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Beni culturali e ambientali - Sanatoria, abusi, reati
(Sentenze pronunciate nell'anno 2010 della Cassazione, del Consiglio di Stato e del TAR)
 Parti e argomenti della scheda: 
Le massime riguardano tutto ciò che ha a che fare con i reati edilizi, gli abusi, le sanatorie e i condoni ammessi nelle aree protette.
  1. Accertamento di compatibilità paesaggistica in sanatoria
  2. Ordine di demolizione
  3. Attività imprenditoriale inquinante
  4. Messa a dimora di piante autoctone
  5. Beni culturali e ambientali, diritto urbanistico, domande di sanatoria
  6. Reato di cui all’art 181 c. 1 bis, D.Lgs. n. 42/2004
  7. Demolizione disposta dal Sindaco di immobile vincolato
  8. Opere di urbanizzazione primaria
  9. Esecuzione di lavori abusivi
  10. Autorizzazione paesaggistiche in sanatoria
  11. Abusi edilizi in aree vincolate
  12. Immobili sottoposti a vincolo
  13. Zona sottoposta a vincolo paesaggistico
  14. Zona sottoposta a vincolo paesaggistico - Centro storico
  15. Vincolo paesaggistico - Costruzioni abusive
  16. Abusi edilizi in zona vincolata
  17. Aree soggette a vincolo paesaggistico
  18. Autorizzazione paesaggistica
  19. Vincolo paesaggistico - Abusi
  20. Art. 164 d.lgs. n. 490/99
  21. Immobile abusivo - Dissequestro
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  1. Accertamento di compatibilità paesaggistica in sanatoria - Art. 167 d.lgs. n. 42/2004 - Rilascio del titolo in sanatoria subordinatamente alla realizzazione di lavori di demolizione - Illegittimità. L’art. 167, d.lgs. n. 42/2004 consente il rilascio di un provvedimento di accertamento di compatibilità paesaggistica in sanatoria solamente nelle ipotesi tassative previste al quarto comma. Al di fuori di tali casi eccezionali vige il divieto previsto dall’art. 146, c.4, d.lgs. n. 42/2004. Non può dunque ritenersi consentito il rilascio di un titolo in sanatoria subordinatamente alla realizzazione di ulteriori lavori (nella specie, demolizione di porzioni di muratura delle parti della struttura realizzata in difformità dal progetto originariamente assentito, con conseguente annullamento dei volumi fuori terra) al fine di rendere l’opera conforme alla previsione di cui all’art. 167, d.lgs. n. 42/2004: la necessità di un intervento edilizio palesa, invero, la non riconducibilità dell’opera alle ipotesi in cui è consentito il rilascio di un titolo in sanatoria. Pres. Arosio, Est. Cattaneo -L.C. (avv. Santamaria) c. Comune di Mandello del Lario (avv. Dal Molin) - TAR LOMBARDIA, Milano, Sez. II - 22 novembre 2010, n. 7311

  2. Ordine di demolizione impartito dal giudice penale - Sospensione o revoca - Presupposti - Fase di esecuzione - Accertamenti del giudice - Istanza di condono edilizio - Istanza di sanatoria ambientale L. n.326/2003 - L. n.308/2004. Occorre l'esistenza di specifici presupposti che consentono al giudice di esecuzione di non dare attuazione all'ordine di demolizioni impartito con una sentenza ormai irrevocabile. Tali principi si fondano sulla legalità dell'ordine di demolizione impartito dal giudice penale sulla base di espresse previsioni di legge che, in presenza di un accertamento irrevocabile di responsabilità penale (o situazione equipollente) per reati edilizi, urbanistici e ambientali, obbligano o autorizzano l'autorità giudiziaria a disporre la rimozione dei manufatti e la cessazione degli effetti pregiudizievoli per il bene pubblico offeso dal reato. Sicché, una volta che il giudice abbia accertato che gli abusi sono eseguiti in area soggetta a vincolo e che non si è in presenza di opere condonabili e una volta che il giudice abbia ritenuto non attuale la possibilità di prossimo provvedimento di sanatoria, non sussistono i presupposti perché l'ordine di demolizione venga sospeso o revocato. (Conferma ordinanza in data 20 Ottobre 2009 del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Torre Annunziata) Pres. De Maio, Est. Marini, Ric. Marciano. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 11/11/2010 (Cc. 28/09/2010) Sentenza n. 39768

