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- Demolizione
delle opere abusive - Revoca o sospensione - Istanza di condono o di
sanatoria
successiva al passaggio in giudicato della sentenza di condanna -
Giudice
dell'esecuzione - Poteri e verifiche - Fattispecie: manufatto abusivo
ubicato
in zona vincolata - Art. 7, u.c., L. n. 47/1985 oggi art. 31, c.9°,
D.P.R. n.
380/2001 - Art. 32, c. 27 lett. d), D.L. n. 269/2003, conv. in L. n.
326/2003.
In materia urbanistica, ai
fini della revoca o sospensione dell'ordine di demolizione delle opere
abusive,
(art. 7, ultimo comma, della L. 28 febbraio 1985, n. 47, oggi previsto
dall'art. 31, comma nono, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380), in
presenza di una
istanza di condono o di sanatoria successiva al passaggio in giudicato
della
sentenza di condanna, il giudice dell'esecuzione investito della
questione è
tenuto ad una attenta disamina dei possibili esiti e dei tempi di
definizione
della procedura ed, in particolare: a) ad accertare il possibile
risultato
dell'istanza e se esistono cause ostative al suo accoglimento; b) nel
caso di
insussistenza di tali cause, a valutare i tempi di definizione del
procedimento
amministrativo e sospendere l'esecuzione solo in prospettiva di un
rapido
esaurimento dello stesso. (Cass. sez. III, 26.9.2007 n. 38997, Di
Somma; conf.
Cass. sez. IV, 5.3.2008 n. 15210, Romano; Cass. sez. III, 12.12.2003 n.
3992
del 2004, Russetti). Fattispecie: manufatto abusivo ubicato in zona
vincolata,
non suscettibile di sanatoria ai sensi dell'art. 32, comma 27 lett. d),
del
D.L. n. 269/2003, convertito in L. n. 326/2003. (dichiara inammissibile
il
ricorso avverso ordinanza in data 23.3.2010 del G.I.P. del Tribunale di
Latina)
Pres. Petti, Est. Lombardi, Ric. Romano. CORTE DI
CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 29/11/2010 (Cc.
10/11/2010), Sentenza n. 42189
- Costruzione,
allargamento o modificazione
di strada su preesistente sentiero - Zona paesisticamente vincolata -
Permesso
di costruire ed autorizzazione paesistica - Necessità - Artt. 44 lett.
c)
D.P.R. n 380/2001 e 181 d. l.vo n. 42/2004.
Per la costruzione o l'allargamento o la
modificazione di una strada, anche qualora l'allargamento o la
modificazione
avvengano su una precedente pista o strada, è necessario il permesso di
costruire, trattandosi di una trasformazione edilizia del territorio.
Inoltre,
quando la costruzione o l'allargamento o la modificazione di una strada
avvengono in zona paesisticamente vincolata, occorre, oltre che il
permesso di
costruire, anche l'autorizzazione paesistica, poiché viene posta in
essere una
trasformazione ambientale, che rende indispensabile l'intervento e la
valutazione delle autorità preposte al controllo del paesaggio sotto i
diversi
profili urbanistico e paesaggistico ambientale. (dichiara inammissibile
il
ricorso avverso sentenza della Corte d'appello di Brescia del
15/06/2009) Pres.
Petti, Est. Petti, Ric. Grismondi. CORTE DI CASSAZIONE PENALE,
Sez. III, 04/11/2010 (Ud. 14/10/2010),
Sentenza n. 39186
- Esecuzione
dell’appalto - Danni derivati a terzi - Responsabilità del committente
- Colpa
“in
eligendo”
e di omesso controllo -
Artt. 2043 e 2049 c.c. - Immobile dichiarato di interesse
storico-artistico -
Demolizione non autorizzata - Fattispecie - Art. 160 D. Lgs. n.
