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Edilizia - La pubblica amministrazione, responsabilità e competenza
(Sentenze pronunciate nell'anno 2009 della Cassazione, del Consiglio di Stato e del TAR)
 Parti e argomenti della scheda: 
Con questa massima dell'anno 2009 la giurisprudenza affronta il caso di chi sia il responsabile, nella pubblica amministrazione, ad adottare atti che riguardino l'edilizia.
  1. Pubblica amministrazione - Competenza ad adottare atti in materia edilizia - Dirigente comunale
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  1. PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Competenza ad adottare atti in materia edilizia - Dirigente comunale. La competenza ad adottare atti in materia edilizia, ai sensi degli art. 107 e 109 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, è del dirigente comunale - ovvero nei comuni sprovvisti di detta qualifica, dei responsabili degli uffici e dei servizi - al quale spetta di risolvere le questioni interpretative attinenti al rispetto delle norme urbanistiche - e non del Sindaco, trattandosi di un tipico potere gestionale (cfr. Cons. Stato, sez. V, 4 maggio 2004, n. 2694; Tar Abruzzo, L'Aquila, 2 dicembre 2002, n. 879; Tar Lazio, Roma, sez. II, 28 giugno 2005, n. 5370; idem, sez. I, 17 aprile 2007, n. 3321), né tanto meno del Presidente del Consiglio comunale al quale, a mente dell’art.39 del d.legs. 267/2000, è attribuito il solo compito di riunire il Consiglio comunale,” in un termine non superiore ai venti giorni, quando lo richiedano un quinto dei consiglieri, o il sindaco o il presidente della provincia, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste”, assicurando ”una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al consiglio”. Pres. Cavallari, Est. Moro - D.N.G. e altri (avv. Liviello) c. Comune di Ugento (n.c.). T.A.R. PUGLIA, Lecce, Sez. III - 05/06/2009, n. 1445
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