  3. Attività imprenditoriale inquinante - Nozione di titolare di impresa o responsabile di ente - Reato di abbandono di rifiuti - Configurabilità - Art 51, 2° c., d.lgs. n. 22/1997 (ora art. 256, 2° c., d.lgs. n. 152/2006) - continuità normativa - Fattispecie: discarica abusiva di lavorazione di agrumi (cd pastazzo) con deturpazione ed alterazione dei luoghi sottoposti a vincolo paesaggistico (art. 734 c.p.). Ai fini della configurabilità del reato di abbandono di rifiuti cui all'art. 51, comma secondo, d.lgs. n. 22 del 1997 - ora art. 256, comma secondo, d.lgs. n. 152 del 2006, in continuità normativa - per titolare di impresa o responsabile di ente non deve intendersi solo il soggetto formalmente titolare dell'attività ma anche colui che eserciti di fatto l'attività imprenditoriale inquinante. Nella specie: il ricorrente è stato sorpreso mentre operava l'attività dello scarico dei rifiuti in un fiume, ciò assicurando la riferibilità all'imputato di tale azione ed assicurando che egli è stato chiamato a rispondere direttamente della sua condotta. L'imputato ha dedotto di essere solo un operario, ma non ha indicato alle dipendenze di chi lavorasse sicché l'obiezione difensiva mossa è stata ritenuta generica e inidonea dai giudici di merito. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso sentenza del 5.10.2009 della Corte d'appello di Messina) Pres. Onorato, Est. Amoroso, Ric. Aronica. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 7/10/2010 (Ud. 22/07/2010), Sentenza n. 35945

  4. Messa a dimora di piante autoctone - Ipotesi di pregiudizio del paesaggio - Occultamento di un punto di vista panoramico - Interventi di ripristino della fruibilità. Se la messa a dimora di piante autoctone è nella gran parte dei casi insuscettibile di pregiudicare un paesaggio nel quale fisiologicamente si inseriscono, nel caso in cui determini (come nella specie, nella quale, è stata realizzata una lunga, elevata e fitta barriera di sempreverdi) l’occultamento totale di un punto di vista panoramico accessibile al pubblico, sussistono quei presupposti di sensibile e non meramente temporanea alterazione di un valore tutelato che possono giustificare, nell’ambito dell’esercizio di poteri di natura tecnico-discrezionale, non sindacabili nel merito, interventi volti al ripristino della fruibilità del punto di vista dal quale si gode lo spettacolo delle bellezze panoramiche. Pres. Radesi, Est. La Guardia -J.D. (avv.ti Pratini, Chiti e Vergine) c. Comune di Firenze (avv.ti Minucci e Selvaggi) - TAR TOSCANA, Sez. III - 4 ottobre 2010, n. 6427
  5. Beni culturali e ambientali, diritto urbanistico, domande di sanatoria. Sussiste l'obbligatorietà del parere dell’Autorità preposta alla tutela del vincolo gravante sul bene anche in relazione a domande di sanatoria; infatti, costituisce jus receptum il principio per cui i pareri e nulla osta resi in materia ambientale espressi dagli organi deputati alla tutela in questione costituiscono una valutazione di natura tecnico-discrezionale, resa cioè in virtù di nozioni ed esperienze di natura tecnico-scientifica applicate alla fattispecie e volta appunto a verificare la compatibilità o meno dell’opera alle esigenze di rispetto delle caratteristiche paesaggistico-ambientali che connotano lo stato dei luoghi oggetto del vincolo (conformi, Cons. Stato, Sez. VI, 14/02/2007; Cons. Stato, Sez IV, 9/4/1999, n. 601). Consiglio di Stato, sez. IV, decisione 16.07.2010 n. 4591

