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Condominio,
innovazione, spese a carico di un solo condomino. La
norma
di cui all'art. 1120 c.c. nel prescrivere che le innovazioni della cosa
comune
siano approvate dai condomini con determinate maggioranze, tende a
disciplinare
l'approvazione di quelle innovazioni che comportano oneri di spesa per
tutti i
condomini; ma, ove (come nel nostro caso) non debba procedersi a tale
ripartizione per essere stata la spesa relativa alle innovazioni di cui
si
tratta assunta interamente a proprio carico da un condomino, trova
applicazione
la norma generale di cui all'art. 1102 c.c. che contempla anche le
innovazioni,
ed in forza della quale ciascun partecipante può servirsi della cosa
comune, a
condizione che non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri
condomini di farne uguale uso secondo il loro diritto, e, pertanto, può
apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il miglior
godimento
della cosa comune.
Cassazione
civile, sez. II, sentenza 21.12.2010 n. 25872
- Condominio
orizzontale, beni comuni, lastrico solare, unitarietà strutturale. Qualora,
nell’ambito di un condominio c.d. orizzontale (ad esempio, case a
schiera), il
lastrico solare assolva alla funzione di copertura di una sola delle
unità
immobiliari, né sia caratterizzato da unitarietà strutturale nè da
altri
connotati costruttivi e funzionali, tali da denotare la destinazione
complessiva delle aree sovrastanti i vari immobili, costituenti nel
loro
insieme un unicum a servizio e godimento comune ed indistinto degli
stessi,
deve escludersi la presunzione di comunione dello stesso lastrico
solare e la
sussumibilità della suddetta parte dell’edificio nel novero di quelle
di cui
all’art. 1117 n. 1 c.c.. Cassazione
civile, sez. II, sentenza 04.11.2010 n. 22466
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Condominio,
innovazioni, ascensore, cosa comune, minor godimento, pregiudizio. È
annullabile
la delibera assembleare con la quale alcuni condomini abbiano
deliberato a
maggioranza la realizzazione di una innovazione o miglioria qualora
questa
renda alcuna parti comuni inservibili all’uso o al godimento anche di
un solo
condomino. In caso contrario, l’innovazione non è lesiva del divieto di
cui
all’art. 1120 comma 2 c.c. qualora risulti che dalla stessa non derivi,
sotto
il profilo del minor godimento della cosa comune, alcun pregiudizio,
non
essendo necessariamente previsto che dalla innovazione debba derivare
per il
condomino dissenziente un vantaggio compensativo. Cassazione
civile, sez. II, sentenza 08.10.2010 n. 20902
- Condominio,
parti comuni, comproprietà, presunzione, operatività. Ai
fini
dell’operatività della presunzione di comproprietà di cui all’art. 1117
c.c.,
bisogna tenere presente che il diritto di condominio sulle parti comuni
dell’edificio ha il suo fondamento nel fatto che tali parti siano
necessarie
per l’esistenza ovvero che siano permanentemente destinate all’uso o al
godimento comune. Detta presunzione può essere superata se la cosa, per
obbiettive caratteristiche strutturali, serve in modo esclusivo all’uso
o al
godimento di una parte dell’immobile, venendo meno in questi casi il
presupposto per il riconoscimento di una contitolarità necessaria,
giacché la
destinazione particolare del bene vince l’attribuzione legale, alla
stessa
stregua del titolo contrario.
La presunzione legale di comunione di taluni beni, stabilita dall’art.
1117
c.c., è applicabile anche nel caso di cortile esistente tra più edifici
appartenenti a proprietari diversi, ove lo stesso sia strutturalmente
destinato
a dare aria, luce ed accesso a tutti i fabbricati che lo circondano. Cassazione
civile sez. II, sentenza 02.08.2010 n. 17993
- Articolo
1117 c.c., art. 1139 c.c., supercondominio, applicabilità.
