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- Abuso
edilizio - Comproprietari - Criteri di individuazione della
responsabilità -
Proprietario committente - Indizi precisi e concordanti - Fattispecie.
In materia di reati edilizi, la responsabilità del
proprietario, qualora non risulti che abbia assunto la veste di
committente o
esecutore dei lavori, può ricavarsi da indizi precisi e concordanti,
quali
l'abitare sul luogo ove si é svolta l'attività illecita di costruzione,
la
assenza di manifestazioni di dissenso, la fruizione dell'opera secondo
le norme
civilistiche dell'accessione, ed altri comportamenti positivi o
negativi
valutabili dal giudice, quali ad esempio, la presentazione della
domanda di
condono, la presenza sul luogo, ecc. (Cass. n 10632 del 2003). Nella
specie, al
comproprietario può essere tranquillamente attribuita la veste di
committente
avuto riguardo al fatto che al momento del sopralluogo si trovava sul
posto per
controllare l'andamento dei lavori ed ha presentato l'istanza per la
sanatoria.
(conferma, sentenza della Corte d'appello di Napoli del 5/05/2009)
Pres.
Grassi, Est. Petti, Ric. Campanile. CORTE
DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 25/03/2010 (Ud.
17/02/2010), Sentenza n. 11526
- Inottemperanza
all'ordine di sospensione dei lavori impartito dall'Autorità
amministrativa -
Responsabilità del reato edilizio - Coniuge dell’usufruttuario - Art.
44,
D.P.R. 380/2001. I
reati
previsti dall'art. 44 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 devono essere
qualificati come reati comuni e non come reati a soggettività
ristretta, salvo
che per i fatti commessi dal direttore dei lavori e per la fattispecie
di
inottemperanza all'ordine di sospensione dei lavori impartito
dall'Autorità
amministrativa; con la conseguenza che chiunque, anche se non
proprietario, può
essere ritenuto responsabile del reato edilizio, purché risulti un suo
contributo soggettivo all'altrui abusiva edificazione da valutarsi
secondo le
regole generali sul concorso di persone nel reato (Cass. Sez. 3, n.
47083 del
22/11/2007). Il che vale ad affermare che anche il coniuge
dell'usufruttuario
può in via di principio rispondere del reato in esame in quanto ciò che
rileva
per il giudizio di responsabilità è la prova dell'apporto causale alla
consumazione del reato e non già la qualità soggettiva dell'imputato.
(Conferma
sentenza n. 1111/2008 CORTE APPELLO di SALERNO, del 09/06/2009) Pres.
Fiale,
Est. Sarno, Ric. De Carolis. CORTE
DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 23/03/2010 (Ud.
27/01/2010), Sentenza n. 11093
- Violazione
di sigilli - Responsabilità del custode - Esistenza del caso fortuito o
della
forza maggiore - Onere della prova - Art. 349 c.p..
In tema di violazioni di sigilli, il custode è
obbligato ad esercitare sulla cosa sottoposta a sequestro e sulla
integrità dei
relativi sigilli una custodia continua ed attenta. Egli non può
sottrarsi a
tale obbligo se non adducendo oggettive ragioni di impedimento e,
quindi,
chiedendo ed ottenendo di essere sostituito, ovvero, qualora non abbia
avuto il
tempo e la possibilità di farlo, fornendo la prova del caso fortuito o
della
forza maggiore che gli abbiano impedito di esercitare la dovuta
vigilanza. Ne
consegue che, qualora venga accertata la violazione dei sigilli, senza
che il
custode abbia provveduto ad avvertire dell'accaduto l'autorità, è
lecito
ritenere che detta violazione sia opera dello stesso custode, da solo o
in
concorso con altri, tranne che lo stesso non dimostri di non essere
stato in
grado di avere conoscenza del fatto per caso fortuito o forza maggiore:
Ciò non
configura alcuna ipotesi di responsabilità oggettiva, estranea alla
fattispecie, ma un onere della prova che incombe sul custode (Cass.
pen.
sez.VI, 11/05/1993 n. 4815; conf. Cass. pen. sez.3 n.2989 del
28.1.2000). Risponde,
pertanto del reato di cui all'art.349 c.p. il custode che non dimostri
l'esistenza del caso fortuito o della forza maggiore, dal momento che
su di lui
grava l'obbligo di impedire la violazione dei sigilli (Cass. pen. sez.3
24.5.2006 n.19424). (dich. inamm. il ricorso avverso sentenza del
18.12.2008
della Corte di Appello di Napoli) Pres. Gentile, Est. Amoresano, Ric.
Nastro ed
altro. CORTE
DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 25/10/2010 (Ud.
