non è possibile valutare l'esistenza e la consistenza dell'edificio da consolidare ed i ruderi non possono che considerarsi alla stregua di un'area non edificata: la ricostruzione su ruderi, pertanto, non costituisce "ristrutturazione" ma "nuova costruzione" (C. Stato, Sez, V: 28.5.2004, n. 3452; 15.4.2004, n. 2142; 1.12.1999, n. 2021; 4.8.1999, n. 398; 10.3.1997, n. 240; nello stesso senso Cass., Sez. III: 24.9.2008, n. 36542, Verdi; 23.1.2007, Meli; 13.1.2006, Polverino; 4.2.2003, Pellegrino; 20.2.2001, Perfetti). Sicché, per aversi "ristrutturazione", le opere murarie ancora esistenti devono consentire, in realtà, la sicura individuazione dei connotati essenziali del manufatto originario e, quindi, la sua fedele ricostruzione (C. Stato, sez. IV, 15.9.2006, n. 5375). (conferma ordinanza n. 29/2009 TRIB. LIBERTA' di TERNI, del 27/07/2009) Pres. Altieri, Est. Fiale, Ric. Ravanelli. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 30/09/2010 (Cc. 14/07/2010), Sentenza n. 35390

  7. Interventi di restauro e risanamento conservativo - Nozione e finalità - Elementi tipologici, formali e strutturali di un edificio - Nozione - Mutamento della qualificazione tipologica - Cd. "iconicità" o immagine dell'edificio - Esclusione - Art. 3, 1° c., lett. e), T.U. n. 380/2001 (già art. 31, 1° c., lett. c, L. n. 457/1978. L'art. 3, 1° comma, lett. e), del T.U. n. 380/2001 (con definizione già fornita dall'art. 31, 1° comma, lett. c, della legge n. 457/1978) identifica gli interventi di restauro e risanamento conservativo come quelli "rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che - nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso - ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili". Tali interventi, in particolare, comprendono: a) il consolidamento, il ripristino ed il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio; b) l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso; c) l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio. L'attività di restauro e risanamento conservativo si qualifica, pertanto, per un insieme di opere che lasciano inalterata la struttura dell'edificio, sia all'esterno che al suo interno, dovendosi privilegiare la funzione di ripristino dell'individualità originaria dell'immobile. La finalità del restauro e del risanamento conservativo, dunque, è quella di rinnovare l'organismo edilizio “esistente” in modo sistematico e globale, pur sempre però nel rispetto (perché sempre di conservazione si tratta) dei suoi elementi essenziali "tipologici, formali e strutturali" (Cass., sez. III, 21.4.2006, D'Antoni). Elementi tipologici di un edificio sono quei caratteri architettonici e funzionali che ne consentono la qualificazione in base alle tipologie edilizie (es. costruzione rurale, capannone industriale, edificio scolastico, edificio residenziale unifamiliare o plurifamiliare, edificio residenziale signorile, civile, popolare etc.). Il restauro ed il risanamento conservativo non possono comportare il mutamento della qualificazione tipologica intesa nel senso anzidetto. Elementi formali di un edificio, poi, non sono quelli relativi alla sagoma in senso stretto ovvero alla volumetria rigidamente intesa, bensì quelli che determinano la cd. "iconicità" del manufatto intesa come quell'insieme di caratteristiche - disposizione dei volumi, elementi architettonici, particolari rifiniture - che lo distinguono ed inquadrano in modo peculiare. Il restauro ed il risanamento conservativo non possono incidere con quella che può definirsi "l'immagine caratteristica dell'edificio", secondo una specifica valutazione da operarsi in relazione a ciascun caso concreto. Elementi strutturali di un edificio sono, infine, quelli che compongono materialmente la struttura stessa (anche non portante) dell'organismo edilizio: es. muratura in pietrame, struttura portante in cemento armato, tetto in coppi etc.. Gli elementi strutturali non possono ricevere modificazioni da interventi di restauro e risanamento conservativo. (conferma ordinanza n. 29/2009 TRIB. LIBERTA' di TERNI, del 27/07/2009) Pres. Altieri, Est. Fiale, Ric. Ravanelli. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 30/09/2010 (Cc. 14/07/2010), Sentenza n. 35390
