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Condominio,
opposizione a decreto ingiuntivo, delibere, nullità. In
tema
di opposizione a decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo emesso ai
sensi
dell'art. 63 disp. att. cod. civ. per la riscossione dei contributi in
base
allo stato di ripartizione approvato dall'assemblea, il condomino
opponente non
può far valere questioni attinenti alla validità della delibera
condominiale,
già impugnata in altro giudizio, ma solo questioni riguardanti
l'efficacia
della medesima. Tale delibera infatti costituisce titolo di credito del
condominio e, di per sé, prova l'esistenza di tale credito e legittima
non solo
la concessione del decreto ingiuntivo, ma anche la condanna del
condominio a pagare
le somme nel giudizio di opposizione che quest'ultimo proponga contro
tale
decreto, ed il cui ambito è dunque ristretto alla sola verifica della
esistenza
e della efficacia della deliberazione assembleare di approvazione della
spesa e
di ripartizione del relativo onere.
Debbono qualificarsi nulle le delibere dell'assemblea condominiale
prive degli
elementi essenziali, le delibere con oggetto impossibile o illecito
(contrario
all'ordine pubblico, alla morale o al buon costume), le delibere con
oggetto che
non rientra nella competenza dell'assemblea, le delibere che incidono
sui
diritti individuali sulle cose o servizi comuni o sulla proprietà
esclusiva di
ognuno dei condomini, le delibere comunque invalide in relazione
all'oggetto;
debbono, invece, qualificarsi annullabili le delibere con vizi relativi
alla
regolare costituzione dell'assemblea, quelle adottate con maggioranza
inferiore
a quella prescritta dalla legge o dal regolamento condominiale, quelle
affette
da vizi formali, in violazione di prescrizioni legali, convenzionali,
regolamentari, attinenti al procedimento di convocazione o di
informazione
dell'assemblea, quelle genericamente affette da irregolarità nel
procedimento
di convocazione, quelle che violano norme richiedenti qualificate
maggioranze
in relazione all'oggetto. Cassazione
civile, sez. II, sentenza 23.11.2009 n. 24658
- Potrebbe
non essere annullabile la delibera il cui verbale non riporti
l'indicazione nominativa dei condomini che hanno votato a favore. In
tema
di delibere condominiali, non è annullabile la delibera il cui verbale,
ancorché non riporti l'indicazione nominativa dei condomini che hanno
votato a
favore, tuttavia contenga, tra l'altro, l'elenco di tutti i condomini
presenti,
personalmente o per delega, con i relativi millesimi, e nel contempo
rechi
l'indicazione, nominatim, dei condomini che si sono astenuti e che
hanno votato
contro e del valore complessivo delle quote millesimali di cui gli uni
e gli
altri sono portatori, perché tali dati consentono di stabilire con
sicurezza,
per differenza, (quanti e) quali condomini hanno espresso voto
favorevole ed il
valore dell'edificio da essi rappresentato, nonché di verificare che la
deliberazione stessa abbia in effetti superato il quorum richiesto
dall'articolo 1136 c.c. Cassazione
civile seconda sezione sentenza 19 novembre 2009 n. 24456
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Assemblea
condominiale, presidente, compiti. Durante
lo svolgimento dell’assemblea condominiale, il presidente,
nell’esercizio delle
proprie funzioni, può limitare i tempi di intervento dei
partecipanti,considerato che lo stesso ha il compito di garantire la
verifica
della corretta costituzione dell’assemblea, nonchè l’ordinato
svolgimento della
stessa. Cassazione
civile, sez. II, sentenza 13.11.2009 n. 24132
- Condominio,
limiti e divieti, regolamento, precisazioni. Il
regolamento condominiale può contenere delle clausole limitatrici delle
facoltà
d’uso delle porzioni di piano di proprietà esclusiva. Tali clausole
sono
legittime anche nel caso in cui sia stato adottato il criterio misto,
ossia
qualora tali limitazioni siano state indicate sia attraverso
l’elencazione
espressa degli usi non consentiti, sia facendo riferimento ai
pregiudizi che un
uso (non consentito) potrebbe comportare. Cassazione
civile, sez. II, sentenza 18.09.2009 n. 20237
- Parcheggi
condominiali, condomini dissenzienti, criteri. A
norma
dell'art. 9, comma 3, della legge 24 marzo 1989, n. 122, i condomini
possono
deliberare - con la maggioranza di cui all'art. 1136, comma 2, c.c. -
la
realizzazione di parcheggi pertinenziali nel sottosuolo di edifici
condominiali, anche in numero inferiore a quello della totalità dei
componenti.
In ogni caso, ciò è consentito solamente se viene assicurata anche ai
condomini
dissenzienti la possibilità di realizzare, in futuro, nella zona del
sottosuolo
comune rimasta libera, un analogo parcheggio pertinenziale della
propria unità
immobiliare di proprietà esclusiva. Cassazione
civile, sez. II, sentenza 18.09.2009 n. 20254
- Condominio,
assemblea, verifica del quorum prescritto, individuazione nominativa
dei
condomini. Con
riferimento all’assemblea dei condomini, al fine della verifica della
sussistenza o meno del quorum prescritto relativamente al valore
dell’edificio,
si deve considerarsi necessaria l’individuazione nominativa dei
condomini
assenzienti e dissenzienti. Siffatta indicazione è, altresì,
indispensabile per individuare i condomini
legittimati a impugnare la deliberazione. Cassazione
civile, sez. II, sentenza 10.08.2009 n. 18192
- Regolamento
condominiale, natura contrattuale, interpretazione estensiva. La
limitazione dei diritti dei condomini sulle unità immobiliari di
proprietà
esclusiva, contenuta nel regolamento condominiale di origine
contrattuale, è
lecita solo nel caso in cui sia espressamente prevista e non anche
quando sia
contenuta in clausole dalla formulazione troppo generica.
giurisprudenza.
Cassazione
civile, sez. III, sentenza 20.07.2009 n. 16832
- Delibere
assembleari nulle. Sono
qualificabili nulle soltanto le delibere dell'assemblea condominiale:
prive degli elementi essenziali; aventi oggetto impossibile o
illecito (contrario all'ordine pubblico, alla
morale o al buon costume); con oggetto che non rientra nella
competenza dell'assemblea; che incidono sui
diritti individuali sulle cose o servizi comuni o sulla proprietà
esclusiva di
ognuno dei condomini; comunque invalide in relazione
all'oggetto.
Vanno, invece, qualificate annullabili le delibere: con vizi
relativi alla regolare costituzione dell'assemblea; adottate
con maggioranza inferiore a quella prescritta dalla legge o dal
regolamento condominiale; affette da vizi formali; in
violazione di
prescrizioni legali, convenzionali, regolamentari, attinenti al
procedimento di
convocazione o di informazione dell'assemblea; genericamente affette da
irregolarità nel procedimento di convocazione; che violano norme
richiedenti
qualificate maggioranze in relazione all'oggetto. Cassazione
civile, sez. II, sentenza 11.05.2009 n. 10816
- Condominio,
delibera condominiale, uso esclusivo, proprietà. La
delibera condominiale non può restringere il diritto di proprietà
esclusiva del
singolo condomino. Cassazione
civile, sez. II, sentenza 27.04.2009 n. 9908
- Condominio,
parcheggio, diritto, esclusione, precisazioni.
Se
nulla
è precisato nel regolamento condominiale, è possibile usare le parti
comuni per
parcheggiare. Cassazione
civile, sez. II, sentenza 21.01.2009 n. 1547
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