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Condominio - L'amministratore
(Sentenze pronunciate, nell'anno 2010, tutte dalla Cassazione Civile)
 Parti e argomenti della scheda: 
Con queste massime dell'anno 2010 i giudici si pronunciano sull'amministratore del condominio, sui suoi doveri, sulle responsabilità, sulla legittimazione passiva, sui pagamenti e sul rendiconto. 
  1. Nessuna limitazione sussiste in relazione alla legittimazione passiva dell'amministratore di condominio
  2. Amministratore di condominio, parti di proprietà esclusiva, infiltrazioni
  3. Condominio, oneri condominiali, quietanza, pagamento
  4. L'amministratore del condominio è legittimato, senza necessità di una specifica deliberazione assembleare, ad instaurare un giudizio per la rimozione di finestre aperte abusivamente
  5. L'amministratore uscente ha l'onere di provare gli esborsi effettuati
  6. Condominio, amministratore, attività straordinaria, compenso extra
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  1. Nessuna limitazione sussiste in relazione alla legittimazione passiva dell'amministratore di condominio. Non esiste alcuna limitazione alla legittimazione passiva dell'amministrarore di condominio per qualsiasi azione anche di natura reale, promossa contro il condominio, da terzi (o anche dal singolo condomino) in ordine alle parti comuni dell'edificio e tale legittimazione sussiste anche in ordine all'interposizione di ogni mezzo di gravame che si renda eventualmente necessario in relazione ad ogni tipo d'azione, anche reale o possessoria. Cassazione civile, sez. II, sentenza 10.11.2010 n. 22886

  2. Amministratore di condominio, parti di proprietà esclusiva, infiltrazioni. Non sussiste la legittimazione dell’amministratore del condominio ad agire (ai fini del risarcimento del danno) a tutela delle parti dello stabile condominiale (appartamenti) di proprietà esclusiva che siano state oggetto di infiltrazioni. Cassazione civile, sez. II, sentenza 08.11.2010 n. 22656
  3. Condominio, oneri condominiali, quietanza, pagamento, ricognizione di debito. In materia di oneri condominiali, la quietanza emessa dall’amministratore costituisce la prova della ricezione di un pagamento, rilasciata dal creditore al debitore, e non la ricognizione di un debito, ex art. 1988 c.c. Infatti, il riconoscimento tacito di una scrittura privata, nella specie di una quietanza, attribuisce alla stessa il valore di piena prova, fino a querela di falso, della sola provenienza della stessa da chi ne appare come sottoscrittore e non anche della veridicità delle dichiarazioni in essa rappresentate.  Cassazione civile, sez. II, sentenza 22.07.2010 n. 17246
  4. L'amministratore del condominio è legittimato, senza necessità di una specifica deliberazione assembleare, ad instaurare un giudizio per la rimozione di finestre aperte abusivamente, in contrasto con il regolamento, sulla facciata dello stabile condominiale. Ai sensi degli artt. 1130, primo comma, n. 4), e 1131 cod. civ., l'amministratore del condominio è legittimato, senza necessità di una specifica deliberazione assembleare, ad instaurare un giudizio per la rimozione di finestre aperte abusivamente, in contrasto con il regolamento, sulla facciata dello stabile condominiale, da taluni condomini, in quanto tale atto, essendo diretto a conservare il decoro architettonico dell'edificio contro ogni alterazione dell'estetica dello stesso, è finalizzato alla conservazione dei diritti inerenti alle parti comuni dell'edificio. Cassazione civile seconda Sezione sentenza 17 giugno 2010 n 14626
  5. L'amministratore uscente ha l'onere di provare gli esborsi effettuati per anticipazioni verso gli amministrati. In tema di condominio negli edifici, poiché il credito per il recupero delle somme anticipate nell'interesse del condominio si fonda, ex art. 1720 c.c., sul contratto di mandato con rappresentanza che intercorre con i condomini, l'amministratore deve offrire la prova degli esborsi effettuati presentando un rendiconto del proprio operato che deve necessariamente comprendere la specificazione dei dati contabili delle entrate, delle uscite e del saldo finale. (In senso conforme Cassazione civile, Sez. II, sentenza 30 marzo 2006, n. 7498, la quale ha espressamente statuito che, poiché il credito per il recupero delle somme anticipate nell'interesse del condominio si fonda, ex art. 1720 cod. civ., sul contratto di mandato con rappresentanza che intercorre con i condomini, l'amministratore deve offrire la prova degli esborsi effettuati, mentre i condomini (e quindi il condominio) - che sono tenuti, quali mandanti, a rimborsargli le anticipazioni da lui effettuate, con gli interessi legali dal giorno in cui sono state fatte, ed a pagargli il compenso oltre al risarcimento dell'eventuale danno - devono dimostrare di avere adempiuto all'obbligo di tenere indenne l'amministratore di ogni diminuzione patrimoniale in proposito subita. L'obbligo di rendiconto può legittimamente dirsi adempiuto quando il mandatario abbia fornito la relativa prova attraverso i necessari documenti giustificativi non soltanto della somma incassata (oltre che, se del caso, della qualità e della quantità dei frutti percetti) e dell'entità e causale degli esborsi, ma anche di tutti gli elementi di fatto funzionali alla individuazione ed al vaglio delle modalità di esecuzione dell'incarico, onde stabilire (anche in relazione ai fini da perseguire ed ai risultati raggiunti) se il suo operato si sia adeguato, o meno, a criteri di buona amministrazione.) Cassazione civile seconda sezione sentenza 9 giugno 2010 n. 13878

  6. Condominio, amministratore, attività straordinaria, compenso extra, sussistenzaL’attività dell’amministratore di condominio connessa allo svolgimento dei suoi compiti istituzionali e non esorbitante il mandato con rappresentanza non va retribuita a parte, essendo compresa nel corrispettivo stabilito al momento del conferimento dell’incarico; diversamente, invece, l’attività di “straordinarietà qualificata” merita un compenso extra. Cassazione civile, sez. II, sentenza 28.04.2010 n. 10204
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