|
- Compromissione
della bellezza naturale ad opera di preesistenti realizzazioni abusive
-
Intervento della soprintendenza - Giudizio di comparazione - Condizioni
effettive dell’area. L’intervento
della Sovrintendenza deve tendere alla conservazione dei valori
presidiati dal
vincolo al fine di evitare ulteriori interventi deturpanti, a
prescindere
dall’esistenza di eventuali altre evidenze abusive. Infatti la
situazione di
compromissione della bellezza naturale ad opera di preesistenti
realizzazioni,
anziché impedire, maggiormente richiede che nuove costruzioni non
deturpino
esteriormente l’ambito protetto. Nondimeno, perché l’azione
amministrativa
risulti ragionevole, deve avere per obiettivo un’effettiva tutela del
paesaggio
e non l’inutile evocazione di un valore astratto ed irreale. Perciò il
giudizio
di comparazione dell’opera al contesto da difendere va compiuto tenendo
presente le effettive condizioni dell’area in cui il manufatto è stato
inserito. Pres. Severini, Est. Vigotti - Ministero per i beni e le
attivita'
culturali (Avv. Stato) c. Istituto A. (avv.ti Ceceri, Nardone e Testa)
-
(Conferma T.A.R. CAMPANIA, Napoli, n. 1483/2009) - CONSIGLIO
DI STATO, Sez. VI - 29 dicembre 2010, n.
9578
- Bene
sottoposto a vincolo
storico-artistico - Totale distruzione - Responsabilità dell’ente -
Criterio
per la commisurazione della sanzione pecuniaria - Esercizio di
discrezionalità
tecnica - Contestazione - Presupposti - Irragionevolezza e illogicità -
Art.160, c.4, D.Lgs n. 42/2004. Ai
sensi dell’art.160, comma 4, del D.Lgs
n. 42/2004, qualora non sia possibile la reintegrazione del bene
protetto, il
responsabile deve corrispondere allo Stato una somma pari al valore
della cosa
perduta o alla diminuzione di valore subita dalla stessa (nella specie,
totale
demolizione senza autorizzazione di un immobile sottoposto a vincolo
storico-artistico per lavori di allargamento della strada provinciale).
Dal che
la conseguenza che è privo di fondamento il rilievo relativo
all’asserita
contraddittorietà e l’illogicità della sanzione pecuniaria non sorretta
dalla
necessaria indicazione delle ragioni di fatto e di diritto a base
dell’asserita
responsabilità del Comune. Inoltre, in merito alla concreta
determinazione del
“quantum” della sanzione pecuniaria irrogata,
trattandosi di espressione
di esercizio di discrezionalità tecnica, essa può essere contestata
soltanto
per irragionevolezza e illogicità. (conferma sentenze riunite del
T.a.r. Puglia
- Bari: Sezione III nn. 00155/2005 e 01148/2007) Pres. Ruoppolo - Est.
Cafini -
Comune di Bitonto (avv. Valla) c. Ministero per i beni e le attività'
culturali
(Avvocatura generale dello Stato) ed altri. CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI,
28/10/2010, Sentenza n. 7635
- Violazioni
paesaggistiche - Natura di reato di pericolo - Principio di offensività
-
Qualificazione del reato da contravvenzione a delitto - Art. 181,
D.Lgs.
