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Beni culturali e ambientali - Vincolo paesaggistico, storico, artistico
(Sentenze pronunciate nell'anno 2009 della Corte Costituzionale, della Cassazione, del Consiglio di Stato e del TAR)
 Parti e argomenti della scheda: 
Le massime di questa pagina, relative alle pronunce del 2009 e in ordine cronologico, riguardano il vincolo paesaggistico in generale, oltre a quello storico e artistico.
  1. Vincolo storico artistico, condizione, limiti
  2. Vincolo paesaggistico - Limite del quinquennio
  3. Vincolo storico-artistico, valutazione sull'apposizione, Beni culturali
  4. Vincolo paesaggistico - Art. 26 d.lgs. n. 157/2006
  5. Art. 142 d.lgs. n. 42/2004 - Aree tutelate ex lege
  6. Art. 45 d.lgs. n. 42/2004 - Vincolo indiretto
  7. Vincoli generali - Efficacia immediata
  8. Urbanistica ed edilizia - Zona da sottoporre a vincolo paesaggistico
  9. Piani paesistici - Esistenza del vincolo
  10. Vincoli paesaggistici ed ambientali - Recepimento nel P.R.G.
  11. Tutela del paesaggio e dell’ambiente
  12. Vincoli paesaggistici e ambientali - Potestà legislativa esclusiva statale
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  1. Vincolo storico artistico, condizione, limiti, precisazioni. Nel sistema introdotto con la legge 20 giugno 1909, n. 364, la trascrizione nei registri immobiliari dell'atto di imposizione del vincolo storico-artistico su immobile di importante interesse culturale non è quale condizione di efficacia del vincolo stesso nei confronti dei terzi acquirenti. Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 24.12.2009 n. 8733
  2. Vincolo paesaggistico - Limite del quinquennio - Applicabilità - Esclusione - Atto amministrativo - Mero valore ricognitivo. Il limite del quinquennio, per costante giurisprudenza, così orientata dalla Corte Costituzionale, non è applicabile alla fattispecie delle misure di salvaguardia previste a tutela di vincoli paesaggistici (cfr. in questo senso Consiglio di Stato VI Sez. 14 maggio 2000 n.2934). Come noto, questi ultimi rappresentano predicati intrinseci del bene e rispetto ad essi l’atto amministrativo autoritativo ha un mero valore ricognitivo che nulla aggiunge ai limiti interni già presenti nel bene che ne conformano l’intero regime giuridico. Di tal che non si pone (né può in astratto prospettarsi) alcuna limitazione di efficacia, temporale o di altro tipo, alle misure disposte in via amministrativa che incidano sul diritto di proprietà che ha per oggetto gli stessi, stante la stretta connessione di detti interventi con la dimensione ontologica intrinsecamente posseduta dal bene (cfr. Sentenza Corte Cost. n. 56/1998). Pres. Guerriero, Est. Zeuli - M.G. (avv.ti Ruotolo e Sartorio) c. Ministero Beni Culturali e Ambientali (Avv. Stato). TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. VI - 22 dicembre 2009, n. 9315
  3. Vincolo storico-artistico, valutazione sull'apposizione, Beni culturali. La valutazione sull’apposizione o meno del vincolo storico-artistico all’immobile costituisce prerogativa esclusiva del ministero dei Beni culturali. Consiglio di Stato, sez. VI, decisione 29.09.2009 n. 5869
  4. Vincolo paesaggistico - Art. 26 d.lgs. n. 157/2006 - Modifica dell’art. 159 d.lgs. n. 42/2004 - Partecipazione al procedimento - Ente subdelegato - Onere dell’adempimento informativo - Omissione - Illegittimità del provvedimento. Il più recente legislatore (art. 26 del decreto Legislativo 24 marzo 2006, n. 157, che ha sostituito l’art. 159 del decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42) ha espressamente confermato la necessità di rendere edotti gli interessati dell’attivazione del iter procedimentale di controllo, prescritto in materia paesaggistica. La riforma assume portata innovativa rispetto alla disciplina anteatta soltanto per il fatto che impone nei riguardi dell’Ente subdelegato il compito di effettuare detto adempimento informativo, in tal modo confermando la necessità di consentire la partecipazione al procedimento instaurato innanzi all’Autorità statale. La pretermissione del contraddittorio in sede di procedimento di secondo grado non può non inficiare la legittimità del provvedimento emesso, a prescindere dall’Autorità - Comune o Soprintendenza - sulla quale specificamente incombe il compito di notiziare tempestivamente l’interessato. Pres. Esposito, Est. Sabbato - G.L. (avv.ti Scuderi e Leoni) c. Ministero per i Beni e le Attività Culturali (Avv. Stato) e altro (n.c.). T. A. R. CAMPANIA, Salerno, sez. II - 10/06/2009, n. 3183
