|
- Ristrutturazione
- Distinzione tra ristrutturazione pesante e ristrutturazione leggera -
Artt.
10, c. 1, lett. c) e 22, c. 1 d.P.R. n. 380/2001 - Titolo abilitante -
Sanzioni
applicabili in caso di interventi abusivi.
La distinzione tra le due tipologie di ristrutturazione edilizia (cd.
pesante, disciplinata dall’art. 10, comma 1 lettera c) del D.P.R.
380/2001 e
cd. leggera, disciplinata dall’art. 22, comma 1 dello stesso D.P.R.)
rileva
sotto un duplice profilo: quanto al titolo abilitante all’edificazione
e quanto
alle sanzioni applicabili in caso di interventi abusivi. Sotto il primo
profilo, mentre gli interventi di ristrutturazione edilizia pesante
sono
subordinati a permesso di costruire, gli interventi di ristrutturazione
edilizia “leggera” sono realizzabili mediante denuncia di inizio
attività;
sotto il secondo profilo, mentre gli interventi di ristrutturazione
edilizia
“pesante” sono sanzionati (allorché abusivi) con la rimozione o la
demolizione
dell’opera, ovvero, nel caso in cui il ripristino dello stato dei
luoghi non
sia possibile, con l’applicazione di una sanzione pecuniaria, secondo
quanto
previsto dall’art. 33 del D.P.R. 380/2001, gli interventi di
ristrutturazione
edilizia “leggera”, invece, possono essere sanzionati (ove abusivi)
soltanto
con l’applicazione di una sanzione pecuniaria, secondo quanto previsto
dall’art. 37, comma 1 D.P.R. 380/2001. Pres. Binachi, Est. Limongelli -
T.S.
(avv. Capello) c. Comune di S. Francesco al Campo (avv. Saracco). TAR
PIEMONTE, Sez. I - 16 dicembre 2010, n. 4551
- Oneri
concessori - Beneficio della riduzione - Presupposti per il
riconoscimento -
Demolizione e costruzione di un singolo nuovo edificio - Modifica
dell’assetto
urbanistico precedente - Esclusione del beneficio - Art.26 L.R. Friuli
Venezia
Giulia n.18/1986 - Art.31, 1^co. lett.e) L. n.457/1978. Il
riconoscimento dell’eccezionale
beneficio della riduzione degli oneri concessori, ai sensi dell’art.26
della
legge regionale del Friuli Venezia Giulia n.18 del 1986, laddove
espressamente
richiama il concetto di ristrutturazione urbanistica di cui all’art.31,
1^co.
lett.e) della legge nazionale n.457 del 1978, deve intendersi comunque
limitato
al solo caso in cui l’intervento progettato non sia un intervento di
ristrutturazione edilizia ma risulti essere un intervento di ben più
ampia
portata e cioè rivolto a sostituire l’esistente tessuto
urbanistico-edilizio
con altro diverso mediante un insieme sistematico di opere edilizie che
determinano anche la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati
e della
rete stradale. Deve, pertanto, trattarsi di un intervento di per se
stesso
complesso e di vaste proporzioni (ben diverso, ripetesi, da quello
riferibile
alla ristrutturazione ovvero alla nuova costruzione di un singolo
fabbricato)
che come tale modifichi tutto il “tessuto”urbanistico ed edilizio della
zona
determinando così una variazione molto significativa della stessa,
proprio
sotto il profilo dell’assetto urbanistico precedente. Di conseguenza, è
da
escludere che il riconoscimento di tale beneficio possa intendersi
correlato
alla realizzazione di un semplice intervento di demolizione e
costruzione di un
singolo nuovo edificio il cui progetto, sia pure modellato alle
caratteristiche
tipiche della zona, non preveda altresì la realizzazione di ulteriori
opere di
urbanizzazione mirate alla sostituzione di tutto o di una rilevante
parte del
tessuto urbanistico della specifica zona da recuperare. (riunisce e
conferma
sentenze del T. a. r. Friuli Venezia Giulia - Trieste nn. 01020/1998 -
01016/1998) Pres. Piscitello - Rel. Ferrari - Ditta Biscontin S. p. A.
(avv.ti
Longo e Mazzarelli) c. Comune di Pordenone (avv.ti Cacciavillani e
Manzi). CONSIGLIO
DI STATO Sez. V, 16/12/2010, Sentenza n. 8948
- DIRITTO
URBANISTICO - N.t.a. - Norma che consente la modifica del piano di
campagna -
Applicabiltà agli interventi di demolizione e ricostruzione -
Esclusione -
Ragioni. Una
disposizione delle
n.t.a. che consenta la modifica del piano di campagna, non può essere
applicata
ad interventi di demolizione e ricostruzione, non potendosi ritenere
che una
norma di piano possa incidere sui limiti massimi di estensione di una
tipologia
di intervento edilizio prevista direttamente dalla legge (T.a.r.
