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Beni culturali e ambientali - Beni artistici, storici, archeologici, etnoantropologici
(Sentenze pronunciate nell'anno 2010 della Cassazione, del Consiglio di Stato e del TAR)
 Parti e argomenti della scheda: 
  1. Tutela di un ambiente di pregio (affreschi)
  2. Beni d’interesse artistico, storico, archeologico e etnoantropologico
  3. Possesso di oggetti di interesse artistico, storico o archeologico
  4. C.d. "culturalità" dei beni - Desumibilità della natura culturale
  5. Alienazioni di beni immobili del demanio storico e artistico
  6. Vincolo archeologico - Divieto di edificazione di nuove costruzioni
  7. Interesse archeologico - Vincolo - Atto impositivo
  8. Beni di interesse archeologico - Amministrazione
  9. Vincolo archeologico indiretto
  10. Sito degradato - Imposizione del vincolo paesaggistico-ambientale
  11. Assoggettamento di un bene al vincolo di interesse particolarmente importante
  12. Interesse storico-artistico - Carattere intrinseco della res
  13. Interesse storico artistico - Bene demaniale
  14. Art. 11 d.lgs. n. 42/2004 - Studi d’artista
  15. Studi d’artista - Luoghi diversi da quelli in cui l’artista ha operato
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  1. Tutela di un ambiente di pregio (affreschi) - Presenza strutture precarie - Esclusione - Immobile vincolato ai sensi della L. n. 1089/1939. La tutela di un ambiente di pregio esclude la presenza, al suo interno, di strutture precarie, che possono essere collocate solo per uno scopo preciso, e tollerate solo per il tempo proporzionato allo scopo. (Conferma sentenza del Tribunale Amministrativo dell’Emilia-Romagna, sede di Parma, n. 00197/2004) Pres. Garofoli - Rel. Atzeni - Colla ed altro (avv. Graziosi) c. Ministero per i beni culturali ed ambientali ed altro (Avvocatura Generale dello Stato). CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI, 21/07/2010, Decisione n. 4773
  2. Beni d’interesse artistico, storico, archeologico e etnoantropologico - Provvedimento formale - Necessità - Esclusione - Impossessamento - Artt.90 e 175 c. 1 lett.b) D.L.vo n.42/2004. In materia di beni culturali, non occorre alcun provvedimento formale che dichiari l’interesse artistico, storico, archeologico e etnoantropologico delle cose di cui il privato sia Stato trovato in possesso, essendo sufficiente un interesse culturale oggettivo, derivante da tipologia, localizzazione, rarità o altri analoghi criteri, e la cui prova può desumersi o dalla testimonianza di organi della P.A. o da una perizia disposta dall’autorità giudiziario. (conferma ordinanza del 21.7.2009 del Tribunale di Napoli, sez. dist. di Portici) Pres. De Maio, Est. Amoresano, Ric. Testa. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 20/07/2010 (Cc. 22/04/2010), Sentenza n. 28239
  3. Possesso di oggetti di interesse artistico, storico o archeologico - Legittima detenzione - Onere della prova - Artt. 43, 44, 46 L.1.6.1939 n.1089 - L. n.364/1909 - D.L.vo n.42/2004. Il possesso di oggetti di interesse artistico, storico o archeologico (appartenenti al patrimonio indisponibile dello Stato fin dal momento della loro scoperta) deve ritenersi illegittimo, il detentore ha l'onere di dimostrare di averli legittimamente acquistati ai sensi degli artt. 43, 44, 46 L.1.6.1939 n.1089 (Cass. pen. sez.2 n.12087 del 27.6.1995 - Dal Lago). Nel caso di declaratoria di estinzione del reato per amnistia o prescrizione, al fine di ottenere la restituzione delle cose sequestrate, è possibile fornire la prova della legittimità del possesso davanti al giudice dell'esecuzione. A partire, infatti, dalla L. 20 giugno 1909 n.364 le cose di interesse archeologico scoperte, appartengono allo Stato, per cui è onere del privato dimostrare la legittimità della provenienza dei reperti detenuti (Cass. sez. 3 n.49439 del 4.11.2009; conf. Cass. sez.3 n.24654 del 3.2.2009; Cass. sez.2 n.12716 del 21.11.1997; Cass. sez.4 n.12618 dell' 1.2.2005). (conferma ordinanza del 21.7.2009 del Tribunale di Napoli, sez. dist. di Portici) Pres. De Maio, Est. Amoresano, Ric. Testa. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 20/07/2010 (Cc. 22/04/2010), Sentenza n. 28239
