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Edilizia - Ristrutturazioni, ricostruzioni, manutenzioni, destinazioni d'uso
(Sentenze pronunciate nell'anno 2009 della Cassazione, del Consiglio di Stato e del TAR)
 Parti e argomenti della scheda: 
I giudici si esprimono, con queste massime dell'anno 2009, sulle ristrutturazioni edilizie, come pure sulle demolizioni e sulle ricostruzioni degli edifici, sulle manutenzioni e sulle trasformazioni, sul restauro, sul risanamento, sul consolidamento, sulla destinazione d'uso. Su che cosa sia ammesso dalla normativa vigente e come procedere. Tutte le pronunce riguardano il diritto urbanistico.
  1. Interventi di ristrutturazione edilizia - T.U. edilizia
  2. Nozione di ristrutturazione edilizia - Art. 31, c. 1, lett. d) L. n. 457/78
  3. Lavori di rifacimento di ruderi - Titolo abilitativo
  4. Opere interne, interventi di ristrutturazione edilizia, manutenzione ordinaria o straordinaria
  5. Intervento di "ristrutturazione pesante” - Permesso di costruire
  6. Attività di ristrutturazione edilizia - Connessione finalistica delle opere eseguite
  7. Regione Campania - L.R. n. 15/2000 - Recupero abitativo dei sottotetti
  8. Ristrutturazione edilizia - Demolizione e ricostruzione
  9. Destinazione d’uso - Modifica mediante opere
  10. Ristrutturazione edilizia - Interventi rivolti a trasformare i manufatti
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  1. Interventi di ristrutturazione edilizia - T.U. edilizia - Modifica ex art. 1, d.lgs. n. 301/2002 - Criterio della fedele ricostruzione - Interpretazione logico-sistematica della normativa sopravvenuta - Conservazione delle caratteristiche fondamentali dell’edificio preesistente. Il T.U. dell'edilizia ha ricompreso tra gli interventi di ristrutturazione edilizia “quelli consistenti nella demolizione e successiva fedele ricostruzione di un fabbricato identico quanto a sagoma, volumi, area di sedime e caratteristiche dei materiali, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica”. L'art. 1 del decreto legislativo 27 dicembre 2002, n. 301 ha modificato l'art. 3, in parte qua, eliminando la locuzione “fedele ricostruzione di un fabbricato identico, quanto a sagoma, volumi, area di sedime e caratteristiche di materiali a quello preesistente” e l’ha sostituita con l’espressione “ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di quello preesistente” (art. 1, lett. a). Anche escludendo il superato criterio della fedele ricostruzione, esigenze di interpretazione logico-sistematica della nuova normativa inducono tuttavia a ritenere che la ristrutturazione edilizia, per essere tale e non finire per coincidere con la nuova costruzione, debba conservare le caratteristiche fondamentali dell'edificio preesistente e la successiva ricostruzione dell'edificio debba riprodurre le precedenti linee fondamentali quanto a sagoma, superfici e volumi (fra le tante Cons. Stato, sez. IV, 18 marzo 2008, n. 1177). Pres. Arosio, Est. Cattaneo - C.P. s.r.l. (avv. Locatelli) c. Comune di Lissone (avv. Raimondi) - TAR LOMBARDIA, Milano, Sez. II - 2 dicembre 2009, n. 5268

  2. Nozione di ristrutturazione edilizia - Art. 31, c. 1, lett. d) L. n. 457/78 - Art. 3, co. 1, lett. d) d.P.R. n. 380/2001 - Totale demolizione e ricostruzione - Limiti. Nella nozione di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell’art. 31 co. 1 lett. d) L. n. 457/78, vanno ricomprese anche le ipotesi di totale demolizione e ricostruzione del fabbricato, a condizione che la ricostruzione porti alla realizzazione di un edificio sostanzialmente identico a quello preesistente, per sagoma, volume, superficie e caratteristiche tipologiche, potendosi giustificare la parziale diversità solo con riferimento ad elementi costitutivi secondari e tali comunque in concreto da non comportare una significativa alterazione strutturale o estetica. Anche ai sensi della nuova normativa di cui al D.P.R. n. 380/01 (art. 3 co. 1 lett. d), rientrano nell’ambito della ristrutturazione edilizia gli interventi volti alla trasformazione dell’edificio che portino alla realizzazione