Lombardia,
Milano, sez. II, n. 4929 del 27/10/2009). La modifica del piano di
campagna
dell’edificio preesistente, infatti, comporta come conseguenza una
traslazione
in alto della sagoma. E vicende di traslazioni di sagoma o volumetria
sono
incompatibili con i limiti della demolizione e ricostruzione (T.a.r.
Lombardia,
Milano, sez. II, n. 5268 del 02/12/2009; Tar Toscana, sez. III, n. 639
del 17
aprile 2007) Pres. Petruzzelli, Est. Russo - E.B. e altro (avv.ti
Ferrari,
Fontana e Fontana) c. Comune di Polpenazze del Garda (avv. Ballerini) -
TAR
LOMBARDIA, Brescia, Sez. I - 17 novembre 2010, n.
4640
- Berceau
-
Nozione - Sostituzione della copertura - Intervento di manutenzione
straordinaria - Copertura assimilabile ad un solaio - Locale coperto -
Qualifica di berceau - Esclusione.
Il
berceau è definibile come un’opera edilizia consistente in un pergolato
(solitamente in legno) coperto da piante rampicanti. L’aspetto
caratteristico
risiede nella mancanza di pareti e di una copertura impermeabile, in
quanto si
tratta di una struttura leggera nella quale deve essere garantito un
rapporto
di continuità con lo spazio esterno. Il filtro rispetto agli agenti
atmosferici
è costituito dalle foglie e dalle travi che forniscono appoggio ai
rampicanti.
È evidente che la maggiore o minore concentrazione di travi di sostegno
e la
maggiore o minore distanza tra le stesse sono fattori decisivi per
stabilire se
l’opera appartiene alla tipologia del berceau o ad altre categorie
edilizie,
come ad esempio i portici. La sostituzione della copertura del berceau
costituisce un intervento di manutenzione straordinaria (art. 3 comma 1
del DPR
380/2001). Naturalmente la condizione per rimanere nella categoria
della
manutenzione straordinaria è che la nuova copertura non snaturi le
caratteristiche del berceau. Se invece la nuova copertura risultasse
assimilabile a un vero e proprio solaio e i rampicanti avessero una
funzione
puramente ornamentale saremmo di fronte a un’opera del tutto diversa,
ossia a
un nuovo locale coperto, come tale non più qualificabile né come
berceau né
come semplice pertinenza dell’edificio. Pres. Petruzzelli, Est. Pedron
-M.L.
(avv. Rovetta) c. Comune di Sale Marasino (n.c.) - TAR
LOMBARDIA, Brescia, Sez. I - 17 novembre 2010, n.
4638
- Opere
di
ristrutturazione su immobili abusivi - Effetto preclusivo sulla potestà
demolitoria - Esclusione.
Non
possono svolgersi opere di ristrutturazione o di manutenzione
straordinaria su
un manufatto abusivo e mai oggetto di sanatoria edilizia: tale
ulteriore
attività costruttiva non può spiegare alcun effetto preclusivo sulla
potestà di
reprimere l'opera abusiva nella sua interezza (Cons. St., sez. V. 29
ottobre
1991 n. 1279). Ne consegue che non può invocare il regime sanzionatorio
più
favorevole previsto per il recupero del patrimonio edilizio esistente
legittimamente realizzato, colui che ha svolto opere edilizie su
immobili
abusivi, le quali assumono la stessa qualificazione giuridica
dell’immobile
abusivamente realizzato. In caso contrario, infatti, l’abuso minore
successivo
in sostanza giustificherebbe l’applicazione di una sanzione minore,
addirittura
non demolitoria, estinguendo la potestà sanzionatoria nei confronti
dell’abuso
maggiore precedente. Pres. Leo, Est. Di Mario - L.D. (avv. Villata) c.
Comune
di Segrate (avv. Viviani) - TAR
LOMBARDIA, Milano, Sez. IV - 8 novembre 2010, n.
7206
- Ricostruzione
su ruderi - Nuova costruzione - Ristrutturazione edilizia - Esclusione
- Natura
e presupposti della ristrutturazione edilizia - T.U.E. n. 380/2001.
Il concetto di ristrutturazione edilizia postula
necessariamente la preesistenza di un fabbricato da ristrutturare, cioè
di un
organismo edilizio dotato delle murature perimetrali, strutture
orizzontali e
copertura. In mancanza di tali elementi strutturali non è possibile
valutare
l'esistenza e la consistenza dell'edificio da consolidare ed i ruderi
non
possono che considerarsi alla stregua di un'area non edificata: la
ricostruzione su ruderi, pertanto, non costituisce "ristrutturazione"
ma "nuova costruzione" (C. Stato, Sez, V: 28.5.2004, n. 3452;
15.4.2004, n. 2142; 1.12.1999, n. 2021; 4.8.1999, n. 398; 10.3.1997, n.