  4. C.d. "culturalità" dei beni - Desumibilità della natura culturale - Restituzione dei beni in sequestro al Ministero dei beni culturali ed ambientali - Istanza di restituzione - Necessità - Esclusione - D.L.vo n.42/2004 - D.L.vo n.490/1999. In materia di beni culturali, per l'impossessamento illecito di beni appartenenti allo Stato, (secondo l'indirizzo interpretativo, già formatosi sotto la vigenza dell'abrogato D.L.vo 29.10.1999 n.490 - Cass. sez.3 200347922, Petroni; Cass. sez,.3, 200145814, Cricelli; Cass. sez.3 200142291, Licciardello - ed anche successivamente con riferimento al D.L.vo 42/04 Cass. sez.3 n.39109 del 2006, ric. Palombo), non è necessario che i beni siano qualificati come tali da un formale provvedimento della pubblica amministrazione, essendo sufficiente la desumibilità della sua natura culturale dalle stesse caratteristiche dell'oggetto, non essendo richiesto neppure un particolare pregio. Sicché, non occorre alcun provvedimento formale che dichiari l'interesse artistico, storico, archeologico e etnoantropologico delle cose di cui il privato sia stato trovato in possesso. Ed è quindi sufficiente "un interesse culturale oggettivo, derivante da tipologia, localizzazione, rarità o altri analoghi criteri, e la cui prova può desumersi o dalla testimonianza di organi della P.A.. o da una perizia disposta dall'autorità giudiziaria" (Cass.pen.sez.3 n.35226del 28.6.2007 Signorella). Inoltre, il giudice deve disporre la restituzione dei beni in sequestro al Ministero dei beni culturali ed ambientali, tutte le volte che emerga il requisito della "culturalità" di tali reperti e non sussistano le prove circa la legittima provenienza degli stessi al patrimonio del soggetto privato al quale detti beni furono sequestrati, non essendo necessario che l'organo statale avanzi apposita istanza di restituzione" (Cass. pen. sez.3 n.23295 del 28.4.2004). (conferma ordinanza del 21.7.2009 del Tribunale di Napoli, sez. dist. di Portici) Pres. De Maio, Est. Amoresano, Ric. Testa. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 20/07/2010 (Cc. 22/04/2010), Sentenza n. 28239
  5. Alienazioni di beni immobili del demanio storico e artistico - Enti privati senza fini lucro - Persona giuridica privata con fine di lucro - Autorizzazioni - Necessità - Misure di conservazione e specifiche prescrizioni - Poteri dell’Amministrazione - Artt. 8, 10 e 21, 2°c. D.P.R. n. 283/2000 - D. Lgs. n. 42/2004. In materia di alienazioni di beni immobili del demanio storico e artistico, l’art. 21, secondo comma, del D.P.R. 7 settembre 2000. n. 283, ribadisce, nei confronti degli enti privati privi di fini lucro, l’obbligo, gravante ai sensi del precedente art. 8 sui soggetti che perseguono fini di lucro, di dotarsi delle necessarie autorizzazioni qualora intendano alienare immobili, di loro proprietà, di interesse artistico. Inoltre, il soprintendente regionale nell’autorizzare l’alienazione di un immobile di interesse storico ha il potere di dettare misure di conservazione del medesimo, mentre le specifiche prescrizioni riguardanti eventuali progetti di intervento edilizio dovranno essere impartite dal soprintendente locale, in risposta all’iniziativa del proprietario. (conferma, sentenza del Tribunale Amministrativo del Veneto, Sezione II, n. 00275/2004) Pres. Barbagallo - Rel. Atzeni - Ministero per i beni e le attività culturali e Soprintendenza ai beni ambientali e del paesaggio di Verona, (Avvocatura Generale dello Stato) c. Istituto Salesiano Don Bosco (avv.ti Campostrini, Clementi, G. Clementi, P. Clementi, Gigli, Severino, Tolentinati). CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI, 16/07/2010, Sentenza n. 4602