  6. Reato di cui all’art 181 c. 1 bis, D.Lgs. n. 42/2004 - Configurabilità - Dolo generico. La fattispecie di cui all'art. 181, comma 1 bis, D.Lgs. a 42/2004 è punita a titolo di dolo generico. Quanto alla coscienza dell'antigiuridicità dell'azione, va rilevato che presupposto della responsabilità penale è la conoscibilità, da parte del soggetto agente, dell'effettivo contenuto precettivo della norma. Secondo la sentenza n. 364/1988 della Corte Costituzionale (in relazione alla previsione dell'art. 5 cod. pen.), va considerata quale limite alla responsabilità personale soltanto l'oggettiva impossibilità di conoscenza del precetto (c.d. ignoranza inevitabile, e quindi scusabile, della legge penale). (conferma sentenza n. 3863/2008 CORTE APPELLO di FIRENZE, del 16/04/2009) Pres. De Maio, Est. Fiale, Ric. Mieli ed altro. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 24/06/2010 (Ud. 24/03/2010), Sentenza n. 24241 
  7. Demolizione disposta dal Sindaco di immobile vincolato - Tutela della pubblica incolumità - Condotta del Sindaco - Adempimento di un dovere - Assenza di antigiuridicità - Sanzione ripristinatoria - Illegittimità. La possibilità di qualificare l’intervento di demolizione di un immobile vincolante, disposto dal Sindaco, come adempimento di un dovere (nella specie, tutela dell’incolumità pubblica dal pericolo di crollo), fa venir meno la illiceità della condotta, in quanto manca l’antigiuridicità del fatto: ciò rende illegittima la sanzione ripristinatoria imposta dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Ufficio Centrale per i Beni Archeologici, Artistici e Storici. Pres. Leo, Est. De Vita -Comune di Lecco (avv. Pedrazzini) c. Ministero per i Beni e le Attività Culturali (Avv. Stato) - TAR LOMBARDIA, Milano, Sez. IV - 1 giugno 2010, n. 1734

  8. Opere di urbanizzazione primaria - Zona SIC - ZPS con destinazione agricola ed assoggettata a vincolo paesaggistico - Inoltro di DIA separata - Esclusione - Fattispecie: in relazione a reati di lottizzazione abusiva - Artt. 44 lett. c), 16, 7° c. e 3 c.1°, lett. e.2, T.U. n. 380/2001 - Art. 181 D.Lgs. n. 42/2004. L'anticipata esecuzione (previo inoltro di DIA separata) di lavori riguardanti fognature e impianti di distribuzione elettrica ed idrica, configura illecito penale nei casi in cui sia fittiziamente predisposta per celarne la vera natura di opere sostanzialmente di urbanizzazione primaria (ex art. 16, 7° comma, del T.U. n. 380/2001), che l' art. 3, 1° comma - lett. e.2, dello stesso T.U. riconduce alla nozione di "nuove costruzioni". Fattispecie: in relazione a reati di lottizzazione abusiva, di cui all'art. 44, lett. c), del D.P.R. n. 380/2001, e di realizzazione di lavori in zona SIC - ZPS assoggettata a vincolo paesaggistico senza la prescritta autorizzazione dell'autorità preposta alla tutela del vincolo, di cui all'art. 181 del D.Lgs. n. 42/2004. (Conferma ordinanza n. 59/2009 TRIB. LIBERTÀ' di LECCE, del 24/04/2009) Pres. Petti, Est. Fiale, Ric. Marrella. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 28/05/2010 (Cc. 16/03/2010), Sentenza n. 20363
