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- Principio
di leale collaborazione tra Stato, Regioni ed enti locali - Autorità
comunale -
Poteri di verifica e controllo in materia di tutela ambientale e
paesistica.
Lo svolgimento delle funzioni
in materia di tutela ambientale e paesistica avviene in ambiti
oggettivi
caratterizzati da un complesso intreccio di competenze concorrenti
dello Stato,
delle regioni (o delle province autonome) e degli enti locali, in
ragione del
quale si impongono fra i predetti soggetti adeguate forme di
collaborazione, in
ossequio al generale principio di leale cooperazione (v., ad esempio,
Corte
Cost. sentt. nn. 378 del 2000; 366 del 1992, 1029 del 1988, 337 del
1989; Ad.
pl., 14 dicembre 2001, n. 9; cfr. anche Cons. St., sez. VI, 20 gennaio
2003, n.
204). Questo orientamento riceve definitivo riconoscimento nel nuovo
regime di
controllo e gestione dei beni sottoposti a tutela, introdotto dal
Codice dei
beni culturali e del paesaggio di cui al D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42
e,
particolare, dall’articolo 146 per quanto attiene alla tutela diretta e
dall’articolo 145 relativamente alla tutela di carattere
pianificatorio. Tanto
ciò è vero, che il rispetto delle autonomie comunali deve armonizzarsi
con la
verifica e la protezione di concorrenti interessi generali, collegati
ad una
valutazione più ampia delle esigenze diffuse nel territorio, con
conseguente
possibilità e legittimità dell'eventuale emanazione di disposizioni
legislative, statali e regionali, le quali intersechino le ordinarie
funzioni
pianificatorie attribuite agli enti locali ( Corte cost., 27 luglio
2000 , n.
378; cfr. anche sentenza n. 286 del 1997). Conseguentemente e
necessariamente,
anche in sede di rilascio ovvero di controllo successivo del titolo
edilizio e
del controllo dell’attività edilizia spettano all’autorità comunale
poteri di
verifica e controllo finalizzati al medesimo tipo di tutela (cfr. artt.
12,
co.1,, 14, co.1, 27, co. 2, T.U. n. 380 del 2001). Pres. Giaccardi,
Est.Pozzi -
Comune di Altomonte (avv. Crapolicchio) c. P.A.M.C. (avv.ti Salvatore e
Sanino)
- (Annulla TAR Calabria, Catanzaro, n. 499/2006). CONSIGLIO
DI STATO, Sez. IV - 10/12/2010, n. 8729
- Esercizio
del diritto di prelazione - Termini - Artt. 59-62 d.lgs. n. 42/2004 -
Termine
di 60 giorni dalla denuncia di trasferimento - Natura perentoria -
Altri
termini - Natura endoprocedimentale - Mancata osservanza - Effetti sul
valido
esercizio del diritto di prelazione - Esclusione.
L’unico termine perentorio
stabilito a pena di decadenza dagli artt. 59-62 del d.lgs. n. 42/2004 è
quello
di 60 giorni dalla denuncia per l’esercizio del diritto di prelazione.
Il
superamento degli altri termini ivi previsti, in quanto relativo a fasi
meramente endoprocedimentali, volte semplicemente a scandire il
procedimento e
non a tutelare gli interessi dei diversi soggetti coinvolti nella
procedura,
non appare, invece, in alcun modo idoneo di influire sul valido
esercizio del
diritto di prelazione. Pres. Salamone, Est. Fratamico - B.s.n.c.
(avv.ti
Gramaglia e Ottavis) c. Comune di Carmagnola (avv. Gallo) e Ministero
dei Beni
e delle attività Culturali (Avv. Stato) - TAR
PIEMONTE, Sez. II - 7 luglio 2010, n. 3008
- Trasferimento
- Esercizio del diritto di prelazione - Termine di 60 e 180 giorni -
Decorrenza
- Denuncia - Atto recettizio - Artt- 59-61 d.lgs. n. 42/2004. L’articolo 61 del d.lgs. n.
