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Condominio,
regolamento di natura contrattuale, interventi edilizi, parti di
proprietà
esclusiva.
Il
condomino che esegue opere di ristrutturazione della propria unità
immobiliare,
non vietate e comunque legittime, senza la preventiva autorizzazione
dell’amministratore, così come espressamente previsto nel regolamento
condominiale contrattuale, viola una norma di natura procedimentale,
con la
conseguenza che il condominio (o il singolo condominio) può chiedere
solamente
il risarcimento del danno subito per la violazione del regolamento e
non anche
la rimessione in pristino dello stato dei luoghi. Cassazione
civile, sez. II, sentenza 05.11.2010 n. 22596
- L'installazione
di un ascensore in un edificio in condominio che ne sia sprovvisto può
essere
posta a carico di taluni condomini soltanto. L'installazione
di un ascensore in un edificio in condominio che ne sia sprovvisto, può
essere
attuata, riflettendo un servizio suscettibile di separata
utilizzazione, anche
a cura e spese di taluni condomini soltanto, purché sia fatto salvo il
diritto
degli altri di partecipare in qualunque tempo ai vantaggi della
innovazione,
contribuendo nelle spese di esecuzione dello impianto ed in quelle di
manutenzione dell'opera. La limitazione, per alcuni condomini, della
originaria
possibilità di utilizzazione delle scale e dell'andito occupati
dall'impianto
di ascensore collocato a cura e spese di altri condomini, non rende
l'innovazione lesiva del divieto posto dall'art. 1120, comma secondo,
cod.
civ., ove risulti che dalla stessa non derivi, sotto il profilo del
minor
godimento della cosa comune, alcun pregiudizio, non essendo
necessariamente
previsto che dall'innovazione debba derivare per il condomino
dissenziente un
vantaggio compensativo. Cassazione
civile seconda sezione sentenza 8 ottobre 2010 n. 20902
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Condominio,
canna fumaria, decorso, alterazione, conseguenze. Se
la
canna fumaria altera il decoro architettonico dell’immobile, bisogna
procedere
alla sua eliminazione. Cassazione
civile, sez. II, sentenza 12.02.2010 n. 3438
- Condominio,
decoro architettonico.
Il
decoro
architettonico è l’estetica data dall'insieme delle linee e delle
strutture
ornamentali che costituiscono la nota dominante dell'edificio
imprimendo allo
stesso una sua armoniosa fisionomia; va valutato, ai sensi dell'art.
1120 c.c.,
comma 2, con riferimento al fabbricato condominiale nella sua totalità
(potendo
anche interessare singoli punti del fabbricato purché l'immutazione di
essi sia
suscettibile di riflettersi sull'intero stabile) e non rispetto
all'impatto con
l'ambiente circostante.
L'alterazione del decoro deve essere apprezzabile, trattandosi di
trovare una
situazione di equilibrio tra gli interessi contrapposti della comunità
dei
condomini e del singolo condomino che ha agito sulla sua proprietà
esclusiva;
l'apprezzabilità dell'alterazione del decoro deve tradursi in un
pregiudizio
economico che comporti un deprezzamento sia dell'intero fabbricato che
delle
singole porzioni in esso comprese, per cui, sotto tale profilo è
necessario
tener conto dello stato estetico del fabbricato al momento in cui
l'innovazione
viene posta in essere. Cassazione
civile, sez. II, sentenza 25.01.2010 n. 1286
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