240;
nello stesso senso Cass., Sez. III: 24.9.2008, n. 36542, Verdi;
23.1.2007,
Meli; 13.1.2006, Polverino; 4.2.2003, Pellegrino; 20.2.2001, Perfetti).
Sicché,
per aversi "ristrutturazione", le opere murarie ancora esistenti
devono consentire, in realtà, la sicura individuazione dei connotati
essenziali
del manufatto originario e, quindi, la sua fedele ricostruzione (C.
Stato, sez.
IV, 15.9.2006, n. 5375). (conferma ordinanza n. 29/2009 TRIB. LIBERTA'
di
TERNI, del 27/07/2009) Pres. Altieri, Est. Fiale, Ric. Ravanelli. CORTE
DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 30/09/2010 (Cc.
14/07/2010), Sentenza n. 35390
- Interventi
di restauro e risanamento conservativo - Nozione e finalità - Elementi
tipologici, formali e strutturali di un edificio - Nozione - Mutamento
della
qualificazione tipologica - Cd. "iconicità" o immagine dell'edificio
- Esclusione - Art. 3, 1° c., lett. e), T.U. n. 380/2001 (già art. 31,
1° c.,
lett. c, L. n. 457/1978. L'art.
3,
1° comma, lett. e), del T.U. n. 380/2001 (con definizione già fornita
dall'art.
31, 1° comma, lett. c, della legge n. 457/1978) identifica gli
interventi di
restauro e risanamento conservativo come quelli "rivolti a conservare
l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un
insieme
sistematico di opere che - nel rispetto degli elementi tipologici,
formali e strutturali
dell'organismo stesso - ne consentano destinazioni d'uso con essi
compatibili". Tali interventi, in particolare, comprendono: a) il
consolidamento, il ripristino ed il rinnovo degli elementi costitutivi
dell'edificio; b) l'inserimento degli elementi accessori e degli
impianti
richiesti dalle esigenze dell'uso; c) l'eliminazione degli elementi
estranei
all'organismo edilizio. L'attività di restauro e risanamento
conservativo si
qualifica, pertanto, per un insieme di opere che lasciano inalterata la
struttura dell'edificio, sia all'esterno che al suo interno, dovendosi
privilegiare la funzione di ripristino dell'individualità originaria
dell'immobile. La finalità del restauro e del risanamento conservativo,
dunque,
è quella di rinnovare l'organismo edilizio “esistente” in modo
sistematico e
globale, pur sempre però nel rispetto (perché sempre di conservazione
si
tratta) dei suoi elementi essenziali "tipologici, formali e
strutturali" (Cass., sez. III, 21.4.2006, D'Antoni). Elementi
tipologici
di un edificio sono quei caratteri architettonici e funzionali che ne
consentono la qualificazione in base alle tipologie edilizie (es.
costruzione
rurale, capannone industriale, edificio scolastico, edificio
residenziale
unifamiliare o plurifamiliare, edificio residenziale signorile, civile,
popolare etc.). Il restauro ed il risanamento conservativo non possono
comportare il mutamento della qualificazione tipologica intesa nel
senso
anzidetto. Elementi formali di un edificio, poi, non sono quelli
relativi alla sagoma
in senso stretto ovvero alla volumetria rigidamente intesa, bensì
quelli che
determinano la cd. "iconicità" del manufatto intesa come
quell'insieme di caratteristiche - disposizione dei volumi, elementi
architettonici, particolari rifiniture - che lo distinguono ed
inquadrano in
modo peculiare. Il restauro ed il risanamento conservativo non possono
incidere
con quella che può definirsi "l'immagine caratteristica
dell'edificio", secondo una specifica valutazione da operarsi in
relazione
a ciascun caso concreto. Elementi strutturali di un edificio sono,
infine,
quelli che compongono materialmente la struttura stessa (anche non
portante)
dell'organismo edilizio: es. muratura in pietrame, struttura portante
in
cemento armato, tetto in coppi etc.. Gli elementi strutturali non
possono
ricevere modificazioni da interventi di restauro e risanamento
conservativo.
(conferma ordinanza n. 29/2009 TRIB. LIBERTA' di TERNI, del 27/07/2009)
Pres.
Altieri, Est. Fiale, Ric. Ravanelli. CORTE
DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 30/09/2010 (Cc.
14/07/2010), Sentenza n. 35390
- Restauro
e
risanamento conservativo - Funzione - Fatto accidentale ed involontario
es.
improvviso crollo - Riedificazione rientrante nel concetto di restauro
o di
risanamento conservativo - Esclusione - Interpretazione
giurisprudenziale -
Ricostruzione su ruderi costituisce "nuova costruzione".
