Giurisprudenza
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Beni culturali e ambientali - Autorizzazioni e nulla osta
(Sentenze pronunciate nell'anno 2010 della Cassazione, del Consiglio di Stato e del TAR)
 Parti e argomenti della scheda:
Numerose massime del 2010 sulle autorizzazioni necessarie per gli interventi in aree tutelate. Sono esaminati dalla giurisprudenza vari casi.
  1. Interventi inerenti l'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale
  2. Procedura ex art. 26 d.lgs. n. 42/2004
  3. Autorizzazione paesaggistica - Annullamento
  4. Autorizzazione paesaggistica - Difetto
  5. Aree protette - Autorizzazione paesistica
  6. Modificazione dell'aspetto esterno dell'edificio
  7. Autorizzazione paesaggistica rilasciata in sanatoria
  8. Area vincolata - Esecuzione di opere soggette a denuncia
  9. Protezione delle bellezze naturali - Autorizzazione paesaggistica
  10. Paesaggio, compatibilità paesaggistica, piano attuativo
  11. Art. 159 d.lgs. n. 42/2004 - Partecipazione procedimentale
  12. Nulla osta paesaggistico
  13. Modifica dell'aspetto esteriore di un edificio
  14. Art. 159 d.lgs. n. 42/2004 - Vincolo paesaggistico
  15. Autorizzazione paesaggistica - Procedura ex art. 146 d.lgs. n. 42/2004
  16. Immobili sottoposti a tutela storico-artistica
  17. Immobili sottoposti a vincolo paesaggistico
  18. Zone paesisticamente vincolate - Lavori di accorpamento di più unità immobiliari
  19. Vincolo archeologico - Oggetto di tutela normativa e titoli autorizzatori
  20. Diritto dell'energia - Impianti eolici
  21. Vincolo paesaggistico - Autorizzazione paesaggistica
  22. Vincolo paesaggistico - Parere dell’autorità preposta alla tutela
  23. Termini di 90 e 180 gg. previsti dall’art. 167, c. 5 d.lgs. n. 42/2004
  24. Inquinamento elettromagnetico - Installazione di un traliccio
  25. Nulla osta ambientale - Limite quinquennale di validità
  26. Autorizzazione paesaggistica - Permesso di costruire
  27. Strutture turistico ricettive - Installazione di mezzi mobili
  28. Interventi di manutenzione straordinaria, consolidamento statico e restauro
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  1. Interventi inerenti l'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale - Art. 149 del D. L.vo n.42/2004 - Fattispecie: realizzazione di una strada. Ai sensi dell’art. 149 del decreto legislativo n 42 del 2004, non occorre l'autorizzazione ambientale, per gli interventi inerenti l'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili (lett. b) ovvero il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste, purché previsti ed autorizzati in base alle norme vigenti in materia (lett. c). Nel caso di specie, la realizzazione di una strada lunga 230 metri e larga mediamente metri 3,50 senza la preventiva autorizzazione ambientale, comporta, da un lato, che le opere civili eseguite (senza il permesso di costruire) hanno provocato un'alterazione permanente dello stato dei luoghi e, dall'altro, non riguardano l'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale ex art. 149 del D. L.vo n.42/2004. (dichiara inammissibile il ricorso avverso sentenza della Corte d'appello di Brescia del 15/06/2009) Pres. Petti, Est. Petti, Ric. Grismondi. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 04/11/2010 (Ud. 14/10/2010), Sentenza n. 39186

  2. Procedura ex art. 26 d.lgs. n. 42/2004 - Procedura ex art. 1, c. 1 D.L. 7/2002 - Rapporti. L’art. 26 del Dlg 22 gennaio 2004 n. 42 recede rispetto alla speciale procedura d’autorizzazione unica ex art. 1, c. 1 del DL 7/2002. Pres. Tosti, Est .Russo - Associazione A e altri (avv.ti Ceruti e Stefutti) c. Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e altro (Avv. Stato) e Regione Veneto (avv.ti Zenon e Manzi) - TAR LAZIO, Roma, Sez. II - 14 ottobre 2010, n. 32824