n.42/2004 - ASSOCIAZIONE E COMITATI - Risarcimento del danno. Il
reato di cui all'art. 181
del D.Lgs. 22.1.2004, n. 42 è reato di pericolo e, pertanto, per la
configurabilità dell'illecito, non è necessario un effettivo
pregiudizio per
l'ambiente, potendo escludersi dal novero delle condotte penalmente
rilevanti
soltanto quelle che si prospettano inidonee, pure in astratto, a
compromettere i
valori del paesaggio e l'aspetto esteriore degli edifici. Sicché, i
caratteri
distintivi, in senso di maggiore gravità, della nuova previsione penale
dell'art. 181, comma 1 bis, D.Lgs. n. 42/2004 (introdotta dalla legge
15.12.2004, n. 308) hanno inciso così pesantemente sulla struttura
della
fattispecie originaria dell'art. 181, 1° comma, da determinare un
aggravamento
quantitativo e qualitativo della pena, che è sfociato nella diversa
qualificazione del reato da contravvenzione a delitto. Inoltre, la
fattispecie
di cui all'art. 181, comma 1 bis, D.Lgs. n. 42/2004 è punita a titolo
di dolo
generico. Quanto al risarcimento del danno riconosciuto alla parte
civile,
costituendo l'ambiente naturale un bene pubblico di rango
costituzionale, la
lesione di esso fa sorgere in capo alle pubbliche amministrazioni
preposte alla
sua tutela il diritto al risarcimento anche del danno non patrimoniale
derivatone (vedi Cass. civ., sez. III: 10.10.2008, nn. 25010 e 25011).
Tale
diritto deve ritenersi configurabile anche per le associazioni di
protezione
ambientale riconosciute ai sensi della legge 8.6.1986, n. 349, sia come
titolari di un diritto della personalità connesso al perseguimento
delle loro
finalità statutarie, sia come enti esponenziali del diritto assoluto
dell'ambiente
(Cass. pen., sez. III, 16.9.2008, n. 35393). Inoltre, il danno non
patrimoniale
costituisce "danno-conseguenza" e non già "danno-evento"
(Cass., Sez. Unite civ., 11.11.2008, n. 26972), sicché esso non si
connette,
come una specie di pena privata, al mero accertamento della
compressione
formale del bene ambiente. (conferma sentenza n. 320/2008 CORTE APPELLO
di
TRENTO, del 24/06/2009), Pres. De Maio, Est. Fiale, Ric. Vascellari ed
altro. CORTE
DI
CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 27/09/2010 (Ud.
22.4.2010), Sentenza n. 34866
- Zone
paesisticamente
vincolate - Modificazione dell'assetto del territorio - Autorizzazione
-
Effetti - Art. 146 D.Lgs. n. 42/2004 - L. n. 431/1985 - L. n. 1497/1939. Nelle zone
paesisticamente vincolate è inibita - in assenza dell'autorizzazione
già
prevista dall'art. 7 della legge n. 1497 del 1939, le cui procedure di
rilascio
sono state innovate dalla legge n. 431/1985 e sono attualmente
disciplinate
dall'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004 - ogni modificazione dell'assetto
del
territorio, attuata attraverso qualsiasi opera non soltanto edilizia ma
"di qualunque genere" (ad eccezione degli interventi consistenti:
nella manutenzione, ordinaria e straordinaria, nel consolidamento
statico o
restauro conservativo, purché non alterino lo stato dei luoghi e
l'aspetto
esteriore degli edifici; nell'esercizio dell'attività
agro-silvo-pastorale, che
non comporti alterazione permanente dello stato dei luoghi con
costruzioni
edilizie od altre opere civili e sempre che si tratti di attività ed
opere che
non alterino l'assetto idrogeologico; nel taglio colturale,
forestazione,
riforestazione, opere di bonifica, antincendio e di conservazione da
eseguirsi
nei boschi e nelle foreste, purché previsti ed autorizzati in base alle
norme
vigenti in materia). (conferma sentenza n. 320/2008 CORTE APPELLO di
TRENTO,
del 24/06/2009), Pres. De Maio, Est. Fiale, Ric. Vascellari ed altro. CORTE
DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 27/09/2010 (Ud. 22.4.2010),
Sentenza n. 34866
- Vincolo
paesaggistico -
Art. 167 d.lgs. n. 42/2004 - Divieto di sanatoria paesistica -
interpretazione
della norma conforme al principio di proporzionalità - Assenza di danno
ambientale - Rilascio in via successiva dell’autorizzazione paesistica
-
Ammissibilità. Se
non ci si ferma a un’interpretazione letterale dell’art. 167 commi 4 e
5 del
Dlgs. 42/2004 e si integra la norma con il principio di
proporzionalità, si può
osservare come il divieto di sanatoria paesistica abbia in realtà la
funzione
di impedire all’amministrazione di trasformare ordinariamente,
attraverso il
giudizio di compatibilità paesistica, il danno ambientale in un
equivalente
monetario. Il fatto compiuto viene quindi sanzionato con la remissione
in
pristino in quanto potrebbe indurre l’amministrazione ad accettare un
prezzo in
cambio di una lesione al vincolo paesistico. Dove tuttavia non sussista
alcun
danno ambientale, o addirittura sia possibile ottenere un guadagno
ambientale
con l’assunzione da parte del trasgressore di specifiche obbligazioni
nell’interesse del vincolo paesistico, non vi sono ragioni per
escludere
un’autorizzazione paesistica rilasciata in via successiva (v. TAR
Brescia Sez.
