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- Interventi
di ristrutturazione edilizia - T.U. edilizia - Modifica ex art. 1,
d.lgs. n.
301/2002 - Criterio della fedele ricostruzione - Interpretazione
logico-sistematica della normativa sopravvenuta - Conservazione delle
caratteristiche fondamentali dell’edificio preesistente.
Il T.U. dell'edilizia ha ricompreso tra gli
interventi di ristrutturazione edilizia “quelli consistenti nella
demolizione e
successiva fedele ricostruzione di un fabbricato identico quanto a
sagoma,
volumi, area di sedime e caratteristiche dei materiali, fatte salve le
sole
innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica”.
L'art. 1
del decreto legislativo 27 dicembre 2002, n. 301 ha modificato l'art.
3, in
parte qua, eliminando la locuzione “fedele ricostruzione di un
fabbricato
identico, quanto a sagoma, volumi, area di sedime e caratteristiche di
materiali a quello preesistente” e l’ha sostituita con l’espressione
“ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di quello
preesistente” (art.
1, lett. a). Anche escludendo il superato criterio della fedele
ricostruzione,
esigenze di interpretazione logico-sistematica della nuova normativa
inducono tuttavia
a ritenere che la ristrutturazione edilizia, per essere tale e non
finire per
coincidere con la nuova costruzione, debba conservare le
caratteristiche
fondamentali dell'edificio preesistente e la successiva ricostruzione
dell'edificio debba riprodurre le precedenti linee fondamentali quanto
a
sagoma, superfici e volumi (fra le tante Cons. Stato, sez. IV, 18 marzo
2008,
n. 1177). Pres. Arosio, Est. Cattaneo - C.P. s.r.l. (avv. Locatelli) c.
Comune
di Lissone (avv. Raimondi) - TAR
LOMBARDIA, Milano, Sez. II - 2 dicembre 2009, n.
5268
- Nozione
di ristrutturazione edilizia - Art. 31, c. 1, lett. d) L. n. 457/78 -
Art. 3,
co. 1, lett. d) d.P.R. n. 380/2001 - Totale demolizione e ricostruzione
-
Limiti. Nella
nozione di
ristrutturazione edilizia, ai sensi dell’art. 31 co. 1 lett. d) L. n.
457/78,
vanno ricomprese anche le ipotesi di totale demolizione e ricostruzione
del
fabbricato, a condizione che la ricostruzione porti alla realizzazione
di un
edificio sostanzialmente identico a quello preesistente, per sagoma,
volume,
superficie e caratteristiche tipologiche, potendosi giustificare la
parziale
diversità solo con riferimento ad elementi costitutivi secondari e tali
comunque in concreto da non comportare una significativa alterazione
strutturale o estetica. Anche ai sensi della nuova normativa di cui al
D.P.R.
n. 380/01 (art. 3 co. 1 lett. d), rientrano nell’ambito della
ristrutturazione edilizia
gli interventi volti alla trasformazione dell’edificio che portino alla
realizzazione di un edificio anche in tutto o in parte diverso dal
precedente,
attraverso la demolizione e ricostruzione, nel rispetto dei limiti di
volumetria e di sagoma, oltre che ovviamente delle caratteristiche
strutturali
e tipologiche fondamentali e necessarie ad assicurare una continuità
con la
situazione preesistente. Tutte le volete in cui tali limiti non vengano
rispettati, l’intervento non può che ricondursi nell’ambito della
previsione di
cui alla successiva lettera e) della norma citata (nuova costruzione).
Pres.
Morea, Est.Pasca - M.F. (avv. Palieri) c. Comune di Gioia del Colle
(avv.