  9. Esecuzione di lavori abusivi - Autorizzazione paesaggistica postuma - Effetti - Art. 181 c. 1 quinquies, D. L.gs n. 42/2004. Il nulla osta rilasciato successivamente alla esecuzione dei lavori abusivi non produce l’effetto estintivo del corrispondente reato (Cass. sez. 111, 17.1.2003 n. 2109, Caruso) e neppure trova applicazione il disposto di cui all’art. 181 comma uno quinquies, del D. L.gs n. 42/2004. (Conferma Corte di Appello di Lecce sentenza del 15.1.2009) Pres. De Maio Est. Lombardi Ric. Medina. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 07/05/2010 (Ud. 24/03/2010), Sentenza n. 17535
  10. Autorizzazione paesaggistiche in sanatoria - Illegittimità - Art. 146, c. 12 d.lgs. n. 42/2004 - Eccezioni - Ipotesi tassative ex art. 167 - Procedura. L'art. 146 comma 12 - nella versione modificata dall'entrata in vigore del d.lg. n. 157 del 2006 - prevede che non possano più essere rilasciate autorizzazione paesaggistiche "in sanatoria", ossia successive alla realizzazione, anche parziale, degli interventi, salvo le ipotesi tassative volte a sanare "ex post" gli interventi abusivi di cui all'art. 167. In tali casi deve essere instaurata un'apposita procedura ad istanza della parte interessata che contempla l'accertamento della compatibilità paesaggistica, demandato all'amministrazione preposta alla gestione del vincolo, previa acquisizione del parere - non solo obbligatorio, ma vincolante - della Soprintendenza (cfr., T.A.R. Lombardia Brescia, sez. I, 27 marzo 2009, n. 709). Pres. De Zotti, Est. Bruno - M.G. (avv. Signor) c. Amministrazione per i Beni e le Attività Culturali (Avv. Stato) e altro (n.c.) - TAR VENETO, Sez. II - 23 aprile 2010, n. 1550

  11. Abusi edilizi in aree vincolate - Art. 181 d.lgs. n. 42/2004 - Sanzione - Rinvio all’art. 44 del d.P.R. n. 380/2001 - Interpretazione. Il rinvio operato dall’art. 181 del d. lgs. n. 42 del 2004 al solo art. 44 del D.P.R. n. 380 del 2001 si giustifica in relazione alla circostanza che esso è operato al solo fine delle determinazione della sanzione penale non valendo certo ad escludere l’irrogazione delle altre sanzioni correlate agli abusi commessi e, in primis, di quella demolitoria che costituisce la regola nelle ipotesi di interventi non compatibili con i valori paesaggistici tutelati. Pres. De Zotti, Est. Bruno - M.G. (avv. Signor) c. Amministrazione per i Beni e le Attività Culturali (Avv. Stato) e altro (n.c.) - TAR VENETO, Sez. II - 23 aprile 2010, n. 1550

  12. Immobili sottoposti a vincolo - Istanza di condono - Permesso di costruire in sanatoria - Amministrazioni preposte alla tutela del vincolo - Parere favorevole - Necessità - Termine di 180 gg. - Decorrenza - Silenzio-rifiuto impugnabile da parte dell'interessato. Per i manufatti non residenziali oggetto di istanza di condono il permesso di costruire in sanatoria non può essersi perfezionato per il mero decorso del tempo perché il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria per le opere eseguite su immobili sottoposti a vincolo è subordinato al parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo. L'amministrazione in esame ha un tempo di centottanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di parere per pronunciarsi, decorso il quale, però, non si forma alcun silenzio-assenso ma solo un silenzio-rifiuto impugnabile da parte dell'interessato. (Conferma ordinanza del Tribunale per il Riesame di Napoli in data 6.7.09) Pres. Petti, Est. Mulliri, Ric. Cacace. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 14/04/2010 (Cc. 16/03/2010), Sentenza n. 14312
