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Accertamento
di compatibilità paesaggistica
in sanatoria - Art. 167 d.lgs. n. 42/2004 - Rilascio del titolo in
sanatoria
subordinatamente alla realizzazione di lavori di demolizione -
Illegittimità.
L’art. 167, d.lgs. n.
42/2004 consente il rilascio di un provvedimento di accertamento di
compatibilità paesaggistica in sanatoria solamente nelle ipotesi
tassative
previste al quarto comma. Al di fuori di tali casi eccezionali vige il
divieto
previsto dall’art. 146, c.4, d.lgs. n. 42/2004. Non può dunque
ritenersi
consentito il rilascio di un titolo in sanatoria subordinatamente alla
realizzazione di ulteriori lavori (nella specie, demolizione di
porzioni di
muratura delle parti della struttura realizzata in difformità dal
progetto
originariamente assentito, con conseguente annullamento dei volumi
fuori terra)
al fine di rendere l’opera conforme alla previsione di cui all’art.
167, d.lgs.
n. 42/2004: la necessità di un intervento edilizio palesa, invero, la
non
riconducibilità dell’opera alle ipotesi in cui è consentito il rilascio
di un
titolo in sanatoria. Pres. Arosio, Est. Cattaneo -L.C. (avv.
Santamaria) c.
Comune di Mandello del Lario (avv. Dal Molin) - TAR LOMBARDIA, Milano, Sez.
II - 22 novembre 2010, n. 7311
- Ordine
di demolizione impartito dal giudice
penale - Sospensione o revoca - Presupposti - Fase di esecuzione -
Accertamenti
del giudice - Istanza di condono edilizio - Istanza di sanatoria
ambientale L.
n.326/2003 - L. n.308/2004.
Occorre l'esistenza di specifici presupposti che
consentono al giudice di esecuzione di non dare attuazione all'ordine
di
demolizioni impartito con una sentenza ormai irrevocabile. Tali
principi si
fondano sulla legalità dell'ordine di demolizione impartito dal giudice
penale
sulla base di espresse previsioni di legge che, in presenza di un
accertamento
irrevocabile di responsabilità penale (o situazione equipollente) per
reati
edilizi, urbanistici e ambientali, obbligano o autorizzano l'autorità
giudiziaria a disporre la rimozione dei manufatti e la cessazione degli
effetti
pregiudizievoli per il bene pubblico offeso dal reato. Sicché, una
volta che il
giudice abbia accertato che gli abusi sono eseguiti in area soggetta a
vincolo
e che non si è in presenza di opere condonabili e una volta che il
giudice
abbia ritenuto non attuale la possibilità di prossimo provvedimento di
sanatoria, non sussistono i presupposti perché l'ordine di demolizione
venga
sospeso o revocato. (Conferma ordinanza in data 20 Ottobre 2009 del
Giudice
delle indagini preliminari del Tribunale di Torre Annunziata) Pres. De
Maio,
Est. Marini, Ric. Marciano. CORTE DI CASSAZIONE PENALE,
Sez. III, 11/11/2010 (Cc. 28/09/2010) Sentenza
n. 39768
-
Attività
imprenditoriale
inquinante - Nozione di titolare di impresa o responsabile di ente -
Reato di
abbandono di rifiuti - Configurabilità - Art 51, 2° c., d.lgs. n.
22/1997 (ora
art. 256, 2° c., d.lgs. n. 152/2006) - continuità normativa -
Fattispecie:
discarica abusiva di lavorazione di agrumi (cd pastazzo) con
deturpazione ed
alterazione dei luoghi sottoposti a vincolo paesaggistico (art. 734
c.p.). Ai fini della
configurabilità del reato di abbandono di rifiuti cui all'art. 51,
comma
secondo, d.lgs. n. 22 del 1997 - ora art. 256, comma secondo, d.lgs. n.