L'intervento di restauro e
risanamento conservativo presuppone, l'esistenza nel suo complesso di
un
organismo edilizio sul quale intervenire, proprio perché è finalizzato
al
recupero degli immobili nella loro attuale consistenza e nell'ambito
degli
spazi concretamente identificabili. Inoltre, qualora nel corso
dell'esecuzione
dei lavori le strutture portanti del manufatto vengano meno anche per
un fatto
accidentale ed involontario quale un improvviso crollo, la loro
riedificazione
non può più dirsi rientrante nel concetto di restauro o di risanamento
conservativo,
giacché le opere edilizie in concreto eseguite (già il gettito delle
nuove
fondazioni in calcestruzzo), determinano la realizzazione di un
edificio
radicalmente e qualitativamente diverso dal precedente. (T.a.r.
Lombardia, sez.
II, 20/3/1993, n. 94; T.a.r. Piemonte, sez. I, 3/3/1988, n. 56).
Nell'interpretazione giurisprudenziale la ricostruzione su ruderi
costituisce
"nuova costruzione", in quanto, in mancanza di un organismo edilizio
dotato delle murature perimetrali, strutture orizzontali e copertura,
non è
possibile valutare l'esistenza e la consistenza dell'edificio da
consolidare ed
i ruderi non possono che considerarsi alla stregua di un'area non
edificata.
(conferma ordinanza n. 29/2009 TRIB. LIBERTA' di TERNI, del 27/07/2009)
Pres. Altieri,
Est. Fiale, Ric. Ravanelli. CORTE DI
CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 30/09/2010 (Cc.
14/07/2010), Sentenza n. 35390
- Ristrutturazione
edilizia - Concetto - Art. 3 d.P.R. n. 380/2001.
Il concetto di ristrutturazione
edilizia di cui all’art. 3 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 comprende
anche la
demolizione seguita dalla ricostruzione del manufatto, purché la
riedificazione
assicuri la piena conformità di sagoma e volume tra il vecchio e il
nuovo
manufatto (cfr., ex multis, Cons. Stato, V, 16 marzo 2005, n. 1062 e
riferimenti ivi contenuti; IV, 28 luglio 2005, n. 4011; 7 settembre
2004, n.
5791). Ciò che contraddistingue la ristrutturazione dalla nuova
edificazione è
infatti la già avvenuta trasformazione del territorio, attraverso una
edificazione di cui si conservi la struttura fisica (sia pure con la
sovrapposizione di un “insieme sistematico di opere, che possono
portare ad un
organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente”), ovvero
la cui
stessa struttura fisica venga del tutto sostituita, ma - in
quest’ultimo caso -
con ricostruzione, se non “fedele” - termine espunto dall’attuale
disciplina -,
comunque, rispettosa della volumetria e della sagoma della costruzione
preesistente (cfr. Cons. Stato, VI, 16 dicembre 2008, n. 6214; IV, 16
giugno
2008, n. 2981; V, 4 marzo 2008, n. 918; IV, 26 febbraio 2008, n. 681).
Pres.
Adamo, Est. Pignataro - S.F. (avv. Agugliaro) c. Comune di San Cataldo
(avv.
Nardo) - TAR
SICILIA, Palermo, Sez. III - 29 settembre 2010, n.
11114
- Interventi
di manutenzione straordinaria - Ristrutturazione - Differenza - Ruderi
- Natura
di area non edificata. Gli
interventi di manutenzione straordinaria postulano la preesistenza di
un
organismo edilizio già ultimato e operativo, di cui s’intende
conservare o
rinnovare la funzionalità, mentre la
ristrutturazione consiste in una
modalità di conservazione dell'edificio preesistente nella sua
consistenza
strutturale (Cons. St., sez. V, 10 agosto 2000, n. 4397), .anche se
realizzata
attraverso interventi strutturali di demolizione e ricostruzione (fra
le tante,
Cons. Stato, sez. IV, 18 marzo 2008, n. 1177). È opinione comune nella
giurisprudenza che un intervento di ristrutturazione edilizia (anche di
demolizione e ricostruzione) presuppone un organismo edilizio dotato di
mura
perimetrali, strutture orizzontali e copertura in stato di
conservazione tale
da consentire la sua fedele ricostruzione (Cons. Stato Sez. IV -
sentenza 16
giugno 2008, n. 2981). Il concetto di ristrutturazione postula infatti
necessariamente
l'esistenza di un manufatto da riedificare e consolidare dotato di mura
perimetrali, strutture orizzontali e copertura per cui i ruderi, che
non
possiedono tali elementi, sono da considerarsi un'area non edificata
(Cass.
Sez. III penale 24 settembre 2008 n. 36542). Pres. Zingales, Est.
Barone - C.A.
