Giurisprudenza
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Beni culturali e ambientali - Diritto urbanistico
(Sentenze pronunciate nell'anno 2010 della Cassazione, del Consiglio di Stato e del TAR)
 Parti e argomenti della scheda: 
Le massime di questa pagina, dedotte dalla giurisprudenza del 2010, interessano i casi che riguardano l'urbanistica, le autorizzazioni necessarie, le varie situazioni degli interventi possibili.
  1. Demolizione delle opere abusive
  2. Costruzione, allargamento o modificazione di strada
  3. Esecuzione dell’appalto
  4. Piano Territoriale Paesistico
  5. Condono edilizio
  6. Efficacia estintiva della sanatoria
  7. Reato urbanistico e reato ambientale
  8. Permesso di costruire
  9. Parcheggio interrato
  10. Bosco - Costruzione abusiva in area boscata
  11. Domande di sanatoria
  12. Volumi tecnici
  13. Permesso di costruire e autorizzazione paesaggistica scaduti
  14. Permesso di costruire - Variante con DIA
  15. Difformità parziali
  16. Piani di lottizzazione
  17. Permesso di costruire ex art. 36 del T.U. n. 389/2001
  18. Ordine di rimessione in pristino
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  1. Demolizione delle opere abusive - Revoca o sospensione - Istanza di condono o di sanatoria successiva al passaggio in giudicato della sentenza di condanna - Giudice dell'esecuzione - Poteri e verifiche - Fattispecie: manufatto abusivo ubicato in zona vincolata - Art. 7, u.c., L. n. 47/1985 oggi art. 31, c.9°, D.P.R. n. 380/2001 - Art. 32, c. 27 lett. d), D.L. n. 269/2003, conv. in L. n. 326/2003. In materia urbanistica, ai fini della revoca o sospensione dell'ordine di demolizione delle opere abusive, (art. 7, ultimo comma, della L. 28 febbraio 1985, n. 47, oggi previsto dall'art. 31, comma nono, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380), in presenza di una istanza di condono o di sanatoria successiva al passaggio in giudicato della sentenza di condanna, il giudice dell'esecuzione investito della questione è tenuto ad una attenta disamina dei possibili esiti e dei tempi di definizione della procedura ed, in particolare: a) ad accertare il possibile risultato dell'istanza e se esistono cause ostative al suo accoglimento; b) nel caso di insussistenza di tali cause, a valutare i tempi di definizione del procedimento amministrativo e sospendere l'esecuzione solo in prospettiva di un rapido esaurimento dello stesso. (Cass. sez. III, 26.9.2007 n. 38997, Di Somma; conf. Cass. sez. IV, 5.3.2008 n. 15210, Romano; Cass. sez. III, 12.12.2003 n. 3992 del 2004, Russetti). Fattispecie: manufatto abusivo ubicato in zona vincolata, non suscettibile di sanatoria ai sensi dell'art. 32, comma 27 lett. d), del D.L. n. 269/2003, convertito in L. n. 326/2003. (dichiara inammissibile il ricorso avverso ordinanza in data 23.3.2010 del G.I.P. del Tribunale di Latina) Pres. Petti, Est. Lombardi, Ric. Romano. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 29/11/2010 (Cc. 10/11/2010), Sentenza n. 42189
  2. Costruzione, allargamento o modificazione di strada su preesistente sentiero - Zona paesisticamente vincolata - Permesso di costruire ed autorizzazione paesistica - Necessità - Artt. 44 lett. c) D.P.R. n 380/2001 e 181 d. l.vo n. 42/2004. Per la costruzione o l'allargamento o la modificazione di una strada, anche qualora l'allargamento o la modificazione avvengano su una precedente pista o strada, è necessario il permesso di costruire, trattandosi di una trasformazione edilizia del territorio. Inoltre, quando la costruzione o l'allargamento o la modificazione di una strada avvengono in zona paesisticamente vincolata, occorre, oltre che il permesso di costruire, anche l'autorizzazione paesistica, poiché viene posta in essere una trasformazione ambientale, che rende indispensabile l'intervento e la valutazione delle autorità preposte al controllo del paesaggio sotto i diversi profili urbanistico e paesaggistico ambientale. (dichiara inammissibile il ricorso avverso sentenza della Corte d'appello di Brescia del 15/06/2009) Pres. Petti, Est. Petti, Ric. Grismondi. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 04/11/2010 (Ud. 14/10/2010), Sentenza n. 39186
