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- Urbanistica,
pertinenza, nozione, pertinenza civilistica, differenze.
La
nozione di pertinenza urbanistica ha peculiarità sue proprie, che la
distinguono da quella civilistica; deve trattarsi di un'opera
preordinata a
un'oggettiva esigenza dell'edificio principale, funzionalmente e
oggettivamente
inserita al servizio dello stesso, sfornita di un autonomo valore di
mercato e
dotata di un volume minimo, tale da non consentire , anche in relazione
alle
caratteristiche dell'edificio principale, una sua destinazione autonoma
e
diversa da quella a servizio dell'immobile cui accede. Cassazione
penale, sez. III, sentenza 07.05.2009 n. 19078
- Destinazione
di un immobile - Concetto di uso urbanistico.
La destinazione di un immobile non si identifica con l'uso che in
concreto ne fa il soggetto che lo utilizza, ma con quella impressa dal
titolo
abilitativo assentito. Ciò significa che "il concetto di uso
urbanisticamente rilevante è ancorato alla tipologia strutturale
dell'immobile,
quale individuata nell'atto di concessione, senza che esso possa essere
influenzato da utilizzazioni difformi rispetto al contenuto degli atti
autorizzatori e/o pianificatori" (T.a.r. Lombardia-Milano, Sez. 1,
7.5.1992, n. 219; C.d.S. Sez. V, 9.2.2001, n. 583). Pres. Lupo, Est.
Petti,
Ric. Stirpe. CORTE
DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 05/03/2009 (Ud.
20/01/2009), Sentenza n. 9894
- Cambio
della destinazione d'uso di un fabbricato - Strumento urbanistico -
Alterazione
di equilibri prefigurati - Insanabilità.
La
richiesta di cambio della destinazione d'uso di un fabbricato, qualora
non
inerisca all'ambito delle modificazioni astrattamente possibili in una
determinata zona urbanistica, ma sia volta a realizzare un uso del
tutto
difforme da quelli ammessi, si pone in insanabile contrasto con lo
strumento
urbanistico, posto che, in tal caso, si tratta non di una mera
modificazione
formale destinata a muoversi tra i possibili usi del territorio
consentiti dal
piano, bensì in un'alternazione idonea ad incidere significativamente
sulla
destinazione funzionale ammessa dal piano regolatore e tale, quindi, da
alterare gli equilibri prefigurati in quella sede. (Consiglio di Stato
Sez. V,
3.1.1998, n. 24). Pres. Lupo, Est. Petti, Ric. Stirpe. CORTE
DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 05/03/2009 (Ud.
20/01/2009), Sentenza n. 9894
- Mutamento
della destinazione d'uso - Difformità totale
- Configurabilità.
Difformità
totale può aversi, inoltre, anche nel caso di mutamento della
destinazione
d'uso di un immobile o di parte di esso, realizzato attraverso opere
implicanti
una totale modificazione rispetto al previsto. Pres. Lupo, Est. Fiale,
Ric.
Puddu ed altro. CORTE DI
CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 27/01/2009 (Ud.
25/11/2008), Sentenza n. 3593
- Diritto
urbanistico, nozione di "pertinenza urbanistica", pertinenza
civilistica.
La
nozione di "pertinenza urbanistica" ha delle caratteristiche che la
distinguono da quella civilistica. Affinché ricorra la prima è
necessario che
sussista un'opera preordinata ad un'oggettiva esigenza di un edificio
principale, sfornita di un autonomo valore di mercato, non valutabile
in
termini di cubatura o comunque dotata di un volume minimo tale da non
consentire, in relazione anche alle caratteristiche dell'edificio
principale,
una sua destinazione autonoma e diversa rispetto a quella a servizio
dell'immobile cui accede. Cassazione
penale, sez. III, sentenza 27.01.2009 n. 3583
- Modifica
della destinazione d’uso - Permesso di costruire e/o denuncia d'inizio
attività
- Potere regionale - Immobili compresi nelle zone omogenee A) -
Disciplina
applicabile - Art. 44 lett. c) D.P.R. 380/2001.
Per la modifica della destinazione d'uso, a parte
il potere attribuito alle regioni di stabilire quali mutamenti debbano
essere
sottoposti al permesso di costruire e quali alla denuncia d'inizio
attività, è
comunque richiesto il permesso di costruire allorché il mutamento si
riferisce
ad immobili compresi nelle zone omogenee A) o comunque allorché
comportino
interventi che modifichino la sagoma o il volume del manufatto
preesistente.
Pres. Altieri, Est. Petti, Ric. Criscuolo. CORTE
DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 26/01/2009 (Ud.
17/12/2008), Sentenza n. 3445
- Mutamento
di destinazione d'uso con realizzazione di opere edilizie - Permesso di
costruire - Necessità - Fattispecie: serra trasformata in deposito
rimessa di
velivoli. In
ordine al mutamento di
destinazione d'uso di un immobile attraverso la realizzazione di opere
edilizie,
si configura in ogni caso un'ipotesi di ristrutturazione edilizia
(secondo la
definizione fornita dal D.P.R. n. 380 del 2001, art. 3, comma 1, lett.
d)), in
quanto l'esecuzione dei lavori, anche se di modesta entità, porta pur
sempre
alla creazione di un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal
precedente. L'intervento rimane assoggettato, al previo rilascio del
permesso
di costruire con pagamento del contributo di costruzione dovuto per la
diversa
destinazione. Fattispecie: modifica della destinazione d'uso di una
serra in un
deposito adibito a rimessa di velivoli. Pres. Vitalone, Est. Amoresano,
Ric.
Zaccari. CORTE
DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 22/01/2009 (Ud.
11/12/2008), Sentenza n. 2877
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