  13. Zona sottoposta a vincolo paesaggistico - Lavori realizzati nel centro storico senza la relativa autorizzazione - Interventi idonei a compromettere i valori del paesaggio - Reato ex art. 181, c.1 D.Lgs. 42/2004 (già L. n. 431/1985, art. 1 sexies e art. 163 D. L.vo n. 490/1999). Il reato di cui al Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, articolo 181, comma 1, (già Legge n. 431 del 1985, articolo 1 sexies e Decreto Legislativo n. 490 del 1999, articolo 163) e' reato di pericolo e, pertanto, per la configurabilità dell'illecito, non è necessario un effettivo pregiudizio per l'ambiente, potendo escludersi dal novero delle condotte penalmente rilevanti soltanto quelle che si prospettano inidonee, pure in astratto, a compromettere i valori del paesaggio e l'aspetto esteriore degli edifici ( in proposito, Corte Cost., sent. n. 247 del 1997 ed ord. n. 68 del 1988). (Conferma sentenza n.2266/2008 CORTE APPELLO di PALERMO, del 17/03/2009) Pres./Rel. FIALE, Ric. G.V.. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 25/02/2010, Sentenza n. 7611

  14. Zona sottoposta a vincolo paesaggistico - Centro storico - Lavori realizzati in assenza di autorizzazione - Art. 181 D. Lgs. 42/2004 - Configurabilità - Presupposti. Nelle zone paesisticamente vincolate è inibita - in assenza dell'autorizzazione già prevista dalla Legge n. 1497 del 1939, articolo 7 le cui procedure di rilascio sono state innovate dalla Legge n. 431 del 1985 e sono attualmente disciplinate dal Decreto Legislativo n. 42 del 2004, articolo 146 - ogni modificazione dell'assetto del territorio, attuata attraverso lavori di qualsiasi genere, non soltanto edilizi (ad eccezione, tra l'altro, degli interventi consistenti nella manutenzione, ordinaria e straordinaria e nel consolidamento statico o restauro conservativo, purché non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici). Conferma sentenza n.2266/2008 CORTE APPELLO di PALERMO, del 17/03/2009) Pres./Rel. FIALE, Ric. G.V.. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 25/02/2010, Sentenza n. 7611

  15. Vincolo paesaggistico - Costruzioni abusive - Sanatoria - Presupposti - Interventi edilizi di minore rilevanza - Fattispecie - Artt. 33 e 32 c. 26 - lett. a) e c. 27, lett. d), L. n. 326/2003 - L.R. Sardegna n. 4/2004, (Normativa regionale in materia di abusivismo edilizio) - L.R. Sardegna n. 8/2004 (Piano paesaggistico Regionale) - Art. 33 L. n. 47/1985 - D. L.vo n. 380/2001. Non sono suscettibili di sanatoria, ai sensi dell'art. 32 del D.L. n. 269/2003, le nuove costruzioni realizzate, in assenza del titolo abilitativo edilizio, in area assoggettata a vincolo imposto a tutela degli interessi paesistici (ipotesi esclusa dal condono dal comma 26, lett. a). Pertanto, l'art. 32, comma 26 - lett. a), della legge n. 326/2003 ammette, la possibilità di ottenere la sanatoria soltanto per gli interventi edilizi di minore rilevanza [corrispondenti alle tipologie di illecito di cui ai punti nn. 4, 5 e 6 dell'Allegato I alla stessa legge (restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria)], previo parere favorevole da parte dell'autorità preposta alla tutela del vincolo. Tenuto conto, della formulazione del successivo comma 27, lett. d), il condono deve ritenersi applicabile anche alle nuove costruzioni abusive, qualora esse siano state ultimate (secondo la nozione fornita dall'art. 31, 2° comma, della legge n. 47/1985) prima dell'imposizione del vincolo paesaggistico e siano conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici. Anche l'art. 33 della legge n. 47/1985 (le cui previsioni sono fatte salve dal comma 27, lett. d, dell'art. 