di un edificio anche in tutto o in parte diverso dal precedente, attraverso la demolizione e ricostruzione, nel rispetto dei limiti di volumetria e di sagoma, oltre che ovviamente delle caratteristiche strutturali e tipologiche fondamentali e necessarie ad assicurare una continuità con la situazione preesistente. Tutte le volete in cui tali limiti non vengano rispettati, l’intervento non può che ricondursi nell’ambito della previsione di cui alla successiva lettera e) della norma citata (nuova costruzione). Pres. Morea, Est.Pasca - M.F. (avv. Palieri) c. Comune di Gioia del Colle (avv. Matarrese), Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco (Avv. Stato), Azienda Sanitaria Locale Provincia di Bari (avv.ti Di Girolamo e Trotta) e altro (n.c.). TAR PUGLIA, Bari, Sez. II - 23/11/2009, n. 2898
  3. Lavori di rifacimento di ruderi - Titolo abilitativo - Nuova costruzione - Concetto giuridico di rudere - Fattispecie: organismo edilizio dotato di sole mura perimetrali. I lavori di rifacimento di ruderi, di un edificio già da tempo demolito o diruto sono qualificabili come nuova costruzione, con necessità di un'apposita concessione edilizia o titolo corrispondente, secondo la vigente normativa. Nel concetto giuridico di rudere rientra, senza dubbio, il caso relativo al rifacimento di un organismo edilizio dotato di sole mura perimetrali, e privo di copertura, con conseguente non invocabilità della disposizione urbanistica che consente il mantenimento dei volumi preesistenti, e quindi la mera ristrutturazione e non la nuova costruzione. Pres.d’Alessandro, Est. Pappalardo - F. s.r.l. (avv. Parisi) c. Comune di Crispano (avv.ti Barbagallo e Barone) - TAR CAMPANIA, Napoli, Sez II - 11 settembre 2009, n.4949

  4. Opere interne, interventi di ristrutturazione edilizia, manutenzione ordinaria o straordinaria - Disciplina applicabile - Mutamento di destinazione d'uso tra categorie d'interventi funzionalmente autonome - Centro storico - Permesso di costruire - Necessità - Mutamento di destinazione d'uso nell'ambito di categorie omogenee - Realizzati fuori del centro storico - Denuncia di inizio attività (DIA) - Lottizzazione cd. Materiale - Modificazione della destinazione d'uso di un edificio già esistente - Configurabilità. Le opere interne e gli interventi di ristrutturazione edilizia, come pure quelli di manutenzione ordinaria o straordinaria, ogniqualvolta comportino mutamento di destinazione d'uso tra categorie d'interventi funzionalmente autonome dal punto di vista urbanistico e, qualora debbano essere realizzati nei centri storici, anche nel caso in cui comportino mutamento di destinazione d'uso all'interno di una categoria omogenea, come ad esempio quella industriale o residenziale, richiedono il permesso di costruire. Gli stessi interventi di ristrutturazione o manutenzione, comportanti modificazioni della destinazione d'uso nell'ambito di categorie omogenee, qualora siano realizzati fuori del centro storico richiedono solo la denuncia di inizio attività. Inoltre, la c.d. lottizzazione cd. materiale non presuppone necessariamente il compimento di opere su un suolo inedificato, ma può verificarsi anche attraverso la modificazione della destinazione d'uso di un edificio già esistente (Cass. sez. III, sentenza n.6990 del 2006). Pres. Onorato, Est. Amoresano, Ric. Meraviglia. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 13/05/2009 (Ud. 11/02/2009), Sentenza n. 20149

  5. Intervento di "ristrutturazione pesante” - Permesso di costruire - Necessità - Ristrutturazione edilizia di portata minore - DIA. In materia edilizia sono realizzabili con denuncia di inizio attività gli interventi di ristrutturazione edilizia di portata minore, ovvero che comportano una semplice modifica dell'ordine in cui sono disposte le diverse parti dell'immobile, e con conservazione della consistenza urbanistica iniziale, classificabili diversamente dagli interventi di ristrutturazione edilizia descritti dall'art.10, comma primo lett.c) DPR n.380 del 2001, che portano ad un organismo in tutto o in parte diverso dal precedente con aumento delle unità immobiliari o modifiche del volume, sagoma, prospetti o superfici e per i quali è necessario il preventivo permesso di costruire. (Cass. pen. sentenza n.1893 del 13.12.2006; conf. Cass. pen. sez.3 del 25.2.2003, n.12369). Pres. Onorato, Est. Amoresano, Ric. Meraviglia. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 13/05/2009 (Ud. 11/02/2009), Sentenza n. 20149

