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Interventi
inerenti l'esercizio
dell'attività agro-silvo-pastorale - Art. 149 del D. L.vo n.42/2004 -
Fattispecie: realizzazione di una strada. Ai
sensi dell’art. 149 del decreto
legislativo n 42 del 2004, non occorre l'autorizzazione ambientale, per
gli
interventi inerenti l'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale che
non
comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con
costruzioni
edilizie ed altre opere civili (lett. b) ovvero il taglio colturale, la
forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di
conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste, purché previsti
ed
autorizzati in base alle norme vigenti in materia (lett. c). Nel caso
di
specie, la realizzazione di una strada lunga 230 metri e larga
mediamente metri
3,50 senza la preventiva autorizzazione ambientale, comporta, da un
lato, che
le opere civili eseguite (senza il permesso di costruire) hanno
provocato
un'alterazione permanente dello stato dei luoghi e, dall'altro, non
riguardano
l'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale ex art. 149 del D. L.vo
n.42/2004. (dichiara inammissibile il ricorso avverso sentenza della
Corte
d'appello di Brescia del 15/06/2009) Pres. Petti, Est. Petti, Ric.
Grismondi. CORTE
DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 04/11/2010 (Ud. 14/10/2010),
Sentenza n. 39186
-
Procedura
ex art. 26 d.lgs. n. 42/2004 - Procedura ex art. 1, c. 1 D.L. 7/2002 -
Rapporti.
L’art.
26 del Dlg 22 gennaio 2004 n. 42 recede rispetto alla speciale
procedura
d’autorizzazione unica ex art. 1, c. 1 del DL 7/2002. Pres. Tosti, Est
.Russo -
Associazione A e altri (avv.ti Ceruti e Stefutti) c. Ministero
dell’Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare e altro (Avv. Stato) e Regione
Veneto
(avv.ti Zenon e Manzi) - TAR LAZIO,
Roma, Sez. II - 14 ottobre 2010, n. 32824
-
Autorizzazione
paesaggistica - Annullamento - Art. 159,c. 3 d.lgs. n. 42/2004 -
Termine di 60
gg. - Emissione del provvedimento - Notifica in data successiva -
Irrilevanza.
L’art. 159, co. 3, d.lgs.
42/04 stabilisce infatti che il Ministero può annullare
l’autorizzazione entro
i 60 gg. successivi alla ricezione dell’autorizzazione, così indicando
in modo
evidente che nel termine di legge deve essere emesso - non notificato -
il
provvedimento (in senso conforme cfr. da ultimo T.a.r. Salerno, II,
1391/2010).
Pres. Petruzzelli, Est.Russo - A.B. (avv. Luppi) c. Ministero per i
Beni e le
Attività Culturali (Avv. Stato). TAR
LOMBARDIA, Brescia, Sez.II - 6 agosto 2010, n.
2652
-
Autorizzazione
paesaggistica - Difetto di motivazione o di istruttoria - Elementi di
illegittimità valutabili dall’amministrazione statale dei beni
culturali. Il
difetto di motivazione ed
il difetto di istruttoria dell’autorizzazione paesaggistica rilasciata
in primo
grado costituiscono elementi di illegittimità della stessa valutabili
dall’amministrazione statale dei beni culturali. Pres. Petruzzelli,
Est.Russo -
A.B. (avv. Luppi) c. Ministero per i Beni e le Attività Culturali (Avv.
Stato).
TAR
LOMBARDIA, Brescia, Sez.II - 6/08/2010, n. 2652
-
AREE
PROTETTE - Autorizzazione paesistica -
Parere del Parco - Provvedimenti distinti - Beni giuridici tutelati -
Diversità. L’autorizzazione
paesistica non può superare il parere del Parco. Infatti i due atti
sono forme
di gestione di beni diversi. La prima ha lo scopo di valutare la
conformità
dell’attività con il paesaggio, la cui tutela è prevista dall’art. 9
della
Costituzione. Si tratta di un valore “primario” (Corte Cost. 151/1986;
182/2006
e 183/2006), ed anche “assoluto”, se si tiene presente che il paesaggio
indica
essenzialmente l’ambiente ( Corte Cost. 641/1987). L’oggetto tutelato
non è il
concetto astratto delle “bellezze naturali”, ma l’insieme delle cose,
beni
materiali, o le loro composizioni, che presentano valore paesaggistico.