I 19 marzo 2008 n. 317; TAR Brescia Sez. I 25 maggio 2010 n. 2139): ciò
a
maggior ragione ove la costruzione sia regolarizzabile dal punto di
vista
urbanistico, in quanto sarebbe contraria all’art. 167 commi 4 e 5 del
Dlgs.
42/2004 come sopra interpretato l’imposizione della sanzione
demolitoria per
opere che una volta demolite potrebbero essere ricostruite identiche.
Pres.
Petruzzelli, Est. Pedron - A.s.r.l. (avv. Luppi) c. Comune di Salò
(avv.
Ballerini) - TAR LOMBARDIA, Brescia, Sez.
I - 22 settembre 2010, n. 3555
- Zona
sottoposta a vincolo ambientale - Alterazione del paesaggio -
Variazione
altimetrica del terreno - Autorizzazione amministrativa e sussistenza
del reato
di cui all’art.734 c. p. - Poteri del giudice penale - Fattispecie.
L'eventuale autorizzazione
amministrativa, anche se regolare, non esclude la sussistenza del reato
di cui
all'art. 734 cod. pen. ma può assumere semmai rilevanza in materia di
valutazione dell'elemento psicologico del reato, spettando al giudice
penale di
verificare, a fronte di una compromissione del paesaggio e
dell'ambiente, la
corrispondenza delle opere al provvedimento nonché la liceità e
legittimità (ma
non l'opportunità) dei relativi atti amministrativi, in quanto
l'eventuale
illegittimità di tali atti potrebbe essa stessa costituire elemento
essenziale
della fattispecie criminosa. (Cass. Sez. 4, 29/03/2004 n. 32125),
Fattispecie:
evidente alterazione del paesaggio in funzione dell'avvenuta variazione
altimetrica del terreno rispetto al livello naturale. (conferma
sentenza n.
354/2009 TRIBUNALE di AOSTA, del 06/10/2009), Pres. De Maio, Est.
Sarno, Ric.
Vastarini ed altro. CORTE
DI
CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 22/09/2010 (Ud.
17.6.2010), Sentenza n. 34205
- Aree
soggette a speciale
protezione - Distruzione o alterazione delle bellezze naturali -
Valutazione
della P.A. - Limiti - Elemento psicologico o della gravità del reato -
Art. 734
cod. pen.. Ai
fini dell'applicazione dell'art. 734 cod. pen. è demandato sempre al
giudice
penale l'accertamento della sussistenza della distruzione o alterazione
delle
bellezze naturali dei luoghi soggetti alla speciale protezione
dell'autorità,
indipendentemente da ogni valutazione della pubblica amministrazione,
della
quale - se intervenuta - il giudice dovrà - con adeguata motivazione -
tenere
conto con riferimento alla valutazione dell'elemento psicologico o
della
gravità del reato. (Sez. U. n. 248 dei 21/10/1992 Rv. 193416).
(conferma
sentenza n. 354/2009 TRIBUNALE di AOSTA, del 06/10/2009), Pres. De
Maio, Est.