152 del
2006, in continuità normativa - per titolare di impresa o responsabile
di ente
non deve intendersi solo il soggetto formalmente titolare dell'attività
ma
anche colui che eserciti di fatto l'attività imprenditoriale
inquinante. Nella
specie: il ricorrente è stato sorpreso mentre operava l'attività dello
scarico
dei rifiuti in un fiume, ciò assicurando la riferibilità all'imputato
di tale
azione ed assicurando che egli è stato chiamato a rispondere
direttamente della
sua condotta. L'imputato ha dedotto di essere solo un operario, ma non
ha
indicato alle dipendenze di chi lavorasse sicché l'obiezione difensiva
mossa è
stata ritenuta generica e inidonea dai giudici di merito. (Dichiara
inammissibile il ricorso avverso sentenza del 5.10.2009 della Corte
d'appello
di Messina) Pres. Onorato, Est. Amoroso, Ric. Aronica. CORTE
DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 7/10/2010 (Ud. 22/07/2010), Sentenza
n. 35945
-
Messa
a dimora di piante autoctone - Ipotesi di pregiudizio del paesaggio -
Occultamento di un punto di vista panoramico - Interventi di ripristino
della
fruibilità. Se
la messa a dimora di piante autoctone è nella gran parte dei casi
insuscettibile di pregiudicare un paesaggio nel quale fisiologicamente
si
inseriscono, nel caso in cui determini (come nella specie, nella quale,
è stata
realizzata una lunga, elevata e fitta barriera di sempreverdi)
l’occultamento totale
di un punto di vista panoramico accessibile al pubblico, sussistono
quei
presupposti di sensibile e non meramente temporanea alterazione di un
valore
tutelato che possono giustificare, nell’ambito dell’esercizio di poteri
di
natura tecnico-discrezionale, non sindacabili nel merito, interventi
volti al
ripristino della fruibilità del punto di vista dal quale si gode lo
spettacolo
delle bellezze panoramiche. Pres. Radesi, Est. La Guardia -J.D. (avv.ti
Pratini, Chiti e Vergine) c. Comune di Firenze (avv.ti Minucci e
Selvaggi) - TAR
TOSCANA, Sez. III - 4 ottobre 2010, n. 6427
- Beni
culturali e ambientali, diritto urbanistico, domande di sanatoria.
Sussiste
l'obbligatorietà del parere dell’Autorità preposta alla tutela del
vincolo
gravante sul bene anche in relazione a domande di sanatoria; infatti,
costituisce jus receptum il principio per cui i pareri e nulla osta
resi in
materia ambientale espressi dagli organi deputati alla tutela in
questione
costituiscono una valutazione di natura tecnico-discrezionale, resa
cioè in
virtù di nozioni ed esperienze di natura tecnico-scientifica applicate
alla
fattispecie e volta appunto a verificare la compatibilità o meno
dell’opera
alle esigenze di rispetto delle caratteristiche
paesaggistico-ambientali che
connotano lo stato dei luoghi oggetto del vincolo (conformi, Cons.
Stato, Sez.
VI, 14/02/2007; Cons. Stato, Sez IV, 9/4/1999, n. 601). Consiglio
di Stato, sez. IV, decisione 16.07.2010 n. 4591
-
Reato
di cui all’art 181 c. 1 bis, D.Lgs.
n. 42/2004 - Configurabilità - Dolo generico.
La fattispecie di cui all'art. 181, comma
1 bis, D.Lgs. a 42/2004 è punita a titolo di dolo generico. Quanto alla
coscienza dell'antigiuridicità dell'azione, va rilevato che presupposto
della
responsabilità penale è la conoscibilità, da parte del soggetto agente,
dell'effettivo contenuto precettivo della norma. Secondo la sentenza n.
364/1988 della Corte Costituzionale (in relazione alla previsione
dell'art. 5
cod. pen.), va considerata quale limite alla responsabilità personale
soltanto
l'oggettiva impossibilità di conoscenza del precetto (c.d. ignoranza
inevitabile, e quindi scusabile, della legge penale). (conferma
sentenza n.
