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- Vincolo
storico artistico, condizione, limiti, precisazioni. Nel
sistema introdotto con la legge 20 giugno 1909, n. 364, la trascrizione
nei
registri immobiliari dell'atto di imposizione del vincolo
storico-artistico su
immobile di importante interesse culturale non è quale condizione di
efficacia
del vincolo stesso nei confronti dei terzi acquirenti. Consiglio
di Stato, sez. IV, sentenza 24.12.2009 n. 8733
- Vincolo
paesaggistico - Limite del quinquennio - Applicabilità - Esclusione -
Atto
amministrativo - Mero valore ricognitivo.
Il limite del
quinquennio, per costante giurisprudenza, così orientata dalla Corte
Costituzionale, non è applicabile alla fattispecie delle misure di
salvaguardia
previste a tutela di vincoli paesaggistici (cfr. in questo senso
Consiglio di
Stato VI Sez. 14 maggio 2000 n.2934). Come noto, questi ultimi
rappresentano
predicati intrinseci del bene e rispetto ad essi l’atto amministrativo
autoritativo ha un mero valore ricognitivo che nulla aggiunge ai limiti
interni
già presenti nel bene che ne conformano l’intero regime giuridico. Di
tal che
non si pone (né può in astratto prospettarsi) alcuna limitazione di
efficacia,
temporale o di altro tipo, alle misure disposte in via amministrativa
che
incidano sul diritto di proprietà che ha per oggetto gli stessi, stante
la
stretta connessione di detti interventi con la dimensione ontologica
intrinsecamente posseduta dal bene (cfr. Sentenza Corte Cost. n.
56/1998).
Pres. Guerriero, Est. Zeuli - M.G. (avv.ti Ruotolo e Sartorio) c.
Ministero
Beni Culturali e Ambientali (Avv. Stato). TAR
CAMPANIA, Napoli, Sez. VI - 22 dicembre 2009, n.
9315
- Vincolo
storico-artistico, valutazione sull'apposizione, Beni culturali. La
valutazione sull’apposizione o meno del vincolo storico-artistico
all’immobile
costituisce prerogativa esclusiva del ministero dei Beni
culturali. Consiglio
di Stato, sez. VI, decisione 29.09.2009 n. 5869
- Vincolo
paesaggistico - Art. 26 d.lgs. n. 157/2006 - Modifica dell’art. 159
d.lgs. n.
42/2004 - Partecipazione al procedimento - Ente subdelegato - Onere
dell’adempimento informativo - Omissione - Illegittimità del
provvedimento.
Il più recente
legislatore (art. 26 del decreto Legislativo 24 marzo 2006, n. 157, che
ha
sostituito l’art. 159 del decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42)
ha
espressamente confermato la necessità di rendere edotti gli interessati
dell’attivazione del iter procedimentale di
controllo, prescritto in
materia paesaggistica. La riforma assume portata innovativa rispetto
alla
disciplina anteatta soltanto per il fatto che impone nei riguardi
dell’Ente
subdelegato il compito di effettuare detto adempimento informativo, in
tal modo
confermando la necessità di consentire la partecipazione al
procedimento
instaurato innanzi all’Autorità statale. La pretermissione del
contraddittorio
in sede di procedimento di secondo grado non può non inficiare la
legittimità del
provvedimento emesso, a prescindere dall’Autorità - Comune o
Soprintendenza -
sulla quale specificamente incombe il compito di notiziare
tempestivamente
l’interessato. Pres. Esposito, Est. Sabbato - G.L. (avv.ti Scuderi e
Leoni) c.
Ministero per i Beni e le Attività Culturali (Avv. Stato) e altro
(n.c.). T.
A. R.
CAMPANIA, Salerno, sez. II - 10/06/2009, n.
3183
- Art.
142 d.lgs. n. 42/2004 - Aree
tutelate ex
lege
- Territori contermini ai laghi - Art. 3 LR. Valle d’Aosta n. 22/2006 -
Sottrazione al regime di tutela ex
lege
delle zone
contermini ai laghi artificiali - Illegittimità costituzionale -
Equiparazione
tra laghi naturali e artificiali - Artt. 54 e 74 d.lgs. n. 152/2006. All'art.