  6. Attività di ristrutturazione edilizia - Connessione finalistica delle opere eseguite. La ristrutturazione edilizia non è vincolata, al rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali esistente e differisce sia dalla manutenzione straordinaria (che non può comportare aumento della superficie utile o del numero delle unità immobiliari, né modifica della sagoma o mutamento della destinazione d'uso) sia dal restauro e risanamento conservativo (che non può modificare in modo sostanziale l'assetto edilizio preesistente e consente soltanto variazioni d'uso "compatibili" con l'edificio conservato). La stessa attività di ristrutturazione, nel reato, può attuarsi attraverso una serie di interventi che, singolarmente considerati, ben potrebbero ricondursi agli altri tipi dianzi enunciati. L'elemento caratterizzante, però, è la connessione finalistica delle opere eseguite, che non devono essere riguardate partitamente ma valutate nel loro complesso al fine di individuare se esse siano o meno rivolte al recupero edilizio dello spazio attraverso la realizzazione di un edificio in tutto o in parte nuovo. Pres. Lupo, Est. Petti, Ric. Stirpe. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 05/03/2009 (Ud. 20/01/2009), Sentenza n. 9894
  7. Regione Campania - L.R. n. 15/2000 - Recupero abitativo dei sottotetti - Altezza media interna di m 2,40 - Altezza della parete minima non inferiore a m 1,40 - Interpretazione. Ai sensi della L.R. Campania n. 15/2000, come modificata dalla L. R. 28 novembre 2001, n. 19, è possibile procedere al recupero abitativo dei sottotetti, esistenti alla data della entrata in vigore delle legge, a condizione che l'edificio sia destinato in tutto o in parte alla residenza; che l'edificio in cui è ubicato il sottotetto sia stato realizzato legittimamente ovvero, ancorché realizzato abusivamente, sia stato preventivamente sanato; e che il sottotetto abbia un'altezza media interna non inferiore a m. 2,40. In caso di soffitto non orizzontale, fermo restando le predette altezze medie, l’altezza della parete minima non può essere inferiore a metri 1,40. Il requisito dell’altezza minima media interna, fissato nella legge regionale in m. 2,40, non è un prerequisito necessariamente immanente nello status quo ante dell’immobile interessato dall’intervento, ma è una condizione di progetto, vale a dire un risultato che deve essere sussistere in esito all’intervento stesso e che può realizzarsi - come prevede lo stesso art. 3, comma 2 della legge regionale in esame - con l’abbassamento della quota dell’ultimo solaio; l’altezza di m. 1,40 non rappresenta la misura inderogabile della parete minima, ma il minimo inderogabile della altezza della parete interna, di tal che tale altezza ben può assumere altre misure oltre a quella minima, convenzionalmente fissata dal legislatore, purchè ad essa superiori. Pres. Nappi, Est. Perna - G. s.p.a. (avv.ti Allodi e Starace) c. Comune di Napoli. T.A.R. CAMPANIA, Napoli, Sez. IV - 23/04/2009, n. 2135
  8. Ristrutturazione edilizia - Demolizione e ricostruzione - Art. 3, comma 1, lettera d) del T.U. n. 380/2001 - Fedele ricostruzione - Identità di sagoma, superficie e volume - D.I.A. - Lieve traslazione dell’immobile - Violazione dell’art. . 