Giurisprudenza
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Condominio - L'amministratore
(Sentenze pronunciate, nell'anno 2009, tutte dalla Cassazione Civile e Penale)
 Parti e argomenti della scheda: 
Con queste massime dell'anno 2009 i giudici si pronunciano sull'amministratore del condominio, sui suoi doveri, sulle responsabilità, sulla legittimazione ad agire inei processi. 
  1. Condominio, amministratore, legittimazione passiva
  2. Ragionevole durata dei processi, legittimazione ad agire dell’amministratore di condominio
  3. Condominio, mancata realizzazione volontà, responsabilità penale
  4. Il singolo condomino non ha legittimazione ad agire nei confronti dell'assicuratore in caso di polizza stipulata dal condominio in persona dell'amministratore
  5. Condominio, parti comuni, nozione, differenti interpretazioni
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  1. Condominio, amministratore, legittimazione passivaLa legittimazione passiva dell'amministratore del Condominio a resistere in giudizio, esclusiva o concorrente con quella dei condomini, non incontra limiti e sussiste anche in ordine alle azioni di natura reale. Cassazione civile, sez. II, sentenza 09.12.2009 n. 25766

  2. Ragionevole durata dei processi, legittimazione ad agire dell’amministratore di condominio. L’amministratore di condominio non è legittimato a proporre ricorso ex art. 3, l. 89/01 (c.d. legge Pinto), poichè il diritto all’equa riparazione non riguarda la gestione delle parti comuni dello stabile ma incide esclusivamente sulla sfera personale dei condomini.  Cassazione civile, sez. I, sentenza 23.10.2009 n. 22558
  3. Condominio, mancata realizzazione volontà, responsabilità penale, precisazioni. - La mancata formazione della volontà assembleare e l'omesso stanziamento dei fondi necessari a porre rimedio al degrado che dà luogo al pericolo non può ipotizzarsi alcuna responsabilità dell'amministratore per non avere attuato interventi che non era in suo materiale potere adottare e per la realizzazione dei quali non aveva, nella veste, le necessarie provviste, ricadendo in siffatta situazione la responsabilità in capo ai proprietari e a ciascun singolo condomino, indipendentemente dall'attribuibilità ai medesimi dell'origine della situazione di pericolo. Cassazione penale, sez. I, sentenza 21.05.2009 n. 21401
  4. Il singolo condomino non ha legittimazione ad agire nei confronti dell'assicuratore in caso di polizza stipulata dal condominio in persona dell'amministratore. La circostanza che il condominio sia un ente di gestione, sprovvisto di personalità giuridica, non comporta che, nel caso di polizza stipulata dal condominio in persona dell'amministratore, ciascun condomino possa sostituirsi all'amministratore stesso e agire, nel proprio interesse, nei riguardi dell'assicuratore; la rappresentanza spetta, infatti, comunque all'amministratore e il singolo condomino non può considerarsi singolarmente legittimato a rappresentare l'ente di gestione, contraente della polizza nell'interesse di tutti i partecipanti al condominio. Cassazione civile terza sezione sentenza del 20 febbraio 2009 n. 4245
  5. Condominio, parti comuni, nozione, differenti interpretazioni. Non vi è unanimità di vedute giurisprudenziali circa la legittimazione passiva dell'amministratore solo con riferimento alle controversie relative alle “parti comuni”.
    È necessario rinviare la questione al Primo Presidente affinché valuti l'eventuale assegnazione della questione alle Sezioni Unite.
     Cassazione civile, sez. II, ordinanza 02.02.2009 n. 2568
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