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Beni culturali e ambientali - Vincolo paesaggistico
(Sentenze pronunciate nell'anno 2010 della Cassazione, del Consiglio di Stato e del TAR)
 Parti e argomenti della scheda: 
  1. Compromissione della bellezza naturale
  2. Bene sottoposto a vincolo storico-artistico
  3. Violazioni paesaggistiche
  4. Modificazione dell'assetto del territorio
  5. Divieto di sanatoria paesistica
  6. Zona sottoposta a vincolo ambientale
  7. Aree soggette a speciale protezione
  8. Paesaggio
  9. Condizioni di degrado dell’area interessata
  10. Tutela paesaggistica - Sviluppo dell’ordinamento giuridico
  11. Vincolo paesaggistico sopravvenuto - Opponibilità
  12. Trascrizione nei registri immobiliari
  13. Divieto di sanatoria
  14. Compromissione dell’ambiente ad opera di preesistenti realizzazioni
  15. Reato di pericolo
  16. Protezione dei valori estetici e tradizionali
  17. Cessazione di validità del nulla osta ambientale
  18. Potere concorrente dello Stato
  19. Esecuzione della sentenza
  20. Approvazione del piano attuativo
  21. Discrezionalità tecnica dell’Amministrazione
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  1. Compromissione della bellezza naturale ad opera di preesistenti realizzazioni abusive - Intervento della soprintendenza - Giudizio di comparazione - Condizioni effettive dell’area. L’intervento della Sovrintendenza deve tendere alla conservazione dei valori presidiati dal vincolo al fine di evitare ulteriori interventi deturpanti, a prescindere dall’esistenza di eventuali altre evidenze abusive. Infatti la situazione di compromissione della bellezza naturale ad opera di preesistenti realizzazioni, anziché impedire, maggiormente richiede che nuove costruzioni non deturpino esteriormente l’ambito protetto. Nondimeno, perché l’azione amministrativa risulti ragionevole, deve avere per obiettivo un’effettiva tutela del paesaggio e non l’inutile evocazione di un valore astratto ed irreale. Perciò il giudizio di comparazione dell’opera al contesto da difendere va compiuto tenendo presente le effettive condizioni dell’area in cui il manufatto è stato inserito. Pres. Severini, Est. Vigotti - Ministero per i beni e le attivita' culturali (Avv. Stato) c. Istituto A. (avv.ti Ceceri, Nardone e Testa) - (Conferma T.A.R. CAMPANIA, Napoli, n. 1483/2009) - CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI - 29 dicembre 2010, n. 9578 
  2. Bene sottoposto a vincolo storico-artistico - Totale distruzione - Responsabilità dell’ente - Criterio per la commisurazione della sanzione pecuniaria - Esercizio di discrezionalità tecnica - Contestazione - Presupposti - Irragionevolezza e illogicità - Art.160, c.4, D.Lgs n. 42/2004. Ai sensi dell’art.160, comma 4, del D.Lgs n. 42/2004, qualora non sia possibile la reintegrazione del bene protetto, il responsabile deve corrispondere allo Stato una somma pari al valore della cosa perduta o alla diminuzione di valore subita dalla stessa (nella specie, totale demolizione senza autorizzazione di un immobile sottoposto a vincolo storico-artistico per lavori di allargamento della strada provinciale). Dal che la conseguenza che è privo di fondamento il rilievo relativo all’asserita contraddittorietà e l’illogicità della sanzione pecuniaria non sorretta dalla necessaria indicazione delle ragioni di fatto e di diritto a base dell’asserita responsabilità del Comune. Inoltre, in merito alla concreta determinazione del “quantum” della sanzione pecuniaria irrogata, trattandosi di espressione di esercizio di discrezionalità tecnica, essa può essere contestata soltanto per irragionevolezza e illogicità. (conferma sentenze riunite del T.a.r. Puglia - Bari: Sezione III nn. 00155/2005 e 01148/2007) Pres. Ruoppolo - Est. Cafini - Comune di Bitonto (avv. Valla) c. Ministero per i beni e le attività' culturali (Avvocatura generale dello Stato) ed altri. CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI, 28/10/2010, Sentenza n. 7635
