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Se
il
locale condominiale è usato prevalentemente dalla condomina dell'ultimo
piano
per scopi personali, ma la chiave resta a disposizione di tutti, non
c'è
spoglio del possesso. L'articolo
1102 c.c. - applicabile, in virtù del richiamo contenuto nell'articolo
1139
c.c., anche in materia di condominio negli edifici -, consente a
ciascun
partecipante di servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la
destinazione, cioe' non incida sulla sostanza e struttura del bene, e
non
impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il
loro
diritto. Il partecipante alla comunione, pertanto, può usare della cosa
comune
per un suo fine particolare, con la conseguente possibilità di ritrarre
dal
bene una utilità specifica aggiuntiva rispetto a quelle che vengono
ricavate
dagli altri, con il limite di non alterare la consistenza e la
destinazione di
esso, o di non impedire l'altrui pari uso (Cass. Sez. 2, 12-3-2007 n.
5753);
con l'ulteriore precisazione che la nozione di pari uso della cosa
comune, cui
fa riferimento l'articolo 1102 c.c., non va intesa nel senso di uso
identico e
contemporaneo, dovendo ritenersi conferita dalla legge a ciascun
partecipante
alla comunione la facoltà di trarre dalla cosa comune la più intensa
utilizzazione, a condizione che questa sia compatibile con i diritti
degli
altri, posto che nei rapporti condominiali si richiede un costante
equilibrio
tra le esigenze e gli interessi di tutti i partecipanti alla comunione
(Cass.
27-2-2007 n. 4617; Cass. 30-5-2003 n. 8808; Cass. 12-2-1998 n. 1499).
Pertanto,
se il locale condominiale è usato prevalentemente dalla condomina
dell'ultimo
piano per scopi personali, ma la chiave resta a disposizione di tutti,
non c'è
spoglio del possesso. Cassazione
civile seconda sezione sentenza 14 luglio 2011 n. 15523
- Condominio,
condomino, azioni, prescrizione, interruzione. L'azione
diretta a far valere la responsabilità esclusiva del singolo condomino
non
coinvolge in alcun modo la responsabilità del Condominio e non può
avere
efficacia interruttiva della prescrizione nei confronti dello
stesso. Cassazione
civile, sez. III, sentenza 19.01.2010 n. 697
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