3863/2008 CORTE APPELLO di FIRENZE, del 16/04/2009) Pres. De Maio, Est.
Fiale,
Ric. Mieli ed altro. CORTE
DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 24/06/2010 (Ud. 24/03/2010),
Sentenza n. 24241
-
Demolizione
disposta dal Sindaco di
immobile vincolato - Tutela della pubblica incolumità - Condotta del
Sindaco -
Adempimento di un dovere - Assenza di antigiuridicità - Sanzione
ripristinatoria - Illegittimità. La
possibilità di qualificare l’intervento
di demolizione di un immobile vincolante, disposto dal Sindaco, come
adempimento di un dovere (nella specie, tutela dell’incolumità pubblica
dal
pericolo di crollo), fa venir meno la illiceità della condotta, in
quanto manca
l’antigiuridicità del fatto: ciò rende illegittima la sanzione
ripristinatoria
imposta dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Ufficio
Centrale per
i Beni Archeologici, Artistici e Storici. Pres. Leo, Est. De Vita
-Comune di
Lecco (avv. Pedrazzini) c. Ministero per i Beni e le Attività Culturali
(Avv.
Stato) - TAR
LOMBARDIA, Milano, Sez. IV - 1 giugno 2010, n. 1734
-
Opere
di urbanizzazione primaria - Zona SIC
- ZPS con destinazione agricola ed assoggettata a vincolo paesaggistico
-
Inoltro di DIA separata - Esclusione - Fattispecie: in relazione a
reati di lottizzazione
abusiva - Artt. 44 lett. c), 16, 7° c. e 3 c.1°, lett. e.2, T.U. n.
380/2001 -
Art. 181 D.Lgs. n. 42/2004.
L'anticipata esecuzione (previo inoltro di DIA
separata) di lavori riguardanti fognature e impianti di distribuzione
elettrica
ed idrica, configura illecito penale nei casi in cui sia fittiziamente
predisposta per celarne la vera natura di opere sostanzialmente di
urbanizzazione primaria (ex art. 16, 7° comma, del T.U. n. 380/2001),
che l'
art. 3, 1° comma - lett. e.2, dello stesso T.U. riconduce alla nozione
di
"nuove costruzioni". Fattispecie: in relazione a reati di
lottizzazione abusiva, di cui all'art. 44, lett. c), del D.P.R. n.
380/2001, e
di realizzazione di lavori in zona SIC - ZPS assoggettata a vincolo
paesaggistico senza la prescritta autorizzazione dell'autorità preposta
alla
tutela del vincolo, di cui all'art. 181 del D.Lgs. n. 42/2004.
(Conferma
ordinanza n. 59/2009 TRIB. LIBERTÀ' di LECCE, del 24/04/2009) Pres.
Petti, Est.
Fiale, Ric. Marrella. CORTE
DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 28/05/2010 (Cc. 16/03/2010),
Sentenza n. 20363
-
Esecuzione
di lavori abusivi -
Autorizzazione paesaggistica postuma - Effetti - Art. 181 c. 1 quinquies,
D. L.gs n. 42/2004. Il
nulla osta rilasciato
successivamente alla esecuzione dei lavori abusivi non produce
l’effetto
estintivo del corrispondente reato (Cass. sez. 111, 17.1.2003 n. 2109,
Caruso)
e neppure trova applicazione il disposto di cui all’art. 181 comma uno quinquies,
del D. L.gs n. 42/2004. (Conferma Corte di Appello di Lecce sentenza
del
15.1.2009) Pres. De Maio Est. Lombardi Ric. Medina. CORTE DI CASSAZIONE PENALE,
Sez. III, 07/05/2010 (Ud. 24/03/2010),
Sentenza n. 17535
- Autorizzazione
paesaggistiche in sanatoria - Illegittimità - Art. 146, c. 12 d.lgs. n.