  8. Restauro e risanamento conservativo - Funzione - Fatto accidentale ed involontario es. improvviso crollo - Riedificazione rientrante nel concetto di restauro o di risanamento conservativo - Esclusione - Interpretazione giurisprudenziale - Ricostruzione su ruderi costituisce "nuova costruzione". L'intervento di restauro e risanamento conservativo presuppone, l'esistenza nel suo complesso di un organismo edilizio sul quale intervenire, proprio perché è finalizzato al recupero degli immobili nella loro attuale consistenza e nell'ambito degli spazi concretamente identificabili. Inoltre, qualora nel corso dell'esecuzione dei lavori le strutture portanti del manufatto vengano meno anche per un fatto accidentale ed involontario quale un improvviso crollo, la loro riedificazione non può più dirsi rientrante nel concetto di restauro o di risanamento conservativo, giacché le opere edilizie in concreto eseguite (già il gettito delle nuove fondazioni in calcestruzzo), determinano la realizzazione di un edificio radicalmente e qualitativamente diverso dal precedente. (T.a.r. Lombardia, sez. II, 20/3/1993, n. 94; T.a.r. Piemonte, sez. I, 3/3/1988, n. 56). Nell'interpretazione giurisprudenziale la ricostruzione su ruderi costituisce "nuova costruzione", in quanto, in mancanza di un organismo edilizio dotato delle murature perimetrali, strutture orizzontali e copertura, non è possibile valutare l'esistenza e la consistenza dell'edificio da consolidare ed i ruderi non possono che considerarsi alla stregua di un'area non edificata. (conferma ordinanza n. 29/2009 TRIB. LIBERTA' di TERNI, del 27/07/2009) Pres. Altieri, Est. Fiale, Ric. Ravanelli. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 30/09/2010 (Cc. 14/07/2010), Sentenza n. 35390
  9. Ristrutturazione edilizia - Concetto - Art. 3 d.P.R. n. 380/2001. Il concetto di ristrutturazione edilizia di cui all’art. 3 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 comprende anche la demolizione seguita dalla ricostruzione del manufatto, purché la riedificazione assicuri la piena conformità di sagoma e volume tra il vecchio e il nuovo manufatto (cfr., ex multis, Cons. Stato, V, 16 marzo 2005, n. 1062 e riferimenti ivi contenuti; IV, 28 luglio 2005, n. 4011; 7 settembre 2004, n. 5791). Ciò che contraddistingue la ristrutturazione dalla nuova edificazione è infatti la già avvenuta trasformazione del territorio, attraverso una edificazione di cui si conservi la struttura fisica (sia pure con la sovrapposizione di un “insieme sistematico di opere, che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente”), ovvero la cui stessa struttura fisica venga del tutto sostituita, ma - in quest’ultimo caso - con ricostruzione, se non “fedele” - termine espunto dall’attuale disciplina -, comunque, rispettosa della volumetria e della sagoma della costruzione preesistente (cfr. Cons. Stato, VI, 16 dicembre 2008, n. 6214; IV, 16 giugno 2008, n. 2981; V, 4 marzo 2008, n. 918; IV, 26 febbraio 2008, n. 681). Pres. Adamo, Est. Pignataro - S.F. (avv. Agugliaro) c. Comune di San Cataldo (avv. Nardo) - TAR SICILIA, Palermo, Sez. III - 29 settembre 2010, n. 11114
  10. Interventi di manutenzione straordinaria - Ristrutturazione - Differenza - Ruderi - Natura di area non edificata. Gli interventi di manutenzione straordinaria postulano la preesistenza di un organismo edilizio già ultimato e operativo, di cui s’intende conservare o rinnovare la funzionalità, mentre la ristrutturazione consiste in una modalità di conservazione dell'edificio preesistente nella sua consistenza strutturale (Cons. St., sez. V, 10 agosto 2000, n. 4397), .anche se realizzata attraverso interventi strutturali di demolizione e ricostruzione (fra le tante, Cons. Stato, sez. IV, 18 marzo 2008, n. 1177). È opinione comune nella giurisprudenza che un intervento di ristrutturazione edilizia (anche di demolizione e ricostruzione) presuppone un organismo edilizio dotato di mura perimetrali, strutture orizzontali e copertura in stato di conservazione tale da consentire la sua fedele ricostruzione (Cons. Stato Sez. IV - sentenza 16 giugno 2008, n. 2981). Il concetto di ristrutturazione postula infatti necessariamente l'esistenza di un manufatto da riedificare e consolidare dotato di mura perimetrali, strutture orizzontali e copertura per cui i ruderi, che non possiedono tali elementi, sono da considerarsi un'area non edificata (Cass. Sez. III penale 24 settembre 2008 n. 36542). Pres. Zingales, Est. Barone - C.A. 8avv.ti Saitta e Sammartino) c. Comune di Alì Terme (avv. Moschella). TAR SICILIA, Catania, Sez. I - 19 luglio 2010, n. 3108