  3. Autorizzazione paesaggistica - Annullamento - Art. 159,c. 3 d.lgs. n. 42/2004 - Termine di 60 gg. - Emissione del provvedimento - Notifica in data successiva - Irrilevanza. L’art. 159, co. 3, d.lgs. 42/04 stabilisce infatti che il Ministero può annullare l’autorizzazione entro i 60 gg. successivi alla ricezione dell’autorizzazione, così indicando in modo evidente che nel termine di legge deve essere emesso - non notificato - il provvedimento (in senso conforme cfr. da ultimo T.a.r. Salerno, II, 1391/2010). Pres. Petruzzelli, Est.Russo - A.B. (avv. Luppi) c. Ministero per i Beni e le Attività Culturali (Avv. Stato). TAR LOMBARDIA, Brescia, Sez.II - 6 agosto 2010, n. 2652
  4. Autorizzazione paesaggistica - Difetto di motivazione o di istruttoria - Elementi di illegittimità valutabili dall’amministrazione statale dei beni culturali. Il difetto di motivazione ed il difetto di istruttoria dell’autorizzazione paesaggistica rilasciata in primo grado costituiscono elementi di illegittimità della stessa valutabili dall’amministrazione statale dei beni culturali. Pres. Petruzzelli, Est.Russo - A.B. (avv. Luppi) c. Ministero per i Beni e le Attività Culturali (Avv. Stato). TAR LOMBARDIA, Brescia, Sez.II - 6/08/2010, n. 2652
  5. AREE PROTETTE - Autorizzazione paesistica - Parere del Parco - Provvedimenti distinti - Beni giuridici tutelati - Diversità. L’autorizzazione paesistica non può superare il parere del Parco. Infatti i due atti sono forme di gestione di beni diversi. La prima ha lo scopo di valutare la conformità dell’attività con il paesaggio, la cui tutela è prevista dall’art. 9 della Costituzione. Si tratta di un valore “primario” (Corte Cost. 151/1986; 182/2006 e 183/2006), ed anche “assoluto”, se si tiene presente che il paesaggio indica essenzialmente l’ambiente ( Corte Cost. 641/1987). L’oggetto tutelato non è il concetto astratto delle “bellezze naturali”, ma l’insieme delle cose, beni materiali, o le loro composizioni, che presentano valore paesaggistico. Il parere del Parco, invece, costituisce atto di gestione delle aree protette, ed ha come oggetto di tutela specifica la difesa degli ecosistemi, che costituisce un bene giuridico distinto dal paesaggio (Corte Costituzionale 23 gennaio 2009 n. 12). TAR LOMBARDIA, Milano, Sez. IV - 15 luglio 2010, n. 2992
  6. Modificazione dell'aspetto esterno dell'edificio - Zone paesaggisticamente vincolate - Preventivamente autorizzata - Necessità - Reato ambientale. Nelle zone paesaggisticamente vincolate qualsiasi modificazione dell'aspetto esterno dell'edificio deve essere preventivamente autorizzata. (conferma sentenza della corte d'appello di Catania 06/07/2009) Pres. De Maio Est. Petti Ric. Maravigna. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 11/06/2010 (Ud. 22/04/2010), Sentenza n. 22229
  7. Autorizzazione paesaggistica rilasciata in sanatoria - Scadenza dei termini (5 anni) - Effetti - Nuova autorizzazione - Necessità - Art. 158 D.Lgs, n. 42/2004 - Art. 16 del R.D. 3.6.1940, n. 1357 e L. n. 1497/1939. In tema di autorizzazione paesaggistica rilasciata in sanatoria, va ricordato che l'art. 16 del R.D. 3.6.1940, n. 1357 (Regolamento per l'applicazione della legge 29 giugno 1939, n. 1497, tuttora vigente in attesa dei regolamenti regionali ai sensi dell'art. 158 del D.Lgs, n. 42/2004) prevede che "l'autorizzazione vale per un periodo di cinque anni, trascorso il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione". (Annulla senza rinvio l'ordinanza n. 7/2009 TRIS. LIBERTA' di BARI, del 24/09/2009) Pres. Petti, Est. Fiale, Ric. Azienda Ospedaliera Bari. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 28/05/2010 (Cc. 16/03/2010), Sentenza n. 20362
  8. Area vincolata - Esecuzione di opere soggette a denuncia di inizio attività (d.i.a.) - Disciplina della DIA - Artt. 22, co. 6, e 23, commi 3 e 4 del d.P.R. 380/01 - Rilascio del nulla-osta dall’autorità preposta alla tutela del vincolo - Necessità. Nelle ipotesi di interventi da effettuare su immobili siti in zone sottoposte a vincolo, la disciplina della DIA è ricavabile dal combinato disposto degli artt. 22, co. 6, e 23, commi 3 e 4 del d.P.R. 380/01. La prima norma consente la presentazione della denuncia anche con riferimento a tale tipologia di immobili, purché la realizzazione delle opere sia, comunque, preceduta dal rilascio, secondo lo schema delineato dal successivo articolo, del relativo atto di assenso, ovvero, del parere favorevole dell'Amministrazione comunale. Pertanto, per gli interventi edilizi su manufatti in zona vincolata la denuncia di inizio attività costituisce titolo abilitativo solo se sia già stato rilasciato il nulla-osta dall'autorità preposta alla tutela del vincolo medesimo (Cass. 20/3/02, n. 246). (Conferma ordinanza del Tribunale di Latina del 17/12/09) Pres. Lupo, Est. Gazzara, Ric. Di Maio. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 11/05/2010 (Cc. 8/04/2010), Sentenza n.17973