  3. Violazioni paesaggistiche - Natura di reato di pericolo - Principio di offensività - Qualificazione del reato da contravvenzione a delitto - Art. 181, D.Lgs. n.42/2004 - ASSOCIAZIONE E COMITATI - Risarcimento del danno. Il reato di cui all'art. 181 del D.Lgs. 22.1.2004, n. 42 è reato di pericolo e, pertanto, per la configurabilità dell'illecito, non è necessario un effettivo pregiudizio per l'ambiente, potendo escludersi dal novero delle condotte penalmente rilevanti soltanto quelle che si prospettano inidonee, pure in astratto, a compromettere i valori del paesaggio e l'aspetto esteriore degli edifici. Sicché, i caratteri distintivi, in senso di maggiore gravità, della nuova previsione penale dell'art. 181, comma 1 bis, D.Lgs. n. 42/2004 (introdotta dalla legge 15.12.2004, n. 308) hanno inciso così pesantemente sulla struttura della fattispecie originaria dell'art. 181, 1° comma, da determinare un aggravamento quantitativo e qualitativo della pena, che è sfociato nella diversa qualificazione del reato da contravvenzione a delitto. Inoltre, la fattispecie di cui all'art. 181, comma 1 bis, D.Lgs. n. 42/2004 è punita a titolo di dolo generico. Quanto al risarcimento del danno riconosciuto alla parte civile, costituendo l'ambiente naturale un bene pubblico di rango costituzionale, la lesione di esso fa sorgere in capo alle pubbliche amministrazioni preposte alla sua tutela il diritto al risarcimento anche del danno non patrimoniale derivatone (vedi Cass. civ., sez. III: 10.10.2008, nn. 25010 e 25011). Tale diritto deve ritenersi configurabile anche per le associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi della legge 8.6.1986, n. 349, sia come titolari di un diritto della personalità connesso al perseguimento delle loro finalità statutarie, sia come enti esponenziali del diritto assoluto dell'ambiente (Cass. pen., sez. III, 16.9.2008, n. 35393). Inoltre, il danno non patrimoniale costituisce "danno-conseguenza" e non già "danno-evento" (Cass., Sez. Unite civ., 11.11.2008, n. 26972), sicché esso non si connette, come una specie di pena privata, al mero accertamento della compressione formale del bene ambiente. (conferma sentenza n. 320/2008 CORTE APPELLO di TRENTO, del 24/06/2009), Pres. De Maio, Est. Fiale, Ric. Vascellari ed altro. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 27/09/2010 (Ud. 22.4.2010), Sentenza n. 34866
  4. Zone paesisticamente vincolate - Modificazione dell'assetto del territorio - Autorizzazione - Effetti - Art. 146 D.Lgs. n. 42/2004 - L. n. 431/1985 - L. n. 1497/1939. Nelle zone paesisticamente vincolate è inibita - in assenza dell'autorizzazione già prevista dall'art. 7 della legge n. 1497 del 1939, le cui procedure di rilascio sono state innovate dalla legge n. 431/1985 e sono attualmente disciplinate dall'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004 - ogni modificazione dell'assetto del territorio, attuata attraverso qualsiasi opera non soltanto edilizia ma "di qualunque genere" (ad eccezione degli interventi consistenti: nella manutenzione, ordinaria e straordinaria, nel consolidamento statico o restauro conservativo, purché non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici; nell'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale, che non comporti alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie od altre opere civili e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l'assetto idrogeologico; nel taglio colturale, forestazione, riforestazione, opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste, purché previsti ed autorizzati in base alle norme vigenti in materia). (conferma sentenza n. 320/2008 CORTE APPELLO di TRENTO, del 24/06/2009), Pres. De Maio, Est. Fiale, Ric. Vascellari ed altro. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 27/09/2010 (Ud. 22.4.2010), Sentenza n. 34866
