Giurisprudenza
sezione di
www.softwareparadiso.it
software, servizi, informazioni sull'edilizia e la casa
 
Condominio - L'assemblea condominiale, le delibere, il regolamento
(Sentenze pronunciate, nell'anno 2009, dalla Cassazione Civile)
 Parti e argomenti della scheda: 
Con queste massime dell'anno 2009 i giudici si pronunciano sul tema dell'assemblea condominiale, sulle sue prerogative, sull'annullamento delle delibere o sulla nullità delle stesse, su regolamento di condominio.
  1. Condominio, opposizione a decreto ingiuntivo, delibere, nullità
  2. Potrebbe non essere annullabile la delibera
  3. Assemblea condominiale, presidente, compiti
  4. Condominio, limiti e divieti, regolamento, precisazioni
  5. Parcheggi condominiali, condomini dissenzienti, criteri
  6. Condominio, assemblea, verifica del quorum prescritto, individuazione nominativa dei condomini
  7. Regolamento condominiale, natura contrattuale, interpretazione estensiva
  8. Delibere assembleari nulle
  9. Condominio, delibera condominiale, uso esclusivo, proprietà
  10. Condominio, parcheggio, diritto, esclusione, precisazioni
Altre pagine inerenti nel sito: 
 


  1. Condominio, opposizione a decreto ingiuntivo, delibere, nullità. In tema di opposizione a decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo emesso ai sensi dell'art. 63 disp. att. cod. civ. per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall'assemblea, il condomino opponente non può far valere questioni attinenti alla validità della delibera condominiale, già impugnata in altro giudizio, ma solo questioni riguardanti l'efficacia della medesima. Tale delibera infatti costituisce titolo di credito del condominio e, di per sé, prova l'esistenza di tale credito e legittima non solo la concessione del decreto ingiuntivo, ma anche la condanna del condominio a pagare le somme nel giudizio di opposizione che quest'ultimo proponga contro tale decreto, ed il cui ambito è dunque ristretto alla sola verifica della esistenza e della efficacia della deliberazione assembleare di approvazione della spesa e di ripartizione del relativo onere.
    Debbono qualificarsi nulle le delibere dell'assemblea condominiale prive degli elementi essenziali, le delibere con oggetto impossibile o illecito (contrario all'ordine pubblico, alla morale o al buon costume), le delibere con oggetto che non rientra nella competenza dell'assemblea, le delibere che incidono sui diritti individuali sulle cose o servizi comuni o sulla proprietà esclusiva di ognuno dei condomini, le delibere comunque invalide in relazione all'oggetto; debbono, invece, qualificarsi annullabili le delibere con vizi relativi alla regolare costituzione dell'assemblea, quelle adottate con maggioranza inferiore a quella prescritta dalla legge o dal regolamento condominiale, quelle affette da vizi formali, in violazione di prescrizioni legali, convenzionali, regolamentari, attinenti al procedimento di convocazione o di informazione dell'assemblea, quelle genericamente affette da irregolarità nel procedimento di convocazione, quelle che violano norme richiedenti qualificate maggioranze in relazione all'oggetto. 
    Cassazione civile, sez. II, sentenza 23.11.2009 n. 24658