  11. Realizzazione di una tettoia di copertura di un terrazzo - Intervento di manutenzione straordinaria - Esclusione - Permesso di costruire - Necessità - Reato di cui all’art. 44, D.P.R. 380/01. La realizzazione di una tettoia di copertura di un terrazzo di una abitazione non può qualificarsi quale intervento di manutenzione straordinaria, né configurarsi come pertinenza, atteso che, costituendo parte integrante dell'edificio ne costituisce ampliamento, con conseguente integrabilità, in difetto del preventivo rilascio del permesso di costruire, del reato di cui all'art. 44, d.P.R. 380/01 (Cass. n. 40843/2005; Cass. n. 15561/2007). (annulla senza rinvio, sentenza, resa dalla Corte di Appello di Roma in data 4/5/09) Pres. Lupo, Est. Gazzara, Ric. PG in proc. De Silvestri. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 14/07/2010 (Ud. 08/06/2010), Sentenza n. 27264
  12. Interventi di ristrutturazione realizzabili con DIA - Conformità alla disciplina urbanistico-edilizia vigente - Necessità - D.P.R. n. 380/2001 e s.m. - D.Lgs. n. 301/2002. Ai sensi della disciplina contenuta nel Testo Unico Edilizia e successive modifiche, gli interventi di ristrutturazione, in ogni caso, anche se realizzabili con DIA, devono essere conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente. (conferma sentenza n. 4008/2008 CORTE APPELLO di GENOVA, del 08/07/2009 che confermava la sentenza 3.6.2008 del Tribunale monocratico di Massa) Pres. De Maio, Est. Fiale, Ric. Giannoni. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 24/06/2010 (Ud. 24/03/2010), Sentenza n. 24243
  13. Interventi di manutenzione straordinaria - Nozione - Sostituzione del tetto - Modificata la sagoma - Permesso di costruire - Necessità - Art. 3 c. 1 lett. b) D.P.R. n. 380/01 (T.U.E.). In base all'articolo 3 comma 1 lettera b) del D.P.R. n. 380/01 (Testo Unico Edilizia) si considerano interventi di manutenzione straordinaria le opere e le modifiche necessarie per rinnovare o sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per integrare o realizzare i servizi igienici sanitari e tecnologici sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche della destinazione d'uso. Pertanto, possono rientrare nella manutenzione straordinaria anche la sostituzione del tetto a condizione però che non venga modificata la quota d'imposta o alterato lo stato dei luoghi né planimetricamente né quantitativamente rispetto alle superfici ed ai volumi preesistenti. Nella specie è stata aumentata l'altezza del fabbricato attraverso un cordolo di c.a. e conseguente modificata la sagoma. Trattandosi, quindi, di opere qualificati come interventi soggetti a permesso di costruire. (conferma sentenza della corte d'appello di Catania 06/07/2009) Pres. De Maio Est. Petti Ric. Maravigna. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 11/06/2010 (Ud. 22/04/2010), Sentenza n. 22229
  14. Ristrutturazione edilizia - Nozione - Manutenzione straordinaria - Restauro e risanamento conservativo - Differenza - Fattispecie: suddivisione di un fabbricato in due unità immobiliari - Art. 3, 1° c. - lett. d), T.U.E. n. 380/2001 - come mod. dal D.Lgs n. 301/2002 - Art. 44, D.P.R. n. 380/2001. Ai sensi dell’art. 3, 1° comma - lett. d), del T.U. n. 380/2001 - come modificato dal D.Lgs 27.12.2002, n. 301 la ristrutturazione edilizia non è vincolata, al rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'edificio esistente e differisce sia dalla manutenzione straordinaria (che non può comportare aumento della superficie utile o del numero delle unità immobiliari, né modifica della sagoma o mutamento della destinazione d'uso) sia dal restauro e risanamento conservativo (che non può modificare in modo sostanziale l'assetto edilizio preesistente e consente soltanto variazioni d'uso "compatibili" con l'edificio conservato). Nella fattispecie, é