  9. Protezione delle bellezze naturali - Autorizzazione paesaggistica - Termine di validità quinquennale - Decorrenza dalla data di rilascio - Art. 158 D.Lgs. n. 42/2004 - Art. 16 R.D. n. 1357/1940 - L. n. 1497/1939. In tema di protezione delle bellezze naturali, il termine di validità quinquennale dell'autorizzazione paesaggistica prevista dall'art. 16 R.D. 3 giugno 1940, n. 1357 (Regolamento per l'applicazione della L. 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali), è tuttora applicabile in base al disposto dell'art. 158 D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e decorre dalla data di rilascio dell'autorizzazione medesima (Cass. sentenza n. 32200/2007). (conferma ordinanza del tribunale del riesame di Salerno del 21/12/2009) Pres. Lupo, Est. Petti, Ric. Garofalo. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 11/05/2010 (Cc. 08/04/2010), Sentenza n. 17971
  10. Paesaggio, compatibilità paesaggistica, piano attuativo, precisazioni. Tanto più puntuale e dettagliato è il giudizio di compatibilità paesaggistica reso in sede di approvazione del piano tanto più ridotti saranno i margini di ulteriore valutazione che è consentito svolgere con riguardo ai singoli interventi rientranti nel piano stesso; viceversa, a fronte di una valutazione meno dettagliata, se non generica, resa a monte, si impone un più incisivo apprezzamento di coerenza paesaggistica a valle, volto a verificare, dandone adeguatamente conto in sede motivazionale, se con le ragioni di tutela sottese all’apposizione del vincolo siano coerenti quelle modalità realizzative dei singoli interventi edilizi non dettagliatamente prese in considerazione nel giudizio sul piano. Consiglio di Stato, sez. VI, decisione 05.02.2010 n. 538
  11. Art. 159 d.lgs. n. 42/2004 - Partecipazione procedimentale - Nozione di interessati - Estensione ai proprietari di immobili confinanti - Esclusione - Ragioni. In tema di partecipazione procedimentale, la previsione dell’art. 159 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 opera un chiaro riferimento ai soli <<interessati>>, da individuarsi nei soggetti che abbiano richiesto l’autorizzazione paesaggistica sottoposta al controllo della Soprintendenza e non può quindi essere estesa a ricomprendere anche i proprietari di immobili confinanti, in qualche modo interessati alla vicenda; del resto, si tratta di una conseguenza pienamente congruente con la stessa strutturazione del procedimento che si limita alla valutazione di legittimità di un’autorizzazione paesaggistica rilasciata e non alla valutazione (per così dire, “di primo grado”) dell’impatto paesaggistico dell’opera. Pres. Ravalli, Est. Viola - G.D.P. (avv. Ingletti) c. Comune di Castrignano del Capo (avv. De Francesco). TAR PUGLIA, Lecce, Sez. I - 28 aprile 2010, n. 1034
  12. Nulla osta paesaggistico - Verifica di correttezza del provvedimento regionale di conformità - Necessità di effettivo sopralluogo - Esclusione. In tema di rilascio di nullaosta paesaggistico, l'attività di verifica della correttezza del provvedimento regionale di conformità, di cui all'art. 7, l. 29 giugno 1939 n. 1497, effettuata sia dalla soprintendenza sia dall'autorità centrale - previa acquisizione di tutti gli atti necessari a consentire il pieno ed esaustivo apprezzamento dell'incidenza dell'intervento edilizio sull'assetto paesistico territoriale della zona e circostante - non implica, necessariamente, il compimento di effettivo sopralluogo ma può limitarsi alla valutazione documentale della condotta procedimentale tenuta dall'ente. (T.A.R. Calabria Catanzaro, 09 novembre 1999, n. 1335). Pres. Ruoppolo, Est. Taormina - F.R. (avv. Costa) c. Ministero Per i Beni e Le Attivita' Culturali (n.c.) - (Conferma TAR Lazio, Roma, n. 5480/2007). CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI - 27 aprile 2010, n. 2377