  3. Esecuzione dell’appalto - Danni derivati a terzi - Responsabilità del committente - Colpa “in eligendo” e di omesso controllo - Artt. 2043 e 2049 c.c. - Immobile dichiarato di interesse storico-artistico - Demolizione non autorizzata - Fattispecie - Art. 160 D. Lgs. n. 42/2004. La responsabilità del committente (nella specie il comune di Bitonto) per danni derivati a terzi dall’appalto non si basa soltanto sull’art. 2049 c.c., secondo cui la particolare autonomia contrattuale di cui gode l’appaltatore esclude la possibilità di configurare in genere la esistenza di un rapporto di preposizione che giustificherebbe la responsabilità del committente stesso (il quale non risponde, quindi, normalmente, dei danni cagionati a terzi dall’appaltatore), ma si basa, in talune ipotesi, come appunto quella in esame, sulla clausola generale dell’art.2043 c.c.; e cioè sulla c.d. colpa “in eligendo”, potendo il committente essere eccezionalmente corresponsabile in via diretta con l’appaltatore per i danni derivati a terzi dall’esecuzione dell’appalto. Fattispecie: totale distruzione di un bene assoggettato a vincolo storico-artistico. (conferma sentenze riunite del T.a.r. Puglia - Bari: Sezione III nn. 00155/2005 e 01148/2007) Pres. Ruoppolo - Est. Cafini - Comune di Bitonto (avv. Valla) c. Ministero per i beni e le attività' culturali (Avvocatura generale dello Stato) ed altri. CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI, 28/10/2010, Sentenza n. 7635
  4. Piano Territoriale Paesistico (P.T.P.) - Autorizzazione edilizia - Incremento dei volumi esistenti - Annullamento della Sovrintendenza - Legittimità - Fattispecie. E' legittimo l'intervento della Sovrintendenza ostativo a qualsiasi incremento dei volumi esistenti (di fatto, per contrasto con l'art. 12.4 del P.T.P. campano), senza che si possa distinguere in considerazione della destinazione funzionale del nuovo volume da realizzare. Nella specie, il Soprintendente per i beni architettonici ed il paesaggio di Napoli ha annullato l'autorizzazione rilasciata per la copertura di cassoni di raccolta dell'acqua siti nel giardino di pertinenza, anche al fine di allocazione di pannelli solari per la produzione di energia elettrica. (annulla sentenza del T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI, Sez. III n. 12895/2003) - Pres. Barbagallo - Est. Garofoli - Ministero per i beni e le attivita' culturali (Avvocatura Generale dello Stato) c. L. (avv. Lamberti). CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI, 24/09/2010, Sentenza n. 7123
  5. Condono edilizio - Rilascio di concessione sanante - Effetti - Fattispecie - Art. 31, 9° c., T.U.E. n. 380/2001 - Art. 38, 3° c., L. n. 47/1985 - Art. 32 L. n.326/2003. Il rilascio di concessione sanante per condono edilizio, dopo il passaggio in giudicato della sentenza di condanna, mentre non ha effetto estintivo dei reati e delle pene (rendendo operanti, rispetto ad essi, soltanto i particolari effetti di cui all'art. 38, 3° comma, della legge n. 47/1985), può comportare invece l'inapplicabilità ed anche la revoca dell'ordine di demolizione disposto ai sensi