29/09/2010), Sentenza n. 37829
- Denuncia
di inizio attività e relazione iniziale - Responsabilità del
progettista -
Configurabilità del reato di falso - Art. 29, d.p.R. n.380/2001. Il
progettista assume la qualità di persona
esercente un servizio di pubblica utilità anche con riferimento alla
relazione
iniziale che accompagna la denuncia di inizio attività e che quindi
assumono
rilevanza penale anche le false attestazioni contenute in questa
relazione,
qualora riguardino lo stato dei luoghi e la conformità delle opere
realizzande
agli strumenti urbanistici vigenti e non già la mera intenzione del
committente
o la futura eventuale difformità con le opere in concreto realizzate.
(conf.
Cass. Sez. V, 11.11.2009, n. 7408, Frigi). (riforma in parte sentenza
del
24/09/2008 Corte d'appello di Napoli) Pres. Onorato Est. Franco Ric.
Coppola ed
altro. CORTE
DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 16/07/2010 (Ud.
20/05/2010), Sentenza n. 27699
- DIA
e
relazione del progettista - Valore sostitutivo e certificativo -
Responsabilità
del progettista - Obblighi - Art. 29 e 23, d.p.R. n.380/2001 - Artt.
359 e 481
c.p.. L'art.
29, d.p.R.
n.380/2001 deve essere letto in correlazione con il precedente art. 23,
il
quale dispone che la DIA deve essere accompagnata da una relazione del
progettista «che asseveri la conformità delle opere da realizzare agli
strumenti urbanistici approvati e non in contrasto con quelli adottati
ed ai
regolamenti edilizi vigenti» (comma 1); che il dirigente o responsabile
dell'ufficio «in caso di falsa attestazione del professionista
abilitato,
informa l'autorità giudiziaria e il consiglio dell'ordine di
appartenenza»
(comma 6); e che, ultimato l'intervento, «il progettista o un tecnico
abilitato
rilascia un certificato di collaudo finale ... con il quale si attesta
la
conformità dell'opera al progetto presentato con la denuncia di inizio
attività» (comma 7). Il progettista dunque ha un duplice obbligo: a)
redigere
una relazione preventiva in cui si assume l'onere di "asseverare" tra
l'altro la conformità delle opere agli strumenti urbanistici approvati
e la
mancanza di contrasto con quelli adottati e con i regolamenti edilizi;
b)
rilasciare al termine dei lavori (ove non lo faccia altro tecnico) un
certificato di collaudo circa la conformità di quanto realizzato al
progetto
iniziale. Il termine "asseverare" ha il significato di
"affermare con solennità", e cioè di porre in essere una
dichiarazione di particolare rilevanza formale e di particolare valore
nei
confronti dei terzi quanto a verità - affidabilità del contenuto.
L'art. 29,
comma 3, dispone poi che "Per le opere realizzate dietro presentazione
di
denuncia di inizio attività, il progettista assume la qualità di
persona
esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli artt. 359 e
481
c.p.. In caso di dichiarazioni non veritiere nella relazione di cui
all'art.
23, comma 1, l'amministrazione ne da comunicazione al competente ordine
professionale per l'irrogazione delle sanzioni disoplinari". (Cass.
Sez.
III, 21.10.2008, n. 1818/09, Baldessari). Sicché, la costruzione della
DIA come
atto a controllo successivo rafforza il concetto di delega di potestà
pubblica
al soggetto qualificato, con dichiarazione del progettista che assume
valore
sostitutivo e quindi "certificativo". (riforma in parte sentenza del
24/09/2008 Corte d'appello di Napoli) Pres. Onorato Est. Franco Ric.
Coppola ed
altro. CORTE
DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 16/07/2010 (Ud.
20/05/2010), Sentenza n. 27699
- DIRITTO
PROCESSUALE PENALE - Reati edilizi - Interesse protetto - Persona
offesa e
soggetto danneggiato - Differenza - Reati a natura plurioffensiva (es.
abuso
d'ufficio) - Diritto al contraddittorio - Art. 408 c.p.p.. In
tema di reati edilizi l’interesse protetto è
quello, formale, della realizzazione della costruzione nel rispetto
della
concessione e della tutela sostanziale del territorio, il cui sviluppo
deve
avvenire in conformità alle previsioni urbanistiche. Di certo, però, si
tratta
di beni la cui titolarità non può essere riconosciuta in capo al
privato che,
al massimo, ha un interesse legittimo all’osservanza di tali principi e
può, in
caso dì loro violazione, lamentare i danni patiti. Chiaro, però, che,
una cosa,
è la veste di danneggiato ed, altra, quella di persona offesa. Sicché,
l'avviso
ex art. 408 c.p.p. spetta esclusivamente alla persona offesa non anche
al
danneggiato dal reato. Mentre si è diversificato il caso di quei reati,
come
l'abuso d'ufficio che, avendo natura plurioffensiva (è - cioè - idoneo
a
ledere, oltre all'interesse pubblico al buon andamento e alla
trasparenza della
P.A., anche il concorrente interesse del privato a non essere turbato
nei
propri diritti costituzionalmente garantiti dal comportamento
illegittimo ed
ingiusto del pubblico ufficiale) implica che il privato danneggiato
rivesta la
qualità di persona offesa ed, in tal caso, "l'omesso avviso della
richiesta di archiviazione, qualora abbia chiesto di esserne informata,
viola
il diritto al contraddittorio" (Cass. sez. VI, 22.3.06, P.O. in proc.