Il
parere del Parco, invece, costituisce atto di gestione delle aree
protette, ed
ha come oggetto di tutela specifica la difesa degli ecosistemi, che
costituisce
un bene giuridico distinto dal paesaggio (Corte Costituzionale 23
gennaio 2009
n. 12). TAR
LOMBARDIA, Milano, Sez. IV - 15 luglio 2010, n. 2992
-
Modificazione
dell'aspetto esterno
dell'edificio - Zone paesaggisticamente vincolate - Preventivamente
autorizzata
- Necessità - Reato ambientale.
Nelle zone paesaggisticamente vincolate
qualsiasi modificazione dell'aspetto esterno dell'edificio deve essere
preventivamente autorizzata. (conferma sentenza della corte d'appello
di
Catania 06/07/2009) Pres. De Maio Est. Petti Ric. Maravigna. CORTE DI CASSAZIONE PENALE,
Sez. III, 11/06/2010 (Ud. 22/04/2010),
Sentenza n. 22229
-
Autorizzazione
paesaggistica rilasciata in sanatoria - Scadenza dei termini (5 anni) -
Effetti
- Nuova autorizzazione - Necessità - Art. 158 D.Lgs, n. 42/2004 - Art.
16 del
R.D. 3.6.1940, n. 1357 e L. n. 1497/1939. In
tema di autorizzazione paesaggistica rilasciata in
sanatoria, va ricordato che l'art. 16 del R.D. 3.6.1940, n. 1357
(Regolamento
per l'applicazione della legge 29 giugno 1939, n. 1497, tuttora vigente
in
attesa dei regolamenti regionali ai sensi dell'art. 158 del D.Lgs, n.
42/2004)
prevede che "l'autorizzazione vale per un periodo di cinque anni,
trascorso
il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a
nuova
autorizzazione". (Annulla senza rinvio l'ordinanza n. 7/2009 TRIS.
LIBERTA' di BARI, del 24/09/2009) Pres. Petti, Est. Fiale, Ric. Azienda
Ospedaliera Bari. CORTE
DI
CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 28/05/2010 (Cc.
16/03/2010), Sentenza n. 20362
-
Area
vincolata - Esecuzione di opere
soggette a denuncia di inizio attività (d.i.a.) - Disciplina della DIA
- Artt.
22, co. 6, e 23, commi 3 e 4 del d.P.R. 380/01 - Rilascio del
nulla-osta
dall’autorità preposta alla tutela del vincolo - Necessità. Nelle
ipotesi di
interventi da effettuare su immobili siti in zone sottoposte a vincolo,
la
disciplina della DIA è ricavabile dal combinato disposto degli artt.
22, co. 6,
e 23, commi 3 e 4 del d.P.R. 380/01. La prima norma consente la
presentazione
della denuncia anche con riferimento a tale tipologia di immobili,
purché la
realizzazione delle opere sia, comunque, preceduta dal rilascio,
secondo lo
schema delineato dal successivo articolo, del relativo atto di assenso,
ovvero,
del parere favorevole dell'Amministrazione comunale. Pertanto, per gli
interventi edilizi su manufatti in zona vincolata la denuncia di inizio
attività costituisce titolo abilitativo solo se sia già stato
rilasciato il
nulla-osta dall'autorità preposta alla tutela del vincolo medesimo
(Cass.
20/3/02, n. 246). (Conferma ordinanza del Tribunale di Latina del
17/12/09)
Pres. Lupo, Est. Gazzara, Ric. Di Maio. CORTE DI CASSAZIONE PENALE,
Sez. III, 11/05/2010 (Cc. 8/04/2010),
Sentenza n.17973
-
Protezione
delle bellezze naturali -
Autorizzazione paesaggistica - Termine di validità quinquennale -
Decorrenza
dalla data di rilascio - Art. 158 D.Lgs. n. 42/2004 - Art. 16 R.D. n.
1357/1940
- L. n. 1497/1939. In
tema di protezione delle bellezze naturali, il termine di validità
quinquennale
dell'autorizzazione paesaggistica prevista dall'art. 16 R.D. 3 giugno
1940, n.
1357 (Regolamento per l'applicazione della L. 29 giugno 1939, n. 1497,
sulla
protezione delle bellezze naturali), è tuttora applicabile in base al
disposto
dell'art. 158 D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e decorre dalla data di
rilascio
dell'autorizzazione medesima (Cass. sentenza n. 32200/2007). (conferma
ordinanza del tribunale del riesame di Salerno del 21/12/2009) Pres.
Lupo, Est.