8avv.ti Saitta e Sammartino) c. Comune di Alì Terme (avv. Moschella).
TAR
SICILIA, Catania, Sez. I - 19 luglio 2010, n.
3108
- Realizzazione
di una tettoia di copertura di un terrazzo - Intervento di manutenzione
straordinaria - Esclusione - Permesso di costruire - Necessità - Reato
di cui
all’art. 44, D.P.R. 380/01.
La
realizzazione di una tettoia di copertura di un terrazzo di una
abitazione non può qualificarsi quale intervento di manutenzione
straordinaria,
né configurarsi come pertinenza, atteso che, costituendo parte
integrante
dell'edificio ne costituisce ampliamento, con conseguente
integrabilità, in
difetto del preventivo rilascio del permesso di costruire, del reato di
cui
all'art. 44, d.P.R. 380/01 (Cass. n. 40843/2005; Cass. n. 15561/2007).
(annulla
senza rinvio, sentenza, resa dalla Corte di Appello di Roma in data
4/5/09) Pres.
Lupo, Est. Gazzara, Ric. PG in proc. De Silvestri.
CORTE DI
CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 14/07/2010 (Ud.
08/06/2010), Sentenza n. 27264
- Interventi
di ristrutturazione realizzabili con DIA -
Conformità alla disciplina urbanistico-edilizia vigente - Necessità -
D.P.R. n.
380/2001 e s.m. - D.Lgs. n. 301/2002.
Ai
sensi della disciplina contenuta nel Testo Unico
Edilizia e successive modifiche, gli interventi di ristrutturazione, in
ogni
caso, anche se realizzabili con DIA, devono essere conformi alle
previsioni
degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina
urbanistico-edilizia vigente. (conferma sentenza n. 4008/2008 CORTE
APPELLO di
GENOVA, del 08/07/2009 che confermava la sentenza 3.6.2008 del
Tribunale
monocratico di Massa) Pres. De Maio, Est. Fiale, Ric. Giannoni.
CORTE DI
CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 24/06/2010 (Ud.
24/03/2010), Sentenza n. 24243
- Interventi
di manutenzione straordinaria - Nozione - Sostituzione del tetto -
Modificata
la sagoma - Permesso di costruire - Necessità - Art. 3 c. 1 lett. b)
D.P.R. n.
380/01 (T.U.E.).
In
base
all'articolo 3 comma 1 lettera b) del D.P.R. n. 380/01 (Testo Unico
Edilizia)
si considerano interventi di manutenzione straordinaria le opere e le
modifiche
necessarie per rinnovare o sostituire parti anche strutturali degli
edifici,
nonché per integrare o realizzare i servizi igienici sanitari e
tecnologici
sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità
immobiliari
e non comportino modifiche della destinazione d'uso. Pertanto, possono
rientrare nella manutenzione straordinaria anche la sostituzione del
tetto a
condizione però che non venga modificata la quota d'imposta o alterato
lo stato
dei luoghi né planimetricamente né quantitativamente rispetto alle
superfici ed
ai volumi preesistenti. Nella specie è stata aumentata l'altezza del
fabbricato
attraverso un cordolo di c.a. e conseguente modificata la sagoma.
Trattandosi,
quindi, di opere qualificati come interventi soggetti a permesso di
costruire.
(conferma sentenza della corte d'appello di Catania 06/07/2009) Pres.
De Maio
Est. Petti Ric. Maravigna.
CORTE
DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 11/06/2010 (Ud.
22/04/2010), Sentenza n. 22229
- Ristrutturazione
edilizia - Nozione - Manutenzione straordinaria - Restauro e
risanamento
conservativo - Differenza - Fattispecie: suddivisione di un fabbricato
in due
unità immobiliari - Art. 3, 1° c. - lett. d), T.U.E. n. 380/2001 - come
mod.
dal D.Lgs n. 301/2002 - Art. 44, D.P.R. n. 380/2001. Ai
sensi dell’art. 3, 1° comma - lett. d), del T.U.
n. 380/2001 - come modificato dal D.Lgs 27.12.2002, n. 301 la
ristrutturazione
edilizia non è vincolata, al rispetto degli elementi tipologici,
formali e
strutturali dell'edificio esistente e differisce sia dalla manutenzione
straordinaria (che non può comportare aumento della superficie utile o
del
numero delle unità immobiliari, né modifica della sagoma o mutamento
della
destinazione d'uso) sia dal restauro e risanamento conservativo (che
non può
modificare in modo sostanziale l'assetto edilizio preesistente e
consente
soltanto variazioni d'uso "compatibili" con l'edificio conservato).