Le
norme
contenute negli articoli 1117-1139 c.c. sono applicabili anche in
quelle
ipotesi in cui si è di fronte ad un insieme di edifici che, seppur
costituenti
singole ed, in parte, autonome realtà condominiali, in ragione della
presenza
di alcuni beni, servizi e impianti comuni fanno parte di una più
complessa
realtà condominiale, cioè il supercondominio. In particolare, in tema
di
supercondominio, le spese di manutenzione degli impianti dello stesso
devono
essere ripartite tra la totalità dei condomini fino al punto di
diramazione
verso le proprietà esclusive ovvero verso le singole entità
condominiali. Dal
punto di diramazione in poi la proprietà diviene esclusiva o, (nel
senso sopra
specificato) condominiale, e quindi le spese riguarderanno solamente
gli
interessati. Cassazione
civile, sez. II, sentenza 09.06.2010, n. 13883
- Condominio,
apertura vedute, legittimità, limiti. In
tema
di condominio, ai sensi dell'art. 1102 cod. civ., comma 1, ciascun
condomino è
libero di servirsi della cosa comune, anche per fine esclusivamente
proprio,
traendo ogni possibile utilità, purché non alteri la destinazione della
cosa
comune e consenta un uso paritetico agli altri condomini. L'apertura di
finestre ovvero la trasformazione di luce in veduta su un
cortile
comune rientra nei poteri spettanti ai condomini ai sensi dell'art.
1102 cod.
civ. tenuto conto che i cortili comuni, assolvendo alla precipua
finalità di
dare aria e luce agli immobili circostanti, ben sono fruibili a tale
scopo dai
condomini, cui spetta anche la facoltà di praticare aperture che
consentano di
ricevere aria e luce dal cortile comune o di affacciarsi sullo stesso,
senza
incontrare le limitazioni prescritte, in tema di luci e vedute, a
tutela dei
proprietari dei fondi confinanti di proprietà esclusiva. Cassazione
civile, sez. II, sentenza 09.06.2010 n. 13874
- Condominio,
copertura, ripartizione delle spese, criteri. Nell’ipotesi
disciplinata dall’art. 1126 cod. civ. l’accollo al condomino
proprietario
esclusivo del lastrico solare o che ne ha l’uso esclusivo trova una
spiegazione
nell’uso particolare rispetto alla normale funzione di copertura che
tale
lastrico svolge, con conseguente più rapido degrado dello stesso,
mentre nel
caso in cui il solaio di copertura di autorimesse (o di altri locali
interrati)
in proprietà singola svolga anche la funzione di consentire l’accesso
all’edificio condominiale, non si ha una utilizzazione particolare da
parte di
un condomino rispetto agli altri, ma una utilizzazione conforme alla
destinazione tipica (anche se non esclusiva) di tale manufatto da parte
di
tutti i condomini; ove, poi, il solaio funga da cortile e su di esso
vengano
consentiti il transito o la sosta degli autoveicoli, è evidente che a
ciò è
imputabile in maniera preponderante il degrado della pavimentazione,
per cui
sarebbe illogico accollare per un terzo le spese relative ai condomini
dei
locali sottostanti; in tale ipotesi è quindi da escludere
l’applicazione
analogica dell’articolo 1126 c.c. sussistendo invece le condizioni per
una
applicazione analogica dell’art. 1125 cod. civ., il quale stabilisce
che le
spese per la manutenzione e la ricostruzione dei soffitti, delle volte
e dei
solai sono sostenute in parti eguali dai proprietari dei due piani
l’uno
all’altro sovrastanti, restando a carico del proprietario del piano
superiore
la copertura del pavimento e a carico del proprietario del piano
inferiore
l’intonaco, la tinta e la decorazione del soffitto. Tale disposizione,
infatti,
accolla per intero le spese relative alla manutenzione di una parte di
una
struttura complessa (il pavimento del piano superiore) a chi con l’uso
esclusivo della stessa determina la necessità di tale manutenzione, per
cui si
può dire che costituisce una applicazione particolare del principio
dettato
dall’art. 1123, secondo comma, cod. civ..Cassazione
civile, sez. I, sentenza 05.05.2010 n. 10858
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