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- Tutela
di un ambiente di pregio (affreschi)
- Presenza strutture precarie - Esclusione - Immobile vincolato ai
sensi della
L. n. 1089/1939. La
tutela di un ambiente di pregio esclude la presenza, al suo interno, di
strutture precarie, che possono essere collocate solo per uno scopo
preciso, e
tollerate solo per il tempo proporzionato allo scopo. (Conferma
sentenza del
Tribunale Amministrativo dell’Emilia-Romagna, sede di Parma, n.
00197/2004)
Pres. Garofoli - Rel. Atzeni - Colla ed altro (avv. Graziosi) c.
Ministero per
i beni culturali ed ambientali ed altro (Avvocatura Generale dello
Stato). CONSIGLIO
DI STATO, Sez. VI, 21/07/2010, Decisione n. 4773
- Beni
d’interesse artistico, storico, archeologico e etnoantropologico -
Provvedimento formale - Necessità - Esclusione - Impossessamento -
Artt.90 e
175 c. 1 lett.b) D.L.vo n.42/2004. In
materia di beni culturali, non occorre alcun provvedimento formale che
dichiari
l’interesse artistico, storico, archeologico e etnoantropologico delle
cose di
cui il privato sia Stato trovato in possesso, essendo sufficiente un
interesse
culturale oggettivo, derivante da tipologia, localizzazione, rarità o
altri
analoghi criteri, e la cui prova può desumersi o dalla testimonianza di
organi
della P.A. o da una perizia disposta dall’autorità giudiziario.
(conferma
ordinanza del 21.7.2009 del Tribunale di Napoli, sez. dist. di Portici)
Pres.
De Maio, Est. Amoresano, Ric. Testa. CORTE DI
CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 20/07/2010 (Cc.
22/04/2010), Sentenza n. 28239
- Possesso
di oggetti di interesse artistico, storico o archeologico - Legittima
detenzione - Onere della prova - Artt. 43, 44, 46 L.1.6.1939 n.1089 -
L.
n.364/1909 - D.L.vo n.42/2004.
Il possesso di oggetti di interesse artistico, storico o archeologico
(appartenenti al patrimonio indisponibile dello Stato fin dal momento
della
loro scoperta) deve ritenersi illegittimo, il detentore ha l'onere di
dimostrare di averli legittimamente acquistati ai sensi degli artt. 43,
44, 46
L.1.6.1939 n.1089 (Cass. pen. sez.2 n.12087 del 27.6.1995 - Dal Lago).
Nel caso
di declaratoria di estinzione del reato per amnistia o prescrizione, al
fine di
ottenere la restituzione delle cose sequestrate, è possibile fornire la
prova
della legittimità del possesso davanti al giudice dell'esecuzione. A
partire,
infatti, dalla L. 20 giugno 1909 n.364 le cose di interesse
archeologico
scoperte, appartengono allo Stato, per cui è onere del privato
dimostrare la
legittimità della provenienza dei reperti detenuti (Cass. sez. 3
n.49439 del
4.11.2009; conf. Cass. sez.3 n.24654 del 3.2.2009; Cass. sez.2 n.12716
del
21.11.1997; Cass. sez.4 n.12618 dell' 1.2.2005). (conferma ordinanza
del
21.7.2009 del Tribunale di Napoli, sez. dist. di Portici) Pres. De
Maio, Est.
Amoresano, Ric. Testa. CORTE DI
CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 20/07/2010 (Cc.
22/04/2010), Sentenza n. 28239
- C.d.
"culturalità" dei beni -
Desumibilità della natura culturale - Restituzione dei beni in
sequestro al
Ministero dei beni culturali ed ambientali - Istanza di restituzione -
Necessità - Esclusione - D.L.vo n.42/2004 - D.L.vo n.490/1999.
