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Beni culturali e ambientali - Enti pubblici, prelazione, sdemanializzazione, espropri
(Sentenze pronunciate nell'anno 2010 della Cassazione, del Consiglio di Stato e del TAR)
 Parti e argomenti della scheda: 
Le massime sottoriportate, relative all'anno 2010, riguardano le attività degli enti pubblici in materia di tutela dei beni ambientali: comune, regione e stato tramite gli uffici periferici delle soprintendenze.
  1. Principio di leale collaborazione tra Stato, Regioni ed enti locali
  2. Esercizio del diritto di prelazione - Termini
  3. Trasferimento - Esercizio del diritto di prelazione
  4. Trasferimento - Esercizio del diritto di prelazione - Obbligo di denuncia
  5. Potere espropriativo ex art. 95, cc. 1 e 2 d.lgs. n. 42/2004
  6. Sdemanializzazione di beni appartenuti al demanio culturale
  7. Art. 11 d.lgs. n. 42/2004 - Tipologie di “cose”suscettibili di tutela
  8. Art. 60 d.lgs. n. 42/2004 - Diritto di prelazione
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  1. Principio di leale collaborazione tra Stato, Regioni ed enti locali - Autorità comunale - Poteri di verifica e controllo in materia di tutela ambientale e paesistica. Lo svolgimento delle funzioni in materia di tutela ambientale e paesistica avviene in ambiti oggettivi caratterizzati da un complesso intreccio di competenze concorrenti dello Stato, delle regioni (o delle province autonome) e degli enti locali, in ragione del quale si impongono fra i predetti soggetti adeguate forme di collaborazione, in ossequio al generale principio di leale cooperazione (v., ad esempio, Corte Cost. sentt. nn. 378 del 2000; 366 del 1992, 1029 del 1988, 337 del 1989; Ad. pl., 14 dicembre 2001, n. 9; cfr. anche Cons. St., sez. VI, 20 gennaio 2003, n. 204). Questo orientamento riceve definitivo riconoscimento nel nuovo regime di controllo e gestione dei beni sottoposti a tutela, introdotto dal Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e, particolare, dall’articolo 146 per quanto attiene alla tutela diretta e dall’articolo 145 relativamente alla tutela di carattere pianificatorio. Tanto ciò è vero, che il rispetto delle autonomie comunali deve armonizzarsi con la verifica e la protezione di concorrenti interessi generali, collegati ad una valutazione più ampia delle esigenze diffuse nel territorio, con conseguente possibilità e legittimità dell'eventuale emanazione di disposizioni legislative, statali e regionali, le quali intersechino le ordinarie funzioni pianificatorie attribuite agli enti locali ( Corte cost., 27 luglio 2000 , n. 378; cfr. anche sentenza n. 286 del 1997). Conseguentemente e necessariamente, anche in sede di rilascio ovvero di controllo successivo del titolo edilizio e del controllo dell’attività edilizia spettano all’autorità comunale poteri di verifica e controllo finalizzati al medesimo tipo di tutela (cfr. artt. 12, co.1,, 14, co.1, 27, co. 2, T.U. n. 380 del 2001). Pres. Giaccardi, Est.Pozzi - Comune di Altomonte (avv. Crapolicchio) c. P.A.M.C. (avv.ti Salvatore e Sanino) - (Annulla TAR Calabria, Catanzaro, n. 499/2006). CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV - 10/12/2010, n. 8729
  2. Esercizio del diritto di prelazione - Termini - Artt. 59-62 d.lgs. n. 42/2004 - Termine di 60 giorni dalla denuncia di trasferimento - Natura perentoria - Altri termini - Natura endoprocedimentale - Mancata osservanza - Effetti sul valido esercizio del diritto di prelazione - Esclusione. L’unico termine perentorio stabilito a pena di decadenza dagli artt. 59-62 del d.lgs. n. 42/2004 è quello di 60 giorni dalla denuncia per l’esercizio del diritto di prelazione. Il superamento degli altri termini ivi previsti, in quanto relativo a fasi meramente endoprocedimentali, volte semplicemente a scandire il procedimento e non a tutelare gli interessi dei diversi soggetti coinvolti nella procedura, non appare, invece, in alcun modo idoneo di influire sul valido esercizio del diritto di prelazione. Pres. Salamone, Est. Fratamico - B.s.n.c. (avv.ti Gramaglia e Ottavis) c. Comune di Carmagnola (avv. Gallo) e Ministero dei Beni e delle attività Culturali (Avv. Stato) - TAR PIEMONTE, Sez. II - 7 luglio 2010, n. 3008