dell'art. 31, 9° comma, del T,U. n. 380/2001 [Cass.: Sez. IV, 12.11.2002, n.37984, Mortillaro; Sez. III: 4.2.2000, n. 3683, P.M. in proc. Basile; 29.7.1998, n.1854, Caffaro ed altri; 20.6.1997, n.2475, Coppola; 20.6.1997, n.2474, Morello; 20.6.1997, n.2472, Filieri; 28.11.1996, Ilardi. Decisioni tutte conformi alla motivazione della sentenza delle Sezioni Unite 24.7.1996, ric. P.M. in proc. Monterisi]. Sicché l'ordine di demolizione in oggetto, costituendo una sanzione amministrativa caratterizzata dalla natura giurisdizionale dell'organo istituzionale al quale ne è attribuita l'applicazione, non è suscettibile di passare in giudicato, essendo sempre possibile la sua revoca quando risulti assolutamente incompatibile con atti amministrativi della competente autorità, che abbia conferito all'immobile altra destinazione o abbia provveduto alla sua sanatoria (Cass., Sez. III, 4.2.2000, n. 3682, Puglisi). Nella specie, si verte in ipotesi di opera abusiva non suscettibile di sanatoria, ai sensi dell'art. 32 del D.L. n. 269/2003, poiché si tratta di nuova costruzione realizzata, in assenza del titolo abilitativo edilizio, in area assoggettata a vincolo imposto a tutela degli interessi paesistici (ipotesi esclusa dal condono dal comma 26, lett. a) [Cass., Sez. III, 12.1.2007, n. 6431, Sicignano; Cass. 5.4.2005, n. 12577, Ricci; Cass. 1.10.2004, n. 38694, Canu ed altro; Cass. 24.9.2004, n. 37865, Musio]. Pertanto, correttamente risulta affermata l’inefficacia, ai fini penali, della esperita procedura di condono edilizio. (conferma, ordinanza n. 18/2005 CORTE APPELLO di NAPOLI, del 24/06/2009) Pres. Lupo, Est. Fiale, Ric. Terminiello ed altro. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 08/09/2010 (Cc. 28/04/2010), Sentenza n. 32954
  6. Efficacia estintiva della sanatoria - Valutazione postuma di compatibilità paesaggistica - C.d. interventi minori - Fattispecie - Artt.181 c. 1 ter sub a) e 167, D.L.vo n. 42/2004 - Art.44 c.1 lett. c TU n. 380/2001 - Art. unico, c.36, L. n. 308/2004. L’efficacia estintiva della sanatoria è limitata ai reati contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche vigenti e non si estende ad altri reati correlati alla tutela di interessi diversi quali quelli previsti dalla normativa sulle opere in cemento armato, sulle costruzioni in zone sismiche oppure di tutela delle aree di interesse ambientale. Per questi ultimi reati, la L. n. 308/2004 (art. unico, c.36) ha novellato l'art.181 D. L.vo n. 42/2004 ed introdotto la possibilità di una valutazione postuma di compatibilità paesaggistica di alcuni interventi minori all'esito della quale (pur rimanendo ferme le misure amministrative ripristinatorie e pecuniarie di cui all'art.167 D.L.vo n. 42/2004) non si applicano le sanzioni penali. Nella specie, l'imputato non ha fatto ricorso a tale procedure né poteva utilmente farlo poiché risultano realizzate nuove volumetrie e questa circostanza rende inapplicabile la speciale causa estintiva del reato come precisato dall'art.181 c. 1 ter sub a D.L.vo n. 42/2004. (riforma sentenza n. 575/2008 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARI, del 22/12/2009) Pres. Lupo - Est. Squassoni - Ric. Marongiu. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 01/09/2010 (Ud. 1/07/2010), Sentenza n. 32547