42/2004. La
responsabilità del
committente (nella specie il comune di Bitonto) per danni derivati a
terzi
dall’appalto non si basa soltanto sull’art. 2049 c.c., secondo cui la
particolare autonomia contrattuale di cui gode l’appaltatore esclude la
possibilità di configurare in genere la esistenza di un rapporto di
preposizione che giustificherebbe la responsabilità del committente
stesso (il
quale non risponde, quindi, normalmente, dei danni cagionati a terzi
dall’appaltatore), ma si basa, in talune ipotesi, come appunto quella
in esame,
sulla clausola generale dell’art.2043 c.c.; e cioè sulla c.d. colpa “in
eligendo”, potendo il committente essere eccezionalmente
corresponsabile in
via diretta con l’appaltatore per i danni derivati a terzi
dall’esecuzione
dell’appalto. Fattispecie: totale distruzione di un bene assoggettato a
vincolo
storico-artistico. (conferma sentenze riunite del T.a.r. Puglia - Bari:
Sezione
III nn. 00155/2005 e 01148/2007) Pres. Ruoppolo - Est. Cafini - Comune
di
Bitonto (avv. Valla) c. Ministero per i beni e le attività' culturali
(Avvocatura generale dello Stato) ed altri. CONSIGLIO
DI STATO, Sez. VI, 28/10/2010, Sentenza n.
7635
- Piano
Territoriale
Paesistico (P.T.P.) - Autorizzazione edilizia - Incremento dei volumi
esistenti
- Annullamento della Sovrintendenza - Legittimità - Fattispecie. E' legittimo
l'intervento della Sovrintendenza ostativo a qualsiasi incremento dei
volumi
esistenti (di fatto, per contrasto con l'art. 12.4 del P.T.P. campano),
senza
che si possa distinguere in considerazione della destinazione
funzionale del
nuovo volume da realizzare. Nella specie, il Soprintendente per i beni
architettonici ed il paesaggio di Napoli ha annullato l'autorizzazione
rilasciata per la copertura di cassoni di raccolta dell'acqua siti nel
giardino
di pertinenza, anche al fine di allocazione di pannelli solari per la
produzione di energia elettrica. (annulla sentenza del T.A.R. CAMPANIA
-
NAPOLI, Sez. III n. 12895/2003) - Pres. Barbagallo - Est. Garofoli -
Ministero
per i beni e le attivita' culturali (Avvocatura Generale dello Stato)
c. L.
(avv. Lamberti). CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI,
24/09/2010, Sentenza n. 7123
- Condono
edilizio -
Rilascio di concessione sanante - Effetti - Fattispecie - Art. 31, 9°
c.,
T.U.E. n. 380/2001 - Art. 38, 3° c., L. n. 47/1985 - Art. 32 L.
n.326/2003. Il rilascio di
concessione sanante per condono edilizio, dopo il passaggio in
giudicato della
sentenza di condanna, mentre non ha effetto estintivo dei reati e delle
pene
(rendendo operanti, rispetto ad essi, soltanto i particolari effetti di
cui
all'art. 38, 3° comma, della legge n. 47/1985), può comportare invece
l'inapplicabilità ed anche la revoca dell'ordine di demolizione
disposto ai
sensi dell'art. 31, 9° comma, del T,U. n. 380/2001 [Cass.: Sez. IV,
12.11.2002,
n.37984, Mortillaro; Sez. III: 4.2.2000, n. 3683, P.M. in proc. Basile;
29.7.1998, n.1854, Caffaro ed altri; 20.6.1997, n.2475, Coppola;
20.6.1997,
n.2474, Morello; 20.6.1997, n.2472, Filieri; 28.11.1996, Ilardi.
Decisioni
tutte conformi alla motivazione della sentenza delle Sezioni Unite
24.7.1996,
ric. P.M. in proc. Monterisi]. Sicché l'ordine di demolizione in
oggetto,
costituendo una sanzione amministrativa caratterizzata dalla natura
giurisdizionale dell'organo istituzionale al quale ne è attribuita
l'applicazione, non è suscettibile di passare in giudicato, essendo
sempre
possibile la sua revoca quando risulti assolutamente incompatibile con
atti
amministrativi della competente autorità, che abbia conferito
all'immobile
altra destinazione o abbia provveduto alla sua sanatoria (Cass., Sez.
