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- Fasce
di
rispetto autostradali - Artt. 16, 17 e 18 d.lgs. n. 285/2002 -
Disciplina ex
art. 6 L.R. Campania n. 19/2001 - Applicabilità - Esclusione.
L’esistenza di limiti di
edificazione da rispettare con riferimento al nastro di autostrade e
strade,
tanto fuori del centro abitato che nell’ambito di quest’ultimo, deriva
direttamente
dalla normativa del Codice della Strada (artt. 16, 17 e 18 d.lvo
285/2002) e
del suo Regolamento di attuazione), nonché per le sole autostrade
dall’art. 9
della l. 729/1961. Il divieto in oggetto è finalizzato a mantenere una
fascia
di rispetto , utilizzabile per l’esecuzione di lavori, l’impianto di
cantieri,
l’eventuale allargamento della sede stradale, nonché per evitare
possibili
pregiudizi alla percorribilità della via di comunicazione; per cui le
relative
distanze vanno rispettate anche con riferimento ad opere che non
superino il
livello della sede stradale (cfr. Cass. n. 6118 dell’1-6-1995; Cons.
Stato, IV,
n. 7275/2002, n. 5716/2002, n. 3731/2000; TAR Calabria, Catanzaro, n.
130/2003;
TAR Campania, Napoli, n. 5226/2001). Alla luce di quanto sopra deve
allora
escludersi che, con riferimento alla fascia di rispetto autostradale,
possa
trovare applicazione la speciale disciplina regionale dettata dall’art.
6 della
L.R.Campania n. 19/2001, atteso che il comma 8 ne contempla la
prevalenza
rispetto alle sole disposizioni dei regolamenti edilizi comunali , ma
non può
imporsi rispetto a previsioni che promanino direttamente da norme
primarie
anch’esse speciali. Pres. Esposito, Est. Mele - S.R. e altro (avv.ti
Crescenzi
e Feleppa) c. Anas spa e altro (Avv. Stato), Comune di Salerno (avv.ti
Mea,
Piscitelli e Rinaldi) e altro (n.c.). T. A. R.
CAMPANIA, Salerno, sez. II - 09/04/2009, n. 1383
- Regione
Siciliana - Art. 15, lett. a), LR. n. 78/76 - Vincolo posto a tutela
delle
coste - Natura urbanistica - Valutazione di compatibilità - Competenza
-
Comune. Rientra
nella competenza
del Comune la valutazione della compatibilità di un progetto con il
vincolo
posto a tutela delle coste dalla disposizione di cui all’art. 15, lett.
“a”
della L.R. Siciliana 78/1976, posto che tale norma ha natura
urbanistica,
essendo principalmente rivolta a disciplinare la formazione degli
strumenti di
pianificazione generale dei Comuni e si differenzia,come tale, dalla
disciplina
di cui al Dlgs 42/2004 che, all’art. 142, comma 1, lett. “a”, sottopone
a
vincolo paesaggistico i territori costieri compresi entro i 300 metri
dalla
spiaggia. Pres. Zingales, Est. Gatto Costantino - B.P. (avv.
Sammartino) c.
Comune di Ispica (avv. Paterniti La Via).
T.A.R.
SICILIA, Catania, Sez. I - 6 aprile 2009, n.