  5. Art. 142 d.lgs. n. 42/2004 - Aree tutelate ex lege - Territori contermini ai laghi - Art. 3 LR. Valle d’Aosta n. 22/2006 - Sottrazione al regime di tutela ex lege delle zone contermini ai laghi artificiali - Illegittimità costituzionale - Equiparazione tra laghi naturali e artificiali - Artt. 54 e 74 d.lgs. n. 152/2006. All'art. 142 del d.lgs. n. 42 del 2004 deve ascriversi la qualificazione di norma di grande riforma economico-sociale, come già alla “legge Galasso”, di cui delinea in modo sostanzialmente analogo l’ elencazione delle aree tutelate per legge. In particolare, il vincolo paesaggistico viene a gravare anche sui «territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi», senza che sia fatta distinzione tra laghi naturali e laghi artificiali, con ciò dovendo intendersi che anche questi ultimi sono in essa ricompresi, ben potendo costituire realtà significative sotto il profilo naturale, estetico e culturale. (Peraltro, un’implicita equiparazione tra laghi naturali ed artificiali a fini di protezione ambientale si desume da una pluralità di fonti normative, tra cui l'art. 1 del d.P.R. 13 marzo 1976, n. 488 e gli artt. 54 e 74 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152). Ne deriva l’illegittimità costituzionale dell’art. 3, cc. 1,2, 3, 5 e 7 della L.r. Valle d’Aosta n. 22/2006, con il quale sono state sottratte le zone contermini ai laghi artificiali al regime di tutela ex lege imposta dall’art. 142 del Codice. (Essendo intervenuta la L.r. n. 34/2007, che ha aggiunto le parole : “fermo restando il rispetto dei vincoli paesaggistici di cui alla normativa statale vigente”, la pronuncia ha rilievo per l’attuazione medio tempore della norma dichiarata incostituzionale). Pres. Amirante, Est. Maddalena - Presidente del Consiglio dei Ministri c. regione Valle d’Aosta - CORTE COSTITUZIONALE - 29/05/2009, n. 164

  6. Art. 45 d.lgs. n. 42/2004 - Vincolo indiretto - Imposizione - Discrezionalità amministrativa - Limiti - Motivazione. Il vincolo di tutela indiretta ai sensi dell’art.45 del D. lg.vo n. 42/2004, volto a proteggere la “cornice” del bene culturale, che non di rado è parte integrante del suo fascino e della sua bellezza, può assumere il più vario concreto contenuto, dato che può prescrivere, in base alla lettera della legge, “ distanze”, “misure” ed “altre norme”, fra le quali pacificamente si comprende l’inedificabilità di certe aree o le altezze massime dei fabbricati da realizzare in prossimità del bene tutelato. Data la potenziale indeterminatezza dei concetti coinvolti di “ prospettiva”, “ luce”, “ ambiente”e “ decoro”, che potrebbe assumere ampiezza ed intensità notevoli, tali da sacrificare in modo particolarmente intenso la posizione di privati, la discrezionalità amministrativa nell’imposizione del vincolo soggiace ai limiti della logicità, ragionevolezza e proporzionalità; il provvedimento impositivo deve inoltre essere sorretto da una motivazione particolarmente congrua e dettagliata, sì da rendere conoscibili le valutazioni fatte dall’Amministrazione e nel contempo dia contezza delle ragioni del sacrificio delle posizioni dei privati coinvolti nella definizione del rapporto in questione. Pres. ed Est. Ferone - G. s.p.a. (avv. Cicala) c. Ministero dei Beni Culturali e Paesaggistici e altro (avv. Arpaia) e altro (n.c.). T.A.R. CAMPANIA, Napoli, Sez. VIII - 24/04/2009, n. 2161
  7. Vincoli generali - Efficacia immediata - L. n. 431/1985 - L. n. 1497/1939 - T.U. n. 42/2004. I vincoli generali riferiti a beni tutelati per legge in virtù di loro caratteristiche oggettive avevano ed hanno efficacia immediata "fino all'approvazione dei piani paesaggistici" e tale efficacia non era e non è sospensivamente condizionata a detta approvazione. Pres. De Maio, Est. Fiale, Ric. Maresca. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 05/03/2009 (Ud. 20/01/2009), Sentenza n. 9921