emerso al dibattimento, che i lavori ancora in corso al momento del sopralluogo erano destinati complessivamente a suddividere un fabbricato in due unità immobiliari, mediante opere di diversa distribuzione interna e modifiche di porte e finestre esterne. Lavori siffatti, per la loro evidente incidenza sul carico urbanistico, non potevano essere realizzati previa "DIA semplice" ma solo con "DIA alternativa al permesso di costruire" e tale procedura non risultava esperita in concreto. Si verte, pertanto, in ipotesi di opere sostanzialmente prive di titolo abilitativo e ciò comporta (art. 22, 4° comma, T.U. n. 380/2001) l'applicazione delle sanzioni penali di cui al successivo art. 44. Pres. Petti, Est. Fiale, Ric. Magistrati. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 28/05/2010 (Ud. 16/03/2010), Sentenza n. 20350
  15. Attività di ristrutturazione edilizia - Serie di interventi - Connessione finalistica delle opere eseguite - Denunzia di inizio attività (DIA) in alternativa al permesso di costruire - Presupposti - Ristrutturazioni edilizie cd. di portata minore - Disciplina - Artt. 22, 3°c., lett. a) e 10, 1° c. - lett. c), del T.U.E. n. 380/2001, come mod. dal D.Lgs. n. 301/2002. L’attività di ristrutturazione, può attuarsi attraverso una serie di interventi che, singolarmente considerati, ben potrebbero ricondursi ad altri tipi di interventi (es. manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo). L'elemento caratterizzante, però, è la connessione finalistica delle opere eseguite, che non devono essere riguardate analiticamente ma valutate nel loro complesso al fine di individuare se esse siano o meno rivolte al recupero edilizio dello spazio attraverso la realizzazione di un edificio in tutto o in parte nuovo (Cass., Sez. III, 19.9.2008, n. 35897, Altarozzi ed altri). Di conseguenza, l'art. 10, 1° comma - lett. c), del T.U. n. 380/2001, come modificato dal D.Lgs. n. 301/2002, assoggetta a permesso di costruire quegli interventi di ristrutturazione edilizia "che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente, che comportino aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici" ovvero si connettano a mutamenti di destinazione d'uso, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A). L'art. 22, 3°comma - lett.a), dello stesso T.U., come modificato dal D.Lgs. n. 301/2002, prevede, però, che - a scelta dell'interessato - tali interventi possono essere realizzati anche in base a denunzia di inizio attività (alternativa al permesso di costruire). E' stato rilevato inoltre, in giurisprudenza, che devono ritenersi realizzabili, previa mera denunzia di attività (non alternativa al permesso di costruire) le ristrutturazioni edilizie di portata minore: quelle, cioè, che determinano una semplice modifica dell'ordine in cui sono disposte le diverse parti che compongono la costruzione, in modo che, pur risultando complessivamente innovata, questa conserva la sua iniziale consistenza urbanistica [diverse da quelle descritte dall'art. 10, 1° comma - lett. c), del T.U. n. 380/2001, che possono incidere, invece, sul carico urbanistico]. Pres. Petti, Est. Fiale, Ric. Magistrati. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 28/05/2010 (Ud. 16/03/2010), Sentenza n. 20350
  16. Interventi finalizzati alla realizzazione di depositi merci e materiali - Lavori non urbanisticamente rilevanti - Assimilazione agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo - Nuova costruzione - Inconfigurabilità - Fattispecie: area destinata a esposizione di autovetture a fini commerciali. Gli interventi finalizzati alla realizzazione di depositi di merci e materiali che comportino l’esecuzione di lavori non urbanisticamente rilevati (come nel caso in cui sia prevista solo la ripulitura del terreno) non integrino <<l'ipotesi di modificazione urbanisticamente rilevante del territorio, soggetta a concessione edilizia, …. quand'anche il suolo così ripulito sia destinato all'esposizione di autovetture a fini commerciali>> (T.A.R. Lombardia Milano, sez. I, 29 ottobre 2008, n. 5222) e devono pertanto essere assimilati agli interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo previsti dalle prime tre lettere dell’art. 3, 1° comma del t.u. n. 380 del 2001 e contrapposti agli interventi di <<nuova costruzione>>, giustamente considerati maggiormente invasivi per il territorio e soggetti ad un regime autorizzatorio maggiormente rigoroso. Pres. f.f. ed Est. Viola - A.M. (avv. Schirano) c. Comune di Monteiasi (avv. Cecinato) - TAR PUGLIA, Lecce, Sez. I - 10 maggio 2010, n. 1094