Petti, Ric. Garofalo. CORTE
DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 11/05/2010 (Cc. 08/04/2010),
Sentenza n. 17971
-
Paesaggio,
compatibilità paesaggistica, piano attuativo, precisazioni. Tanto più
puntuale e dettagliato è il giudizio di compatibilità paesaggistica
reso in
sede di approvazione del piano tanto più ridotti saranno i margini di
ulteriore
valutazione che è consentito svolgere con riguardo ai singoli
interventi
rientranti nel piano stesso; viceversa, a fronte di una valutazione
meno
dettagliata, se non generica, resa a monte, si impone un più incisivo
apprezzamento di coerenza paesaggistica a valle, volto a verificare,
dandone
adeguatamente conto in sede motivazionale, se con le ragioni di tutela
sottese
all’apposizione del vincolo siano coerenti quelle modalità realizzative
dei
singoli interventi edilizi non dettagliatamente prese in considerazione
nel
giudizio sul piano. Consiglio
di Stato, sez. VI, decisione 05.02.2010 n. 538
-
Art.
159 d.lgs. n. 42/2004 - Partecipazione
procedimentale - Nozione di interessati - Estensione ai proprietari di
immobili
confinanti - Esclusione - Ragioni.
In tema di partecipazione procedimentale,
la previsione dell’art. 159 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 opera un
chiaro
riferimento ai soli <<interessati>>, da
individuarsi nei soggetti
che abbiano richiesto l’autorizzazione paesaggistica sottoposta al
controllo della
Soprintendenza e non può quindi essere estesa a ricomprendere anche i
proprietari di immobili confinanti, in qualche modo interessati alla
vicenda;
del resto, si tratta di una conseguenza pienamente congruente con la
stessa
strutturazione del procedimento che si limita alla valutazione di
legittimità
di un’autorizzazione paesaggistica rilasciata e non alla valutazione
(per così
dire, “di primo grado”) dell’impatto paesaggistico dell’opera. Pres.
Ravalli,
Est. Viola - G.D.P. (avv. Ingletti) c. Comune di Castrignano del Capo
(avv. De
Francesco). TAR
PUGLIA, Lecce, Sez. I - 28 aprile 2010, n. 1034
-
Nulla
osta paesaggistico - Verifica di
correttezza del provvedimento regionale di conformità - Necessità di
effettivo
sopralluogo - Esclusione. In
tema di rilascio di nullaosta paesaggistico,
l'attività di verifica della correttezza del provvedimento regionale di
conformità, di cui all'art. 7, l. 29 giugno 1939 n. 1497, effettuata
sia dalla
soprintendenza sia dall'autorità centrale - previa acquisizione di
tutti gli
atti necessari a consentire il pieno ed esaustivo apprezzamento
dell'incidenza
dell'intervento edilizio sull'assetto paesistico territoriale della
zona e
circostante - non implica, necessariamente, il compimento di effettivo
sopralluogo ma può limitarsi alla valutazione documentale della
condotta
procedimentale tenuta dall'ente. (T.A.R. Calabria Catanzaro, 09
novembre 1999,
n. 1335). Pres. Ruoppolo, Est. Taormina - F.R. (avv. Costa) c.
Ministero Per i
Beni e Le Attivita' Culturali (n.c.) - (Conferma TAR Lazio, Roma, n.
5480/2007). CONSIGLIO
DI STATO, Sez. VI - 27 aprile 2010, n. 2377
- Modifica
dell'aspetto esteriore di un edificio - Zona sottoposta a vincolo
paesaggistico
- Preventiva autorizzazione - Necessità - Art. 181 D. L.vo n. 42/20004
-
Interventi esenti - art. 149 lett. a) D. L.vo n. 42/20004 - Fattispecie.
Nelle zone sottoposte a
vincolo paesaggistico, qualsiasi modificazione dell'aspetto esteriore
dell'edificio senza la preventiva autorizzazione configura il reato di
cui
all'articolo 181 del decreto legislativo n. 42 del 2004. Sono esenti
dall'autorizzazione gli interventi di manutenzione ordinaria o
straordinaria o
di risanamento conservativo a condizione però che non modifichino
l'aspetto
esteriore dell'edificio o non alterino lo stato dei luoghi (art. 149
lettera a)
decreto legislativo n 42 del 2004). Nella specie, è stato modificato
l'aspetto
esteriore dell'edificio realizzando una scalinata esterna in cemento
armato in
maniera difforme da quella preesistente senza il permesso di costruire
e senza
la denuncia al genio Civile ed apportando altre modificazione al
prospetto
dell'edificio. (Annulla, sentenza della Corte d'Appello di Napoli del
7/07/2009) Pres. Onorato, Est. Petti, Ric. Testa. CORTE DI
CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 22/04/2010 (Ud.