  5. Vincolo paesaggistico - Art. 167 d.lgs. n. 42/2004 - Divieto di sanatoria paesistica - interpretazione della norma conforme al principio di proporzionalità - Assenza di danno ambientale - Rilascio in via successiva dell’autorizzazione paesistica - Ammissibilità. Se non ci si ferma a un’interpretazione letterale dell’art. 167 commi 4 e 5 del Dlgs. 42/2004 e si integra la norma con il principio di proporzionalità, si può osservare come il divieto di sanatoria paesistica abbia in realtà la funzione di impedire all’amministrazione di trasformare ordinariamente, attraverso il giudizio di compatibilità paesistica, il danno ambientale in un equivalente monetario. Il fatto compiuto viene quindi sanzionato con la remissione in pristino in quanto potrebbe indurre l’amministrazione ad accettare un prezzo in cambio di una lesione al vincolo paesistico. Dove tuttavia non sussista alcun danno ambientale, o addirittura sia possibile ottenere un guadagno ambientale con l’assunzione da parte del trasgressore di specifiche obbligazioni nell’interesse del vincolo paesistico, non vi sono ragioni per escludere un’autorizzazione paesistica rilasciata in via successiva (v. TAR Brescia Sez. I 19 marzo 2008 n. 317; TAR Brescia Sez. I 25 maggio 2010 n. 2139): ciò a maggior ragione ove la costruzione sia regolarizzabile dal punto di vista urbanistico, in quanto sarebbe contraria all’art. 167 commi 4 e 5 del Dlgs. 42/2004 come sopra interpretato l’imposizione della sanzione demolitoria per opere che una volta demolite potrebbero essere ricostruite identiche. Pres. Petruzzelli, Est. Pedron - A.s.r.l. (avv. Luppi) c. Comune di Salò (avv. Ballerini) - TAR LOMBARDIA, Brescia, Sez. I - 22 settembre 2010, n. 3555
  6. Zona sottoposta a vincolo ambientale - Alterazione del paesaggio - Variazione altimetrica del terreno - Autorizzazione amministrativa e sussistenza del reato di cui all’art.734 c. p. - Poteri del giudice penale - Fattispecie. L'eventuale autorizzazione amministrativa, anche se regolare, non esclude la sussistenza del reato di cui all'art. 734 cod. pen. ma può assumere semmai rilevanza in materia di valutazione dell'elemento psicologico del reato, spettando al giudice penale di verificare, a fronte di una compromissione del paesaggio e dell'ambiente, la corrispondenza delle opere al provvedimento nonché la liceità e legittimità (ma non l'opportunità) dei relativi atti amministrativi, in quanto l'eventuale illegittimità di tali atti potrebbe essa stessa costituire elemento essenziale della fattispecie criminosa. (Cass. Sez. 4, 29/03/2004 n. 32125), Fattispecie: evidente alterazione del paesaggio in funzione dell'avvenuta variazione altimetrica del terreno rispetto al livello naturale. (conferma sentenza n. 354/2009 TRIBUNALE di AOSTA, del 06/10/2009), Pres. De Maio, Est. Sarno, Ric. Vastarini ed altro. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 22/09/2010 (Ud. 17.6.2010), Sentenza n. 34205
  7. Aree soggette a speciale protezione - Distruzione o alterazione delle bellezze naturali - Valutazione della P.A. - Limiti - Elemento psicologico o della gravità del reato - Art. 734 cod. pen.. Ai fini dell'applicazione dell'art. 734 cod. pen. è demandato sempre al giudice penale l'accertamento della sussistenza della distruzione o alterazione delle bellezze naturali dei luoghi soggetti alla speciale protezione dell'autorità, indipendentemente da ogni valutazione della pubblica amministrazione, della quale - se intervenuta - il giudice dovrà - con adeguata motivazione - tenere conto con riferimento alla valutazione dell'elemento psicologico o della gravità del reato. (Sez. U. n. 248 dei 21/10/1992 Rv. 193416). (conferma sentenza n. 354/2009 TRIBUNALE di AOSTA, del 06/10/2009), Pres. De Maio, Est. Sarno, Ric. Vastarini ed altro. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 22/09/2010 (Ud. 17.6.2010), Sentenza n. 34205
  8. Paesaggio - Tutela - Prescrizioni urbanistiche - Natura e finalità differenti. La tutela del paesaggio non è riducibile a quella dell’urbanistica, né può essere considerato vizio della funzione preposta alla tutela del paesaggio il mancato accertamento dell’esistenza, nel territorio oggetto dell’intervento paesaggistico, di eventuali prescrizioni urbanistiche che, rispondendo ad esigenze diverse, in ogni caso non si inquadrano in una considerazione globale del territorio sotto il profilo dell’attuazione del primario valore paesaggistico. Pres. Trotta, Est. Poli - Regione Lombardia (avv.ti Tedeschini e Fidani) c. L. s.r.l. (avv.ti Sica e Pugliese) - (Riforma TAR Lombardia, Brescia n. 1161/2007) - CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV - 5 luglio 2010, n. 4246
