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Edilizia - Distanze nelle costruzioni
(Sentenze pronunciate nell'anno 2010 della Cassazione, del Consiglio di Stato e del TAR)
 Parti e argomenti della scheda: 
Le pronunce di questa pagina, sono massime dell'anno 2010, riguardano alcuni casi di distanza nelle costruzioni. Viene anche definito che cosa intedere per costruzione ai fini del computo delle distanze di cui al codice civile. Oltre al rapporto tra norme statali e strumenti urbanistici.
  1. Disciplina sulle costruzioni in zona sismica
  2. Applicabilità della deroga di cui all'art. 9 ult. comma, d.m. 2 aprile 1968 n. 1444
  3. Prescrizioni nei piani regolatori - Codice civile
  4. Strumenti urbanistici - Prevenzione
  5. Ricostruzione di fabbricato
  6. Usucapione della servitù avente a oggetto il diritto di mantenere l'edificio a distanza inferiore a quella legale
  7. Distanze legali - Muro di contenimento - Natura di “costruzione” ai fini di cui  all’art. 873 c.c.
  8. Distanze legali tra edifici
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  1. Disciplina sulle costruzioni in zona sismica. Ai fini della disciplina sulle costruzioni in zona sismica, che ha carattere autonomo rispetto alla normativa urbanistica, i progetti di ricostruzione degli edifici demoliti si qualificano come interventi di nuova costruzione e sono tenuti a rispettare le norme tecniche prescritte per questi ultimi. T.A.R. Emilia Romagna Bologna, sez. II, 07/10/2010, n. 7937
  2. Applicabilità della deroga di cui all'art. 9 ult. comma, d.m. 2 aprile 1968 n. 1444, agli strumenti di recupero. In tema di distanze fra fabbricati, la deroga di cui all'art. 9 ult. comma, d.m. 2 aprile 1968 n. 1444, può applicarsi agli strumenti di recupero ma solo allorquando le opere preesistenti non vengano demolite ovvero vengano fedelmente ricostruite con gli ingombri originari; viceversa l'art. 9 non può mai riferirsi alle nuove costruzioni per le parti eccedenti i limiti dell'immobile demolito. T.A.R. Abruzzo L'Aquila, sez. I, 05/05/2010, n. 395 
  3. Prescrizioni nei piani regolatori - Codice civile. In tema di distanze legali nelle costruzioni, le prescrizioni contenute nei piani regolatori e nei regolamenti edilizi comunali, essendo dettate, contrariamente a quelle del codice civile, a tutela dell'interesse generale a un prefigurato modello urbanistico, non tollerano deroghe convenzionali da parte dei privati e tali deroghe, se concordate, sono invalide, né tale invalidità può venire meno per l'avvenuto rilascio di concessione edilizia, poiché il singolo atto non può consentire la violazione dei principi generali dettati, una volta per tutte, con gli indicati strumenti urbanistici. Cassazione civile , sez. II, 23 aprile 2010 , n. 9751
  4. Strumenti urbanistici - Prevenzione. Qualora gli strumenti urbanistici stabiliscano determinate distanze dal confine e nulla aggiungano sulla possibilità di costruire “in aderenza” od “in appoggio”, la preclusione di dette facoltà non consente l'operatività del principio della prevenzione, mentre, nel caso in cui invece tali facoltà siano previste, si versa in ipotesi del tutto analoga a quella disciplinata dagli art. 873 e ss. c.c., con la conseguenza che è consentito al preveniente costruire sul confine, ponendo il vicino, che intenda a sua volta edificare, nell'alternativa di chiedere la comunione del muro e di costruire in aderenza (eventualmente esercitando le opzioni previste dagli art. 875 e 877, comma 2, c.c.), ovvero di arretrare la sua costruzione sino a rispettare la maggiore intera distanza imposta dallo strumento urbanistico. Cassazione civile , sez. II, 09 aprile 2010 , n. 8465
  5. Ricostruzione di fabbricato. Relativamente alla ricostruzione di un fabbricato danneggiato è legittima la concessione edilizia rilasciata applicando la disciplina comunale per le ricostruzioni parziali piuttosto che quella prevista per le nuove costruzioni - con tutte le conseguenze in termini di rispetto di metratura, volumetria e distanze che ne conseguono - quando in base ai dati di fatto relativi all’epoca del rilascio risulti che il lotto non fosse del tutto inedificato, ma che al contrario esistevano strutture di una certa consistenza (nella specie si trattava di un fabbricato che pur privo di copertura era composto da alcuni muri perimetrali). Consiglio di Stato, sez. IV, 24/03/2010, n. 1731
  6. Usucapione della servitù avente a oggetto il diritto di mantenere l'edificio a distanza inferiore a quella legale. In materia di violazione delle distanze legali tra proprietà confinanti, deve ritenersi ammissibile l'acquisto per usucapione di una servitù avente ad oggetto il mantenimento di una costruzione a distanza inferiore a quella fissata dalle norme del codice civile o da quelle dei regolamenti e degli strumenti urbanistici locali. Corte di Cassazione, Sez. II civile, sentenza 22.02.2010 n. 4240
  7. Distanze legali - Muro di contenimento - Natura di “costruzione” ai fini di cui all’art. 873 c.c. - Parte compresa tra le fondamenta e il livello del fondo superiore - Esclusione - Parte del muro realizzata oltre il piano del fondo sovrastante - Costruzione in senso tecnico-giuridico. In tema di distanze legali, il muro di contenimento di una scarpata o di un terrapieno naturale non può considerarsi "costruzione" agli effetti della disciplina di cui all'art. 873 c.c. per la parte che adempie alla sua specifica funzione, e, quindi, dalle fondamenta al livello del fondo superiore, qualunque sia l'altezza della parete naturale o della scarpata o del terrapieno cui aderisce, impedendone lo smottamento; la parte del muro che si innalza oltre il piano del fondo sovrastante, invece, in quanto priva della funzione di conservazione dello stato dei luoghi, è soggetta alla disciplina giuridica propria delle sue oggettive caratteristiche di costruzione in senso tecnico giuridico, ed alla medesima disciplina devono ritenersi soggetti, perché costruzioni nel senso sopra specificato, il terrapieno ed il relativo muro di contenimento elevati ad opera dell'uomo per creare un dislivello artificiale o per accentuare il naturale dislivello esistente. T.A.R. Veneto, Sez. II - 11 febbraio 2010, n. 453
  8. Distanze legali tra edifici. In tema di distanze legali tra edifici, l'art. 6 l. reg. Sicilia 18 agosto 1978 n. 38, nella parte di cui prevede la ricostruzione nello stesso sito degli immobili distrutti o danneggiati dal sisma del 1978, non introduce una deroga alla normativa antisismica statale, non essendo ipotizzabile un concorso di norme statali e regionali nella disciplina delle distanze, che rientra nella materia dell'ordinamento civile riservata alla competenza esclusiva dello Stato, al quale spetta anche la competenza esclusiva in materia di sicurezza, a presidio della quale è posta la legislazione antisismica. Cassazione civile, sez. II, 07/01/2010, n. 51
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