03/03/2010), Sentenza n.15370
- Art.
159 d.lgs. n. 42/2004 - Vincolo
paesaggistico - Procedimento di rilascio dell’autorizzazione
paesaggistica -
Soprintendenza - Comunicazione di avvio del procedimento - Necessità -
Esclusione - Autorità comunale - Comunicazione del rilascio
dell’autorizzazione.
L’art. 159 del Codice dei beni culturali prevede che la Soprintendenza
non sia
onerata della comunicazione d’avvio, purchè peraltro l’autorità
comunale abbia
inviato comunicazione all’interessato del rilascio dell’autorizzazione,
che per
espressa disposizione di legge fa funzioni di comunicazione d’avvio (in
questo
senso cfr. Cons. Stato, sez. VI, sent. n. 771 del 13. 02. 2009, secondo
cui “si
deve ritenere che, nel sistema successivo all'entrata in vigore del
d.lgs.
42/04, la comunicazione di avvio del procedimento finalizzato
all'annullamento
del nulla osta paesaggistico da parte del competente organo statale non
richieda più la previa comunicazione ex art. 7 l. 241/90; e ciò in
quanto il
detto d.lgs. dispone espressamente, all'art. 159, che la comunicazione
relativa
all'avvenuto rilascio del nulla osta da parte dell'ente a ciò
competente
costituisce avviso di inizio di procedimento”). Pres. Petruzzelli, Est.
Russo -
B.P. e altri (avv. Ballerini) c. Ministero per i Beni Culturali e
Ambientali
(Avv. Stato). TAR
LOMBARDIA, Brescia, Sez. I - 8 aprile 2010, n. 1507
- Autorizzazione
paesaggistica - Procedura ex art. 146 d.lgs. n. 42/2004 - Disciplina
transitoria ex art. 159 - Art. 58 L.r. Friuli Venezia Giulia n. 5/2007
-
Proroga della disciplina transitoria - Illegittima riduzione della
tutela del
paesaggio - Illegittimità costituzionale. L’art.
58 della L.R. Friuli Venezia Giulia n. 5 del
2007, nel testo risultante dalla modifica di cui all’art. 2, c. 13,
della L.R.
n. 123 del 2008, ha disposto che il rilascio dell’autorizzazione
paesaggistica
da parte dei Comuni avvenga con applicazione della disciplina
transitoria di
cui all’art. 159 del decreto legislativo n. 42 del 2004 «sino
all’adeguamento
dei loro strumenti di pianificazione al piano paesaggistico regionale».
In tal
modo nella Regione Friuli-Venezia Giulia le autorizzazioni
paesaggistiche
seguono ancora la disciplina transitoria, secondo la quale devono
essere
rilasciate dalla Regione o dai Comuni da questa delegati e poi
trasmesse alla
Soprintendenza per l’eventuale annullamento. La norma modifica dunque
la
decorrenza del termine fissato dal legislatore statale (31 dicembre
2009: cfr.
art. 23, comma 6, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78) per la piena
applicazione
della procedura autorizzatoria di cui all’art. 146 del d.lgs. n. 42 del
2004,
determinando una illegittima riduzione della tutela del paesaggio
imposta dalla
legislazione statale. Si impone pertanto la declaratoria di
illegittimità
costituzionale dell’art. 58, comma 1, della L.R. n. 5 del 2007, come
sostituito
dall’art. 2, comma 13, della L.R. n. 12 del 2008, nonchè del comma 2
del
medesimo articolo, limitatamente alle parole «a seguito
dell’adeguamento degli
strumenti di pianificazione al piano paesaggistico regionale, per il
rilascio
dell’autorizzazione paesaggistica». Tale declaratoria deve essere
estesa al
comma 1 dell’art. 60 della L.R. n. 5 del 2007, limitatamente alle
parole «Fino
all’adeguamento degli strumenti urbanistici al PTR», essendo tale parte
della
norma inscindibilmente connessa a quella dichiarata costituzionalmente
illegittima. Pres. Amirante, Est. Napolitano - Presidente del Consiglio
dei
Ministri c. Regione Friuli-Venezia Giulia. CORTE
COSTITUZIONALE - 17 marzo 2010, n. 101
- Immobili
sottoposti a tutela storico-artistica o paesaggistica-ambientale -
Interventi
edilizi - DIA - Super DIA - Manutenzione ordinaria - Disciplina
applicabile -
Art. 22, c. 6° DPR n. 380/2001, come sostituito dall'art. 1, c. I lett.
e), D.