42/2004
- Eccezioni - Ipotesi tassative ex art. 167 - Procedura. L'art. 146 comma 12 - nella
versione modificata dall'entrata in vigore del d.lg. n. 157 del 2006 -
prevede
che non possano più essere rilasciate autorizzazione paesaggistiche "in
sanatoria", ossia successive alla realizzazione, anche parziale, degli
interventi, salvo le ipotesi tassative volte a sanare "ex post" gli
interventi abusivi di cui all'art. 167. In tali casi deve essere
instaurata un'apposita
procedura ad istanza della parte interessata che contempla
l'accertamento della
compatibilità paesaggistica, demandato all'amministrazione preposta
alla
gestione del vincolo, previa acquisizione del parere - non solo
obbligatorio,
ma vincolante - della Soprintendenza (cfr., T.A.R. Lombardia Brescia,
sez. I,
27 marzo 2009, n. 709). Pres. De Zotti, Est. Bruno - M.G. (avv. Signor)
c.
Amministrazione per i Beni e le Attività Culturali (Avv. Stato) e altro
(n.c.)
- TAR VENETO,
Sez. II - 23 aprile 2010, n. 1550
- Abusi
edilizi in aree vincolate - Art. 181
d.lgs. n. 42/2004 - Sanzione - Rinvio all’art. 44 del d.P.R. n.
380/2001 -
Interpretazione.
Il rinvio operato dall’art. 181 del d. lgs. n. 42 del 2004 al solo art.
44 del
D.P.R. n. 380 del 2001 si giustifica in relazione alla circostanza che
esso è
operato al solo fine delle determinazione della sanzione penale non
valendo
certo ad escludere l’irrogazione delle altre sanzioni correlate agli
abusi
commessi e, in primis, di quella demolitoria che costituisce la regola
nelle
ipotesi di interventi non compatibili con i valori paesaggistici
tutelati.
Pres. De Zotti, Est. Bruno - M.G. (avv. Signor) c. Amministrazione per
i Beni e
le Attività Culturali (Avv. Stato) e altro (n.c.) - TAR VENETO, Sez. II - 23
aprile 2010, n. 1550
- Immobili
sottoposti a vincolo - Istanza di
condono - Permesso di costruire in sanatoria - Amministrazioni preposte
alla
tutela del vincolo - Parere favorevole - Necessità - Termine di 180 gg.
-
Decorrenza - Silenzio-rifiuto impugnabile da parte dell'interessato. Per
i manufatti non
residenziali oggetto di istanza di condono il permesso di costruire in
sanatoria non può essersi perfezionato per il mero decorso del tempo
perché il
rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria per le opere
eseguite su
immobili sottoposti a vincolo è subordinato al parere favorevole delle
amministrazioni preposte alla tutela del vincolo. L'amministrazione in
esame ha
un tempo di centottanta giorni dalla data di ricevimento della
richiesta di
parere per pronunciarsi, decorso il quale, però, non si forma alcun
silenzio-assenso ma solo un silenzio-rifiuto impugnabile da parte
dell'interessato. (Conferma ordinanza del Tribunale per il Riesame di
Napoli in
data 6.7.09) Pres. Petti, Est. Mulliri, Ric. Cacace. CORTE DI CASSAZIONE PENALE,
Sez. III, 14/04/2010 (Cc. 16/03/2010),
Sentenza n. 14312
- Zona
sottoposta a vincolo paesaggistico - Lavori realizzati nel centro
storico senza
la relativa autorizzazione - Interventi idonei a compromettere i valori
del
paesaggio - Reato ex art. 181, c.1 D.Lgs. 42/2004 (già L. n. 431/1985,
art. 1
sexies e art. 163 D. L.vo n. 490/1999).
Il reato di cui al Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, articolo
181,
comma 1, (già Legge n. 431 del 1985, articolo 1 sexies e Decreto
Legislativo n.