Sarno, Ric. Vastarini ed altro. CORTE
DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 22/09/2010 (Ud. 17.6.2010),
Sentenza n. 34205
- Paesaggio
- Tutela - Prescrizioni
urbanistiche - Natura e finalità differenti. La
tutela del paesaggio non è riducibile a
quella dell’urbanistica, né può essere considerato vizio della funzione
preposta alla tutela del paesaggio il mancato accertamento
dell’esistenza, nel
territorio oggetto dell’intervento paesaggistico, di eventuali
prescrizioni
urbanistiche che, rispondendo ad esigenze diverse, in ogni caso non si
inquadrano in una considerazione globale del territorio sotto il
profilo
dell’attuazione del primario valore paesaggistico. Pres. Trotta, Est.
Poli -
Regione Lombardia (avv.ti Tedeschini e Fidani) c. L. s.r.l. (avv.ti
Sica e
Pugliese) - (Riforma TAR Lombardia, Brescia n. 1161/2007) - CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV -
5 luglio 2010, n. 4246
- Vincolo
paesaggistico - Condizioni di degrado dell’area interessata - Ostacolo
all’imposizione del vincolo - Esclusione.
L’avvenuta edificazione di un’area immobiliare o le sue condizioni di
degrado
non costituiscono ragione sufficiente per recedere dall’intento di
proteggere i
valori estetici o culturali ad essa legati, poiché l’imposizione del
vincolo
costituisce il presupposto per l’imposizione al proprietario delle
cautele e
delle opere necessarie alla conservazione del bene e per la cessazione
degli
usi incompatibili con la conservazione dell’integrità dello stesso.
Pres.
Trotta, Est. Poli - Regione Lombardia (avv.ti Tedeschini e Fidani) c.
L. s.r.l.
(avv.ti Sica e Pugliese) - (Riforma TAR Lombardia, Brescia n.
1161/2007) - CONSIGLIO
DI STATO, Sez. IV - 5 luglio 2010, n. 4246
- Tutela
paesaggistica - Sviluppo
dell’ordinamento giuridico - Istituti finalizzati alla tutela del
paesaggio -
Vincolo di tutela ex artt. 146 e ss. d.lgs. n. 42/2004.
Nell’attuale sviluppo
dell’ordinamento giuridico l’ambito di applicazione della tutela
paesaggistica
non riguarda ormai soltanto le aree oggetto di vincolo di tutela, in
quanto il
vincolo di tutela ex artt. 146 e ss. d.lgs. 42/04 è soltanto uno degli
strumenti attraverso cui l’ordinamento persegue l’obiettivo della
tutela del
paesaggio. (Nella specie, la perimetrazione come ambito di elevata
naturalità
sottoposto a regime di conservazione è stato ritenuta istituto
finalizzato alla
tutela del paesaggio.) Pres. Petruzzelli, Est.Russo - Italia Nostra
Onlus (avv.
Brambilla) c. Comune di Palazzago (avv.ti Carzeri e Nola) - TAR LOMBARDIA, Brescia, Sez.
I - 1 luglio 2010, n. 2411
- Vincolo
paesaggistico sopravvenuto -
Opponibilità - Esclusione- Ipotesi - Artt. 139 e 146 d.lgs. n. 42/2004
- Inizio
dei lavori - Factum principis. Nell’esegesi
degli artt. 139 e 146, d.lgs.