L.gs. n. 301/2002 - D. L. vo n. 42/2004.
Ai sensi dell'art. 22, comma sesto, del DPR n. 380/2001, come
sostituito
dall'art. 1, comma I lett. e), del D. L.gs. 27 dicembre 2002 n. 301, la
realizzazione degli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 che riguardino
immobili
sottoposti a tutela storico-artistica o paesaggistica-ambientale, è
subordinata
al preventivo rilascio del parere o dell'autorizzazione richiesti dalle
relative previsioni normative. Pertanto, l'autorizzazione
dell'amministrazione
preposta alla tutela del vincolo è prevista dalla norma citata non solo
con
riferimento alla cosiddetta super DIA, di cui al comma 3 dell'art. 22,
sostitutiva del permesso di costruire, ma anche per gli interventi
minori
previsti dai primi due commi dello stesso articolo, sempre che la
normativa che
disciplina il vincolo lo preveda. Va quindi osservato che, ai sensi del
T.U. n.
380/2001, solo gli interventi di manutenzione ordinaria non sono
sottoposti ad
alcun titolo abilitativo, ai sensi dell'art. 6, comma primo lett. a),
mentre
ogni altro intervento, per il quale non sia necessario il permesso di
costruire
(art. 10), deve essere preceduto dalla presentazione della DIA (art.
22, comma
primo). (Conferma ordinanza del Tribunale della libertà di Napoli del
12.6.2009) Pres. Grassi, Est. Lombardi, Ric. Perna. CORTE
DI
CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 04/03/2010 (Cc.
21/01/2010), Sentenza n. 8739
- Immobili
sottoposti a vincolo paesaggistico - Ristrutturazione edilizia -
Demolizione e
ricostruzione degli edifici - Autorizzazione dell'amministrazione
preposta alla
tutela del vincolo - Disciplina applicabile - DIA, Super DIA e permesso
di
costruire - Art. 22, c. 6° DPR n. 380/2001, come sostituito dall'art.
1, c. I
lett. e), D. L.gs. n. 301/2002 - Art. 149, c.1° lett. a), D. L. vo n.
42/2004. Nell'ambito
degli interventi
di ristrutturazione edilizia sono compresi, in base al combinato
disposto dei
citati art. 3, primo comma lett. d), ultima parte, e 10, primo comma
lett. c),
del DPR n. 380/2001, anche quelli di demolizione e ricostruzione degli
edifici
con la stessa volumetria e sagoma di quelli precedenti. Tali interventi
di
ristrutturazione possono essere eseguiti mediante la DIA, di cui ai
primi due
commi dell'art. 22, se non portano ad un organismo edilizio in tutto o
in parte
diverso dal precedente, né modifiche del volume, della sagoma, dei
prospetti o
delle superfici dell'edificio, ovvero modificazione della destinazione
d'uso
nelle zone omogenee A. Nel caso, invece, l'intervento di
ristrutturazione
determini tali modificazioni lo stesso deve essere assentito mediante
il
permesso di costruire ovvero la presentazione della DIA di cui all'art.
22,
terzo comma. In ogni caso, gli interventi di ristrutturazione edilizia
sono
subordinati all'autorizzazione dell'amministrazione competente per la
tutela del
vincolo paesaggistico. (Conferma ordinanza del Tribunale della libertà
di
Napoli del 12.6.2009) Pres. Grassi, Est. Lombardi, Ric. Perna. CORTE DI
CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 04/03/2010 (Cc.
21/01/2010), Sentenza n. 8739
- Zone
paesisticamente vincolate - Lavori di
accorpamento di più unità immobiliari - Mutamento della consistenza
estetica ed
architettonica del manufatto - Permesso di costruire e nulla osta
paesaggistico
- Necessità - Manutenzione straordinaria - Esclusione - Art. 3, c. 1,
lett. b)
D.P.R. n. 380/2001. I
lavori di
accorpamento di più unità immobiliari, variando gli elementi
strutturali e
mutando la consistenza estetica ed architettonica del manufatto, cioè
la
fisionomia dell'immobile e l'aspetto esteriore di esso nelle sue linee
generali,
in zone paesisticamente vincolate, non possono essere eseguiti in
assenza del
prescritto permesso di costruire e l'autorizzazione dell'autorità
preposta alla
tutela del vincolo paesaggistico. Sicché, l'attività edilizia
concretamente
realizzata non può ricondursi alla manutenzione straordinaria, in
quanto il
Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, articolo 3,
comma 1,
lettera b), con definizione già fornita dalla Legge n. 457 del 1978,
articolo
31, comma 1, lettera b), ricomprende in tale nozione "le opere e le
modifiche necessarie per rinnovare o sostituire parti anche strutturali
degli
edifici, nonché per realizzare e integrare i servizi igienico-sanitari
e
tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle
singole
unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d'uso".
