Giurisprudenza
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Condominio - La cosa comune e il suo uso legittimo, le spese
(Sentenze pronunciate, nell'anno 2010, tutte dalla Cassazione Civile)
 Parti e argomenti della scheda: 
Le massime dell'anno 2010 che si riportano in questa pagina, riguardano la giurisprudenza sulla cosa comune, su come servirsene senza arrecare pregiudizio all'uso da parte degli altri condomini. Interassante la sentenza che tratta di luci e vedute e distanze.
  1. Condominio, innovazione, spese a carico di un solo condomino
  2. Condominio orizzontale, beni comuni, lastrico solare, unitarietà strutturale
  3. Condominio, innovazioni, ascensore, cosa comune, minor godimento, pregiudizio
  4. Condominio, parti comuni, comproprietà, presunzione, operatività
  5. Articolo 1117 c.c., art. 1139 c.c., supercondominio, applicabilità
  6. Condominio, apertura vedute, legittimità, limiti
  7. Condominio, copertura, ripartizione delle spese, criteri
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  1. Condominio, innovazione, spese a carico di un solo condomino. La norma di cui all'art. 1120 c.c. nel prescrivere che le innovazioni della cosa comune siano approvate dai condomini con determinate maggioranze, tende a disciplinare l'approvazione di quelle innovazioni che comportano oneri di spesa per tutti i condomini; ma, ove (come nel nostro caso) non debba procedersi a tale ripartizione per essere stata la spesa relativa alle innovazioni di cui si tratta assunta interamente a proprio carico da un condomino, trova applicazione la norma generale di cui all'art. 1102 c.c. che contempla anche le innovazioni, ed in forza della quale ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, a condizione che non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri condomini di farne uguale uso secondo il loro diritto, e, pertanto, può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il miglior godimento della cosa comune. Cassazione civile, sez. II, sentenza 21.12.2010 n. 25872

  2. Condominio orizzontale, beni comuni, lastrico solare, unitarietà strutturale. Qualora, nell’ambito di un condominio c.d. orizzontale (ad esempio, case a schiera), il lastrico solare assolva alla funzione di copertura di una sola delle unità immobiliari, né sia caratterizzato da unitarietà strutturale nè da altri connotati costruttivi e funzionali, tali da denotare la destinazione complessiva delle aree sovrastanti i vari immobili, costituenti nel loro insieme un unicum a servizio e godimento comune ed indistinto degli stessi, deve escludersi la presunzione di comunione dello stesso lastrico solare e la sussumibilità della suddetta parte dell’edificio nel novero di quelle di cui all’art. 1117 n. 1 c.c.. Cassazione civile, sez. II, sentenza 04.11.2010 n. 22466
  3. Condominio, innovazioni, ascensore, cosa comune, minor godimento, pregiudizio. È annullabile la delibera assembleare con la quale alcuni condomini abbiano deliberato a maggioranza la realizzazione di una innovazione o miglioria qualora questa renda alcuna parti comuni inservibili all’uso o al godimento anche di un solo condomino. In caso contrario, l’innovazione non è lesiva del divieto di cui all’art. 1120 comma 2 c.c. qualora risulti che dalla stessa non derivi, sotto il profilo del minor godimento della cosa comune, alcun pregiudizio, non essendo necessariamente previsto che dalla innovazione debba derivare per il condomino dissenziente un vantaggio compensativo. Cassazione civile, sez. II, sentenza 08.10.2010 n. 20902
  4. Condominio, parti comuni, comproprietà, presunzione, operatività. Ai fini dell’operatività della presunzione di comproprietà di cui all’art. 1117 c.c., bisogna tenere presente che il diritto di condominio sulle parti comuni dell’edificio ha il suo fondamento nel fatto che tali parti siano necessarie per l’esistenza ovvero che siano permanentemente destinate all’uso o al godimento comune. Detta presunzione può essere superata se la cosa, per obbiettive caratteristiche strutturali, serve in modo esclusivo all’uso o al godimento di una parte dell’immobile, venendo meno in questi casi il presupposto per il riconoscimento di una contitolarità necessaria, giacché la destinazione particolare del bene vince l’attribuzione legale, alla stessa stregua del titolo contrario.