  8. URBANISTICA ED EDILIZIA - Zona da sottoporre a vincolo paesaggistico - Delimitazione - Discrezionalità tecnica e amministrativa. La delimitazione dei confini di una zona da sottoporre a vincolo paesaggistico quale bellezza di insieme costituisce espressione di discrezionalità tecnica e in parte amministrativa non sindacabile in sede di giudizio di legittimità se non sotto il profilo dell’evidente arbitrarietà ed illogicità della scelta operata (Cons. Stato, sez. VI, n. 106 del 20 gennaio 1998). Pres. Virgilio, Est. Millemaggi Cogliani - D.B. s.p.a. (avv. Lentini) c. Comune di Mazara del Vallo (avv. Armao), Assessorato Regionale ai Beni Culturali e Ambientali ed alla Pubblica Istruzione (Avv. Stato) e altro (n.c.). CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA per la Regione Siciliana - 25 Marzo 2009, n. 185
  9. Piani paesistici - Esistenza del vincolo - Sopravvenienza di nuovi atti impositivi del vincolo. I piani paesistici attengono alla fase della programmazione della tutela e presuppongono l’esistenza del vincolo (Cons. Stato, sez. VI, n. 873 del 14 novembre 1992), ma non escludono la sopravvenienza di nuovi atti impositivi del vincolo, nel corso della loro operatività. Pres. Virgilio, Est. Millemaggi Cogliani - D.B. s.p.a. (avv. Lentini) c. Comune di Mazara del Vallo (avv. Armao), Assessorato Regionale ai Beni Culturali e Ambientali ed alla Pubblica Istruzione (Avv. Stato) e altro (n.c.). CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA per la Regione Siciliana - 25/03/2009, n. 185
  10. Vincoli paesaggistici ed ambientali - Recepimento nel P.R.G. - Assunzione della natura di vincoli urbanistici - Esclusione - Ragioni. I vincoli paesaggistici ed ambientali in senso proprio, non divengono vincoli (meramente) urbanistici per il solo fatto di essere recepiti nel P.R.G., ma mantengono la loro natura - di vincoli dichiarativi ad effetto costitutivo non sottoposto a termine, in quanto discendenti non da una scelta discrezionale dell’amministrazione, bensì da qualità intrinseche del bene tutelato, che il provvedimento di vincolo deve soltanto riconoscere e dichiarare; ciò che li distingue nettamente dai vincoli urbanistici in senso proprio, i quali - ancorché possano essere ispirati da analoghe finalità di salvaguardia del paesaggio o dell’ambiente- non si sottraggono, qualora siano preordinati all’espropriazione o comunque rivestano carattere sostanzialmente espropriativo, all’alternativa tra temporaneità ed indennizzabilità (cfr., riassuntivamente, Corte Cost., 20 maggio 1999, n. 179). Pres. Lignani, Est. Ungari - G. s.p.a. (avv. Pianesi) c. Comune di spoleto (avv. Marcucci) e altri (n.c.), riunito ad altro ricorso. T.A.R. UMBRIA, Sez. I - 4/03/2009, n. 71
  11. Tutela del paesaggio e dell’ambiente - Governo del territorio - Tutela differenziata - Interessi sovraordinati. Quantunque sia tuttora riscontrabile, in dottrina e nella prassi politica, la tendenza ad assorbire la tutela del paesaggio e dell’ambiente all’interno della materia dell’urbanistica (o come oggi si usa dire, del governo del territorio), la Corte Costituzionale ha più volte ribadito, anche di recente, che dette tutele concernono interessi pubblici distinti, sottoposti a tutela differenziata e sovraordinati rispetto a quelli sottesi al razionale assetto del territorio (cfr. sentt. 5 maggio 2006, n. 182, 7 novembre 2007, n. 367 e 30 maggio 2008, n. 180). Pres. Lignani, Est. Ungari - G. s.p.a. (avv. Pianesi) c. Comune di spoleto (avv. Marcucci) e altri (n.c.), riunito ad altro ricorso. T.A.R. UMBRIA, Sez. I - 4/03/2009, n. 71

  12. Vincoli paesaggistici e ambientali - Potestà legislativa esclusiva statale - Normativa - D.lgs. n. 42/2004, d.lgs. n. 152/2006, L. n. 394/1991 - Competenze amministrative - stato e Regioni - Subdelega agli enti locali. L’imposizione (mediante piani o provvedimenti puntuali) e l’applicazione dei vincoli paesaggistici ed ambientali, sono oggi disciplinate, in attuazione della potestà esclusiva statale prevista dall’articolo 117, comma secondo, lettera s), Cost., da organiche normative statali: il Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al d.lgs. 42/2004 (e successive modifiche di cui ai decreti 157/2006 e 63/2008); il “t.u. ambientale” di cui al d.lgs. 152/2006 e s.m.i.; la normativa sulle aree naturali protette, di cui alla legge 394/1991, e s.m.i. Le relative competenze amministrative, spettano allo Stato ed alle Regioni (anche se è diffusa la pratica della subdelega o del conferimento dei poteri autorizzatori agli enti locali). Pres. Lignani, Est. Ungari - G. s.p.a. (avv. Pianesi) c. Comune di spoleto (avv. Marcucci) e altri (n.c.), riunito ad altro ricorso. T.A.R. UMBRIA, Sez. I - 4 marzo 2009, n. 71
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