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- Disciplina
sulle costruzioni in zona sismica. Ai fini della
disciplina sulle costruzioni in zona sismica, che ha carattere autonomo
rispetto alla normativa urbanistica, i progetti di ricostruzione degli
edifici demoliti si qualificano come interventi di nuova costruzione e
sono tenuti a rispettare le norme tecniche prescritte per questi
ultimi. T.A.R. Emilia
Romagna Bologna, sez. II, 07/10/2010, n. 7937
- Applicabilità
della deroga di cui all'art. 9 ult. comma, d.m. 2 aprile 1968 n. 1444,
agli strumenti di recupero. In tema di distanze fra
fabbricati, la deroga di cui all'art. 9 ult. comma, d.m. 2 aprile 1968
n. 1444, può applicarsi agli strumenti di recupero ma solo allorquando
le opere preesistenti non vengano demolite ovvero vengano fedelmente
ricostruite con gli ingombri originari; viceversa l'art. 9 non può mai
riferirsi alle nuove costruzioni per le parti eccedenti i limiti
dell'immobile demolito. T.A.R.
Abruzzo L'Aquila, sez. I, 05/05/2010, n. 395
- Prescrizioni
nei piani regolatori - Codice civile. In tema di distanze
legali nelle costruzioni, le prescrizioni contenute nei piani
regolatori e nei regolamenti edilizi comunali, essendo dettate,
contrariamente a quelle del codice civile, a tutela dell'interesse
generale a un prefigurato modello urbanistico, non tollerano deroghe
convenzionali da parte dei privati e tali deroghe, se concordate, sono
invalide, né tale invalidità può venire meno per l'avvenuto rilascio di
concessione edilizia, poiché il singolo atto non può consentire la
violazione dei principi generali dettati, una volta per tutte, con gli
indicati strumenti urbanistici. Cassazione civile , sez. II, 23
aprile 2010 , n. 9751
- Strumenti
urbanistici - Prevenzione. Qualora gli strumenti
urbanistici stabiliscano determinate distanze dal confine e nulla
aggiungano sulla possibilità di costruire “in aderenza” od “in
appoggio”, la preclusione di dette facoltà non consente l'operatività
del principio della prevenzione, mentre, nel caso in cui invece tali
facoltà siano previste, si versa in ipotesi del tutto analoga a quella
disciplinata dagli art. 873 e ss. c.c., con la conseguenza che è
consentito al preveniente costruire sul confine, ponendo il vicino, che
intenda a sua volta edificare, nell'alternativa di chiedere la
comunione del muro e di costruire in aderenza (eventualmente
esercitando le opzioni previste dagli art. 875 e 877, comma 2, c.c.),
ovvero di arretrare la sua costruzione sino a rispettare la maggiore
intera distanza imposta dallo strumento urbanistico. Cassazione civile , sez. II, 09
aprile 2010 , n. 8465
- Ricostruzione
di fabbricato. Relativamente alla ricostruzione di un
fabbricato danneggiato è legittima la concessione edilizia rilasciata
applicando la disciplina comunale per le ricostruzioni parziali
piuttosto che quella prevista per le nuove costruzioni - con tutte le
conseguenze in termini di rispetto di metratura, volumetria e distanze
che ne conseguono - quando in base ai dati di fatto relativi all’epoca
del rilascio risulti che il lotto non fosse del tutto inedificato, ma
che al contrario esistevano strutture di una certa consistenza (nella
specie si trattava di un fabbricato che pur privo di copertura era
composto da alcuni muri perimetrali). Consiglio di Stato, sez. IV,
24/03/2010, n. 1731
- Usucapione
della servitù avente a oggetto il diritto di mantenere l'edificio a
distanza inferiore a quella legale. In materia di
violazione delle distanze legali tra proprietà confinanti, deve
ritenersi ammissibile l'acquisto per usucapione di una servitù avente
ad oggetto il mantenimento di una costruzione a distanza inferiore a
quella fissata dalle norme del codice civile o da quelle dei
regolamenti e degli strumenti urbanistici locali. Corte di Cassazione, Sez. II
civile, sentenza 22.02.2010 n. 4240
- Distanze
legali - Muro di contenimento - Natura di
“costruzione” ai fini di cui all’art. 873 c.c. - Parte compresa tra le
fondamenta e il livello del fondo superiore - Esclusione - Parte del
muro
realizzata oltre il piano del fondo sovrastante - Costruzione in senso
tecnico-giuridico.
In tema di
distanze legali, il muro di contenimento di una scarpata o di un
terrapieno
naturale non può considerarsi "costruzione" agli effetti della
disciplina di cui all'art. 873 c.c. per la parte che adempie alla sua
specifica
funzione, e, quindi, dalle fondamenta al livello del fondo superiore,
qualunque
sia l'altezza della parete naturale o della scarpata o del terrapieno
cui
aderisce, impedendone lo smottamento; la parte del muro che si innalza
oltre il
piano del fondo sovrastante, invece, in quanto priva della funzione di
conservazione dello stato dei luoghi, è soggetta alla disciplina
giuridica
propria delle sue oggettive caratteristiche di costruzione in senso
tecnico
giuridico, ed alla medesima disciplina devono ritenersi soggetti,
perché
costruzioni nel senso sopra specificato, il terrapieno ed il relativo
muro di
contenimento elevati ad opera dell'uomo per creare un dislivello
artificiale o
per accentuare il naturale dislivello esistente.
T.A.R.
Veneto, Sez. II - 11 febbraio 2010, n. 453
- Distanze
legali tra edifici. In tema di distanze legali tra
edifici, l'art. 6 l. reg. Sicilia 18 agosto 1978 n. 38, nella parte di
cui prevede la ricostruzione nello stesso sito degli immobili distrutti
o danneggiati dal sisma del 1978, non introduce una deroga alla
normativa antisismica statale, non essendo ipotizzabile un concorso di
norme statali e regionali nella disciplina delle distanze, che rientra
nella materia dell'ordinamento civile riservata alla competenza
esclusiva dello Stato, al quale spetta anche la competenza esclusiva in
materia di sicurezza, a presidio della quale è posta la legislazione
antisismica. Cassazione
civile, sez. II, 07/01/2010, n. 51
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