In materia di beni
culturali, per l'impossessamento illecito di beni appartenenti allo
Stato,
(secondo l'indirizzo interpretativo, già formatosi sotto la vigenza
dell'abrogato D.L.vo 29.10.1999 n.490 - Cass. sez.3 200347922, Petroni;
Cass.
sez,.3, 200145814, Cricelli; Cass. sez.3 200142291, Licciardello - ed
anche
successivamente con riferimento al D.L.vo 42/04 Cass. sez.3 n.39109 del
2006,
ric. Palombo), non è necessario che i beni siano qualificati come tali
da un
formale provvedimento della pubblica amministrazione, essendo
sufficiente la
desumibilità della sua natura culturale dalle stesse caratteristiche
dell'oggetto, non essendo richiesto neppure un particolare pregio.
Sicché, non
occorre alcun provvedimento formale che dichiari l'interesse artistico,
storico, archeologico e etnoantropologico delle cose di cui il privato
sia
stato trovato in possesso. Ed è quindi sufficiente "un interesse
culturale
oggettivo, derivante da tipologia, localizzazione, rarità o altri
analoghi
criteri, e la cui prova può desumersi o dalla testimonianza di organi
della
P.A.. o da una perizia disposta dall'autorità giudiziaria"
(Cass.pen.sez.3
n.35226del 28.6.2007 Signorella). Inoltre, il giudice deve disporre la
restituzione
dei beni in sequestro al Ministero dei beni culturali ed ambientali,
tutte le
volte che emerga il requisito della "culturalità" di tali reperti e
non sussistano le prove circa la legittima provenienza degli stessi al
patrimonio del soggetto privato al quale detti beni furono sequestrati,
non
essendo necessario che l'organo statale avanzi apposita istanza di
restituzione" (Cass. pen. sez.3 n.23295 del 28.4.2004). (conferma
ordinanza del 21.7.2009 del Tribunale di Napoli, sez. dist. di Portici)
Pres. De
Maio, Est. Amoresano, Ric. Testa. CORTE DI CASSAZIONE PENALE,
Sez. III, 20/07/2010 (Cc. 22/04/2010),
Sentenza n. 28239
- Alienazioni
di beni immobili del demanio
storico e artistico - Enti privati senza fini lucro - Persona giuridica
privata
con fine di lucro - Autorizzazioni - Necessità - Misure di
conservazione e
specifiche prescrizioni - Poteri dell’Amministrazione - Artt. 8, 10 e
21, 2°c.
D.P.R. n. 283/2000 - D. Lgs. n. 42/2004.
In materia di alienazioni di beni immobili
del demanio storico e artistico, l’art. 21, secondo comma, del D.P.R. 7
settembre 2000. n. 283, ribadisce, nei confronti degli enti privati
privi di
fini lucro, l’obbligo, gravante ai sensi del precedente art. 8 sui
soggetti che
perseguono fini di lucro, di dotarsi delle necessarie autorizzazioni
qualora
intendano alienare immobili, di loro proprietà, di interesse artistico.
Inoltre, il soprintendente regionale nell’autorizzare l’alienazione di
un
immobile di interesse storico ha il potere di dettare misure di
conservazione
del medesimo, mentre le specifiche prescrizioni riguardanti eventuali
progetti
di intervento edilizio dovranno essere impartite dal soprintendente
locale, in
risposta all’iniziativa del proprietario. (conferma, sentenza del
Tribunale
Amministrativo del Veneto, Sezione II, n. 00275/2004) Pres. Barbagallo
- Rel.
Atzeni - Ministero per i beni e le attività culturali e Soprintendenza
ai beni
ambientali e del paesaggio di Verona, (Avvocatura Generale dello Stato)
c.
Istituto Salesiano Don Bosco (avv.ti Campostrini, Clementi, G.
Clementi, P.
Clementi, Gigli, Severino, Tolentinati). CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI,
16/07/2010, Sentenza n. 4602
- Vincolo
archeologico - Divieto di edificazione di nuove costruzioni - Nozione
di
interventi di nuova costruzione - Differenziazione ontologica tra
interventi di
ampliamento e interventi di sopraelevazione - Esclusione.
Il divieto di edificazione
di nuove costruzioni - nella specie, a tutela di beni archeologici -
deve
necessariamente essere inteso alla luce del pertinente quadro
normativo, il
quale ascrive alla nozione di ‘interventi di nuova costruzione’ (inter
alia)
l’ampliamento degli immobili esistenti all’esterno della sagoma
esistente (art.