(Conferma sentenza n.2266/2008 CORTE APPELLO di PALERMO, del
17/03/2009)
Pres./Rel. FIALE, Ric. G.V.. CORTE DI
CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 25/02/2010, Sentenza
n. 7611
- Vincolo
archeologico - Oggetto di tutela
normativa e titoli autorizzatori - Inizio e termine dei lavori entro
cinque
anni - Decadenza - Nuova autorizzazione - Necessità - Art. 142, lett.
m),
D.Lgs. n. 42/2004 già art. 146, 10 c., lett. m) D.Lgs. n. 490/1999 - L.
n.
1089/1939 - L. n. 431/1985 - L. n. 1089/1939 - T.U. n. 380/2001.
L'interesse
archeologico, dopo la legge n. 431/1985, costituisce oggetto di due
tipi di
tutela ai quali si correlano due distinti titoli autorizzatori: quello
riferito
al patrimonio storico-artistico (di cui alla legge n. 1089/1939) e
quello
paesistico, riguardanti ambiti che non si sovrappongono, per la
diversità
dell'oggetto materiale oltre che delle dimensioni spaziali. In ogni
caso, dopo
il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, l'intervento deve essere
avviato
e portato a compimento in un arco temporale di cinque anni, decorso il
quale -
a norma dell'art. 16 del R.D. 3.6.1940, n. 1357 (disposizione da
ritenersi
ancora vigente ai sensi dell'art. 158 del Digs. n. 42/2004) - il
provvedimento
medesimo cessa di avere efficacia e l'esecuzione dei progettati lavori
deve
essere sottoposta a nuova autorizzazione. Pres. Fiale, Est. Fiale, Ric.
Viola
ed altro. CORTE
DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 23/02/2010 (Ud. 27/01/2010),
Sentenza n. 7114
- DIRITTO
DELL’ENERGIA
- Impianti eolici -
Conflitto tra l’interesse ambientale e l’interesse paesaggistico -
Valutazione
di merito - Competenza - Amministrazione regionale. Il
potenziale conflitto
tra interesse ambientale, comprensivo di quello alla riduzione
dell’inquinamento,
a sua volta perseguibile attraverso lo sviluppo di impianti che
producono
energia da fonti rinnovabili, e interesse paesaggistico, potenzialmente
leso
dalla realizzazione di tali impianti, ove essi abbiano rilevante
impatto
visivo, è valutazione che, implicando inevitabili scelte di merito
amministrativo, compete all’amministrazione regionale, preposta sia al
rilascio
del nulla osta paesaggistico, sia al rilascio dell’autorizzazione unica
per la
realizzazione degli impianti eolici. L’amministrazione statale, in sede
di
controllo del nulla osta paesaggistico, non ha alcune potere di
sindacato di
merito, dovendosi limitare a verificare la legittimità o meno del nulla
osta
paesaggistico (Cons. St., ad. plen., n. 9/2001). Pres. Ruoppolo, Est.
De Nictolis
-V. s.p.a. (avv. Torrelli) c. Ministero per i beni e le attività
culturali
(Avv. Stato) e altri (n.c.) - (Conferma Tar Abruzzo, n. 79/2008) - CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI -
22 febbraio 2010, n. 1013
- Vincolo
paesaggistico - Autorizzazione
paesaggistica - Potere ministeriale - Sindacato di legittimità.
Il Ministero - e per
esso la Soprintendenza -, chiamato a pronunciarsi su una autorizzazione
paesaggistica,
può svolgere l’ampio sindacato di legittimità consentito
dall’ordinamento sugli
atti amministrativi, corrispondente a quello che potrebbe esercitare il
giudice
amministrativo nel caso in cui fosse impugnata l’autorizzazione
paesaggistica
non annullata in sede amministrativa, e tuttavia con la possibilità di
sollevare d’ufficio qualsivoglia questione di legittimità: di
conseguenza
l’annullamento della autorizzazione paesaggistica deve ritenersi
correttamente
disposto quante volte l’autorizzazione stessa non contenga alcuna
motivazione
in ordine alla compatibilità dell’intervento con il vincolo ambientale
o non
effettui neppure per relazione un rinvio ad atti istruttori espletati
nel corso
del procedimento ( cfr. C.d.S. sez. VI n. 3991/2006 e, negli stessi
termini,
C.d.S. VI n. 6420/2009). Pres. Urbano, Est. Ravasio - M.P. (avv.