  6. Vincolo archeologico - Divieto di edificazione di nuove costruzioni - Nozione di interventi di nuova costruzione - Differenziazione ontologica tra interventi di ampliamento e interventi di sopraelevazione - Esclusione. Il divieto di edificazione di nuove costruzioni - nella specie, a tutela di beni archeologici - deve necessariamente essere inteso alla luce del pertinente quadro normativo, il quale ascrive alla nozione di ‘interventi di nuova costruzione’ (inter alia) l’ampliamento degli immobili esistenti all’esterno della sagoma esistente (art. 3, co. 1, lett. e.1), d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380), non consentendo - sotto tale aspetto - alcuna ontologica differenziazione in relazione agli interventi i quali comportino unicamente una sopraelevazione di immobili già realizzati. Pres. Barbagallo, Est. Contessa - Ministero per i Beni e le Attività Culturali (Avv. Stato) c. P.S. (avv. Ricciardi) - (Riforma Tar Lazio Roma, n. 887/2008) - CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI - 4 giugno 2010, n. 3556
  7. Interesse archeologico - Vincolo - Atto impositivo - Natura dichiarativa - Successivi trasferimenti di proprietà del bene - Notifica del vincolo nei confronti dei proprietari - Necessità - Esclusione. L’ atto impositivo del vincolo di interesse archeologico ha natura meramente dichiarativa, correlata a caratteristiche e peculiarità intrinseche che il bene possedeva <ab origine> e che permangono indipendentemente da ogni suo successivo trasferimento di proprietà, anche a titolo espropriativo. La notifica del vincolo ha quindi luogo per una sola volta al momento in cui esso viene imposto e non deve essere reiterata nei confronti di ogni successivo soggetto che subentri nella proprietà del bene. La trascrizione del vincolo nei registri Immobiliari assolve, inoltre, funzione di pubblicità dichiarativa verso i terzi, e non costituisce elemento della fattispecie provvedimentale dichiarativa del vincolo, la cui validità non resta influenzata dagli adempimenti volti a garantire il regime di pubblicità. Pres. Ruoppolo, Est. Polito - A. s. (avv. Totino) c. Ministero Per i Beni e le Attivita' Culturali (Avv. Stato) - (Conferma T.A.R. LAZIO, Roma, n. 02542/2004) - CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI - 17 maggio 2010, n. 3037
  8. Beni di interesse archeologico - Amministrazione - Scelta acquisitiva - Interventi conservativi e di salvaguardia del bene - Limiti all’acquisizione - Esclusione. La scelta acquisitiva del bene in mano pubblica non resta condizionata dalla possibilità di porre in essere, avvalendosi degli artt. 14 e 15 della legge n. 1089/1939, interventi strettamente conservativi e di salvaguardia del bene di interesse culturale, trattandosi di misure di minore entità che diventano recessive ove si determinino le condizioni per una più intensa e completa tutela avvalendosi dell’ art. 31 della legge n. 1089/1939. Pres. Ruoppolo, Est. Polito - A. s. (avv. Totino) c. Ministero Per i Beni e le Attivita' Culturali (Avv. Stato) - (Conferma T.A.R. LAZIO, Roma, n. 2542/2004) - CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI - 17 maggio 2010, n. 3037