142 del
d.lgs. n. 42 del 2004 deve ascriversi la qualificazione di norma di
grande
riforma economico-sociale, come già alla “legge Galasso”, di cui
delinea in
modo sostanzialmente analogo l’ elencazione delle aree tutelate per
legge. In
particolare, il vincolo paesaggistico viene a gravare anche sui
«territori
contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300
metri dalla
linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi», senza che
sia
fatta distinzione tra laghi naturali e laghi artificiali, con ciò
dovendo
intendersi che anche questi ultimi sono in essa ricompresi, ben potendo
costituire realtà significative sotto il profilo naturale, estetico e
culturale. (Peraltro, un’implicita equiparazione tra laghi naturali ed
artificiali a fini di protezione ambientale si desume da una pluralità
di fonti
normative, tra cui l'art. 1 del d.P.R. 13 marzo 1976, n. 488 e gli
artt. 54 e
74 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152). Ne deriva l’illegittimità
costituzionale
dell’art. 3, cc. 1,2, 3, 5 e 7 della L.r. Valle d’Aosta n. 22/2006, con
il
quale sono state sottratte le zone contermini ai laghi artificiali al
regime di
tutela ex lege imposta dall’art. 142 del Codice. (Essendo intervenuta
la L.r.
n. 34/2007, che ha aggiunto le parole : “fermo restando il rispetto dei
vincoli
paesaggistici di cui alla normativa statale vigente”, la pronuncia ha
rilievo
per l’attuazione medio tempore della norma dichiarata
incostituzionale). Pres.
Amirante, Est. Maddalena - Presidente del Consiglio dei Ministri c.
regione
Valle d’Aosta - CORTE
COSTITUZIONALE - 29/05/2009, n. 164
- Art.
45 d.lgs. n. 42/2004 - Vincolo
indiretto - Imposizione - Discrezionalità amministrativa - Limiti -
Motivazione.
Il vincolo di tutela indiretta ai sensi dell’art.45 del D. lg.vo n.
42/2004,
volto a proteggere la “cornice” del bene culturale, che non di rado è
parte
integrante del suo fascino e della sua bellezza, può assumere il più
vario
concreto contenuto, dato che può prescrivere, in base alla lettera
della legge,
“ distanze”, “misure” ed “altre norme”, fra le quali pacificamente si
comprende
l’inedificabilità di certe aree o le altezze massime dei fabbricati da
realizzare in prossimità del bene tutelato. Data la potenziale
indeterminatezza
dei concetti coinvolti di “ prospettiva”, “ luce”, “ ambiente”e “
decoro”, che
potrebbe assumere ampiezza ed intensità notevoli, tali da sacrificare
in modo
particolarmente intenso la posizione di privati, la discrezionalità
amministrativa nell’imposizione del vincolo soggiace ai limiti della
logicità,
ragionevolezza e proporzionalità; il provvedimento impositivo deve
inoltre
essere sorretto da una motivazione particolarmente congrua e
dettagliata, sì da
rendere conoscibili le valutazioni fatte dall’Amministrazione e nel
contempo
dia contezza delle ragioni del sacrificio delle posizioni dei privati
coinvolti
nella definizione del rapporto in questione. Pres. ed Est. Ferone - G.
s.p.a.
(avv. Cicala) c. Ministero dei Beni Culturali e Paesaggistici e altro
(avv.
Arpaia) e altro (n.c.). T.A.R. CAMPANIA,
Napoli, Sez. VIII - 24/04/2009, n. 2161
- Vincoli
generali - Efficacia immediata - L. n. 431/1985 - L. n. 1497/1939 -
T.U. n.
42/2004.
I vincoli generali riferiti a beni tutelati per legge in virtù di loro
caratteristiche oggettive avevano ed hanno efficacia immediata "fino
all'approvazione dei piani paesaggistici" e tale efficacia non era e
non è
sospensivamente condizionata a detta approvazione. Pres. De Maio, Est.
Fiale,
Ric. Maresca. CORTE
DI
CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 05/03/2009 (Ud.
20/01/2009), Sentenza n. 9921
- URBANISTICA
ED EDILIZIA - Zona da sottoporre a vincolo paesaggistico -
Delimitazione -
Discrezionalità tecnica e amministrativa.
La delimitazione dei
confini di una zona da sottoporre a vincolo paesaggistico quale
bellezza di
insieme costituisce espressione di discrezionalità tecnica e in parte
amministrativa non sindacabile in sede di giudizio di legittimità se
non sotto
il profilo dell’evidente arbitrarietà ed illogicità della scelta
operata (Cons.
Stato, sez. VI, n. 106 del 20 gennaio 1998). Pres. Virgilio, Est.
Millemaggi
Cogliani - D.B. s.p.a. (avv. Lentini) c. Comune di Mazara del Vallo
(avv.
Armao), Assessorato Regionale ai Beni Culturali e Ambientali ed alla
Pubblica
Istruzione (Avv. Stato) e altro (n.c.). CONSIGLIO
DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA per la Regione
Siciliana - 25 Marzo 2009, n. 185
- Piani
paesistici - Esistenza del vincolo - Sopravvenienza di nuovi atti
impositivi
del vincolo.