44 lett. b) del T.U. n. 380/2001 - Inconfigurabilità. L’art. 3, comma 1, lettera d) del T.U. n. 380/2001 ha espressamente ricondotto nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di un edificio preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per lì adeguamento alla normativa antisismica; in altri termini, identità di volumetria e sagoma con riferimento al preesistente edificio sono i requisiti che consentono di ricondurre nella nozione di ristrutturazione edilizia l’intervento ricostruttivo che si ricolleghi ad una integrale demolizione. Tali interventi sono subordinati alla presentazione di denuncia di inizio attività e, unicamente qualora comportino aumenti di unità immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici sono subordinati al previo rilascio del permesso a costruire (fattispecie relativa alla demolizione e successiva ricostruzione di un capannone, senza mutamento di sagoma, superficie e volume, ma con una lieve traslazione rispetto alla posizione planimetrica originaria: la riconducibilità dell’intervento all’ipotesi di cui all’art. 3, c. 1, lett. d) del T.U. n. 380/2001, per la quale è sufficiente la D.I.A., ha escluso la violazione dell’art. 44 lett. b) del T.U. n. 380/2001, anche in ragione del fatto che la lieve traslazione non aveva compromesso l’assetto del territorio).Giud. Perrotta - I.E. (avv.ti Rago e De Vita) - TRIBUNALE DI SALERNO, Sezione staccata di Eboli - 6 marzo 2009, n. 195
  9. Destinazione d’uso - Modifica mediante opere - Interventi soggetti a permesso di costruire - Disciplina applicabile - Art.3, c. 1, lett. d); b); c); ed e) del T.U. n.380/2001. In ordine al mutamento di destinazione d'uso di un immobile attraverso la realizzazione di opere edilizie si configura in ogni caso un'ipotesi di ristrutturazione edilizia (secondo la definizione fornita dall'art.3, comma 1, lett. d) del T.U. n.380/2001), in quanto l'esecuzione dei lavori, anche se di modesta entità, porta pur sempre alla creazione di un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. L'intervento rimane assoggettato, pertanto, al previo rilascio del permesso di costruire con pagamento del contributo di costruzione dovuto per la diversa destinazione. Non ha rilievo l'entità delle opere eseguite, allorché si consideri che la necessità del permesso di costruire permane per gli interventi: - di manutenzione straordinaria, qualora comportino modifiche delle destinazioni d'uso (art.3 comma 1 lett. b) T.U.380/200l; - di restauro e risanamento conservativo, qualora comportino il mutamento degli "elementi tipologici" dell'edificio, cioè di quei caratteri non soltanto architettonici ma anche funzionali che ne consentano la qualificazione in base alle tipologie edilizie (art.3 comma 1 lett. c T.U. n.380/2001). Gli interventi anzidetti, invero, devono considerarsi "di nuova costruzione" ai sensi dell'art.3 comma 1 lett. e) del T.U. n.380/2001. Ove il necessario permesso di costruire non sia stato rilasciato, sono applicabili le sanzioni amministrative di cui all'art.31 del T.U. n.380/2001 e quella penale di cui all'art.44 lett. b). Pres. Onorato, Est. Amoresano, Ric. Pirozzi. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 27/02/2009 (Ud. 13/01/2009), Sentenza n. 8847
  10. Ristrutturazione edilizia - Interventi rivolti a trasformare i manufatti - Permesso di costruire – Necessità – Fattispecie: Apertura di una porta al posto di una preesistente finestra - Art. 3, c. 1, lett. d) D.P.R. n. 380/2001, (mod. dal D.Lgs. n. 301/2002). Il D.P.R. n. 380 del 2001, art. 3, comma 1, lett. d) (modificato dal D.Lgs. n. 301 del 2002) definisce ristrutturazione edilizia gli interventi rivolti a trasformare i manufatti attraverso un insieme sistematico di opere che possono condurre ad un organismo in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi possono comportare il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio e la eliminazione, la modifica, l'inserimento di nuovi elementi o impianti. Nella specie, l'apertura di una porta al posto di una preesistente finestra necessita del preventivo rilascio del permesso di costruire, non essendo sufficiente la mera denuncia d'inizio attività poiché si tratta d'intervento edilizio comportante una modifica dei prospetti, in quanto tale non qualificabile come ristrutturazione edilizia "minore". Pres. Lupo, Est. Squassoni, Ric. P.M. in proc. Della Monica. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 13/01/2009 (Ud. 04/12/2008), Sentenza n. 834
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