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Condominio,
regolamento contrattuale, usi vietati, unità immobiliari, indicazione. Il
regolamento condominiale di natura contrattuale, nel quale sono
indicati gli
usi consentiti delle singole unità immobiliari ubicate nel condominio
non deve
necessariamente indicare puntualmente quali sono gli usi vietati, se
ciò può
essere desunto dall’interpretazione complessiva del regolamento
medesimo. Cassazione
civile, sez. II, sentenza 25.10.2010 n. 21841
- Tabelle
millesimali, approvazione, unanimità, necessità, insussistenza. In
materia di condominio, l'approvazione delle tabelle millesimali non
richiede il
consenso unanime dei condomini, essendo sufficiente la maggioranza
qualificata
di cui all'art. 1139 c.c., comma 2.
Infatti, la tabella millesimale serve solo ad esprimere in precisi
termini
aritmetici un già preesistente rapporto di valore tra i diritti dei
vari
condomini, senza incidere in alcun modo su tali diritti.
La deliberazione assembleare che approva le tabelle millesimali non si
pone
come fonte diretta dell'obbligo contributivo del condomino ma solo come
parametro di quantificazione dell'obbligo, determinato in base ad un
valutazione tecnica. Le tabelle non accertano il diritto dei singoli
condomini
sulle unità immobiliari di proprietà esclusiva, ma soltanto il valore
di tali
unità rispetto all'intero edificio, ai soli fini della gestione del
condominio.
Cassazione
civile, SS.UU., sentenza 09.08.2010 n. 18477
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Condominio,
tabelle millesimali, valore giuridico. In
tema
di condominio degli edifici, le tabelle millesimali allegate al
regolamento
condominiale, qualora abbiano natura convenzionale - in quanto
predisposte
dall’unico originario proprietario ed accettate dagli iniziali
acquirenti delle
singole unità ovvero abbiano formato oggetto di accordo da parte di
tutti
condomini - possono, nell’ambito dell’autonomia privata, fissare
criteri di
ripartizione delle spese comuni anche diversi da quelli stabiliti dalla
legge
ed essere modificate con il consenso unanime dei condomini o per atto
dell’autorità giudiziaria ai sensi dell’art. 69 disp. att. c.c.; ove,
invece,
abbiano natura non convenzionale ma deliberativa perché approvate con
deliberazione dell’assemblea condominiale - le tabelle millesimali, che
devono
necessariamente contenere criteri di ripartizione delle spese conformi
a quelli
legali e a tali criteri devono uniformarsi nei casi di revisione,
possono
essere modificate dall’assemblea con la maggioranza stabilita dal comma
2
dell’art. 1136 c.c. (in relazione all’art. 1138, comma 3, c.c.) ovvero
con atto
dell’autorità giudiziaria ex art. 69 disp. att. citato. Ne consegue
che, mentre
è affetta da nullità la delibera che modifichi le tabelle millesimali
convenzionali adottata dall’assemblea senza il consenso unanime dei
condomini o
se non siano stati convocati tutti i condomini, è valida la delibera
modificativa
della tabella millesimale di natura non convenzionale adottata
dall’assemblea
con la maggioranza prescritta dal comma 2 dell’art. 1136 c.c. Cassazione
civile, sez. II, sentenza 23.04.2010 n. 9757
- Condominio,
errore, rilevanza.
Qualora i
condomini, nell’esercizio della loro autonomia, abbiano in modo
espresso
dichiarato di accettare che le loro quote nel condominio vengano
determinate in
modo difforme da quanto previsto nell’art. 1118 c.c. e nell’art. 68
disp. att.
c.c., dando vita alla “diversa convenzione” di cui all’art. 1123 c.c.,
comma 1,
ultima parte, in questo caso la dichiarazione di accettazione ha un
indubbio
valore negoziale e, risolvendosi in un impegno irrevocabile di
determinare le
quote in un certo modo, impedisce di ottenerne la revisione ai sensi
dell’art.
69 disp. att. c.c. attribuendo rilievo esclusivamente alla obiettiva
divergenza
tra il valore effettivo delle singole unità immobiliari dell’edificio
ed il
valore proporzionale ad esse attribuito nelle tabelle. Cassazione
civile, sez. II, sentenza 26.03.2010 n. 7300
- Nullità
della delibera condominiale che adotta a maggioranza un criterio di
ripartizione delle spese difforme da quello legale. In
materia di delibere condominiali sono affette da nullità - che anche il
condominio il quale abbia espresso il voto favorevole può fare valere -
quelle
con cui a maggioranza sono stabiliti o modificati i criteri di
ripartizione
delle spese comuni in difformità da quanto previsto dall'art. 1123 c.c.
o dal
regolamento condominiale contrattuale, essendo necessario, a pena di
radicale
nullità, il consenso unanime dei condomini, mentre sono annullabili e,
come
tali, suscettibili di essere impugnate nel termine di decadenza, di
trenta
giorni di cui all'art. 1137, ultimo comma, c.c., le delibere con cui
l'assemblea, nell'esercizio delle attribuzioni previste dall'art. 1135
c.c.,
nn. 2 e 3, determina in concreto la ripartizione delle spese medesime
in
difformità dei criteri di cui al citato art. 1123 c.c. Cassazione
civile seconda sezione sentenza 19 marzo 2010 n. 6714
- Condominio,
tabelle, modifiche. Il
regolamento di condominio deve precisare i valori proporzionali di
ciascun
piano o delle porzioni di piano spettanti in proprietà esclusiva ai
singoli
condomini e detti valori, che devono essere ragguagliati in millesimi a
quello
dell'intero edificio ed espressi in una apposita tabella allegata al
regolamento, possono essere riveduti e modificati, anche nell'interesse
di un
solo condomino:
a) quando risulta che sono conseguenza di un errore;
b) quando per le mutate condizioni di una parte dell'edificio, in
conseguenza
della sopraelevazione di nuovi piani, di espropriazione parziale o di
innovazioni di vasta portata, è notevolmente alterato il rapporto
originario
tra i loro valori. Cassazione
civile, sez. II, sentenza 10.02.2010 n. 3001
- Condominio,
contratto condominiale, volontà. I
divieti
e le limitazioni al godimento delle unità immobiliari di proprietà
esclusiva
spettanti ai singoli condomini contenuti in un regolamento avente
natura
contrattuale devono risultare da una volontà chiaramente ed
espressamente
manifestata o, comunque, desumibile in modo non equivoco dall'atto
stesso. Cassazione
civile, sez. II, sentenza 10.02.2010, n. 3002
- Condominio,
deliberazione, rideliberazione, materia del contendere. L'annullamento
della deliberazione dell'assemblea della società per azioni non può
aver luogo
se la deliberazione sia stata sostituita con altra presa in conformità
della
legge o dell'atto costitutivo, con conseguente cessazione della materia
del
contendere quando l'assemblea regolarmente riconvocata abbia deliberato
sui
medesimi argomenti della delibera oggetto dell'impugnazione, ponendo in
essere,
pur in assenza di forme particolari, un atto sostanzialmente
sostitutivo di
quello invalido. Cassazione
civile, sez. II, sentenza 10.02.2010 n. 2999
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