  9. Vincolo archeologico indiretto - Identificazione del contenuto e delimitazione dell’estensione - Discrezionalità tecnica dell’amministrazione - Sindacato debole innanzi al giudice amministrativo. La determinazione dell'amministrazione di imporre un vincolo archeologico (indiretto) su un'area, a sensi dell'art. 21 l. n. 1089 del 1939 (trasfuso nell'art. 49 d.lg. n. 490 del 1999), appartiene alle valutazioni di merito dell'azione amministrativa e non è, quindi, sindacabile in sede di giudizio di legittimità, sotto il profilo della scelta di salvaguardare la zona vincolata. Peraltro, l'imposizione del vincolo - quanto all'identificazione del suo contenuto ed alla delimitazione della sua estensione - appartiene alla sfera di discrezionalità tecnica dell'autorità procedente ed è di per sé soggetta a sindacato « debole » dinanzi al giudice amministrativo, vale a dire è censurabile allorché la sua motivazione risulti inadeguata o presenti manifeste e macroscopiche incongruenze o illogicità, in ragione dell'elasticità e dell'indeterminatezza dei parametri tecnici delle discipline storiche ed archeologiche.(T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 16 febbraio 2006 , n. 1171). Pres. Ravalli, Est.Dibello - D.G.G. (avv. Fanelli) c. Ministero dei Beni Culturali ed Ambientali (Avv. Stato). TAR PUGLIA, Lecce, Sez. I - 28 aprile 2010, n. 1038
  10. Sito degradato - Imposizione del vincolo paesaggistico-ambientale - Preclusione - Inconfigurabilità - Prevenzione dell’aggravamento del degrado e perseguimento del possibile recupero. La qualificazione di rilevanza paesaggistico-ambientale di un sito non è determinata dal suo grado d'inquinamento - ché, allora, in tutti i casi di degrado ambientale sarebbe preclusa ogni ulteriore protezione del paesaggio riconosciuto meritevole di tutela - , l'imposizione del relativo vincolo servendo piuttosto a prevenire l'aggravamento della situazione e di perseguirne il possibile recupero. (Consiglio di Stato , sez. V, 27 marzo 2000, n. 1761, Consiglio di Stato , sez. VI, 02 novembre 2007, n. 5662). Pres. Ruoppolo, Est. Taormina - F.R. (avv. Costa) c. Ministero Per i Beni e Le Attivita' Culturali (n.c.) - (Conferma TAR Lazio, Roma, n. 5480/2007). CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI - 27 aprile 2010, n. 2377
  11. Assoggettamento di un bene al vincolo di interesse particolarmente importante - L. n. 1089/39 - Comunicazione di avvio del procedimento - Necessità - Mancanza - Invalidità del provvedimento di vincolo. Qualora si inizi il procedimento di assoggettamento di un bene immobile o mobile al vincolo ex L. 1.6.1939 n. 1089 (interesse particolarmente importante), occorre previamente comunicare l' avvio del procedimento ai soggetti interessati, in applicazione della l. 7 agosto 1990 n. 241, a pena di invalidità del provvedimento di vincolo (cfr. T.A.R. Toscana, Sez. I, 8 luglio 2008 n. 1742; n. 523, T.A.R. Toscana, Sez. I, 27 novembre 2006 n. 6030, T.A.R. Abruzzo L'Aquila, 25 luglio 2003, Consiglio Stato, Sez. VI, 4 aprile 2003 n. 1751). Pres. Petruzzelli, Est. Conti - O.G. (avv. Orecchia) c. Ministero Per i Beni Culturali e Ambientali (avv. Stato) - TAR LOMBARDIA, Brescia, Sez. I - 22 aprile 2010, n. 1599
  12. Interesse storico-artistico - Carattere intrinseco della res - Vicende relative al regime giuridico del bene - Sdemanializzazione - Influenza sulla qualificazione del bene - Esclusione. L’interesse storico artistico del bene rappresenta un carattere intrinseco della res in se intesa, tendenzialmente insuscettibile di risultare influenzata dalle vicende relative al regime giuridico del bene stesso e, segnatamente, dalle vicende relative all’instaurazione o alla cessazione del carattere di demanialità. Non è quindi il regime giuridico del bene (i.e.: la sua iscrizione al novero dei beni demaniali ovvero patrimoniali) ad influenzare la qualificazione del bene in relazione alla disciplina vincolistica di carattere storico-artistico; al contrario, sono le intrinseche qualità del bene ad imporre la sua sottoposizione al vincolo storico-artistico, il quale verrà - poi - differenziato nel suo concreto atteggiarsi a seconda che si tratti di vincolo su bene demaniale, ovvero di vincolo su bene patrimoniale di soggetti pubblici o privati. Pres. Varrone, Est. Contessa - F. s.p.a. (avv.ti Lemme e Luly) c. Ministero per i Beni e le Attivita' Culturali e altri (Avv. Stato) e altri (n.c.) - (Conferma TAR Toscana n. 4478/2004). CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI - 22 aprile 2010, n. 2278