3, co. 1, lett. e.1), d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380), non consentendo -
sotto
tale aspetto - alcuna ontologica differenziazione in relazione agli
interventi
i quali comportino unicamente una sopraelevazione di immobili già
realizzati.
Pres. Barbagallo, Est. Contessa - Ministero per i Beni e le Attività
Culturali
(Avv. Stato) c. P.S. (avv. Ricciardi) - (Riforma Tar Lazio Roma, n.
887/2008) -
CONSIGLIO
DI STATO, Sez. VI - 4 giugno 2010, n. 3556
- Interesse
archeologico - Vincolo - Atto impositivo - Natura dichiarativa -
Successivi
trasferimenti di proprietà del bene - Notifica del vincolo nei
confronti dei
proprietari - Necessità - Esclusione.
L’ atto impositivo del vincolo di interesse archeologico ha natura
meramente
dichiarativa, correlata a caratteristiche e peculiarità intrinseche che
il bene
possedeva <ab origine> e che permangono indipendentemente
da ogni suo
successivo trasferimento di proprietà, anche a titolo espropriativo. La
notifica del vincolo ha quindi luogo per una sola volta al momento in
cui esso
viene imposto e non deve essere reiterata nei confronti di ogni
successivo
soggetto che subentri nella proprietà del bene. La trascrizione del
vincolo nei
registri Immobiliari assolve, inoltre, funzione di pubblicità
dichiarativa
verso i terzi, e non costituisce elemento della fattispecie
provvedimentale
dichiarativa del vincolo, la cui validità non resta influenzata dagli
adempimenti volti a garantire il regime di pubblicità. Pres. Ruoppolo,
Est.
Polito - A. s. (avv. Totino) c. Ministero Per i Beni e le Attivita'
Culturali
(Avv. Stato) - (Conferma T.A.R. LAZIO, Roma, n. 02542/2004) - CONSIGLIO
DI STATO, Sez. VI - 17 maggio 2010, n. 3037
- Beni
di interesse archeologico -
Amministrazione - Scelta acquisitiva - Interventi conservativi e di
salvaguardia del bene - Limiti all’acquisizione - Esclusione.
La scelta acquisitiva
del bene in mano pubblica non resta condizionata dalla possibilità di
porre in
essere, avvalendosi degli artt. 14 e 15 della legge n. 1089/1939,
interventi
strettamente conservativi e di salvaguardia del bene di interesse
culturale,
trattandosi di misure di minore entità che diventano recessive ove si
determinino le condizioni per una più intensa e completa tutela
avvalendosi
dell’ art. 31 della legge n. 1089/1939. Pres. Ruoppolo, Est. Polito -
A. s.
(avv. Totino) c. Ministero Per i Beni e le Attivita' Culturali (Avv.
Stato) -
(Conferma T.A.R. LAZIO, Roma, n. 2542/2004) - CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI -
17 maggio 2010, n. 3037
- Vincolo
archeologico indiretto - Identificazione del contenuto e delimitazione
dell’estensione - Discrezionalità tecnica dell’amministrazione -
Sindacato
debole innanzi al giudice amministrativo.
La determinazione dell'amministrazione di imporre un
vincolo archeologico (indiretto) su un'area, a sensi dell'art. 21 l. n.
1089
del 1939 (trasfuso nell'art. 49 d.lg. n. 490 del 1999), appartiene alle
valutazioni di merito dell'azione amministrativa e non è, quindi,
sindacabile
in sede di giudizio di legittimità, sotto il profilo della scelta di
salvaguardare
la zona vincolata. Peraltro, l'imposizione del vincolo - quanto
all'identificazione del suo contenuto ed alla delimitazione della sua
estensione - appartiene alla sfera di discrezionalità tecnica
dell'autorità
procedente ed è di per sé soggetta a sindacato « debole » dinanzi al
giudice
amministrativo, vale a dire è censurabile allorché la sua motivazione
risulti
inadeguata o presenti manifeste e macroscopiche incongruenze o
illogicità, in
ragione dell'elasticità e dell'indeterminatezza dei parametri tecnici
delle
discipline storiche ed archeologiche.(T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 16
febbraio
2006 , n. 1171). Pres. Ravalli, Est.Dibello - D.G.G. (avv. Fanelli) c.