Nella fattispecie, é emerso al dibattimento, che i lavori ancora in
corso al
momento del sopralluogo erano destinati complessivamente a suddividere
un
fabbricato in due unità immobiliari, mediante opere di diversa
distribuzione
interna e modifiche di porte e finestre esterne. Lavori siffatti, per
la loro
evidente incidenza sul carico urbanistico, non potevano essere
realizzati
previa "DIA semplice" ma solo con "DIA alternativa al permesso
di costruire" e tale procedura non risultava esperita in concreto. Si
verte, pertanto, in ipotesi di opere sostanzialmente prive di titolo
abilitativo e ciò comporta (art. 22, 4° comma, T.U. n. 380/2001)
l'applicazione
delle sanzioni penali di cui al successivo art. 44. Pres. Petti, Est.
Fiale,
Ric. Magistrati.
CORTE
DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 28/05/2010 (Ud.
16/03/2010), Sentenza n. 20350
- Attività
di ristrutturazione edilizia - Serie di interventi - Connessione
finalistica
delle opere eseguite - Denunzia di inizio attività (DIA) in alternativa
al
permesso di costruire - Presupposti - Ristrutturazioni edilizie cd. di
portata
minore - Disciplina - Artt. 22, 3°c., lett. a) e 10, 1° c. - lett. c),
del
T.U.E. n. 380/2001, come mod. dal D.Lgs. n. 301/2002.
L’attività
di ristrutturazione, può attuarsi
attraverso una serie di interventi che, singolarmente considerati, ben
potrebbero ricondursi ad altri tipi di interventi (es. manutenzione
straordinaria, restauro e risanamento conservativo). L'elemento
caratterizzante, però, è la connessione finalistica delle opere
eseguite, che
non devono essere riguardate analiticamente ma valutate nel loro
complesso al
fine di individuare se esse siano o meno rivolte al recupero edilizio
dello
spazio attraverso la realizzazione di un edificio in tutto o in parte
nuovo
(Cass., Sez. III, 19.9.2008, n. 35897, Altarozzi ed altri). Di
conseguenza,
l'art. 10, 1° comma - lett. c), del T.U. n. 380/2001, come modificato
dal
D.Lgs. n. 301/2002, assoggetta a permesso di costruire quegli
interventi di
ristrutturazione edilizia "che portino ad un organismo edilizio in
tutto o
in parte diverso dal precedente, che comportino aumento di unità
immobiliari,
modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici"
ovvero si connettano a mutamenti di destinazione d'uso, limitatamente
agli
immobili compresi nelle zone omogenee A). L'art. 22, 3°comma - lett.a),
dello
stesso T.U., come modificato dal D.Lgs. n. 301/2002, prevede, però, che
- a scelta
dell'interessato - tali interventi possono essere realizzati anche in
base a
denunzia di inizio attività (alternativa al permesso di costruire). E'
stato
rilevato inoltre, in giurisprudenza, che devono ritenersi realizzabili,
previa
mera denunzia di attività (non alternativa al permesso di costruire) le
ristrutturazioni edilizie di portata minore: quelle, cioè, che
determinano una
semplice modifica dell'ordine in cui sono disposte le diverse parti che
compongono la costruzione, in modo che, pur risultando complessivamente
innovata, questa conserva la sua iniziale consistenza urbanistica
[diverse da
quelle descritte dall'art. 10, 1° comma - lett. c), del T.U. n.
380/2001, che
possono incidere, invece, sul carico urbanistico]. Pres. Petti, Est.
Fiale, Ric.
Magistrati.
CORTE
DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 28/05/2010 (Ud.
16/03/2010), Sentenza n. 20350
- Interventi
finalizzati alla realizzazione di depositi merci e materiali - Lavori
non
urbanisticamente rilevanti - Assimilazione agli interventi di
manutenzione
ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo - Nuova
costruzione - Inconfigurabilità - Fattispecie: area destinata a
esposizione di
autovetture a fini commerciali.
Gli
interventi finalizzati alla realizzazione di depositi di merci e
materiali che
comportino l’esecuzione di lavori non urbanisticamente rilevati (come
nel caso
in cui sia prevista solo la ripulitura del terreno) non integrino
<<l'ipotesi di modificazione urbanisticamente rilevante
del territorio,
soggetta a concessione edilizia, …. quand'anche il suolo così ripulito
sia
destinato all'esposizione di autovetture a fini
commerciali>> (T.A.R.
Lombardia Milano, sez. I, 29 ottobre 2008, n. 5222) e devono pertanto
essere
assimilati agli interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione
straordinaria, restauro e risanamento conservativo previsti dalle prime
tre
lettere dell’art. 3, 1° comma del t.u. n. 380 del 2001 e contrapposti
agli
interventi di <<nuova costruzione>>,
giustamente considerati
maggiormente invasivi per il territorio e soggetti ad un regime
autorizzatorio
maggiormente rigoroso. Pres. f.f. ed Est. Viola - A.M. (avv. Schirano)
c. Comune
di Monteiasi (avv. Cecinato) -
TAR
PUGLIA, Lecce, Sez. I - 10 maggio 2010, n. 1094
- Nozione
di "ristrutturazione edilizia" - Art. 3, 1° c., lett. d), T.U. n.