III,
4.2.2000, n. 3682, Puglisi). Nella specie, si verte in ipotesi di opera
abusiva
non suscettibile di sanatoria, ai sensi dell'art. 32 del D.L. n.
269/2003,
poiché si tratta di nuova costruzione realizzata, in assenza del titolo
abilitativo edilizio, in area assoggettata a vincolo imposto a tutela
degli
interessi paesistici (ipotesi esclusa dal condono dal comma 26, lett.
a)
[Cass., Sez. III, 12.1.2007, n. 6431, Sicignano; Cass. 5.4.2005, n.
12577,
Ricci; Cass. 1.10.2004, n. 38694, Canu ed altro; Cass. 24.9.2004, n.
37865,
Musio]. Pertanto, correttamente risulta affermata l’inefficacia, ai
fini
penali, della esperita procedura di condono edilizio. (conferma,
ordinanza n.
18/2005 CORTE APPELLO di NAPOLI, del 24/06/2009) Pres. Lupo, Est.
Fiale, Ric.
Terminiello ed altro. CORTE DI CASSAZIONE PENALE,
Sez. III, 08/09/2010 (Cc. 28/04/2010),
Sentenza n. 32954
- Efficacia
estintiva della sanatoria - Valutazione postuma di compatibilità
paesaggistica
- C.d. interventi minori - Fattispecie - Artt.181 c. 1 ter sub a) e
167, D.L.vo
n. 42/2004 - Art.44 c.1 lett. c TU n. 380/2001 - Art. unico, c.36, L.
n.
308/2004.
L’efficacia estintiva della sanatoria è limitata ai reati
contravvenzionali
previsti dalle norme urbanistiche vigenti e non si estende ad altri
reati
correlati alla tutela di interessi diversi quali quelli previsti dalla
normativa sulle opere in cemento armato, sulle costruzioni in zone
sismiche
oppure di tutela delle aree di interesse ambientale. Per questi ultimi
reati,
la L. n. 308/2004 (art. unico, c.36) ha novellato l'art.181 D. L.vo n.
42/2004
ed introdotto la possibilità di una valutazione postuma di
compatibilità
paesaggistica di alcuni interventi minori all'esito della quale (pur
rimanendo
ferme le misure amministrative ripristinatorie e pecuniarie di cui
all'art.167
D.L.vo n. 42/2004) non si applicano le sanzioni penali. Nella specie,
l'imputato non ha fatto ricorso a tale procedure né poteva utilmente
farlo
poiché risultano realizzate nuove volumetrie e questa circostanza rende
inapplicabile la speciale causa estintiva del reato come precisato
dall'art.181
c. 1 ter sub a D.L.vo n. 42/2004. (riforma sentenza n. 575/2008 CORTE
APPELLO
SEZ.DIST. di SASSARI, del 22/12/2009) Pres. Lupo - Est. Squassoni -
Ric.
Marongiu. CORTE DI
CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 01/09/2010 (Ud.
1/07/2010), Sentenza n. 32547
- Reato
urbanistico e reato ambientale -
Ordine di demolizione e riduzione in pristino - Effetti diversificati -
T.U.E.
n. 380/2001 - D.L.vo n. 42/2004.
L'ordine di demolizione caducato per il
reato urbanistico, deve essere mantenuto in vigore per quello
ambientale.
Sicché, la statuizione inerente la demolizione non deve essere revocata
nei
casi in cui sussista il reato ambientale, piuttosto, è necessario
disporre
anche la restitutio in pristinum per ricondurre l'assetto dei luoghi
alla
situazione originaria, comportando la reintegrazione totale del bene
nell'area
protetta, l'ordine di rimessione in pristino ha una ampiezza maggiore,
ma
comprensiva dello abbattimento del manufatto abusivo. (riforma sentenza
n.
575/2008 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARI, del 22/12/2009) Pres. Lupo
- Est.