Ministero dei Beni Culturali ed Ambientali (Avv. Stato). TAR PUGLIA,
Lecce, Sez. I - 28 aprile 2010, n. 1038
- Sito
degradato - Imposizione del vincolo paesaggistico-ambientale -
Preclusione -
Inconfigurabilità - Prevenzione dell’aggravamento del degrado e
perseguimento
del possibile recupero.
La qualificazione di rilevanza paesaggistico-ambientale di un sito non
è
determinata dal suo grado d'inquinamento - ché, allora, in tutti i casi
di
degrado ambientale sarebbe preclusa ogni ulteriore protezione del
paesaggio
riconosciuto meritevole di tutela - , l'imposizione del relativo
vincolo
servendo piuttosto a prevenire l'aggravamento della situazione e di
perseguirne
il possibile recupero. (Consiglio di Stato , sez. V, 27 marzo 2000, n.
1761,
Consiglio di Stato , sez. VI, 02 novembre 2007, n. 5662). Pres.
Ruoppolo, Est.
Taormina - F.R. (avv. Costa) c. Ministero Per i Beni e Le Attivita'
Culturali
(n.c.) - (Conferma TAR Lazio, Roma, n.
5480/2007).
CONSIGLIO
DI STATO, Sez. VI - 27 aprile 2010, n. 2377
- Assoggettamento
di un bene al vincolo di
interesse particolarmente importante - L. n. 1089/39 - Comunicazione di
avvio
del procedimento - Necessità - Mancanza - Invalidità del provvedimento
di
vincolo. Qualora
si inizi il procedimento di assoggettamento di un bene immobile o
mobile al
vincolo ex L. 1.6.1939 n. 1089 (interesse particolarmente importante),
occorre
previamente comunicare l' avvio del procedimento ai soggetti
interessati, in
applicazione della l. 7 agosto 1990 n. 241, a pena di invalidità del
provvedimento di vincolo (cfr. T.A.R. Toscana, Sez. I, 8 luglio 2008 n.
1742;
n. 523, T.A.R. Toscana, Sez. I, 27 novembre 2006 n. 6030, T.A.R.
Abruzzo
L'Aquila, 25 luglio 2003, Consiglio Stato, Sez. VI, 4 aprile 2003 n.
1751).
Pres. Petruzzelli, Est. Conti - O.G. (avv. Orecchia) c. Ministero Per i
Beni
Culturali e Ambientali (avv. Stato) - TAR LOMBARDIA, Brescia, Sez.
I - 22 aprile 2010, n. 1599
-
Interesse
storico-artistico - Carattere intrinseco della res
- Vicende relative al regime
giuridico del bene - Sdemanializzazione - Influenza sulla
qualificazione del
bene - Esclusione. L’interesse
storico artistico del bene rappresenta un carattere intrinseco della res
in se intesa, tendenzialmente insuscettibile di risultare influenzata
dalle
vicende relative al regime giuridico del bene stesso e, segnatamente,
dalle
vicende relative all’instaurazione o alla cessazione del carattere di
demanialità. Non è quindi il regime giuridico del bene (i.e.: la sua
iscrizione
al novero dei beni demaniali ovvero patrimoniali) ad influenzare la
qualificazione del bene in relazione alla disciplina vincolistica di
carattere
storico-artistico; al contrario, sono le intrinseche qualità del bene
ad
imporre la sua sottoposizione al vincolo storico-artistico, il quale
verrà -
poi - differenziato nel suo concreto atteggiarsi a seconda che si
tratti di
vincolo su bene demaniale, ovvero di vincolo su bene patrimoniale di
soggetti
pubblici o privati. Pres. Varrone, Est. Contessa - F. s.p.a. (avv.ti
Lemme e
Luly) c. Ministero per i Beni e le Attivita' Culturali e altri (Avv.
Stato) e
altri (n.c.) - (Conferma TAR Toscana n. 4478/2004). CONSIGLIO
DI STATO, Sez. VI - 22 aprile 2010, n. 2278
- Interesse
storico artistico - Bene demaniale transitato nel patrimonio di
soggetti
privati - Conferma dell’interesse storico artistico - Necessità di atti
novativi - Esclusione.