n. 42/2004, si deve ritenere che il sopravvenuto vincolo paesaggistico
non è
opponibile, e dunque non impone la richiesta di autorizzazione
paesaggistica:
a) per interventi edilizi che siano già stati autorizzati sotto il solo
profilo
edilizio o anche sotto quello paesaggistico in virtù di un precedente
regime, e
di cui sia già iniziata l’esecuzione; b) per interventi edilizi che
siano già
stati autorizzati sotto il solo profilo edilizio o anche sotto quello
paesaggistico in virtù di un precedente regime, e per i quali
l’esecuzione non
sia iniziata nei termini assegnati per fatto non imputabile al soggetto
autorizzato. Invece, il sopravvenuto vincolo paesaggistico è
opponibile, e
dunque impone la richiesta di autorizzazione paesaggistica: a) per
interventi
edilizi che non siano stati ancora autorizzati nemmeno sotto il profilo
edilizio; b) per interventi edilizi che siano già stati autorizzati
sotto il
solo profilo edilizio o anche sotto quello paesaggistico in virtù di un
precedente regime, e per i quali l’esecuzione non sia iniziata nei
termini
assegnati per fatto imputabile al soggetto autorizzato. All’ipotesi di
inizio
dei lavori deve assimilarsi quella in cui l’inizio non vi sia stato per
factum
principis non imputabile all’interessato, ove risulti che i lavori
sarebbero
potuti legittimamente e tempestivamente iniziare. Pres. Barbagallo,
Est. De
Nictolis - E. s.r.l. (avv.ti Abbamonte, Clarizia, Conte) c. Ministero
per i
Beni e le Attività Culturali (Avv. Stato) - CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI -
17 giugno 2010, n. 3851
- Provvedimento
vincolistico - Efficacia - Trascrizione nei registri immobiliari -
Notificazione nei confronti di tutti i comproprietari - Necessità -
Esclusione.
L’efficacia
del provvedimento
vincolistico di cui al d.lgs. n. 42/2004 non è subordinata alla
notificazione
dell’atto, bensì alla sua trascrizione nei registri immobiliari; in
ogni caso,
è sufficiente la notificazione dello stesso anche a uno solo dei
comproprietari
o possessori dell’immobile avendo detta dichiarazione d’interesse
natura reale
(v. Cons. Stato, sez. IV, 7/11/2002 n. 6067; T.A.R. Emilia - Romagna,
Bologna,
Sez. II, 13/9/2006). Pres. Mozzarelli, Est. Giovannini - S.B. e altro
(avv.
Mengoli) c. Ministero per i Beni e le Attività Culturali e altro (Avv.
Stato) e
altro (n.c.) - TAR
EMILIA
ROMAGNA, Bologna, Sez. II - 16 giugno
2010, n. 5717
- Vincolo
paesaggistico - Divieto di sanatoria - Sanzione - Remissione in
pristino -
Ratio - Assenza di danno ambientale - Principio di proporzionalità -
Autorizzazione rilasciata in via successiva - Ammissibilità. Se
si interpreta l’attuale
normativa in tema di vincolo paesaggistico in modo coerente con il
principio di
proporzionalità si può ritenere che il divieto di sanatoria sia diretto
a
impedire all’amministrazione di trasformare ordinariamente, attraverso
il
giudizio di compatibilità paesistica, il danno ambientale in un
equivalente
monetario. Il fatto compiuto viene quindi sanzionato con la remissione
in
pristino in quanto potrebbe indurre l’amministrazione ad accettare un
prezzo in
cambio di una lesione al vincolo paesistico. Dove tuttavia non sussista
alcun
danno ambientale, o addirittura sia possibile ottenere un guadagno
ambientale
con l’assunzione da parte del trasgressore di specifiche obbligazioni
nell’interesse del vincolo paesistico, non vi sono ragioni per
escludere
un’autorizzazione paesistica rilasciata in via successiva (v. TAR
Brescia Sez.
I 19 marzo 2008 n. 317). La soluzione opposta sarebbe irragionevolmente
gravosa
per il privato e inutile (o controproducente) per l’interesse pubblico.
Pres.
Petruzzelli, Est. Pedron - L.A.G. (avv.ti Concari e Noschese) c.
Provincia di
Brescia (avv.ti Bugatti, Donati e Poli) - TAR
LOMBARDIA, Brescia, Sez. I- 25 maggio 2010, n.
