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Edilizia - Abusi, violazioni, reati, condono e sanatoria
(Sentenze pronunciate nell'anno 2010 della Cassazione, del Consiglio di Stato e del TAR)
 Parti e argomenti della scheda: 
I giudici si pronunciano, con queste massime dell'anno 2010, sui vari casi di abusi edilizi, sui reati, anche nella pubblica amministrazione o delle persone interessate al processo edilizio, e sulle possibili sanatorie.
  1. Abuso edilizio - Comproprietari - Criteri di individuazione della responsabilità
  2. Inottemperanza all'ordine di sospensione dei lavori impartito dall'Autorità amministrativa
  3. Violazione di sigilli - Responsabilità del custode
  4. Denuncia di inizio attività e relazione iniziale - Responsabilità del progettista
  5. DIA e relazione del progettista - Valore sostitutivo e certificativo
  6. Diritto processuale penale - Reati edilizi
  7. Pubblica amministrazione - Abuso d’ufficio
  8. Domanda di concessione edilizia in sanatoria
  9. Diritto processuale penale - Sequestro preventivo
  10. Condono edilizio - False attestazioni - Dolo generico
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  1. Abuso edilizio - Comproprietari - Criteri di individuazione della responsabilità - Proprietario committente - Indizi precisi e concordanti - Fattispecie. In materia di reati edilizi, la responsabilità del proprietario, qualora non risulti che abbia assunto la veste di committente o esecutore dei lavori, può ricavarsi da indizi precisi e concordanti, quali l'abitare sul luogo ove si é svolta l'attività illecita di costruzione, la assenza di manifestazioni di dissenso, la fruizione dell'opera secondo le norme civilistiche dell'accessione, ed altri comportamenti positivi o negativi valutabili dal giudice, quali ad esempio, la presentazione della domanda di condono, la presenza sul luogo, ecc. (Cass. n 10632 del 2003). Nella specie, al comproprietario può essere tranquillamente attribuita la veste di committente avuto riguardo al fatto che al momento del sopralluogo si trovava sul posto per controllare l'andamento dei lavori ed ha presentato l'istanza per la sanatoria. (conferma, sentenza della Corte d'appello di Napoli del 5/05/2009) Pres. Grassi, Est. Petti, Ric. Campanile. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 25/03/2010 (Ud. 17/02/2010), Sentenza n. 11526

  2. Inottemperanza all'ordine di sospensione dei lavori impartito dall'Autorità amministrativa - Responsabilità del reato edilizio - Coniuge dell’usufruttuario - Art. 44, D.P.R. 380/2001. I reati previsti dall'art. 44 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 devono essere qualificati come reati comuni e non come reati a soggettività ristretta, salvo che per i fatti commessi dal direttore dei lavori e per la fattispecie di inottemperanza all'ordine di sospensione dei lavori impartito dall'Autorità amministrativa; con la conseguenza che chiunque, anche se non proprietario, può essere ritenuto responsabile del reato edilizio, purché risulti un suo contributo soggettivo all'altrui abusiva edificazione da valutarsi secondo le regole generali sul concorso di persone nel reato (Cass. Sez. 3, n. 47083 del 22/11/2007). Il che vale ad affermare che anche il coniuge dell'usufruttuario può in via di principio rispondere del reato in esame in quanto ciò che rileva per il giudizio di responsabilità è la prova dell'apporto causale alla consumazione del reato e non già la qualità soggettiva dell'imputato. (Conferma sentenza n. 1111/2008 CORTE APPELLO di SALERNO, del 09/06/2009) Pres. Fiale, Est. Sarno, Ric. De Carolis. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 23/03/2010 (Ud. 27/01/2010), Sentenza n. 11093
  3. Violazione di sigilli - Responsabilità del custode - Esistenza del caso fortuito o della forza maggiore - Onere della prova - Art. 349 c.p.. In tema di violazioni di sigilli, il custode è obbligato ad esercitare sulla cosa sottoposta a sequestro e sulla integrità dei relativi sigilli una custodia continua ed attenta. Egli non può sottrarsi a tale obbligo se non adducendo oggettive ragioni di impedimento e, quindi, chiedendo ed ottenendo di essere sostituito, ovvero, qualora non abbia avuto il tempo e la possibilità di farlo, fornendo la prova del caso fortuito o della forza maggiore che gli abbiano impedito di esercitare la dovuta vigilanza. Ne consegue che, qualora venga accertata la violazione dei sigilli, senza che il custode abbia provveduto ad avvertire dell'accaduto l'autorità, è lecito ritenere che detta violazione sia opera dello stesso custode, da solo o in concorso con altri, tranne che lo stesso non dimostri di non essere stato in grado di avere conoscenza del fatto per caso fortuito o forza maggiore: Ciò non configura alcuna ipotesi di responsabilità oggettiva, estranea alla fattispecie, ma un onere della prova che incombe sul custode (Cass. pen. sez.VI, 11/05/1993 n. 4815; conf. Cass. pen. sez.3 n.2989 del 28.1.2000). Risponde, pertanto del reato di cui all'art.349 c.p. il custode che non dimostri l'esistenza del caso fortuito o della forza maggiore, dal momento che su di lui grava l'obbligo di impedire la violazione dei sigilli (Cass. pen. sez.3 24.5.2006 n.19424). (dich. inamm. il ricorso avverso sentenza del 18.12.2008 della Corte di Appello di Napoli) Pres. Gentile, Est. Amoresano, Ric. Nastro ed altro. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 25/10/2010 (Ud. 29/09/2010), Sentenza n. 37829