  13. Modifica dell'aspetto esteriore di un edificio - Zona sottoposta a vincolo paesaggistico - Preventiva autorizzazione - Necessità - Art. 181 D. L.vo n. 42/20004 - Interventi esenti - art. 149 lett. a) D. L.vo n. 42/20004 - Fattispecie. Nelle zone sottoposte a vincolo paesaggistico, qualsiasi modificazione dell'aspetto esteriore dell'edificio senza la preventiva autorizzazione configura il reato di cui all'articolo 181 del decreto legislativo n. 42 del 2004. Sono esenti dall'autorizzazione gli interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria o di risanamento conservativo a condizione però che non modifichino l'aspetto esteriore dell'edificio o non alterino lo stato dei luoghi (art. 149 lettera a) decreto legislativo n 42 del 2004). Nella specie, è stato modificato l'aspetto esteriore dell'edificio realizzando una scalinata esterna in cemento armato in maniera difforme da quella preesistente senza il permesso di costruire e senza la denuncia al genio Civile ed apportando altre modificazione al prospetto dell'edificio. (Annulla, sentenza della Corte d'Appello di Napoli del 7/07/2009) Pres. Onorato, Est. Petti, Ric. Testa. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 22/04/2010 (Ud. 03/03/2010), Sentenza n.15370

  14. Art. 159 d.lgs. n. 42/2004 - Vincolo paesaggistico - Procedimento di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica - Soprintendenza - Comunicazione di avvio del procedimento - Necessità - Esclusione - Autorità comunale - Comunicazione del rilascio dell’autorizzazione. L’art. 159 del Codice dei beni culturali prevede che la Soprintendenza non sia onerata della comunicazione d’avvio, purchè peraltro l’autorità comunale abbia inviato comunicazione all’interessato del rilascio dell’autorizzazione, che per espressa disposizione di legge fa funzioni di comunicazione d’avvio (in questo senso cfr. Cons. Stato, sez. VI, sent. n. 771 del 13. 02. 2009, secondo cui “si deve ritenere che, nel sistema successivo all'entrata in vigore del d.lgs. 42/04, la comunicazione di avvio del procedimento finalizzato all'annullamento del nulla osta paesaggistico da parte del competente organo statale non richieda più la previa comunicazione ex art. 7 l. 241/90; e ciò in quanto il detto d.lgs. dispone espressamente, all'art. 159, che la comunicazione relativa all'avvenuto rilascio del nulla osta da parte dell'ente a ciò competente costituisce avviso di inizio di procedimento”). Pres. Petruzzelli, Est. Russo - B.P. e altri (avv. Ballerini) c. Ministero per i Beni Culturali e Ambientali (Avv. Stato). TAR LOMBARDIA, Brescia, Sez. I - 8 aprile 2010, n. 1507

  15. Autorizzazione paesaggistica - Procedura ex art. 146 d.lgs. n. 42/2004 - Disciplina transitoria ex art. 159 - Art. 58 L.r. Friuli Venezia Giulia n. 5/2007 - Proroga della disciplina transitoria - Illegittima riduzione della tutela del paesaggio - Illegittimità costituzionale. L’art. 58 della L.R. Friuli Venezia Giulia n. 5 del 2007, nel testo risultante dalla modifica di cui all’art. 2, c. 13, della L.R. n. 123 del 2008, ha disposto che il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica da parte dei Comuni avvenga con applicazione della disciplina transitoria di cui all’art. 159 del decreto legislativo n. 42 del 2004 «sino all’adeguamento dei loro strumenti di pianificazione al piano paesaggistico regionale». In tal modo nella Regione Friuli-Venezia Giulia le autorizzazioni paesaggistiche seguono ancora la disciplina transitoria, secondo la quale devono essere rilasciate dalla Regione o dai Comuni da questa delegati e poi trasmesse alla Soprintendenza per l’eventuale annullamento. La norma modifica dunque la decorrenza del termine fissato dal legislatore statale (31 dicembre 2009: cfr. art. 23, comma 6, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78) per la piena applicazione della procedura autorizzatoria di cui all’art. 146 del d.lgs. n. 42 del 2004, determinando una illegittima