Matarrese), Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco (Avv. Stato),
Azienda Sanitaria
Locale Provincia di Bari (avv.ti Di Girolamo e Trotta) e altro (n.c.). TAR
PUGLIA, Bari, Sez. II - 23/11/2009, n. 2898
- Lavori
di rifacimento di ruderi - Titolo abilitativo -
Nuova costruzione - Concetto giuridico di rudere - Fattispecie:
organismo
edilizio dotato di sole mura perimetrali. I
lavori di rifacimento di ruderi, di un edificio già
da tempo demolito o diruto sono qualificabili come nuova costruzione,
con
necessità di un'apposita concessione edilizia o titolo corrispondente,
secondo
la vigente normativa. Nel concetto giuridico di rudere rientra, senza
dubbio,
il caso relativo al rifacimento di un organismo edilizio dotato di sole
mura
perimetrali, e privo di copertura, con conseguente non invocabilità
della
disposizione urbanistica che consente il mantenimento dei volumi
preesistenti,
e quindi la mera ristrutturazione e non la nuova costruzione.
Pres.d’Alessandro, Est. Pappalardo - F. s.r.l. (avv. Parisi) c. Comune
di
Crispano (avv.ti Barbagallo e Barone) - TAR
CAMPANIA, Napoli, Sez II - 11 settembre 2009, n.4949
- Opere
interne, interventi di ristrutturazione edilizia, manutenzione
ordinaria o
straordinaria - Disciplina applicabile - Mutamento di destinazione
d'uso tra
categorie d'interventi funzionalmente autonome - Centro storico -
Permesso di
costruire - Necessità - Mutamento di destinazione d'uso nell'ambito di
categorie omogenee - Realizzati fuori del centro storico - Denuncia di
inizio
attività (DIA) - Lottizzazione cd. Materiale - Modificazione della
destinazione
d'uso di un edificio già esistente - Configurabilità.
Le opere interne e gli interventi di
ristrutturazione edilizia, come pure quelli di manutenzione ordinaria o
straordinaria, ogniqualvolta comportino mutamento di destinazione d'uso
tra
categorie d'interventi funzionalmente autonome dal punto di vista
urbanistico
e, qualora debbano essere realizzati nei centri storici, anche nel caso
in cui
comportino mutamento di destinazione d'uso all'interno di una categoria
omogenea, come ad esempio quella industriale o residenziale, richiedono
il
permesso di costruire. Gli stessi interventi di ristrutturazione o
manutenzione, comportanti modificazioni della destinazione d'uso
nell'ambito di
categorie omogenee, qualora siano realizzati fuori del centro storico
richiedono solo la denuncia di inizio attività. Inoltre, la c.d.
lottizzazione
cd. materiale non presuppone necessariamente il compimento di opere su
un suolo
inedificato, ma può verificarsi anche attraverso la modificazione della
destinazione d'uso di un edificio già esistente (Cass. sez. III,
sentenza
n.6990 del 2006). Pres. Onorato, Est. Amoresano, Ric. Meraviglia. CORTE
DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 13/05/2009 (Ud.
11/02/2009), Sentenza n. 20149
- Intervento
di "ristrutturazione pesante” - Permesso di costruire - Necessità -
Ristrutturazione edilizia di portata minore - DIA.
In materia edilizia sono realizzabili con denuncia
di inizio attività gli interventi di ristrutturazione edilizia di
portata
minore, ovvero che comportano una semplice modifica dell'ordine in cui
sono disposte
le diverse parti dell'immobile, e con conservazione della consistenza
urbanistica iniziale, classificabili diversamente dagli interventi di
ristrutturazione edilizia descritti dall'art.10, comma primo lett.c)
DPR n.380
del 2001, che portano ad un organismo in tutto o in parte diverso dal
precedente con aumento delle unità immobiliari o modifiche del volume,
sagoma,
prospetti o superfici e per i quali è necessario il preventivo permesso
di
costruire. (Cass. pen. sentenza n.1893 del 13.12.2006; conf. Cass. pen.
sez.3
del 25.2.2003, n.12369). Pres. Onorato, Est. Amoresano, Ric.
Meraviglia. CORTE
DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 13/05/2009 (Ud.
11/02/2009), Sentenza n. 20149
- Attività
di ristrutturazione edilizia - Connessione
finalistica delle opere eseguite.