Squassoni - Ric. Marongiu. CORTE DI CASSAZIONE PENALE,
Sez. III, 01/09/2010 (Ud. 1/07/2010),
Sentenza n. 32547
- Permesso
di costruire - Autorizzazione
paesaggistica - Autonomia dei due titoli abilitativi - Ottenimento
dell’autorizzazione paesaggistica - Affidamento del privato circa il
rilascio
del permesso di costruire - Inconfigurabilità. Il
permesso di costruire
e l’autorizzazione paesaggistica sono titoli che assolvono funzioni
differenti
in quanto tutelano valori differenti e sono emessi sulla base di
valutazioni di
tipo diverso (l’una di conformità urbanistica, l’altra di compatibilità
paesaggistica). Pretendere che dall’emanazione dell’una possa
discendere un
affidamento all’emanazione anche dell’altro significa negare
l’autonomia dei
due titoli abilitativi e pretendere, alla fin fine, di poter fare a
meno di uno
di essi, avendo ottenuto l’altro. Pres. Petruzzelli, Est.Russo - M.
s.r.l. (avv.
Campana) c. Comune di Ardesio (avv. Asdrubali). TAR LOMBARDIA, Brescia, Sez.I
- 6 agosto 2010, n. 2654
- Parcheggio
interrato - Permesso di costruire Necessità - Vincolo di
pertinenzialità -
Vincoli gravante sull’area - Contrasto del vincolo - Illegittimità del
permesso
di costruire - Artt. 10 e 3, 1° c. lett. e) D.P.R. n. 380/2001. Deve essere
assentito mediante
permesso di costruire, un parcheggio interrato anche se realizzato con
vincolo
di pertinenzialità da perfezionare in un momento successivo alla
costruzione.
Inoltre, il rilascio del permesso di costruire è subordinato al
rispetto della
normativa vincolistica gravante sull’area. Sicché, è illegittimo il
permesso di
costruire, rilasciato in contrasto del vincolo gravante sull’area.
(conferma
sentenza del Tribunale Amministrativo della Campania - Napoli, Sezione
VII, n.
00178/2010) Pres. Garofoli - Est. Atzeni - Comune di Lettere (avv.
Furno) c. G.
Bosco Gargiulo (avv.ti Cirillo e Orlando). CONSIGLIO
DI STATO, Sez. VI, 21/07/2010, Decisione n.
4801
- BOSCO -
Costruzione abusiva in area
boscata
- Richiesta di rilascio di concessione sanatoria - Nulla-osta
dell’organismo
preposto alla tutela del vincolo - Necessità - Demolizione del
manufatto e
ripristino dello stato dei luoghi.
In materia edilizia, una costruzione che
insiste in area inclusa in zona di PRG classificata a bosco è
sottoposta a
vincolo di tutela ambientale e per ciò stesso, ogni richiesta di
rilascio di
concessione sanatoria deve necessariamente conseguire il nulla-osta
dell’organismo preposto alla tutela del vincolo, (che nella specie, per
quanto
attiene alla Provincia di Trento, è da identificare nella Commissione
provinciale per la tutela paesaggistico-ambientale (CTP) rivelandosi,
l’acquisizione del relativo parere, una fase procedimentale del tutto
insostituibile) (Cons Stato Sez. VI 3/5/2007 n.1944). Pertanto, il
carattere
abusivo delle opere, la non compatibilità ambientale delle stesse
costituisce
legittima giustificazione delle determinazioni di rigetto della chiesta
sanatoria e di irrogazione della sanzione della completa demolizione
del manufatto
e ripristino dello stato dei luoghi. (conferma sentenza del T.R.G.A. -
DELLA
PROVINCIA DI TRENTO n. 00170/2002) - Pres. Trotta - Rel. Migliozzi -
Nardelli
(avv.ti Devigili e Romanelli) c. Provincia Autonoma di Trento (avv.ti
Iemma,
Pedrazzoli, Stella Richter). CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV,
16/07/2010, Sentenza n. 4591
- Domande
di sanatoria - Autorità
preposta
alla tutela del vincolo - Obbligatorietà del parere - Fattispecie. Sussiste,
l'obbligatorietà del parere dell’Autorità preposta alla tutela del
vincolo
gravante sul bene anche in relazione a domande di sanatoria (cfr. Cons
Stato,
Sezi. VI, 14/02/2007, n.607), costituisce jus receptum
il principio per
cui i pareri e nulla osta resi in materia ambientale espressi dagli
organi
deputati alla tutela in questione costituiscono una valutazione di
natura
tecnico-discrezionale, resa cioè in virtù di nozioni ed esperienze di
natura
tecnico-scientifica applicate alla fattispecie e volta appunto a
verificare la
compatibilità o meno dell’opera alle esigenze di rispetto delle
caratteristiche
paesaggistico-ambientali che connotano lo stato dei luoghi oggetto del
vincolo
(Cons.Stato, Sez IV, 9/4/1999, n.601; idem Sez. VI, 11/4/2006, n.2001).