riduzione della tutela del paesaggio imposta dalla legislazione statale. Si impone pertanto la declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 58, comma 1, della L.R. n. 5 del 2007, come sostituito dall’art. 2, comma 13, della L.R. n. 12 del 2008, nonchè del comma 2 del medesimo articolo, limitatamente alle parole «a seguito dell’adeguamento degli strumenti di pianificazione al piano paesaggistico regionale, per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica». Tale declaratoria deve essere estesa al comma 1 dell’art. 60 della L.R. n. 5 del 2007, limitatamente alle parole «Fino all’adeguamento degli strumenti urbanistici al PTR», essendo tale parte della norma inscindibilmente connessa a quella dichiarata costituzionalmente illegittima. Pres. Amirante, Est. Napolitano - Presidente del Consiglio dei Ministri c. Regione Friuli-Venezia Giulia. CORTE COSTITUZIONALE - 17 marzo 2010, n. 101
  16. Immobili sottoposti a tutela storico-artistica o paesaggistica-ambientale - Interventi edilizi - DIA - Super DIA - Manutenzione ordinaria - Disciplina applicabile - Art. 22, c. 6° DPR n. 380/2001, come sostituito dall'art. 1, c. I lett. e), D. L.gs. n. 301/2002 - D. L. vo n. 42/2004. Ai sensi dell'art. 22, comma sesto, del DPR n. 380/2001, come sostituito dall'art. 1, comma I lett. e), del D. L.gs. 27 dicembre 2002 n. 301, la realizzazione degli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 che riguardino immobili sottoposti a tutela storico-artistica o paesaggistica-ambientale, è subordinata al preventivo rilascio del parere o dell'autorizzazione richiesti dalle relative previsioni normative. Pertanto, l'autorizzazione dell'amministrazione preposta alla tutela del vincolo è prevista dalla norma citata non solo con riferimento alla cosiddetta super DIA, di cui al comma 3 dell'art. 22, sostitutiva del permesso di costruire, ma anche per gli interventi minori previsti dai primi due commi dello stesso articolo, sempre che la normativa che disciplina il vincolo lo preveda. Va quindi osservato che, ai sensi del T.U. n. 380/2001, solo gli interventi di manutenzione ordinaria non sono sottoposti ad alcun titolo abilitativo, ai sensi dell'art. 6, comma primo lett. a), mentre ogni altro intervento, per il quale non sia necessario il permesso di costruire (art. 10), deve essere preceduto dalla presentazione della DIA (art. 22, comma primo). (Conferma ordinanza del Tribunale della libertà di Napoli del 12.6.2009) Pres. Grassi, Est. Lombardi, Ric. Perna. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 04/03/2010 (Cc. 21/01/2010), Sentenza n. 8739

  17. Immobili sottoposti a vincolo paesaggistico - Ristrutturazione edilizia - Demolizione e ricostruzione degli edifici - Autorizzazione dell'amministrazione preposta alla tutela del vincolo - Disciplina applicabile - DIA, Super DIA e permesso di costruire - Art. 22, c. 6° DPR n. 380/2001, come sostituito dall'art. 1, c. I lett. e), D. L.gs. n. 301/2002 - Art. 149, c.1° lett. a), D. L. vo n. 42/2004. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono compresi, in base al combinato disposto dei citati art. 3, primo comma lett. d), ultima parte, e 10, primo comma lett. c), del DPR n. 380/2001, anche quelli di demolizione e ricostruzione degli edifici con la stessa volumetria e sagoma di quelli precedenti. Tali interventi di ristrutturazione possono essere eseguiti mediante la DIA, di cui ai primi due commi dell'art. 22, se non portano ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente, né modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici dell'edificio, ovvero modificazione della destinazione d'uso nelle zone omogenee A. Nel caso, invece, l'intervento di ristrutturazione determini tali modificazioni lo stesso deve essere assentito mediante il permesso di costruire ovvero la presentazione della DIA di cui all'art. 22, terzo comma. In ogni caso, gli interventi di ristrutturazione edilizia sono subordinati all'autorizzazione dell'amministrazione competente per la tutela del vincolo paesaggistico. (Conferma ordinanza del Tribunale della libertà di Napoli del 12.6.2009) Pres. Grassi, Est. Lombardi, Ric. Perna. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 04/03/2010 (Cc. 21/01/2010), Sentenza n. 8739