  7. Reato urbanistico e reato ambientale - Ordine di demolizione e riduzione in pristino - Effetti diversificati - T.U.E. n. 380/2001 - D.L.vo n. 42/2004. L'ordine di demolizione caducato per il reato urbanistico, deve essere mantenuto in vigore per quello ambientale. Sicché, la statuizione inerente la demolizione non deve essere revocata nei casi in cui sussista il reato ambientale, piuttosto, è necessario disporre anche la restitutio in pristinum per ricondurre l'assetto dei luoghi alla situazione originaria, comportando la reintegrazione totale del bene nell'area protetta, l'ordine di rimessione in pristino ha una ampiezza maggiore, ma comprensiva dello abbattimento del manufatto abusivo. (riforma sentenza n. 575/2008 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARI, del 22/12/2009) Pres. Lupo - Est. Squassoni - Ric. Marongiu. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 01/09/2010 (Ud. 1/07/2010), Sentenza n. 32547
  8. Permesso di costruire - Autorizzazione paesaggistica - Autonomia dei due titoli abilitativi - Ottenimento dell’autorizzazione paesaggistica - Affidamento del privato circa il rilascio del permesso di costruire - Inconfigurabilità. Il permesso di costruire e l’autorizzazione paesaggistica sono titoli che assolvono funzioni differenti in quanto tutelano valori differenti e sono emessi sulla base di valutazioni di tipo diverso (l’una di conformità urbanistica, l’altra di compatibilità paesaggistica). Pretendere che dall’emanazione dell’una possa discendere un affidamento all’emanazione anche dell’altro significa negare l’autonomia dei due titoli abilitativi e pretendere, alla fin fine, di poter fare a meno di uno di essi, avendo ottenuto l’altro. Pres. Petruzzelli, Est.Russo - M. s.r.l. (avv. Campana) c. Comune di Ardesio (avv. Asdrubali). TAR LOMBARDIA, Brescia, Sez.I - 6 agosto 2010, n. 2654
  9. Parcheggio interrato - Permesso di costruire Necessità - Vincolo di pertinenzialità - Vincoli gravante sull’area - Contrasto del vincolo - Illegittimità del permesso di costruire - Artt. 10 e 3, 1° c. lett. e) D.P.R. n. 380/2001. Deve essere assentito mediante permesso di costruire, un parcheggio interrato anche se realizzato con vincolo di pertinenzialità da perfezionare in un momento successivo alla costruzione. Inoltre, il rilascio del permesso di costruire è subordinato al rispetto della normativa vincolistica gravante sull’area. Sicché, è illegittimo il permesso di costruire, rilasciato in contrasto del vincolo gravante sull’area. (conferma sentenza del Tribunale Amministrativo della Campania - Napoli, Sezione VII, n. 00178/2010) Pres. Garofoli - Est. Atzeni - Comune di Lettere (avv. Furno) c. G. Bosco Gargiulo (avv.ti Cirillo e Orlando). CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI, 21/07/2010, Decisione n. 4801

  10. BOSCO - Costruzione abusiva in area boscata - Richiesta di rilascio di concessione sanatoria - Nulla-osta dell’organismo preposto alla tutela del vincolo - Necessità - Demolizione del manufatto e ripristino dello stato dei luoghi. In materia edilizia, una costruzione che insiste in area inclusa in zona di PRG classificata a bosco è sottoposta a vincolo di tutela ambientale e per ciò stesso, ogni richiesta di rilascio di concessione sanatoria deve necessariamente conseguire il nulla-osta dell’organismo preposto alla tutela del vincolo, (che nella specie, per quanto attiene alla Provincia di Trento, è da identificare nella Commissione provinciale per la tutela paesaggistico-ambientale (CTP) rivelandosi, l’acquisizione del relativo parere, una fase procedimentale del tutto insostituibile) (Cons Stato Sez. VI 3/5/2007 n.1944). Pertanto, il carattere abusivo delle opere, la non compatibilità ambientale delle stesse costituisce legittima giustificazione delle determinazioni di rigetto della chiesta sanatoria e di irrogazione della sanzione della completa demolizione del manufatto e ripristino dello stato dei luoghi. (conferma sentenza del T.R.G.A. - DELLA PROVINCIA DI TRENTO n. 00170/2002) - Pres. Trotta - Rel. Migliozzi - Nardelli (avv.ti Devigili e Romanelli) c. Provincia Autonoma di Trento (avv.ti Iemma, Pedrazzoli, Stella Richter). CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 16/07/2010, Sentenza n. 4591