  3. Trasferimento - Esercizio del diritto di prelazione - Termine di 60 e 180 giorni - Decorrenza - Denuncia - Atto recettizio - Artt- 59-61 d.lgs. n. 42/2004. L’articolo 61 del d.lgs. n. 42/2004 prevede, ai fini dell’esercizio del diritto di prelazione, due termini diversi in relazione al corretto esercizio dell’obbligo di denuncia del trasferimento del bene culturale: sessanta giorni nel caso di ricezione della denuncia di cui all’art. 59, centottanta giorni nel caso di denuncia omessa o tardiva. La lettera della norma, operando generico riferimento alla “ricezione” della denunzia, qualifica la stessa in termini di atto recettizio, ma non stabilisce alcuna forma particolare né per la trasmissione né per rendere la “ricezione” giuridicamente rilevante. In buona sostanza, ai fini della decorrenza del termine, risulta sufficiente che la stessa risulti comunque ricevuta dal soggetto cui la legge prevede che venga inviata. Pres. Esposito, Est. Mele - R.L. (avv.ti Criscuolo e De Vita) c. Comune di Avellino avv.ti Santucci De Magistris e Bascetta) e Ministero Per i Beni e Le Attivita' Culturali (Avv. Stato) - TAR CAMPANIA, Salerno, Sez. II - 11 giugno 2010, n. 8807
  4. Trasferimento - Esercizio del diritto di prelazione - Obbligo di denuncia - Soggetto legittimato - Irrilevanza ai fini della decorrenza del termine. Pur ponendo l’articolo 59 del d.lgs. n. 42/2004 l’obbligo di denunzia a carico dell’alienante (comma 2, lett. a), dalla lettura del successivo comma 5 e dell’articolo 61, comma 2, emerge che la qualità del soggetto che la presenta non è elemento essenziale ai fini della decorrenza del termine per l’esercizio del diritto di prelazione e della durata dello stesso, risultando piuttosto questi ultimi aspetti collegati a profili oggettivi e contenutistici dell’atto di denuncia. Pres. Esposito, Est. Mele - R.L. (avv.ti Criscuolo e De Vita) c. Comune di Avellino avv.ti Santucci De Magistris e Bascetta) e Ministero Per i Beni e Le Attivita' Culturali (Avv. Stato) - TAR CAMPANIA, Salerno, Sez. II - 11 giugno 2010, n. 8807
  5. Potere espropriativo ex art. 95, cc. 1 e 2 d.lgs. n. 42/2004 - Presupposti differenti rispetto al potere espropriativo ex artt. 96 e 97 - Delega del potere agli enti locali. L’attribuzione del potere espropriativo di cui all’art. 95, cc. 1 e 2 del d.lgs. n. 42/2004 (nel caso di beni culturali mobili e immobili, nei confronti dei quali l’espropriazione risponda ad un importante interesse a migliorare le condizioni di tutela ai fini della fruizione pubblica) è caratterizzata da presupposti evidentemente differenti rispetto alle successive previsioni degli artt. 96; in particolare, una differenza sostanziale è indubbiamente costituita dalla possibilità di delegare il potere espropriativo agli enti locali o ad altri enti pubblici che è prevista dall’art. 95 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, ma non dalle successive previsioni degli artt. 96 e 97. Pres. Ravalli, Est. Viola - C.A. (avv. Natrella) c. Ministero per i Beni e le Attività Culturali e altri (Avv. Stato), Comune di Lecce (avv.ti De Salvo, Astuto e Ciulla) e altro (n.c.). TAR PUGLIA, Lecce, Sez. I - 28 aprile 2010, n. 1037