  17. Nozione di "ristrutturazione edilizia" - Art. 3, 1° c., lett. d), T.U. n. 380/2001, come modif. D.Lgs. n. 301/2002. L'art. 3, 1° comma, lett. d), del T.U. n. 380/2001, come modificato dal D.Lgs. n. 301/2002, ha esteso, la nozione di "ristrutturazione edilizia" ricomprendendovi pure gli interventi ricostruttivi "consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica". Volumetria e sagoma, dunque, debbono rimanere identiche nei casi di ristrutturazione attuata attraverso demolizione e ricostruzione, mentre non si pongono come limiti per gli interventi di ristrutturazione che non comportino la previa demolizione. (Conferma ordinanza n. 216/2009 TRIB. LIBERTA' di SALERNO, del 22/06/2009) Pres. Grassi, Est. Fiale, Ric. Cavallo. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 27/04/2010 (Cc. 17/02/2010), Sentenza n. 16393
  18. Ristrutturazione edilizia - Ricostruzione dell’edificio demolito - Parametro di riferimento - Disciplina vigente all’epoca della realizzazione del manufatto - Diritto acquisito al mantenimento dell’immobile esistente. Ai fini della conformità urbanistica della ristrutturazione edilizia - laddove realizzata mediante ricostruzione dell'edificio demolito ed il mantenimento di tutti i parametri urbanistico edilizi preesistenti quali la volumetria, la sagoma, l'area di sedime ed il numero delle unità immobiliari - il parametro di riferimento è rappresentato dalla disciplina vigente all'epoca della realizzazione del manufatto come attestata dal titolo edilizio e non da quella sopravvenuta al momento della esecuzione dei lavori di ristrutturazione dovendosi fare salvo, in capo all'interessato, il diritto acquisito al mantenimento, conservazione e ristrutturazione dell'immobile esistente giacché la legittimazione urbanistica del manufatto da demolire si trasferisce su quello ricostruito (T.A.R. Puglia Bari, sez. III, 22 luglio 2004 , n. 3210). Pres. Leo,. Est. Di Mario - L. s.r.l. (avv.ti Colombo e Galbiati) c. Comune di Varano Borghi (n.c.) - TAR LOMBARDIA, Milano, Sez. IV - 22 aprile 2010, n. 1133
  19. Sostituzione o rinnovamento di serramenti - Manutenzione ordinaria - Anche in caso di utilizzo di materiali diversi dagli originari - Art. 3, lett. a T.U. n. 380/2001 - Fattispecie: sostituzione di un cancello - Attività libera. La sostituzione o il rinnovamento di serramenti e, quindi, di infissi, serrande, finestre e abbaini, rientra nel concetto di finiture di edifici, come tale configurabile in termini di manutenzione ordinaria ai sensi dell’art. 3 lett. a) T.U. 6 giugno 2001, n. 380 e, cioè, di attività libera e non soggetta a denuncia di inizio attività ai sensi dell’art. 6 lett. a) dello stesso decreto, e ciò sia che vengano impiegati gli stessi materiali componenti, sia che la sostituzione o il rinnovamento venga effettuata con materiali diversi (T.A.R. Piemonte, Sez. I, 2.3.2009, n. 620). La sostituzione di un cancello rientra nel genus sostituzione di serramento ed è quindi, al lume del Testo Unico sull’edilizia, attività libera non soggetta neanche a denuncia di inizio attività. Pres. Bianchi, Est. Graziano - M.G. e altro (avv. Sertorio) c. Comune di Verbania - TAR PIEMONTE, Sez. I - 12 aprile 2010, n. 1761
  20. Restauro e risanamento conservativo - Funzione - Intervento edilizio su ruderi o edifici già da tempo demoliti - Nuova costruzione - Permesso di costruire - Necessità - D.P.R. n. 380/01. La caratteristica essenziale della categoria del restauro e risanamento conservativo è quella della conservazione di un organismo edilizio preesistente assicurandone la funzionalità, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali preesistenti. Mentre nel caso di meri "ruderi" o di edifici già da tempo demoliti, come nella specie, l'intervento edilizio deve essere necessariamente inquadrato nella diversa fattispecie della "nuova costruzione". (Cons. Stato, V, 15/4/2004, n. 2142; C.d.S. Sez. V, 1/12/1991, n. 2021; C.d.S. 10/3/1997, n. 240). Pres. Grassi, Est. Sarno, Ric. Gargiulo ed altro. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 09/04/2010 (Ud. 17/02/2010), Sentenza n. 13492