Fattispecie: richiesta di rilascio di concessione sanatoria ed
investitura e
ruolo della Commissione provinciale per la tutela
paesaggistico-ambientale
(CTP) - Provincia di Trento). (conferma sentenza del T.R.G.A. - DELLA
PROVINCIA
DI TRENTO n. 00170/2002) - Pres. Trotta - Rel. Migliozzi - Nardelli
(avv.ti
Devigili e Romanelli) c. Provincia Autonoma di Trento (avv.ti Iemma,
Pedrazzoli, Stella Richter). CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV,
16/07/2010, Sentenza n. 4591
- Volumi
tecnici non comportanti nuovi volumi
e nuove superfici - Eccezione al divieto di autorizzazione paesistica
in
sanatoria - Nozione di volume tecnico - Fattispecie.
Secondo parte della
giurisprudenza fanno eccezione al divieto di rilasciare
l'autorizzazione
paesistica in sanatoria, previsto dall'art. 167 comma 4, d.lg. n. 42
del 2004,
i soppalchi, i volumi interrati e i volumi tecnici che non abbiano
comportato
nuovi volumi e nuove superfici (T.A.R. Lombardia Milano, sez. IV, 16
febbraio
2009 , n. 1309; T.A.R. Campania Napoli, sez. VII, 03 novembre 2009, n.
6827):
la nozione di volume tecnico può però essere applicata solo alle opere
edilizie
completamente prive di una propria autonomia funzionale, anche
potenziale, in
quanto destinate a contenere impianti serventi di una costruzione
principale,
per esigenze tecnico-funzionali della costruzione stessa (T.A.R.
Campania
Napoli, sez. IV, 05 agosto 2009, n. 4738). In particolare, non
costituisce
volume tecnico un vano scala finalizzato non alla installazione ed
accesso a
impianti tecnologici necessari alle esigenze abitative, ma a consentire
l'accesso da un appartamento ad una terrazza praticabile (Consiglio
Stato ,
sez. V, 26 luglio 1984 , n. 578). Pres. Romano, Est. Pisano - C.C.
(avv.
Calabrese) c. Ministero Beni Attivita' Culturali e altro (avv. Stato) e
altro
(n.c.) - TAR
CAMPANIA, Napoli, Sez. III - 25 maggio 2010, n. 8748
- Permesso
di costruire e autorizzazione paesaggistica scaduti - Prosecuzione dei
lavori -
Reato urbanistico e paesaggistico - Configurabilità.
In aree vincolate
l'autorizzazione paesaggistica costituisce condizione di efficacia del
titolo
abilitativo edilizio nel senso che esso diviene efficace solo dopo
l'autorizzazione predetta. In ogni caso nessun lavoro esterno,
assentibile o no
con permesso di costruire, può essere proseguito senza il preventivo
rilascio/rinnovo del nulla osta paesaggistico scaduto. Da ciò consegue
che non
è consentito iniziare i lavori prima della conclusione dell'intero
procedimento
configurandosi nel caso contrario sia il reato urbanistico che quello
paesaggistico (Cass. sez III n. 22824/2003). Nella specie, considerato
che non
era stata richiesto né tanto meno rilasciato il rinnovo
dell'autorizzazione
paesaggistica, l'autorità comunale ha considerato sospesa la procedura.
