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Viale
condominiale, caduta sul pavimento, obbligo di custodia, danno. Relativamente
all’obbligo di custodia imposto al condominio, la situazione di
oggettivo
pericolo tale da determinare una responsabilità ex recepto deve
costituire
un'insidia non superabile con l'ordinaria diligenza e prudenza, ovvero
suscettibile di essere prevista e superata con l'adozione delle normali
cautele
da parte del danneggiato. Cassazione
civile, sez. II, sentenza 09.12.2009 n. 25772
- Condizionatore
rumoroso, danno morale, condominio, allegazione. Non
può
essere riconosciuto il danno morale ai condomini perseguitati dal
ronzio di un
condizionatore d’aria rumoroso, sulla base della sussistenza della
contravvenzione ex articolo 674 c.p., nonostante non sia mai stata
dedotta in
giudizio l'illiceità penale delle immissioni sonore. Cassazione
civile, sez. II, sentenza 10.11.2009 n. 23807
- Lite tra
vicini, fioriere poste al confine, esercizio arbitrario delle proprie
ragioniIntegra
il delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza
sulle
cose, la condotta del vicino che rompe o semplicemente sposta le
fioriere poste
al contestato confine con la proprietà del vicino. Ciò in quanto il
reato in
questione è integrato anche nell’ipotesi di mutamento della
destinazione o
dell’utilizzazione della cosa, a prescindere dalla sua fisica
alterazione e dal
verificarsi di danni materiali. Cassazione
penale, sez. VI, sentenza 28.09.2009 n. 38109
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Condominio,
infiltrazioni d’acqua, proprietà. Il
diritto al risarcimento dei danni, ancorché causati a un immobile, è di
natura
personale e compete esclusivamente a chi sia proprietario del bene
all'epoca
dell'evento dannoso. Cassazione
civile, sez. II, sentenza 03.07.2009 n. 15744
- Condominio,
furto, responsabilità, committente, sussistenza. In
materia condominiale, una corresponsabilità del committente può
configurarsi
sia in ipotesi di violazione di regole di custodia, ex art. 2051 c.c.
che in
caso di riferibilità dell'evento al committente stesso per “culpa in
eligendo”
per essere stata affidata l'opera ad un'impresa assolutamente inidonea
ovvero
quando l'appaltatore - in base ai patti contrattuali - sia stato un
semplice
esecutore degli ordini del committente ed abbia agito quale “nudus
minister”
attuandone specifiche direttive. Cassazione
civile, sez. III, sentenza 17.03.2009 n. 6435
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