  21. Interventi di risanamento e restauro - Finalità specifica - Elementi accessori e impianti - Opere di autonoma rilevanza - Qualifica di restauro - Esclusione. La finalità specifica degli interventi di risanamento e restauro è quello di consentire di rinnovare l'edificio nel rispetto dei suoi elementi essenziali dal punto di vista tipologico, formale e strutturale. In altri termini, mediante il restauro e risanamento conservativo non si può modificare in modo sostanziale l'assetto edilizio preesistente, dovendosi porre in essere solo quegli interventi sistematici i quali, pur con rinnovo di elementi costitutivi dell’edificio preesistente, ne conservano tipologia, forma e struttura (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV - sentenza 16 giugno 2008, n. 2981). Gli unici elementi nuovi che sono ammessi nelle opere di restauro e risanamento conservativo sono quegli elementi accessori e quegli impianti che sono richiesti dalle esigenze d’uso (come ad esempio gli impianti idrici, di condizionamento o di riscaldamento), purché l’inserimento degli stessi non alteri in modo rilevante la struttura originaria. Viceversa, non possono rientrare fra gli interventi di restauro e risanamento conservativo quelle opere che, se pure oggettivamente di non grande rilievo, hanno comunque una loro autonoma rilevanza sotto il profilo edilizio perché prevedono l’aggiunta di nuove strutture alle parti preesistenti mediante interventi che travalicano quelli rivolti solo a conservare o proteggere le parti dell'edificio cui accedono, ovvero ad assicurarne la funzionalità o l'uso (cfr. Tar Campania Sez. IV, 6 luglio 2004 n. 9924). Pres. Petruzzelli, Est. Conti - F.B. (avv. Corli) c. Comune di Brescia (avv.ti Moniga e Orlandi) - TAR LOMBARDIA, Brescia, Sez. I - 22 febbraio 2010, n. 875
  22. Realizzazione di un soppalco - Natura dell’intervento - Restauro o risanamento conservativo - Esclusione - Ristrutturazione edilizia - Fondamento - Art. 10, c. 1, lett. c) d.P.R. n. 380/2001. La realizzazione di un soppalco non rientra nell'ambito degli interventi di restauro o risanamento conservativo (i quali presuppongono, ai sensi dell'art. 3, lett. c) D.P.R. n. 380/01, la conservazione di elementi, anche strutturali, degli edifici, che siano comunque preesistenti, ovvero l'inserimento di elementi nuovi, che abbiano tuttavia carattere accessorio), ma nel novero degli interventi di ristrutturazione edilizia, di cui alla lettera c) del comma primo dell'articolo 10 d.P.R. n. 380/01, dal momento che determina una modifica della superficie utile dell'appartamento, con conseguente aggravio del carico urbanistico ( T.A.R. Campania Napoli, sez. IV, 28 novembre 2008 , n. 20563). Pres. Monteleone, Est. Di Paola - G.C. (avv. Blandi) c. Comune di Palermo (avv. Bartolone) e altro (n.c.). TAR SICILIA, Palermo, Sez. II - 18 febbraio 2010, n. 1953
  23. Ristrutturazione edilizia - Art. 3 d.P.R. 380/2001 - Modifica ex art. 1 d.lgs. n. 301/2002 - Nuova definizione di ristrutturazione - Caratteristiche fondamentali dell’edificio preesistente - Conservazione. L'art. 1 del decreto legislativo 27 dicembre 2002, n. 301 ha modificato l'art. 3 del D.P.R. n.380 del 2001, in tema di ristrutturazione edilizia, eliminando la locuzione "fedele ricostruzione di un fabbricato identico, quanto a sagoma, volumi, area di sedime e caratteristiche di materiali a quello preesistente" e l'ha sostituita con l'espressione "ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di quello preesistente" (art. 1, lett. a). Appare pertanto evidente che la nuova costruzione debba conservare le caratteristiche fondamentali dell'edificio preesistente e la successiva ricostruzione dell'edificio debba riprodurre le precedenti linee fondamentali quanto a sagoma, superfici e volumi (fra le tante Cons. Stato, sez. IV, 18 marzo 2008, n. 1177. Pres. Cavallari, Est. Moro - S.r. (avv. Paladini) c. Comune di Taurisano (avv. Cascione) - TAR PUGLIA, Lecce, Sez.III - 3 febbraio 2010, n. 438
Torna all'indice delle sentenze