32 della legge n. 326/2003), del resto, riconnette la impossibilità di sanatoria, per contrasto con i vincoli specifici di inedificabilità assoluta ivi elencati, ai soli casi in cui detti vincoli "siano stati imposti prima della esecuzione delle opere stesse": le opere contrastanti con quei vincoli, dunque, debbono essere state realizzate dopo la loro imposizione per essere insuscettibili di condono. Nella presente fattispecie, al momento della ultimazione del manufatto abusivo, la zona in cui esso a stato edificato non era assoggettata a vincolo paesaggistico e solo successivamente è stata sottoposta a tutela sulla base del Piano paesaggistico approvato con la legge regionale n. 8/2004. Pres. Lupo, Est. Fiale, Ric. PM in proc. Contini. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 23/02/2010 (Cc. 17/11/2009), Sentenza n. 7109
  16. Abusi edilizi in zona vincolata - Opere realizzate senza autorizzazione paesaggistica - Condono edilizio - Estinzione dei reati per oblazione e prescrizione - Legge n. 47/1985 - Art. 1 sexies L. n. 431/1985. Nel caso d'intervento della concessione tramite condono edilizio, corrisposione dell'intera somma dovuta a titolo di oblazione (si veda, al riguardo, l'interpretazione autentica della Legge n. 47 del 1985, articolo 38 contenuta nella Legge 30 aprile 1999, n. 136, articolo 24) e scadenza del termine massimo di prescrizione i reati contestati ex Legge n. 47 del 1985 sono da considerarsi estinti. (Annulla sentenza n. 2536/1993 CORTE APPELLO di TORINO, del 17/05/1994) Pres. LUPO - Rel. FIALE - Ric. C.G. ed altri. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 23/02/2010, Sentenza n.7093
  17. Aree soggette a vincolo paesaggistico - Autorizzazione paesaggistica - Mancanza - Riduzione in pristino - Artt. 149 e 167 d.lgs. n. 42/2004. Nelle zone soggette a vincoli paesaggistici di cui alla parte terza, titolo primo, del D.Lgs. n.42/2004 ogni intervento non rientrante tra quelli di cui all’art.149 del medesimo decreto legislativo deve essere preceduto da specifica autorizzazione paesaggistica ed, in assenza di quest’ultima, le opere senza titolo debbono essere ridotte in pristino ai sensi dell’art.167 dello stesso decreto legislativo. Pres. Perrelli, Est. D’Alessandri - R.A. (avv. Mazzotta) c. Comune di Tornimparte (avv. Colagrande) - TAR ABRUZZO, L’Aquila, Sez. I - 11 febbraio 2010, n. 75

  18. Autorizzazione paesaggistica - Termine quinquennale di efficacia - Ratio - Autorizzazione paesaggistica rilasciata in sanatoria - Opere ultimate - Inapplicablità del termine quinquennale - Art. 146 d.lgs. n. 42/2004. L’art. 146 del decreto legislativo n. 42/2004, comma 4, nella versione risultante dalla modifiche apportate dal legislatore nel 2008, ha espressamente previsto il termine quinquennale di efficacia dell’autorizzazione paesaggistica. Tale previsione ha la sua ratio nella necessità di consentire all’amministrazione di compiere, alla scadenza dei cinque anni, nuovi accertamenti e valutazioni al fine di stabilire se l’opera risulti incompatibile con gli interessi pubblici in tema di bellezze naturali che si intendono salvaguardare. La previsione è destinata ad operare, quindi, in relazione alla generalità delle ipotesi nelle quali l’autorizzazione precede l’esecuzione dei lavori. Nei casi in cui, invece, l’autorizzazione paesaggistica è stata rilasciata in sanatoria e, dunque, in relazione ad opere già eseguite è di evidenza immediata la inapplicabilità del termine quinquennale di efficacia, posto che la valutazione di compatibilità concerne opere ormai ultimate, sicché la rilevanza delle stesse, sotto il profilo paesaggistico, può ritenersi senz’altro superata con la valutazione positiva dell’Autorità preposta alla tutela del vincolo. Pres. Di Nunzio, Est. Bruno - C.A.I. Treviso (avv.ti Borella, Perona e Stivanello Gussoni) c. Comune di Cortina D'Ampezzo (avv.ti Conte e Ghezzo) e altro (n.c.). TAR VENETO, Sez. II - 11 febbraio 2010, n. 452
