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- Aria
sottoposta a tutela paesaggistica - Autorizzazioni comunali - Obbligo
di
motivazione - Necessità - Rigetto autorizzazione ambientale -
Fattispecie:
realizzazione di alcuni stabilimenti balneari, bar ristoranti e
chioschi, su
area inserita nel piano spiaggia delle aree demaniali marittime del
territorio
comunale. In
tema
di tutela paesaggistica, le autorizzazioni comunali che si limitano a
rilevare
una generica e apodittica integrazione dell’intervento nel contesto
paesistico
ambientale, non assolvono neppure in minima parte l’obbligo
motivazionale
necessario alla legittimità dell’assenso. Obbligo particolarmente
incombente,
in specie, dato che: il progetto riguarda strutture commerciali
permanenti
ubicate su area demaniale utilizzata per l’uso comune di balneazione;
tutto il
territorio è vincolato ai fini paesaggistici; tutta la costiera è
patrimonio
dell’umanità. Infine, nel rilevare la carenza di istruttoria e di
motivazione
dei provvedimenti esaminati, la sovrintendenza non ha sostituito un suo
apprezzamento di merito alle determinazioni comunali, ma ha evidenziato
le
carenze estrinseche delle autorizzazioni, carenze che, per essere
apprezzate,
non possono non procedere dall’effettiva considerazione delle
caratteristiche
delle opere e del progetto complessivo in relazione al concreto
contesto
ambientale, in tutti gli aspetti di fatto e di diritto suoi propri.
(annulla
sentenza del T.A.R. CAMPANIA - SEZ. STACCATA DI SALERNO SEZIONE II n.
00841/2010) Frasca (avv.ti Frasca e Murino) ed altri c. Ministero per i
beni e
le attivita' culturali (Avv. Gen. Stato). CONSIGLIO
DI STATO Sez. VI, 15/12/2010, Sentenza n.
8934
- Costruzione
abusiva - Area sottoposta a vincoli paesaggistici - Potere di ordinare
la
demolizione - Partecipazione al procedimento amministrativo -
Fattispecie:
demolizione opere abusive eseguite sul pubblico demanio marittimo -
D.P.R. n.
380/2001 - Art. 7 e ss. L. n. 241/90 e s.m.i. - Art. 1, L. n. 65/1986.
In ragione del loro contenuto
rigidamente vincolato, gli atti sanzionatori in materia edilizia (tra
cui
l'ordine di demolizione della costruzione abusiva) non devono essere
preceduti
dalla comunicazione d'avvio del relativo procedimento (Cons. Stato,
Sez. IV, sent.
15/05/2009, n. 3029; C.d.S., Sez. IV, sent. 26/09/2008, n. 4659;
C.d.S., Sez.
V, sent. 19/09/2008, n. 4530; C.d.S., Sez. V, 26/02/2003, n. 1095).
Nella specie, il verbale di
sequestro dei manufatti abusivi redatto dal Corpo di Polizia Municipale
(verbale ritualmente portato a legale conoscenza dell'appellante)
costituisse
altresì ?partecipazione del procedimento amministrativo ai sensi
dell'art. 7 e
seguenti della legge n. 241/90 e s.m.i.?, in tal modo consentendo
all'odierna
appellante di conoscere il verosimile esito provvedimentale della
vicenda e di
versare in atti (laddove lo avesse ritenuto utile) le proprie
deduzioni.
Sicché, non è contestabile la riferibilità dell'attività del Corpo di
Polizia
Municipale all'Ente-Comune di riferimento (in tal senso: art. 1, l. 7
marzo
1986, n. 65). (conferma sentenza del T.A.R. CAMPANIA, NAPOLI, Sez. VI,
n.
10492/2005) - Pres. Barbagallo - Est. Contessa - D.C.M. (avv. Diaco) c.
Comune
di Monte di Procida (n.c.). CONSIGLIO
DI STATO, Sez. VI, 24/09/2010, Sentenza n.
7129
- Aree ptotette - Riserva marina -
Allestimento di un campeggio non autorizzato - Reato di cui agli artt.
11, c.
3°, e 30, c. 1°, L. n. 394/1991 - Configurabilità.
L'allestimento non
autorizzato di un campeggio all'interno di un parco integra il reato di
cui
agli artt. 11, comma 3°, e 30, comma 1°, della legge n. 394/1991,
poiché pone
in pericolo quanto meno la flora del parco (Cass., Sez. III,
17.12.2002, n.
42209, Zecca) e le medesime considerazioni - tenuto conto della
coordinazione
delle disposizioni normative dianzi citate (artt. 11 e 19) - possono
svolgersi
in relazione ai territori ricompresi in un'area marina protetta,
allorché si
consideri che l'allestimento di un campeggio in territori siffatti,
oltre ad
incidere sulla flora degli stessi, è sicuramente idoneo anche a
"compromettere le caratteristiche dell'ambiente", nonché "i
valori scenici e panoramici" e gli "equilibri ecologici" del
sito. (Dich. inamm. ric. avverso sentenza n. 99/2008 TRIB. SEZ. DIST.
di
OSTUNI, del 20/02/2009) Pres. Grassi, Est. Fiale, Ric. Fornaro ed
altro. CORTE
DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 28/04/2010 (Ud. 17/02/2010),
Sentenza n. 16473
- Porti - Progetti preliminari
Conferenza di
servizi - DPR 509/97 - L.r. Sicilia n. 4/03 - Compatibilità con gli
interessi
di cui al c. 7 - Valorizzazione turistico-economica - Tutela del
paesaggio e
dell’ambiente - Sicurezza della navigazione.
La conferenza di servizi, a norma
dell’art. 5 comma 5 del DPR n. 509/97, recepito in Sicilia con l. r. n.
4/03
può disporre adeguamenti dei progetti preliminari a motivate
prescrizione al
fine di consentirne la compatibilità con gli interessi pubblici in
gioco
individuati, nel successivo comma 7, nella valorizzazione turistico ed
economica della regione, nella tutela del paesaggio e dell’ambiente e
nella
sicurezza della navigazione, parametri questi che, ai sensi del comma 6
dello
stesso articolo, sono presi a fondamento della decisione della
conferenza di
scegliere l’istanza da ammettere alle successive fasi della procedura.
Pres.
Ferlisi, Est. Guzzardi - A. s.p.a. (avv. Lo Duca) c. Autorita' Portuale
di
Catania (Avv. Stato) e Provincia Regionale di Catania (avv. Salemi). TAR SICILIA, Catania, Sez.
III - 26 gennaio 2010, n. 98
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