42/2004 prevede, ai fini dell’esercizio del diritto di prelazione, due
termini
diversi in relazione al corretto esercizio dell’obbligo di denuncia del
trasferimento del bene culturale: sessanta giorni nel caso di ricezione
della
denuncia di cui all’art. 59, centottanta giorni nel caso di denuncia
omessa o tardiva.
La lettera della norma, operando generico riferimento alla “ricezione”
della
denunzia, qualifica la stessa in termini di atto recettizio, ma non
stabilisce
alcuna forma particolare né per la trasmissione né per rendere la
“ricezione”
giuridicamente rilevante. In buona sostanza, ai fini della decorrenza
del
termine, risulta sufficiente che la stessa risulti comunque ricevuta
dal
soggetto cui la legge prevede che venga inviata. Pres. Esposito, Est.
Mele -
R.L. (avv.ti Criscuolo e De Vita) c. Comune di Avellino avv.ti Santucci
De
Magistris e Bascetta) e Ministero Per i Beni e Le Attivita' Culturali
(Avv.
Stato) - TAR
CAMPANIA, Salerno, Sez. II - 11 giugno 2010, n.
8807
- Trasferimento
- Esercizio del diritto di prelazione - Obbligo di denuncia - Soggetto
legittimato - Irrilevanza ai fini della decorrenza del termine. Pur
ponendo l’articolo 59 del
d.lgs. n. 42/2004 l’obbligo di denunzia a carico dell’alienante (comma
2, lett.
a), dalla lettura del successivo comma 5 e dell’articolo 61, comma 2,
emerge
che la qualità del soggetto che la presenta non è elemento essenziale
ai fini
della decorrenza del termine per l’esercizio del diritto di prelazione
e della
durata dello stesso, risultando piuttosto questi ultimi aspetti
collegati a
profili oggettivi e contenutistici dell’atto di denuncia. Pres.
Esposito, Est.
Mele - R.L. (avv.ti Criscuolo e De Vita) c. Comune di Avellino avv.ti
Santucci
De Magistris e Bascetta) e Ministero Per i Beni e Le Attivita'
Culturali (Avv.
Stato) - TAR
CAMPANIA, Salerno, Sez. II - 11 giugno 2010, n.
8807
- Potere
espropriativo ex art. 95, cc. 1 e 2
d.lgs. n. 42/2004 - Presupposti differenti rispetto al potere
espropriativo ex
artt. 96 e 97 - Delega del potere agli enti locali.
L’attribuzione del
potere espropriativo di cui all’art. 95, cc. 1 e 2 del d.lgs. n.
42/2004 (nel
caso di beni culturali mobili e immobili, nei confronti dei quali
l’espropriazione risponda ad un importante interesse a migliorare le
condizioni
di tutela ai fini della fruizione pubblica) è caratterizzata da
presupposti
evidentemente differenti rispetto alle successive previsioni degli
artt. 96; in
particolare, una differenza sostanziale è indubbiamente costituita
dalla
possibilità di delegare il potere espropriativo agli enti locali o ad
altri
enti pubblici che è prevista dall’art. 95 del Codice dei beni culturali
e del
paesaggio, ma non dalle successive previsioni degli artt. 96 e 97.
Pres.
Ravalli, Est. Viola - C.A. (avv. Natrella) c. Ministero per i Beni e le
Attività Culturali e altri (Avv. Stato), Comune di Lecce (avv.ti De
Salvo,
Astuto e Ciulla) e altro (n.c.). TAR PUGLIA, Lecce, Sez. I -
28 aprile 2010, n. 1037
- Sdemanializzazione
di beni appartenuti al
demanio culturale - Verifica ex art. 27 d.l. n. 269/2003 - Natura - Condicio
juris risolutiva.
La verifica prevista
dall’art. 27 del d.l. 30 settembre 2003, n. 269 (in tema di
sdemanializzazione
di beni già appartenuti al demanio culturale) non può essere intesa
come una
sorta di condicio juris sospensiva rispetto alla sottoposizione dei
beni alle
prescrizioni vincolistiche; quanto piuttosto come una sorta di condicio
juris risolutiva la quale non condiziona in alcun modo
(laddove non
effettuata) la permanenza del vincolo, ma - al più - ne preclude la
perdurante
efficacia nel caso di rilevata insussistenza del richiamato interesse
storico-artistico. Pres. Varrone, Est. Contessa - F. s.p.a. (avv.ti
Lemme e
Luly) c. Ministero per i Beni e Le Attivita' Culturali e altri (Avv.