  18. Zone paesisticamente vincolate - Lavori di accorpamento di più unità immobiliari - Mutamento della consistenza estetica ed architettonica del manufatto - Permesso di costruire e nulla osta paesaggistico - Necessità - Manutenzione straordinaria - Esclusione - Art. 3, c. 1, lett. b) D.P.R. n. 380/2001. I lavori di accorpamento di più unità immobiliari, variando gli elementi strutturali e mutando la consistenza estetica ed architettonica del manufatto, cioè la fisionomia dell'immobile e l'aspetto esteriore di esso nelle sue linee generali, in zone paesisticamente vincolate, non possono essere eseguiti in assenza del prescritto permesso di costruire e l'autorizzazione dell'autorità preposta alla tutela del vincolo paesaggistico. Sicché, l'attività edilizia concretamente realizzata non può ricondursi alla manutenzione straordinaria, in quanto il Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, articolo 3, comma 1, lettera b), con definizione già fornita dalla Legge n. 457 del 1978, articolo 31, comma 1, lettera b), ricomprende in tale nozione "le opere e le modifiche necessarie per rinnovare o sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare e integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d'uso". (Conferma sentenza n.2266/2008 CORTE APPELLO di PALERMO, del 17/03/2009) Pres./Rel. FIALE, Ric. G.V.. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 25/02/2010, Sentenza n. 7611

  19. Vincolo archeologico - Oggetto di tutela normativa e titoli autorizzatori - Inizio e termine dei lavori entro cinque anni - Decadenza - Nuova autorizzazione - Necessità - Art. 142, lett. m), D.Lgs. n. 42/2004 già art. 146, 10 c., lett. m) D.Lgs. n. 490/1999 - L. n. 1089/1939 - L. n. 431/1985 - L. n. 1089/1939 - T.U. n. 380/2001. L'interesse archeologico, dopo la legge n. 431/1985, costituisce oggetto di due tipi di tutela ai quali si correlano due distinti titoli autorizzatori: quello riferito al patrimonio storico-artistico (di cui alla legge n. 1089/1939) e quello paesistico, riguardanti ambiti che non si sovrappongono, per la diversità dell'oggetto materiale oltre che delle dimensioni spaziali. In ogni caso, dopo il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, l'intervento deve essere avviato e portato a compimento in un arco temporale di cinque anni, decorso il quale - a norma dell'art. 16 del R.D. 3.6.1940, n. 1357 (disposizione da ritenersi ancora vigente ai sensi dell'art. 158 del Digs. n. 42/2004) - il provvedimento medesimo cessa di avere efficacia e l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. Pres. Fiale, Est. Fiale, Ric. Viola ed altro. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 23/02/2010 (Ud. 27/01/2010), Sentenza n. 7114
  20. DIRITTO DELL’ENERGIA - Impianti eolici - Conflitto tra l’interesse ambientale e l’interesse paesaggistico - Valutazione di merito - Competenza - Amministrazione regionale. Il potenziale conflitto tra interesse ambientale, comprensivo di quello alla riduzione dell’inquinamento, a sua volta perseguibile attraverso lo sviluppo di impianti che producono energia da fonti rinnovabili, e interesse paesaggistico, potenzialmente leso dalla realizzazione di tali impianti, ove essi abbiano rilevante impatto visivo, è valutazione che, implicando inevitabili scelte di merito amministrativo, compete all’amministrazione regionale, preposta sia al rilascio del nulla osta paesaggistico, sia al rilascio dell’autorizzazione unica per la realizzazione degli impianti eolici. L’amministrazione statale, in sede di controllo del nulla osta paesaggistico, non ha alcune potere di sindacato di merito, dovendosi limitare a verificare la legittimità o meno del nulla osta paesaggistico (Cons. St., ad. plen., n. 9/2001). Pres. Ruoppolo, Est. De Nictolis -V. s.p.a. (avv. Torrelli) c. Ministero per i beni e le attività culturali (Avv. Stato) e altri (n.c.) - (Conferma Tar Abruzzo, n. 79/2008) - CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI - 22 febbraio 2010, n. 1013