  9. Vincolo paesaggistico - Condizioni di degrado dell’area interessata - Ostacolo all’imposizione del vincolo - Esclusione. L’avvenuta edificazione di un’area immobiliare o le sue condizioni di degrado non costituiscono ragione sufficiente per recedere dall’intento di proteggere i valori estetici o culturali ad essa legati, poiché l’imposizione del vincolo costituisce il presupposto per l’imposizione al proprietario delle cautele e delle opere necessarie alla conservazione del bene e per la cessazione degli usi incompatibili con la conservazione dell’integrità dello stesso. Pres. Trotta, Est. Poli - Regione Lombardia (avv.ti Tedeschini e Fidani) c. L. s.r.l. (avv.ti Sica e Pugliese) - (Riforma TAR Lombardia, Brescia n. 1161/2007) - CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV - 5 luglio 2010, n. 4246
  10. Tutela paesaggistica - Sviluppo dell’ordinamento giuridico - Istituti finalizzati alla tutela del paesaggio - Vincolo di tutela ex artt. 146 e ss. d.lgs. n. 42/2004. Nell’attuale sviluppo dell’ordinamento giuridico l’ambito di applicazione della tutela paesaggistica non riguarda ormai soltanto le aree oggetto di vincolo di tutela, in quanto il vincolo di tutela ex artt. 146 e ss. d.lgs. 42/04 è soltanto uno degli strumenti attraverso cui l’ordinamento persegue l’obiettivo della tutela del paesaggio. (Nella specie, la perimetrazione come ambito di elevata naturalità sottoposto a regime di conservazione è stato ritenuta istituto finalizzato alla tutela del paesaggio.) Pres. Petruzzelli, Est.Russo - Italia Nostra Onlus (avv. Brambilla) c. Comune di Palazzago (avv.ti Carzeri e Nola) - TAR LOMBARDIA, Brescia, Sez. I - 1 luglio 2010, n. 2411
  11. Vincolo paesaggistico sopravvenuto - Opponibilità - Esclusione- Ipotesi - Artt. 139 e 146 d.lgs. n. 42/2004 - Inizio dei lavori - Factum principis. Nell’esegesi degli artt. 139 e 146, d.lgs. n. 42/2004, si deve ritenere che il sopravvenuto vincolo paesaggistico non è opponibile, e dunque non impone la richiesta di autorizzazione paesaggistica: a) per interventi edilizi che siano già stati autorizzati sotto il solo profilo edilizio o anche sotto quello paesaggistico in virtù di un precedente regime, e di cui sia già iniziata l’esecuzione; b) per interventi edilizi che siano già stati autorizzati sotto il solo profilo edilizio o anche sotto quello paesaggistico in virtù di un precedente regime, e per i quali l’esecuzione non sia iniziata nei termini assegnati per fatto non imputabile al soggetto autorizzato. Invece, il sopravvenuto vincolo paesaggistico è opponibile, e dunque impone la richiesta di autorizzazione paesaggistica: a) per interventi edilizi che non siano stati ancora autorizzati nemmeno sotto il profilo edilizio; b) per interventi edilizi che siano già stati autorizzati sotto il solo profilo edilizio o anche sotto quello paesaggistico in virtù di un precedente regime, e per i quali l’esecuzione non sia iniziata nei termini assegnati per fatto imputabile al soggetto autorizzato. All’ipotesi di inizio dei lavori deve assimilarsi quella in cui l’inizio non vi sia stato per factum principis non imputabile all’interessato, ove risulti che i lavori sarebbero potuti legittimamente e tempestivamente iniziare. Pres. Barbagallo, Est. De Nictolis - E. s.r.l. (avv.ti Abbamonte, Clarizia, Conte) c. Ministero per i Beni e le Attività Culturali (Avv. Stato) - CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI - 17 giugno 2010, n. 3851