490 del 1999, articolo 163) e' reato di pericolo e, pertanto, per la
configurabilità dell'illecito, non è necessario un effettivo
pregiudizio per
l'ambiente, potendo escludersi dal novero delle condotte penalmente
rilevanti
soltanto quelle che si prospettano inidonee, pure in astratto, a
compromettere
i valori del paesaggio e l'aspetto esteriore degli edifici ( in
proposito,
Corte Cost., sent. n. 247 del 1997 ed ord. n. 68 del 1988). (Conferma
sentenza
n.2266/2008 CORTE APPELLO di PALERMO, del 17/03/2009) Pres./Rel. FIALE,
Ric.
G.V.. CORTE DI
CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 25/02/2010,
Sentenza n. 7611
- Zona
sottoposta a vincolo paesaggistico - Centro storico - Lavori realizzati
in
assenza di autorizzazione - Art. 181 D. Lgs. 42/2004 - Configurabilità
-
Presupposti.
Nelle zone paesisticamente vincolate è inibita - in assenza
dell'autorizzazione
già prevista dalla Legge n. 1497 del 1939, articolo 7 le cui procedure
di
rilascio sono state innovate dalla Legge n. 431 del 1985 e sono
attualmente
disciplinate dal Decreto Legislativo n. 42 del 2004, articolo 146 -
ogni
modificazione dell'assetto del territorio, attuata attraverso lavori di
qualsiasi genere, non soltanto edilizi (ad eccezione, tra l'altro,
degli
interventi consistenti nella manutenzione, ordinaria e straordinaria e
nel
consolidamento statico o restauro conservativo, purché non alterino lo
stato
dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici). Conferma sentenza
n.2266/2008
CORTE APPELLO di PALERMO, del 17/03/2009) Pres./Rel. FIALE, Ric. G.V.. CORTE DI
CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 25/02/2010,
Sentenza n. 7611
- Vincolo
paesaggistico - Costruzioni abusive - Sanatoria - Presupposti -
Interventi
edilizi di minore rilevanza - Fattispecie - Artt. 33 e 32 c. 26 - lett.
a) e c.
27, lett. d), L. n. 326/2003 - L.R. Sardegna n. 4/2004, (Normativa
regionale in
materia di abusivismo edilizio) - L.R. Sardegna n. 8/2004 (Piano
paesaggistico
Regionale) - Art. 33 L. n. 47/1985 - D. L.vo n. 380/2001.
Non sono suscettibili di
sanatoria, ai sensi dell'art. 32 del D.L. n. 269/2003, le nuove
costruzioni
realizzate, in assenza del titolo abilitativo edilizio, in area
assoggettata a
vincolo imposto a tutela degli interessi paesistici (ipotesi esclusa
dal
condono dal comma 26, lett. a). Pertanto, l'art. 32, comma 26 - lett.
a), della
legge n. 326/2003 ammette, la possibilità di ottenere la sanatoria
soltanto per
gli interventi edilizi di minore rilevanza [corrispondenti alle
tipologie di
illecito di cui ai punti nn. 4, 5 e 6 dell'Allegato I alla stessa legge
(restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria)],
previo
parere favorevole da parte dell'autorità preposta alla tutela del
vincolo.
Tenuto conto, della formulazione del successivo comma 27, lett. d), il
condono
deve ritenersi applicabile anche alle nuove costruzioni abusive,
qualora esse
siano state ultimate (secondo la nozione fornita dall'art. 31, 2°
comma, della
legge n. 47/1985) prima dell'imposizione del vincolo paesaggistico e
siano
conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti
urbanistici. Anche l'art. 33 della legge n. 47/1985 (le cui previsioni
sono
fatte salve dal comma 27, lett. d, dell'art. 32 della legge n.
326/2003), del
resto, riconnette la impossibilità di sanatoria, per contrasto con i
vincoli
specifici di inedificabilità assoluta ivi elencati, ai soli casi in cui
detti
vincoli "siano stati imposti prima della esecuzione delle opere
stesse": le opere contrastanti con quei vincoli, dunque, debbono essere
state realizzate dopo la loro imposizione per essere insuscettibili di
condono.