Stato) e
altri (n.c.) - (Conferma TAR Toscana n. 4478/2004). CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI -
22 aprile 2010, n. 2278
- Art.
11 d.lgs. n. 42/2004 - Tipologie di “cose”suscettibili di tutela -
Elenco -
Rinvio alle disposizioni del medesimo testo normativo - regime
giuridico di
tutela - Riferimento alla norma di volta in volta richiamata -
Automatica
ascrivibilità dei beni contemplati nell’art. 11 nel novero dei beni
culturali -
Esclusione - Indagine di natura tecnico-discrezionale. L’art. 11 del d. lgs. n. 42
del 2004 individua i beni che, in determinate ipotesi, possono
rivestire il
carattere di bene culturale. Le svariate tipologie di “cose” - come
denominate
a seguito della novella del 2008, che ha sostituito l’originaria
dizione di
“beni” adoperata dal legislatore del 2004 - vengono semplicemente
elencate
dalla disposizione in esame, la quale reca, a sua volta, il rinvio a
singole
previsioni del codice, ove sono delineate, per ciascuna tipologia,
direttamente
o tramite ulteriore rinvio normativo, le condizioni ed i presupposti
per il
loro assoggettamento a tutela nonché le specifiche modalità d’uso e di
fruizione. Come chiarito nella relazione illustrativa del 2008, le
modifiche
apportate alla disposizione hanno principalmente lo scopo di rimarcare
il
significato del rinvio operato dall’art. 11 ad altre disposizioni del
medesimo
testo legislativo e di evidenziare che, in primo luogo, il regime
giuridico di
tutela risulta essere, per ciascuna tipologia, unicamente quello
descritto
dalla norma di volta in volta richiamata e, in secondo luogo, che non
vi è
alcuna automatica ascrivibilità delle cose contemplate nel novero dei
beni
culturali, poiché tale status può conseguire solo in esito ad una
indagine di
natura tecnico-discrezionale intesa ad accertare la presenza del grado
di
interesse storico ed artistico e delle altre condizioni richieste
dall’art. 10
del medesimo testo legislativo per la loro sottoposizione a tutela
mediante
formale dichiarazione. Pres.
De Zotti, Est. Bruno - C. s.p.a. (avv. Clarizia)
c. Amministrazione per i Beni e le Attività Culturali (Avv. Stato) - TAR
VENETO,
Sez. II - 24 marzo 2010, n. 939
- Art.
60 d.lgs. n. 42/2004 - Diritto di prelazione - Natura del potere
esercitato -
Presupposto del procedimento - Negozio o atto a titolo oneroso - Condicio
juris
sospensiva. Il
procedimento disciplinato
dall’art. 60 d.lgs. 42/2004 - a mente del quale “Il Ministero ha
facoltà di
acquistare i beni culturali alienati a titolo oneroso al medesimo
prezzo
stabilito nell’atto di alienazione” - al di là della denominazione
legislativa
di “diritto di prelazione”, integra l’esercizio di un potere ablatorio
di
natura reale che realizza un trasferimento coattivo di beni culturali
(cfr.
Cons. St., VI, n. 267/2009). Presupposto del procedimento è il negozio
o l’atto
a titolo oneroso che produrrebbe l’effetto di trasferimento, in uno con
la
dichiarazione di alienare del proprietario del bene culturale, con la
precisazione che gli effetti del negozio o dell’atto oneroso debbono
considerarsi sottoposti ad una condicio juris sospensiva, destinata ad
avverarsi solamente se nei due mesi successivi alla denuncia
l’amministrazione
non emana il provvedimento e non esercita il cd. diritto di prelazione
(v. ora
l’art. 61 co. 4 d.lgs. 42/2004). Pres. Piacentini, Est. Simonetti - F.
s.p.a.
(avv. Cavallone) c .Ministero per i Beni e le Attività Culturali (Avv.
Stato). TAR
LOMBARDIA, Milano, Sez. I - 11 gennaio 2010, n.7
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