Balducci) c.
Soprintendenza Per i Beni Architettonici e Per il Paesaggio per la
Puglia
Provincie di Lecce, Brindisi e Taranto e altro (Avv. Stato) e altro
(n.c.). TAR
PUGLIA, Bari, Sez. II - 22 febbraio 2010, n. 618
-
Vincolo
paesaggistico - Parere
dell’autorità preposta alla tutela. Valutazione
della compatibilità
dell’intervento edilizio con il vincolo - Distinte funzioni e diversi
contesti
normativi - Estraneità. Il parere dell’autorità preposta alla tutela
del
vincolo, espressione di discrezionalità tecnica, deve inerire alla
valutazione
della compatibilità o meno di un dato intervento edilizio con le
esigenze di
tutela paesistica sottese all’imposizione del vincolo stesso ed
indicare
quindi, sia pure in forma sintetica, i motivi per i quali la
costruzione, per
le sue caratteristiche architettoniche ed estetiche, viene giudicata
pregiudizievole dell’integrità del contesto ambientale in cui si
inserisce,
rimanendo così esclusa ogni valutazione di altri aspetti riferibili a
distinte
funzioni e diversi contesti normativi. Pres. Corsaro, Est. Scudeller -
N.A.
(avv. Bellavia) c. Comune di Latina (avv. Manchisi) e Ministero Beni
Culturali
ed Ambientali (Avv. Stato). TAR LAZIO, Latina, Sez. I -
15 febbraio 2010, n. 87
-
Termini
di 90 e 180 gg. previsti dall’art. 167, c. 5 d.lgs. n. 42/2004 - Mero
decorso -
Consumazione del potere da parte delle amministrazioni competenti -
Inconfigurabilità - Formazione del silenzio assenso - Esclusione - Art.
20 L.
n. 241/1990. Il
mero decorso dei termini perentori di 90 e 180 giorni, stabiliti
dall’art. 167,
comma 5, D.Lg.vo n. 42/2004 rispettivamente per l’emanazione del parere
vincolante da parte della Soprintendenza e del provvedimento finale da
parte dell’Autorità
preposta alla tutela del vincolo, non consuma il potere di tali
Autorità
amministrative, tenuto conto che la norma in commento non fa conseguire
da tale
inerzia la formazione di un silenzio assenso e che comunque ai sensi
dell’art.
20 L. n. 241/1990 (nel testo novellato dall’art. 3, comma 6 ter, D.L.
n.
35/2005 conv. nella L. n. 80/2005) il silenzio assenso non può formarsi
con
riferimento ai provvedimenti amministrativi riguardanti il patrimonio
paesaggistico e l’ambiente. Pres. Camozzi, Est. Mastrantuono - T.
s.p.a. (avv.
Zucchi) c. Ministero per i Beni e le Attività Culturali (Avv. Stato) e
altri
(n.c.) - TAR
BASILICATA, Sez. I - 13 febbraio 2010, n. 53
-
INQUINAMENTO
ELETTROMAGNETICO -
Installazione di un traliccio per un impianto di telefonia mobile -
Creazione
di superfici utili - Autorizzazione paesaggistica in sanatoria -
Esclusione -
Art. 167, c. 4 d.lgs. n. 42/2004. Ai
sensi dell’art. 167, comma 4, lett. a),
D.Lg.vo n. 42/2004 l’autorizzazione paesaggistica in sanatoria non può
essere
rilasciata (e ciò a prescindere dalla durata del tempo intercorso), nel
caso in
cui l’intervento realizzato abbia determinato la creazione di
superficie utile:
tale fattispecie ricorre anche nel caso dell’installazione di un
traliccio per
un impianto di telefonia mobile, in quanto tale impianto poggia su una
base di
cemento e perciò occupa in modo stabile e permanente una superficie
utile.
Pres. Camozzi, Est. Mastrantuono - T. s.p.a. (avv. Zucchi) c. Ministero
per i
Beni e le Attività Culturali (Avv. Stato) e altri (n.c.) - TAR BASILICATA, Sez. I - 13
febbraio 2010, n. 53
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Nulla
osta ambientale - Limite quinquennale di validità. La validità del
nulla osta
ambientale, rilasciato per l'esecuzione di lavori edilizi nelle zone
sottoposte
a vincolo paesistico, viene meno, automaticamente, al decorso del
quinquennio
(T.A.R. Campania Salerno, n. 422 del 10 luglio 1997, vedi anche T.A.R.