2139
- Vincolo
paesaggistico - Compromissione dell’ambiente ad opera di preesistenti
realizzazioni - Nuove costruzioni in contrasto con il vincolo -
Adozione di
provvedimenti sanzionatori. Ogni
eventuale situazione di compromissione dell'ambiente ad opera di
preesistenti
realizzazioni, non esime l'amministrazione dall'assumere provvedimenti
sanzionatori nei riguardi delle nuove costruzioni eseguite in contrasto
con il
vincolo paesaggistico ed anzi maggiormente richiede, per la legittimità
dell'azione amministrativa, che ulteriori interventi non deturpino
ulteriormente l'ambiente protetto. (Consiglio di Stato, sez. IV, 30
giugno
2005, n. 3547). Pres. Ruoppolo, Est. Taormina - F.R. (avv. Costa) c.
Ministero
Per i Beni e Le Attivita' Culturali (n.c.) - (Conferma TAR Lazio, Roma,
n.
5480/2007). CONSIGLIO
DI STATO, Sez. VI - 27 aprile 2010, n. 2377
-
Vincolo
paesaggistico-ambientale - Reato di pericolo - Configurabilità
dell'illecito -
Effettivo pregiudizio per l'ambiente - Necessità - Esclusione -
Principio di
offensività - Art. 181, c. 1, D. Lgs. n. 42/2004 (già art. 1 sexies L.
n.
431/1985 ed art. 163 D.Lgs. n. 490/1999).
In presenza di un vincolo paesaggistico-ambientale,
il reato di cui all'art. 181, comma 1, del D.Lgs. 22.1.2004, n. 42 (già
art. 1
sexies della legge n. 431/1985 ed art. 163 del D.Lgs. n. 490/1999) è un
reato
di pericolo e, pertanto, per la configurabilità dell'illecito non è
necessario
un effettivo pregiudizio per l'ambiente, potendo escludersi dal novero
delle
condotte penalmente rilevanti soltanto quelle che si prospettano
inidonee, pure
in astratto, a compromettere i valori del paesaggio e l'aspetto
esteriore degli
edifici. (Cass., Sez. III, 9.4.2009, n. 15227; 11.1.2006, n. 564;
21.12.2005,
n. 467671). Pertanto, il principio di offensività deve essere inteso,
in
termini non di concreto apprezzamento di un danno ambientale, bensì
dell'attitudine della condotta a porre in pericolo il bene protetto.
(Conferma
ordinanza n. 216/2009 TRIB. LIBERTA' di SALERNO, del 22/06/2009) Pres.
Grassi,
Est. Fiale, Ric. Cavallo. CORTE DI
CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 27/04/2010 (Cc.
17/02/2010), Sentenza n. 16393
- Tutela
paesistica - Protezione dei valori
estetici e tradizionali - Concordanza e fusione fra l’espressione della
natura
e il lavoro umano.
E’ illogico considerare il paesaggio un bene limitato alle sole
componenti
naturalistiche, senza tenere conto degli insediamenti umani (e
specialmente di
quelli tradottisi in opere pregevoli sotto il profilo
storico-artistico) che vi
si inseriscono. In base alla normativa di riferimento, infatti, può
affermarsi
che ciò che ha rilievo, ai fini della protezione dei valori estetici e
tradizionali che formano oggetto della tutela paesistica, è la
“spontanea
concordanza e fusione fra l’espressione della natura e quella del
lavoro umano”
(C.d.S., Sez. VI, 9 maggio 2006, n. 2539; v. anche C.G.A.R.S., Sez.
Giurisd.,
29 luglio 2005, n. 480). Pres. Nicolosi, Est. De Berardinis - E. s.r.l.
(avv.ti
Leccese e Pesce) c. Regione Toscana (avv.ti Ciari e Bora), Ministero
dei Beni
ed Attività Culturali e altri (Avv. Stato) e altri (n.c.) - TAR TOSCANA, Sez. II - 20
aprile 2010, n. 986
-
Lavori
edilizi in zone sottoposte a vincolo paesaggistico - Cessazione di
validità del
nulla osta ambientale - Decorso del termine quinquennale - Rilevanza di
eventuali fatti impeditivi - Esclusione - Fattispecie: sequestro del
cantiere -
Art. 16 r.d. n. 1537/1940.