  2. Potrebbe non essere annullabile la delibera il cui verbale non riporti l'indicazione nominativa dei condomini che hanno votato a favore. In tema di delibere condominiali, non è annullabile la delibera il cui verbale, ancorché non riporti l'indicazione nominativa dei condomini che hanno votato a favore, tuttavia contenga, tra l'altro, l'elenco di tutti i condomini presenti, personalmente o per delega, con i relativi millesimi, e nel contempo rechi l'indicazione, nominatim, dei condomini che si sono astenuti e che hanno votato contro e del valore complessivo delle quote millesimali di cui gli uni e gli altri sono portatori, perché tali dati consentono di stabilire con sicurezza, per differenza, (quanti e) quali condomini hanno espresso voto favorevole ed il valore dell'edificio da essi rappresentato, nonché di verificare che la deliberazione stessa abbia in effetti superato il quorum richiesto dall'articolo 1136 c.c. Cassazione civile seconda sezione sentenza 19 novembre 2009 n. 24456
  3. Assemblea condominiale, presidente, compiti. Durante lo svolgimento dell’assemblea condominiale, il presidente, nell’esercizio delle proprie funzioni, può limitare i tempi di intervento dei partecipanti,considerato che lo stesso ha il compito di garantire la verifica della corretta costituzione dell’assemblea, nonchè l’ordinato svolgimento della stessa. Cassazione civile, sez. II, sentenza 13.11.2009 n. 24132
  4. Condominio, limiti e divieti, regolamento, precisazioni. Il regolamento condominiale può contenere delle clausole limitatrici delle facoltà d’uso delle porzioni di piano di proprietà esclusiva. Tali clausole sono legittime anche nel caso in cui sia stato adottato il criterio misto, ossia qualora tali limitazioni siano state indicate sia attraverso l’elencazione espressa degli usi non consentiti, sia facendo riferimento ai pregiudizi che un uso (non consentito) potrebbe comportare. Cassazione civile, sez. II, sentenza 18.09.2009 n. 20237
  5. Parcheggi condominiali, condomini dissenzienti, criteri. A norma dell'art. 9, comma 3, della legge 24 marzo 1989, n. 122, i condomini possono deliberare - con la maggioranza di cui all'art. 1136, comma 2, c.c. - la realizzazione di parcheggi pertinenziali nel sottosuolo di edifici condominiali, anche in numero inferiore a quello della totalità dei componenti. In ogni caso, ciò è consentito solamente se viene assicurata anche ai condomini dissenzienti la possibilità di realizzare, in futuro, nella zona del sottosuolo comune rimasta libera, un analogo parcheggio pertinenziale della propria unità immobiliare di proprietà esclusiva. Cassazione civile, sez. II, sentenza 18.09.2009 n. 20254
  6. Condominio, assemblea, verifica del quorum prescritto, individuazione nominativa dei condomini. Con riferimento all’assemblea dei condomini, al fine della verifica della sussistenza o meno del quorum prescritto relativamente al valore dell’edificio, si deve considerarsi necessaria l’individuazione nominativa dei condomini assenzienti e dissenzienti. Siffatta indicazione è, altresì, indispensabile per individuare i condomini legittimati a impugnare la deliberazione.  Cassazione civile, sez. II, sentenza 10.08.2009 n. 18192
  7. Regolamento condominiale, natura contrattuale, interpretazione estensiva. La limitazione dei diritti dei condomini sulle unità immobiliari di proprietà esclusiva, contenuta nel regolamento condominiale di origine contrattuale, è lecita solo nel caso in cui sia espressamente prevista e non anche quando sia contenuta in clausole dalla formulazione troppo generica. giurisprudenza. Cassazione civile, sez. III, sentenza 20.07.2009 n. 16832
  8. Delibere assembleari nulle. Sono qualificabili nulle soltanto le delibere dell'assemblea condominiale:
    prive degli elementi essenziali; aventi oggetto impossibile o illecito (contrario all'ordine pubblico, alla morale o al buon costume); con oggetto che non rientra nella competenza dell'assemblea; che incidono sui diritti individuali sulle cose o servizi comuni o sulla proprietà esclusiva di ognuno dei condomini; comunque invalide in relazione all'oggetto.
    Vanno, invece, qualificate annullabili le delibere: con vizi relativi alla regolare costituzione dell'assemblea; adottate con maggioranza inferiore a quella prescritta dalla legge o dal regolamento condominiale; affette da vizi formali; in violazione di prescrizioni legali, convenzionali, regolamentari, attinenti al procedimento di convocazione o di informazione dell'assemblea; genericamente affette da irregolarità nel procedimento di convocazione; che violano norme richiedenti qualificate maggioranze in relazione all'oggetto. 
    Cassazione civile, sez. II, sentenza 11.05.2009 n. 10816
  9. Condominio, delibera condominiale, uso esclusivo, proprietàLa delibera condominiale non può restringere il diritto di proprietà esclusiva del singolo condomino.  Cassazione civile, sez. II, sentenza 27.04.2009 n. 9908
  10. Condominio, parcheggio, diritto, esclusione, precisazioni. Se nulla è precisato nel regolamento condominiale, è possibile usare le parti comuni per parcheggiare. Cassazione civile, sez. II, sentenza 21.01.2009 n. 1547 
Torna all'indice delle sentenze