Una volta confermato (secondo un pacifico orientamento
giurisprudenziale) che
l’interesse storico-artistico di un immobile (olim) di proprietà dello
Stato
discende dalle intrinseche qualità e caratteristiche del bene (e non
dagli atti
dichiarativi di cui all’art. 4, l. 1089 del 1939 - in seguito: art. 5,
d.lgs. 490
del 1999 -), ne consegue che una volta che quel medesimo bene transiti
(all’esito delle procedure di legge) nel patrimonio di soggetti
privati, esso
conservi immutate le richiamate qualità e caratteristiche, senza che
sia a tal
fine necessaria l’adozione di atti lato sensu
novativi. Pres. Varrone,
Est. Contessa - F. s.p.a. (avv.ti Lemme e Luly) c. Ministero per i Beni
e Le
Attivita' Culturali e altri (Avv. Stato) e altri (n.c.) - (Conferma TAR
Toscana
n. 4478/2004). CONSIGLIO
DI STATO, Sez. VI - 22 aprile 2010, n. 2278
- Art.
11 d.lgs. n. 42/2004 - Studi d’artista - Rinvio all’art. 51 del d.lgs.
n.
42/2004 - Sottoposizione a tutela - Elementi rilevanti - Sentenza Corte
Cost.
n. 185/2003.
Tra le cose contemplate nell’art. 11 del d. lgs. n.42 del 2004 figurano
anche
gli studi d’artista la cui disciplina è contenuta nel successivo art.
51.
Dall’esame di tale disposizione emerge che ciò che rileva ai fini della
sottoposizione a tutela non è, in sé considerato, il complesso di cose
(opere, cimeli,
documenti e simili) ricomprese nello studio di un artista bensì la
circostanza
che tali beni, valutati nel loro insieme ed in relazione al contesto
nel quale
sono inseriti, siano espressione di quei valori che determinano
l’insorgere
dell’interesse pubblico sotteso all’apposizione del vincolo. (cfr.
Corte Cost.
n. 185/2003, secondo cui l’obiettivo perseguito attraverso la specifica
disciplina tesa a tutelare gli studi d’artista in attuazione dell’art.
9 della
Costituzione è quello di “rendere immodificabile l’ambiente ed i luoghi
nei
quali operò l’artista”, al fine di conservare intatta la testimonianza
dei
valori culturali in esso insiti). Pres.
De Zotti, Est. Bruno - C. s.p.a. (avv. Clarizia)
c. Amministrazione per i Beni e le Attività Culturali (Avv. Stato) - TAR
VENETO,
Sez. II - 24.03.2010, n. 939
- Studi
d’artista - Luoghi diversi da quelli in cui l’artista ha svolto la
propria attività
creatrice - Possibile qualificazione di “studio d’artista” ai sensi
degli artt.
11 e 51 d.lgs. n. 42/2004 - Condizioni. E’
possibile riconoscere le caratteristiche dello studio d’artista, ex d.
lgs.
42/04, anche a luoghi diversi da quelli in cui un artista ha
effettivamente
svolto la sua attività creatrice, purché in essi siano raccolta una
coerente
universalità di cose, già effettivamente appartenute all’artista e, per
una
parte almeno preponderante, già da questi raccolte nei luoghi in cui lo
stesso
aveva effettivamente operato creativa. In altri termini, perché si
possa
parlare di studio d’artista, deve essere comunque ricreato - fosse pure
con
qualche limitata approssimazione, spesso inevitabile per le
vicissitudini
successive alla scomparsa di un autore - tale ambiente, così da
conservare un
reale collegamento con la vita e con l’opera dell’artista, in peculiare
coerenza con la disciplina in esame. A contrario, non potrà essere
assimilata
ad uno studio d’artista una mera raccolta di cimeli a questi
riferibili, ove
manchi l’elemento costituito dalla sua volontà unificatrice. Pres. De
Zotti, Est. Bruno -
C. s.p.a. (avv. Clarizia)
c. Amministrazione per i Beni e le Attività Culturali (Avv. Stato) - TAR VENETO,
Sez. II - 24/03/2010, n. 939
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