In materia di esecuzione di lavori edilizi nelle zone sottoposte a
vincolo
paesistico, la cessazione di validità del nulla osta ambientale si
verifica
automaticamente per il solo fatto obiettivo del decorso del termine
quinquennale previsto ex art. 16 r. d. 3 giugno 1940 n. 1537, senza che
possano
rilevare fatti impeditivi ancorchè di carattere assoluto, quali il
factum principis
o la causa di forza maggiore, ivi compreso il sequestro del cantiere
(Tar
Salerno 10.10.1997 n. 422; Cons. St. Sez. VI n. 708 del 1997). Pres.
Esposito,
Est. Gaudieri - R.A. (avv.ti Brancaccio e Accarino) c. Ministero per i
Beni e
le Attivita' Culturali (Avv. Stato) e altri (n.c.) - TAR
CAMPANIA, Salerno, Sez. II - 25 marzo 2010, n.
2351
- Imposizione
dei vincoli - Potere
concorrente dello Stato - Disciplina costituzionale del paesaggio -
Art. 9
Cost. - Poteri sostitutivi - Fattispecie: lavori di ampliamento di un
fabbricato preesistente - Artt. 82 del DPR n. 616/1977, 10, 34, 37, e
44 del
DPR n. 380/2001 e 181 del D Lgs n. 42/04 - L. n. 1497/1939.
Anche a seguito della
delega di funzioni da parte dello Stato alle regioni in materia
paesaggistica,
di cui all'art. 82 del DPR n. 616/1977, permane un potere concorrente
dello
Stato in ordine alla imposizione dei vincoli. Invero, la sentenza
21.12.1985 n.
359 della Corte Costituzionale ha espressamente affermato che l'art. 82
del DPR
n. 616/1977 deve essere interpretato, tenendo conto della disciplina
costituzionale del paesaggio quale è stabilita nell'art. 9 Cost..
Pertanto,
alla luce del disposto di cui all'art. 9, comma secondo, della
Costituzione, ed
ai sensi dell'art. 4 del DPR n. 616/1977, lo Stato legittimamente
esercita in
materia paesaggistica poteri di imposizione del vincolo in via
sostitutiva
delle regioni nel caso di inerzia delle medesime. Conferma sentenza del
12.3.2009 della Corte di Appello di Lecce e Tribunale di Brindisi,
sezione
distaccata di Francavilla Fontana, del 18.12.2007) Pres. Grassi, Est.
Lombardi,
Ric. Ligorio. CORTE
DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 09/03/2010 (Cc. 21/01/2010),
Sentenza n. 9255
-
Compatibilità
paesaggistica - Esecuzione della sentenza - Accertamento - Art. 181 c.
1 ter
e
quater D.Lgs,
n. 42/2004, come mod.
dalla L. n. 308/2004 e dal DLgs. n. 157/2006. Ai sensi dei commi 1 ter e
quater dell’art. 181 del D.Lgs, n. 42/2004, come modificati dalla legge
n.
308/2004 e dal DLgs. n. 157/2006, nel caso in cui siano prodotti al
giudice
dell'esecuzione pareri positivi di compatibilità paesaggistica il
giudice
dell’esecuzione, su tali documenti, deve svolgere il suo potere-dovere
di
sindacato per verificare se sia legittimamente intervenuto
l’accertamento di
compatibilità paesaggistica. Pres. Lupo, Est. Fiale, Ric. Capasso. CORTE
DI
CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 23/02/2010 (Cc.
17/11/2011), Sentenza n. 7111
- Compatibilità
paesaggistica - Approvazione
del piano attuativo - Singoli Interventi edilizi - Valutazione di
compatibilità
- Concrete modalità esecutive - Grado di dettaglio.