I piani paesistici attengono alla fase della programmazione della
tutela e
presuppongono l’esistenza del vincolo (Cons. Stato, sez. VI, n. 873 del
14
novembre 1992), ma non escludono la sopravvenienza di nuovi atti
impositivi del
vincolo, nel corso della loro operatività. Pres. Virgilio, Est.
Millemaggi
Cogliani - D.B. s.p.a. (avv. Lentini) c. Comune di Mazara del Vallo
(avv.
Armao), Assessorato Regionale ai Beni Culturali e Ambientali ed alla
Pubblica
Istruzione (Avv. Stato) e altro (n.c.). CONSIGLIO
DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA per la Regione
Siciliana - 25/03/2009, n. 185
- Vincoli
paesaggistici ed ambientali - Recepimento nel P.R.G. - Assunzione della
natura
di vincoli urbanistici - Esclusione - Ragioni.
I vincoli paesaggistici
ed ambientali in senso proprio, non divengono vincoli (meramente)
urbanistici
per il solo fatto di essere recepiti nel P.R.G., ma mantengono la loro
natura -
di vincoli dichiarativi ad effetto costitutivo non sottoposto a
termine, in
quanto discendenti non da una scelta discrezionale
dell’amministrazione, bensì
da qualità intrinseche del bene tutelato, che il provvedimento di
vincolo deve
soltanto riconoscere e dichiarare; ciò che li distingue nettamente dai
vincoli
urbanistici in senso proprio, i quali - ancorché possano essere
ispirati da
analoghe finalità di salvaguardia del paesaggio o dell’ambiente- non si
sottraggono, qualora siano preordinati all’espropriazione o comunque
rivestano
carattere sostanzialmente espropriativo, all’alternativa tra
temporaneità ed
indennizzabilità (cfr., riassuntivamente, Corte Cost., 20 maggio 1999,
n. 179).
Pres. Lignani, Est. Ungari - G. s.p.a. (avv. Pianesi) c. Comune di
spoleto
(avv. Marcucci) e altri (n.c.), riunito ad altro ricorso. T.A.R.
UMBRIA, Sez. I - 4/03/2009, n. 71
- Tutela
del paesaggio e dell’ambiente - Governo del territorio - Tutela
differenziata -
Interessi sovraordinati. Quantunque
sia tuttora riscontrabile, in dottrina e nella prassi politica, la
tendenza ad
assorbire la tutela del paesaggio e dell’ambiente all’interno della
materia
dell’urbanistica (o come oggi si usa dire, del governo del territorio),
la
Corte Costituzionale ha più volte ribadito, anche di recente, che dette
tutele
concernono interessi pubblici distinti, sottoposti a tutela
differenziata e
sovraordinati rispetto a quelli sottesi al razionale assetto del
territorio
(cfr. sentt. 5 maggio 2006, n. 182, 7 novembre 2007, n. 367 e 30 maggio
2008,
n. 180). Pres. Lignani, Est. Ungari - G. s.p.a. (avv. Pianesi) c.
Comune di
spoleto (avv. Marcucci) e altri (n.c.), riunito ad altro ricorso. T.A.R.
UMBRIA, Sez. I - 4/03/2009, n. 71
- Vincoli
paesaggistici e ambientali - Potestà legislativa esclusiva statale -
Normativa
- D.lgs. n. 42/2004, d.lgs. n. 152/2006, L. n. 394/1991 - Competenze
amministrative - stato e Regioni - Subdelega agli enti locali. L’imposizione
(mediante
piani o provvedimenti puntuali) e l’applicazione dei vincoli
paesaggistici ed
ambientali, sono oggi disciplinate, in attuazione della potestà
esclusiva
statale prevista dall’articolo 117, comma secondo, lettera s), Cost.,
da
organiche normative statali: il Codice dei beni culturali e del
paesaggio, di
cui al d.lgs. 42/2004 (e successive modifiche di cui ai decreti
157/2006 e
63/2008); il “t.u. ambientale” di cui al d.lgs. 152/2006 e s.m.i.; la
normativa
sulle aree naturali protette, di cui alla legge 394/1991, e s.m.i. Le
relative
competenze amministrative, spettano allo Stato ed alle Regioni (anche
se è
diffusa la pratica della subdelega o del conferimento dei poteri
autorizzatori
agli enti locali). Pres. Lignani, Est. Ungari - G. s.p.a. (avv.
Pianesi) c.
Comune di spoleto (avv. Marcucci) e altri (n.c.), riunito ad altro
ricorso. T.A.R.
UMBRIA, Sez. I - 4 marzo 2009, n. 71
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