Giurisprudenza
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Condominio - La cosa comune e il suo uso legittimo, le spese
(Sentenze pronunciate, nell'anno 2009, tutte dalla Cassazione Civile)
 Parti e argomenti della scheda: 
Le massime dell'anno 2009 che si riportano in questa pagina, riguardano la giurisprudenza sulla cosa comune, su come servirsene senza arrecare pregiudizio all'uso da parte degli altri condomini, sun come riartire le spese relative.
  1. Le spese per la rivestitura dei muri preliminari del condominio deve essere ripartita tra i condomini in misura proporzionale al valore delle rispettive proprietà
  2. Condominio di edifici, diritto al “pari uso della cosa comune”, innovazioni e modifiche alle cose comuni
  3. Condominio, proprietà comune, tutela, giudizio, integrazione del contraddittorio
  4. Condominio, edifici, condominialità, porzione immobiliare, situazione fattuale concreta
  5. Sulla ripartizione delle spese per la manutenzione del lastrico solare
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  1. Le spese per la rivestitura dei muri preliminari del condominio deve essere ripartita tra i condomini in misura proporzionale al valore delle rispettive proprietà. Le spese condominiali necessarie per la conservazione e il godimento di parti comuni, nella specie inerenti lavori aventi ad oggetto la rivestitura a cappotto dei muri perimetrali del fabbricato condominiale, ai sensi dell'art. 1123, comma 1, cod. civ., devono essere ripartire tra i condomini in misura proporzionale al valore delle rispettive proprietà, e non in proporzione all'uso che ciascuno può farne, ex art. 1123, comma 2, c.c., atteso che i muri perimetrali dell'edificio non sono suscettibili di un uso diverso da parte dei condomini e considerato che, nella specie, lo stesso regolamento condominiale prevedeva espressamente che le spese per la conservazione e manutenzione fossero ripartite in base alla tabella millesimale. Cassazione civile seconda sezione sentenza 23 novembre 2009 n. 24658

  2. Condominio di edifici, diritto al “pari uso della cosa comune”, innovazioni e modifiche alle cose comuni. La nozione di pari uso della cosa comune cui fa riferimento l'art. 1102 c.c. non va intesa nel senso di uso identico e contemporaneo, dovendo ritenersi conferita dalla legge a ciascun partecipante alla comunione la facoltà di trarre dalla cosa comune la più intensa utilizzazione, a condizione che questa sia compatibile con i diritti degli altri, essendo i rapporti condominiali informati al principio di solidarietà, il quale richiede un costante equilibrio fra le esigenze e gli interessi di tutti i partecipanti alla comunione. Ne consegue che qualora sia prevedibile che gli altri partecipanti alla comunione non faranno un pari uso della cosa comune la modifica apportata alla stessa dal condomino deve ritenersi legittima, dal momento che in una materia in cui è prevista la massima espansione dell'uso il limite al godimento di ciascuno dei condomini è dato dagli interessi altrui, i quali pertanto costituiscono impedimento alla modifica solo se sia ragionevole prevedere che i loro titolari possano volere accrescere il pari uso cui hanno diritto.
    Per quanto concerne il condominio negli edifici, la distinzione tra modifica ed innovazione si ricollega all'entità e qualità dell'incidenza della nuova opera sulla consistenza e sulla destinazione della cosa comune, nel senso che per innovazione in senso tecnico - giuridico deve intendersi non qualsiasi mutamento o modificazione della cosa comune, ma solamente quella modificazione materiale che ne alteri l'entità sostanziale o ne muti la destinazione originaria, mentre le modificazioni che mirano a potenziare o a rendere più comodo il godimento della cosa comune e ne lasciano immutate la consistenza e la destinazione, in modo da non turbare i concorrenti interessi dei condomini, non possono definirsi innovazioni nel senso suddetto. 
    Cassazione civile, sez. II, sentenza 05.10.2009 n. 21256
  3. Condominio, proprietà comune, tutela, giudizio, integrazione del contraddittorio. Con riferimento ai rapporti condominiali, qualora venga instaurato un giudizio a tutela della proprietà comune, al fine di eliminare le opere abusive poste in essere da alcuni condomini, non è necessaria l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti gli altri comproprietari, in quanto i convenuti devono rispondere autonomamente dell'abuso loro addebitato e ciascun condomino può agire individualmente a tutela del bene comune. Cassazione civile, sez. II, sentenza 07.09.2009 n. 19329
  4. Condominio, edifici, condominialità, porzione immobiliare, situazione fattuale concreta. Con riferimento al condominio negli edifici, la valutazione della "condominialità" di una porzione immobiliare non può prescindere da un'analisi della concreta situazione fattuale. Cassazione civile, sez. II, sentenza 20.07.2009 n. 16829
  5. Sulla ripartizione delle spese per la manutenzione del lastrico solare. In materia condominiale esistono due criteri di ripartizione delle spese: quello convenzionale e quello legale. Nel primo caso, laddove tutti i condomini siano d’accordo nell’applicazione di un determinato criterio, nulla quaestio. Qualora non vi sia accordo, invece, bisognerà fare applicazione del criterio legale. Affinché trovi applicazione il criterio di ripartizione previsto dall'art.1126 c.c., oltre alla naturale funzione di copertura per le unità immobiliari sottostanti, è necessario che il lastrico solare sia utilizzato in via esclusiva da uno o più condomini. Al ricorrere di queste circostanze, l’utilizzatore parteciperà alle spese nella misura di 1/3 del totale, mentre i restanti 2/3 saranno a carico di coloro i quali usufruiscono del lastrico quale copertura. Si tratta di due condizioni indefettibili per l’applicazione dell’art. 1126 c.c. Cassazione civile, sez. II, sentenza 20.03.2009 n. 6889
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