Nella presente fattispecie, al momento della ultimazione del manufatto
abusivo,
la zona in cui esso a stato edificato non era assoggettata a vincolo
paesaggistico e solo successivamente è stata sottoposta a tutela sulla
base del
Piano paesaggistico approvato con la legge regionale n. 8/2004. Pres.
Lupo,
Est. Fiale, Ric. PM in proc. Contini. CORTE DI
CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 23/02/2010 (Cc.
17/11/2009), Sentenza n. 7109
- Abusi
edilizi in zona vincolata - Opere
realizzate senza autorizzazione paesaggistica - Condono edilizio -
Estinzione
dei reati per oblazione e prescrizione - Legge n. 47/1985 - Art. 1
sexies L. n.
431/1985.
Nel caso d'intervento della concessione tramite condono edilizio,
corrisposione
dell'intera somma dovuta a titolo di oblazione (si veda, al riguardo,
l'interpretazione autentica della Legge n. 47 del 1985, articolo 38
contenuta
nella Legge 30 aprile 1999, n. 136, articolo 24) e scadenza del termine
massimo
di prescrizione i reati contestati ex Legge n. 47 del 1985 sono da
considerarsi
estinti. (Annulla sentenza n. 2536/1993 CORTE APPELLO di TORINO, del
17/05/1994) Pres. LUPO - Rel. FIALE - Ric. C.G. ed altri. CORTE DI CASSAZIONE PENALE
Sez. III, 23/02/2010, Sentenza n.7093
- Aree
soggette a vincolo paesaggistico - Autorizzazione paesaggistica -
Mancanza -
Riduzione in pristino - Artt. 149 e 167 d.lgs. n. 42/2004. Nelle zone soggette a vincoli
paesaggistici di cui alla parte terza, titolo primo, del D.Lgs.
n.42/2004 ogni
intervento non rientrante tra quelli di cui all’art.149 del medesimo
decreto
legislativo deve essere preceduto da specifica autorizzazione
paesaggistica ed,
in assenza di quest’ultima, le opere senza titolo debbono essere
ridotte in
pristino ai sensi dell’art.167 dello stesso decreto legislativo. Pres.
Perrelli, Est. D’Alessandri - R.A. (avv. Mazzotta) c. Comune di
Tornimparte
(avv. Colagrande) - TAR
ABRUZZO, L’Aquila, Sez. I - 11 febbraio 2010, n.
75
- Autorizzazione
paesaggistica - Termine quinquennale di efficacia - Ratio
- Autorizzazione
paesaggistica rilasciata in sanatoria - Opere ultimate - Inapplicablità
del
termine quinquennale - Art. 146 d.lgs. n. 42/2004. L’art.
146 del decreto
legislativo n. 42/2004, comma 4, nella versione risultante dalla
modifiche
apportate dal legislatore nel 2008, ha espressamente previsto il
termine
quinquennale di efficacia dell’autorizzazione paesaggistica. Tale
previsione ha
la sua ratio nella necessità di consentire
all’amministrazione di
compiere, alla scadenza dei cinque anni, nuovi accertamenti e
valutazioni al
fine di stabilire se l’opera risulti incompatibile con gli interessi
pubblici
in tema di bellezze naturali che si intendono salvaguardare. La
previsione è
destinata ad operare, quindi, in relazione alla generalità delle
ipotesi nelle
quali l’autorizzazione precede l’esecuzione dei lavori. Nei casi in
cui,
invece, l’autorizzazione paesaggistica è stata rilasciata in sanatoria
e,
dunque, in relazione ad opere già eseguite è di evidenza immediata la
inapplicabilità del termine quinquennale di efficacia, posto che la
valutazione
di compatibilità concerne opere ormai ultimate, sicché la rilevanza
delle
stesse, sotto il profilo paesaggistico, può ritenersi senz’altro
superata con
la valutazione positiva dell’Autorità preposta alla tutela del vincolo.