  11. Domande di sanatoria - Autorità preposta alla tutela del vincolo - Obbligatorietà del parere - Fattispecie. Sussiste, l'obbligatorietà del parere dell’Autorità preposta alla tutela del vincolo gravante sul bene anche in relazione a domande di sanatoria (cfr. Cons Stato, Sezi. VI, 14/02/2007, n.607), costituisce jus receptum il principio per cui i pareri e nulla osta resi in materia ambientale espressi dagli organi deputati alla tutela in questione costituiscono una valutazione di natura tecnico-discrezionale, resa cioè in virtù di nozioni ed esperienze di natura tecnico-scientifica applicate alla fattispecie e volta appunto a verificare la compatibilità o meno dell’opera alle esigenze di rispetto delle caratteristiche paesaggistico-ambientali che connotano lo stato dei luoghi oggetto del vincolo (Cons.Stato, Sez IV, 9/4/1999, n.601; idem Sez. VI, 11/4/2006, n.2001). Fattispecie: richiesta di rilascio di concessione sanatoria ed investitura e ruolo della Commissione provinciale per la tutela paesaggistico-ambientale (CTP) - Provincia di Trento). (conferma sentenza del T.R.G.A. - DELLA PROVINCIA DI TRENTO n. 00170/2002) - Pres. Trotta - Rel. Migliozzi - Nardelli (avv.ti Devigili e Romanelli) c. Provincia Autonoma di Trento (avv.ti Iemma, Pedrazzoli, Stella Richter). CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 16/07/2010, Sentenza n. 4591
  12. Volumi tecnici non comportanti nuovi volumi e nuove superfici - Eccezione al divieto di autorizzazione paesistica in sanatoria - Nozione di volume tecnico - Fattispecie. Secondo parte della giurisprudenza fanno eccezione al divieto di rilasciare l'autorizzazione paesistica in sanatoria, previsto dall'art. 167 comma 4, d.lg. n. 42 del 2004, i soppalchi, i volumi interrati e i volumi tecnici che non abbiano comportato nuovi volumi e nuove superfici (T.A.R. Lombardia Milano, sez. IV, 16 febbraio 2009 , n. 1309; T.A.R. Campania Napoli, sez. VII, 03 novembre 2009, n. 6827): la nozione di volume tecnico può però essere applicata solo alle opere edilizie completamente prive di una propria autonomia funzionale, anche potenziale, in quanto destinate a contenere impianti serventi di una costruzione principale, per esigenze tecnico-funzionali della costruzione stessa (T.A.R. Campania Napoli, sez. IV, 05 agosto 2009, n. 4738). In particolare, non costituisce volume tecnico un vano scala finalizzato non alla installazione ed accesso a impianti tecnologici necessari alle esigenze abitative, ma a consentire l'accesso da un appartamento ad una terrazza praticabile (Consiglio Stato , sez. V, 26 luglio 1984 , n. 578). Pres. Romano, Est. Pisano - C.C. (avv. Calabrese) c. Ministero Beni Attivita' Culturali e altro (avv. Stato) e altro (n.c.) - TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. III - 25 maggio 2010, n. 8748
  13. Permesso di costruire e autorizzazione paesaggistica scaduti - Prosecuzione dei lavori - Reato urbanistico e paesaggistico - Configurabilità. In aree vincolate l'autorizzazione paesaggistica costituisce condizione di efficacia del titolo abilitativo edilizio nel senso che esso diviene efficace solo dopo l'autorizzazione predetta. In ogni caso nessun lavoro esterno, assentibile o no con permesso di costruire, può essere proseguito senza il preventivo rilascio/rinnovo del nulla osta paesaggistico scaduto. Da ciò consegue che non è consentito iniziare i lavori prima della conclusione dell'intero procedimento configurandosi nel caso contrario sia il reato urbanistico che quello paesaggistico (Cass. sez III n. 22824/2003). Nella specie, considerato che non era stata richiesto né tanto meno rilasciato il rinnovo dell'autorizzazione paesaggistica, l'autorità comunale ha considerato sospesa la procedura. (conferma ordinanza del tribunale del riesame di Salerno del 21/12/2009) Pres. Lupo, Est. Petti, Ric. Garofalo. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 11/05/2010 (Cc. 08/04/2010), Sentenza n. 17971