673
- Regione
Siciliana - Art. 15, lett. a), LR. n. 78/76 - Vincolo posto a tutela
delle
coste - Distanza di 150 metri dalla spiaggia - Rapporti con il vincolo
di 300
metri di cui all’art.146 d.lgs. n. 42/2004 - Comune e Soprintendenza. La
verifica di compatibilità di un progetto con la
disposizione di cui all’art. 15, lett. “a” della L.R. Siciliana 78/1976
non
implica, da parte del Comune, alcun giudizio di discrezionalità
nell’apprezzamento dell’interesse pubblico protetto, essendo tale
giudizio
interamente già formulato dal legislatore che ha ammesso nell’ambito
della
distanza di 150 metri dalla spiaggia solo determinate tipologie di
opere
(quelle connesse alla fruizione del mare). In conseguenza,
l’apprezzamento del
Comune ha natura di esercizio vincolato del potere, non ha contenuti
specializzati ed è limitato ad una mera valutazione tecnica della
finalità del
progetto proposto e delle sue caratteristiche, in funzione delle quali,
laddove
si riconoscano sussistere i presupposti di legge, il rilascio della
concessione
è atto dovuto, mentre, laddove tali presupposti non sussistano,
l’istanza andrà
respinta. Pertanto, differente è l’oggetto dell’apprezzamento
dell’interesse
pubblico da parte del Comune, ex art. 15 L.R. cit. e da parte della
Soprintendenza, ex art. 146 Dlgs 42/2004: quest’ultima dovrà valutare
la
compatibilità del manufatto progettato, nelle sue caratteristiche
tipologiche e
conformative, al “bene-valore” del paesaggio e dunque ne considererà
l’inserimento nella costa in relazione al rapporto con il contesto,
potendo
formulare un giudizio di compatibilità o di incompatibilità
congruamente
motivato, a seconda di “come” l’intervento è progettato. Il Comune,
invece, è
chiamato ad accertare solo la circostanza relativa al “se” l’intervento
progettato corrisponda a quelli ammessi dal legislatore e dunque a
tutelare,
così, il “bene-territorio” (anche se, tramite esso, sarà tutelato
parimenti
l’ambiente ed il paesaggio che ne fanno parte) applicando gli strumenti
della
pianificazione urbanistica. I due tipi di poteri amministrativi in
esame non
sono assimilabili, sebbene concorrano, evidentemente, alla tutela
“unitaria”
dell’”unico” bene giuridico avente, però, duplice e distinto rilievo di
interesse generale. Pres. Zingales, Est. Gatto Costantino - B.P. (avv.
Sammartino) c. Comune di Ispica (avv. Paterniti La Via). T.A.R.
SICILIA, Catania, Sez. I - 6 aprile 2009, n.
673
- Fascia
di
rispetto cimiteriale - Art. 338 R.D. n. 1265/1934 - Interventi
edificatori in
deroga - Riduzione della fascia - Potere discrezionale del Consiglio
comunale.
L’art. 338 del R.D. 27 luglio 1934 n. 1265, come
modificato dall’art. 28 della legge 1° agosto 2002 n. 166, attribuisce
al
consiglio comunale il potere di consentire, se non vi ostino ragioni
igienico-sanitarie accertate dalla competente Azienda USL, la riduzione
della
zona di rispetto cimiteriale, tenendo conto degli elementi ambientali
di pregio
dell'area: l’anzidetta attribuzione del potere decisorio all’organo
consiliare
non deve intendersi nel senso di riconoscere a quest’ultimo una mera
facoltà di
pronunciamento, dovendosi piuttosto ritenere che, fermo restando
l’obbligo di
adottare un tempestivo provvedimento in risposta alle istanze all’uopo
presentate, il Consiglio comunale disponga di un ampio potere
discrezionale, da
esercitarsi attraverso l’esplicazione in motivazione delle ragioni
delle
determinazioni assunte, circa l’autorizzabilità di interventi
edificatori in
deroga rispetto alla fascia di rispetto sanitario. Pres. Panunzio, Est.
Aru -
I. s.r.l. (avv.ti Macciotta e Martelli) c. Comune di Iglesias (avv.
Mangioni). T.A.R.
SARDEGNA, Sez.II - 20/03/2009, n.322
- Cimiteri,
distanza, duecento metri, derogabilità, inammissibilità.
Vige la
regola generale che i cimiteri debbano essere collocati alla distanza
di almeno
duecento metri dai centri abitati e che è vietato costruire nuovi
edifici
(siano essi pubblici o privati) entro il raggio di duecento metri dal
perimetro
del cimitero. Siffatta fascia di rispetto costituisce un vincolo
urbanistico
posto con legge dello Stato e come tale è operante indipendentemente
dagli
strumenti urbanistici vigenti ed eventualmente anche in contrasto con
essi. Cassazione
penale, sez. III, sentenza 13.01.2009 n. 8626
- Recinzione,
accesso alla strada pubblica, rimozione, legittimità. Quando
la
recinzione ostruisce l’accesso alla pubblica strada deve essere
rimossa. Consiglio
di Stato, sez. V, decisione 08.01.2009 n. 25
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sentenze
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