(conferma ordinanza del tribunale del riesame di Salerno del
21/12/2009) Pres.
Lupo, Est. Petti, Ric. Garofalo. CORTE DI
CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 11/05/2010 (Cc.
08/04/2010), Sentenza n. 17971
- Permesso
di costruire - Variante con DIA -
Limiti - Vincolo paesaggistico-ambientale - Realizzazione di varianti
cd. Lievi
- Rilascio dell'autorizzazione - Necessità - D.Lgs. n. 42/2004 - Art.
22, cc.
2°e 6°, T.U. n. 380/2001.
La successiva DIA non può ritenersi che integri mera
variante del progetto già approvato con il precedente permesso di
costruire. In
quanto, si configura "variante" solo allorquando il progetto già
approvato non risulti sostanzialmente e radicalmente mutato dal nuovo
elaborato. Inoltre, le varianti, normalmente devono essere autorizzate
con il
medesimo procedimento prescritto per il rilascio del permesso di
costruire e
possono essere sottoposte a DIA soltanto qualora: a) non incidano sui
parametri
urbanistici e sulla volumetrie; b) non modifichino la destinazione
d'uso e la
categoria edilizia; c) non alterino la sagoma dell'edificio; d) non
violino le
eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire (art. 22, 2°
comma,
del T.U. n. 380/2001). Infine, in presenza di un vincolo
paesaggistico-ambientale, la realizzazione di varianti cd. lievi, sono
comunque
subordinate al preventivo rilascio dell'autorizzazione richiesta dal
D.Lgs. n.
42/2004 (art. 22, 6° comma, del T.U. n. 380/2001). (Conferma ordinanza
n.
216/2009 TRIB. LIBERTA' di SALERNO, del 22/06/2009) Pres. Grassi, Est.
Fiale,
Ric. Cavallo. CORTE
DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 27/04/2010 (Cc. 17/02/2010),
Sentenza n. 16393
-
Difformità
parziali - Area assoggettate a vincolo paesaggistico - Sequestro
preventivo -
Legittimità - Artt. 44, lett. a)e lett. c), 32, c.3° TU. n. 380/2001.
Anche nell’ipotesi di
difformità parziali, il sequestro preventivo è giustificato in quanto
anche
tali difformità costituiscono reato, sanzionato dall’art. 44, lett. a),
del TU.
n. 380/2001. Ciò nondimeno, ai sensi dell’art. 32, 3° comma, del T.U.
n.
380/2001 - per gli interventi eseguiti in zone assoggettate a vincolo
paesaggistico, nel caso in cui l’opera sia difforme da quella
autorizzata con
il permesso di costruire, non c’e spazio per l’applicazione della meno
grave
fattispecie di cui alla lettera a) dell’art. 44, T.U. n. 380/2001
poiché ogni
difformità dal progetto, anche se di minima rilevanza, costituisce
abuso punito
ai sensi dell’art. 44, lett. c), dello stesso T.U. E’ indifferente, in
tal
caso, ai fini della qualificazione giuridica del reato, distinguere tra
le
categorie della difformità (totale o parziale) e della variazione
essenziale
(integrando questa una tipologia di abuso edilizio che si pone a
livello
intermedio tra la difformità totale e la difformità parziale dal
permesso di costruire),
poiché è proprio l’art. 32, 3° comma, del TU. n. 380/2001 a prevedere
che, in
presenza del vincolo paesaggistico, tutti gli interventi realizzati in
difformità dal titolo abilitativo (anche quelli che normalmente si
configurano
come semplici difformità parziali) sono considerati ai fini penali come
variazioni essenziali e, quindi, quali difformità totali. (Conferma
ordinanza
n. 83/2009 TRIB. LIBERTA' di SALERNO, del 11/03/2009) Pres. Grassi Est.
Fiale
Ric. Santonicola ed altro. CORTE DI
CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 27/04/2010 (Cc.
17/02/2010), Sentenza n. 16392
- Piani
di lottizzazione - Valutazione sotto
il profilo paesistico - Art. 28 , c. 2 L. n. 1150/1942.