  14. Permesso di costruire - Variante con DIA - Limiti - Vincolo paesaggistico-ambientale - Realizzazione di varianti cd. Lievi - Rilascio dell'autorizzazione - Necessità - D.Lgs. n. 42/2004 - Art. 22, cc. 2°e 6°, T.U. n. 380/2001. La successiva DIA non può ritenersi che integri mera variante del progetto già approvato con il precedente permesso di costruire. In quanto, si configura "variante" solo allorquando il progetto già approvato non risulti sostanzialmente e radicalmente mutato dal nuovo elaborato. Inoltre, le varianti, normalmente devono essere autorizzate con il medesimo procedimento prescritto per il rilascio del permesso di costruire e possono essere sottoposte a DIA soltanto qualora: a) non incidano sui parametri urbanistici e sulla volumetrie; b) non modifichino la destinazione d'uso e la categoria edilizia; c) non alterino la sagoma dell'edificio; d) non violino le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire (art. 22, 2° comma, del T.U. n. 380/2001). Infine, in presenza di un vincolo paesaggistico-ambientale, la realizzazione di varianti cd. lievi, sono comunque subordinate al preventivo rilascio dell'autorizzazione richiesta dal D.Lgs. n. 42/2004 (art. 22, 6° comma, del T.U. n. 380/2001). (Conferma ordinanza n. 216/2009 TRIB. LIBERTA' di SALERNO, del 22/06/2009) Pres. Grassi, Est. Fiale, Ric. Cavallo. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 27/04/2010 (Cc. 17/02/2010), Sentenza n. 16393
  15. Difformità parziali - Area assoggettate a vincolo paesaggistico - Sequestro preventivo - Legittimità - Artt. 44, lett. a)e lett. c), 32, c.3° TU. n. 380/2001. Anche nell’ipotesi di difformità parziali, il sequestro preventivo è giustificato in quanto anche tali difformità costituiscono reato, sanzionato dall’art. 44, lett. a), del TU. n. 380/2001. Ciò nondimeno, ai sensi dell’art. 32, 3° comma, del T.U. n. 380/2001 - per gli interventi eseguiti in zone assoggettate a vincolo paesaggistico, nel caso in cui l’opera sia difforme da quella autorizzata con il permesso di costruire, non c’e spazio per l’applicazione della meno grave fattispecie di cui alla lettera a) dell’art. 44, T.U. n. 380/2001 poiché ogni difformità dal progetto, anche se di minima rilevanza, costituisce abuso punito ai sensi dell’art. 44, lett. c), dello stesso T.U. E’ indifferente, in tal caso, ai fini della qualificazione giuridica del reato, distinguere tra le categorie della difformità (totale o parziale) e della variazione essenziale (integrando questa una tipologia di abuso edilizio che si pone a livello intermedio tra la difformità totale e la difformità parziale dal permesso di costruire), poiché è proprio l’art. 32, 3° comma, del TU. n. 380/2001 a prevedere che, in presenza del vincolo paesaggistico, tutti gli interventi realizzati in difformità dal titolo abilitativo (anche quelli che normalmente si configurano come semplici difformità parziali) sono considerati ai fini penali come variazioni essenziali e, quindi, quali difformità totali. (Conferma ordinanza n. 83/2009 TRIB. LIBERTA' di SALERNO, del 11/03/2009) Pres. Grassi Est. Fiale Ric. Santonicola ed altro. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 27/04/2010 (Cc. 17/02/2010), Sentenza n. 16392
