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Nessuna
limitazione sussiste in relazione alla legittimazione passiva
dell'amministratore di condominio.
Non
esiste alcuna limitazione alla legittimazione passiva
dell'amministrarore di condominio per
qualsiasi azione anche di natura reale, promossa contro il condominio,
da terzi
(o anche dal singolo condomino) in ordine alle parti comuni
dell'edificio e
tale legittimazione sussiste anche in ordine all'interposizione di ogni
mezzo
di gravame che si renda eventualmente necessario in relazione ad ogni
tipo
d'azione, anche reale o possessoria.
Cassazione
civile, sez. II, sentenza 10.11.2010 n. 22886
- Amministratore
di condominio, parti di proprietà esclusiva, infiltrazioni. Non
sussiste la legittimazione dell’amministratore del condominio ad agire
(ai fini
del risarcimento del danno) a tutela delle parti dello stabile
condominiale
(appartamenti) di proprietà esclusiva che siano state oggetto di
infiltrazioni. Cassazione
civile, sez. II, sentenza 08.11.2010 n. 22656
-
Condominio,
oneri condominiali, quietanza, pagamento, ricognizione di debito. In
materia di oneri condominiali, la quietanza emessa dall’amministratore
costituisce la prova della ricezione di un pagamento, rilasciata dal
creditore
al debitore, e non la ricognizione di un debito, ex art. 1988 c.c.
Infatti, il
riconoscimento tacito di una scrittura privata, nella specie di una
quietanza,
attribuisce alla stessa il valore di piena prova, fino a querela di
falso,
della sola provenienza della stessa da chi ne appare come
sottoscrittore e non
anche della veridicità delle dichiarazioni in essa rappresentate.
Cassazione
civile, sez. II, sentenza 22.07.2010 n. 17246
- L'amministratore
del condominio è legittimato, senza necessità di una specifica
deliberazione
assembleare, ad instaurare un giudizio per la rimozione di finestre
aperte
abusivamente, in contrasto con il regolamento, sulla facciata dello
stabile
condominiale. Ai
sensi
degli artt. 1130, primo comma, n. 4), e 1131 cod. civ.,
l'amministratore del
condominio è legittimato, senza necessità di una specifica
deliberazione
assembleare, ad instaurare un giudizio per la rimozione di finestre
aperte
abusivamente, in contrasto con il regolamento, sulla facciata dello
stabile
condominiale, da taluni condomini, in quanto tale atto, essendo diretto
a
conservare il decoro architettonico dell'edificio contro ogni
alterazione
dell'estetica dello stesso, è finalizzato alla conservazione dei
diritti
inerenti alle parti comuni dell'edificio. Cassazione
civile seconda Sezione sentenza 17 giugno 2010 n 14626
- L'amministratore
uscente ha l'onere di provare gli esborsi effettuati per anticipazioni
verso
gli amministrati. In
tema
di condominio negli edifici, poiché il credito per il recupero delle
somme
anticipate nell'interesse del condominio si fonda, ex art. 1720 c.c.,
sul
contratto di mandato con rappresentanza che intercorre con i condomini,
l'amministratore deve offrire la prova degli esborsi effettuati
presentando un
rendiconto del proprio operato che deve necessariamente comprendere la
specificazione dei dati contabili delle entrate, delle uscite e del
saldo
finale. (In senso conforme Cassazione civile, Sez. II, sentenza
30 marzo
2006, n. 7498, la quale ha espressamente statuito che, poiché il
credito per il
recupero delle somme anticipate nell'interesse del condominio si fonda,
ex art.
1720 cod. civ., sul contratto di mandato con rappresentanza che
intercorre con
i condomini, l'amministratore deve offrire la prova degli esborsi
effettuati,
mentre i condomini (e quindi il condominio) - che sono tenuti, quali
mandanti,
a rimborsargli le anticipazioni da lui effettuate, con gli interessi
legali dal
giorno in cui sono state fatte, ed a pagargli il compenso oltre al
risarcimento
dell'eventuale danno - devono dimostrare di avere adempiuto all'obbligo
di
tenere indenne l'amministratore di ogni diminuzione patrimoniale in
proposito
subita. L'obbligo di rendiconto può
legittimamente dirsi adempiuto quando il mandatario abbia fornito la
relativa
prova attraverso i necessari documenti giustificativi non soltanto
della somma
incassata (oltre che, se del caso, della qualità e della quantità dei
frutti
percetti) e dell'entità e causale degli esborsi, ma anche di tutti gli
elementi
di fatto funzionali alla individuazione ed al vaglio delle modalità di
esecuzione dell'incarico, onde stabilire (anche in relazione ai fini da
perseguire ed ai risultati raggiunti) se il suo operato si sia
adeguato, o
meno, a criteri di buona amministrazione.)
Cassazione
civile seconda sezione sentenza 9 giugno 2010 n. 13878
- Condominio,
amministratore, attività straordinaria, compenso extra, sussistenza. L’attività
dell’amministratore di condominio connessa allo svolgimento dei suoi
compiti
istituzionali e non esorbitante il mandato con rappresentanza non va
retribuita
a parte, essendo compresa nel corrispettivo stabilito al momento del
conferimento dell’incarico; diversamente, invece, l’attività di
“straordinarietà qualificata” merita un compenso extra. Cassazione
civile, sez. II, sentenza 28.04.2010 n. 10204
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