    La presunzione legale di comunione di taluni beni, stabilita dall’art. 1117 c.c., è applicabile anche nel caso di cortile esistente tra più edifici appartenenti a proprietari diversi, ove lo stesso sia strutturalmente destinato a dare aria, luce ed accesso a tutti i fabbricati che lo circondano.
     Cassazione civile sez. II, sentenza 02.08.2010 n. 17993
  5. Articolo 1117 c.c., art. 1139 c.c., supercondominio, applicabilità. Le norme contenute negli articoli 1117-1139 c.c. sono applicabili anche in quelle ipotesi in cui si è di fronte ad un insieme di edifici che, seppur costituenti singole ed, in parte, autonome realtà condominiali, in ragione della presenza di alcuni beni, servizi e impianti comuni fanno parte di una più complessa realtà condominiale, cioè il supercondominio. In particolare, in tema di supercondominio, le spese di manutenzione degli impianti dello stesso devono essere ripartite tra la totalità dei condomini fino al punto di diramazione verso le proprietà esclusive ovvero verso le singole entità condominiali. Dal punto di diramazione in poi la proprietà diviene esclusiva o, (nel senso sopra specificato) condominiale, e quindi le spese riguarderanno solamente gli interessati. Cassazione civile, sez. II, sentenza 09.06.2010, n. 13883
  6. Condominio, apertura vedute, legittimità, limiti. In tema di condominio, ai sensi dell'art. 1102 cod. civ., comma 1, ciascun condomino è libero di servirsi della cosa comune, anche per fine esclusivamente proprio, traendo ogni possibile utilità, purché non alteri la destinazione della cosa comune e consenta un uso paritetico agli altri condomini. L'apertura di finestre ovvero la trasformazione di luce in veduta su un cortile comune rientra nei poteri spettanti ai condomini ai sensi dell'art. 1102 cod. civ. tenuto conto che i cortili comuni, assolvendo alla precipua finalità di dare aria e luce agli immobili circostanti, ben sono fruibili a tale scopo dai condomini, cui spetta anche la facoltà di praticare aperture che consentano di ricevere aria e luce dal cortile comune o di affacciarsi sullo stesso, senza incontrare le limitazioni prescritte, in tema di luci e vedute, a tutela dei proprietari dei fondi confinanti di proprietà esclusiva. Cassazione civile, sez. II, sentenza 09.06.2010 n. 13874
  7. Condominio, copertura, ripartizione delle spese, criteri. Nell’ipotesi disciplinata dall’art. 1126 cod. civ. l’accollo al condomino proprietario esclusivo del lastrico solare o che ne ha l’uso esclusivo trova una spiegazione nell’uso particolare rispetto alla normale funzione di copertura che tale lastrico svolge, con conseguente più rapido degrado dello stesso, mentre nel caso in cui il solaio di copertura di autorimesse (o di altri locali interrati) in proprietà singola svolga anche la funzione di consentire l’accesso all’edificio condominiale, non si ha una utilizzazione particolare da parte di un condomino rispetto agli altri, ma una utilizzazione conforme alla destinazione tipica (anche se non esclusiva) di tale manufatto da parte di tutti i condomini; ove, poi, il solaio funga da cortile e su di esso vengano consentiti il transito o la sosta degli autoveicoli, è evidente che a ciò è imputabile in maniera preponderante il degrado della pavimentazione, per cui sarebbe illogico accollare per un terzo le spese relative ai condomini dei locali sottostanti; in tale ipotesi è quindi da escludere l’applicazione analogica dell’articolo 1126 c.c. sussistendo invece le condizioni per una applicazione analogica dell’art. 1125 cod. civ., il quale stabilisce che le spese per la manutenzione e la ricostruzione dei soffitti, delle volte e dei solai sono sostenute in parti eguali dai proprietari dei due piani l’uno all’altro sovrastanti, restando a carico del proprietario del piano superiore la copertura del pavimento e a carico del proprietario del piano inferiore l’intonaco, la tinta e la decorazione del soffitto. Tale disposizione, infatti, accolla per intero le spese relative alla manutenzione di una parte di una struttura complessa (il pavimento del piano superiore) a chi con l’uso esclusivo della stessa determina la necessità di tale manutenzione, per cui si può dire che costituisce una applicazione particolare del principio dettato dall’art. 1123, secondo comma, cod. civ..Cassazione civile, sez. I, sentenza 05.05.2010 n. 10858
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