  16. Piani di lottizzazione - Valutazione sotto il profilo paesistico - Art. 28 , c. 2 L. n. 1150/1942. L’art. 28 comma 2 della legge 17 agosto 1942 n. 1150 estende ai piani di lottizzazione la necessità di una valutazione sotto il profilo paesistico indipendentemente dalla presenza di un vincolo paesistico-ambientale. Qualora un tale vincolo sussista, tanto per l’intervento di una dichiarazione di notevole interesse pubblico riferita a un bene determinato (art. 136 e 157 del Dlgs. 42/2004) quanto per effetto della tutela ex lege dei contesti ambientali (art. 142 del Dlgs. 42/2004), è necessaria una vera e propria autorizzazione paesistica, sottoposta, nel regime transitorio, al potere di annullamento ministeriale ex art. 159 del Dlgs. 42/2004. Pres. Petruzzelli, Est. Petron - G. scarl (avv.ti Bononi e Codignola) c. Comune di Sarnico (avv. Fugazzola). TAR LOMBARDIA, Brescia, Sez. I - 8 aprile 2010, n. 1511
  17. Permesso di costruire ex art. 36 del T.U. n. 389/2001 - Effetti e limiti - L. n. 431/1985 (come trasfuse nel T.U. n. 490/1999 e nel D.Lgs. n. 42/2004) - Normativa “urbanistiche” e “paesaggistica” - Differenza e funzione. Il permesso di costruire rilasciato ex art. 36 del T.U. n. 389/2001 estingue ai sensi del successivo art. 45 - soltanto i reati di cui all'art. 44 dello stesso T.U.. Tuttavia, l'effetto estintivo non si estende, alle violazioni della legge n. 431/1985 (come trasfuse nel T.U. n. 490/1999 e nel D.Lgs. n. 42/2004), poiché, a norma del 3° comma dell'art. 45 del T.U. n. 389/2001, il rilascio del permesso di costruire in seguito ad intervenuto accertamento di conformità "estingue i reati contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche vigenti" ed alla nozione di "norme urbanistiche" non può ricondursi la normativa paesaggistica, che pone una disciplina difforme e differenziata, legittimamente e costituzionalmente distinta, avente oggettività giuridica diversa rispetto a quella che riguarda l'assetto del territorio sotto il profilo edilizio (Cass., Sez. 20.5.2005, n. 19256; 19.5.2004, n. 23287; 25.10.2002, n. 35864; 11.2.1998, n. 1658). Pres. Lupo, Est. Fiale, Ric. Capasso. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 23/02/2010 (Cc. 17/11/2011), Sentenza n. 7111

  18. Ordine di rimessione in pristino - Sentenza di condanna o di patteggiamento - Revoca - Poteri del giudice dell'esecuzione - Atti amministrativi incompatibili. Il giudice dell'esecuzione, deve revocare l'ordine di rimessione in pristino impartito con la sentenza di condanna o di patteggiamento quando siano già sopravvenuti atti amministrativi del tutto incompatibili con esso e può altresì sospendere tale ordine quando sia concretamente prevedibile e probabile l'emissione, entro breve tempo, di atti amministrativi incompatibili. Pertanto, detta sanzione è sottratta alla regola del giudicato ed è riesaminabile in fase esecutiva, atteso che spetta al giudice dell'esecuzione valutare la compatibilità dell'ordine ripristinatorio medesimo con i provvedimenti eventualmente emessi dall'autorità o dalla giurisdizione amministrativa, disponendone la revoca in caso di contrasto insanabile o la sospensione se può ragionevolmente presumersi, sulla base di elementi concreti, che tali provvedimenti stanno per essere emessi in tempi brevi, non essendo peraltro sufficiente la mera possibilità di una loro adozione. Pres. Lupo, Est. Fiale, Ric. Capasso. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 23/02/2010 (Cc. 17/11/2011), Sentenza n. 7111

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