  4. Denuncia di inizio attività e relazione iniziale - Responsabilità del progettista - Configurabilità del reato di falso - Art. 29, d.p.R. n.380/2001. Il progettista assume la qualità di persona esercente un servizio di pubblica utilità anche con riferimento alla relazione iniziale che accompagna la denuncia di inizio attività e che quindi assumono rilevanza penale anche le false attestazioni contenute in questa relazione, qualora riguardino lo stato dei luoghi e la conformità delle opere realizzande agli strumenti urbanistici vigenti e non già la mera intenzione del committente o la futura eventuale difformità con le opere in concreto realizzate. (conf. Cass. Sez. V, 11.11.2009, n. 7408, Frigi). (riforma in parte sentenza del 24/09/2008 Corte d'appello di Napoli) Pres. Onorato Est. Franco Ric. Coppola ed altro. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 16/07/2010 (Ud. 20/05/2010), Sentenza n. 27699

  5. DIA e relazione del progettista - Valore sostitutivo e certificativo - Responsabilità del progettista - Obblighi - Art. 29 e 23, d.p.R. n.380/2001 - Artt. 359 e 481 c.p.. L'art. 29, d.p.R. n.380/2001 deve essere letto in correlazione con il precedente art. 23, il quale dispone che la DIA deve essere accompagnata da una relazione del progettista «che asseveri la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici approvati e non in contrasto con quelli adottati ed ai regolamenti edilizi vigenti» (comma 1); che il dirigente o responsabile dell'ufficio «in caso di falsa attestazione del professionista abilitato, informa l'autorità giudiziaria e il consiglio dell'ordine di appartenenza» (comma 6); e che, ultimato l'intervento, «il progettista o un tecnico abilitato rilascia un certificato di collaudo finale ... con il quale si attesta la conformità dell'opera al progetto presentato con la denuncia di inizio attività» (comma 7). Il progettista dunque ha un duplice obbligo: a) redigere una relazione preventiva in cui si assume l'onere di "asseverare" tra l'altro la conformità delle opere agli strumenti urbanistici approvati e la mancanza di contrasto con quelli adottati e con i regolamenti edilizi; b) rilasciare al termine dei lavori (ove non lo faccia altro tecnico) un certificato di collaudo circa la conformità di quanto realizzato al progetto iniziale. Il termine "asseverare" ha il significato di "affermare con solennità", e cioè di porre in essere una dichiarazione di particolare rilevanza formale e di particolare valore nei confronti dei terzi quanto a verità - affidabilità del contenuto. L'art. 29, comma 3, dispone poi che "Per le opere realizzate dietro presentazione di denuncia di inizio attività, il progettista assume la qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli artt. 359 e 481 c.p.. In caso di dichiarazioni non veritiere nella relazione di cui all'art. 23, comma 1, l'amministrazione ne da comunicazione al competente ordine professionale per l'irrogazione delle sanzioni disoplinari". (Cass. Sez. III, 21.10.2008, n. 1818/09, Baldessari). Sicché, la costruzione della DIA come atto a controllo successivo rafforza il concetto di delega di potestà pubblica al soggetto qualificato, con dichiarazione del progettista che assume valore sostitutivo e quindi "certificativo". (riforma in parte sentenza del 24/09/2008 Corte d'appello di Napoli) Pres. Onorato Est. Franco Ric. Coppola ed altro. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 16/07/2010 (Ud. 20/05/2010), Sentenza n. 27699
  6. DIRITTO PROCESSUALE PENALE - Reati edilizi - Interesse protetto - Persona offesa e soggetto danneggiato - Differenza - Reati a natura plurioffensiva (es. abuso d'ufficio) - Diritto al contraddittorio - Art. 408 c.p.p.. In tema di reati edilizi l’interesse protetto è quello, formale, della realizzazione della costruzione nel rispetto della concessione e della tutela sostanziale del territorio, il cui sviluppo deve avvenire in conformità alle previsioni urbanistiche. Di certo, però, si tratta di beni la cui titolarità non può essere riconosciuta in capo al privato che, al massimo, ha un interesse legittimo all’osservanza di tali principi e può, in caso dì loro violazione, lamentare i danni patiti. Chiaro, però, che, una cosa, è la veste di danneggiato ed, altra, quella di persona offesa. Sicché, l'avviso ex art. 408 c.p.p. spetta esclusivamente alla persona offesa non anche al danneggiato dal reato. Mentre si è diversificato il caso