Allorché sia stato già
espresso in sede di approvazione del piano attuativo un giudizio
favorevole
sulla compatibilità paesaggistica, la valutazione di compatibilità
paesaggistica richiesta ai fini del rilascio dell’autorizzazione dei
singoli
interventi edilizi rientranti nell’ambito del piano già approvato è
limitata al
modo di essere ed alle concrete modalità esecutive del manufatto da
realizzare
(in termini, Cons. Stato, 1 ottobre 2008, n. 4726). Detto altrimenti,
tanto più
puntuale e dettagliato è il giudizio di compatibilità paesaggistica
reso in
sede di approvazione del piano tanto più ridotti saranno i margini di
ulteriore
valutazione che è consentito svolgere con riguardo ai singoli
interventi
rientranti nel piano stesso; viceversa, a fronte di una valutazione
meno
dettagliata, se non generica, resa a monte, si impone un più incisivo
apprezzamento di coerenza paesaggistica a valle, volto a verificare,
dandone
adeguatamente conto in sede motivazionale, se con le ragioni di tutela
sottese
all’apposizione del vincolo siano coerenti quelle modalità realizzative
dei
singoli interventi edilizi non dettagliatamente prese in considerazione
nel
giudizio sul piano. Pres. Barbagallo, Est. Garofoli - Ministero per i
Beni e le
Attività Culturali e altro (Avv. Stato) c. N. s.r.l. (avv.ti Corda,
Manzi e
Rossi), Comune di Cagliari (avv. Curreli) e altri (n.c.) - (Riforma
T.A.R.
SARDEGNA, n. 542/2009). CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI -
5 febbraio 2010, n. 538
- Imposizione
del vincolo indiretto -
Discrezionalità tecnica dell’Amministrazione - Assenza di contenuto
prescrittivo tipico - Estensione - Inedificabilità assoluta - Immobili
non
contigui - Apprezzamento dell’amministrazione.
L’imposizione del
“vincolo indiretto” disciplinato dall’art. 45 del d.lgs. n. 42 del
2004,
costituisce espressione della discrezionalità tecnica
dell’Amministrazione,
sindacabile in sede giurisdizionale quando l’istruttoria si riveli
insufficiente o errata o la motivazione risulti inadeguata o presenti
manifeste
incongruenze o illogicità anche per l’insussistenza di un’obiettiva
proporzionalità tra l’estensione del vincolo e le effettive esigenze di
protezione del bene di interesse storico-artistico, e si basa
sull’esigenza che
lo stesso sia valorizzato nella sua complessiva prospettiva e cornice
ambientale, onde possono essere interessate dai relativi divieti e
limitazioni
anche immobili non adiacenti a quello tutelato purché allo stesso
accomunati
dall’appartenenza ad un unitario e inscindibile contesto territoriale.
Il
“vincolo indiretto”, inoltre, non ha contenuto prescrittivo tipico, per
essere
rimessa all’autonomo apprezzamento dell’Amministrazione la
determinazione delle
disposizioni utili all’ottimale protezione del bene - fino alla
inedificabilità
assoluta -, se e nei limiti in cui tanto è richiesto dall’obiettivo di
scongiurare un vulnus ai valori oggetto di salvaguardia (integrità dei
beni
protetti, difesa della prospettiva e della luce degli stessi, cura
delle
relative condizioni di ambiente e decoro), in un ambito territoriale
che si
estende fino a ricomprendere ogni immobile, anche non contiguo, la cui
manomissione si valuta idonea ad alterare il complesso delle condizioni
e
caratteristiche fisiche e culturali che connotano lo spazio
circostante. Pres.
Papiano, Est. Caso - L.M. C. (avv.ti Sgroi e Malvisi) c. Ministero per
i Beni e
le Atitivtà Culturali e altri (Avv. Stato) e altro (n.c.). TAR EMILIA ROMAGNA, Parma,
Sez. I - 14 gennaio 2010, n. 20
Torna all' indice delle
sentenze.
|
|