La ristrutturazione edilizia non è vincolata, al
rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali esistente e
differisce sia dalla manutenzione straordinaria (che non può comportare
aumento
della superficie utile o del numero delle unità immobiliari, né
modifica della
sagoma o mutamento della destinazione d'uso) sia dal restauro e
risanamento
conservativo (che non può modificare in modo sostanziale l'assetto
edilizio
preesistente e consente soltanto variazioni d'uso "compatibili" con
l'edificio conservato). La stessa attività di ristrutturazione, nel
reato, può
attuarsi attraverso una serie di interventi che, singolarmente
considerati, ben
potrebbero ricondursi agli altri tipi dianzi enunciati. L'elemento
caratterizzante, però, è la connessione finalistica delle opere
eseguite, che
non devono essere riguardate partitamente ma valutate nel loro
complesso al
fine di individuare se esse siano o meno rivolte al recupero edilizio
dello
spazio attraverso la realizzazione di un edificio in tutto o in parte
nuovo.
Pres. Lupo, Est. Petti, Ric. Stirpe. CORTE DI
CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 05/03/2009 (Ud.
20/01/2009), Sentenza n. 9894
- Regione
Campania - L.R. n. 15/2000 - Recupero abitativo dei sottotetti -
Altezza media
interna di m 2,40 - Altezza della parete minima non inferiore a m 1,40
-
Interpretazione.
Ai sensi
della L.R. Campania n. 15/2000, come modificata dalla L. R. 28 novembre
2001,
n. 19, è possibile procedere al recupero abitativo dei sottotetti,
esistenti
alla data della entrata in vigore delle legge, a condizione che
l'edificio sia
destinato in tutto o in parte alla residenza; che l'edificio in cui è
ubicato
il sottotetto sia stato realizzato legittimamente ovvero, ancorché
realizzato
abusivamente, sia stato preventivamente sanato; e che il sottotetto
abbia
un'altezza media interna non inferiore a m. 2,40. In caso di soffitto
non
orizzontale, fermo restando le predette altezze medie, l’altezza della
parete
minima non può essere inferiore a metri 1,40. Il requisito dell’altezza
minima
media interna, fissato nella legge regionale in m. 2,40, non è un
prerequisito
necessariamente immanente nello status quo ante
dell’immobile
interessato dall’intervento, ma è una condizione di progetto, vale a
dire un
risultato che deve essere sussistere in esito all’intervento stesso e
che può
realizzarsi - come prevede lo stesso art. 3, comma 2 della legge
regionale in
esame - con l’abbassamento della quota dell’ultimo solaio; l’altezza di
m. 1,40
non rappresenta la misura inderogabile della parete minima, ma il
minimo
inderogabile della altezza della parete interna, di tal che tale
altezza ben
può assumere altre misure oltre a quella minima, convenzionalmente
fissata dal
legislatore, purchè ad essa superiori. Pres. Nappi, Est. Perna - G.
s.p.a.
(avv.ti Allodi e Starace) c. Comune di Napoli. T.A.R.
CAMPANIA, Napoli, Sez. IV - 23/04/2009, n.
2135
- Ristrutturazione
edilizia - Demolizione e ricostruzione - Art. 3, comma 1, lettera d)
del T.U.
n. 380/2001 - Fedele ricostruzione - Identità di sagoma, superficie e
volume -
D.I.A. - Lieve traslazione dell’immobile - Violazione dell’art. . 44
lett. b)
del T.U. n. 380/2001 - Inconfigurabilità. L’art.
3, comma 1, lettera d) del T.U. n. 380/2001 ha espressamente
ricondotto nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia
anche
quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa
volumetria e
sagoma di un edificio preesistente, fatte salve le sole innovazioni
necessarie
per lì adeguamento alla normativa antisismica; in altri termini,
identità di
volumetria e sagoma con riferimento al preesistente edificio sono i
requisiti
che consentono di ricondurre nella nozione di ristrutturazione edilizia
l’intervento ricostruttivo che si ricolleghi ad una integrale
demolizione. Tali
interventi sono subordinati alla presentazione di denuncia di inizio
attività
e, unicamente qualora comportino aumenti di unità immobiliari,
modifiche del
volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici sono subordinati
al
previo rilascio del permesso a costruire (fattispecie relativa alla
demolizione
e successiva ricostruzione di un capannone, senza mutamento di sagoma,
superficie e volume, ma con una lieve traslazione rispetto alla
posizione
planimetrica originaria: la riconducibilità dell’intervento all’ipotesi
di cui
all’art. 3, c. 1, lett. d) del T.U. n. 380/2001, per la quale è
sufficiente la
D.I.A., ha escluso la violazione dell’art. 44 lett. b) del T.U. n.