di quei reati, come l'abuso d'ufficio che, avendo natura plurioffensiva (è - cioè - idoneo a ledere, oltre all'interesse pubblico al buon andamento e alla trasparenza della P.A., anche il concorrente interesse del privato a non essere turbato nei propri diritti costituzionalmente garantiti dal comportamento illegittimo ed ingiusto del pubblico ufficiale) implica che il privato danneggiato rivesta la qualità di persona offesa ed, in tal caso, "l'omesso avviso della richiesta di archiviazione, qualora abbia chiesto di esserne informata, viola il diritto al contraddittorio" (Cass. sez. VI, 22.3.06, P.O. in proc. Tundo). (dich. inammissibili il ricorso avverso il Decreto di archiviazione emesso dal G.i.p. di Roma in data 28.2.09) Pres. De Maio, Est. Mulliri, Ric. Pellegrino. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 25/06/2010 (Cc. 12/05/2010), Sentenza n. 24304
  7. PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Abuso d’ufficio - Il perseguimento di un fine pubblico non esclude la consumazione del reato - Art 323 c.p.. Il perseguimento di un fine pubblico da parte dell’agente non vale ad escludere il dolo dell’abuso d’ufficio, sotto il profilo dell’intenzionalità, allorché rappresenti un mero pretesto, col quale venga mascherato l’obiettivo reale della condotta (Cass. Sez. 6, 17/10/2007 n. 40891). (annulla con rinvio sentenza in data 30/09/2007 la Corte di Appello di Bari) Pres. Serpico, Rel Matera, Ric. N.. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. VI, 17/06/2010, Sentenza n. 23421
  8. Domanda di concessione edilizia in sanatoria - Attestazione falsa della data di ultimazione dell'opera da sanare - Falsità ideologica - Art. 483 c.p. - Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà - C.d. valenza probatoria privilegiata - L. n.15/1968, attuata dall'art.77 D.L.vo n. 445/2000. Integra il reato di falsità ideologica commesso dal privato in atto pubblico (art. 483 c.p.) la condotta di colui che, in sede di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà allegata a domanda di concessione edilizia in sanatoria, attesta falsamente la data di ultimazione dell'opera da sanare, considerato che l'ordinamento attribuisce a detta dichiarazione valenza probatoria privilegiata - con esclusione di produzioni documentali ulteriori - e, quindi, di dichiarazione destinata a dimostrare la verità dei fatti cui è riferita e ad essere trasfusa in atto pubblico (Cass. Sez.5 n.2978 del 26.11.2009; conf. Cass. sez.5 n.5122 del 19.12.2005). E ciò "anche a seguito dell'abrogazione della L.4 gennaio 1968 n.15, attuata dall'art.77 del D.L.vo 28.12.2000 n. 445, per effetto della quale la sottoscrizione della dichiarazione sostitutiva di atto notorio non deve più essere autenticata dal pubblico ufficiale (Cass. pen. sez.3 n.9527 del 24.1.2003). (riforma, sentenza del 16.4.2009 della Corte di Appello di Cagliari, sez. dist.di Sassari) Pres. De Maio, Est. Amoresano, Ric. Carta. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 11/06/2010 (Ud. 22/04/2010), Sentenza n. 22227
  9. DIRITTO PROCESSUALE PENALE - Sequestro preventivo - Periculum in mora - Fondamento - Fattispecie: fabbricati, mancata ultimazione e violazione sigilli. In tema di sequestro preventivo, il "periculum in mora" va inteso in senso oggettivo come probabilità di danno futuro in conseguenza dell'effettiva disponibilità materiale o giuridica della cosa, che può derivare non solo dalla potenzialità della res oggetto del provvedimento cautelare di recare una lesione all'interesse protetto dalla norma penale, ma anche dalla semplice possibilità di contribuire al perfezionamento del reato, lasciando ovviamente alla sede di merito la possibilità dì escluderlo in base alle successive risultanze. Nella specie, i fabbricati al momento del sequestro, non erano ultimati in tutte le loro parti, comprese le rifiniture esterne ed interne, mentre i lavori sono stati proseguiti anche con violazione dei sigilli. Tanto ha illustrato, ad evidenza, la sussistenza del pericolo attuale della libera disponibilità degli immobili e del volontario aggravamento dell'offesa ai beni protetti dalla norme giuridiche violate. Pres. Fiale, Est. Fiale, Ric. Viola ed altro. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 23/02/2010 (Ud. 27/01/2010), Sentenza n. 7114
  10. Condono edilizio - False attestazioni - Dolo generico - Reato di cui all’art. 483 c.p - Configurabilità. Si configura il reato di cui all’articolo 483 c.p. nell’ipotesi di false attestazioni in merito alla sussistenza dei requisiti per la condonabilità delle opere, il dolo (generico) del falso deve, pertanto, ritenersi integrato dalla consapevolezza dell’attestazione contraria al vero dei fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità. Pres. Petti, Est. Teresi, Ric. Osso. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 14/01/2010 (Ud. 15/12/2009), Sentenza n. 1601

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