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Edilizia - Le fasce di rispetto, i vincoli urbanistici
(Sentenze pronunciate nell'anno 2009 della Cassazione, del Consiglio di Stato e del TAR)
 Parti e argomenti della scheda: 
Con queste massime dell'anno 2009 la giurisprudenza affronta alcuni casi di rispetto delle distanze dalle strade, dalle autostrade, dai cimiteri e dalle coste. I vincoli urbanistici imposti anche dalle leggi regionali.
  1. Fasce di rispetto autostradali - Artt. 16, 17 e 18 d.lgs. n. 285/2002
  2. Regione Siciliana - Art. 15, lett. a), LR. n. 78/76 - Vincolo posto a tutela delle coste
  3. Regione Siciliana - Art. 15, lett. a), LR. n. 78/76 - Vincolo posto a tutela delle coste - Distanza di 150 metri dalla spiaggia
  4. Fascia di rispetto cimiteriale - Art. 338 R.D. n. 1265/1934 - Interventi edificatori in deroga
  5. Cimiteri, distanza, duecento metri, derogabilità, inammissibilità
  6. Recinzione, accesso alla strada pubblica, rimozione, legittimità
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  1. Fasce di rispetto autostradali - Artt. 16, 17 e 18 d.lgs. n. 285/2002 - Disciplina ex art. 6 L.R. Campania n. 19/2001 - Applicabilità - Esclusione. L’esistenza di limiti di edificazione da rispettare con riferimento al nastro di autostrade e strade, tanto fuori del centro abitato che nell’ambito di quest’ultimo, deriva direttamente dalla normativa del Codice della Strada (artt. 16, 17 e 18 d.lvo 285/2002) e del suo Regolamento di attuazione), nonché per le sole autostrade dall’art. 9 della l. 729/1961. Il divieto in oggetto è finalizzato a mantenere una fascia di rispetto , utilizzabile per l’esecuzione di lavori, l’impianto di cantieri, l’eventuale allargamento della sede stradale, nonché per evitare possibili pregiudizi alla percorribilità della via di comunicazione; per cui le relative distanze vanno rispettate anche con riferimento ad opere che non superino il livello della sede stradale (cfr. Cass. n. 6118 dell’1-6-1995; Cons. Stato, IV, n. 7275/2002, n. 5716/2002, n. 3731/2000; TAR Calabria, Catanzaro, n. 130/2003; TAR Campania, Napoli, n. 5226/2001). Alla luce di quanto sopra deve allora escludersi che, con riferimento alla fascia di rispetto autostradale, possa trovare applicazione la speciale disciplina regionale dettata dall’art. 6 della L.R.Campania n. 19/2001, atteso che il comma 8 ne contempla la prevalenza rispetto alle sole disposizioni dei regolamenti edilizi comunali , ma non può imporsi rispetto a previsioni che promanino direttamente da norme primarie anch’esse speciali. Pres. Esposito, Est. Mele - S.R. e altro (avv.ti Crescenzi e Feleppa) c. Anas spa e altro (Avv. Stato), Comune di Salerno (avv.ti Mea, Piscitelli e Rinaldi) e altro (n.c.). T. A. R. CAMPANIA, Salerno, sez. II - 09/04/2009, n. 1383
  2. Regione Siciliana - Art. 15, lett. a), LR. n. 78/76 - Vincolo posto a tutela delle coste - Natura urbanistica - Valutazione di compatibilità - Competenza - Comune. Rientra nella competenza del Comune la valutazione della compatibilità di un progetto con il vincolo posto a tutela delle coste dalla disposizione di cui all’art. 15, lett. “a” della L.R. Siciliana 78/1976, posto che tale norma ha natura urbanistica, essendo principalmente rivolta a disciplinare la formazione degli strumenti di pianificazione generale dei Comuni e si differenzia,come tale, dalla disciplina di cui al Dlgs 42/2004 che, all’art. 142, comma 1, lett. “a”, sottopone a vincolo paesaggistico i territori costieri compresi entro i 300 metri dalla spiaggia. Pres. Zingales, Est. Gatto Costantino - B.P. (avv. Sammartino) c. Comune di Ispica (avv. Paterniti La Via). T.A.R. SICILIA, Catania, Sez. I - 6 aprile 2009, n. 673