380/2001, come modif. D.Lgs. n. 301/2002.
L'art.
3, 1° comma, lett. d), del T.U. n. 380/2001, come modificato dal
D.Lgs. n. 301/2002, ha esteso, la nozione di "ristrutturazione
edilizia" ricomprendendovi pure gli interventi ricostruttivi
"consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria
e
sagoma di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni
necessarie per
l'adeguamento alla normativa antisismica". Volumetria e sagoma, dunque,
debbono rimanere identiche nei casi di ristrutturazione attuata
attraverso
demolizione e ricostruzione, mentre non si pongono come limiti per gli
interventi di ristrutturazione che non comportino la previa
demolizione.
(Conferma ordinanza n. 216/2009 TRIB. LIBERTA' di SALERNO, del
22/06/2009)
Pres. Grassi, Est. Fiale, Ric. Cavallo.
CORTE
DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 27/04/2010 (Cc.
17/02/2010), Sentenza n. 16393
- Ristrutturazione
edilizia - Ricostruzione dell’edificio demolito - Parametro di
riferimento -
Disciplina vigente all’epoca della realizzazione del manufatto -
Diritto
acquisito al mantenimento dell’immobile esistente.
Ai
fini della conformità urbanistica della
ristrutturazione edilizia - laddove realizzata mediante ricostruzione
dell'edificio demolito ed il mantenimento di tutti i parametri
urbanistico
edilizi preesistenti quali la volumetria, la sagoma, l'area di sedime
ed il
numero delle unità immobiliari - il parametro di riferimento è
rappresentato
dalla disciplina vigente all'epoca della realizzazione del manufatto
come
attestata dal titolo edilizio e non da quella sopravvenuta al momento
della
esecuzione dei lavori di ristrutturazione dovendosi fare salvo, in capo
all'interessato, il diritto acquisito al mantenimento, conservazione e
ristrutturazione dell'immobile esistente giacché la legittimazione
urbanistica
del manufatto da demolire si trasferisce su quello ricostruito (T.A.R.
Puglia
Bari, sez. III, 22 luglio 2004 , n. 3210). Pres. Leo,. Est. Di Mario -
L.
s.r.l. (avv.ti Colombo e Galbiati) c. Comune di Varano Borghi (n.c.) -
TAR LOMBARDIA, Milano, Sez. IV - 22 aprile 2010, n.
1133
- Sostituzione
o rinnovamento di serramenti - Manutenzione ordinaria - Anche in caso
di
utilizzo di materiali diversi dagli originari - Art. 3, lett. a T.U. n.
380/2001 - Fattispecie: sostituzione di un cancello - Attività libera.
La
sostituzione o il rinnovamento di serramenti
e, quindi, di infissi, serrande, finestre e abbaini, rientra nel
concetto di
finiture di edifici, come tale configurabile in termini di manutenzione
ordinaria ai sensi dell’art. 3 lett. a) T.U. 6 giugno 2001, n. 380 e,
cioè, di
attività libera e non soggetta a denuncia di inizio attività ai sensi
dell’art.
6 lett. a) dello stesso decreto, e ciò sia che vengano impiegati gli
stessi materiali
componenti, sia che la sostituzione o il rinnovamento venga effettuata
con
materiali diversi (T.A.R. Piemonte, Sez. I, 2.3.2009, n. 620). La
sostituzione
di un cancello rientra nel genus sostituzione di serramento ed è
quindi, al
lume del Testo Unico sull’edilizia, attività libera non soggetta
neanche a
denuncia di inizio attività. Pres. Bianchi, Est. Graziano - M.G. e
altro (avv.
Sertorio) c. Comune di Verbania - TAR
PIEMONTE, Sez. I - 12 aprile 2010, n. 1761
- Restauro
e risanamento conservativo - Funzione -
Intervento edilizio su ruderi o edifici già da tempo demoliti - Nuova
costruzione - Permesso di costruire - Necessità - D.P.R. n. 380/01.
La
caratteristica essenziale della
categoria del restauro e risanamento conservativo è quella della
conservazione
di un organismo edilizio preesistente assicurandone la funzionalità,
nel
rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali preesistenti.
Mentre
nel caso di meri "ruderi" o di edifici già da tempo demoliti, come
nella specie, l'intervento edilizio deve essere necessariamente
inquadrato
nella diversa fattispecie della "nuova costruzione". (Cons. Stato, V,
15/4/2004, n. 2142; C.d.S. Sez. V, 1/12/1991, n. 2021; C.d.S.
10/3/1997, n.