380/2001,
anche in ragione del fatto che la lieve traslazione non aveva
compromesso
l’assetto del territorio).Giud. Perrotta - I.E. (avv.ti Rago e De Vita)
- TRIBUNALE
DI SALERNO, Sezione staccata di Eboli - 6
marzo 2009, n. 195
- Destinazione
d’uso - Modifica mediante opere - Interventi soggetti a permesso di
costruire -
Disciplina applicabile - Art.3, c. 1, lett. d); b); c); ed e) del T.U.
n.380/2001. In
ordine
al mutamento di destinazione d'uso di un immobile attraverso la
realizzazione
di opere edilizie si configura in ogni caso un'ipotesi di
ristrutturazione
edilizia (secondo la definizione fornita dall'art.3, comma 1, lett. d)
del T.U.
n.380/2001), in quanto l'esecuzione dei lavori, anche se di modesta
entità,
porta pur sempre alla creazione di un organismo edilizio in tutto o in
parte
diverso dal precedente. L'intervento rimane assoggettato, pertanto, al
previo
rilascio del permesso di costruire con pagamento del contributo di
costruzione
dovuto per la diversa destinazione. Non ha rilievo l'entità delle opere
eseguite, allorché si consideri che la necessità del permesso di
costruire
permane per gli interventi: - di manutenzione straordinaria, qualora
comportino
modifiche delle destinazioni d'uso (art.3 comma 1 lett. b)
T.U.380/200l; - di
restauro e risanamento conservativo, qualora comportino il mutamento
degli
"elementi tipologici" dell'edificio, cioè di quei caratteri non
soltanto architettonici ma anche funzionali che ne consentano la
qualificazione
in base alle tipologie edilizie (art.3 comma 1 lett. c T.U.
n.380/2001). Gli
interventi anzidetti, invero, devono considerarsi "di nuova
costruzione" ai sensi dell'art.3 comma 1 lett. e) del T.U. n.380/2001.
Ove
il necessario permesso di costruire non sia stato rilasciato, sono
applicabili
le sanzioni amministrative di cui all'art.31 del T.U. n.380/2001 e
quella
penale di cui all'art.44 lett. b). Pres. Onorato, Est. Amoresano, Ric.
Pirozzi.
CORTE
DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 27/02/2009 (Ud.
13/01/2009), Sentenza n. 8847
- Ristrutturazione
edilizia - Interventi rivolti a trasformare i manufatti - Permesso di
costruire
– Necessità – Fattispecie: Apertura di una porta al posto di una
preesistente
finestra - Art. 3, c. 1, lett. d) D.P.R. n. 380/2001, (mod. dal D.Lgs.
n.
301/2002).
Il D.P.R.
n. 380 del 2001, art. 3, comma 1, lett. d) (modificato dal D.Lgs. n.
301 del
2002) definisce ristrutturazione edilizia gli interventi rivolti a
trasformare
i manufatti attraverso un insieme sistematico di opere che possono
condurre ad
un organismo in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali
interventi
possono comportare il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi
costitutivi dell'edificio e la eliminazione, la modifica, l'inserimento
di
nuovi elementi o impianti. Nella specie, l'apertura di una porta al
posto di
una preesistente finestra necessita del preventivo rilascio del
permesso di
costruire, non essendo sufficiente la mera denuncia d'inizio attività
poiché si
tratta d'intervento edilizio comportante una modifica dei prospetti, in
quanto
tale non qualificabile come ristrutturazione edilizia "minore". Pres.
Lupo, Est. Squassoni, Ric. P.M. in proc. Della Monica. CORTE DI
CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 13/01/2009 (Ud.
04/12/2008), Sentenza n. 834
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