  12. Provvedimento vincolistico - Efficacia - Trascrizione nei registri immobiliari - Notificazione nei confronti di tutti i comproprietari - Necessità - Esclusione. L’efficacia del provvedimento vincolistico di cui al d.lgs. n. 42/2004 non è subordinata alla notificazione dell’atto, bensì alla sua trascrizione nei registri immobiliari; in ogni caso, è sufficiente la notificazione dello stesso anche a uno solo dei comproprietari o possessori dell’immobile avendo detta dichiarazione d’interesse natura reale (v. Cons. Stato, sez. IV, 7/11/2002 n. 6067; T.A.R. Emilia - Romagna, Bologna, Sez. II, 13/9/2006). Pres. Mozzarelli, Est. Giovannini - S.B. e altro (avv. Mengoli) c. Ministero per i Beni e le Attività Culturali e altro (Avv. Stato) e altro (n.c.) - TAR EMILIA ROMAGNA, Bologna, Sez. II - 16 giugno 2010, n. 5717
  13. Vincolo paesaggistico - Divieto di sanatoria - Sanzione - Remissione in pristino - Ratio - Assenza di danno ambientale - Principio di proporzionalità - Autorizzazione rilasciata in via successiva - Ammissibilità. Se si interpreta l’attuale normativa in tema di vincolo paesaggistico in modo coerente con il principio di proporzionalità si può ritenere che il divieto di sanatoria sia diretto a impedire all’amministrazione di trasformare ordinariamente, attraverso il giudizio di compatibilità paesistica, il danno ambientale in un equivalente monetario. Il fatto compiuto viene quindi sanzionato con la remissione in pristino in quanto potrebbe indurre l’amministrazione ad accettare un prezzo in cambio di una lesione al vincolo paesistico. Dove tuttavia non sussista alcun danno ambientale, o addirittura sia possibile ottenere un guadagno ambientale con l’assunzione da parte del trasgressore di specifiche obbligazioni nell’interesse del vincolo paesistico, non vi sono ragioni per escludere un’autorizzazione paesistica rilasciata in via successiva (v. TAR Brescia Sez. I 19 marzo 2008 n. 317). La soluzione opposta sarebbe irragionevolmente gravosa per il privato e inutile (o controproducente) per l’interesse pubblico. Pres. Petruzzelli, Est. Pedron - L.A.G. (avv.ti Concari e Noschese) c. Provincia di Brescia (avv.ti Bugatti, Donati e Poli) - TAR LOMBARDIA, Brescia, Sez. I- 25 maggio 2010, n. 2139
  14. Vincolo paesaggistico - Compromissione dell’ambiente ad opera di preesistenti realizzazioni - Nuove costruzioni in contrasto con il vincolo - Adozione di provvedimenti sanzionatori. Ogni eventuale situazione di compromissione dell'ambiente ad opera di preesistenti realizzazioni, non esime l'amministrazione dall'assumere provvedimenti sanzionatori nei riguardi delle nuove costruzioni eseguite in contrasto con il vincolo paesaggistico ed anzi maggiormente richiede, per la legittimità dell'azione amministrativa, che ulteriori interventi non deturpino ulteriormente l'ambiente protetto. (Consiglio di Stato, sez. IV, 30 giugno 2005, n. 3547). Pres. Ruoppolo, Est. Taormina - F.R. (avv. Costa) c. Ministero Per i Beni e Le Attivita' Culturali (n.c.) - (Conferma TAR Lazio, Roma, n. 5480/2007). CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI - 27 aprile 2010, n. 2377

  15. Vincolo paesaggistico-ambientale - Reato di pericolo - Configurabilità dell'illecito - Effettivo pregiudizio per l'ambiente - Necessità - Esclusione - Principio di offensività - Art. 181, c. 1, D. Lgs. n. 42/2004 (già art. 1 sexies L. n. 431/1985 ed art. 163 D.Lgs. n. 490/1999). In presenza di un vincolo paesaggistico-ambientale, il reato di cui all'art. 181, comma 1, del D.Lgs. 22.1.2004, n. 42 (già art. 1 sexies della legge n. 431/1985 ed art. 163 del D.Lgs. n. 490/1999) è un reato di pericolo e, pertanto, per la configurabilità dell'illecito non è necessario un effettivo pregiudizio per l'ambiente, potendo escludersi dal novero delle condotte penalmente rilevanti soltanto quelle che si prospettano inidonee, pure in astratto, a compromettere i valori del paesaggio e l'aspetto esteriore degli edifici. (Cass., Sez. III, 9.4.2009, n. 15227; 11.1.2006, n. 564; 21.12.2005, n. 467671). Pertanto, il principio di offensività deve essere inteso, in termini non di concreto apprezzamento di un danno ambientale, bensì dell'attitudine della condotta a porre in pericolo il bene protetto. (Conferma ordinanza n. 216/2009 TRIB. LIBERTA' di SALERNO, del 22/06/2009) Pres. Grassi, Est. Fiale, Ric. Cavallo. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 27/04/2010 (Cc. 17/02/2010), Sentenza n. 16393
