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Le
spese
per la rivestitura dei muri preliminari del condominio deve essere
ripartita
tra i condomini in misura proporzionale al valore delle rispettive
proprietà.
Le spese
condominiali necessarie per la conservazione e il godimento di parti
comuni,
nella specie inerenti lavori aventi ad oggetto la rivestitura a
cappotto dei
muri perimetrali del fabbricato condominiale, ai sensi dell'art. 1123,
comma 1,
cod. civ., devono essere ripartire tra i condomini in misura
proporzionale al
valore delle rispettive proprietà, e non in proporzione all'uso che
ciascuno
può farne, ex art. 1123, comma 2, c.c., atteso che i muri perimetrali
dell'edificio non sono suscettibili di un uso diverso da parte dei
condomini e
considerato che, nella specie, lo stesso regolamento condominiale
prevedeva
espressamente che le spese per la conservazione e manutenzione fossero
ripartite in base alla tabella millesimale. Cassazione
civile seconda sezione sentenza 23 novembre 2009 n. 24658
- Condominio
di edifici, diritto al “pari uso della cosa comune”, innovazioni e
modifiche
alle cose comuni. La
nozione di pari uso della cosa comune cui fa riferimento l'art. 1102
c.c. non
va intesa nel senso di uso identico e contemporaneo, dovendo ritenersi
conferita dalla legge a ciascun partecipante alla comunione la facoltà
di
trarre dalla cosa comune la più intensa utilizzazione, a condizione che
questa
sia compatibile con i diritti degli altri, essendo i rapporti
condominiali
informati al principio di solidarietà, il quale richiede un costante
equilibrio
fra le esigenze e gli interessi di tutti i partecipanti alla comunione.
Ne
consegue che qualora sia prevedibile che gli altri partecipanti alla
comunione
non faranno un pari uso della cosa comune la modifica apportata alla
stessa dal
condomino deve ritenersi legittima, dal momento che in una materia in
cui è
prevista la massima espansione dell'uso il limite al godimento di
ciascuno dei
condomini è dato dagli interessi altrui, i quali pertanto costituiscono
impedimento alla modifica solo se sia ragionevole prevedere che i loro
titolari
possano volere accrescere il pari uso cui hanno diritto.
Per quanto concerne il condominio negli edifici, la distinzione tra
modifica ed
innovazione si ricollega all'entità e qualità dell'incidenza della
nuova opera
sulla consistenza e sulla destinazione della cosa comune, nel senso che
per
innovazione in senso tecnico - giuridico deve intendersi non qualsiasi
mutamento o modificazione della cosa comune, ma solamente quella
modificazione
materiale che ne alteri l'entità sostanziale o ne muti la destinazione
originaria, mentre le modificazioni che mirano a potenziare o a rendere
più
comodo il godimento della cosa comune e ne lasciano immutate la
consistenza e
la destinazione, in modo da non turbare i concorrenti interessi dei
condomini,
non possono definirsi innovazioni nel senso suddetto. Cassazione
civile, sez. II, sentenza 05.10.2009 n. 21256
-
Condominio,
proprietà comune, tutela, giudizio, integrazione del contraddittorio. Con
riferimento ai rapporti condominiali, qualora venga instaurato un
giudizio a
tutela della proprietà comune, al fine di eliminare le opere abusive
poste in
essere da alcuni condomini, non è necessaria l'integrazione del
contraddittorio
nei confronti di tutti gli altri comproprietari, in quanto i convenuti
devono
rispondere autonomamente dell'abuso loro addebitato e ciascun condomino
può
agire individualmente a tutela del bene comune. Cassazione
civile, sez. II, sentenza 07.09.2009 n. 19329
- Condominio,
edifici, condominialità, porzione immobiliare, situazione fattuale
concreta. Con
riferimento al condominio negli edifici, la valutazione della
"condominialità" di una porzione immobiliare non può prescindere da
un'analisi della concreta situazione fattuale.
Cassazione
civile, sez. II, sentenza 20.07.2009 n. 16829
- Sulla
ripartizione delle spese per la manutenzione del lastrico solare. In
materia condominiale esistono due criteri di ripartizione delle spese:
quello
convenzionale e quello legale. Nel primo caso, laddove tutti i
condomini siano d’accordo nell’applicazione di
un determinato criterio, nulla quaestio. Qualora non vi sia accordo,
invece,
bisognerà fare applicazione del criterio legale. Affinché
trovi applicazione il criterio di ripartizione previsto
dall'art.1126 c.c., oltre alla
naturale funzione di copertura per le unità immobiliari sottostanti, è
necessario che il lastrico solare sia utilizzato in via esclusiva da
uno o più
condomini. Al ricorrere di queste circostanze, l’utilizzatore
parteciperà alle
spese nella misura di 1/3 del totale, mentre i restanti 2/3 saranno a
carico di
coloro i quali usufruiscono del lastrico quale copertura. Si tratta di
due
condizioni indefettibili per l’applicazione dell’art. 1126 c.c. Cassazione
civile, sez. II, sentenza 20.03.2009 n. 6889
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