  13. Interesse storico artistico - Bene demaniale transitato nel patrimonio di soggetti privati - Conferma dell’interesse storico artistico - Necessità di atti novativi - Esclusione. Una volta confermato (secondo un pacifico orientamento giurisprudenziale) che l’interesse storico-artistico di un immobile (olim) di proprietà dello Stato discende dalle intrinseche qualità e caratteristiche del bene (e non dagli atti dichiarativi di cui all’art. 4, l. 1089 del 1939 - in seguito: art. 5, d.lgs. 490 del 1999 -), ne consegue che una volta che quel medesimo bene transiti (all’esito delle procedure di legge) nel patrimonio di soggetti privati, esso conservi immutate le richiamate qualità e caratteristiche, senza che sia a tal fine necessaria l’adozione di atti lato sensu novativi. Pres. Varrone, Est. Contessa - F. s.p.a. (avv.ti Lemme e Luly) c. Ministero per i Beni e Le Attivita' Culturali e altri (Avv. Stato) e altri (n.c.) - (Conferma TAR Toscana n. 4478/2004). CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI - 22 aprile 2010, n. 2278
  14. Art. 11 d.lgs. n. 42/2004 - Studi d’artista - Rinvio all’art. 51 del d.lgs. n. 42/2004 - Sottoposizione a tutela - Elementi rilevanti - Sentenza Corte Cost. n. 185/2003. Tra le cose contemplate nell’art. 11 del d. lgs. n.42 del 2004 figurano anche gli studi d’artista la cui disciplina è contenuta nel successivo art. 51. Dall’esame di tale disposizione emerge che ciò che rileva ai fini della sottoposizione a tutela non è, in sé considerato, il complesso di cose (opere, cimeli, documenti e simili) ricomprese nello studio di un artista bensì la circostanza che tali beni, valutati nel loro insieme ed in relazione al contesto nel quale sono inseriti, siano espressione di quei valori che determinano l’insorgere dell’interesse pubblico sotteso all’apposizione del vincolo. (cfr. Corte Cost. n. 185/2003, secondo cui l’obiettivo perseguito attraverso la specifica disciplina tesa a tutelare gli studi d’artista in attuazione dell’art. 9 della Costituzione è quello di “rendere immodificabile l’ambiente ed i luoghi nei quali operò l’artista”, al fine di conservare intatta la testimonianza dei valori culturali in esso insiti). Pres. De Zotti, Est. Bruno - C. s.p.a. (avv. Clarizia) c. Amministrazione per i Beni e le Attività Culturali (Avv. Stato) - TAR VENETO, Sez. II - 24.03.2010, n. 939
  15. Studi d’artista - Luoghi diversi da quelli in cui l’artista ha svolto la propria attività creatrice - Possibile qualificazione di “studio d’artista” ai sensi degli artt. 11 e 51 d.lgs. n. 42/2004 - Condizioni. E’ possibile riconoscere le caratteristiche dello studio d’artista, ex d. lgs. 42/04, anche a luoghi diversi da quelli in cui un artista ha effettivamente svolto la sua attività creatrice, purché in essi siano raccolta una coerente universalità di cose, già effettivamente appartenute all’artista e, per una parte almeno preponderante, già da questi raccolte nei luoghi in cui lo stesso aveva effettivamente operato creativa. In altri termini, perché si possa parlare di studio d’artista, deve essere comunque ricreato - fosse pure con qualche limitata approssimazione, spesso inevitabile per le vicissitudini successive alla scomparsa di un autore - tale ambiente, così da conservare un reale collegamento con la vita e con l’opera dell’artista, in peculiare coerenza con la disciplina in esame. A contrario, non potrà essere assimilata ad uno studio d’artista una mera raccolta di cimeli a questi riferibili, ove manchi l’elemento costituito dalla sua volontà unificatrice. Pres. De Zotti, Est. Bruno - C. s.p.a. (avv. Clarizia) c. Amministrazione per i Beni e le Attività Culturali (Avv. Stato) - TAR VENETO, Sez. II - 24/03/2010, n. 939
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