  6. Sdemanializzazione di beni appartenuti al demanio culturale - Verifica ex art. 27 d.l. n. 269/2003 - Natura - Condicio juris risolutiva. La verifica prevista dall’art. 27 del d.l. 30 settembre 2003, n. 269 (in tema di sdemanializzazione di beni già appartenuti al demanio culturale) non può essere intesa come una sorta di condicio juris sospensiva rispetto alla sottoposizione dei beni alle prescrizioni vincolistiche; quanto piuttosto come una sorta di condicio juris risolutiva la quale non condiziona in alcun modo (laddove non effettuata) la permanenza del vincolo, ma - al più - ne preclude la perdurante efficacia nel caso di rilevata insussistenza del richiamato interesse storico-artistico. Pres. Varrone, Est. Contessa - F. s.p.a. (avv.ti Lemme e Luly) c. Ministero per i Beni e Le Attivita' Culturali e altri (Avv. Stato) e altri (n.c.) - (Conferma TAR Toscana n. 4478/2004). CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI - 22 aprile 2010, n. 2278
  7. Art. 11 d.lgs. n. 42/2004 - Tipologie di “cose”suscettibili di tutela - Elenco - Rinvio alle disposizioni del medesimo testo normativo - regime giuridico di tutela - Riferimento alla norma di volta in volta richiamata - Automatica ascrivibilità dei beni contemplati nell’art. 11 nel novero dei beni culturali - Esclusione - Indagine di natura tecnico-discrezionale. L’art. 11 del d. lgs. n. 42 del 2004 individua i beni che, in determinate ipotesi, possono rivestire il carattere di bene culturale. Le svariate tipologie di “cose” - come denominate a seguito della novella del 2008, che ha sostituito l’originaria dizione di “beni” adoperata dal legislatore del 2004 - vengono semplicemente elencate dalla disposizione in esame, la quale reca, a sua volta, il rinvio a singole previsioni del codice, ove sono delineate, per ciascuna tipologia, direttamente o tramite ulteriore rinvio normativo, le condizioni ed i presupposti per il loro assoggettamento a tutela nonché le specifiche modalità d’uso e di fruizione. Come chiarito nella relazione illustrativa del 2008, le modifiche apportate alla disposizione hanno principalmente lo scopo di rimarcare il significato del rinvio operato dall’art. 11 ad altre disposizioni del medesimo testo legislativo e di evidenziare che, in primo luogo, il regime giuridico di tutela risulta essere, per ciascuna tipologia, unicamente quello descritto dalla norma di volta in volta richiamata e, in secondo luogo, che non vi è alcuna automatica ascrivibilità delle cose contemplate nel novero dei beni culturali, poiché tale status può conseguire solo in esito ad una indagine di natura tecnico-discrezionale intesa ad accertare la presenza del grado di interesse storico ed artistico e delle altre condizioni richieste dall’art. 10 del medesimo testo legislativo per la loro sottoposizione a tutela mediante formale dichiarazione. Pres. De Zotti, Est. Bruno - C. s.p.a. (avv. Clarizia) c. Amministrazione per i Beni e le Attività Culturali (Avv. Stato) - TAR VENETO, Sez. II - 24 marzo 2010, n. 939

  8. Art. 60 d.lgs. n. 42/2004 - Diritto di prelazione - Natura del potere esercitato - Presupposto del procedimento - Negozio o atto a titolo oneroso - Condicio juris sospensiva. Il procedimento disciplinato dall’art. 60 d.lgs. 42/2004 - a mente del quale “Il Ministero ha facoltà di acquistare i beni culturali alienati a titolo oneroso al medesimo prezzo stabilito nell’atto di alienazione” - al di là della denominazione legislativa di “diritto di prelazione”, integra l’esercizio di un potere ablatorio di natura reale che realizza un trasferimento coattivo di beni culturali (cfr. Cons. St., VI, n. 267/2009). Presupposto del procedimento è il negozio o l’atto a titolo oneroso che produrrebbe l’effetto di trasferimento, in uno con la dichiarazione di alienare del proprietario del bene culturale, con la precisazione che gli effetti del negozio o dell’atto oneroso debbono considerarsi sottoposti ad una condicio juris sospensiva, destinata ad avverarsi solamente se nei due mesi successivi alla denuncia l’amministrazione non emana il provvedimento e non esercita il cd. diritto di prelazione (v. ora l’art. 61 co. 4 d.lgs. 42/2004). Pres. Piacentini, Est. Simonetti - F. s.p.a. (avv. Cavallone) c .Ministero per i Beni e le Attività Culturali (Avv. Stato). TAR LOMBARDIA, Milano, Sez. I - 11 gennaio 2010, n.7

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