240). Pres. Grassi, Est. Sarno, Ric. Gargiulo ed altro.
CORTE DI
CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 09/04/2010 (Ud.
17/02/2010), Sentenza n. 13492
- Interventi
di risanamento e restauro - Finalità specifica - Elementi accessori e
impianti
- Opere di autonoma rilevanza - Qualifica di restauro - Esclusione. La
finalità specifica degli interventi di
risanamento e restauro è quello di consentire di rinnovare l'edificio
nel
rispetto dei suoi elementi essenziali dal punto di vista tipologico,
formale e
strutturale. In altri termini, mediante il restauro e risanamento
conservativo
non si può modificare in modo sostanziale l'assetto edilizio
preesistente,
dovendosi porre in essere solo quegli interventi sistematici i quali,
pur con
rinnovo di elementi costitutivi dell’edificio preesistente, ne
conservano tipologia,
forma e struttura (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV - sentenza 16
giugno 2008,
n. 2981). Gli unici elementi nuovi che sono ammessi nelle opere di
restauro e
risanamento conservativo sono quegli elementi accessori e quegli
impianti che
sono richiesti dalle esigenze d’uso (come ad esempio gli impianti
idrici, di
condizionamento o di riscaldamento), purché l’inserimento degli stessi
non
alteri in modo rilevante la struttura originaria. Viceversa, non
possono
rientrare fra gli interventi di restauro e risanamento conservativo
quelle
opere che, se pure oggettivamente di non grande rilievo, hanno comunque
una
loro autonoma rilevanza sotto il profilo edilizio perché prevedono
l’aggiunta
di nuove strutture alle parti preesistenti mediante interventi che
travalicano
quelli rivolti solo a conservare o proteggere le parti dell'edificio
cui
accedono, ovvero ad assicurarne la funzionalità o l'uso (cfr. Tar
Campania Sez.
IV, 6 luglio 2004 n. 9924). Pres. Petruzzelli, Est. Conti - F.B. (avv.
Corli)
c. Comune di Brescia (avv.ti Moniga e Orlandi) - TAR
LOMBARDIA, Brescia, Sez. I - 22 febbraio 2010, n.
875
- Realizzazione
di un soppalco - Natura dell’intervento - Restauro o risanamento
conservativo -
Esclusione - Ristrutturazione edilizia - Fondamento - Art. 10, c. 1,
lett. c)
d.P.R. n. 380/2001.
La
realizzazione di un soppalco non rientra nell'ambito degli interventi
di
restauro o risanamento conservativo (i quali presuppongono, ai sensi
dell'art.
3, lett. c) D.P.R. n. 380/01, la conservazione di elementi, anche
strutturali,
degli edifici, che siano comunque preesistenti, ovvero l'inserimento di
elementi nuovi, che abbiano tuttavia carattere accessorio), ma nel
novero degli
interventi di ristrutturazione edilizia, di cui alla lettera c) del
comma primo
dell'articolo 10 d.P.R. n. 380/01, dal momento che determina una
modifica della
superficie utile dell'appartamento, con conseguente aggravio del carico
urbanistico ( T.A.R. Campania Napoli, sez. IV, 28 novembre 2008 , n.
20563).
Pres. Monteleone, Est. Di Paola - G.C. (avv. Blandi) c. Comune di
Palermo (avv.
Bartolone) e altro (n.c.).
TAR
SICILIA, Palermo, Sez. II - 18 febbraio 2010, n.
1953
- Ristrutturazione
edilizia - Art. 3 d.P.R. 380/2001 -
Modifica ex art. 1 d.lgs. n. 301/2002 - Nuova definizione di
ristrutturazione -
Caratteristiche fondamentali dell’edificio preesistente -
Conservazione.
L'art.
1 del decreto legislativo 27
dicembre 2002, n. 301 ha modificato l'art. 3 del D.P.R. n.380 del 2001,
in tema
di ristrutturazione edilizia, eliminando la locuzione "fedele
ricostruzione di un fabbricato identico, quanto a sagoma, volumi, area
di
sedime e caratteristiche di materiali a quello preesistente" e l'ha
sostituita
con l'espressione "ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di
quello preesistente" (art. 1, lett. a). Appare pertanto evidente che la
nuova costruzione debba conservare le caratteristiche fondamentali
dell'edificio preesistente e la successiva ricostruzione dell'edificio
debba
riprodurre le precedenti linee fondamentali quanto a sagoma, superfici
e volumi
(fra le tante Cons. Stato, sez. IV, 18 marzo 2008, n. 1177. Pres.
Cavallari,
Est. Moro - S.r. (avv. Paladini) c. Comune di Taurisano (avv. Cascione)
-
TAR
PUGLIA, Lecce, Sez.III - 3 febbraio 2010, n. 438
Torna
all'indice
delle
sentenze
|
|