  16. Tutela paesistica - Protezione dei valori estetici e tradizionali - Concordanza e fusione fra l’espressione della natura e il lavoro umano. E’ illogico considerare il paesaggio un bene limitato alle sole componenti naturalistiche, senza tenere conto degli insediamenti umani (e specialmente di quelli tradottisi in opere pregevoli sotto il profilo storico-artistico) che vi si inseriscono. In base alla normativa di riferimento, infatti, può affermarsi che ciò che ha rilievo, ai fini della protezione dei valori estetici e tradizionali che formano oggetto della tutela paesistica, è la “spontanea concordanza e fusione fra l’espressione della natura e quella del lavoro umano” (C.d.S., Sez. VI, 9 maggio 2006, n. 2539; v. anche C.G.A.R.S., Sez. Giurisd., 29 luglio 2005, n. 480). Pres. Nicolosi, Est. De Berardinis - E. s.r.l. (avv.ti Leccese e Pesce) c. Regione Toscana (avv.ti Ciari e Bora), Ministero dei Beni ed Attività Culturali e altri (Avv. Stato) e altri (n.c.) - TAR TOSCANA, Sez. II - 20 aprile 2010, n. 986
  17. Lavori edilizi in zone sottoposte a vincolo paesaggistico - Cessazione di validità del nulla osta ambientale - Decorso del termine quinquennale - Rilevanza di eventuali fatti impeditivi - Esclusione - Fattispecie: sequestro del cantiere - Art. 16 r.d. n. 1537/1940. In materia di esecuzione di lavori edilizi nelle zone sottoposte a vincolo paesistico, la cessazione di validità del nulla osta ambientale si verifica automaticamente per il solo fatto obiettivo del decorso del termine quinquennale previsto ex art. 16 r. d. 3 giugno 1940 n. 1537, senza che possano rilevare fatti impeditivi ancorchè di carattere assoluto, quali il factum principis o la causa di forza maggiore, ivi compreso il sequestro del cantiere (Tar Salerno 10.10.1997 n. 422; Cons. St. Sez. VI n. 708 del 1997). Pres. Esposito, Est. Gaudieri - R.A. (avv.ti Brancaccio e Accarino) c. Ministero per i Beni e le Attivita' Culturali (Avv. Stato) e altri (n.c.) - TAR CAMPANIA, Salerno, Sez. II - 25 marzo 2010, n. 2351
  18. Imposizione dei vincoli - Potere concorrente dello Stato - Disciplina costituzionale del paesaggio - Art. 9 Cost. - Poteri sostitutivi - Fattispecie: lavori di ampliamento di un fabbricato preesistente - Artt. 82 del DPR n. 616/1977, 10, 34, 37, e 44 del DPR n. 380/2001 e 181 del D Lgs n. 42/04 - L. n. 1497/1939. Anche a seguito della delega di funzioni da parte dello Stato alle regioni in materia paesaggistica, di cui all'art. 82 del DPR n. 616/1977, permane un potere concorrente dello Stato in ordine alla imposizione dei vincoli. Invero, la sentenza 21.12.1985 n. 359 della Corte Costituzionale ha espressamente affermato che l'art. 82 del DPR n. 616/1977 deve essere interpretato, tenendo conto della disciplina costituzionale del paesaggio quale è stabilita nell'art. 9 Cost.. Pertanto, alla luce del disposto di cui all'art. 9, comma secondo, della Costituzione, ed ai sensi dell'art. 4 del DPR n. 616/1977, lo Stato legittimamente esercita in materia paesaggistica poteri di imposizione del vincolo in via sostitutiva delle regioni nel caso di inerzia delle medesime. Conferma sentenza del 12.3.2009 della Corte di Appello di Lecce e Tribunale di Brindisi, sezione distaccata di Francavilla Fontana, del 18.12.2007) Pres. Grassi, Est. Lombardi, Ric. Ligorio. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 09/03/2010 (Cc. 21/01/2010), Sentenza n. 9255
  19. Compatibilità paesaggistica - Esecuzione della sentenza - Accertamento - Art. 181 c. 1 ter e quater D.Lgs, n. 42/2004, come mod. dalla L. n. 308/2004 e dal DLgs. n. 157/2006. Ai sensi dei commi 1 ter e quater dell’art. 181 del D.Lgs, n. 42/2004, come modificati dalla legge n. 308/2004 e dal DLgs. n. 157/2006, nel caso in cui siano prodotti al giudice dell'esecuzione pareri positivi di compatibilità paesaggistica il giudice dell’esecuzione, su tali documenti, deve svolgere il suo potere-dovere di sindacato per verificare se sia legittimamente intervenuto l’accertamento di compatibilità paesaggistica. Pres. Lupo, Est. Fiale, Ric. Capasso. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 23/02/2010 (Cc. 17/11/2011), Sentenza n. 7111