Pres.
Di Nunzio, Est. Bruno - C.A.I. Treviso (avv.ti Borella, Perona e
Stivanello
Gussoni) c. Comune di Cortina D'Ampezzo (avv.ti Conte e Ghezzo) e altro
(n.c.).
TAR
VENETO, Sez. II - 11 febbraio 2010, n. 452
- Vincolo
paesaggistico - Abusi perpetrati in
zona vincolata - Repressione - Competenza alternativa tra Comune e
autorità
preposta alla tutela del vincolo - Art. 27 d.P.R. n. 380/2001.
Nel sistema delineato
dall'art. 27 del DPR 380/2001, come già sotto il vigore dell’art. 4
della L. n.
47/1985, il legislatore ha previsto una competenza alternativa tra il
Comune e
l'Autorità preposta al vincolo paesaggistico in materia di repressione
degli
abusi perpetrati in zona vincolata, dandosi al contempo carico di
evitare la
sovrapposizione del concreto esercizio del potere demandato alle due
Amministrazioni competenti mediante la prescrizione della previa
comunicazione
all'Autorità che deve salvaguardare il vincolo, la quale può
eventualmente intervenire,
ai fini della demolizione, anche di propria iniziativa. Pertanto per
gli
immobili dichiarati di interesse particolarmente importante la sanzione
demolitoria ben può essere irrogata dal Comune, che deve limitarsi a
dare
avviso alla Soprintendenza, fermo restando che la Soprintendenza dovrà
procedere alla fase esecutiva della demolizione - senza che con ciò sia
esclusa
la competenza provvedimentale del Comune - ai sensi dell’ultima parte
dell’art.
27 comma 2, come aggiunta dall'articolo 32, commi 44, 45 e 46, legge n.
326 del
2003. Pres. Nappi, Est. D’Alessandri - P.P. e altro (avv. Marone) c.
Comune di
Napoli (avv. Municipale) e Regione Campania (avv. Gaudino). TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. IV
- 4 febbraio 2010, n. 567
- Art.
164 d.lgs. n. 490/99 - Concreta
rilevazione del danno arrecato al bene paesaggistico.
La norma del comma I^
dell’art.164 D.L.vo n.490/99 va letta in maniera non formalistica,
collegando
cioè la sanzionabilità del comportamento del trasgressore alla concreta
rilevazione di un danno effettivo arrecato al bene paesaggistico ed
ambientale
(nella specie, la Soprintendenza aveva irrogato l’indennità cd.
risarcitoria pur
dopo l’affermazione della compatibilità delle opere con il paesaggio).
Pres.
Zingales, Est. Schillaci - F.G. (avv. Fresta) c. Soprintendenza Beni
Culturali
ed Ambientali Catania (Avv. Stato). TAR SICILIA, Catania, Sez. I
- 28 gennaio 2010, n. 138
-
Immobile
abusivo - Dissequestro, restituzione e demolizione d’ufficio - Reati di
cui
agli artt. 44, lett. c), D.P.R. n. 380/2001 e 163 D.Lgs. n. 490/1999.
In tema di reati urbanistici,
il giudice che dispone il dissequestro di un immobile abusivo, dopo che
il
responsabile dell’abuso non ha ottemperato net termine di legge
all'ingiunzione
comunale di demolire, e quindi dopo che si è verificato l'effetto
ablativo a
favore dell'ente comunale, deve disporre la restituzione dell'immobile
allo
stesso ente comunale e non al privato responsabile, che per avventura
sia
ancora in possesso del bene. Per individuate l'avente diritto alla
restituzione, infatti, non è sufficiente il favor possessionis,
occorrendo
invece la prova positiva dello ius possidendi, che non compete più al
privato
inottemperante. Pres. Lupo, Est. Fiale, Ric. Calise. CORTE DI
CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 22/01/2010 (Cc.
17/11/2009), Sentenza n. 2912
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