  21. Vincolo paesaggistico - Autorizzazione paesaggistica - Potere ministeriale - Sindacato di legittimità. Il Ministero - e per esso la Soprintendenza -, chiamato a pronunciarsi su una autorizzazione paesaggistica, può svolgere l’ampio sindacato di legittimità consentito dall’ordinamento sugli atti amministrativi, corrispondente a quello che potrebbe esercitare il giudice amministrativo nel caso in cui fosse impugnata l’autorizzazione paesaggistica non annullata in sede amministrativa, e tuttavia con la possibilità di sollevare d’ufficio qualsivoglia questione di legittimità: di conseguenza l’annullamento della autorizzazione paesaggistica deve ritenersi correttamente disposto quante volte l’autorizzazione stessa non contenga alcuna motivazione in ordine alla compatibilità dell’intervento con il vincolo ambientale o non effettui neppure per relazione un rinvio ad atti istruttori espletati nel corso del procedimento ( cfr. C.d.S. sez. VI n. 3991/2006 e, negli stessi termini, C.d.S. VI n. 6420/2009). Pres. Urbano, Est. Ravasio - M.P. (avv. Balducci) c. Soprintendenza Per i Beni Architettonici e Per il Paesaggio per la Puglia Provincie di Lecce, Brindisi e Taranto e altro (Avv. Stato) e altro (n.c.). TAR PUGLIA, Bari, Sez. II - 22 febbraio 2010, n. 618
  22. Vincolo paesaggistico - Parere dell’autorità preposta alla tutela. Valutazione della compatibilità dell’intervento edilizio con il vincolo - Distinte funzioni e diversi contesti normativi - Estraneità. Il parere dell’autorità preposta alla tutela del vincolo, espressione di discrezionalità tecnica, deve inerire alla valutazione della compatibilità o meno di un dato intervento edilizio con le esigenze di tutela paesistica sottese all’imposizione del vincolo stesso ed indicare quindi, sia pure in forma sintetica, i motivi per i quali la costruzione, per le sue caratteristiche architettoniche ed estetiche, viene giudicata pregiudizievole dell’integrità del contesto ambientale in cui si inserisce, rimanendo così esclusa ogni valutazione di altri aspetti riferibili a distinte funzioni e diversi contesti normativi. Pres. Corsaro, Est. Scudeller - N.A. (avv. Bellavia) c. Comune di Latina (avv. Manchisi) e Ministero Beni Culturali ed Ambientali (Avv. Stato). TAR LAZIO, Latina, Sez. I - 15 febbraio 2010, n. 87
  23. Termini di 90 e 180 gg. previsti dall’art. 167, c. 5 d.lgs. n. 42/2004 - Mero decorso - Consumazione del potere da parte delle amministrazioni competenti - Inconfigurabilità - Formazione del silenzio assenso - Esclusione - Art. 20 L. n. 241/1990. Il mero decorso dei termini perentori di 90 e 180 giorni, stabiliti dall’art. 167, comma 5, D.Lg.vo n. 42/2004 rispettivamente per l’emanazione del parere vincolante da parte della Soprintendenza e del provvedimento finale da parte dell’Autorità preposta alla tutela del vincolo, non consuma il potere di tali Autorità amministrative, tenuto conto che la norma in commento non fa conseguire da tale inerzia la formazione di un silenzio assenso e che comunque ai sensi dell’art. 20 L. n. 241/1990 (nel testo novellato dall’art. 3, comma 6 ter, D.L. n. 35/2005 conv. nella L. n. 80/2005) il silenzio assenso non può formarsi con riferimento ai provvedimenti amministrativi riguardanti il patrimonio paesaggistico e l’ambiente. Pres. Camozzi, Est. Mastrantuono - T. s.p.a. (avv. Zucchi) c. Ministero per i Beni e le Attività Culturali (Avv. Stato) e altri (n.c.) - TAR BASILICATA, Sez. I - 13 febbraio 2010, n. 53
  24. INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO - Installazione di un traliccio per un impianto di telefonia mobile - Creazione di superfici utili - Autorizzazione paesaggistica in sanatoria - Esclusione - Art. 167, c. 4 d.lgs. n. 42/2004. Ai sensi dell’art. 167, comma 4, lett. a), D.Lg.vo n. 42/2004 l’autorizzazione paesaggistica in sanatoria non può essere rilasciata (e ciò a prescindere dalla durata del tempo intercorso), nel caso in cui l’intervento realizzato abbia determinato la creazione di superficie utile: tale fattispecie ricorre anche nel caso dell’installazione di un traliccio per un impianto di telefonia mobile, in quanto tale impianto poggia su una base di cemento e perciò occupa in modo stabile e permanente una superficie utile. Pres. Camozzi, Est. Mastrantuono - T. s.p.a. (avv. Zucchi) c. Ministero per i Beni e le Attività Culturali (Avv. Stato) e altri (n.c.) - TAR BASILICATA, Sez. I - 13 febbraio 2010, n. 53
