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Condominio - Gli interventi edilizi, il decoro architettonico e le innovazioni
(Sentenze pronunciate, nell'anno 2010, tutte dalla Cassazione Civile)
 Parti e argomenti della scheda: 
Le successive massime dell'anno 2010 riguardano pronunce sul decoro architettonico del palazzo condominiale e sui lavori ammessi. Inoltre si tratta dell'ascensore: a chi spetta pagare le relative spese.
  1. Condominio, regolamento di natura contrattuale, interventi edilizi, parti di proprietà esclusiva
  2. L'installazione di un ascensore in un edificio in condominio che ne sia sprovvisto può essere posta a carico di taluni condomini soltanto
  3. Condominio, canna fumaria, decorso, alterazione, conseguenze
  4. Condominio, decoro architettonico
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  1. Condominio, regolamento di natura contrattuale, interventi edilizi, parti di proprietà esclusiva. Il condomino che esegue opere di ristrutturazione della propria unità immobiliare, non vietate e comunque legittime, senza la preventiva autorizzazione dell’amministratore, così come espressamente previsto nel regolamento condominiale contrattuale, viola una norma di natura procedimentale, con la conseguenza che il condominio (o il singolo condominio) può chiedere solamente il risarcimento del danno subito per la violazione del regolamento e non anche la rimessione in pristino dello stato dei luoghi. Cassazione civile, sez. II, sentenza 05.11.2010 n. 22596

  2. L'installazione di un ascensore in un edificio in condominio che ne sia sprovvisto può essere posta a carico di taluni condomini soltanto. L'installazione di un ascensore in un edificio in condominio che ne sia sprovvisto, può essere attuata, riflettendo un servizio suscettibile di separata utilizzazione, anche a cura e spese di taluni condomini soltanto, purché sia fatto salvo il diritto degli altri di partecipare in qualunque tempo ai vantaggi della innovazione, contribuendo nelle spese di esecuzione dello impianto ed in quelle di manutenzione dell'opera. La limitazione, per alcuni condomini, della originaria possibilità di utilizzazione delle scale e dell'andito occupati dall'impianto di ascensore collocato a cura e spese di altri condomini, non rende l'innovazione lesiva del divieto posto dall'art. 1120, comma secondo, cod. civ., ove risulti che dalla stessa non derivi, sotto il profilo del minor godimento della cosa comune, alcun pregiudizio, non essendo necessariamente previsto che dall'innovazione debba derivare per il condomino dissenziente un vantaggio compensativo. Cassazione civile seconda sezione sentenza 8 ottobre 2010 n. 20902
  3. Condominio, canna fumaria, decorso, alterazione, conseguenze. Se la canna fumaria altera il decoro architettonico dell’immobile, bisogna procedere alla sua eliminazione. Cassazione civile, sez. II, sentenza 12.02.2010 n. 3438
  4. Condominio, decoro architettonico. Il decoro architettonico è l’estetica data dall'insieme delle linee e delle strutture ornamentali che costituiscono la nota dominante dell'edificio imprimendo allo stesso una sua armoniosa fisionomia; va valutato, ai sensi dell'art. 1120 c.c., comma 2, con riferimento al fabbricato condominiale nella sua totalità (potendo anche interessare singoli punti del fabbricato purché l'immutazione di essi sia suscettibile di riflettersi sull'intero stabile) e non rispetto all'impatto con l'ambiente circostante.
    L'alterazione del decoro deve essere apprezzabile, trattandosi di trovare una situazione di equilibrio tra gli interessi contrapposti della comunità dei condomini e del singolo condomino che ha agito sulla sua proprietà esclusiva; l'apprezzabilità dell'alterazione del decoro deve tradursi in un pregiudizio economico che comporti un deprezzamento sia dell'intero fabbricato che delle singole porzioni in esso comprese, per cui, sotto tale profilo è necessario tener conto dello stato estetico del fabbricato al momento in cui l'innovazione viene posta in essere. 
    Cassazione civile, sez. II, sentenza 25.01.2010 n. 1286
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