Tundo).
(dich. inammissibili il ricorso avverso il Decreto di archiviazione
emesso dal
G.i.p. di Roma in data 28.2.09) Pres. De Maio, Est. Mulliri, Ric.
Pellegrino. CORTE
DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 25/06/2010 (Cc.
12/05/2010), Sentenza n. 24304
- PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE - Abuso d’ufficio - Il perseguimento di un fine
pubblico non
esclude la consumazione del reato - Art 323 c.p.. Il
perseguimento di un fine pubblico
da parte dell’agente non vale ad escludere il dolo dell’abuso
d’ufficio, sotto
il profilo dell’intenzionalità, allorché rappresenti un mero pretesto,
col
quale venga mascherato l’obiettivo reale della condotta (Cass. Sez. 6,
17/10/2007 n. 40891). (annulla con rinvio sentenza in data 30/09/2007
la Corte
di Appello di Bari) Pres. Serpico, Rel Matera, Ric. N.. CORTE DI
CASSAZIONE PENALE, Sez. VI, 17/06/2010, Sentenza
n. 23421
- Domanda
di
concessione edilizia in sanatoria - Attestazione falsa della data di
ultimazione dell'opera da sanare - Falsità ideologica - Art. 483 c.p. -
Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà - C.d. valenza
probatoria
privilegiata - L. n.15/1968, attuata dall'art.77 D.L.vo n. 445/2000.
Integra il reato di falsità
ideologica commesso dal privato in atto pubblico (art. 483 c.p.) la
condotta di
colui che, in sede di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
allegata a
domanda di concessione edilizia in sanatoria, attesta falsamente la
data di
ultimazione dell'opera da sanare, considerato che l'ordinamento
attribuisce a
detta dichiarazione valenza probatoria privilegiata - con esclusione di
produzioni documentali ulteriori - e, quindi, di dichiarazione
destinata a
dimostrare la verità dei fatti cui è riferita e ad essere trasfusa in
atto
pubblico (Cass. Sez.5 n.2978 del 26.11.2009; conf. Cass. sez.5 n.5122
del
19.12.2005). E ciò "anche a seguito dell'abrogazione della L.4 gennaio
1968 n.15, attuata dall'art.77 del D.L.vo 28.12.2000 n. 445, per
effetto della
quale la sottoscrizione della dichiarazione sostitutiva di atto notorio
non
deve più essere autenticata dal pubblico ufficiale (Cass. pen. sez.3
n.9527 del
24.1.2003). (riforma, sentenza del 16.4.2009 della Corte di Appello di
Cagliari, sez. dist.di Sassari) Pres. De Maio, Est. Amoresano, Ric.
Carta. CORTE DI
CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 11/06/2010 (Ud.
22/04/2010), Sentenza n. 22227
- DIRITTO
PROCESSUALE PENALE - Sequestro preventivo - Periculum
in mora
- Fondamento - Fattispecie: fabbricati, mancata
ultimazione e violazione sigilli.
In tema
di sequestro preventivo, il "periculum in mora" va
inteso in
senso oggettivo come probabilità di danno futuro in conseguenza
dell'effettiva
disponibilità materiale o giuridica della cosa, che può derivare non
solo dalla
potenzialità della res oggetto del provvedimento
cautelare di recare una
lesione all'interesse protetto dalla norma penale, ma anche dalla
semplice
possibilità di contribuire al perfezionamento del reato, lasciando
ovviamente
alla sede di merito la possibilità dì escluderlo in base alle
successive
risultanze. Nella specie, i fabbricati al momento del sequestro, non
erano
ultimati in tutte le loro parti, comprese le rifiniture esterne ed
interne,
mentre i lavori sono stati proseguiti anche con violazione dei sigilli.
Tanto
ha illustrato, ad evidenza, la sussistenza del pericolo attuale della
libera
disponibilità degli immobili e del volontario aggravamento dell'offesa
ai beni
protetti dalla norme giuridiche violate. Pres. Fiale, Est. Fiale, Ric.
Viola ed
altro. CORTE
DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 23/02/2010 (Ud.
27/01/2010), Sentenza n. 7114
- Condono
edilizio - False attestazioni - Dolo generico - Reato di cui all’art.
483 c.p -
Configurabilità.
Si
configura il reato di cui all’articolo 483 c.p. nell’ipotesi di false
attestazioni in merito alla sussistenza dei requisiti per la
condonabilità
delle opere, il dolo (generico) del falso deve, pertanto, ritenersi
integrato
dalla consapevolezza dell’attestazione contraria al vero dei fatti dei
quali
l’atto è destinato a provare la verità. Pres. Petti, Est. Teresi, Ric.
Osso. CORTE DI
CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 14/01/2010 (Ud.
15/12/2009), Sentenza n. 1601
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