  20. Compatibilità paesaggistica - Approvazione del piano attuativo - Singoli Interventi edilizi - Valutazione di compatibilità - Concrete modalità esecutive - Grado di dettaglio. Allorché sia stato già espresso in sede di approvazione del piano attuativo un giudizio favorevole sulla compatibilità paesaggistica, la valutazione di compatibilità paesaggistica richiesta ai fini del rilascio dell’autorizzazione dei singoli interventi edilizi rientranti nell’ambito del piano già approvato è limitata al modo di essere ed alle concrete modalità esecutive del manufatto da realizzare (in termini, Cons. Stato, 1 ottobre 2008, n. 4726). Detto altrimenti, tanto più puntuale e dettagliato è il giudizio di compatibilità paesaggistica reso in sede di approvazione del piano tanto più ridotti saranno i margini di ulteriore valutazione che è consentito svolgere con riguardo ai singoli interventi rientranti nel piano stesso; viceversa, a fronte di una valutazione meno dettagliata, se non generica, resa a monte, si impone un più incisivo apprezzamento di coerenza paesaggistica a valle, volto a verificare, dandone adeguatamente conto in sede motivazionale, se con le ragioni di tutela sottese all’apposizione del vincolo siano coerenti quelle modalità realizzative dei singoli interventi edilizi non dettagliatamente prese in considerazione nel giudizio sul piano. Pres. Barbagallo, Est. Garofoli - Ministero per i Beni e le Attività Culturali e altro (Avv. Stato) c. N. s.r.l. (avv.ti Corda, Manzi e Rossi), Comune di Cagliari (avv. Curreli) e altri (n.c.) - (Riforma T.A.R. SARDEGNA, n. 542/2009). CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI - 5 febbraio 2010, n. 538
  21. Imposizione del vincolo indiretto - Discrezionalità tecnica dell’Amministrazione - Assenza di contenuto prescrittivo tipico - Estensione - Inedificabilità assoluta - Immobili non contigui - Apprezzamento dell’amministrazione. L’imposizione del “vincolo indiretto” disciplinato dall’art. 45 del d.lgs. n. 42 del 2004, costituisce espressione della discrezionalità tecnica dell’Amministrazione, sindacabile in sede giurisdizionale quando l’istruttoria si riveli insufficiente o errata o la motivazione risulti inadeguata o presenti manifeste incongruenze o illogicità anche per l’insussistenza di un’obiettiva proporzionalità tra l’estensione del vincolo e le effettive esigenze di protezione del bene di interesse storico-artistico, e si basa sull’esigenza che lo stesso sia valorizzato nella sua complessiva prospettiva e cornice ambientale, onde possono essere interessate dai relativi divieti e limitazioni anche immobili non adiacenti a quello tutelato purché allo stesso accomunati dall’appartenenza ad un unitario e inscindibile contesto territoriale. Il “vincolo indiretto”, inoltre, non ha contenuto prescrittivo tipico, per essere rimessa all’autonomo apprezzamento dell’Amministrazione la determinazione delle disposizioni utili all’ottimale protezione del bene - fino alla inedificabilità assoluta -, se e nei limiti in cui tanto è richiesto dall’obiettivo di scongiurare un vulnus ai valori oggetto di salvaguardia (integrità dei beni protetti, difesa della prospettiva e della luce degli stessi, cura delle relative condizioni di ambiente e decoro), in un ambito territoriale che si estende fino a ricomprendere ogni immobile, anche non contiguo, la cui manomissione si valuta idonea ad alterare il complesso delle condizioni e caratteristiche fisiche e culturali che connotano lo spazio circostante. Pres. Papiano, Est. Caso - L.M. C. (avv.ti Sgroi e Malvisi) c. Ministero per i Beni e le Atitivtà Culturali e altri (Avv. Stato) e altro (n.c.). TAR EMILIA ROMAGNA, Parma, Sez. I - 14 gennaio 2010, n. 20
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