  19. Vincolo paesaggistico - Abusi perpetrati in zona vincolata - Repressione - Competenza alternativa tra Comune e autorità preposta alla tutela del vincolo - Art. 27 d.P.R. n. 380/2001. Nel sistema delineato dall'art. 27 del DPR 380/2001, come già sotto il vigore dell’art. 4 della L. n. 47/1985, il legislatore ha previsto una competenza alternativa tra il Comune e l'Autorità preposta al vincolo paesaggistico in materia di repressione degli abusi perpetrati in zona vincolata, dandosi al contempo carico di evitare la sovrapposizione del concreto esercizio del potere demandato alle due Amministrazioni competenti mediante la prescrizione della previa comunicazione all'Autorità che deve salvaguardare il vincolo, la quale può eventualmente intervenire, ai fini della demolizione, anche di propria iniziativa. Pertanto per gli immobili dichiarati di interesse particolarmente importante la sanzione demolitoria ben può essere irrogata dal Comune, che deve limitarsi a dare avviso alla Soprintendenza, fermo restando che la Soprintendenza dovrà procedere alla fase esecutiva della demolizione - senza che con ciò sia esclusa la competenza provvedimentale del Comune - ai sensi dell’ultima parte dell’art. 27 comma 2, come aggiunta dall'articolo 32, commi 44, 45 e 46, legge n. 326 del 2003. Pres. Nappi, Est. D’Alessandri - P.P. e altro (avv. Marone) c. Comune di Napoli (avv. Municipale) e Regione Campania (avv. Gaudino). TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. IV - 4 febbraio 2010, n. 567
  20. Art. 164 d.lgs. n. 490/99 - Concreta rilevazione del danno arrecato al bene paesaggistico. La norma del comma I^ dell’art.164 D.L.vo n.490/99 va letta in maniera non formalistica, collegando cioè la sanzionabilità del comportamento del trasgressore alla concreta rilevazione di un danno effettivo arrecato al bene paesaggistico ed ambientale (nella specie, la Soprintendenza aveva irrogato l’indennità cd. risarcitoria pur dopo l’affermazione della compatibilità delle opere con il paesaggio). Pres. Zingales, Est. Schillaci - F.G. (avv. Fresta) c. Soprintendenza Beni Culturali ed Ambientali Catania (Avv. Stato). TAR SICILIA, Catania, Sez. I - 28 gennaio 2010, n. 138
  21. Immobile abusivo - Dissequestro, restituzione e demolizione d’ufficio - Reati di cui agli artt. 44, lett. c), D.P.R. n. 380/2001 e 163 D.Lgs. n. 490/1999. In tema di reati urbanistici, il giudice che dispone il dissequestro di un immobile abusivo, dopo che il responsabile dell’abuso non ha ottemperato net termine di legge all'ingiunzione comunale di demolire, e quindi dopo che si è verificato l'effetto ablativo a favore dell'ente comunale, deve disporre la restituzione dell'immobile allo stesso ente comunale e non al privato responsabile, che per avventura sia ancora in possesso del bene. Per individuate l'avente diritto alla restituzione, infatti, non è sufficiente il favor possessionis, occorrendo invece la prova positiva dello ius possidendi, che non compete più al privato inottemperante. Pres. Lupo, Est. Fiale, Ric. Calise. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 22/01/2010 (Cc. 17/11/2009), Sentenza n. 2912

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