  25. Nulla osta ambientale - Limite quinquennale di validità. La validità del nulla osta ambientale, rilasciato per l'esecuzione di lavori edilizi nelle zone sottoposte a vincolo paesistico, viene meno, automaticamente, al decorso del quinquennio (T.A.R. Campania Salerno, n. 422 del 10 luglio 1997, vedi anche T.A.R. Campania Napoli, sez. II, 7 maggio 2007 , n. 4788, secondo cui “il nulla osta rilasciato per gli interventi edilizi in zone sottoposte al vincolo paesaggistico è assoggettato al limite temporale di validità di anni cinque, ai sensi dell'art. 16, r.d. 3 giugno 1940 n. 1357, fatto poi salvo dall'art. 161, d.lg. 29 ottobre 1999 n. 490”) Pres. Perrelli, Est. D’Alessandri - R.A. (avv. Mazzotta) c. Comune di Tornimparte (avv. Colagrande) - TAR ABRUZZO, L’Aquila, Sez. I - 11 febbraio 2010, n. 75
  26. Autorizzazione paesaggistica - Permesso di costruire - Rapporto di assoluta autonomia - Conseguenze. L’autorizzazione paesaggistica si presenta in termini di assoluta autonomia dal permesso di costruire (cfr. C.S., n. 3242/2001, secondo cui “l'autonomia strutturale dei due procedimenti, non consente di considerare la procedura per il rilascio del nulla osta quale presupposto necessario del procedimento per il rilascio della concessione edilizia, neppure nell'ipotesi di opere da realizzarsi su aree vincolate come bellezze di insieme). Corollario della autonomia dei due diversi procedimenti, finalizzati alla tutela di due distinti interessi, è che i due titoli (concessione edilizia e nulla osta paesaggistico) hanno contenuti differenti (seppure ambedue relazionati al territorio), che il rilascio dell'uno non comporta il rilascio dell'altro titolo, e che, viceversa, la preclusione al rilascio di un titolo non è ostativa al rilascio dell'altro. Ulteriore corollario è quello che l'inizio dei lavori in zona paesaggisticamente vincolata richiede il rilascio di ambedue i titoli (C.S., sez.V, 11.3.1995, n. 376; 20.11.1989, n. 738; 1.2.1990,n. 61; 15.3.1991, n. 262; 18.2.1992, n. 128). Pres. Perrelli, Est. D’Alessandri - R.A. (avv. Mazzotta) c. Comune di Tornimparte (avv. Colagrande) - TAR ABRUZZO, L’Aquila, Sez. I - 11 febbraio 2010, n. 75

  27. Strutture turistico ricettive - Installazione di mezzi mobili in assenza di permesso di costruire - Attività rilevanti ai fini urbanistici, edilizi e paesaggistici - Esclusione - Presupposti - Disciplina applicabile - Art. 3, c. 9, L. n. 99/2009 - Art. 44, lett.c); 181 d. lgs. n. 42/2004. Ai sensi dell’art. 3, comma 9, della legge n. 99/2009, non costituiscono in alcun caso attività rilevanti ai fini urbanistici, edilizi e paesaggistici, anche in assenza di permesso di costruire, le installazioni e i rimessaggi dei mezzi mobili di pernottamento, anche se collocati in modo permanentemente, per l'esercizio dell'attività e dell'offerta di servizi turistici, entro il perimetro delle strutture turistico-ricettive regolarmente autorizzate, purché ottemperino alle specifiche condizioni strutturali e di mobilità stabilite dagli ordinamenti regionali. (annulla l'ordinanza del 25.06.2009 con rinvio al Tribunale di Fermo) Pres. Petti Est.Teresi Ric.Ciarpella. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 14/01/2010 (Cc. 15/12/2009), Sentenza n. 1610

  28. Interventi di manutenzione straordinaria, consolidamento statico e restauro conservativo - Autorizzazione paesaggistica - Necessità - Esclusione - Art. 149 d.lgs. n. 42/2004. Ai sensi dell’art. 149 del d.lgs. n. 42/2004, anche gli interventi di manutenzione straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo non richiedono il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica. Pres. f.f. Franco, Est. Morgantini - E.J.P.B. (avv. Curato) c. Comune di Venezia (avv.ti Ballarin, Iannotta, Morino, Ongaro e Venezian). TAR VENETO, Sez. II - 8 gennaio 2010, n. 35

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