  3. Regione Siciliana - Art. 15, lett. a), LR. n. 78/76 - Vincolo posto a tutela delle coste - Distanza di 150 metri dalla spiaggia - Rapporti con il vincolo di 300 metri di cui all’art.146 d.lgs. n. 42/2004 - Comune e Soprintendenza. La verifica di compatibilità di un progetto con la disposizione di cui all’art. 15, lett. “a” della L.R. Siciliana 78/1976 non implica, da parte del Comune, alcun giudizio di discrezionalità nell’apprezzamento dell’interesse pubblico protetto, essendo tale giudizio interamente già formulato dal legislatore che ha ammesso nell’ambito della distanza di 150 metri dalla spiaggia solo determinate tipologie di opere (quelle connesse alla fruizione del mare). In conseguenza, l’apprezzamento del Comune ha natura di esercizio vincolato del potere, non ha contenuti specializzati ed è limitato ad una mera valutazione tecnica della finalità del progetto proposto e delle sue caratteristiche, in funzione delle quali, laddove si riconoscano sussistere i presupposti di legge, il rilascio della concessione è atto dovuto, mentre, laddove tali presupposti non sussistano, l’istanza andrà respinta. Pertanto, differente è l’oggetto dell’apprezzamento dell’interesse pubblico da parte del Comune, ex art. 15 L.R. cit. e da parte della Soprintendenza, ex art. 146 Dlgs 42/2004: quest’ultima dovrà valutare la compatibilità del manufatto progettato, nelle sue caratteristiche tipologiche e conformative, al “bene-valore” del paesaggio e dunque ne considererà l’inserimento nella costa in relazione al rapporto con il contesto, potendo formulare un giudizio di compatibilità o di incompatibilità congruamente motivato, a seconda di “come” l’intervento è progettato. Il Comune, invece, è chiamato ad accertare solo la circostanza relativa al “se” l’intervento progettato corrisponda a quelli ammessi dal legislatore e dunque a tutelare, così, il “bene-territorio” (anche se, tramite esso, sarà tutelato parimenti l’ambiente ed il paesaggio che ne fanno parte) applicando gli strumenti della pianificazione urbanistica. I due tipi di poteri amministrativi in esame non sono assimilabili, sebbene concorrano, evidentemente, alla tutela “unitaria” dell’”unico” bene giuridico avente, però, duplice e distinto rilievo di interesse generale. Pres. Zingales, Est. Gatto Costantino - B.P. (avv. Sammartino) c. Comune di Ispica (avv. Paterniti La Via). T.A.R. SICILIA, Catania, Sez. I - 6 aprile 2009, n. 673
  4. Fascia di rispetto cimiteriale - Art. 338 R.D. n. 1265/1934 - Interventi edificatori in deroga - Riduzione della fascia - Potere discrezionale del Consiglio comunale. L’art. 338 del R.D. 27 luglio 1934 n. 1265, come modificato dall’art. 28 della legge 1° agosto 2002 n. 166, attribuisce al consiglio comunale il potere di consentire, se non vi ostino ragioni igienico-sanitarie accertate dalla competente Azienda USL, la riduzione della zona di rispetto cimiteriale, tenendo conto degli elementi ambientali di pregio dell'area: l’anzidetta attribuzione del potere decisorio all’organo consiliare non deve intendersi nel senso di riconoscere a quest’ultimo una mera facoltà di pronunciamento, dovendosi piuttosto ritenere che, fermo restando l’obbligo di adottare un tempestivo provvedimento in risposta alle istanze all’uopo presentate, il Consiglio comunale disponga di un ampio potere discrezionale, da esercitarsi attraverso l’esplicazione in motivazione delle ragioni delle determinazioni assunte, circa l’autorizzabilità di interventi edificatori in deroga rispetto alla fascia di rispetto sanitario. Pres. Panunzio, Est. Aru - I. s.r.l. (avv.ti Macciotta e Martelli) c. Comune di Iglesias (avv. Mangioni). T.A.R. SARDEGNA, Sez.II - 20/03/2009, n.322
  5. Cimiteri, distanza, duecento metri, derogabilità, inammissibilità. Vige la regola generale che i cimiteri debbano essere collocati alla distanza di almeno duecento metri dai centri abitati e che è vietato costruire nuovi edifici (siano essi pubblici o privati) entro il raggio di duecento metri dal perimetro del cimitero. Siffatta fascia di rispetto costituisce un vincolo urbanistico posto con legge dello Stato e come tale è operante indipendentemente dagli strumenti urbanistici vigenti ed eventualmente anche in contrasto con essi. Cassazione penale, sez. III, sentenza 13.01.2009 n. 8626
  6. Recinzione, accesso alla strada pubblica, rimozione, legittimità. Quando la recinzione ostruisce l’accesso alla pubblica strada deve essere rimossa. Consiglio di Stato, sez. V, decisione 08.01.2009 n. 25
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