L’art. 28 comma 2 della
legge 17 agosto 1942 n. 1150 estende ai piani di lottizzazione la
necessità di
una valutazione sotto il profilo paesistico indipendentemente dalla
presenza di
un vincolo paesistico-ambientale. Qualora un tale vincolo sussista,
tanto per
l’intervento di una dichiarazione di notevole interesse pubblico
riferita a un
bene determinato (art. 136 e 157 del Dlgs. 42/2004) quanto per effetto
della
tutela ex lege dei contesti ambientali (art. 142
del Dlgs. 42/2004), è
necessaria una vera e propria autorizzazione paesistica, sottoposta,
nel regime
transitorio, al potere di annullamento ministeriale ex art. 159 del
Dlgs.
42/2004. Pres. Petruzzelli, Est. Petron - G. scarl (avv.ti Bononi e
Codignola)
c. Comune di Sarnico (avv. Fugazzola). TAR LOMBARDIA, Brescia, Sez.
I - 8 aprile 2010, n. 1511
-
Permesso
di costruire ex art. 36 del T.U. n. 389/2001 - Effetti e limiti - L. n.
431/1985 (come trasfuse nel T.U. n. 490/1999 e nel D.Lgs. n. 42/2004) -
Normativa “urbanistiche” e “paesaggistica” - Differenza e funzione. Il
permesso
di costruire rilasciato ex art. 36 del T.U. n. 389/2001 estingue ai
sensi del
successivo art. 45 - soltanto i reati di cui all'art. 44 dello stesso
T.U.. Tuttavia, l'effetto estintivo
non si estende, alle violazioni della legge n. 431/1985 (come trasfuse
nel T.U.
n. 490/1999 e nel D.Lgs. n. 42/2004), poiché, a norma del 3° comma
dell'art. 45
del T.U. n. 389/2001, il rilascio del permesso di costruire in seguito
ad
intervenuto accertamento di conformità "estingue i reati
contravvenzionali
previsti dalle norme urbanistiche vigenti" ed alla nozione di "norme
urbanistiche" non può ricondursi la normativa paesaggistica, che pone
una
disciplina difforme e differenziata, legittimamente e
costituzionalmente
distinta, avente oggettività giuridica diversa rispetto a quella che
riguarda
l'assetto del territorio sotto il profilo edilizio (Cass., Sez.
20.5.2005, n.
19256; 19.5.2004, n. 23287; 25.10.2002, n. 35864; 11.2.1998, n. 1658).
Pres.
Lupo, Est. Fiale, Ric. Capasso. CORTE
DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 23/02/2010 (Cc.
17/11/2011), Sentenza n. 7111
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Ordine
di rimessione in pristino - Sentenza di condanna o di patteggiamento -
Revoca -
Poteri del giudice dell'esecuzione - Atti amministrativi incompatibili.
Il giudice
dell'esecuzione, deve revocare l'ordine di rimessione in pristino
impartito con
la sentenza di condanna o di patteggiamento quando siano già
sopravvenuti atti
amministrativi del tutto incompatibili con esso e può altresì
sospendere tale
ordine quando sia concretamente prevedibile e probabile l'emissione,
entro
breve tempo, di atti amministrativi incompatibili. Pertanto, detta
sanzione è
sottratta alla regola del giudicato ed è riesaminabile in fase
esecutiva,
atteso che spetta al giudice dell'esecuzione valutare la compatibilità
dell'ordine ripristinatorio medesimo con i provvedimenti eventualmente
emessi
dall'autorità o dalla giurisdizione amministrativa, disponendone la
revoca in
caso di contrasto insanabile o la sospensione se può ragionevolmente
presumersi, sulla base di elementi concreti, che tali provvedimenti
stanno per
essere emessi in tempi brevi, non essendo peraltro sufficiente la mera
possibilità
di una loro adozione. Pres. Lupo, Est. Fiale, Ric. Capasso. CORTE DI CASSAZIONE PENALE,
Sez. III, 23/02/2010 (Cc. 17/11/2011),
Sentenza n. 7111
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