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- PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE - Competenza ad adottare atti in materia edilizia -
Dirigente
comunale.
La competenza ad adottare
atti in materia edilizia, ai sensi degli art. 107 e 109 del D.Lgs. 18
agosto
2000, n. 267, è del dirigente comunale - ovvero nei comuni sprovvisti
di detta
qualifica, dei responsabili degli uffici e dei servizi - al quale
spetta di
risolvere le questioni interpretative attinenti al rispetto delle norme
urbanistiche - e non del Sindaco, trattandosi di un tipico potere
gestionale
(cfr. Cons. Stato, sez. V, 4 maggio 2004, n. 2694; Tar Abruzzo,
L'Aquila, 2
dicembre 2002, n. 879; Tar Lazio, Roma, sez. II, 28 giugno 2005, n.
5370; idem,
sez. I, 17 aprile 2007, n. 3321), né tanto meno del Presidente del
Consiglio
comunale al quale, a mente dell’art.39 del d.legs. 267/2000, è
attribuito il
solo compito di riunire il Consiglio comunale,” in un termine non
superiore ai
venti giorni, quando lo richiedano un quinto dei consiglieri, o il
sindaco o il
presidente della provincia, inserendo all'ordine del giorno le
questioni
richieste”, assicurando ”una adeguata e preventiva informazione ai
gruppi
consiliari ed ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al
consiglio”.
Pres. Cavallari, Est. Moro - D.N.G. e altri (avv. Liviello) c. Comune
di Ugento
(n.c.). T.A.R.
PUGLIA, Lecce, Sez. III - 05/06/2009, n. 1445
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delle
sentenze
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