Campania
Napoli, sez. II, 7 maggio 2007 , n. 4788, secondo cui “il nulla osta
rilasciato
per gli interventi edilizi in zone sottoposte al vincolo paesaggistico
è
assoggettato al limite temporale di validità di anni cinque, ai sensi
dell'art.
16, r.d. 3 giugno 1940 n. 1357, fatto poi salvo dall'art. 161, d.lg. 29
ottobre
1999 n. 490”) Pres. Perrelli, Est. D’Alessandri - R.A. (avv. Mazzotta)
c. Comune
di Tornimparte (avv. Colagrande) - TAR
ABRUZZO,
L’Aquila, Sez. I - 11 febbraio 2010, n.
75
-
Autorizzazione
paesaggistica - Permesso di
costruire - Rapporto di assoluta autonomia - Conseguenze. L’autorizzazione
paesaggistica si presenta in termini di assoluta autonomia dal permesso
di
costruire (cfr. C.S., n. 3242/2001, secondo cui “l'autonomia
strutturale dei
due procedimenti, non consente di considerare la procedura per il
rilascio del
nulla osta quale presupposto necessario del procedimento per il
rilascio della
concessione edilizia, neppure nell'ipotesi di opere da realizzarsi su
aree
vincolate come bellezze di insieme). Corollario della autonomia dei due
diversi
procedimenti, finalizzati alla tutela di due distinti interessi, è che
i due
titoli (concessione edilizia e nulla osta paesaggistico) hanno
contenuti
differenti (seppure ambedue relazionati al territorio), che il rilascio
dell'uno
non comporta il rilascio dell'altro titolo, e che, viceversa, la
preclusione al
rilascio di un titolo non è ostativa al rilascio dell'altro. Ulteriore
corollario è quello che l'inizio dei lavori in zona paesaggisticamente
vincolata richiede il rilascio di ambedue i titoli (C.S., sez.V,
11.3.1995, n.
376; 20.11.1989, n. 738; 1.2.1990,n. 61; 15.3.1991, n. 262; 18.2.1992,
n. 128).
Pres. Perrelli, Est. D’Alessandri - R.A. (avv. Mazzotta) c. Comune di
Tornimparte (avv. Colagrande) - TAR ABRUZZO, L’Aquila, Sez. I
- 11 febbraio 2010, n. 75
-
Strutture
turistico ricettive - Installazione di mezzi mobili in assenza di
permesso di
costruire - Attività rilevanti ai fini urbanistici, edilizi e
paesaggistici -
Esclusione - Presupposti - Disciplina applicabile - Art. 3, c. 9, L. n.
99/2009
- Art. 44, lett.c); 181 d. lgs. n. 42/2004.
Ai sensi dell’art. 3, comma 9, della legge n.
99/2009, non costituiscono in alcun caso attività rilevanti ai fini
urbanistici, edilizi e paesaggistici, anche in assenza di permesso di
costruire, le installazioni e i rimessaggi dei mezzi mobili di
pernottamento,
anche se collocati in modo permanentemente, per l'esercizio
dell'attività e
dell'offerta di servizi turistici, entro il perimetro delle strutture
turistico-ricettive regolarmente autorizzate, purché ottemperino alle
specifiche condizioni strutturali e di mobilità stabilite dagli
ordinamenti
regionali. (annulla l'ordinanza del 25.06.2009 con rinvio al Tribunale
di
Fermo) Pres. Petti Est.Teresi Ric.Ciarpella. CORTE DI
CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 14/01/2010 (Cc.
15/12/2009), Sentenza n. 1610
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Interventi
di manutenzione straordinaria,
consolidamento statico e restauro conservativo - Autorizzazione
paesaggistica -
Necessità - Esclusione - Art. 149 d.lgs. n. 42/2004. Ai
sensi dell’art. 149
del d.lgs. n. 42/2004, anche gli interventi di manutenzione
straordinaria, di
consolidamento statico e di restauro conservativo non richiedono il
rilascio
dell’autorizzazione paesaggistica. Pres. f.f. Franco, Est. Morgantini -
E.J.P.B. (avv. Curato) c. Comune di Venezia (avv.ti Ballarin, Iannotta,
Morino,
Ongaro e Venezian). TAR
VENETO, Sez. II - 8 gennaio 2010, n. 35
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